Sentenza 15 dicembre 2010
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non è escluso dall'errore sull'estensione di un'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti, perché si tratta di errore sul precetto che non integra lo stato di "buona fede".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2010, n. 11497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11497 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/12/2010
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 2052
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 20574/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB IG, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 19 Gennaio 2010 dal Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato alla pena di 6.000,00 Euro di ammenda in relazione al reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.256. Fatto commesso dal 25 al 31 Maggio 2007;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi:
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RILEVA
Il Sig. OB è stato ritenuto responsabile della violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 212, comma 5, e art. 256, comma 1, lett. a) per avere, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, effettuato senza la necessaria iscrizione l'attività di trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti dall'azienda edile "Azzola Santo".
Ritenuta accertata la materialità dei fatti, il Tribunale ha respinto la tesi difensiva, secondo cui la modifica apportata al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 212, comma 5 avrebbe eliminato ogni differenza tra rifiuti proprie prodotti da terzi, così abrogando la fattispecie contestata all'imputato; afferma il Tribunale che la modifica incide soltanto sulle attività di trasporto di rifiuti propri e non esclude la permanenza di obblighi e divieti per le attività di trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, come emerge con chiarezza anche dal disposto dei commi settimo e ottavo del medesimo art. 212 e dalla giurisprudenza di legittimità che si è interessata della portata della modificazione normativa (Sezione Terza penale, sentenze n. 9465 e 19207 del 2008). Avverso tale decisione il Sig. OB propone personalmente ricorso lamentando, con unico motivo, la sussistenza di un vizio di motivazione in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Esiste in atti la prova che il ricorrente dette attuazione ad un ordine di sgombero emesso dal Comune di Pradalunga e lo fece compilando la modulistica necessaria ad accompagnare i trasporti e portando i materiali in una discarica autorizzata;
tali circostanze escludono con ogni evidenza la consapevolezza della illiceità dei trasporti e non trovano alcuna risposta nel corpo della motivazione della sentenza: questa risulta, dunque, carente e illogica. OSSERVA
Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, dopo avere respinto la tesi principale del ricorrente, che verte sulla sussistenza stessa della fattispecie incriminatrice, a pag. 5 della sentenza motiva puntualmente le ragioni per cui l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato circa l'estensione dell'autorizzazione si sostanzia in un errore sulla stessa previsione normativa e non può costituire elemento riconducibile alla "buona fede", ne' escludere l'esistenza dei presupposti della colpa.
A fronte di tale motivazione il ricorrente in sostanza ripropone le medesime argomentazioni che il Tribunale ha già esaminato (si vedano la prima parte di pag. 3 della motivazione e la seconda parte di pag. 5) e prospetta argomenti di inconsapevolezza circa gli obblighi di legge che devono essere giudicati manifestamente infondati anche alla luce della qualificazione professionale di trasportatore da lui rivestita.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011