Articolo 2 della Legge 24 settembre 2024, n. 142
Articolo 1
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22 ottobre 2024
Art. 2. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2004, n. 302, e' il seguente:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Entrata in vigore il 22 ottobre 2024