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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 641/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riccardo Guidi e dall'Avv. Mirko Fabrizio appellante contro
RO
(C.F. - P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_1 P.IVA_2
Bottino, appellato contro
(C.F. e P.IVA ), nella qualità di procuratrice Controparte_2 P.IVA_3
speciale di (C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_4 difesa dall'avv. Renato Sardi appellato
1 CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d' Appello di Genova, pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:
Accogliere il presente appello e le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, in particolare:
“Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, respinta ogni contraria eccezione,
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società intervenuta quale procuratrice speciale di Controparte_2 Parte_2
2. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell'interesse ultra legale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, stipulato tra parte attrice e parte convenuta, per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza e comunque degli art. 117 TUB e
1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della quota interesse pari al tasso legale vigente a ciascuna scadenza.
3. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell'interesse ultra legale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, stipulato tra parte attrice e parte convenuta per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza e conseguentemente ricalcolare il rimborso utilizzando la formula matematica dello interesse semplice, previa declaratoria di nullità della clausola “FLOOR” posta all'art. 2
e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della quota interesse pari al tasso semplice vigente a ciascuna scadenza.
4. Accertare e dichiarare la nullità della clausola “FLOOR” di cui all' art. 2. 5.
Accertare e dichiarare che, alla data del 28/02/2015, la parte attrice aveva versato interessi in eccesso Euro 10.179,87 ex art. 1284 c.c. e pertanto dichiarare priva di effetti la missiva decadenziale del termine inviata dall' istituto di credito.
7. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
In via istruttoria pag. 2/10 Si insiste nel rinnovo della CTU con il quesito proposto nella memoria ex art.183, comma 6 n. 2 c.p.c. che tenga anche conto dei profili di indeterminatezza in riferimento al regime finanziario adottato per il calcolo della rata e del piano di ammortamento, nonché proceda alla verifica della corrispondenza tra tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Si insiste altresì nell'istanza ex art. 210 c.p.c. anch'essa contenuta nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata RO
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze;
previa acquisizione del fascicolo di primo grado;
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
Sig.ra in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1
doglianza.
IN VIA ISTRUTTORIA, dichiarare inammissibile e comunque non motivata la richiesta di rinnovazione della CTU unitamente all'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. Con riserva nel prosieguo e nei termini di legge di ogni eventuale ulteriore istanza, domanda, eccezione, emendazione e modificazione, nei termini del codice di rito;
previa reiezione di qualsivoglia istanza istruttoria avversaria in quanto inammissibile.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare in ogni caso, tutte le domande proposte con l'atto di appello in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
confermare integralmente la sentenza impugnata;
accertare che, in merito al richiamato mutuo fondiario, la abbia correttamente applicato sia i principi normativi RO che quelli pattiziamente sottoscritti e per l'effetto assolversi la da RO ogni domanda ed istanza avversaria. In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle competenze ed onorari del presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sugli imponibili, oltre C.P.A. ed
I.V.A., confermando altresì la condanna della controparte alla rifusione delle spese di pag. 3/10 lite come liquidate nella sentenza del Tribunale di Genova qui ex adverso impugnata, oltre spese e competenze successive alla sentenza.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, così decidere: In via Preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e manifestamente infondato ex art. 348 c.p.c. IN VIA
PRINCIPALE rigettare l'appello per l'effetto confermare l'impugnata sentenza di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. Si produce il fascicolo di primo grado di parte intervenuta estratto dal fascicolo elettronico R.G. n. 15323/17 del tribunale di Genova attestandone la conformità dei singoli atti e documenti in formato elettronico a quelli presenti nel fascicolo medesimo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 1259/2023, pubblicata il 25 maggio 2023, il Tribunale di Genova, espletata la CTU richiesta da dall'attrice, rigettava le domande svolte da Parte_1
, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite del grado di
[...] giudizio. Con la pronuncia di primo grado le domande svolte dall'attrice venivano ritenute infondate, in considerazione dell'esito della CTU svolta, che accertava l'inesistenza di usurarietà in relazione al tasso applicato, l'assenza di prova in ordine all'applicazione di interessi moratori, l'infondatezza della dedotta mancata indicazione contrattuale di tutti gli elementi per l'individuazione dei tassi e delle spese applicati al mutuo fondiario oggetto di causa. Veniva altresì ritenuta infondata la domanda svolta per sentir dichiarare la nullità della clausola, dedotta dall'attrice quale clausola “floor”, con la quale era pattuito che il tasso non potesse essere comunque inferiore al 3%, non essendo stata ritenuta la clausola contraria a norme imperative, in quanto non correlata a valori esterni al contratto. Infondata era ritenuta anche la domanda diretta a sentire pronunciare la riduzione della trascrizione ipotecaria, per la ritenuta genericità. Infine, non trovava accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione dell'interveniente pag. 4/10 in qualità di procuratrice della cessionaria Controparte_2
Parte_2
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione di quale procuratrice della cessionaria Controparte_2
Ha dedotto l'appellante che non è stato prodotto in Parte_2
giudizio il contratto di cessione del credito, e che non sono noti gli elementi per i quali tale credito sarebbe da ritenersi compreso tra quelli indicati in Gazzetta
Ufficiale, mancando la prova, oltre che dell'esistenza del contratto di cessione, della classificazione del credito a “sofferenza”, nonché dell'iscrizione di ell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106-108 Parte_2
TUB, né dell'immissione di titoli finanziari nel mercato ai sensi dell'art.1 lett. a)
e b) L.130/1999. Ha altresì eccepito la nullità della procura rilasciata da a in quanto costituente Parte_2 Controparte_2 simulazione di un atto di trasferimento d'azienda in assenza dei requisiti formali dell'atto, in particolare con riguardo alla individuazione dei beni, o crediti, e alla pubblicazione in camera di commercio;
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, recependo le risultanze della CTU, non ha considerato che l'interesse applicato è un interesse composto e non un interesse semplice, ove, se fosse stato considerato nel calcolo eseguito dal CTU l'interesse semplice, il tasso applicato sarebbe risultato non corrispondente con quello risultante dal piano di ammortamento. Ha dedotto che la mancata indicazione contrattuale del regime finanziario di calcolo determina una occulta applicazione del regime composto, con conseguente indeterminatezza delle condizioni del mutuo fondiario, incidendo la mancata indicazione del regime finanziario sulla possibilità, ovvero l'impossibilità, di quantificazione della quota di interessi. In relazione a tale motivo d'appello è stata svolta dall'appellante istanza di rinnovazione della
CTU.
pag. 5/10 iii. con il terzo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda diretta a sentir dichiarare la nullità della clausola dedotta quale clausola floor, in quanto tale clausola determinerebbe uno squilibrio nel rapporto contrattuale, ponendo un limite a favore della banca agli effetti delle variazioni dell'indice. Anche in relazione a tale motivo d'appello è stata svolta dall'appellante istanza di rinnovazione della
CTU.
3- L'appellata RO
si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello, e deducendo quanto
[...]
segue:
i. il mutuo fondiario, redatto con atto ricevuto da notaio, è conforme a tutte le norme del TUB, con indicazione dei costi e degli interessi, con piano di ammortamento allegato allo stesso;
ii. la richiesta di rinnovazione di CTU è riferita a questioni non poste nel corso delle operazioni peritali nel primo grado di giudizio, benché dedotte con memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc;
iii. il primo motivo d'appello è infondato in quanto la stessa
[...]
, cedente, ha RO
dichiarato, costituendosi in giudizio, di aver ceduto il credito oggetto di causa alla cessionaria Parte_2 iv. il secondo motivo d'appello è generico limitandosi ad una contestazione delle attività del CTU. Tale motivo è anche infondato in quanto l'ammortamento contrattualmente pattuito, contestato dall'appellante, è l'ammortamento cosiddetto “alla francese”, in relazione al quale non è affermabile un fenomeno anatocistico;
v. anche il terzo motivo d'appello è generico e non esplicita specifiche censure in ordine al punto della sentenza impugnato. Ha dedotto l'appellata che il contratto di mutuo – operazione creditizia con cui le parti concordano il trasferimento di una somma di denaro – non costituisce un'operazione finanziaria – caratterizzata dal trasferimento di un rischio parametrato ad un valore finanziario soggetto ad pag. 6/10 apprezzamento o deprezzamento – essendo pertanto non qualificabile quale opzione floor la clausola relativa al tasso minimo contrattualmente pattuita nel caso. Ha ricordato che la cosiddetta opzione floor individua in ambito finanziario uno specifico contratto con cui le parti regolano un rapporto autonomo rispetto a quello di debito sottostante.
4- L'appellata (C.F. e P.IVA ), nella qualità di Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice speciale di si è costituita, eccependo Parte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, e chiedendo il rigetto dello stesso. In ordine ai motivi d'appello ha dedotto quanto segue:
i. in ordine al primo motivo d'appello, la banca cedente, costituita in giudizio, ha dichiarato di aver ceduto a il credito oggetto di causa. Ha Parte_2
eccepito la tardività, in quanto svolta solo in comparsa conclusionale, dell'eccezione dell'appellante in ordine alla circostanza che Parte_2 al momento della cessione, non fosse iscritta nell'albo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB. Ha dedotto che tale iscrizione non ha finalità costitutiva ma solo di pubblicità statistica, e viene eseguita su base volontaria, come spiegato dalla Banca d'Italia. Ha dedotto l'infondatezza di ogni deduzione di parte appellante in ordine alla natura di atto di trasferimento d'azienda simulato della procura speciale conferita da a Parte_2 CP_2
[...]
ii. in ordine al secondo e al terzo motivo d'appello ne ha dedotto l'infondatezza per i motivi esposti dalla banca cedente nei proprio atti.
5- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 17 marzo 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
pag. 7/10 6- Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo rinvenibili nello stesso tutti gli elementi essenziali all'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
7- Ritiene questa Corte che sia poi infondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'intervento di Si tratta di intervento adesivo dipendente nel Controparte_2
primo grado di giudizio che non introduce modificazioni del petitum. Al di là della pubblicità legale, l'avvenuta cessione del credito de quo è stata dichiarata in atti dal cedente RO
, regolarmente costituito nel presente giudizio. La procura rilasciata da
[...]
a non appare viziata da profili di Parte_2 Controparte_2
nullità riverberanti riflessi sul rapporto civilistico (v. Cass.Sez.3, 18 marzo2024,
n.7243), non essendo d'altronde l'appellante legittimata a far valere eventuali vizi relativi al rapporto interno tra le società e Parte_2 CP_2
in particolare in ordine ai limiti di tale procura. Infondata è ogni deduzione
[...] dell'appellante in ordine alla qualificazione di tale procura quale contratto di cessione di azienda, non essendo rinvenibili nello stesso gli elementi essenziali di tale fattispecie.
Ogni contraria deduzione dell'appellante è infondata ed è conseguentemente infondato il primo motivo d'appello.
8- Infondato è anche il secondo motivo d'appello. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui, “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di
pag. 8/10 interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass.Sez.1, 19 marzo
2025, n.7382). Già in precedenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.Sez.Un., 29 maggio 2024, n.15130).
Ogni contraria deduzione dell'appellante in ordine all'indeterminatezza della quota di interessi è pertanto infondata, e non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU.
9- Infondato è infine il terzo motivo d'appello. La clausola con cui viene pattuito un limite inferiore al tasso di interesse non è qualificabile quale “clausola floor”, trattandosi di clausola relativa alla mera remunerazione della banca per l'erogazione della somma mutuata, come tale lecita ove il tasso di interesse minimo non abbia natura usuraria (nel caso neppure dedotta dall'appellante). La cosiddetta “clausola floor” individua, al contrario, uno specifico, e complesso, strumento finanziario derivato
(spesso inserito nei contratti del tipo "Interest Rate Swap"), estraneo alle pattuizioni di cui al contratto di mutuo per cui è causa.
10- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva pag. 9/10 del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, a favore di ciascuno degli appellati.
11- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata RO
, che liquida in € 9.991,00 oltre 15 %
[...]
per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e in favore dell'appellata nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2
che liquida in € 9.991,00 oltre 15 % per spese Parte_2
generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 641/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Riccardo Guidi e dall'Avv. Mirko Fabrizio appellante contro
RO
(C.F. - P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro P.IVA_1 P.IVA_2
Bottino, appellato contro
(C.F. e P.IVA ), nella qualità di procuratrice Controparte_2 P.IVA_3
speciale di (C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_2 P.IVA_4 difesa dall'avv. Renato Sardi appellato
1 CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d' Appello di Genova, pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:
Accogliere il presente appello e le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, in particolare:
“Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello adita, respinta ogni contraria eccezione,
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società intervenuta quale procuratrice speciale di Controparte_2 Parte_2
2. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell'interesse ultra legale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, stipulato tra parte attrice e parte convenuta, per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza e comunque degli art. 117 TUB e
1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della quota interesse pari al tasso legale vigente a ciascuna scadenza.
3. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell'interesse ultra legale pattuito nel contratto di mutuo fondiario, stipulato tra parte attrice e parte convenuta per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza e conseguentemente ricalcolare il rimborso utilizzando la formula matematica dello interesse semplice, previa declaratoria di nullità della clausola “FLOOR” posta all'art. 2
e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere composte le medesime della quota interesse pari al tasso semplice vigente a ciascuna scadenza.
4. Accertare e dichiarare la nullità della clausola “FLOOR” di cui all' art. 2. 5.
Accertare e dichiarare che, alla data del 28/02/2015, la parte attrice aveva versato interessi in eccesso Euro 10.179,87 ex art. 1284 c.c. e pertanto dichiarare priva di effetti la missiva decadenziale del termine inviata dall' istituto di credito.
7. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
In via istruttoria pag. 2/10 Si insiste nel rinnovo della CTU con il quesito proposto nella memoria ex art.183, comma 6 n. 2 c.p.c. che tenga anche conto dei profili di indeterminatezza in riferimento al regime finanziario adottato per il calcolo della rata e del piano di ammortamento, nonché proceda alla verifica della corrispondenza tra tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Si insiste altresì nell'istanza ex art. 210 c.p.c. anch'essa contenuta nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata RO
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze;
previa acquisizione del fascicolo di primo grado;
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
Sig.ra in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1
doglianza.
IN VIA ISTRUTTORIA, dichiarare inammissibile e comunque non motivata la richiesta di rinnovazione della CTU unitamente all'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. Con riserva nel prosieguo e nei termini di legge di ogni eventuale ulteriore istanza, domanda, eccezione, emendazione e modificazione, nei termini del codice di rito;
previa reiezione di qualsivoglia istanza istruttoria avversaria in quanto inammissibile.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare in ogni caso, tutte le domande proposte con l'atto di appello in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
confermare integralmente la sentenza impugnata;
accertare che, in merito al richiamato mutuo fondiario, la abbia correttamente applicato sia i principi normativi RO che quelli pattiziamente sottoscritti e per l'effetto assolversi la da RO ogni domanda ed istanza avversaria. In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle competenze ed onorari del presente giudizio di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sugli imponibili, oltre C.P.A. ed
I.V.A., confermando altresì la condanna della controparte alla rifusione delle spese di pag. 3/10 lite come liquidate nella sentenza del Tribunale di Genova qui ex adverso impugnata, oltre spese e competenze successive alla sentenza.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, domanda ed eccezione, così decidere: In via Preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e manifestamente infondato ex art. 348 c.p.c. IN VIA
PRINCIPALE rigettare l'appello per l'effetto confermare l'impugnata sentenza di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. Si produce il fascicolo di primo grado di parte intervenuta estratto dal fascicolo elettronico R.G. n. 15323/17 del tribunale di Genova attestandone la conformità dei singoli atti e documenti in formato elettronico a quelli presenti nel fascicolo medesimo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 1259/2023, pubblicata il 25 maggio 2023, il Tribunale di Genova, espletata la CTU richiesta da dall'attrice, rigettava le domande svolte da Parte_1
, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite del grado di
[...] giudizio. Con la pronuncia di primo grado le domande svolte dall'attrice venivano ritenute infondate, in considerazione dell'esito della CTU svolta, che accertava l'inesistenza di usurarietà in relazione al tasso applicato, l'assenza di prova in ordine all'applicazione di interessi moratori, l'infondatezza della dedotta mancata indicazione contrattuale di tutti gli elementi per l'individuazione dei tassi e delle spese applicati al mutuo fondiario oggetto di causa. Veniva altresì ritenuta infondata la domanda svolta per sentir dichiarare la nullità della clausola, dedotta dall'attrice quale clausola “floor”, con la quale era pattuito che il tasso non potesse essere comunque inferiore al 3%, non essendo stata ritenuta la clausola contraria a norme imperative, in quanto non correlata a valori esterni al contratto. Infondata era ritenuta anche la domanda diretta a sentire pronunciare la riduzione della trascrizione ipotecaria, per la ritenuta genericità. Infine, non trovava accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione dell'interveniente pag. 4/10 in qualità di procuratrice della cessionaria Controparte_2
Parte_2
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione di quale procuratrice della cessionaria Controparte_2
Ha dedotto l'appellante che non è stato prodotto in Parte_2
giudizio il contratto di cessione del credito, e che non sono noti gli elementi per i quali tale credito sarebbe da ritenersi compreso tra quelli indicati in Gazzetta
Ufficiale, mancando la prova, oltre che dell'esistenza del contratto di cessione, della classificazione del credito a “sofferenza”, nonché dell'iscrizione di ell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106-108 Parte_2
TUB, né dell'immissione di titoli finanziari nel mercato ai sensi dell'art.1 lett. a)
e b) L.130/1999. Ha altresì eccepito la nullità della procura rilasciata da a in quanto costituente Parte_2 Controparte_2 simulazione di un atto di trasferimento d'azienda in assenza dei requisiti formali dell'atto, in particolare con riguardo alla individuazione dei beni, o crediti, e alla pubblicazione in camera di commercio;
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, recependo le risultanze della CTU, non ha considerato che l'interesse applicato è un interesse composto e non un interesse semplice, ove, se fosse stato considerato nel calcolo eseguito dal CTU l'interesse semplice, il tasso applicato sarebbe risultato non corrispondente con quello risultante dal piano di ammortamento. Ha dedotto che la mancata indicazione contrattuale del regime finanziario di calcolo determina una occulta applicazione del regime composto, con conseguente indeterminatezza delle condizioni del mutuo fondiario, incidendo la mancata indicazione del regime finanziario sulla possibilità, ovvero l'impossibilità, di quantificazione della quota di interessi. In relazione a tale motivo d'appello è stata svolta dall'appellante istanza di rinnovazione della
CTU.
pag. 5/10 iii. con il terzo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda diretta a sentir dichiarare la nullità della clausola dedotta quale clausola floor, in quanto tale clausola determinerebbe uno squilibrio nel rapporto contrattuale, ponendo un limite a favore della banca agli effetti delle variazioni dell'indice. Anche in relazione a tale motivo d'appello è stata svolta dall'appellante istanza di rinnovazione della
CTU.
3- L'appellata RO
si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello, e deducendo quanto
[...]
segue:
i. il mutuo fondiario, redatto con atto ricevuto da notaio, è conforme a tutte le norme del TUB, con indicazione dei costi e degli interessi, con piano di ammortamento allegato allo stesso;
ii. la richiesta di rinnovazione di CTU è riferita a questioni non poste nel corso delle operazioni peritali nel primo grado di giudizio, benché dedotte con memoria ex art.183 co.6 n.2 cpc;
iii. il primo motivo d'appello è infondato in quanto la stessa
[...]
, cedente, ha RO
dichiarato, costituendosi in giudizio, di aver ceduto il credito oggetto di causa alla cessionaria Parte_2 iv. il secondo motivo d'appello è generico limitandosi ad una contestazione delle attività del CTU. Tale motivo è anche infondato in quanto l'ammortamento contrattualmente pattuito, contestato dall'appellante, è l'ammortamento cosiddetto “alla francese”, in relazione al quale non è affermabile un fenomeno anatocistico;
v. anche il terzo motivo d'appello è generico e non esplicita specifiche censure in ordine al punto della sentenza impugnato. Ha dedotto l'appellata che il contratto di mutuo – operazione creditizia con cui le parti concordano il trasferimento di una somma di denaro – non costituisce un'operazione finanziaria – caratterizzata dal trasferimento di un rischio parametrato ad un valore finanziario soggetto ad pag. 6/10 apprezzamento o deprezzamento – essendo pertanto non qualificabile quale opzione floor la clausola relativa al tasso minimo contrattualmente pattuita nel caso. Ha ricordato che la cosiddetta opzione floor individua in ambito finanziario uno specifico contratto con cui le parti regolano un rapporto autonomo rispetto a quello di debito sottostante.
4- L'appellata (C.F. e P.IVA ), nella qualità di Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice speciale di si è costituita, eccependo Parte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, e chiedendo il rigetto dello stesso. In ordine ai motivi d'appello ha dedotto quanto segue:
i. in ordine al primo motivo d'appello, la banca cedente, costituita in giudizio, ha dichiarato di aver ceduto a il credito oggetto di causa. Ha Parte_2
eccepito la tardività, in quanto svolta solo in comparsa conclusionale, dell'eccezione dell'appellante in ordine alla circostanza che Parte_2 al momento della cessione, non fosse iscritta nell'albo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 106 TUB. Ha dedotto che tale iscrizione non ha finalità costitutiva ma solo di pubblicità statistica, e viene eseguita su base volontaria, come spiegato dalla Banca d'Italia. Ha dedotto l'infondatezza di ogni deduzione di parte appellante in ordine alla natura di atto di trasferimento d'azienda simulato della procura speciale conferita da a Parte_2 CP_2
[...]
ii. in ordine al secondo e al terzo motivo d'appello ne ha dedotto l'infondatezza per i motivi esposti dalla banca cedente nei proprio atti.
5- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 17 marzo 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
pag. 7/10 6- Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, essendo rinvenibili nello stesso tutti gli elementi essenziali all'esame delle censure mosse ai punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
7- Ritiene questa Corte che sia poi infondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'intervento di Si tratta di intervento adesivo dipendente nel Controparte_2
primo grado di giudizio che non introduce modificazioni del petitum. Al di là della pubblicità legale, l'avvenuta cessione del credito de quo è stata dichiarata in atti dal cedente RO
, regolarmente costituito nel presente giudizio. La procura rilasciata da
[...]
a non appare viziata da profili di Parte_2 Controparte_2
nullità riverberanti riflessi sul rapporto civilistico (v. Cass.Sez.3, 18 marzo2024,
n.7243), non essendo d'altronde l'appellante legittimata a far valere eventuali vizi relativi al rapporto interno tra le società e Parte_2 CP_2
in particolare in ordine ai limiti di tale procura. Infondata è ogni deduzione
[...] dell'appellante in ordine alla qualificazione di tale procura quale contratto di cessione di azienda, non essendo rinvenibili nello stesso gli elementi essenziali di tale fattispecie.
Ogni contraria deduzione dell'appellante è infondata ed è conseguentemente infondato il primo motivo d'appello.
8- Infondato è anche il secondo motivo d'appello. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui, “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di
pag. 8/10 interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass.Sez.1, 19 marzo
2025, n.7382). Già in precedenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.Sez.Un., 29 maggio 2024, n.15130).
Ogni contraria deduzione dell'appellante in ordine all'indeterminatezza della quota di interessi è pertanto infondata, e non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU.
9- Infondato è infine il terzo motivo d'appello. La clausola con cui viene pattuito un limite inferiore al tasso di interesse non è qualificabile quale “clausola floor”, trattandosi di clausola relativa alla mera remunerazione della banca per l'erogazione della somma mutuata, come tale lecita ove il tasso di interesse minimo non abbia natura usuraria (nel caso neppure dedotta dall'appellante). La cosiddetta “clausola floor” individua, al contrario, uno specifico, e complesso, strumento finanziario derivato
(spesso inserito nei contratti del tipo "Interest Rate Swap"), estraneo alle pattuizioni di cui al contratto di mutuo per cui è causa.
10- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva pag. 9/10 del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, a favore di ciascuno degli appellati.
11- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata RO
, che liquida in € 9.991,00 oltre 15 %
[...]
per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e in favore dell'appellata nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_2
che liquida in € 9.991,00 oltre 15 % per spese Parte_2
generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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