Decreto cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6332 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LD CA NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intera durata della sua permanenza a scuola (40 ore settimanali), o in subordine, di assegnargli un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
nonchè, se del caso, mediante annullamento/disapplicazione previa sospensiva:
A) del P.E.I. anno scolastico 2025-2026 del 31.10.2025 dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, Protocollo -OMISSIS- e del verbale GLO Protocollo -OMISSIS- a.s. 2025-2026 dell’alunno -OMISSIS-, frequentante la -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, documenti che hanno determinato in 22 le ore di sostegno scolastico, in luogo delle 40 a lui necessitanti;
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania e Circolo Didattico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 6 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la ricorrente genitrice espone che il figlio minore per cui agisce è stato riconosciuto dall’ASL di -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 portatore di handicap in situazione di gravità, comma 3 art. 3 l. 104/92, non soggetto a revisione, Diagnosi -OMISSIS-“Disturbo del neurosviluppo caratterizzato da disturbo dello spettro autistico, disturbo del linguaggio, disturbo di regolazione emotivocomportamentale e competenze cognitive globalmente collocabili nel deficit lieve; nella Diagnosi Funzionale: ivi si afferma “verbale redatto ai fini del sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità”;
- che il minore per l’anno scolastico 2025/2026, sta frequentando il quarto anno della scuola primaria per 40 ore settimanali, senza la necessaria copertura di ore di sostegno scolastico;
come testé precisato, invece, dalla documentazione medica (Verbale Legge 104/92 in cui viene accertata ai fini del sostegno scolastico il rapporto in deroga per gravità) e scolastica, versata in atti, emerge la necessità della copertura totale del tempo scuola
1.1. Ciò nonostante, malgrado le condizioni in cui si trova il minore, la ricorrente si vede costretta a svolgere impugnazione del PEI per l’anno scolastico 2025-2026 del 31.10.2025 dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, Protocollo -OMISSIS-e del verbale GLO Protocollo -OMISSIS-, a.s. 2025-2026 dell’alunno -OMISSIS- frequentante la -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, documenti che hanno determinate in 22 le ore di sostegno scolastico in luogo delle 40, a lui necessitanti.
2. La ricorrente genitrice lamenta dunque che a causa della grave patologia da cui è affetto, il minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che quelle assegnategli sono state determinate senza considerare la gravità della patologia di cui soffre, ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica.
3. Considerato che con il PEI redatto per l’a.s. in corso 2025/2026 (all. 2 del ricorso) si afferma che “Per quanto concerne l’autonomia scolastica, la presenza di un docente al suo fianco è sempre necessaria per aiutarlo nello svolgimento dei compiti assegnati , evitando di eseguire le attività in modo frettoloso. Inoltre , la presenza dell’insegnante sarà utile per sollecitarlo nell’organizzazione del materiale scolastico, per stimolare l’attenzione e la concentrazione . L’obiettivo principale è quello di stimolare l’alunno a fare da solo, a saper chiedere aiuto in base alle necessità a determinate figure di riferimento”, mentre nel parallelo GLOH (all. 3 del ric.), al punto 2 “Soluzioni operative”, si assume la necessità di un supporto costante da parte del docente per aiutare la pianificazione delle attività, l’organizzazione del materiale e mantenere l’attenzione durante le fasi operative ;
- la diagnosi funzionale in atti prescrive per il minore il sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità (all. 3 del ric., Commissione medico legale INPS - Centro medico legale per l’accertamento dell’handicap di -OMISSIS- del 16.10.2020);
Tuttavia nel medesimo PEI (pagina 17), vengono indicate in 18 le ore di sostegno, senza alcuna motivazione, nel verbale GLO invece nulla viene indicato e motivato sulla figura dell’insegnante di sostegno necessaria al minore;
3. Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 21 novembre 2025 il Presidente della Sezione ha accordato la misura cautelare monocratica:
” Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (40 ore), anziché delle 22 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che la stessa insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 40 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità d’accompagnamento e della prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale”, contestualmente rinviandosi il giudizio all’odierna Camera di consiglio per la verifica dell’ottemperanza al dictum presidenziale”;
Ritenuto di dover confermare il riportato decreto, in quanto condiviso dal Collegio;
Precisato che il MIM di è costituito il 3.12.2025 producendo gli atti procedimentali e memori difensiva;
3.1. Rilevato che con note di passaggio in decisione del 16.12.2025 la difesa ricorrente ha rappresentato che il decreto monocratico non è stato eseguito;
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti preseti in camera di consiglio;
5. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione, con l’impugnato PEI, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per contraddittorietà interna al PEI stesso, difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto, oltre ad essere apodittica e contraddittoria all’interno dello stesso esaminato PEI, non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
6. Considerato che pur essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro conformemente ai principi giurisprudenziali citati e tenendo conto dell’osservazione evolutiva del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno, tra cui la diagnosi funzionale sopra esaminata, attestante la necessità del rapporto in deroga per gravità; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
7. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato PEI del 31.10.2025 deve essere annullato, unitamente al coevo verbale di GLOH, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunna in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore 40 ore di sostegno scolastico.
8. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa conferma del decreto presidenziale n. -OMISSIS-, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, da attuare entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge, con attribuzione LD CA NO, antistataria ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.