Sentenza breve 7 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 07/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Pasqualini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Ancona prot. -OMISSIS-, notificato il 1.12.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, chiede l’annullamento del provvedimento in con cui è stato disposto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’atto gravato è motivato, in particolare, ai sensi dell’art.4 commi 3 e 5 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, con l’adozione di una sentenza di applicazione della pena da parte del G.I.P. del Tribunale di Ancona per maltrattamenti in famiglia (art.572 CP) in data -OMISSIS-. Le osservazioni di parte ricorrente non trovavano accoglimento, alla luce della gravità del reato commesso.
A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente ha articolato le seguenti censure.
1) Violazione e/o errata applicazione di legge in relazione all’art. 4 comma 3 e art. 5 comma 4, 5 e 9 d.lgs 286/1998 e art. 1 lettera c) d.lgs 159/2011 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, manifesta ingiustizia, sviamento.
Il provvedimento sarebbe fondato su una superficiale ed erronea valutazione della personalità del ricorrente e sulla mancata comparazione degli opposti interessi, giungendo a rifiutare il permesso di soggiorno ad uno straniero attualmente non pericoloso socialmente, che vive da anni in Italia, ove risiedono la moglie e le figlie, ove lavora in regola da quasi cinque anni e ove, senza il suo aiuto economico, sarebbe preclusa anche ai propri familiari la possibilità di rimanere in Italia.
2) Violazione di legge, in particolare del combinato disposto degli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, così come modificati dal d.l. 130/2020 e dal d.l. 20/2023.
Il ricorrente sarebbe soggetto non passibile di espulsione, poiché il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe la violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata e familiare
3) Eccesso di potere per mancato rispetto del principio di proporzionalità nelle sue due articolazioni della necessità e idoneità del provvedimento emesso.
Si sarebbe applicato un provvedimento non necessario in mancanza di una concreta violazione di un pubblico interesse e comunque inidoneo a risolvere le problematiche eventualmente sottese alla fattispecie.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 CPA:
1 I motivi di ricorso possono essere trattatati congiuntamente, vista la loro connessione. Il ricorso è infondato.
1.1 Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 572, comma 1 e 2 c.p. perché, con percosse, ingiurie e minacce maltrattava la propria moglie, anche in presenza della figlia minore, con l'aggravante quindi di aver commesso il fatto in danno e in presenza di minore. Per quanto riportato dalla Questura nelle proprie memorie, dei confronti del ricorrente stesso era stato disposto in precedenza l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia e divieto di avvicinarsi ai luoghi da loro abitualmente frequentati, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico. Attualmente il ricorrente non convive con la moglie, la figlia e il figlio (affetto da una grave patologia.), come del resto testimoniato dallo stato di famiglia depositato in atti.
1.2 Osserva il Collegio che il reato ascritto al ricorrente desta un forte allarme sociale e si pone “in antitesi con i valori dell’ordinamento, che garantisce la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e richiede il rispetto reciproco tra i genitori, nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare” (Tar Veneto 27 gennaio 2025, n. 115).
1.3 In particolare, trattasi di un reato particolarmente grave e compreso tra quelli ritenuti incompatibili con i principi costituzionali che “impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali - come il nucleo familiare - in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica, della parità e della libertà della donna” (Cons. Stato III, 29 novembre 2019, n. 8175).
1.4 Il disvalore che il legislatore attribuisce ai reati commessi in ambito di violenza domestica è poi dimostrato anche dalla previsione di cui all’art. 18 bis, comma 4 bis del d.lgs. n. 286/1998, citato nel provvedimento impugnato, che attribuisce espressamente al Questore la facoltà di revoca del permesso di soggiorno e di procedere all'espulsione dello straniero che si renda colpevole di uno dei delitti di cui al comma 1 della stessa norma, tra cui anche i maltrattamenti in famiglia.
2 Sotto altro profilo, è bene evidenziare che le ragioni poste a base del provvedimento impugnato, seppure estremamente sintetiche, non risiedono in un mero automatismo ostativo conseguente alla condanna subita dal ricorrente in sede di patteggiamento per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) in quanto, nel valutare che le osservazioni di parte ricorrente non trovavano accoglimento, alla luce della gravità del reato commesso, l’Amministrazione ha evidentemente valutato quanto addotto dal ricorrente nel corso del procedimento.
2.1 Con riguardo alle deduzioni del ricorrente riguardo la propria situazione familiare, l’esistenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato III 10 giugno 2022, n. 4748), potendo anzi essere valutato “il maggiore disvalore e la maggiore pericolosità della decisione del singolo di adottare comportamenti antigiuridici anche quando suscettibili di mettere a rischio (o di pregiudicare direttamente, come nel caso delle violenze o dei maltrattamenti in famiglia) la sopravvivenza dei legami affettivi e di solidarietà parentale creati in Italia”(Cons. Stato III, 12 aprile 2022, n. 2726). Ciò anche poiché, proprio nei casi di condanna per il reato di cui all’art. 572 c.p., “i legami familiari non possono essere valutati a favore dello straniero dal momento che sono proprio i famigliari le vittime della sua condotta violenta” (Tar Liguria, 25 settembre 2018, n. 740; Tar Sicilia, Catania 30 maggio 2024, n. 2013).
2.2 Come già detto, come risulta dallo stato di famiglia del ricorrente, lo stesso non vive con la propria famiglia e, per sua stessa ammissione, è in corso la separazione legale dalla moglie. Non risulta decisivo, sul punto, quanto depositato da parte ricorrente relativamente alla garanzia del contratto di affitto stipulato dalla moglie e il documentato pagamento di alcune cure per il figlio, non essendo documentata la necessità e la sistematicità del suo sostegno alla famiglia a fronte della gravità del reato commesso.
2.3 Quanto al dedotto inserimento lavorativo, non è in realtà sufficiente allegare l'inserimento sociale e lavorativo dell'interessato per far recedere l'interesse dello Stato a negare il permesso di soggiorno ai soggetti che non diano affidamento in ordine alla loro buona condotta, quando, come nella fattispecie in esame, i fatti contestati in sede penale siano connotati da un significativo grado di gravità e conseguente allarme sociale e non siano allegate esigenze, anche di ordine familiare, meritevoli di particolare salvaguardia (quale, ad esempio, la presenza di figli minori Cons. Stato sez. III 23 maggio 2024 n.4606). Nel caso in esame, il legame del ricorrente, condannato per maltrattamenti in famiglia, con i figli minori non è provato né allegato, tranne per la scarna documentazione relativa al sostegno economico e l’accenno, nella sentenza di patteggiamento, a un’autorizzazione a riprendere i rapporti con la figlia (peraltro maggiorenne). Tali elementi non sono sufficienti a integrare un effettivo legame e interesse relativo all’unità familiare. Si appalesa inoltre ininfluente la circostanza relativa all’omessa valutazione del percorso di recupero socio familiare espletato dal ricorrente nelle more, che peraltro risulta ancora alle fasi iniziali (rappresentando una condizione della sospensione condizionale della condanna), vista la gravità della condanna e l’assenza di elementi che facciano suppore la violazione del diritto all’unità familiare.
2.4 Infine per quanto riguarda la proporzionalità della decisione, la stessa è stata presa in ragione di una seria condanna ex art. 4 comma 3 d.lgs 286/1998 ritenuta prevalente sull’inserimento del ricorrente e, a quanto appare in atti, in assenza di necessità di tutela dei figli minori e dell’’unità familiare.
3 Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
3.1 La delicatezza della fattispecie e delle posizioni soggettive coinvolte consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
AN RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RU | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.