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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
TT DI RA, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 137/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Cenischia 48/15 10139 Torino TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 539/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IVA-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 476/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Parte Appellante:
1) In accoglimento del gravame riformare, relativamente al capo impugnato, la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di TORINO, n. 539, depositata il 14.07.2023, nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso di Resistente_1 e pertanto: respingere integralmente il ricorso proposto da Resistente_1 con conseguente conferma del diritto dell'agente della riscossione a riscuotere ANCHE gli interessi e sanzioni relativi anche alle cartelle di pagamento n. 11020070007485267000 (notificata il 17/10/2007) e n. 11020080039994010000 (notificata il
12/12/2008). 2) Con vittoria delle spese del presente giudizio del doppio grado e in ogni caso di quelle del presente gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.
Parte Appellata: Non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre in appello avverso la Sentenza n. 539/2023 emessa dalla C.G. T. di I Grado di Torino, che ha parzialmente accolto il Ricorso del signor Resistente_1 contro l'Intimazione di Pagamento n. 11020229007866181000, notificata al Contribuente in data 06/07/2022, recante 7 Cartelle di Pagamento, in relazione alle quali lo stesso eccepiva l'intervenuta prescrizione.
I Giudici di I Grado danno atto che, con riferimento alle Cartelle di Pagamento in questione, l'Agente per la
Riscossione aveva provveduto a notificare, negli anni tra il 2016 e il 2019, 3 Intimazioni di Pagamento, che qualificano atti idonei a interrompere la prescrizione. Devono invece dichiararsi prescritti - prosegue la Motivazione - interessi e sanzioni relativi alle cartelle di pagamento n. 11020070007485267000 (notificata il 17/10/2007) e n. 11020080039994010000 (notificata il 12/12/2008), trovando per essi applicazione il termine breve quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché I'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (Cass. Ord. Nr. 8120 del 23.03.2021).
Il Ricorso del Contribuente è stato, pertanto, parzialmente accolto con il seguente dispositivo: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione interessi e sanzioni sulle cartelle di pagamento n. 11020070007485267000 e n. 11020080039994010000. Annulla, in parte qua, I'intimazione di pagamento e conferma nel resto. Spese compensate.
Ricorre in Appello l' Agente per la Riscossione ed eccepisce l'erroneità della Sentenza adducendo, quale I
Motivo:
A) La mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate negli anni 2016,
2018 e 2019 precludeva ogni doglianza riferita alla pregressa notifica delle cartelle sottese ed in particolare non consentiva di eccepire la prescrizione del credito eventualmente maturata fino alla notifica dei vari atti di intimazione
A sostegno della propria doglianza l'Appellante afferma: Come documentato in atti da ADER nel corso del giudizio di primo grado, la prescrizione di tutte le cartelle di pagamento impugnate (e per quel che qui interessa delle cartelle n.11020070007485267000, notificata il 17/10/2007, e n.11020080039994010000, notificata il 12/12/2008) è stata interrotta dall'agente della riscossione con la seguente documentazione:
- intimazione di pagamento n. 11020159052421101000, notificata in data 15.01.2016 (all.3 fascicolo primo grado);
- intimazione di pagamento n. 11020189005645375000, notificata in data 21.06.2018 (all.4 fascicolo primo grado);
- intimazione di pagamento n. 11020199003685179000, notificata in data 23.04.2019 (all.5 fascicolo primo grado).
Tali intimazioni NON sono state impugnate dal ricorrente Resistente_1.
A fondamento del reclamo l'Agente evoca il principio secondo cui: In tema di contenzioso tributario qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché incontestato. Richiama Giurisprudenza di Legittimità.
Il II Motivo di Gravame riguarda
B) Il termine di prescrizione degli interessi e delle sanzioni accessorie al credito tributario
L'Appellante premette: Il motivo di doglianza svolto sub A) è, ad avviso di questa difesa, decisivo ed assorbente ai fini dell'accoglimento del presente gravame.
Si svolge per tuziorismo anche il seguente ulteriore motivo di appello. La tesi difensiva dell'AdER si fonda sul principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché - prosegue - quando il tributo è soggetto, come nella specie, alla prescrizione ordinaria, anche l'obbligazione degli interessi (e delle sanzioni) deve essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale.
Richiama sul punto Giurisprudenza di Legittimità confermativa del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria.
Parte Appellata non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le circostanze di fatto richiamate dall'Appellante, rappresentate dalle notifiche delle 3 Ingiunzioni di
Pagamento effettuate negli anni 2016, 2018 e 2019, risultano documentate ed espressamente citate nella
Sentenza impugnata.
Il Principio di Diritto, richiamato dall'Appellante, è fatto proprio dalla Giurisprudenza di Legittimità e di Merito.
In particolare in Cass. Ord. n. 37259/2021 si legge: Il principio è stato successivamente ribadito da questa Corte affermando che “risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (...), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. n. 3005/2020, in motiv.).
I Giudici di I Grado, come rilevato da Parte Appellante, non hanno tenuto conto della mancata tempestiva impugnazione delle Intimazioni di Pagamento notificate negli anni 2016, 2018 e 2019. Tale omissione precludeva, e preclude, ogni doglianza riferita alla pregressa notifica delle Cartelle sottese ed in particolare non consentiva, né consente, di eccepire la prescrizione del credito eventualmente maturata fino alla notifica dei vari Atti di Intimazione. La Sentenza risulta, pertanto, viziata a causa dell'omesso esame di un fatto decisivo per il Giudizio e va parzialmente riformata. Questo Collegio dichiara la legittimità dell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente Contenzioso e condanna alle spese Parte soccombente.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello, dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto della lite. Condanna il contribuente alle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000 per il primo grado ed in euro 4.800 per l'appello, in entrambi i casi oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
TT DI RA, Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 137/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Cenischia 48/15 10139 Torino TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 539/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IVA-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229007866181000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020070007485267000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080039994010000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 476/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Parte Appellante:
1) In accoglimento del gravame riformare, relativamente al capo impugnato, la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di TORINO, n. 539, depositata il 14.07.2023, nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso di Resistente_1 e pertanto: respingere integralmente il ricorso proposto da Resistente_1 con conseguente conferma del diritto dell'agente della riscossione a riscuotere ANCHE gli interessi e sanzioni relativi anche alle cartelle di pagamento n. 11020070007485267000 (notificata il 17/10/2007) e n. 11020080039994010000 (notificata il
12/12/2008). 2) Con vittoria delle spese del presente giudizio del doppio grado e in ogni caso di quelle del presente gravame, oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.
Parte Appellata: Non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre in appello avverso la Sentenza n. 539/2023 emessa dalla C.G. T. di I Grado di Torino, che ha parzialmente accolto il Ricorso del signor Resistente_1 contro l'Intimazione di Pagamento n. 11020229007866181000, notificata al Contribuente in data 06/07/2022, recante 7 Cartelle di Pagamento, in relazione alle quali lo stesso eccepiva l'intervenuta prescrizione.
I Giudici di I Grado danno atto che, con riferimento alle Cartelle di Pagamento in questione, l'Agente per la
Riscossione aveva provveduto a notificare, negli anni tra il 2016 e il 2019, 3 Intimazioni di Pagamento, che qualificano atti idonei a interrompere la prescrizione. Devono invece dichiararsi prescritti - prosegue la Motivazione - interessi e sanzioni relativi alle cartelle di pagamento n. 11020070007485267000 (notificata il 17/10/2007) e n. 11020080039994010000 (notificata il 12/12/2008), trovando per essi applicazione il termine breve quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché I'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (Cass. Ord. Nr. 8120 del 23.03.2021).
Il Ricorso del Contribuente è stato, pertanto, parzialmente accolto con il seguente dispositivo: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione interessi e sanzioni sulle cartelle di pagamento n. 11020070007485267000 e n. 11020080039994010000. Annulla, in parte qua, I'intimazione di pagamento e conferma nel resto. Spese compensate.
Ricorre in Appello l' Agente per la Riscossione ed eccepisce l'erroneità della Sentenza adducendo, quale I
Motivo:
A) La mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate negli anni 2016,
2018 e 2019 precludeva ogni doglianza riferita alla pregressa notifica delle cartelle sottese ed in particolare non consentiva di eccepire la prescrizione del credito eventualmente maturata fino alla notifica dei vari atti di intimazione
A sostegno della propria doglianza l'Appellante afferma: Come documentato in atti da ADER nel corso del giudizio di primo grado, la prescrizione di tutte le cartelle di pagamento impugnate (e per quel che qui interessa delle cartelle n.11020070007485267000, notificata il 17/10/2007, e n.11020080039994010000, notificata il 12/12/2008) è stata interrotta dall'agente della riscossione con la seguente documentazione:
- intimazione di pagamento n. 11020159052421101000, notificata in data 15.01.2016 (all.3 fascicolo primo grado);
- intimazione di pagamento n. 11020189005645375000, notificata in data 21.06.2018 (all.4 fascicolo primo grado);
- intimazione di pagamento n. 11020199003685179000, notificata in data 23.04.2019 (all.5 fascicolo primo grado).
Tali intimazioni NON sono state impugnate dal ricorrente Resistente_1.
A fondamento del reclamo l'Agente evoca il principio secondo cui: In tema di contenzioso tributario qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché incontestato. Richiama Giurisprudenza di Legittimità.
Il II Motivo di Gravame riguarda
B) Il termine di prescrizione degli interessi e delle sanzioni accessorie al credito tributario
L'Appellante premette: Il motivo di doglianza svolto sub A) è, ad avviso di questa difesa, decisivo ed assorbente ai fini dell'accoglimento del presente gravame.
Si svolge per tuziorismo anche il seguente ulteriore motivo di appello. La tesi difensiva dell'AdER si fonda sul principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché - prosegue - quando il tributo è soggetto, come nella specie, alla prescrizione ordinaria, anche l'obbligazione degli interessi (e delle sanzioni) deve essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale.
Richiama sul punto Giurisprudenza di Legittimità confermativa del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria.
Parte Appellata non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le circostanze di fatto richiamate dall'Appellante, rappresentate dalle notifiche delle 3 Ingiunzioni di
Pagamento effettuate negli anni 2016, 2018 e 2019, risultano documentate ed espressamente citate nella
Sentenza impugnata.
Il Principio di Diritto, richiamato dall'Appellante, è fatto proprio dalla Giurisprudenza di Legittimità e di Merito.
In particolare in Cass. Ord. n. 37259/2021 si legge: Il principio è stato successivamente ribadito da questa Corte affermando che “risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (...), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. n. 3005/2020, in motiv.).
I Giudici di I Grado, come rilevato da Parte Appellante, non hanno tenuto conto della mancata tempestiva impugnazione delle Intimazioni di Pagamento notificate negli anni 2016, 2018 e 2019. Tale omissione precludeva, e preclude, ogni doglianza riferita alla pregressa notifica delle Cartelle sottese ed in particolare non consentiva, né consente, di eccepire la prescrizione del credito eventualmente maturata fino alla notifica dei vari Atti di Intimazione. La Sentenza risulta, pertanto, viziata a causa dell'omesso esame di un fatto decisivo per il Giudizio e va parzialmente riformata. Questo Collegio dichiara la legittimità dell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente Contenzioso e condanna alle spese Parte soccombente.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata ed in accoglimento dell'appello, dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto della lite. Condanna il contribuente alle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000 per il primo grado ed in euro 4.800 per l'appello, in entrambi i casi oltre accessori di legge.