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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/11/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2888/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosanna Caudullo ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Vanda Contarini (C.F. ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO Divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a Parte_1 percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 100,00 mensili da porsi a carico del Sig.
c) stabilire a carico del Sig. un assegno di Controparte_1 Controparte_1 mantenimento in favore della figlia maggiorenne ,ma economicamente non ancora Per_1 autosufficiente, pari ad euro 450,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Per parte resistente: PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzallo in data 29.04.1995 (parte II, Serie A, N° 9, anno 1995)
2) Rigettare la domanda di assegno divorzile della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare il padre obbligato a corrispondere alla figlia , Controparte_1 Per_1 maggiorenne e non economicamente indipendente, un assegno mensile di mantenimento di €.250 da corrispondere direttamente alla figlia.
4) Dichiarare il padre obbligato al pagamento delle spese straordinarie necessarie nella misura del 50% secondo le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate dal CNF in data 14 luglio 2017 alla voce “Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione”; le altre spese straordinarie rimborsabili al 50% previo consenso
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.04.1995 a Pozzallo, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Pozzallo dell'anno 1995, al numero 9, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli (28.10.1996) e (09.10.2001). Per_2 Per_1
Le parti si sono separate con sentenza n.1450/2022, depositata il 10.10.2022, con la quale il
è stato obbligato a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 250,00 per il CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e la Per_1 somma mensile di €100,00 a titolo di assegno di separazione.
ha proposto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il 29.10.2024; Parte_1 si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 27.12.2024. Controparte_1
All'udienza del 03.04.2025 il giudice designato ha sentito le parti e inutilmente tentato la conciliazione;
si riportano le dichiarazioni delle parti:
Pt_1
“Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione. ADR: allo stato non posso lavorare per problemi di salute, ho il diabete di tipo 1. Ho il 40 % di invalidità civile, ma dovrebbe essere rivista, la percentuale dovrebbe essere più alta. ADR: mi aiuta mio padre con la pensione;
ADR: mio marito mi versa l'assegno per me e le sole 250 euro per mia figlia, per il resto non contribuisce con altro, neanche per le spese straordinarie;
mia figlia dovrà andare in Francia con l'erasmus quindi prevedo che l'assegno dovrà essere maggiore;
ADR: vivo in una casa datami in comodato da mio padre. ADR: sarei d'accordo a rinunciare al mio assegno di 100 euro purchè il padre desse di più per mia figlia. ADR: non convivo con un altro uomo, né devo sposarmi. ADR: ho una relazione con un uomo che vive a Palermo;
anche mio marito ha un'altra donna”. : CP_1
“ADR: lavoro con i miei fratelli in un magazzino;
loro hanno una società di autotrasporti, prima anche io viaggiavo con il camion, dopo che ho avuto una ischemia celebrale ho smesso di viaggiare. I miei fratelli vendono materiale edile e ceramiche e li trasportano. ADR: ciò che è cambiato dalla separazione è che ho cambiato mansioni a lavoro, sono adesso operaio. ADR: la mia invalidità è del 67% ma non percepisco indennità. ADR: non ho altri redditi. Ho una casa di mia proprietà che è la casa coniugale in cui vivo. ADR: mia moglie convive dal 2021 e a breve deve sposarsi. ADR: mi sono fatto un prestito per pagarmi la macchina che per necessità ho dovuto acquistare e anche l'avvocato. ADR: mia moglie ha affittato a mia figlia un immobile a Palermo, ma mia figlia è sempre qui a Pozzallo, quindi ritengo sia una spesa inutile”
Con ordinanza del 14.4.2025 il giudice designato dà i provvedimenti temporanei e urgenti:
“…all'esito dell'audizione delle parti;
ritenuto che
la figlia deve ancora completare gli Per_1 studi universitari di psicologia a Palermo e non è economicamente indipendente;
che la ricorrente ha dichiarato di essere disposta a rinunciare al mantenimento, prevedendo l'aumento del contributo al mantenimento della figlia, attualmente fissato ad € 250,00 nella sentenza di separazione;
che peraltro la stessa ricorrente ha dichiarato di avere una relazione con un altro uomo con il quale intende risposarsi (vds. pec del 2.10.24 versata in atti nel fascicolo di parte resistente); che il resistente lavora nell'azienda di autotrasporti dei fratelli, figura come dipendente, e dagli estratti conto si registrano entrate mensili superiori ad € 1.200,00; che la causa appare matura per la decisione, apparendo superflui gli articolati di prova tesi a dimostrare che la figlia segue il corso di laurea a Palermo…..A modifica delle condizioni di separazione, Per_3 dispone, a far data dalla presente ordinanza, che il resistente versi direttamente alla figlia Per_1 la somma di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, senza nulla dovere come assegno di mantenimento al coniuge…”.
Ricorrono in primo luogo le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia le parti controvertono soltanto in ordine al quantum;
in particolare la domanda avanzata dalla ricorrente è volta ad ottenere una maggiorazione dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del in seno alle condizioni di CP_1 separazione, nella misura di € 450,00 rispetto a quella di € 250,00 stabilita in seno alla separazione, asserendo che le spese per la figlia sono notevolmente aumentate per la frequenza Per_1 universitaria. Parte resistente chiede invece di confermare l'assegno stabilito dalla sentenza di separazione, nella misura di € 250,00 mensili da corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne, motivando tale richiesta in ragione delle difficoltà economiche che attualmente si trova a fronteggiare. Al figlio
, invece, nulla è dovuto a titolo di mantenimento, essendosi reso economicamente Per_2 indipendente. Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). La norma prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore." Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.). Va poi considerato che le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055). Applicando i principi sopra richiamati nell'ipotesi in discussione, visti i redditi prodotti dal resistente, considerate le condizioni economiche della ricorrente (che lavora come operatrice sociosanitaria); ritenuto che la figlia, di anni 24, risulta impegnata negli studi universitari (ha conseguito la laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche presso l'Ateneo di Enna ed è ora iscritta presso l'Università di Palermo per il conseguimento della laurea magistrale) ed è onerata a versare mensilmente un canone di locazione di € 370,00, ritiene il Collegio che il possa CP_1 sostenere un esborso di € 350,00 in favore della figlia, dal momento che è riuscito a sostenere un esborso più pesante nel procedimento di separazione (tra il 2017 e il 2022) per il mantenimento di ciascun figlio e della moglie (€ 600,00 complessivi), come da lui stesso ricordato in comparsa (il contributo di € 250,00 per il figlio è stato poi revocato con la sentenza di separazione dal Per_2
27.11.2020, ma il resistente si duole che mai la lo rimborserà). Si aggiunga che l'invalidità al Pt_1
67%, sofferta dal resistente, risale al 2014, e come tale non può apprezzarsi come fatto sopravvenuto idoneo ad incidere peggiorativamente sulla sua situazione economica.
L'assegno divorzile non è invece dovuto. Secondo Cass. Sezioni Unite nr. 18287 dell'11/07/2018, "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019). Tanto premesso, va in primo luogo precisato che la relazione stabile dall' con il compagno Pt_1 dura tuttora, con la connessa assistenza morale e materiale tra i due partner. Tale circostanza comporta il venir meno della componente relativa alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
ciò ha comportato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nel procedimento di separazione, e la statuizione risulta confermata in sede di appello (vds. sentenza della Corte di Appello di Catania del 19.7.24: “…risulta che l' dopo avere intrapreso alcuni anni fa una Pt_1 relazione sentimantale con un altro uomo, dall'anno 2020, da quando il figlio si è Per_2 imbarcato, si è trasferita altrove in quanto la casa di via dello Stadio risulta da allora chiusa e non più abitata…”. Va inoltre considerato che la ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di circa € 11.000 Pt_1
(vds. dichiarazioni dei redditi anni 2024, 2023, 2022), essendo munita della qualifica di operatore socio sanitario. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra e celebrato a Pozzallo in data 29.04.1995 nel Controparte_1 Parte_1 registro atti di matrimonio anno 1995 del Comune di Pozzallo, atto N. 9, parte II, Serie A.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato di procedere all'annotazione della presente sentenza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_1 la somma di euro 350,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT) direttamente a oltre il 50% delle spese straordinarie. Parte_2
Rigetta la domanda della ricorrente di assegno divorzile. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 18/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosanna Caudullo ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Vanda Contarini (C.F. ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO Divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a Parte_1 percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 100,00 mensili da porsi a carico del Sig.
c) stabilire a carico del Sig. un assegno di Controparte_1 Controparte_1 mantenimento in favore della figlia maggiorenne ,ma economicamente non ancora Per_1 autosufficiente, pari ad euro 450,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Per parte resistente: PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pozzallo in data 29.04.1995 (parte II, Serie A, N° 9, anno 1995)
2) Rigettare la domanda di assegno divorzile della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Dichiarare il padre obbligato a corrispondere alla figlia , Controparte_1 Per_1 maggiorenne e non economicamente indipendente, un assegno mensile di mantenimento di €.250 da corrispondere direttamente alla figlia.
4) Dichiarare il padre obbligato al pagamento delle spese straordinarie necessarie nella misura del 50% secondo le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate dal CNF in data 14 luglio 2017 alla voce “Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione”; le altre spese straordinarie rimborsabili al 50% previo consenso
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.04.1995 a Pozzallo, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Pozzallo dell'anno 1995, al numero 9, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli (28.10.1996) e (09.10.2001). Per_2 Per_1
Le parti si sono separate con sentenza n.1450/2022, depositata il 10.10.2022, con la quale il
è stato obbligato a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 250,00 per il CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e la Per_1 somma mensile di €100,00 a titolo di assegno di separazione.
ha proposto ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio il 29.10.2024; Parte_1 si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 27.12.2024. Controparte_1
All'udienza del 03.04.2025 il giudice designato ha sentito le parti e inutilmente tentato la conciliazione;
si riportano le dichiarazioni delle parti:
Pt_1
“Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione. ADR: allo stato non posso lavorare per problemi di salute, ho il diabete di tipo 1. Ho il 40 % di invalidità civile, ma dovrebbe essere rivista, la percentuale dovrebbe essere più alta. ADR: mi aiuta mio padre con la pensione;
ADR: mio marito mi versa l'assegno per me e le sole 250 euro per mia figlia, per il resto non contribuisce con altro, neanche per le spese straordinarie;
mia figlia dovrà andare in Francia con l'erasmus quindi prevedo che l'assegno dovrà essere maggiore;
ADR: vivo in una casa datami in comodato da mio padre. ADR: sarei d'accordo a rinunciare al mio assegno di 100 euro purchè il padre desse di più per mia figlia. ADR: non convivo con un altro uomo, né devo sposarmi. ADR: ho una relazione con un uomo che vive a Palermo;
anche mio marito ha un'altra donna”. : CP_1
“ADR: lavoro con i miei fratelli in un magazzino;
loro hanno una società di autotrasporti, prima anche io viaggiavo con il camion, dopo che ho avuto una ischemia celebrale ho smesso di viaggiare. I miei fratelli vendono materiale edile e ceramiche e li trasportano. ADR: ciò che è cambiato dalla separazione è che ho cambiato mansioni a lavoro, sono adesso operaio. ADR: la mia invalidità è del 67% ma non percepisco indennità. ADR: non ho altri redditi. Ho una casa di mia proprietà che è la casa coniugale in cui vivo. ADR: mia moglie convive dal 2021 e a breve deve sposarsi. ADR: mi sono fatto un prestito per pagarmi la macchina che per necessità ho dovuto acquistare e anche l'avvocato. ADR: mia moglie ha affittato a mia figlia un immobile a Palermo, ma mia figlia è sempre qui a Pozzallo, quindi ritengo sia una spesa inutile”
Con ordinanza del 14.4.2025 il giudice designato dà i provvedimenti temporanei e urgenti:
“…all'esito dell'audizione delle parti;
ritenuto che
la figlia deve ancora completare gli Per_1 studi universitari di psicologia a Palermo e non è economicamente indipendente;
che la ricorrente ha dichiarato di essere disposta a rinunciare al mantenimento, prevedendo l'aumento del contributo al mantenimento della figlia, attualmente fissato ad € 250,00 nella sentenza di separazione;
che peraltro la stessa ricorrente ha dichiarato di avere una relazione con un altro uomo con il quale intende risposarsi (vds. pec del 2.10.24 versata in atti nel fascicolo di parte resistente); che il resistente lavora nell'azienda di autotrasporti dei fratelli, figura come dipendente, e dagli estratti conto si registrano entrate mensili superiori ad € 1.200,00; che la causa appare matura per la decisione, apparendo superflui gli articolati di prova tesi a dimostrare che la figlia segue il corso di laurea a Palermo…..A modifica delle condizioni di separazione, Per_3 dispone, a far data dalla presente ordinanza, che il resistente versi direttamente alla figlia Per_1 la somma di € 350,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, senza nulla dovere come assegno di mantenimento al coniuge…”.
Ricorrono in primo luogo le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo normativamente prescritto risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione, ed in più avvalorata dalle contrapposte allegazioni delle parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra le parti si desume quindi, e conclusivamente sul punto, dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni reciprocamente addotte nei rispettivi atti difensivi, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia le parti controvertono soltanto in ordine al quantum;
in particolare la domanda avanzata dalla ricorrente è volta ad ottenere una maggiorazione dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del in seno alle condizioni di CP_1 separazione, nella misura di € 450,00 rispetto a quella di € 250,00 stabilita in seno alla separazione, asserendo che le spese per la figlia sono notevolmente aumentate per la frequenza Per_1 universitaria. Parte resistente chiede invece di confermare l'assegno stabilito dalla sentenza di separazione, nella misura di € 250,00 mensili da corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne, motivando tale richiesta in ragione delle difficoltà economiche che attualmente si trova a fronteggiare. Al figlio
, invece, nulla è dovuto a titolo di mantenimento, essendosi reso economicamente Per_2 indipendente. Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020). La norma prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore." Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.). Va poi considerato che le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17055). Applicando i principi sopra richiamati nell'ipotesi in discussione, visti i redditi prodotti dal resistente, considerate le condizioni economiche della ricorrente (che lavora come operatrice sociosanitaria); ritenuto che la figlia, di anni 24, risulta impegnata negli studi universitari (ha conseguito la laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche presso l'Ateneo di Enna ed è ora iscritta presso l'Università di Palermo per il conseguimento della laurea magistrale) ed è onerata a versare mensilmente un canone di locazione di € 370,00, ritiene il Collegio che il possa CP_1 sostenere un esborso di € 350,00 in favore della figlia, dal momento che è riuscito a sostenere un esborso più pesante nel procedimento di separazione (tra il 2017 e il 2022) per il mantenimento di ciascun figlio e della moglie (€ 600,00 complessivi), come da lui stesso ricordato in comparsa (il contributo di € 250,00 per il figlio è stato poi revocato con la sentenza di separazione dal Per_2
27.11.2020, ma il resistente si duole che mai la lo rimborserà). Si aggiunga che l'invalidità al Pt_1
67%, sofferta dal resistente, risale al 2014, e come tale non può apprezzarsi come fatto sopravvenuto idoneo ad incidere peggiorativamente sulla sua situazione economica.
L'assegno divorzile non è invece dovuto. Secondo Cass. Sezioni Unite nr. 18287 dell'11/07/2018, "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019). Tanto premesso, va in primo luogo precisato che la relazione stabile dall' con il compagno Pt_1 dura tuttora, con la connessa assistenza morale e materiale tra i due partner. Tale circostanza comporta il venir meno della componente relativa alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
ciò ha comportato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale nel procedimento di separazione, e la statuizione risulta confermata in sede di appello (vds. sentenza della Corte di Appello di Catania del 19.7.24: “…risulta che l' dopo avere intrapreso alcuni anni fa una Pt_1 relazione sentimantale con un altro uomo, dall'anno 2020, da quando il figlio si è Per_2 imbarcato, si è trasferita altrove in quanto la casa di via dello Stadio risulta da allora chiusa e non più abitata…”. Va inoltre considerato che la ha dichiarato redditi da lavoro dipendente di circa € 11.000 Pt_1
(vds. dichiarazioni dei redditi anni 2024, 2023, 2022), essendo munita della qualifica di operatore socio sanitario. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra e celebrato a Pozzallo in data 29.04.1995 nel Controparte_1 Parte_1 registro atti di matrimonio anno 1995 del Comune di Pozzallo, atto N. 9, parte II, Serie A.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato di procedere all'annotazione della presente sentenza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_1 la somma di euro 350,00 (da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT) direttamente a oltre il 50% delle spese straordinarie. Parte_2
Rigetta la domanda della ricorrente di assegno divorzile. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 18/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti