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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7198/2020 R.G. promosso da:
in persona dei Curatori, rappresentato e difeso in Parte_1 giudizio dall'avv. Massimo Fabiani del Foro di Verona giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;
- attore - contro
e rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. CP_1 CP_2 Controparte_3
RI EL del Foro di Ferrara, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesca Guarda Controparte_4 del Foro di Vicenza, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Leonardo Giani e Controparte_5
SC CO del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
1 e , rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. Controparte_6 CP_7
IL BU e IA ER del Foro di Milano, domiciliati presso lo studio dell'avv.
FF RO in Mestre, Calle del Sale, 51, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Silocchi del Foro di Mantova, CP_8 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Laterza del Foro di Verona, CP_9 domiciliata in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nicola List, con Controparte_10 domicilio eletto presso il suo studio in 37126 Verona, via Isonzo 11, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giorgio Pasetto, con Controparte_11 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via della Val verde n. 9, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Natale Callipari, con Controparte_12 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via L. Pancaldo n. 70, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuti–
E con la chiamata in causa di:
(quale assicuratore dei convenuti e Controparte_13 CP_9
, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso Controparte_4 in giudizio dall'avv. Paolo Maria Chersevani, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, in persona Controparte_14 del suo funzionario procuratore, Dott. rappresentato e difeso in giudizio CP_15 dall'avv. Giampietro Bozzola del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
2 (quale Controparte_16 assicuratore del convenuto , in persona del legale rappresentante pt, CP_10 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cesare, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente avente per oggetto: azioni di responsabilità ex art. 146 l. fall.
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare istruttoria:
Quanto alla Consulenza Tecnica d'Ufficio resa dal dott. anche in considerazione delle ragioni Per_1 contenute nella istanza di revoca datata 23 dicembre 2022:
(i) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio;
(ii) disporre l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, considerato che il C.T.U., nello svolgimento del proprio incarico, non ha (a) risposto al quesito formulato dal Giudice in data 1° marzo 2023 e (b) riscontrato le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte,
Rag. nell'interesse del , come meglio Per_2 Controparte_17 esposte nelle osservazioni allegate alla consulenza tecnica definitiva datata 15 novembre 2023 sub all. 5.
Nel merito
In via principale:
[1/A] accertare la responsabilità nella causazione e dell'aggravamento del dissesto di di Parte_1
, , , , , Controparte_18 Controparte_3 CP_19 Controparte_20 CP_7 CP_10
, , , , (questi due
[...] Controparte_21 CP_9 Controparte_4 Controparte_5 ultimi, ciascuno secondo la rispettiva quota per il periodo di carica), in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, per:
danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per totale prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione
3 sulla base delle l'azione dell'appartamento di perdite generate a revocatoria IO partire dal
17.9.2015
€ 10.914.514,94 € 7.816,520,30 € 2.842.582,14 € 154.976 € 100.436,5
e condannare i predetti soggetti, in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei danni per la prosecuzione dell'attività sociale e Parte_1 per gli altri atti lesivi del patrimonio di alla minor somma di Parte_1
danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per Totale prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base delle l'azione dell'appartamento di perdite generate a revocatoria IO partire dal 17.9.2015
€ 4.255.412,50 € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 154.976 € 100.436,5
con la precisazione che la riduzione della domanda (e, in particolare, delle voci relative al danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 17.9.2015 e al danno a perdita di chance) è dovuta alla verosimile incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile;
[1/B] o, in via subordinata, accertare la responsabilità nella causazione e dell'aggravamento del dissesto di di , , , , Parte_1 Controparte_18 Controparte_3 CP_19 Controparte_20 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_21 CP_9 Controparte_4 [...]
(questi due ultimi, ciascuno secondo la rispettiva quota per il periodo di carica), in via solidale per CP_5 le voci di danno imputabili a ciascuno, per:
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base delle l'azione dell'appartamento di perdite generate a revocatoria IO partire dal 1.7.2016
€ 4.321.816
€ 2.842.582,14
€ 7.419.810,64
€ 154.976 € 100.436,5
4 e condannare i predetti soggetti, in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei danni per la prosecuzione dell'attività sociale e gli Parte_1 altri atti lesivi del patrimonio di alla minor somma di: Parte_1
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno per a titolo di danno per prosecuzione chance di poter il pagamento dei l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere l'azione professionisti cessione sulla base delle revocatoria dell'appartamento di perdite generate a IO partire dal 1.7.2016
€ 3.255.412,5 € 2.000.000 € 1.000.000,00 € 154.976 € 100.436,5
con la precisazione che la riduzione della domanda (e, in particolare, delle voci relative al danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 1.7.2016 e al danno a perdita di chance) è dovuta alla verosimile incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile;
[2] o, ancora in via subordinata, accertare la responsabilità nella causazione e dell'aggravamento del dissesto di di , , , Parte_1 Controparte_18 Controparte_3 CP_19 CP_20
, , ,
[...] CP_7 Controparte_10 Controparte_21 CP_9 CP_4
, (questi due ultimi, ciascuno secondo la rispettiva quota in relazione al periodo
[...] Controparte_5 di carica), in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, per:
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base dei c.d. l'azione dell'appartamento di
“netti patrimoniali” revocatoria IO
€ 6.867.732,32
€ 4.321.816 € 2.842.582,14 € 154.976 € 100.436,5
e condannare i predetti soggetti, in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei danni per la prosecuzione dell'attività sociale e gli Parte_1 altri atti lesivi del patrimonio di alla minor somma di: Parte_1
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base dei c.d. l'azione dell'appartamento di
“netti patrimoniali” revocatoria IO
5 € 3.055.412,5 € 1.800.000,00* € 1.000.000,00 € 154.976 € 100.436,5
* pari alla quantificazione offerta dal Rag. nelle proprie osservazioni Per_2 con la precisazione che la riduzione della domanda (e, in particolare, delle voci relative al danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base dei c.d. “netti patrimoniali” e al danno a perdita di chance) è dovuta alla ragionevole incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile.
In via ulteriormente subordinata (qualora non dovesse essere riconosciuto il danno da perdita di valore):
- accertare la responsabilità dei i sig.ri , , , Controparte_3 CP_19 Controparte_20 CP_7
, , , , , in via
[...] Controparte_4 Controparte_10 Controparte_21 CP_9 solidale, per € 2.842.582,14 e condannare i predetti soggetti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del alla minor somma di € 1.000.000,00 a titolo di danno derivante dalla perdita di Parte_1 chance di poter promuovere l'azione revocatoria con la precisazione che la riduzione della domanda è dovuta alla ragionevole incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile;
-accertare la responsabilità e condannare i sig.ri , , , Controparte_18 Controparte_3 CP_19
, , , , Controparte_20 CP_7 Controparte_4 Controparte_10 CP_21
, , in solido tra loro, al pagamento in favore del di €
[...] CP_9 Parte_1
154.976 a titolo di risarcimento del danno derivante dal pagamento degli onorari corrisposti ai professionisti che hanno assistito la Società nell'ambito del Concordato;
- accertare la responsabilità e condannare , , , Controparte_18 Controparte_3 CP_19 [...]
, , al pagamento in favore del di € CP_20 CP_7 Controparte_5 Parte_1
100.436,5 a titolo di risarcimento del danno per l'acquisto e la successiva cessione dell'appartamento di
IO.
Si precisa che, sia riguardo alla quantificazione del danno in via principale, sia riguardo alla quantificazione del danno in via subordinata, dovranno essere detratte le quote di responsabilità ascrivibili agli Arch.ti
e a cui erano imputati il danno da perdita di chance e il danno per il Controparte_12 Controparte_11 pagamento dei professionisti.
Con vittoria di spese e compensi, comprensivi del rimborso forfettario 15%.
In via istruttoria:
1.
6 Sulle prove orali
Ammettere la prova per interrogatorio dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze, come formulati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del , come di seguito Controparte_17 trascritti:
CP_2 (1) vero che la decisione di rinunciare alla domanda di concordato fu suggerita dal dott. e dall'avv.
(testimoni: avv. Maurizio Ascione del Foro di Verona, dott. ); CP_9 Persona_3
(2) vero che in qualità di advisor legale (avv. del Foro di Verona) e di advisor Testimone_1 finanziario (dott. ho verificato che il piano di risanamento attestato avrebbe potuto consentire Persona_4 alla di superare la crisi solo alle precise condizioni consistenti (i) Nella riduzione di Euro/ml Parte_1
0,500.- delle linee per smobilizzo fatture derivanti dal venir meno degli affidamenti originariamente concessi da;
(ii) Nel consolidamento di una posizione scaduta nei confronti di Parte_2 [...]
dovuta al mancato incasso di alcune posizioni anticipate verso i clienti: (iii) Parte_2
Nell'allungamento dei tempi di rimborso del debito ipotecario verso (iv) Nell'allungamento dei CP_22 tempi di rimborso dei finanziamenti chirografi;
(v) Nell'allungamento del rimborso dei 2 leasing immobiliari
e del leasing mobiliare in essere;
(vi) Nell'erogazione di nuova finanza da parte di tutti gli istituti di credito con cui opera la società”, ciascuno dei quali era da solo imprescindibile per la riuscita del Piano (testi
; Testimone_1 Persona_4
(3) vero che la perdita di marginalità derivante dalla commessa russa si era trascinata e riversata in tutti gli altri centri di costo, raddoppiando la perdita operativa era passata da € 580.000 a fine semestre 2014, a €
1.122.000 alla fine della prima semestralità 2015, sicché il risultato netto prima delle imposte era negativo nella misura di circa € 1.135.000 (teste dott. ); Testimone_2
(4) vero che in qualità di componente del collegio sindacale ho costantemente contestato agli amministratori la carenza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e in particolare ciò ho fatto in occasione della chiusura annuale dei bilanci ma ho omesso di adottare alcuna reazione a seguito dell'inerzia degli amministratori (interrogatorio formale di , ); Controparte_5 Controparte_20 CP_7
(5) vero che la perdita generata dalla commessa russa è dipesa dalla inadeguata previsione dei costi e dei margini di profitto del contratto (interrogatorio formale di CP_19 Controparte_3 CP_18
;
[...]
(6) vero che in occasione della relazione al bilancio 31.12.2015, pur avvertiti dai sindaci, ho ritenuto di confermare la predisposizione del bilancio secondo criteri di continuità (interrogatorio formale di
[...]
; CP_19 Controparte_3 Controparte_18
7 (7) vero che in qualità di componente del consiglio di amministrazione avevo verificato che la società aveva omesso di procedere alla definizione di adeguate e formalizzate procedure di controllo di gestione, nonché dei sistemi informativi aziendali, ancorché avessi ricevuto la segnalazione del collegio sindacale
(interrogatorio formale di;
CP_19 Controparte_3 Controparte_18
(8) vero che ho constatato che il dott. nel redigere l'attestazione principale e quella Controparte_10 integrativa ha dichiarato di non essere un esperto immobiliare senza però che abbia disposto una perizia di un professionista indipendente (teste dott. , interrogatorio del dott. Testimone_2 [...]
”. CP_10
I convenuti così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 inviato telematicamente:
“- In via preliminare accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza dei danni richiesti ai sig.ri e la conseguente nullità Parte_1 dell'atto di citazione.
-Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande proposte dall'attrice con il proprio atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e accertarsi l'assenza di ogni responsabilità da parte dei sig.ri
Parte_1
- In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, ridursi le stesse nella minor somma che risulterà di giustizia.
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle CP_4 conclusioni depositato telematicamente:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertata la genericità ed assoluta indeterminatezza della quantificazione dei danni richiesti al dott.
e la violazione e falsa applicazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4) Cpc., dichiarare la CP_4 nullità della citazione per cui è causa, con ogni conseguente provvedimento.
NEL MERITO:
8 - in via principale:
- rigettare le domande ex adverso proposte, perché inammissibili e comunque infondate, in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che per intervenuta prescrizione, per tutti i motivi dedotti negli atti depositati e a verbale. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridursi le stesse nella minor somma che risulterà di giustizia e all'esito delle prove assunte;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertata la validità, efficacia
e operatività della polizza n. 271808527 stipulata dal dott. con CP_4 Controparte_23
e accertato che le condotte contestate al dott. rientrano nell'ambito di operatività di detta
[...] CP_4 polizza, dichiarare il terzo Società tenuto a tenere indenne il dott. Controparte_23
e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato a tenere indenne e manlevare il dott. Controparte_4 di quanto fosse riconosciuto a favore di parte attrice, nonché a rimborsare le Controparte_4 spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”.
I convenuti e precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle CP_20 CP_7 conclusioni depositato telematicamente:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori azionati dalla Curatela nei confronti dei Dott.ri e e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande CP_20 CP_7 formulate nei loro confronti;
In via principale: rigettare le domande proposte dal (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei Controparte_17 confronti dei Dott.ri e , in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
CP_20 CP_7 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità dei Dott.ri e CP_20 CP_7 accertare le quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti limitando la condanna degli
9 esponenti alla loro rispettiva quota di responsabilità e/o in caso di condanna solidale, ai fini di consentire il conseguente eventuale diritto di regresso;
Sulle istanze istruttorie:
Si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6, n.2 depositata in data 26 luglio e ammesse con provvedimento del 18 marzo 2022, che non sono state fino a questo momento adempiute.
In ogni caso, con vittoria di spese e refusione dei compensi professionali.
Si chiede, altresì, di darsi atto che i Dott.ri e hanno partecipato alla Persona_5 Persona_6 predisposizione della presente nota, ai fini della pratica forense”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_5 depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione dei diritti risarcitori azionati dalla Curatela e dell'azione di responsabilità del per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare Parte_1 inammissibili o comunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Dott. Controparte_5 in via principale: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Dott. in quanto infondate in CP_5 fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. CP_5 limitare la condanna entro la sua specifica quota di responsabilità così come risultante da rigorosa e puntuale prova. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_21 depositato telematicamente:
“In via preliminare
Dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del concludente quale sostituto processuale della massa dei creditori.
NEL MERITO: in via principale
Respingersi le domande del siccome infondate in fatto ed in diritto. Controparte_17
10 In via subordinata
In denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. , dirsi tenuta e condannarsi la Controparte_21
Società (c.f.: ), con sede secondaria in Controparte_14 P.IVA_1
Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Società Delegataria che ha assunto il rischio derivante dalla polizza in oggetto, in proprio per la quota del 70% ed in nome e per conto della Delegante AGCS – AL OB RP & PE SE per la quota del 30%, a tenere sollevato ed indenne il concludente Dott. , nei limiti di polizza, dalla domanda di Controparte_21 risarcimento danni proposta dal EN attore per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della stessa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Previa modifica dell'ordinanza 5.1.2022, ammettersi, occorrendo, prova per testi sui seguenti capitoli:
1.“vero che nell'estate del 2016 l'azienda di riscontrava l'interruzione nella fornitura dei Parte_1 vetri da installare nei serramenti pronti per la consegna”
2.“vero che nell'estate del 2016 l'azienda di riscontrava l'interruzione nella fornitura di Parte_1 profilati di alluminio da parte del principale fornitore Uniform spa di CP_24 CP_2
3.“vero che – quale prima iniziativa adottata dal dr. – fu approntata una articolata applicazione informatica nominata “cruscotto” per monitorare la gestione prospettica della tesoreria aziendale e l'ordine con il quale le commesse in lavorazione dovevano essere ultimate”
4.“vero che si svolse in azienda nel mese di luglio del 2016 una riunione con i principali fornitori di Parte_1 CP_2 nel corso della quale furono illustrate dal dr. le linee guida degli interventi adottati offrendo la
[...] rassicurazione che le successive forniture sarebbero state pagate”
5.“vero che fu studiata dal dr. una procedura per la triangolazione delle operazioni di export CP_21 affinché la non perdesse il beneficio del plafond iva pur avendo dovuto affidare la Parte_1 commercializzazione dei prodotti alla NewCo BE WI & OO srl per conservare l'affidamento dei committenti all'incasso delle anticipazioni finanziare sulle commesse ordinate”
CP_2 6.“vero che il Dr. fu chiamato dal dr. ad intervenire in azienda per individuare le Persona_7 possibili manovre volte al recupero di efficienza e verificare criteri e modalità di impostazione delle distinte base per la formulazione di preventivi che assicurassero la redditività delle commesse da evadere in caso di conferma da parte dei committenti”
11 CP_2 7.“vero che con l'assistenza del dr. furono risolte innumerevoli difficoltà e problematiche contingenti che nel momento più acuto della crisi si manifestarono con clienti, fornitori e con le banche relativamente alla pregressa anticipazione finanziaria di ordini commerciali”
CP_2 8.“vero che nell'espletamento del mandato professionale, il Dr. e l'avvocato con il quale il CP_9 mandato era condiviso si erano prodigati, superando non poche difficoltà, per convincere (cosa che poi avvenne) la società di diritto statunitense AL WI & OO LCC, riconducibile a ad CP_25 offrire il corrispettivo per l'acquisto dell'azienda pari a 2 Milioni, oltre che assicurare un sostegno al fabbisogno finanziario del working capital per 500.000 euro”
CP_2 9.“vero che, assecondando le direttive del figlio dopo il provvedimento del Tribunale di fissazione dell'udienza ex art. 162 LF, per quanto bene informata dai propri advisor su sviluppi conseguenti e conseguenze, la “famiglia” decise di rinunciare alla domanda di concordato preventivo”. Parte_1
10.“vero che da quel momento in poi ha sviluppato le proprie attività tese al risanamento Parte_1 aziendale seguendo le indicazioni di che sin dall'inizio della crisi di si era CP_25 Parte_1 avvalso di propri professionisti di fiducia, principalmente l'Avv. Marco Ascione del Foro di Verona e al dr.
CP_2
di Padova, e che il dr. alcun contributo ha dato nella stesura del contratto di affitto Persona_3 dell'azienda stipulato a ministero del notaio Dr. né per la partecipazione alla stesura Persona_8 delle clausole pattizie, né per il contributo a raccogliere gli allegati e l'elenco dei contratti d'impresa da trasferirsi ex art. 2558 del c.c.”.
Testi:
Rag. già responsabile amministrativo della residente in [...] Parte_1
Brunoro della Scala n. 10, sui capitoli 1-2-3-4.
Sig. della Uniform spa di con sede in Minerbe (VR) alla Via Dell'Agricoltura, 36, sui Testimone_4 CP_24 capitoli da 2 e 4
Sig. della ditta NA VE spa con sede in Montebelluna (TV) alla Via Giuseppe di Testimone_5
Vittorio, 22, sul capitolo 1 Dott.ssa con studio professionale in San Martino Buon Albergo al Testimone_6
Viale del Lavoro, 43, sul capitolo 5 Rag. , impiegato contabile della Testimone_7 Parte_1 residente in [...], sul capitolo 7 Dr. , temporary manager Persona_7 residente a [...], sui capitoli 3-6-7-8-9-10 , presso AL WI & CP_25
OO LCC, con sede in 1575 RP Dr Costa Mesa, California 92626 (USA), sui capitoli 8-9-10 Dott.
con Studio in Verona, Stradone S. Fermo n. 19, sul capitolo 10”. Testimone_8
12 Il convenuto AG precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- Dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo al EN attore.
Nel merito
- Rigettarsi tutte le domande svolte dal nei confronti dell'Avv. , in Controparte_17 CP_9 quanto infondate per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti, e condannarsi, in via riconvenzionale, l'attrice al risarcimento dei danni in favore del convenuto per aver la stessa agito in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- In subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, ridursi le stesse nella minor somma che risulterà di giustizia.
- in subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, condannarsi
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevato e indenne l'avv. Controparte_13
, ai sensi di polizza, di quanto fosse riconosciuto a favore di parte attrice, nonché a CP_9 rimborsare le spese legali per la difesa nel presente giudizio.
In ogni caso
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre a rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle CP_10 conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sez. specializzata per le Imprese, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del fallimento attore ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del dott. quale sostituto processuale della massa dei Controparte_10 creditori.
In via principale di merito: rigettare in toto le domande avversarie, per insussistenza oggettiva degli addebiti mossi.
Sempre in via principale di merito: rigettare in toto le domande avversarie, per insussistenza soggettiva degli estremi del comportamento colposo addebitato.
In via subordinata di merito: rigettare in toto le domande avversarie, per insussistenza del nesso di causa tra le condotte oggetto di addebito ed i danni pretesi dal fallimento attore.
13 In via assolutamente subordinata di merito: ridurre il risarcimento richiesto per la non pertinenza delle voci specificamente indicate nella comparsa di risposta, nonché per colpa assorbente del creditore ex art. 1227, co. 2, c.c..
In via subordinata: in ragione del rapporto assicurativo intrattenuto con la compagnia assicurativa
[...]
, condannarsi tale istituto assicurativo a tenere manlevato e Controparte_16 indenne il dott. ai sensi di polizza, di quanto fosse riconosciuto a favore del fallimento Controparte_10 attore.
In ogni caso: con rifusione delle spese del procedimento, maggiorate delle spese generali e degli accessori di legge.
In via istruttoria:
Si rinnova l'opposizione, per le ragioni indicate al paragrafo V-D) della propria memoria ai sensi dell'art.
183 co. 6 n. 3 cpc del 14/09/2021 alle istanze istruttorie proposte dal fallimento e già respinte con ordinanza del Giudice del 5/01/2022.
Nella denegata ipotesi di modifica della menzionata ordinanza del 5/01/2022, si chiede ammissione del capitolato istruttorio, dedotto a controprova indiretta rispetto a quello del fallimento, che qui di seguito si trascrive:
1. Vero che l'arch. ha eseguito la perizia di stima 20/09/2016 [si rammostri al teste il doc. 1 Testimone_9 del fascicolo del convenuto del compendio immobiliare di , su incarico di CP_10 Parte_1 [...]
quale esponente di riferimento della società statunitense AL WI & OO Ltd (IWD) per CP_25 valutare (in termini comparativi rispetto alla stima del piano concordatario) la possibilità di acquisto dell'intero compendio immobiliare (teste arch. , dell'Ordine degli Architetti di Verona, 37138 Testimone_9
Verona (VR), via Albere, 86.
2. Vero che il dott. alla luce della sopra indicata perizia di stima, ha inserito nella sua Controparte_10 attestazione un fondo di svalutazione del 25% del valore degli immobili di (fondo riferito a tutti Parte_1 gli immobili di € 2.028.052,50 e pertanto da imputarsi ai soli immobili di Colognola ai Colli per € 1.987.990)
[si rammostri al teste la pag. 74 della relazione attestativa del dott. doc. 49 del fascicolo Controparte_10 del fallimento attoreo], in modo tale che la sima dei soli immobili di Colognola ai Colli fosse di € 5.963.970 al netto del fondo di svalutazione (€ 7.951.960 - € 1.987.990), valore simile a quello di € 5.979.675,00 esposto dall'arch. , nella stima sopra indicata [si rammostri al teste il doc. 1, pag. 12 del Testimone_9 fascicolo del con-venuto (teste dott. di Sanguinetto (VR), collaboratore CP_10 Testimone_10 dell'epoca dell'attestatore”).
14 , quale chiamata in causa dal dott. precisa le conclusioni Controparte_13 CP_4 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal , Parte_1 nei confronti del dott. poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e Controparte_4 per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di Controparte_13
[...
.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di
, accertare e dichiarare il grado di responsabilità ascrivibile al dott. Parte_1 CP_4 nella causazione dei danni lamentati, e per gli effetti dichiarare tenuta a
[...] Controparte_13 tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso ascrivibile, ed in ogni caso entro il limite del massimale di € 700.000,00 per ogni sinistro ed anno assicurativo, in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto per scoperto del 20% per sinistro.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
, quale chiamata in causa dall'avv. precisa le conclusioni come Controparte_13 CP_9 da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata da Parte_1 nei confronti dell'avv. , poiché infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata, e per gli CP_9 effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . Controparte_13
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidarsi al
le sole somme di denaro che lo stesso proverà essergli rigorosamente dovute a Parte_1 Controparte_1 seguito della condotta negligente dell'avv. , e per gli effetti dichiarare tenuta CP_9
[...
a garantire quest'ultimo, nei limiti contrattualmente previsti dalla polizza assicurativa n. 370647526, stipulata dall'avv. con ., e con accertamento e dichiarazione della CP_9 Controparte_13 percentuale di responsabilità ascrivibile all'avv. nella causazione dei danni lamentati. CP_9
In ogni caso: con vittoria di competenze professionali, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese generali,
IVA e CPA.”
quale chiamata in causa dal dott. precisa le conclusioni Controparte_16 CP_10 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
15 “NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
• darsi atto che con ordinanza 06/04/2022 il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra i convenuti
e da un lato e dall'altro; CP_12 CP_11 Controparte_16
• respingersi ogni domanda attorea proposta nei confronti del convenuto perché infondata in fatto CP_10
e diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
• nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del convenuto e di ritenuta operatività della CP_10 garanzia assicurativa dal medesimo invocata, contenersi l'esposizione di nell'ambito del massimale CP_16 indicato in narrativa della comparsa di risposta, limitatamente alla quota di responsabilità concretamente e personalmente attribuibile all'assicurato e con l'esclusione di ogni vincolo di solidarietà con terzi.
IN OGNI CASO:
• con rifusione di competenze e spese di lite.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione di data 22 settembre 2020, il ha convenuto Controparte_17 in giudizio:
- quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_18
, con deleghe dal 18.2.2013, in carica dalla costituzione della società Parte_1 avvenuta in data 20.12.2012 al 26.9.2017;
- quale vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_3 Parte_1
con deleghe dal 18.2.2013, in carica dal 20.12.2012 al 26.9.2017 e poi
[...] nominato liquidatore fino alla data del fallimento, dichiarato in data 23.5.2018;
- Consigliere di Amministrazione in carica dal 20.12.2012 al CP_19
26.9.2017;
16 - Presidente del Collegio Sindacale, in carica dal Controparte_20
20.12.2012 al 23.5.2018;
- , Sindaco, in carica dal 20.12.2012 al 23.5.2018; CP_7
- Sindaco in carica dal 20.12.2012 al 23.6.2016; Controparte_5
- Sindaco, in carica dal 23.6.2016 al 23.5.2018; Controparte_4
- e , nominati rispettivamente advisor legale e CP_9 Controparte_21 finanziario, in forza di contratto di mandato professionale di data 18.5.2016;
- attestatore del piano di concordato preventivo, ex art. 67, 3 Controparte_10 comma lett. d) l fall.
- e periti stimatori Controparte_12 Controparte_11 al fine di far accertare la responsabilità di amministratori e Sindaci nella causazione e nell'aggravamento del dissesto della Società e ottenere il risarcimento del danno, nella misura di Euro 10.914.514,94, ovvero, a seconda dei diversi periodi temporali presi a riferimento dal EN:
(i) Euro 7.816.520,3 per illecita prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale;
parte attrice riteneva che la società avesse eroso il capitale sociale al 31.12.2015, stante l'errata iscrizione a bilancio relativamente a:
a) Compendio immobiliare;
i terreni e i fabbricati avrebbero dovuto essere svalutati di € 3.004.977 rispetto al dato contabile di € 11.076.950;
b) Partecipazioni societarie: avrebbero dovuto essere integralmente svalutate per € 372.224,00;
c) Credito verso avrebbe dovuto essere svalutato di € 352.400,00 CP_26 rispetto al dato contabile di € 2.917.825
Il combinato delle rettifiche indicate condurrebbe ad un complessivo decremento patrimoniale di € 3.028.853,00, secondo parte attrice, rispetto al dato contabile di € 2.753.498,60, determinando la perdita del capitale sociale.
Identificava il dies a quo, per il calcolo del danno, alla data del 30.4.2016, ritenendo che, pur con lo scostamento di alcuni mesi, potessero essere presi a riferimento i valori di liquidazione indicati nella domanda di concordato presentata a settembre 2016, mentre con riferimento al dies ad quem prendeva
17 riferimento la data della declaratoria di fallimento (sentenza del Tribunale di
Verona n. 68 del 23.5.2018), computando il danno a valori di liquidazione, quanto all'attivo sulla base delle poste di bilancio rettificate dai Curatori e quanto al passivo sulla base dello stato passivo esecutivo relativo alle domande tardive;
(ii) Euro 2.842.582,14 per perdita di chance per l'esperimento delle azioni revocatorie, per avere l'organo gestorio rinunciato alla domanda di concordato preventivo senza provvedere alla contestuale richiesta di fallimento in proprio, scelta che, creando una soluzione di continuità nelle procedure concorsuali, avrebbe poi determinato l'impossibilità di pre-datare il dies a quo del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare alla data di presentazione della domanda di concordato;
(iii) Il danno costituito dalla corresponsione dei compensi ai professionisti (advisor legale e finanziario, attestatore e periti stimatori) che hanno assistito Parte_1 nella fase concordataria, rei di aver strutturato una domanda concordataria
[...] inammissibile;
(iv) Euro 100.436,5 quale minusvalenza derivante dall'acquisto e la successiva cessione di un immobile sito in IO.
Per i danni di cui ai punti (ii) e (iii) secondo l'addebito rispondevano in solido con amministratori e sindaci anche i due advisors, l'attestatore e i due periti stimatori.
derivava, tramite plurimi trasferimenti di azienda, dall'impresa individuale Parte_1 fondata da nel 1954; l'attività aziendale era stata poi svolta in forma di Controparte_27 snc, successivamente trasformata in spa;
aveva ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione di serramenti in legno.
Alla luce della situazione gravemente deficitaria della società, che rendeva opportuno procedere ad una ristrutturazione dell'azienda, il Cda in data 23.11.2012 deliberava l'operazione straordinaria di conferimento dell'intera azienda industriale in una new.co. appositamente costituita e interamente partecipata da , che in quell'occasione Parte_1 mutava la propria denominazione in La new.co. Controparte_28 Parte_1 iniziava a svolgere da quel momento l'attività industriale, prima in capo alla holding.
L'utilità di procedere all'operazione straordinaria di conferimento dell'azienda nella neo costituita riposava nella valorizzazione delle plusvalenze latenti sugli immobili di Parte_1
18 proprietà della holding. Nella relazione ex art. 2343 ter cc redatta dagli arch.
[...]
e il valore venale di tali beni veniva rappresentato come pari CP_12 Controparte_11 ad € 11.202.6000.
Le plusvalenze latenti (pari ad € 9.580.000) e l'emersione dei proventi straordinari legati alle imposte differite portavano il patrimonio della holding al valore di € 4.057.000,00. Tale patrimonio veniva poi conferito in . Parte_1
Parallelamente gli amministratori avviavano delle trattative con gli istituti di credito per la conclusione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, 3 ° comma lett. d) fall..
In data 24.4.2013 il Cda di deliberava l'approvazione del piano di risanamento, Parte_1 che prevedeva interventi di carattere aziendale - industriale e di carattere finanziario per riportare la società in una situazione di equilibrio finanziario.
In data 27.11.2013 veniva sottoscritta la convenzione bancaria con gli istituti di credito, che, a fronte del complessivo finanziamento pari ad € 900.0000, prevedeva in capo ad per gli anni 2013/2016 il rispetto di specifici covenants. Parte_1
Dopo un iniziale andamento positivo, già nel secondo semestre 2013, mostrava Parte_1 segnali di peggioramento, tanto da chiudere l'esercizio 2013 con una perdita di ca €
90.000,00 e manifestando una posizione finanziaria netta sfavorevole e un indice di solvibilità negativo.
Nel 2014, permanendo le inefficienze industriali e gli elevati costi, il fatturato si fondava sostanzialmente su un'unica commessa russa.
Parte delle consegne relative alla commessa russa slittavano al 2015 su richiesta dello stesso committente.
A fine 2014 il Collegio Sindacale manifestava i propri dubbi sulla persistenza della continuità aziendale, poi superati a maggio 2015; permanevano, nel bilancio relativo al
2014 successivamente approvato, criticità in ordine alla posizione finanziaria netta e all'indice di solvibilità.
La crescita del fatturato nel I semestre 2015 era riconducibile in via esclusiva al completamento della commessa russa, già in parte realizzata nel II semestre del 2014, senza significativo ampliamento della clientela.
La commessa russa si rivelava non redditizia, a riprova dell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo;
a dicembre 2015, il Collegio sindacale segnalava il rischio di perdita della
19 continuità aziendale e a febbraio 2016 dava espressamente atto che il piano di risanamento non risultava rispettato.
Nella seduta del CDA del 14.4.2016 veniva accertata una perdita superiore ad un 1/3 del capitale sociale, versando pertanto la società nella situazione di cui all'art. 2446 cc;
il patrimonio netto scendeva ad € 275.354,00, con una posizione finanziaria ancora negativa e un indice di solvibilità sfavorevole.
Il Collegio Sindacale si opponeva al differimento dell'approvazione del bilancio 2015 e non escludeva che la società si potesse già trovare nella situazione di cui all'art. 2447 cc;
dato atto dello sforamento dei covenant previsti nel piano di risanamento invitava l'organo gestorio a chiedere una moratoria del debito da parte del ceto bancario.
Il Cda del 16.5.2016, in ragione della situazione di tensione finanziaria in cui versava la società sia nei confronti del ceto bancario, sia di fornitori strategici, dava incarico all'avv.
e al dott. di individuare le soluzioni per il risanamento della società. CP_9 CP_21
In data 23.5.2016 veniva costituita BE WI srl, interamente partecipata da
, avente ad oggetto sociale il commercio di serramenti interni ed esterni, di cui Parte_1 veniva nominato A.U. al quale venivano nel contempo revocate le Controparte_18 deleghe commerciali in . Parte_1
stipulava con (società costituita secondo il diritto del Parte_1 Controparte_29
Delaware, interamente partecipata dalla e gestita da un Parte_1 CP_25 contratto di licenza di sfruttamento del marchio per un corrispettivo di € 120.000. Parte_1
Il Cda riteneva, ancora il 26.7.2016, che il patrimonio netto fosse positivo, mentre il
Collegio sindacale denunciava l'avvenuta perdita della continuità aziendale e la ridondanza della struttura aziendale rispetto alle vendite.
Il bilancio del 2015 veniva redatto con principi di continuità aziendale, nonostante fosse irrimediabilmente venuta meno.
Nella riunione del 2.8.2016, il Collegio Sindacale, dopo aver stigmatizzato l'inerzia dell'organo gestorio, metteva in guardia sul ricorso al concordato in continuità aziendale quale strumento di risoluzione della crisi.
In data 20.9.2016 depositava avanti al Tribunale di Verona ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 161, 6° comma l. fall, manifestando l'intenzione di depositare un piano concordatario, con la previsione della stipula di un contratto di affitto di azienda.
20 Il piano veniva depositato in data 19.1.2017 con attestazione redatta dal dott. CP_10 con previsione:
(i) della stipulazione di un contratto di affitto di azienda (e successiva cessione della stessa) tra la e la società statunitense AL WI & OO (“IWD”, società Parte_1 partecipata al 55% da figlio di e già amministratore CP_25 Controparte_18 della ), che avrebbe acquistato l'intero pacchetto azionario della Controparte_29
BE WI detenuto da Nel piano si prevedeva, dunque, il pagamento da Parte_1 parte della IWD ad di un canone di affitto mensile dell'azienda per € 10.000,00 e Parte_1 il pagamento del prezzo di acquisto per € 2.000.000,00.
(ii) lo scioglimento di due contratti di leasing e di un contratto in derivati;
(iii) la vendita dei beni immobili e di un bene strumentale non essenziale per la continuità aziendale. In particolare, per quanto qui d'interesse, si prevedeva un ricavato di oltre €
7.951.000 per la dismissione del patrimonio immobiliare, sulla base di una (ritenuta) prudenziale stima dei cespiti, operata dagli stessi arch. e l'ing. che, già CP_12 CP_11 nel 2012, avevano operato la rivalutazione degli immobili di ai fini del Parte_1 conferimento nella new.co.
Sennonché, poi, ai fini della formulazione della proposta rivolta ai creditori, Parte_1 offriva ai creditori chirografari un soddisfacimento pari al 32,97%, assumendo che la prevalenza dell'apporto di risorse derivasse dalla alienazione dei cespiti immobiliari.
Con decreto del 4.3.2017, il Giudice delegato invitava il Commissario giudiziale e la
Società a prendere posizione sulla natura del piano, sulla adeguatezza del piano industriale, sulla valorizzazione dei cespiti immobiliari, sulla completezza della proposta di affitto di azienda al fine di consentire l'espletamento di una gara ai sensi dell'art. 163-bis l.fall.
Il Commissario riteneva che il piano avesse natura liquidatoria e che non garantisse il soddisfacimento della percentuale minima richiesta per legge del 20% dei creditori chirografari, fondandosi su una valorizzazione degli immobili non corrispondente al loro effettivo valore di mercato e al loro stato di fatto.
In data 19.4.2017 modificava il piano assumendone la natura di piano in Parte_1 continuità e ciò sul presupposto che il cespite immobiliare dovesse essere valorizzato in misura significativamente inferiore a quanto indicato nel piano originario, col risultato che le risorse provenienti dalla continuità sarebbero state maggiori rispetto a quelle rinvenienti
21 dalla dismissione dei beni;
veniva prospettata una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 7%.
Il Tribunale riteneva inattendibile la valutazione degli immobili e in data 19.7.2017 depositava rinuncia al concordato. Parte_1
In data 26.9.2017 la società veniva posta in liquidazione e veniva nominato liquidatore in data 17.10.2017, stipulava un contratto di affitto di azienda Controparte_3 Parte_1 annuale della durata di un anno con BE WI, prodromico all'acquisto della stessa, dopo aver (i) sciolto il precedente contratto in essere con la stessa società, avente ad oggetto la licenza d'uso del marchio (ii) ceduto la partecipazione che Parte_1 Parte_1 deteneva in BE WI alla società statunitense AL WI & OO LLC per il corrispettivo di € 10.000; ad BE WI venivano, inoltre, concessi in comodato gratuito gli immobili di Colognola ai Colli.
In data 20.2.2018 l'assemblea di deliberava la presentazione di istanza di Parte_1 fallimento in proprio;
la società dava corso a tale delibera solo in data 8.5.2018, costituendosi nel procedimento pre-fallimentare instaurato da 33 dipendenti della società, sfociato nella declaratoria di fallimento del 23.5.2018.
Il , esaurita la cronistoria della società, evidenziava che, fin dalla sua Parte_1 costituzione, la gestione ordinaria non era in grado di remunerare il capitale e bruciava sistematicamente le risorse della società e che la situazione di dissesto ab origine esistente era stata mascherata:
(i)dalla sopravvalutazione delle immobilizzazioni materiali per almeno € 962.328, con conseguente erroneità a bilancio sia della posta relativa ai valori degli immobili sia quella relativa al fondo per imposte differite;
ed invero, in maniera contradittoria ed apodittica, gli immobili erano stati valutati dagli stessi esperti stimatori per valori di mercato pari ad oltre
11 milioni di euro nel 2012 e nel giro di tre anni in 7 milioni di euro e pochi mesi dopo nel valore dimezzato di 3,5 milioni di euro;
(ii) mancata svalutazione delle partecipazioni minoritarie nelle società
[...]
, Verfin e effettuata tardivamente nel 2016; CP_29 CP_26
(iii) Mancata svalutazione del credito di € 595.000,00 nei confronti della partecipata Tecna srl, già in situazione di crisi al momento della costituzione di . Parte_1
Il addebitava ai convenuti le seguenti inadempienze. Parte_1
22 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
a) Nel periodo pre-concordato
1) Gli amministratori non avevano predisposto un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ripensando la struttura produttiva, commerciale e amministrativa, sovrabbondante rispetto al fatturato: non avevano, in particolare, trovato soluzione, tramite l'adozione di specifiche misure di carattere aziendale- industriale, alla rigidità strutturale e all'elevato costo del lavoro, che già nel 2011
2012 avevano determinato la situazione di crisi nella vecchia non essendo Parte_1 sufficienti al risanamento della società gli interventi finanziari in accordo con il ceto bancario.
La contrazione del volume delle vendite e l'assenza di un adeguato sistema di gestione, idoneo a consentire la corretta individuazione del costo/prodotto, non accompagnata dall'adeguamento dell'attività produttiva, non potevano che minare la continuità aziendale.
Non avevano, inoltre, sufficientemente diversificato le commesse, fondando nel
2014 il buon andamento della gestione su un'unica commessa, quella russa poi risultata non profittevole, senza ricercare sbocchi commerciali alternativi.
2) L'inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile non ha consentito agli amministratori di esercitare in modo informato il potere gestorio. Se fossero stati adeguatamente informati, gli amministratori avrebbero agito in via meramente conservativa.
3) Gli amministratori si erano limitati ad un controllo superficiale rispetto alle valutazioni contenute nella relazione ex art. 2343 ter, 2° comma lett. b) cc
Posto che per il tramite dell'operazione di conferimento di conferimento dell'azienda nel 2012 dalla vecchia alla nuova gli amministratori si Parte_1 prefiggevano lo scopo di ripristinare da un punto di vista contabile l'equilibrio economico della società e che tale operazione impattava anche sul valore del patrimonio netto, gli amministratori avrebbero dovuto operare un controllo stringente sull'operato dell'esperto, come previsto dagli art. 2343 e 2343 quater cc.
23 A riprova della superficialità dell'operare degli amministratori deponeva la scelta della procedura semplificata di cui all'art. 2343 ter cc in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 2343 cc
4) Nella redazione dei bilanci non si erano attenuti ai principi di verità e correttezza, posto che avevano iscritto la posta delle immobilizzazioni materiali sopravvalutandola di almeno un milione di euro e compiendo quantomeno a partire dal bilancio 2015 un'operazione di cosmesi contabile, celando la perdita del patrimonio netto.
5) Gli amministratori hanno violato l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale e non hanno monitorato la sussistenza della continuità aziendale: già al 30.6.2015 e con certezza al 31.12.2015 la società versava nelle condizioni di cui all'art. 2446 cc.
Nondimeno, gli amministratori non hanno assunto interventi tempestivi ed efficaci e anche dopo la perdita del patrimonio sociale, nel biennio 2015-2016, hanno continuato ad operare senza porre in essere alcun rimedio rispetto alle inefficienze già segnalate b) Nel concordato
Gli amministratori non hanno reagito razionalmente alla crisi:
1) Presentando una proposta di concordato in continuità e non liquidatoria, ancorché l'azienda non fosse oggettivamente in grado di produrre flussi di cassa adeguati;
gli amministratori avrebbero invece dovuto presentare un'istanza di fallimento in proprio o quantomeno una proposta di concordato di natura liquidatoria. L'organo amministrativo ha poi ratificato ex post la rinuncia al concordato,
2) Gli amministratori hanno fatto ricorso abusivo allo strumento del concordato al solo fine di beneficiare dell'automatic stay, della sospensione dei contratti di leasing e degli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 cc
RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE
Il imputava al liquidatore di aver violato il dovere di conservare l'integrità del Parte_1 patrimonio sociale.
24 La scelta di stipulare un contratto di affitto di azienda, in astratto coerente con le finalità della liquidazione, aveva determinato un aggravamento della crisi in ragione delle condizioni alle quali era stato stipulato.
Ed invero, l'affittuaria BE WI era dotata di un capitale di € 10.000,00, insufficiente per far fronte all'impegno finanziario derivante dalla gestione dell'azienda; i debiti, in particolare quelli relativi ai dipendenti, rimanevano in capo alla concedente e non era prevista alcuna garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, in particolare per il pagamento del corrispettivo annuo, pari ad € 300.000 oltre
Iva.
Inoltre, gli immobili erano stati concessi a titolo gratuito ad BE WI, quando invece potevano generare reddito.
RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE
Il imputava al Collegio sindacale le seguenti inadempienze: Parte_1
1. dal momento della costituzione della società sino al ricorso per concordato preventivo avrebbe:
(i) omesso di rilevare la sopravvalutazione del compendio immobiliare all'atto della costituzione di in violazione sia dell'obbligo di vigilanza sia in violazione Parte_1 dell'obbligo di corretta gestione contabile;
(ii) contribuito all'approvazione di bilanci - 2014, 2015 e 2016 - redatti in modo non veritiero e all'occultamento di perdite, a mezzo sia della sopravvalutazione dei cespiti immobiliari, sia non richiedendo la svalutazione di altre poste attive;
(iii) attestato fino al 2015 il rispetto dei covenants, anche quando vi era la piena consapevolezza della perdita degli obiettivi prefissati nel Piano di Risanamento.
2. in pendenza del ricorso per ammissione al concordato preventivo, avrebbe:
(i) omesso di impugnare la delibera che ha approvato il bilancio 2015, pur sapendolo non veritiero;
(ii) omesso di attivarsi per l'accertamento della causa di scioglimento della Società, facendola porre in liquidazione ex art. 2487 c.c. al più tardi alla data di approvazione del bilancio 2015 (30 aprile 2016);
(ii) successivamente alla rinuncia al ricorso per ammissione al concordato preventivo, sarebbe rimasto totalmente inerte, non avendo tenuto, a partire dal
25 22.12.2016, alcuna riunione. Il Collegio sindacale avrebbe pertanto concorso a causare il danno subito dalla per il ritardato accesso alla procedura CP_16 fallimentare.
RESPONSABILITÀ DEGLI ADVISORS
Nei confronti dell'advisor legale avv. e dell'advisor finanziario dott. , il CP_9 CP_21
formulava i seguenti addebiti: Parte_1
(i) aver acriticamente predisposto un piano fondato su una perizia e su un'attestazione inattendibili;
(ii) aver configurato il piano in continuità;
(iii) aver rinunciato alla domanda di concordato, determinando l'estinzione del procedimento;
essi avrebbero dovuto piuttosto insistere, a pena di rigetto del ricorso, sulla natura giuridica del concordato in continuità e non invece modificare arbitrariamente il valore degli immobili, in modo che nel piano concordatario le entrate derivanti dalla continuità sarebbero state superiori a quelle provenienti dalla liquidazione del patrimonio, con superamento del problema della percentuale minima da assicurare ai creditori privilegiati.
RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE
Il EN segnalava l'inadeguatezza e la negligenza della condotta dell'attestatore,
il quale ha certificato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, CP_10 redigendo in data 18.4.2017 un'integrazione della precedente attestazione.
Il imputava all'attestatore di non aver verificato la correttezza della modalità di Parte_1 valutazione dei beni immobili, demandata in toto ai due periti stimatori e di non aver compiuto in proprio autonome indagini sul valore degli immobili, se non in occasione dell'integrazione di aprile 2017, senza peraltro sollevare alcun rilievo in ordine alla seconda perizia degli stimatori che, ad una distanza temporale molto ravvicinata, erano pervenuti a valori sensibilmente differenti, con una svalutazione di oltre 3,7 milioni di euro.
In tal modo egli aveva disatteso l'obbligo di attestare la veridicità dei dati sui quali si fonda il piano.
RESPONSABILITÀ DEGLI ESPERTI STIMATORI
Nei confronti dei periti stimatori, arch. e la Curatela, pur ritenendo CP_12 CP_11 che costoro avessero concorso, per il tramite della sopravvalutazione della stima del 2012,
26 al danno derivante dall'indebita protrazione dell'attività di impresa, ha limitato la censura alla perizia di stima del 2017, rilevando che, pur presentando lo stesso contenuto di quella del 2012, modificava il valore degli immobili, determinandolo in € 8.451.470,00 (in luogo del precedente valore di € 11.202.600), senza fornire motivazione sui parametri e sulle modalità impiegati per pervenire a tale valore, per poi correggere tre mesi dopo di tre milioni di euro la propria valutazione.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ha ridotto il quantum delle domande Parte_1 relative all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale e alla perdita di chances , in ragione della “verosimile incapienza dei convenuti” e del “ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile e ha concluso per la condanna dei convenuti , in solido tra Parte_1 CP_20 CP_5 CP_7 CP_4 loro, al pagamento dell'importo di € 3.000.000,00 per il danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 17.9.2015 (ovvero in via subordinata di € 2.000.000,00 per il danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 1°.
7.2016 ovvero in via di ulteriore subordine di € 1.800.000,00 danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base dei c.d. “netti patrimoniali”), oltre ad
€ 100.436,5 a titolo di danno per l'acquisto e la cessione dell'appartamento di IO e, in solido anche con i convenuti , e ad € CP_10 CP_9 CP_21 CP_12 CP_11
1.000,000,00 a titolo di danno da perdita di chance di poter promuovere l'azione revocatoria e ad € 154.976 a titolo di danno per il pagamento dei professionisti.
***
Si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione e risposta , , CP_1 CP_2 [...] nella loro qualità di amministratori di e anche nella CP_3 Parte_1 Controparte_3 qualità di liquidatore della società.
Hanno dedotto di aver esattamente adempiuto ai loro doveri di amministratori, contestando in particolare di aver compiuto una valutazione superficiale in ordine alle valutazioni contenute nella relazione ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) in sede di conferimento dell'azienda della vecchia alla newco. Parte_1
Hanno altresì negato di aver violato l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, contestando la data in cui sarebbe avvenuta la perdita del patrimonio netto individuata dalla
Curatela, in quanto sarebbe fondata su un erroneo ricalcolo del patrimonio netto.
27 Hanno difeso la scelta di presentare un piano di concordato preventivo in continuità, anziché liquidatorio e ha negato ogni propria responsabilità nella sua qualità Controparte_3 di liquidatore, evidenziando di aver concesso in affitto l'azienda ad BE WI.
Hanno altresì contestato l'esistenza del danno derivante dalla perdita di chance di poter esperire l'azione revocatoria, evidenziando da un lato che la rinuncia al concordato non avrebbe determinato l'interruzione della consecutio tra le procedure concorsuali (il concordato preventivo e il successivo fallimento), dall'altro l'erronea quantificazione del quantum, avendo individuato numerosi pagamenti, soggetti ad esenzione.
Ancora, l'organo gestorio ha eccepito l'assenza di un'imputabilità nei propri confronti del danno derivante dal pagamento degli onorari corrisposti ai professionisti affermando che il ricorso al concordato non avrebbe provocato alcun danno alla società e ai creditori.
I convenuti hanno eccepito, anche, non essere loro imputabile il danno relativo alla minusvalenza derivante dall'acquisto e dalla successiva cessione dell'immobile sito nel
Comune di IO. L'acquisto era stato effettuato a seguito della stipula di una transazione intervenuta con un cliente e debitore di Parte_1 Parte_3
Il credito risultava di difficile realizzo e con il prezzo della vendita Parte_3 avrebbe ottenuto la provvista necessaria al pagamento del proprio debito commerciale
Da ultimo, hanno svolto la contestazione relativa alla mancata detrazione dalla quantificazione del danno delle somme versate dalla sig.ra derivanti Parte_4 dalla transazione dell'azione di responsabilità da questa stipulata con il . Parte_1
***
Si è costituito tempestivamente il dott. contestando in fatto e in diritto le CP_4 deduzioni e domande attoree, chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, eccepita l'intervenuta prescrizione dei danni dovuti per condotte anteriori a 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione, evidenziava che, avendo assunto l'incarico di Sindaco dal maggio 2016, nessuna contestazione poteva essere sollevata nei suoi confronti per il periodo precedente al maggio 2016, e anzi fino al 20.09.2016, come esplicitamente dichiarato dal a pag. 70 dell'atto di citazione. Parte_1
Rispetto al periodo successivo al 20.09.2016 e fino al 26.09.2017 (data della rinuncia al
Concordato), il dott. eccepiva l'operatività dell'art. 182 sexies L.F.., con CP_4
28 conseguente sospensione degli obblighi di cui all'art. 2446 e 2447 c.c. in capo all'organo amministrativo e di controllo.
Con riferimento al periodo successivo alla rinuncia al Concordato (dal 19.07.2017), il convenuto evidenziava che la società era stata regolarmente posta in liquidazione in data
26.09.2017, quindi immediatamente dopo la rinuncia alla procedura di concordato, e aveva dato subito avvio alle trattative finalizzate alla conclusione del contratto di affitto d'azienda, contratto poi sottoscritto un mese dopo, ossia in data 17.10.2017; successivamente la società ha svolto attività puramente e meramente conservativa del patrimonio sociale.
Negata ogni violazione agli obblighi connessi alla carica, il convenuto eccepiva l'assoluta genericità e indeterminatezza della quantificazione dei danni richiesti al dott. CP_4
In particolare, a fronte della limitazione temporale della responsabilità del dott.
in quanto la Curatela, riteneva di non addebitare al sindaco il CP_4 CP_4 danno derivante dalle omissioni riferite al periodo 23.6.2016/20.9.2016, visto il breve lasso di tempo fra assunzione della carica e deposito della domanda di pre-concordato, il petitum non è stato delimitato, ma è rimasto identico a quello degli altri convenuti.
***
Si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione e risposta i Sindaci dott. CP_20
Presidente del Collegio sindacale e , Sindaco.
[...] CP_7
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito sia la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. sia la prescrizione dell'azione dei creditori sociali avente il medesimo termine di cinque anni.
Per quanto attiene al merito, hanno contestato l'inesistenza di una loro responsabilità professionale, asserendo di avere esattamente adempiuto ai propri doveri professionali.
In proposito, per il periodo precedente al ricorso per il concordato preventivo, i sindaci hanno negato l'esistenza di perdite occulte celate con la sopravvalutazione dei cespiti immobiliari e la mancata svalutazione di altre poste attive.
Hanno contestato l'assunto attoreo secondo cui avrebbero rilasciato fino al 2015 delle errate attestazioni attinenti al rispetto dei covenants anche quando era ormai presente la consapevolezza in capo all'organo gestorio e al collegio sindacale della perdita della possibilità di raggiungere i risultati individuati nel Piano di Risanamento.
29 Inoltre, per il periodo della fase concordataria e per quello successivo, i sindaci hanno contestato la loro presunta responsabilità per non aver preso le necessarie iniziative nonostante la società versasse in una condizione di avanzata crisi, se non addirittura di insolvenza, precisando che la bozza di bilancio presentata alla riunione del consiglio di amministrazione del 29 aprile 2016, raccolse il commento negativo del Collegio Sindacale
e gli amministratori furono sollecitati ad attuare senza indugio le iniziative previste ex art. 2447 c.c. ed in mancanza di alternative diverse, a porre in liquidazione la società .
I convenuti hanno contestato l'esistenza di un danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale per assenza di una causa di scioglimento, lamentando anche l'errore della Curatela nella quantificazione del danno nella domanda principale, non potendo il danno essere ricondotto tout court alle perdite maturate;
hanno censurato anche la modalità di calcolo del danno da parte della Curatela secondo criterio – il c.d. differenziale tra i netti patrimoniali , in quanto non avrebbe riportato valori omogenei nelle due situazioni patrimoniali di riferimento (quella al dies a quo e quella al dies ad quem) con riferimento al compendio immobiliare.
Hanno, poi, dedotto di non essere stati consultati in merito alla decisione di rinunciare al concordato preventivo e che per l'effetto non può essere a loro addebitabile il danno per la perdita di chance dell'azione revocatoria. I sindaci, inoltre, hanno precisato che la rinuncia al concordato non avrebbe comunque fatto venir meno la consecutio tra procedure. In ultimo, hanno eccepito di non essere loro imputabile il danno derivato dagli esborsi effettuati ai professionisti che avevano assistito la società nella fase concordataria.
***
Si è costituito il dott. Controparte_5
In via preliminare, il convenuto ha eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori azionati dalla Curatela per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
Per quanto riguarda il merito, il Dott. ha eccepito l'insussistenza di una CP_5 responsabilità professionale relativa alla propria condotta, asserendo di avere adempiuto ai propri doveri professionali, avendo egli attuato una costante attività di vigilanza e controllo.
In proposito, ha eccepito il mancato adempimento dell'onere di allegazione e di dimostrazione, incombente sull'attore, di individuare uno specifico potere di intervento del sindaco che, ove correttamente adempiuto, avrebbe certamente evitato il danno che si
30 assume essersi verificato;
ha, altresì, eccepito l'assenza di prova a sostegno dell'assunto attoreo circa l'eccesiva sopravvalutazione del compendio immobiliare di proprietà di
Parte_1
Il convenuto ha eccepito l'infondatezza dell'affermazione per cui il sindaco non avrebbe rilevato né irregolarità contabili connesse al trattamento bilancistico delle partecipazioni in alcune società partecipate da né il mancato rispetto dei covenants previsti nel Parte_1
Piano di Risanamento.
Ha, inoltre, reputato erronea l'individuazione e quantificazione del presunto danno derivante dall'acquisto e dalla successiva cessione da parte della società di un appartamento sito nel Comune di IO, rappresentando che aveva offerto di pagare Parte_3 il proprio debito con il ricavato della cessione ad dell'unità abitativa. Parte_1
Si trattava di un'operazione vantaggiosa, in ragione dell'anzianità del credito, già svalutato a bilancio e delle difficoltà di recupero dello stesso.
L'immobile era stato immediatamente dato in carico ad un'agenzia immobiliare per la rivendita.
Il bene è stato poi venduto dal e la minusvalenza non può essere imputata ai Parte_1
Sindaci.
***
Si è costituito l'advisor finanziario, dott. , il quale ha eccepito la carenza di CP_21 legittimazione della Curatela quale sostituto processuale dei creditori sociali ad agire per far valere il danno corrispondente alla perdita di chance di poter promuovere l'azione revocatoria.
Ha sostenuto di aver esattamente adempiuto ai propri doveri professionali. Ha rilevato che la Curatela non aveva fornito alcuna prova che fosse stato il professionista ad indurre il Cda
a rinunciare alla domanda di concordato senza dare seguito alla immediata istanza di fallimento in proprio.
Ha contestato di aver prestato adesione acritica al piano concordatario e di aver condiviso una perizia immobiliare inattendibile, non essendo esigibile a carico dell'advisor un obbligo di controllo sull'operato degli esperti.
Egli ha rammentato di aver sostenuto la natura di concordato preventivo in continuità, confutando la qualificazione liquidatoria fatta propria dal Tribunale fallimentare.
31 Ha chiesto il rigetto anche della domanda relativa al risarcimento dei danni derivante dal pagamento dei compensi ai professionisti, non ritenendo sussistere alcun inadempimento a lui imputabile.
Ha, inoltre, eccepito l'inesistenza di un danno derivante dalla perdita di chance, sia perché, nonostante la rinuncia al concordato, permarrebbe una consecutio tra le due procedure, sia ne ha contestato la quantificazione, osservando che la maggior parte dei pagamenti individuati dalla Curatela integrerebbero ipotesi di esenzione da revocatoria e in ogni caso la procedura non avrebbe dimostrato la scientia decotionis in capo all'accipiens, né
l'oggettiva revocabilità delle uscite.
Pertanto, concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree ed in via subordinata chiedeva di chiamare in causa quale società che ha assunto il rischio di CP_14 polizza in proprio per il 70% ed in nome e per conto della delegante AGCS AL OB
RP & PE Se per la quota del 30%, affinché lo tenesse indenne, nei limiti di polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare al . Parte_1
***
Si è costituito l'advisor legale, avv. il quale ha preliminarmente eccepito il CP_9 difetto di legittimazione attiva del , quale sostituto processuale dei creditori, ad Parte_1 agire in via aquiliana nei confronti dell'advisor che ha assistito l'imprenditore.
Ha sostenuto di aver agito nel rispetto degli obblighi nascenti dal proprio incarico, deducendo l'infondatezza della propria responsabilità professionale.
Con riferimento alla predisposizione del piano concordatario riteneva di aver reso la propria attività professionale in modo puntuale e completo, compiendo degli approfondimenti critici rispetto alle problematiche sollevate dal Tribunale, evidenziando che il proprio incarico non richiedeva alcuna valutazione in merito all'attendibilità dell'attestazione anche con riguardo alla veridicità dei dati numerici.
Ha sostenuto la propria estraneità rispetto alla domanda di rinunciare alla domanda di concordato, trattandosi di scelta compiuta dagli amministratori, che in ogni caso non aveva comportato alcun danno per la società, stante la consecutio esistente tra le procedure concorsuali.
Ha pertanto dedotto l'inesistenza di un danno derivante dalla perdita di chance per la
Curatela di poter esercitare l'azione revocatoria, ritenendo peraltro mancanti sia il requisito
32 soggettivo per l'esercizio dell'azione (ossia la prova della scientia decoctionis in caso a ciascun accipiens), sia quello oggettivo temporale. Ha poi contestato la revocabilità dei pagamenti indicati dal , ricorrendo in molti casi ipotesi di esenzione da Parte_1 revocatoria.
Infine, ha concluso per l'inesistenza di danni derivanti dalla società dal pagamento degli onorari ai professionisti nonostante la successiva rinuncia al concordato preventivo, ritenendo che una simile scelta poteva essere riferibile unicamente alla società e agli amministratori e di come, in qualunque caso, da tale decisione non sarebbe disceso alcun danno, dovendosi riconoscere la consecutio tra le procedure concorsuali.
Ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa per essere tenuto manlevato di CP_13 quanto egli fosse tenuto a pagare al . Parte_1
***
Si è costituito anche il convenuto negando l'esistenza di una propria Controparte_10 responsabilità professionale e dichiarando di avere esattamente adempiuto ai propri doveri professionali. Ha, poi, contestato la qualificazione attorea del concordato come liquidatorio, sostenendo che si trattava di un concordato con piano in continuità.
Ha contestato la addebitata mancata correttezza delle valutazioni compiute dai periti in relazione ai cespiti immobiliari, ritenendo normale una differenza tra il prezzo di vendita effettivo e la stima precedentemente compiuta sul medesimo bene.
L'attestatore ha eccepito la mancanza di un danno causato dalla perdita di chance delle azioni revocatorie, precisando che esse sarebbero ancora esperibili in virtù dell'applicazione del principio della consecutio tra le procedure nonostante l'intervenuta rinuncia al concordato. Parimenti, ha eccepito l'assenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica dei professionisti ed il danno realizzatosi nella perdita di chance delle azioni revocatorie, l'erroneità del quantum individuato dal riguardo al tale specifico Parte_1 danno, la mancanza da parte della Curatela della prova di una perdita attuale e di un probabile esito favorevole delle azioni revocatorie.
Infine, per quanto attiene il danno per il pagamento dei professionisti, il Dott. ha CP_10 eccepito l'inesistenza di un nesso causale tra la condotta compiuta e il presunto danno e ha, altresì, ritenuto erroneo il quantum individuato dalla Curatela precisando che tale voce di danno sarebbe in realtà stata conteggiata due volte.
33 Ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il proprio assicuratore Controparte_16 per essere tenuto manlevato di quanto egli fosse tenuto a pagare al
[...]
. Parte_1
***
Si è costituita chiamata in causa dall'avv. eccependo CP_13 CP_9
l'insussistenza di una responsabilità professionale relativa alla condotta dell'avv. CP_9 asserendo che l'advisor legale avrebbe esattamente adempiuto ai doveri professionali. Ha poi eccepito l'assenza da parte della Curatela di una dimostrazione del nesso causale tra la condotta negligente e il presunto danno subito dalla società.
Ha negato l'affermazione attorea secondo cui la qualificazione corretta della natura del concordato sarebbe quella di tipo liquidatorio, ritenendo che la vera qualificazione sarebbe da individuarsi in quella di continuità.
Ha, altresì, eccepito l'assenza di responsabilità professionale in capo all'avv. CP_9 derivante dalla rinuncia della domanda concordataria da parte della società, non avendo partecipato all'attività decisoria nel caso di specie.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea circa la restituzione degli onorari percepiti dall'avv. e dagli altri professionisti per la loro l'attività svolta. Da ultimo, la terza CP_9 chiamata ha eccepito l'infondatezza e l'assenza di riscontri probatori della pretesa risarcitoria del relativa al danno derivante dalla perdita di chance di poter Parte_1 esercitare l'azione revocatoria. Sotto questo profilo, ha obiettato che la rinuncia al concordato non avrebbe determinato una cesura tra le due procedure concorsuali, sostenendo la presenza di una consecutio tra le stesse.
Quanto ai rapporti con il proprio assicurato, deduceva che la polizza applicabile al caso de quo è esclusivamente la claims made n. 370647526, con decorrenza dal 12.10.2017 al
26.02.2019.
Con riferimento alla richiesta di restituzione degli onorari che la società , in Parte_1 bonis, ha versato ai professionisti riteneva non trattarsi di voce di danno, ma di una richiesta restitutoria, come tale estranea all'oggetto della polizza.
In ogni caso, precisava che potrà essere tenuta a garantire l'avv. Controparte_13 nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, con uno CP_9
34 scoperto contrattuale del 5% per ogni sinistro, con un minimo assoluto di euro 500,00 (art. 8).
Infine, evidenziava che, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non, l'assicurazione opera per la responsabilità dell' per l'intero, salvo il diritto di regresso della Parte_5
Società nei confronti dei condebitori solidali, di talché l'obbligazione di garanzia a carico di deve ritenersi limitata alla sola quota di responsabilità che verrà Controparte_13 eventualmente accertata a carico dell'avv. CP_9
A tal fine, chiedeva l'accertamento del grado percentuale di responsabilità nella verificazione dei danni di ciascuno dei soggetti convenuti.
***
Si è costituita quale compagnia assicurativa chiamata in causa dal Controparte_13 convenuto Sindaco dott. CP_4
Ha eccepito l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del dott. CP_4 derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività di impresa negando la presenza di una causa di scioglimento della società. Ha poi eccepito l'inesistenza del danno derivante dalla perdita di chance per il per non poter più esperire l'azione revocatoria, Parte_1
l'infondatezza del quantum di tale danno come individuato dalla Curatela ed in ultimo,
l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio necessario per l'accoglimento dell'azione.
Ha contestato l'affermazione attorea secondo cui la rinuncia al concordato avrebbe comportato una cesura tra la procedura concordataria e quella fallimentare, sostenendo invece l'esistenza di una consecutio tra le stesse. Ha, poi, eccepito l'infondatezza della domanda relativa al danno derivante dal pagamento degli onorari corrisposti ai professionisti che avevano assistito la società nella proposta di concordato poi rinunciata. In proposito, ha contestato l'assunto secondo cui il collegio sindacale sarebbe stato coinvolto in merito alla scelta di rinunciare al piano, precisando anzi che una simile scelta non ricadeva tra i compiti attribuiti ai sindaci
Quanto ai rapporti con l'assicurato, esponeva che trovava applicazione la polizza n.
271808527, con massimale di euro 500.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo assoluto di euro 5.000,00”, disposizione successivamente modificata dall'appendice dichiarativa n. 001 del 19.11.2007, con previsione di un
35 massimale fino ad euro 700.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con uno scoperto del
20%.
Infine, evidenziava che ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non, l'assicurazione opera per la responsabilità dell' per l'intero, salvo il diritto di regresso della Parte_5
Società nei confronti dei condebitori solidali, di talché l'obbligazione di garanzia a carico di deve ritenersi limitata alla sola quota di responsabilità che verrà Controparte_13 eventualmente accertata a carico del dott. CP_4
***
Si costituiva chiamata in causa dal dott. , instando per CP_30 CP_21
l'infondatezza delle domande del . Parte_1
Precisava che la Polizza reca un massimale di Euro 1.033.000,00 ed una franchigia di Euro
500,00 e risulta in coassicurazione con AGCS - AL OB RP & PE SE
(già ). Controparte_31
Con Più precisamente avrebbe l'obbligo di tenere indenne il Dott. nella misura del CP_21
70% del massimale;
AL OB RP & PE SE ("AGCS") avrebbe l'obbligo di tenere indenne l'assicurato nella misura del rimanente 30%, senza vincolo di solidarietà tra le due compagnie.
Si è costituita chiamata in causa dal convenuto che Controparte_16 CP_10 eccepiva la mancanza dell'autorizzazione del G.D. quanto all'azione nei confronti dei professionisti;
l'assenza di legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei professionisti, non essendo essa annoverabile tra le azioni a tutela della massa dei creditori;
l'assoluta indeterminatezza del petitum;
l'erronea valutazione da parte del Commissario Giudiziale e del Tribunale di Verona, nel voler considerare come liquidatorio un concordato che viceversa era da annoverarsi in quelli con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F.; la manifesta insostenibilità della tesi secondo cui l'attestatore dovrebbe rispondere degli eventuali errori commessi dagli stimatori.
Con riferimento al compenso ai professionisti, pagato dopo la rinunzia alla domanda di concordato, escludeva fosse configurabile un danno risarcibile, versandosi – se del caso - nella situazione prevista dall'art. 1458 c.c. che disciplina le restituzioni nel caso di risoluzione per inadempimento, alla stregua della ripetizione di indebito. Non essendo stata
36 proposta domanda di risoluzione dei contratti, il non potrebbe chiedere la Parte_1 restituzione degli onorari versati ai professionisti.
La tutela assicurativa del dott. si fonda sul contratto assicurativo n. 439400344, CP_10 operativa, con il massimale previsto all'appendice 31/12/2013, che quanto all'attività di revisore è di € 250.000.
L'attività dell'attestatore del piano concordatario è infatti riservata ai revisori.
L'assicurazione è prestata limitatamente alla quota di responsabilità concretamente e personalmente attribuibile all'assicurato, e con l'esclusione di ogni vincolo di solidarietà con terzi: in tali limiti il potrà perciò essere tenuto indenne da . CP_10 CP_16
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Con ordinanza di data 6 aprile 2022 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio tra e i convenuti e a spese Parte_1 Controparte_12 Controparte_11 compensate e dichiarata l'estinzione del giudizio tra i convenuti e Controparte_12 CP_11
e la terza chiamata a spese compensate
[...] Controparte_16
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La causa veniva istruita tramite l'accoglimento della istanza di ordini di esibizione relativi alle comunicazioni trimestrali di attestazione del raggiungimento dei covenants in relazione all'accordo attuativo del piano di risanamento stipulato da con gli Istituti di Parte_1
Credito in data 27.11.2013 alla documentazione utilizzata per calcolare il raggiungimento dei covenants;
nonché a mezzo consulenza tecnica contabile di ufficio avente ad oggetto il calcolo della cd differenza dei netti patrimoniali.
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QUESTIONI PRELIMINARI
Conviene fin d'ora esaminare la richiesta di sostituzione del Ctu e di rinnovazione delle operazioni peritali sotto il profilo soggettivo, mentre per quanto concerne il profilo oggettivo l'istanza verrà esaminata nella motivazione relativa alla domanda di risarcimento danni secondo il criterio della differenza dei cd netti patrimoniali.
RICHIESTA SOSTITUZIONE CTU E RINNOVAZIONE ex art. 196 cpc
Lamenta il EN che il nominato consulente, in sede di conferimento dell'incarico, si
è limitato a fornire informazioni parziali dichiarando di aver avuto collaborazioni professionali con l'avv. e il dott. . CP_9 CP_21
37 Solo dopo il deposito della prima relazione di consulenza, il ha rilevato che le Parte_1 collaborazioni del dott. con l'avv. e il dott. non sono state Per_1 CP_9 CP_21 occasionali;
il dott. e il dott. erano anche componenti della Commissione Per_1 CP_21 di Studio Procedure Concorsuali, dell'ODCEC di Verona;
inoltre, il Ctu avrebbe taciuto i rapporti professionali intrattenuti con l'avv. List, con cui avrebbe anche condiviso lo studio, stante la comunanza di indirizzo e recapito telefonico. I rapporti professionali concernono:
(1) il rapporto di collaborazione nella domanda di ammissione al concordato Pt_6 avanti il Tribunale di Rovereto (con successiva azione risarcitoria promossa dal fallimento avanti il Tribunale di Trento); (2) il rapporto di collaborazione nelle domande di ammissione al concordato delle società e (cui era collegata Parte_7 CP_32 la White & Green Srl), con successivi procedimenti anche penali avanti il Tribunale di
SA (concluso con piena assoluzione sul piano penale e totale reiezione di tutte le pretese risarcitorie civili).
Orbene, se è pur vero che la sostituzione del C.t.u. può essere disposta, ai sensi dell'art. 196 cpc, in presenza di gravi motivi, che avrebbero giustificato la ricusazione se conosciuti tempestivamente (Casss. civ. sent. n. 3105 del 2004), il Collegio non ritiene sussistenti nel caso di specie tali gravi motivi.
In primo luogo, i c.d. professionisti concordatari convenuti (dott. dott. Controparte_10
e avv. sono estranei alle indagini del C.t.u., limitate Controparte_21 CP_9 alla indebita prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, addebito formulato dall'attore nei confronti dei soli amministratori e Sindaci.
I professionisti non sono invece stati convenuti a tale titolo, mentre le questioni agitate in causa in ordine all'abusivo ricorso al concordato, all'erroneità dell'approntamento di un concordato in continuità e alla falsità dei dati attestati dal dott. sono rimaste CP_10 estranee dal perimetro della consulenza tecnica contabile.
In secondo luogo, la collaborazione tra l'avv. Nicola List e il C.t.u. nel procedimento concordatario (poi risoltosi in fallimento) si è conclusa nell'ottobre 2014; l'avv. Pt_6
List poi ha dato prova che il Curatore dott. quale Ctp nel processo civile CP_33 relativo all'azione di responsabilità promossa dal fallimento fin da ottobre 2021 Pt_6 era a conoscenza del ruolo svolto dal dott. e dall'avv. List, ossia da epoca anteriore Per_1 alla nomina del dott. quale C.t.u. nel presente giudizio;
pertanto il EN, se Per_1
38 ravvisava tale collaborazione quale motivo di ricusazione doveva farlo valere tempestivamente.
La collaborazione tra l'avv. Nicola List e il dott. nei procedimenti Controparte_34 concordatari delle società (cui era collegata la White & Parte_8 CP_32
Green Srl) è terminata nel 2008: le due società sono fallite sul finire del 2008.
Il dott. ha poi dichiarato a verbale di udienza che dell'11.1.2023 che dal 1° Per_1 novembre 2015 ha aperto il suo studio in immobile diverso e distante rispetto a quello precedente (in 37129 Verona, via Santa Maria Rocca Maggiore 16) e in ogni caso, non consta sia mai stata costituita una associazione professionale tra il dott. e l'avv. Per_1
List.
Si tratta pertanto di rapporti professionali, risalenti nel tempo, che non possono minare l'indipendenza del C.t.u. e che concernono non la parte ma il difensore del dott. CP_10
Quanto ai rapporti tra il dott. e il dott. l'appartenenza, peraltro non più CP_21 Per_1 attuale quando è stato disposto il supplemento di perizia, alla Commissione di Studio
Procedure Concorsuali dell'ODCEC di Verona (di cui attualmente ne fa parte il Curatore
Dott. , non è circostanza idonea ad avvalorare la sussistenza di una contiguità CP_33 professionale, in ragione delle finalità della Commissione prettamente di studio ed approfondimento accademico.
In occasione del giuramento, il C.t.u. aveva dichiarato preliminarmente di aver svolto nei confronti dell'Avv. e del Dott. “il ruolo di attestatore in procedure CP_9 CP_21 promosse dai professionisti con conferimento dell'incarico risalente ad otto anni fa”, laddove il plurale “procedure” lascia chiaramente intendere che le procedure sono state più
d'una.
Le eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dai convenuti al C.t.u. sotto l'aspetto soggettivo sono pertanto tutte infondate.
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO
Le domande di parte attrice sono state autorizzate dal G.D.: a) dapprima i Curatori hanno chiesto una prima autorizzazione in una istanza con la quale hanno individuato le responsabilità degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale. Il Giudice delegato ha provveduto con decreto del 5 febbraio 2020; b) successivamente, i Curatori hanno chiesto una autorizzazione integrativa nei confronti dell'avv. dei dott. CP_9
39 e dei dott. e autorizzata con decreto di data 27 CP_21 CP_10 CP_12 CP_11 luglio 2020.
NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 2°, n. 3) e n. 4) c.p.c., ossia per l'assoluta indeterminatezza della domanda proposta dalla parte attore
è stata formulata dai convenuti , e e dal dott. CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
La Curatela nell'atto di citazione ha provveduto a:
- esporre la storia della società Parte_1
- rappresentare prima la vicenda del piano di risanamento e poi il susseguirsi dei fatti accaduti nel concordato;
- enunciare le criticità del concordato e i provvedimenti del Tribunale;
- rappresentare la decisione di rinuncia al concordato, lo svolgimento della liquidazione e il tardivo approdo al fallimento;
- rilevare la decisività della valutazione immobiliare ai fini dell'emersione di dati patrimoniali apparentemente positivi;
- indicare le violazioni addebitabili agli amministratori e ai sindaci;
- esporre i vizi delle perizie e della attestazione;
- indicare quali inadempimenti al mandato professionale sono imputabili agli advisor e agli esperti stimatori;
- esporre i titoli di danno imputabili a ciascuno dei convenuti, con indicazione dei criteri di calcolo e delle voci di danno calcolate.
Con ciò essa ha soddisfatto gli oneri ricadenti su parte attrice riguardo alla indicazione dell'oggetto delle domande e riguardo alla esposizione dei fatti. Del resto, tutti i convenuti hanno proposto articolate difese e ciò vale a smentire l'assunto di una pretesa indeterminatezza delle domande svolte dal . Parte_1
ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
L'eccezione è stata sollevata dall'avv. e dal dott. . CP_9 CP_21
L'art. 146 l. fall., applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 255 CCII), in combinato disposto con l'art. 2394 bis cc, attribuiva la legittimazione attiva del curatore del fallimento all'esercizio delle azioni di responsabilità – sociale e dei creditori sociali – nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e direttori generali.
40 Il recente decreto correttivo (art. 40, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha poi aggiunto all'art. 255 c.c.i.i. il comma 1 bis, che estende espressamente la legittimazione del curatore “nelle ipotesi di cui al comma 1 […] anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati”.
Orbene, si tratta di una norma ricognitiva di principi già invalsi in giurisprudenza. Basti pensare alla frequente ipotesi di azioni delle procedure per concessione abusiva del credito: la responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo (Cass. civ. ord. 18610 del
2021).
Ed invero, se il curatore esercita l'azione verso gli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, in quanto il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, il fondamento è la diminuzione arrecata dagli organi sociali a quel patrimonio, che appunto perciò non è in grado di adempiere alle obbligazioni sociali. Ove poi tale diminuzione sia dipesa dal fatto concorrente di un terzo - qual è nel caso di specie l'inadempimento dei professionisti advisor ed attestatore per aver predisposto e attestato un piano di concordato che ne prevedeva la continuità, in difetto dei presupposti - il curatore può invocarne la responsabilità solidale con gli amministratori, ai sensi dell'art. 2055 c.c., quale fatto causatore del medesimo danno.
Ed in effetti, gli advisor e l'attestatore sono stati convenuti quali soggetti terzi concorrenti nell'illecito ascritto agli amministratori e sindaci;
ed invero, la responsabilità di costoro può sussistere, in concorso con la responsabilità con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l. fall. ben potendo anche soggetti che non rivestono cariche sociali concorrere, in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 cc, alla causazione del danno.
In conclusione, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al
Curatore.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
41 Le eccezioni di prescrizione sono state formulate dal dott. dal dott. dal CP_5 CP_20 dott. e dal dott. CP_7 CP_4
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. sent. n.
23452 del 2019, 17197 del 2016, 23452 del 2015).
Ne discende che l'eccezione di prescrizione va esaminata tanto sotto il profilo dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cc, quanto sotto il profilo dell'azione extracontrattuale dei creditori sociali ex art. 2394 cc.
In secondo luogo, nel delibare l'eccezione di prescrizione deve essere tenuta in debito conto la natura degli illeciti ascritti dal all'organo gestorio e all'organo di controllo. Parte_1
La Curatela imputa, prima di tutto, agli amministratori e ai Sindaci l'acquisto “dannoso” dell'immobile in IO autorizzato dal Cda in data 27.11.2013 alla presenza dei Sindaci e la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità aziendale, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società (nella specie per allegata perdita del capitale); la responsabilità gestoria in capo agli amministratori ed omissiva in capo ai Sindaci, tanto di natura contrattuale quanto di natura extracontrattuale, assume rilievo continuativo per tutto il periodo in cui gli amministratori, dovendo avere contezza della causa di scioglimento, hanno comunque continuato a gestire la società secondo la sua attività caratteristica, rendendosi inadempienti agli obblighi conservativi del patrimonio sociale in modo da preservarne il valore, dovendo gli amministratori e i Sindaci rispondere verso la società e verso i creditori di tutto il danno derivato quale perdita patrimoniale incrementale che sarebbe stata evitata ove la società fosse stata messa tempestivamente in liquidazione.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di
42 tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fall. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale”
(così Cass. n.1378/2014 nonché Cass. n.24715/2015).
Nel caso di specie, la società ha proposto ricorso per concordato preventivo in data
20.9.2016 (il che vale già ad escludere il decorso del termine di prescrizione), ma l'insufficienza patrimoniale è diventata percepibile per i creditori solo successivamente, ossia alla data del deposito del piano prevedente la non completa soddisfazione dei creditori chirografari, considerato che fino ad allora la società esponeva costantemente bilanci con
PN positivo.
L'atto di citazione è stato notificato a settembre 2020 e quindi l'azione creditoria non è prescritta.
Passando poi all'azione sociale ex art. 2392 c.c., l'art. 2393, 4° comma c.c. introduce una deroga al principio generale in punto decorrenza della prescrizione dettato dall'art. 2935 cc e trova la sua giustificazione nella sostanziale impossibilità per la società di esercitare l'azione nei confronti dell'organo amministrativo, posto che gli amministratori da un lato non hanno interesse a porre all'ordine del giorno dell'assemblea il promovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti e dall'altro la loro permanenza in carica rende difficilmente percepibile ai soci irregolarità poste in essere in esecuzione del mandato gestorio.
Orbene, in ragione della ratio dell'art. 2393, 4° comma c.c., essa trova applicazione solo nei confronti degli amministratori e non invece dei sindaci, dotati di poteri e funzioni del tutto diversi.
Ritiene il Tribunale sul punto di dare continuità all'orientamento di Sezione, secondo il quale il particolare regime della prescrizione di cui all'art. 2393, 4° comma cc è applicabile solamente alla figura dell'amministratore, “in ragione della funzione rappresentativa e dei poteri gestori esercitati all'interno della società, che non competono invece ai sindaci”
(Tribunale di Venezia, sentenza n. 225 del 31 gennaio 2019).
43 Il dies a quo dell'azione di prescrizione nei confronti di sindaci di s.p.a. coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia con il momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno (Cass. 24715 del 2015).
Tale momento è quello in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si produce e si manifesta il danno alla società e può essere posteriore non solo a quello in cui si è verificato l'inadempimento, ma altresì a quello in cui amministratori e sindaci sono cessati dalla carica.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento dei danni calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, la Curatela individua quale dies a quo il 20.9.20216 o comunque aprile 2016 e le altre domande proposte dal in punto perdita di Parte_1 chance ed onorari corrisposti ai professionisti sono strettamente connesse alla proposizione del ricorso per concordato (2016); esse non sono pertanto prescritte.
Quanto alla domanda di risarcimento danni proposta in via principale e alla domanda di danni derivanti dall'acquisto dell'immobile in IO, esse non sono, in ogni caso, prescritte per quanto concerne l'azione dei creditori sociali.
Tanto premesso, le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate nei limiti e per i motivi che si espongono.
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DOPO LA PERDITA DEL
CAPITALE
Cenni introduttivi
Il imputava in atto di citazione agli Amministratori la violazione del divieto di Parte_1 gestione non conservativa, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 2486 cc.
Il comma 1 prevede che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e sino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del valore del patrimonio sociale, mentre il secondo comma prevede che essi siano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società ai soci, ai creditori sociali e ai terzi per la violazione di tale precetto.
Con la riforma del 2003, è stato abolito il limite precedente rappresentato dalla novità dell'operazione, essendo stata attribuita una seppure limitata discrezionalità agli
44 amministratori, pur sempre finalizzata alla conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale.
Il nuovo comma terzo dell'art. 2486 cc ha poi codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio dei cd netti patrimoniali, già invalso in giurisprudenza ed in via subordinata, al ricorrere delle condizioni ivi previste, ha ammesso il ricorso al criterio del cd deficit fallimentare, dettando una norma rivolta al Giudice che quel criterio è tenuto ad adottare, a meno che in causa non siano dedotti ed individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto (così
Cass. civ. n. 8069 del 2024).
La ratio sottesa a tale novella è quella di facilitare l'onere probatorio dell'attore che non è chiamato ad allegare e provare gli effetti dannosi delle singole condotte poste in essere dagli amministratori;
in difetto di tale previsione, in caso di gestione illegittima protratta nel tempo, chi agisce in giudizio avrebbe l'onere assai gravoso di enucleare, nel contesto dinamico della gestione sociale, ogni singolo atto non meramente conservativo e valutarne le singole conseguenze pregiudizievoli.
Il danno calcolato secondo il criterio dei netti patrimoniali assorbe, inoltre, gli effetti pregiudizievoli di ogni singolo atto gestorio compiuto nel periodo di riferimento.
Ed invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale “riconoscere il risarcimento del danno sia per atti distrattivi sia per il danno dovuto a illegittima prosecuzione dell'impresa consisterebbe in una duplicazione dello stesso danno. Pertanto, il secondo degli illeciti gestori poc'anzi citato, per la sua struttura, è assorbente degli altri” (Trib.
Milano, sez. Impresa, 26.6.2024).
Nel contempo, secondo la dottrina maggioritaria, la formulazione della norma, che non contempla parametri alternativi, non sembra consentire l'utilizzo di criteri equitativi diversi, ma fa salva la possibilità di adottare un criterio analitico più rigoroso se conduce a risultati più favorevoli.
I presupposti dell'imputazione di responsabilità ex art. 2486 cc possono essere sintetizzati come di seguito esposto:
a) occorre che il capitale sociale sia sceso, in un determinato momento, sotto il minimo di legge (art. 2447 c.c.).
45 b) occorre che gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potessero accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 comma 1 c.c.);
c) occorre che gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2447 c.c. – finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, pur essendosi tenuta quell'assemblea, non siano state adottate delibere che consentano la ordinaria prosecuzione dell'attività sociale, e, in ogni caso, gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento della società e non l'abbiano quindi messa in liquidazione;
d) occorre che gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità ed a fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio;
e) occorre che la prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società od ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.
Le norme dianzi citate, unitamente a quelle di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., impongono agli amministratori la convocazione dell'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o, in difetto, la messa in liquidazione della società implicante il mutamento dell'oggetto dell'attività, che non potrà più essere, in difetto delle condizioni patrimoniali e finanziarie necessarie per legge, l'attività imprenditoriale da svolgere a scopo di profitto (art. 2247
c.c.), ma esclusivamente quella conservativa dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (anche attraverso il completamento del ciclo produttivo in corso) inteso come garanzia generica a disposizione dei creditori.
Tanto premesso, la Curatela ha individuato il danno nel pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, oltre a specifici fatti lesivi intervenuti dopo l'allegata perdita, ovvero i danni conseguenti alla rinuncia alla domanda di concordato e i danni derivanti dall'acquisto e dalla successiva vendita di un appartamento in IO.
Il ha peraltro proposto due domande di risarcimento del danno, scaturenti dalla Parte_1 illegittima prosecuzione dell'attività caratteristica, che differiscono per il criterio di
46 quantificazione del danno adottato e per l'individuazione del momento in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale sociale: la domanda formulata in via principale adotta, quale criterio di determinazione del danno, la differenza delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio approvati maturate successivamente alla perdita del capitale, la seconda, svolta in via subordinata, il criterio della differenza dei cd netti patrimoniali.
Entrambe le domande si fondano su un presupposto comune, ossia sull'integrale erosione del capitale sociale di , di cui l'organo gestorio avrebbe dovuto prendere atto Parte_1 durante il Cda del 17.9.2015 (par. XI.
5.1 Quantificazione 1/a) o al più tardi alla data di approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2015, avvenuta in data 29.4.2016, secondo la specifica allegazione contenuta in atto di citazione (par. XI 5.2. Quantificazione
1/b); nella domanda svolta in via subordinata con applicazione del criterio relativo al cd differenziale tra netti patrimoniali viene computato come dies a quo unicamente il
29.4.2016.
Ed invero, con riferimento alla domanda principale, come formulata in atto di citazione, preme rilevare che non tutta la perdita maturata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può imputarsi alla prosecuzione dell'attività, potendo la perdita in parte comunque prodursi per la svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, posto che, anche in caso di tempestiva messa in liquidazione della società o di presentazione di domanda di auto fallimento, i valori aziendali avrebbero subito un significativo deprezzamento;
non vengono, inoltre, defalcati dal computo gli oneri che la società avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di cessazione dell'attività (in via esemplificativa, gli oneri conservativi del patrimonio aziendale, gli oneri e le perdite straordinarie che si sarebbero dovuti sostenere anche in caso di cessazione dell'attività, i costi per il godimento dei beni e servizi di terzi per il tempo necessario per addivenire alla risoluzione dei relativi contratti)
Ancora, il criterio delle perdite finisce per far gravare sull'organo amministrativo gli esiti negativi della contestata gestione, senza considerare adeguatamente i risultati positivi che possa aver determinato (Tribunale Palermo, sent. 1130 del 2023).
Infine, tale criterio del danno non trova alcuna copertura normativa nel citato art. 2486 cc.
In comparsa conclusionale, parte attrice si è soffermata sull'illustrazione degli elementi costitutivi della domanda svolta in via principale, evidenziando a pag. 6 della comparsa
47 conclusionale “il ha introdotto una domanda principale con la quale ha Parte_1 lamentato che a seguito dell'indebita prosecuzione dell'attività vi sia stata una perdita di valore. La perdita di valore, per come sarà di seguito illustrato, costituisce un danno al patrimonio sociale pur quando in ipotesi, non si sia ancora realizzata un'insufficienza patrimoniale che segna, invece, il danno per i creditori”.
Secondo la prospettazione del , l'art. 2486 cc mira specificamente a tutelare i Parte_1 creditori sociali, allorquando il patrimonio sia divenuto negativo, mentre non disciplina l'ipotesi in cui le condotte degli amministratori, in violazione dei parametri di diligenza ed in una situazione di crisi, abbiano determinato una perdita di valore senza che tuttavia il patrimonio sia divenuto insufficiente alla tutela dei creditori.
E purtuttavia, osserva il EN, l'art. 146 l. fall. attribuisce al Curatore non solo la legittimazione ad agire a tutela dei creditori sociali, ma prima ancora la legittimazione ad agire a tutela della società.
Orbene, secondo il EN la responsabilità degli amministratori nei confronti della società non può essere limitata ai danni prodotti dal compimento di singoli atti dissipativi o distrattivi, ma deve coprire anche le perdite di valore della società quando il patrimonio netto è ancora positivo.
Ha concluso la sua esposizione a pag. 14 con un quesito emblematico: “è accettabile che – per identiche condotte – se il patrimonio netto scende da 100 a 10 non si ha responsabilità, mentre se si perde il valore da 1,5 a – 1 la responsabilità si concretizza?”.
Tuttavia, parte attrice fa menzione per la prima volta in comparsa conclusionale del danno che si sarebbe prodotto prima della perdita del capitale sociale.
L'intitolazione del paragrafo XI dell'atto di citazione è inequivoca e recita: “la prima voce di danno: l'indebita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento” e la trattazione successiva è congruente.
Coerentemente con questa impostazione, la prima questione che l'attore si è posto (pag. 88 dell'atto di citazione) è proprio quella di “individuare il momento in cui [a seguito di] una corretta rilevazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria gli amministratori avrebbero dovuto assumere una decisione se sciogliere la società, se ricapitalizzarla, se porla sotto un riparo per affrontare un percorso di regolazione della crisi” e difatti il EN ha individuato tale momento alla data del 31.12.2015. Si legge,
48 infatti, a pag. 91 “ne deriva con tutta evidenza che, all'esercizio 31.12.2015 il patrimonio netto di non era positivo per € 275.000,00 ma registrava un valore negativo pari Parte_1 ad € 2.753.498,60”.
Nella quantificazione 1/a di pag. 92 ha anticipato al 17.9.2015 il momento di perdita del capitale, formulando un'ipotesi alternativa a quella individuata nella quantificazione sub
1/b; scrive l'attore a pag. 92 nell'incipit della quantificazione 1/a: “si ritiene che gli organi sociali di abbiano avuto piena contezza dell'erosione del capitale sociale Parte_1 quantomeno dal 17.9.2015”; nell'ipotesi quantificazione 1/b a pag. 93 il si Parte_1 esprime in maniera analoga, scrivendo: “si ritiene che gli organi sociali abbiano avuto piena contezza dell'erosione del capitale sociale quantomeno dal 29.4.2016, data in cui è stato approvato il bilancio chiuso al 31.12.2015 e in cui i convenuti avrebbero dovuto senz'altro prendere contezza della perdita del capitale sociale”.
Ancora, nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc il ha chiesto Parte_1
l'ammissione di CTU per accertare, in primis, “quando la società in bonis abbia perduto il capitale sociale, procedendo alle eventuali rettifiche di bilancio e ciò sulla base delle allegazioni della curatela”.
Ne discende, in conclusione, che essendo stato imputato agli amministratori di aver continuato l'attività pur dopo che la società aveva perso il capitale sociale, la domanda di risarcimento danni come prospettata in comparsa conclusionale “pur quando, in ipotesi, non si sia ancora verificata un'insufficienza patrimoniale” costituisce domanda nuova ed inammissibile;
ed invero a pag. 14 della comparsa conclusionale nel far riferimento alle perdite maturate da settembre 2015, sembra per la prima volta dire che a quella data il patrimonio netto era ancora positivo.
Quand'anche si volesse ritenere che il collochi la perdita del patrimonio sociale Parte_1
a 31.12.2015 e che quindi non abbia formulato domande nuove in comparsa conclusionale, restano fermi i rilievi critici sopra illustrati in ordine sull'utilizzo del criterio delle perdite.
Domanda di risarcimento danni secondo il criterio dei cd netti patrimoniali
Essendo già stati delineati nel paragrafo che precede i presupposti dell'azione di risarcimento dei danni provocati alla società e ai creditori dall'illecita prosecuzione dell'attività economica della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, non
49 pare un fuor d'opera soffermarsi, prima di esaminare le risultanze della disposta CTU contabile, sul criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Questo criterio consiste nella misurazione della differenza tra il patrimonio netto (Pn1) della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa (T1) ed il patrimonio netto della società
(Pn2) al momento della messa in liquidazione (o della sentenza dichiarativa di fallimento, se non preceduta da fase di liquidazione) (T2). La misura del danno è pari alla differenza algebrica dei due patrimoni netti, entrambi ovviamente inferiori alla misura del capitale legale.
Si tratta di un criterio che consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l'effettiva diminuzione patrimoniale della società (dunque, appunto, il danno per la società e per i creditori) intervenuta a causa della ritardata liquidazione.
Innanzitutto, deve essere individuato il primo termine di paragone (T1).
A questo fine andrà individuato il momento in cui si è oggettivamente verificata la causa di scioglimento.
In secondo luogo, si dovrà considerare il momento in cui gli amministratori si sono accorti o, agendo diligentemente, avrebbero dovuto accorgersi del suo verificarsi.
Il patrimonio netto in T1 deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione, in modo che, all'esito dell'operazione di calcolo del danno, si attui la doverosa sterilizzazione dell'abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
In altre parole, devono essere confrontate situazioni patrimoniali omogenee, essendo erroneo ed illogico comparare il risultato di bilanci redatti sul presupposto della continuità aziendale e bilanci redatti sul presupposto di attività liquidatoria.
Il bilancio oggetto di raffronto dovrà insomma essere depurato di tutti i valori dell'attivo che si giustificano (o si giustificano in una data misura) solo in una prospettiva di continuità aziendale. Ne sono esempi, sul piano patrimoniale: avviamento;
immobilizzazioni materiali e immateriali;
ammortamenti; risconti attivi, ecc.
Quanto al momento T2, esso coincide o con la messa in liquidazione (realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge) o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento.
50 La verifica dell'allegazione può richiedere l'espletamento di CTU contabile che non può supplire all'onere di allegazione ma deve essere funzionale alla prova tecnica dell'assunto attoreo che dovrà aver già assolto all'onere di: - individuare il momento della perdita del capitale sociale, indicando le rettifiche delle poste inserite in bilancio che reputa corrette alla luce dei criteri che ne disciplinano la redazione;
- individuare le operazioni non conservative o comunque gli indici della prosecuzione dell'attività d'impresa caratteristica individuare il danno eventualmente alla luce della comparazione tra situazioni nette patrimoniali;
- specificare per quale parte esso sia imputabile a ciascuno degli amministratori in relazione ai periodi in cui sono rimasti in carica.
RINNOVAZIONE CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
La domanda in esame è stata istruita a mezzo dell'espletamento di CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale in data 13.12.2022 - che aveva escluso la sussistenza di alcun danno - il legale del ha contestato l'indipendenza del C.t.u., chiedendone Parte_1 la sostituzione.
Con ordinanza del 11.02.2023 è stata respinta la richiesta di sostituzione del C.t.u. e lo stesso è stato convocato a chiarimenti, onde procedere ad un'integrazione dell'elaborato che tenesse conto – ai fini della ricostruzione del patrimonio netto al momento dell'apertura del (cd. T2) – della situazione contabile predisposta in data prossima alla data di Parte_1 apertura del e non del passivo effettivamente accertato (come invece aveva fatto Parte_1 il CTU sulla scorta della prospettazione attorea).
All'udienza del 01.03.2023 il Giudice istruttore formulava quindi il quesito integrativo, con cui chiedeva, oltre all'elaborazione dell'ipotesi alternativa di calcolo che tenesse conto della situazione contabile della società in data prossima al EN (come sopra precisato), di procedere, tramite nomina di un proprio ausiliario, all'autonoma valutazione, in ottica ex ante, del valore degli immobili sul quale vi era contestazione in atti.
Il C.t.u. depositava l'integrazione alla consulenza in data 15.11.2023, confermando l'assenza di danno, nelle due ipotesi formulate, che si differenziano tra loro a seconda che si ritenga o meno applicabile l'art. 182 l. fall.
Nella prima ipotesi formulata, con PN1A al 20.09.2016, data di deposito della domanda prenotativa di concordato, il PN2, determinato utilizzando la situazione patrimoniale contabile al 23.05.2018 prodotta dal fallimento attore, non subisce un deterioramento, e
51 pertanto la prosecuzione dell'attività di sia nel periodo della durata della Parte_1 procedura concorsuale minore (peraltro monitorata dagli organi della procedura), sia nel periodo successivo (peraltro di breve durata stante l'assoggettamento a liquidazione volontaria in data 26.09.2017 e la concessione in affitto della azienda sociale in data
17.10.2017), sino al fallimento della Società, non ha complessivamente determinato un danno per la Società.
Nella seconda ipotesi formulata, con operatività della sospensione della regola “liquida o capitalizza” in applicazione dell'art. 182 bis l. fall. il criterio della differenza dei netti patrimoniali (determinata comprendendo il valore del compendio immobiliare e dei beni strumentali), (PN1B al 20.07.2017, data di cessazione della procedura di concordato), porta a concludere che il PN2, determinato utilizzando la situazione patrimoniale contabile al
23.05.2018 prodotta dal fallimento attore, ha subito un deterioramento stimato nella somma di euro 262.706,91.
L'importo del danno così determinato è tuttavia interamente assorbito dalla stima dei costi insopprimibili e dei danni inerziali che appaiono sensibilmente superiori alla somma del danno determinato in via di prima approssimazione con la differenza dei netti patrimoniali.
In altri termini, qualora l'odierna fallita fosse stata posta in liquidazione tempestivamente alla data del 20.09.2016, i costi insopprimibili e i danni inerziali connaturati alla fase di liquidazione sarebbero stati di entità tale da determinare passività maggiori a quelle derivanti dalla continuità aziendale, prima diretta, poi indiretta, protratta sino al 23.05.2018.
Il C.t.u. ha concluso che la prosecuzione dell'attività d'impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della Società, non ha determinato un pregiudizio patrimoniale nei confronti di quest'ultima.
All'udienza fissata per la discussione della CTU, il legale del , chiedeva Parte_1 un'ulteriore integrazione della CTU sul presupposto che non fosse stato correttamente determinato il momento della perdita del capitale sociale e che non fosse stato integrato il contraddittorio in merito alla quantificazione dei costi inerziali, chiedendo la rinnovazione della perizia.
Il Giudice scioglieva la riserva assunta alla predetta udienza con ordinanza del 28.06.2024, ritenendo infondate le richieste di parte attrice ed evidenziando che:
52 - era stato proprio il , fin dall'atto introduttivo, a determinare il danno secondo i Parte_1 criteri dei cd netti patrimoniali individuando il dies a quo – ossia il momento in cui era stato perso il capitale sociale - alla data del 23.04.2016 (pag. 95 atto di citazione) e a precisare tra l'altro che andavano presi a riferimento i valori di liquidazione indicati nella domanda di concordato, ancorché fosse di qualche mese successiva;
- i costi inerziali erano stati determinati nella bozza che il C.t.u. aveva trasmesso ai CTP, per cui la loro quantificazione era stata sottoposta al contraddittorio tecnico.
Le doglianze alla CTU di stampo oggettivo sviluppate dal EN attore nella comparsa conclusionale possono essere così sintetizzate:
(i) La CTU non ha individuato il momento in cui è andato perso il capitale sociale
Orbene, essendo stata addebitata agli amministratori la responsabilità per l'indebita prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita del capitale sociale,
l'individuazione del momento in cui la società ha perso il capitale sociale integra elemento costitutivo della domanda.
Il fallimento, nel paragrafo XI.6 dell'atto di citazione espressamente dedicato alla domanda proposta in via subordinata, con quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ha considerato quale dies a quo il 30.4.2016
(ossia la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015) e quale dies ad quem il 23.5.2018 (cioè la data di declaratoria del ). Parte_1
Ha poi specificato, con riferimento al dies a quo, che possono essere presi a riferimento i valori di liquidazione indicati nella domanda di concordato, pur essendovi uno scostamento di qualche mese, in quanto il ricorso si riferisce alla situazione del
20.9.2016 (pag. 95 atto di citazione).
Ne discende che tale puntuale allegazione può e deve essere soggetta a verifica di correttezza in sede di consulenza tecnica di ufficio, non potendo invece il ctu accertare autonomamente un diverso e anteriore momento di perdita del capitale;
del resto in atto di citazione, parte attrice aveva sempre sostenuto che le rettifiche proposte con riferimento ai bilanci degli esercizi anteriori al 31.12.2015 non davano luogo alla determinazione di un patrimonio netto negativo.
Il C.t.u. per la determinazione del PN1 ha preso a riferimento per l'appunto la situazione patrimoniale riferita alla data del 20.9.2016 (o in alternativa quella del
53 20.7.2017), dando implicitamente conto di condividere in parte qua la prospettazione del . Parte_1
È pur vero che nella prospettazione del danno svolta in via principale, il Parte_1 aveva ipotizzato ulteriori ed antecedenti possibili date di perdita del capitale sociale, segnatamente quella del 30.6.2015 come rilevata dal Cda a settembre 2015 o quella del
31.12.2015 (pagg. 88, 91 atto di citazione).
Tuttavia, in un'evidente ottica di favor per i convenuti e con riferimento alla domanda oggetto di trattazione nel presente paragrafo, l'attore stesso ha indicato la data del
29.4.2016 quale momento in cui gli organi sociali avrebbero percepire la perdita del capitale.
Risulta appena il caso di evidenziare che nella quantificazione del danno, il termine T1 coincide con la data di perdita del capitale sociale solo se a quella data la perdita era percepibile.
Solo in caso di consapevolezza della perdita del capitale, i due momenti coincidono.
Quando invece non v'è prova della consapevolezza, solo il secondo momento è quello che conta per individuare l'inizio della prosecuzione illecita dell'attività economica, essendo quello in cui si realizza l'inadempimento imputabile.
Orbene, il non si può ora dolere, alla luce dell'esito negativo della CTU, di Parte_1 aver egli stesso individuato, quantomeno in relazione alla domanda subordinata, quale
T1 il 29.4.2016, non avendo riproposto la doppia alternativa fatta valere per la domanda in via principale in cui T1 è stato individuato alla data del 17.9.2015 (quantificazione
1/a par. XI 5.1 dell'atto di citazione e alla data del 29.4.2016 (quantificazione 1/b par.
XI 5.2).
Del resto, nel verbale n. 5 di svolgimento delle operazioni peritali, allegato alla prima relazione tecnica, lo stesso CTP di parte attrice dichiarava: “tuttavia, per praticità ed in aderenza a quanto indicato nell'atto di citazione, ai fini della determinazione dei differenziali patrimoniali e del danno derivante dalla prosecuzione dell'attività, non si contesta la proposta del CTU di quantificare il patrimonio netto iniziale al 30.9.2016”.
In conclusione, il Ctu ha condiviso l'ipotesi ricostruttiva della Curatela, non potendo egli condurre alcuna analisi al di fuori delle allegazioni di parte attrice e pertanto l'attore non ha alcun interesse a richiedere al Ctu di svolgere ulteriori indagini sulla data
54 di perdita del capitale sociale, la cui oggettiva percettibilità è stata cristallizzata dal
EN alla data del 29.4.2016.
(ii) Impossibilità di raffronto dei prospetti utilizzati dal Ctu, avendo il C.t.u. raffrontato al T1 dati sintetici riportati nella domanda di concordato e al T2 le voci risultanti dalla situazione contabile al 23.5.2018
Il C.t.u., in sede di risposta alle osservazioni, ha redatto, sulla base dei docc. 24 e
49 di parte attrice, delle apposite tabelle, inserendo analiticamente le categorie di debiti in privilegio, debiti verso fornitori chirografari e debiti verso istituti di crediti.
In ogni caso, il fatto che siano stati assunti dati sintetici e dati analitici non inficia la correttezza della valutazione compiuta dal C.t.u. che trova il suo presupposto nella natura liquidatoria della situazione patrimoniale al T1 e al T2.
Il lamenta anche l'errata valutazione di talune poste contabili e segnatamente: Parte_1
a) Valorizzazione delle immobilizzazioni materiali
Il C.t.u. avrebbe dovuto tenere conto della concreta possibilità di cedere l'azienda nel suo complesso:
- l'azienda, quale complesso di beni funzionante, avrebbe dovuto essere valutata, secondo la Curatela, € 2.000.000 al T1, posto che nella domanda di concordato prevedeva una vendita dell'azienda a tal prezzo ed € 1.051.445,00 al T2, Parte_1 ossia nel minore importo indicato nella Curatela nel programma di liquidazione e nella relazione ex art. 33 l. fall.;
- la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali alla data del T1 nell'importo di €
984.780,00 sulla base della stima della geom. citata nell'attestazione ex CP_35 art. 161 l. fall. dal dott. fatta propria da parte del C.t.u., è stata da questi CP_10 mantenuta ferma anche con riferimento al T2, senza tenere conto che quei medesimi beni erano stati stimati dal perito della procedura in € 610.000;
b) Rettifica della voce debiti verso fornitori: la voce “debiti verso fornitori” al T2, assunta dal CTU sulla base della situazione contabile alla data del fallimento doveva essere rettificata da € 3.151.725,39 ad €
3.810.844,03, posto che, a seguito dell'emissione delle note di accredito emesse da
Unicredit Leasing contestualmente alla risoluzione dei contratti di leasing al solo
55 fine di recuperare l'Iva, in contabilità era stato erroneamente azzerato il debito di verso pari ad € 659.118,64; Parte_1 CP_22
c) Debito relativo ai leasing:
- il debito relativo al leasing viene indicato al T1 nella voce passiva “DB Leasing” nell'importo di € 1.793.837,36 a titolo di accantonamento conseguente all'istanza di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria ex art. 186 bis l. fall.; al T2 lo stesso debito ammonta alla minor somma di € 1.048.506,09; le fatture sono state tuttavia stornate, con fittizio azzeramento del debito e non vi sarebbe pertanto alcun rischio di duplicazione, come paventato dal CTU;
- la Curatela lamentava, inoltre, che gli immobili concessi in leasing, non funzionali all'attività di avrebbero dovuto essere immediatamente restituiti dopo la Parte_1 risoluzione dei contratti, così evitando l'aggravarsi delle spese per indennità di occupazione senza titolo;
d) Mutui e finanziamenti a medio e lungo termini:
il debito per la voce “mutui e finanziamenti a medio/ lungo termine” rimane invariato al T1 e al T2 ed è pari ad € 4.196.509,60; secondo il , il CTU Parte_1 non avrebbe contabilizzato gli interessi passivi maturandi su tali esposizioni e la voce in esame dovrebbe essere incrementata al T2 quantomeno di € 100.000
Le rettifiche richieste dal e rubricate dalla a) alla d) sono tutte inammissibili per Parte_1 le ragioni di seguito esposte.
Nella determinazione del danno, la parte attrice, onerata di provare il danno, deve anche dedurre i dati fondamentali che esprimono la perdita patrimoniale incrementale (il detrimento del valore patrimoniale da T1 a T2).
Trattandosi di dati aggregati, solitamente contenuti in bilanci e/o situazioni patrimoniali nella disponibilità della società, in mancanza di particolari allegazioni si può ritenere implicito, nella narrativa dell'attore, il rimando ai valori di patrimonio di inizio e fine periodo quali risultanti dai bilanci o dalle situazioni patrimoniali, pertinenti i due momenti iniziale e finale del periodo in considerazione. Ove parte attrice ritenga che i dati esposti nei bilanci e situazioni patrimoniali già esistenti, o, in mancanza di essi, i dati contabili sui quali il consulente è chiamato a ricostruire la situazione patrimoniale pertinente, non siano attendibili, è onerata di allegare, già dall'atto di citazione o al più tardi nella prima memoria
56 ex art. 183 comma VI c.p.c. (secondo il rito applicabile ratione temporis), quali siano le ragioni di correzione dei dati dei bilanci o situazioni patrimoniali esistenti, o dei dati contabili nel caso ulteriore, che essa chiede di espungere o rettificare (ed eventualmente di quelli intermedi, per i riflessi su quelli di fine periodo).
Parte attrice è dunque onerata, entro la scadenza del termine di preclusione testé indicato, di indicare le rettifiche in relazione alle voci che ritenga non appostate correttamente. Viene poi demandato al C.t.u., in ragione del suo sapere tecnico, il vaglio sulla correttezza delle rettifiche indicate dal danneggiato.
Non è in altre parole ammissibile, ciò comportando esorbitanza dalla domanda, che, in sede peritale, parte attrice per la prima volta contesti la verità di alcuni dei valori patrimoniali presenti nelle situazioni patrimoniali o bilanci che correttamente siano state scelte e poste a fondamento del calcolo del danno, ciò a pena di nullità (eventualmente solo parziale) della consulenza rilevabile di ufficio (Cass. 3086/2022).
Nel caso di specie, parte attrice, pur invocando nella domanda subordinata il risarcimento del danno, secondo la differenza dei cd netti patrimoniali, ha in concreto proposto un criterio di determinazione del danno, non aderente ai dettami dell'art. 2486 cc come interpretato dalla giurisprudenza: il EN, infatti, ha determinato il T2 sulla base dei dati consuntivi dell'attivo e del passivo fallimentare.
Nondimeno, è stata disposta, su sollecitazione dello stesso , relazione integrativa Parte_1 che tenesse conto quanto al T2 della situazione contabile al 23 maggio 2018, avendo sorprendentemente il Ctu, - al quale pure, con il primo quesito del 30.3.20322 era stata demandata l'individuazione, secondo il cd criterio dei netti patrimoniali, dell'ammontare del danno patito dalla società e dai creditori sociali, dall'illecita prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, detratti i costi inerziali – calcolato il T2 secondo l'allegazione contenuta in atto di citazione.
Bene ha fatto il Ctu a non apportare alla situazione contabile di fine periodo, indicata dalla stessa parte attrice le rettifiche intese come correzione di errori (fatta salva invece la dovuta riclassificazione a valori liquidatori), non oggetto di alcuna allegazione negli atti processuali.
(iii) Erroneità nella determinazione dei costi inerziali
57 Parte attrice ha contestato il computo dei costi inerziali, come determinato dal C.t.u., sotto un duplice profilo: ha eccepito la parziale nullità della perizia perché, in ordine alla loro determinazione, non sarebbe stato attivato il contraddittorio tecnico in sede di operazioni peritali;
ha mosso inoltre, specifiche contestazioni al costo del personale, calcolato su un periodo di 4 mesi, ritenuto sproporzionato in ragione del periodo medio di produzione, che si attesta sui 75 giorni;
inoltre, prendendo a riferimento il periodo medio di produzione pari a 75 giorni, ha rilevato che le commesse avrebbero potuto essere ultimate usufruendo del periodo di preavviso, sicché gli oneri relativi all'indennità per mancato preavviso, pari ad €
500.000,00 dovrebbero considerarsi assorbiti;
non sarebbero infine esplicitati i criteri di calcolo quantificati dal C.t.u. nell'importo di € 180.000,00 avuto riguardo all'onere 2016, quando invece nel periodo ricompreso tra T1 e T2 sono pari ad € 72.737,36; anche i costi di smantellamento di impianti e macchinari non trovano giustificazione.
In forza di tali contestazioni, il quantificava i costi insopprimibili nella minor Parte_1 somma di € 1.369.000.
Orbene, se si ha riguardo al fatto che nell'ipotesi di calcolo del danno sub b, la sola che esponga un detrimento patrimoniale, il Ctu determinava la perdita patrimoniale nell'importo di € 262.706,91, anche a voler assumere i costi inerziali nella somma indicata dal , l'importo del danno così determinato risulterebbe tuttavia interamente Parte_1 assorbito dalla stima dei costi.
***
Restano da esaminare le domande di risarcimento danni derivanti da fatti specifici, che una volta rigettata la domanda ex art. 2486 cc mantengono la loro autonomia e che sono riferite a: (i) il danno connesso alla svendita dell'immobile di IO;
(ii) il danno derivante dalla perdita della possibilità di esercitare azioni revocatorie, perdita cagionata dal ritardato avvio della procedura fallimentare;
(iii) il danno corrispondente alla corresponsione dei compensi ai consulenti che hanno assistito nella fase concordataria. Parte_1
A) IMMOBILE DI VIGASIO
Nelle more dell'iter di sottoscrizione del Piano di risanamento, la Società riteneva di avere le risorse per acquistare un appartamento a IO (località a sud di Verona e distante circa 32 km dalla sede operativa di situata a Colognola ai Colli ad est Parte_1
58 di Verona), al prezzo di € 267.176,00 da adibire (eventualmente) “come foresteria della società” (cfr. verbale del C.d.A. del 27.11.2013 doc. 7, pag. 28).
Si tratta di un immobile non strategico, non strettamente connesso all'esercizio dell'attività sociale, acquistato all'indomani della costituzione di , che Parte_1 versava fin dall'origine in una situazione di tensione finanziaria, come comprovato dal fatto che in data 12.11.2013 veniva attestato dal dott. il Piano di risanamento ed Per_9 in data 27.11.2013 veniva sottoscritta la convenzione bancaria con gli istituti di credito.
L'acquisto in parola si poneva in palese contrasto con il Piano di Risanamento, che imponeva la dismissione degli asset non strategici quali il capannone acquisito in leasing nel 2008, chiuso dopo solo tre anni per diseconomicità.
Nel C.d.A. del 6.4.2017, confessoriamente veniva dato atto della mancata proficua utilizzazione dell'immobile di IO, estraneo alla attività strategica e veniva deliberata la vendita dell'immobile al prezzo di € 150.000,00 con una evidente minusvalenza civilistica di € 90.000,00 al netto dei maggiori oneri fiscali e della perdita finanziaria.
Le difese spese dai consorti non giovano alla parte;
essi sostengono che, nel Parte_1 corso del 2013 aveva stipulato un accordo transattivo con la propria Parte_1 debitrice, che prevedeva l'acquisto dell'immobile, alla luce della Parte_3 scarsa probabilità di un recupero del credito (già correttamente svalutato a bilancio) in via coattiva. Tale transazione non è stata però neppure prodotta agli atti e non ne è chiaro il contenuto.
Peraltro, sono gli stessi convenuti ad allegare che fu a fornire a Parte_1 Parte_3
la provvista del pagamento del proprio credito e sub doc. 7 fasc. convenuti
[...]
risulta in effetti prodotto, in uno con la fattura emessa da CP_36 Pt_3
l'assegno di € 240.000,00 emesso da a titolo di pagamento del
[...] Parte_1 prezzo e tratto sul conto inoltre, dal partitario dimesso sub doc. 6 difese CP_22
e sub doc. 7 difese il debito di risulta Parte_1 CP_36 Parte_3 addirittura inferiore al prezzo di acquisto di circa € 20.000 (doc. 6 fasc. doc. 7 Parte_1
). CP_36
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da
59 valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditore (Cass. civ. sent. n. 10742 del 2024).
Nel caso di specie, l'operazione nel suo complesso è connotata da irrazionalità, sia perché si tratta di atto di gestione distonico rispetto a quanto previsto nel piano di risanamento (ovverosia la riduzione il compendio immobiliare) – sia perché il valore di vendita era del tutto sproporzionato rispetto al valore reale, come confermato dal fatto che lo stesso c.d.a. lo ha posto in vendita, nel 2017, a 150.000 euro.
Non è stata poi fornita alcuna prova in ordine alla circostanza che l'immobile in parola sia stato prontamente messo sul mercato”, risultando invece per tabulas che solo nel
2017, ossia dopo circa 4 anni dall'acquisto, il C.d.a. ha deliberato di mettere in vendita l'immobile ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di acquisto.
Dell'operazione risponde sia il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del
27.11.2013 (composto da , , e e da CP_1 CP_3 CP_2 CP_19 Parte_4
, sia il Collegio Sindacale in carica al momento dell'acquisto (ossia composto
[...] dal Presidente dott. e dai dott. e , Sindaci effettivi), posto che CP_20 CP_5 CP_7 esso era presente alla riunione del Cda del 27.11.2013 in cui fu deliberato l'acquisto e non manifestò parere contrario e neppure espresse dei doverosi rilievi.
Ciascuno dei due organi - gestorio e di controllo - risponde per il 50% e all'interno di ciascun organo ciascun componente risponde in parti uguali.
Il danno è pari all'importo di € 117.176, ossia alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 267.176) e il minor prezzo a cui è stato ceduto (€ 150.000), poi ridotto ad € 100.436,5 nel foglio di precisazione delle conclusioni.
DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Per inciso si tratta di domanda che non ha trovato alcuno spazio argomentativo nella comparsa conclusionale del fallimento.
60 Parte attrice lamenta la perdita di chance da revocatoria per lo iato temporale che si è determinato dall'atto di rinuncia al concordato del 19.7.2017 alla data del fallimento del
23.5.2018, sostenendo che la rinuncia alla domanda di concordato avrebbe determinato, oltre alla perdita degli effetti protettivi tipici della procedura concorsuale minore, anche l'impossibilità di invocare il vincolo di continuità tra procedure di cui all'art. 69-bis
L.Fall.
Tale norma prevede che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.”
La Curatela individua due segmenti temporali interessati dalla “perdita di chance”, determinata in misura pari alla metà dei pagamenti che gli accipiens sarebbero stati condannati a restituire, in quanto inefficaci:
(i) il periodo 18.3.2016 - 19.9.2016, ossia il semestre antecedente il deposito della domanda di concordato preventivo, nel corso del quale sarebbero stati eseguiti pagamenti per complessivi Euro 4.379.478,77, cui corrisponderebbe un danno determinato in Euro 2.189.739,38513;
(ii) il periodo compreso tra il 23.11.2017 (data che individua l'inizio del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 23.5.2018) ed il
20.7.2017 (data di estinzione del Concordato per rinuncia), nel corso del quale sarebbero stati eseguiti pagamenti per complessivi Euro 1.305.685,51, cui corrisponderebbe un danno determinato in Euro 652.842,755.
Difetta il presupposto su cui si fonda tale domanda, ossia l'impossibilità di invocare la consecutio tra procedure.
Nell'ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, affinché operi la retrodatazione di cui all'art. 69 bis l. fall., non
è necessaria l'ammissione della domanda concordataria ed inoltre l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo temporale non sia irragionevole e non
61 costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Cass. civ.
32417/2019; 36354 del 2022).
Nel caso di specie, dalla cessazione del concordato (decretata dal Tribunale di Verona il
20/07/2017) al successivo fallimento (del 23/05/2018) sono trascorsi nove mesi.
La consecuzione tra procedure trova fondamento e giustificazione proprio nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure e nella finalità di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica.
È pacifico che la rinuncia della domanda di concordato non è stata presentata dopo aver accertato il superamento della crisi che aveva reso necessaria accedere alla procedura concordataria.
Secondo le stesse allegazioni della Curatela, la società fin dalla sua costituzione e fino alla dichiarazione di fallimento ha operato in stato di perenne crisi;
è la stessa parte attrice a riconoscere l'unicità della crisi che ha caratterizzato la fase concordataria e la fase fallimentare, tanto che a pag. 30 dell'atto di citazione si legge “…il leitmotiv del periodo intercorrente dall'inizio della crisi (nel settembre 2013) alla dichiarazione di fallimento (2018) è costituito dall'ininterrotto stato di crisi dell'impresa”.
Il principio della consecuzione delle procedure concorsuali comporta la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare dalla data di ammissione alla prima delle procedure concorsuali susseguitesi prima del fallimento, fermo restando che il periodo sospetto non può che essere uno solo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela che ne individua invece due;
ed invero, in ipotesi di successione – senza soluzione di continuità – del fallimento alla procedura di concordato, il periodo sospetto sarebbe stato “unico” e sarebbe stato determinato a ritroso con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato.
Conseguentemente non può essere richiesta in via risarcitoria il danno conseguente al mancato esperimento di un'azione che era ancora nella disponibilità del fallimento.
COMPENSI PROFESSIONISTI
Il EN ascrive agli advisor e all'attestatore i seguenti inadempimenti:
(i)aver acriticamente predisposto un piano fondato su una perizia e su un'attestazione all'evidenza inattendibili in quanto la prima capace di piegare al bisogno e la seconda di
62 attestare a discrezione i valori degli asset immobiliari al fine di poter superare le criticità sollevate dal Tribunale di Verona nell'iter di ammissione al concordato preventivo,
(ii) aver voluto configurare il piano in continuità aziendale quando era ormai evidente che la società non era in grado di gestire economicamente il business e anche nonostante il tribunale avesse evidenziato che il piano di concordato dovesse essere qualificato di tipo liquidatorio,
(iii) aver deciso di rinunciare alla domanda di concordato cui ha fatto seguito l'estinzione del procedimento.
Si tratta di profili che involgono una responsabilità di tipo contrattuale, posto che il ritiene che i professionisti abbiano operato con imperizia, imprudenza e Parte_1 negligenza e che conseguentemente nessun compenso sia loro dovuto.
Tuttavia, il fa derivare dall'inadempimento il danno individuato nel Parte_1
“pagamento degli onorari effettivamente corrisposti ai professionisti che hanno assistito la società nella domanda di concordato” dalla rinuncia alla domanda di Concordato, che ha determinato il pagamento degli importi (i compensi dei professionisti) che la Società non avrebbe altrimenti sopportato.
La Curatela per ottenere la restituzione dei compensi erogati ai professionisti avrebbe dovuto esperire un'azione di risoluzione per inadempimento dei vari contratti d'opera professionale, con cumulata la domanda di restituzione del compenso indebitamente corrisposto.
L'esborso dei compensi trova titolo nei contratti con i quali è stato conferito l'incarico ai professionisti, che deve essere caducato affinchè possa essere richiesta la restituzione delle somme versate;
solo a seguito della risoluzione del contratto viene meno il titolo che legittima il prestatore d'opera professionale a trattenere il compenso;
dette restituzioni vanno regolate dalle norme relative alla ripetizione dell'indebito, integrando la prestazione effettuata la fattispecie prevista dall'art. 2033 c.c..
L'obbligazione restitutoria non ha, infatti, natura risarcitoria, derivando, per contro, dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e in assenza di detta domanda la restituzione del compenso non
è accoglibile.
63 Invece il poteva correttamente far valere i danni conseguenza derivanti Parte_1 dall'inadempimento, quale il danno da perdita di chance.
Gli amministratori rispondono invece del danno cagionato dall'aver imposto ai vari professionisti incaricati di trovare uno sbocco alla crisi di impresa di prendere in esame solo quegli istituti compatibili con la continuità, diretta o indiretta, dell'attività, pur non essendo l'azienda in grado di generare flussi di cassa adeguati.
Come traspare chiaramente dalle difese dei consorti anche una volta Parte_1 conclamata la crisi a far data da aprile 2016, la finalità perseguita dal Cda era quella di preservare a tutti i costi la continuità.
Ciò trova precisi riscontri dapprima nella presentazione di un piano che indicava in €
7.951.000 il ricavato della dismissione del patrimonio immobiliare e in € 2.000.000 il ricavato dell'affitto dell'azienda e offerto ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione del 32,97% e poi, in risposta alle richiesta di chiarimenti del giudice delegato sulla natura del concordato – se liquidatorio o in continuità – e alle osservazioni del commissario sul valore dei beni, nel deposito di una modifica del piano, contenente la precisazione che si trattava di un piano in continuità, nel quale, in relazione ai medesimi asset, veniva proposta una stima significativamente inferiore (€
3.908.274,30) del medesimo compendio immobiliare.
In tal modo le risorse della continuità sono state presentate come maggiori rispetto a quelle provenienti dalla dismissione del patrimonio ed è stato superato il tema della percentuale da assicurare ai creditori.
Tale impostazione ha portato all'insuccesso della procedura concordataria, poiché
(invero, del tutto prevedibilmente) tale vistoso espediente è stato rilevato e censurato dal Tribunale e avrebbe portato al (verosimile) decreto di inammissibilità, come si intuisce dal decreto 30.5.2017 del Tribunale di Verona, se non fosse intervenuta previamente la rinuncia
E la pervicace volontà in capo agli amministratori di continuare ad ogni costo l'attività aziendale, tanto da riuscire a piegare allo scopo anche le scelte operate dai professionisti, è resa ancora più evidente dalla scelta di rinunciare al concordato prima dell'udienza ex art. 162 cpi, onde eludere una presumibile declaratoria di fallimento e tentare di coltivare invece, al di fuori della procedura concordataria, l'affitto di azienda
64 con BE WI, (società sempre riconducibile alla famiglia , previo Parte_1 alleggerimento della struttura produttiva mediante licenziamenti ed in modo da assecondare i desiderata di figura di riferimento di BE WI. CP_25
Assai emblematica a tal proposito è la mail dep. doc. 3 fasc. che consente di Parte_1 comprendere le ragioni sottese alla rinuncia del concordato ed evidentemente condivise tra professionisti e il Cda, posto che nell'immediato non sono state prospettate altre soluzioni di risoluzione della crisi, ad eccezione dell'Accordo di ristrutturazione, ma è stata affittata l'azienda.
Il ventilato Accordo di ristrutturazione con i creditori, anch'esso improntato ad evitare qualsivoglia soluzione liquidatoria che potesse portare l'azienda al di fuori del controllo della famiglia risultava peraltro votato ab initio all'insuccesso, risultando del Parte_1 tutto velleitario che in quel frangente la società disponesse di liquidità sufficienti per pagare il 60% dei propri creditori.
Agli amministratori non viene, in conclusione, imputato il fatto che la società, a seguito della conclamata situazione di crisi, si sia rivolta a professionisti ai quali conferire mandato per individuare le soluzioni più adeguate di risoluzione della crisi, quanto che sia stata imposto a costoro di redigere soluzioni che garantissero la prosecuzione dell'attività aziendale, diretta o indiretta, sicché il ricorso per concordato è stato utilizzato quale strumento di abuso dell'istituto del concordato al solo fine di procrastinare la dichiarazione di insolvenza.
Il danno è pari ad € 154,976,00, ossia al compenso sborsato in favore dei professionisti e di esso rispondono, per quote uguali, , e CP_1 CP_3 CP_19
Di tale posta di danno non rispondono invece i Sindaci.
Consta, infatti, che già nella riunione del 4.4.2016 i Sindaci avessero messo in guardia gli amministratori dal redigere il bilancio al 31.12.2015 perché era stata irrimediabilmente minata la continuità aziendale.
Con specifico riferimento alla possibilità di accedere a procedure nell'ambito della continuità aziendale, il Collegio sindacale aveva assunto una posizione negativa;
nella comunicazione del Collegio Sindacale inviata via pec al Consiglio di Amministrazione in data 2.8.2016 ed inserita nel Libro Verbali del Collegio Sindacale si legge, infatti, “il
Collegio Sindacale ritiene che una decisione, sia essa di carattere liquidativo e/o
65 concordatario/liquidativo, debba essere presa con assoluta urgenza. Un'ipotesi che preveda iniziative e procedure per la continuità aziendale, anche se auspicabile, non ci sembra agli atti suffragata da alcun serio e concreto progetto economico-finanziario” (doc.
19 fasc. attore).
L'atto di rinuncia al concordato risulta sottoposto solo a posteriori al vaglio del Collegio
Sindacale.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Prima di procedere alla quantificazione del danno in relazione ai due addebiti riconosciuti come fondati e alla determinazione delle quote di responsabilità di ciascun convenuto non è un fuor d'opera precisare quanto segue.
In primo luogo, non può trovare applicazione al presente giudizio il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla legge n. 35/25 che ha novellato l'art. 2407, comma 2, cod. civ. Infatti, la norma modificata ha natura sostanziale ed è destinata ad applicarsi, in assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale, sulla base del generale principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 2882 del 2025).
In secondo luogo, la sig.ra nella sua qualità di consigliere di amministrazione ha Pt_4 stipulato con il una transazione in data 28.7.2020, avendo il Parte_1 Parte_1 contestato ai Sindaci e agli Amministratori in carica dall'1.1.2015 al 20.6.2016,
l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge in danno al patrimonio della società e della sua conservazione;
come esplicitato nel testo, la transazione ha determinato lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva con ogni altro coobbligato concorrente, ha ad oggetto il solo credito relativo alla quota astratta individuale di responsabilità della transigente e copre comunque ogni responsabilità gestoria della transigente (doc. 72 fasc. attore).
Tenendo conto della distinzione tra transazione pro quota e transazione dell'intero debito
(ipotesi alla quale è applicabile l'art. 1304 c.c.) come tratteggiata da C. Civ. S.U. n. 30174 del 2011, il contratto stipulato dalla deve essere qualificato come transazione pro Pt_4 quota, tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce;
essa non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo
66 avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.
Si deve ulteriormente precisare che, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, come successo nel caso di specie;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
La transazione stipulata dal con la sig.ra copre ogni profilo di Parte_1 Pt_4 responsabilità e l'unico dei due addebiti che attinge la sig.ra come del resto Pt_4 riconosce in atto di citazione lo stesso , è quello relativo all'acquisto Parte_1 dell'immobile di IO.
Tanto premesso, con riferimento al danno derivante dall'acquisto e successiva rivendita dell'immobile di IO pari ad € 100.436,5, a tale importo va detratto l'intero importo oggetto di transazione;
del residuo importo, pari ad € 10.436,50 risponde ciascun Sindaco per € 1.739,41 e ciascuno dei consorti per € 1.304,56. Parte_1
Del secondo addebito rispondono i consorti ciascuno per l'importo di € Parte_1
51.658,66.
Tenuto conto della rivalutazione e degli interessi compensativi sulla somma maturata anno per anno (Cass. civ. SU 1712 del 1995), i convenuti , e , CP_7 CP_5 CP_20 CP_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 CP_19 del dell'importo di € 14.341,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione Parte_1 della presente sentenza al saldo effettivo (restando nei rapporti interni determinate le proporzioni come sopra indicato); inoltre, , e devono CP_1 CP_3 CP_19 essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 207.295,59, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del nei Parte_1 confronti dei convenuti , e , e CP_7 CP_5 CP_20 CP_1 CP_3 CP_19 sulla base del decisum, con gli aumenti dovuti alla pluralità di parti e a carico del
67 nei confronti degli altri convenuti , e Parte_1 CP_4 CP_21 CP_10 CP_9 delle compagnie assicurative terze chiamate , e Controparte_16 CP_13 CP_14 sulla base del disputatum, tenuto conto che:
- nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. civ. S.U. n. 20805 del 2025);
-la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto di data 3.7.2024, vengono poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7198/2020
R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara tenuti e condanna i convenuti , e , e CP_7 CP_5 CP_20 CP_1 CP_3
in solido tra loro, al pagamento in favore del dell'importo già CP_19 Parte_1 rivalutato di € 14.341,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- accerta nei rapporti interni che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rispondono in pari misura del danno di cui al precedente capo e che all'interno di ciascun organo ciascun componente risponde in pari misura;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti , e in solido tra CP_1 CP_3 CP_19 loro, al pagamento in favore del , dell'importo di € 207.295,59, oltre interessi Parte_1 legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- accerta che ciascun amministratore risponde in pari misura del danno di cui al capo precedente;
- rigetta ogni altra domanda;
68 - condanna , e , e in solido tra CP_7 CP_5 CP_20 CP_1 CP_3 CP_19 loro, al pagamento, in favore del , delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 28.206,00 per compenso, € 3.399,00 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge;
- condanna il EN attore, al pagamento in favore dei convenuti CP_4
e delle spese di lite, che liquida in € 37.950,00 per compenso CP_9 CP_21 CP_10 per ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna il , al pagamento in favore delle terze chiamate , Parte_1 Controparte_16
e delle spese di lite, che liquida in € 22.450,00, per compenso CP_13 CP_14 per ciascuna compagnia assicurativa, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 24 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
69
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Maddalena Bassi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 7198/2020 R.G. promosso da:
in persona dei Curatori, rappresentato e difeso in Parte_1 giudizio dall'avv. Massimo Fabiani del Foro di Verona giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;
- attore - contro
e rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. CP_1 CP_2 Controparte_3
RI EL del Foro di Ferrara, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesca Guarda Controparte_4 del Foro di Vicenza, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. Leonardo Giani e Controparte_5
SC CO del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
1 e , rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. Controparte_6 CP_7
IL BU e IA ER del Foro di Milano, domiciliati presso lo studio dell'avv.
FF RO in Mestre, Calle del Sale, 51, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Silocchi del Foro di Mantova, CP_8 giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Laterza del Foro di Verona, CP_9 domiciliata in San Bonifacio (VR), Via Camporosolo n. 26, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Nicola List, con Controparte_10 domicilio eletto presso il suo studio in 37126 Verona, via Isonzo 11, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giorgio Pasetto, con Controparte_11 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via della Val verde n. 9, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Natale Callipari, con Controparte_12 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Via L. Pancaldo n. 70, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuti–
E con la chiamata in causa di:
(quale assicuratore dei convenuti e Controparte_13 CP_9
, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso Controparte_4 in giudizio dall'avv. Paolo Maria Chersevani, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
, in persona Controparte_14 del suo funzionario procuratore, Dott. rappresentato e difeso in giudizio CP_15 dall'avv. Giampietro Bozzola del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
2 (quale Controparte_16 assicuratore del convenuto , in persona del legale rappresentante pt, CP_10 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cesare, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente avente per oggetto: azioni di responsabilità ex art. 146 l. fall.
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare istruttoria:
Quanto alla Consulenza Tecnica d'Ufficio resa dal dott. anche in considerazione delle ragioni Per_1 contenute nella istanza di revoca datata 23 dicembre 2022:
(i) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio;
(ii) disporre l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, considerato che il C.T.U., nello svolgimento del proprio incarico, non ha (a) risposto al quesito formulato dal Giudice in data 1° marzo 2023 e (b) riscontrato le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte,
Rag. nell'interesse del , come meglio Per_2 Controparte_17 esposte nelle osservazioni allegate alla consulenza tecnica definitiva datata 15 novembre 2023 sub all. 5.
Nel merito
In via principale:
[1/A] accertare la responsabilità nella causazione e dell'aggravamento del dissesto di di Parte_1
, , , , , Controparte_18 Controparte_3 CP_19 Controparte_20 CP_7 CP_10
, , , , (questi due
[...] Controparte_21 CP_9 Controparte_4 Controparte_5 ultimi, ciascuno secondo la rispettiva quota per il periodo di carica), in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, per:
danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per totale prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione
3 sulla base delle l'azione dell'appartamento di perdite generate a revocatoria IO partire dal
17.9.2015
€ 10.914.514,94 € 7.816,520,30 € 2.842.582,14 € 154.976 € 100.436,5
e condannare i predetti soggetti, in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei danni per la prosecuzione dell'attività sociale e Parte_1 per gli altri atti lesivi del patrimonio di alla minor somma di Parte_1
danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per Totale prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base delle l'azione dell'appartamento di perdite generate a revocatoria IO partire dal 17.9.2015
€ 4.255.412,50 € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 154.976 € 100.436,5
con la precisazione che la riduzione della domanda (e, in particolare, delle voci relative al danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 17.9.2015 e al danno a perdita di chance) è dovuta alla verosimile incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile;
[1/B] o, in via subordinata, accertare la responsabilità nella causazione e dell'aggravamento del dissesto di di , , , , Parte_1 Controparte_18 Controparte_3 CP_19 Controparte_20 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_21 CP_9 Controparte_4 [...]
(questi due ultimi, ciascuno secondo la rispettiva quota per il periodo di carica), in via solidale per CP_5 le voci di danno imputabili a ciascuno, per:
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base delle l'azione dell'appartamento di perdite generate a revocatoria IO partire dal 1.7.2016
€ 4.321.816
€ 2.842.582,14
€ 7.419.810,64
€ 154.976 € 100.436,5
4 e condannare i predetti soggetti, in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei danni per la prosecuzione dell'attività sociale e gli Parte_1 altri atti lesivi del patrimonio di alla minor somma di: Parte_1
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno per a titolo di danno per prosecuzione chance di poter il pagamento dei l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere l'azione professionisti cessione sulla base delle revocatoria dell'appartamento di perdite generate a IO partire dal 1.7.2016
€ 3.255.412,5 € 2.000.000 € 1.000.000,00 € 154.976 € 100.436,5
con la precisazione che la riduzione della domanda (e, in particolare, delle voci relative al danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 1.7.2016 e al danno a perdita di chance) è dovuta alla verosimile incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile;
[2] o, ancora in via subordinata, accertare la responsabilità nella causazione e dell'aggravamento del dissesto di di , , , Parte_1 Controparte_18 Controparte_3 CP_19 CP_20
, , ,
[...] CP_7 Controparte_10 Controparte_21 CP_9 CP_4
, (questi due ultimi, ciascuno secondo la rispettiva quota in relazione al periodo
[...] Controparte_5 di carica), in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, per:
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base dei c.d. l'azione dell'appartamento di
“netti patrimoniali” revocatoria IO
€ 6.867.732,32
€ 4.321.816 € 2.842.582,14 € 154.976 € 100.436,5
e condannare i predetti soggetti, in via solidale per le voci di danno imputabili a ciascuno, al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei danni per la prosecuzione dell'attività sociale e gli Parte_1 altri atti lesivi del patrimonio di alla minor somma di: Parte_1
totale danno da danno da perdita di a titolo di danno a titolo di danno per prosecuzione chance di poter per il pagamento l'acquisto e la dell'attività sociale promuovere dei professionisti cessione sulla base dei c.d. l'azione dell'appartamento di
“netti patrimoniali” revocatoria IO
5 € 3.055.412,5 € 1.800.000,00* € 1.000.000,00 € 154.976 € 100.436,5
* pari alla quantificazione offerta dal Rag. nelle proprie osservazioni Per_2 con la precisazione che la riduzione della domanda (e, in particolare, delle voci relative al danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base dei c.d. “netti patrimoniali” e al danno a perdita di chance) è dovuta alla ragionevole incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile.
In via ulteriormente subordinata (qualora non dovesse essere riconosciuto il danno da perdita di valore):
- accertare la responsabilità dei i sig.ri , , , Controparte_3 CP_19 Controparte_20 CP_7
, , , , , in via
[...] Controparte_4 Controparte_10 Controparte_21 CP_9 solidale, per € 2.842.582,14 e condannare i predetti soggetti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del alla minor somma di € 1.000.000,00 a titolo di danno derivante dalla perdita di Parte_1 chance di poter promuovere l'azione revocatoria con la precisazione che la riduzione della domanda è dovuta alla ragionevole incapienza dei convenuti e al ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile;
-accertare la responsabilità e condannare i sig.ri , , , Controparte_18 Controparte_3 CP_19
, , , , Controparte_20 CP_7 Controparte_4 Controparte_10 CP_21
, , in solido tra loro, al pagamento in favore del di €
[...] CP_9 Parte_1
154.976 a titolo di risarcimento del danno derivante dal pagamento degli onorari corrisposti ai professionisti che hanno assistito la Società nell'ambito del Concordato;
- accertare la responsabilità e condannare , , , Controparte_18 Controparte_3 CP_19 [...]
, , al pagamento in favore del di € CP_20 CP_7 Controparte_5 Parte_1
100.436,5 a titolo di risarcimento del danno per l'acquisto e la successiva cessione dell'appartamento di
IO.
Si precisa che, sia riguardo alla quantificazione del danno in via principale, sia riguardo alla quantificazione del danno in via subordinata, dovranno essere detratte le quote di responsabilità ascrivibili agli Arch.ti
e a cui erano imputati il danno da perdita di chance e il danno per il Controparte_12 Controparte_11 pagamento dei professionisti.
Con vittoria di spese e compensi, comprensivi del rimborso forfettario 15%.
In via istruttoria:
1.
6 Sulle prove orali
Ammettere la prova per interrogatorio dei convenuti e per testi sulle seguenti circostanze, come formulati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del , come di seguito Controparte_17 trascritti:
CP_2 (1) vero che la decisione di rinunciare alla domanda di concordato fu suggerita dal dott. e dall'avv.
(testimoni: avv. Maurizio Ascione del Foro di Verona, dott. ); CP_9 Persona_3
(2) vero che in qualità di advisor legale (avv. del Foro di Verona) e di advisor Testimone_1 finanziario (dott. ho verificato che il piano di risanamento attestato avrebbe potuto consentire Persona_4 alla di superare la crisi solo alle precise condizioni consistenti (i) Nella riduzione di Euro/ml Parte_1
0,500.- delle linee per smobilizzo fatture derivanti dal venir meno degli affidamenti originariamente concessi da;
(ii) Nel consolidamento di una posizione scaduta nei confronti di Parte_2 [...]
dovuta al mancato incasso di alcune posizioni anticipate verso i clienti: (iii) Parte_2
Nell'allungamento dei tempi di rimborso del debito ipotecario verso (iv) Nell'allungamento dei CP_22 tempi di rimborso dei finanziamenti chirografi;
(v) Nell'allungamento del rimborso dei 2 leasing immobiliari
e del leasing mobiliare in essere;
(vi) Nell'erogazione di nuova finanza da parte di tutti gli istituti di credito con cui opera la società”, ciascuno dei quali era da solo imprescindibile per la riuscita del Piano (testi
; Testimone_1 Persona_4
(3) vero che la perdita di marginalità derivante dalla commessa russa si era trascinata e riversata in tutti gli altri centri di costo, raddoppiando la perdita operativa era passata da € 580.000 a fine semestre 2014, a €
1.122.000 alla fine della prima semestralità 2015, sicché il risultato netto prima delle imposte era negativo nella misura di circa € 1.135.000 (teste dott. ); Testimone_2
(4) vero che in qualità di componente del collegio sindacale ho costantemente contestato agli amministratori la carenza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e in particolare ciò ho fatto in occasione della chiusura annuale dei bilanci ma ho omesso di adottare alcuna reazione a seguito dell'inerzia degli amministratori (interrogatorio formale di , ); Controparte_5 Controparte_20 CP_7
(5) vero che la perdita generata dalla commessa russa è dipesa dalla inadeguata previsione dei costi e dei margini di profitto del contratto (interrogatorio formale di CP_19 Controparte_3 CP_18
;
[...]
(6) vero che in occasione della relazione al bilancio 31.12.2015, pur avvertiti dai sindaci, ho ritenuto di confermare la predisposizione del bilancio secondo criteri di continuità (interrogatorio formale di
[...]
; CP_19 Controparte_3 Controparte_18
7 (7) vero che in qualità di componente del consiglio di amministrazione avevo verificato che la società aveva omesso di procedere alla definizione di adeguate e formalizzate procedure di controllo di gestione, nonché dei sistemi informativi aziendali, ancorché avessi ricevuto la segnalazione del collegio sindacale
(interrogatorio formale di;
CP_19 Controparte_3 Controparte_18
(8) vero che ho constatato che il dott. nel redigere l'attestazione principale e quella Controparte_10 integrativa ha dichiarato di non essere un esperto immobiliare senza però che abbia disposto una perizia di un professionista indipendente (teste dott. , interrogatorio del dott. Testimone_2 [...]
”. CP_10
I convenuti così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 inviato telematicamente:
“- In via preliminare accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza dei danni richiesti ai sig.ri e la conseguente nullità Parte_1 dell'atto di citazione.
-Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande proposte dall'attrice con il proprio atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa e accertarsi l'assenza di ogni responsabilità da parte dei sig.ri
Parte_1
- In via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, ridursi le stesse nella minor somma che risulterà di giustizia.
-In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle CP_4 conclusioni depositato telematicamente:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertata la genericità ed assoluta indeterminatezza della quantificazione dei danni richiesti al dott.
e la violazione e falsa applicazione dell'art. 163, comma 2, n. 3) e n. 4) Cpc., dichiarare la CP_4 nullità della citazione per cui è causa, con ogni conseguente provvedimento.
NEL MERITO:
8 - in via principale:
- rigettare le domande ex adverso proposte, perché inammissibili e comunque infondate, in quanto prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che per intervenuta prescrizione, per tutti i motivi dedotti negli atti depositati e a verbale. in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridursi le stesse nella minor somma che risulterà di giustizia e all'esito delle prove assunte;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertata la validità, efficacia
e operatività della polizza n. 271808527 stipulata dal dott. con CP_4 Controparte_23
e accertato che le condotte contestate al dott. rientrano nell'ambito di operatività di detta
[...] CP_4 polizza, dichiarare il terzo Società tenuto a tenere indenne il dott. Controparte_23
e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato a tenere indenne e manlevare il dott. Controparte_4 di quanto fosse riconosciuto a favore di parte attrice, nonché a rimborsare le Controparte_4 spese legali sostenute per la difesa nel presente giudizio.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”.
I convenuti e precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle CP_20 CP_7 conclusioni depositato telematicamente:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori azionati dalla Curatela nei confronti dei Dott.ri e e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o comunque rigettare tutte le domande CP_20 CP_7 formulate nei loro confronti;
In via principale: rigettare le domande proposte dal (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei Controparte_17 confronti dei Dott.ri e , in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
CP_20 CP_7 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità dei Dott.ri e CP_20 CP_7 accertare le quote di responsabilità ascrivibili a ciascuno dei convenuti limitando la condanna degli
9 esponenti alla loro rispettiva quota di responsabilità e/o in caso di condanna solidale, ai fini di consentire il conseguente eventuale diritto di regresso;
Sulle istanze istruttorie:
Si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6, n.2 depositata in data 26 luglio e ammesse con provvedimento del 18 marzo 2022, che non sono state fino a questo momento adempiute.
In ogni caso, con vittoria di spese e refusione dei compensi professionali.
Si chiede, altresì, di darsi atto che i Dott.ri e hanno partecipato alla Persona_5 Persona_6 predisposizione della presente nota, ai fini della pratica forense”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_5 depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'estinzione dei diritti risarcitori azionati dalla Curatela e dell'azione di responsabilità del per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare Parte_1 inammissibili o comunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Dott. Controparte_5 in via principale: rigettare tutte le domande formulate nei confronti del Dott. in quanto infondate in CP_5 fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. CP_5 limitare la condanna entro la sua specifica quota di responsabilità così come risultante da rigorosa e puntuale prova. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_21 depositato telematicamente:
“In via preliminare
Dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Curatela Fallimentare ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del concludente quale sostituto processuale della massa dei creditori.
NEL MERITO: in via principale
Respingersi le domande del siccome infondate in fatto ed in diritto. Controparte_17
10 In via subordinata
In denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del Dott. , dirsi tenuta e condannarsi la Controparte_21
Società (c.f.: ), con sede secondaria in Controparte_14 P.IVA_1
Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Società Delegataria che ha assunto il rischio derivante dalla polizza in oggetto, in proprio per la quota del 70% ed in nome e per conto della Delegante AGCS – AL OB RP & PE SE per la quota del 30%, a tenere sollevato ed indenne il concludente Dott. , nei limiti di polizza, dalla domanda di Controparte_21 risarcimento danni proposta dal EN attore per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della stessa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Previa modifica dell'ordinanza 5.1.2022, ammettersi, occorrendo, prova per testi sui seguenti capitoli:
1.“vero che nell'estate del 2016 l'azienda di riscontrava l'interruzione nella fornitura dei Parte_1 vetri da installare nei serramenti pronti per la consegna”
2.“vero che nell'estate del 2016 l'azienda di riscontrava l'interruzione nella fornitura di Parte_1 profilati di alluminio da parte del principale fornitore Uniform spa di CP_24 CP_2
3.“vero che – quale prima iniziativa adottata dal dr. – fu approntata una articolata applicazione informatica nominata “cruscotto” per monitorare la gestione prospettica della tesoreria aziendale e l'ordine con il quale le commesse in lavorazione dovevano essere ultimate”
4.“vero che si svolse in azienda nel mese di luglio del 2016 una riunione con i principali fornitori di Parte_1 CP_2 nel corso della quale furono illustrate dal dr. le linee guida degli interventi adottati offrendo la
[...] rassicurazione che le successive forniture sarebbero state pagate”
5.“vero che fu studiata dal dr. una procedura per la triangolazione delle operazioni di export CP_21 affinché la non perdesse il beneficio del plafond iva pur avendo dovuto affidare la Parte_1 commercializzazione dei prodotti alla NewCo BE WI & OO srl per conservare l'affidamento dei committenti all'incasso delle anticipazioni finanziare sulle commesse ordinate”
CP_2 6.“vero che il Dr. fu chiamato dal dr. ad intervenire in azienda per individuare le Persona_7 possibili manovre volte al recupero di efficienza e verificare criteri e modalità di impostazione delle distinte base per la formulazione di preventivi che assicurassero la redditività delle commesse da evadere in caso di conferma da parte dei committenti”
11 CP_2 7.“vero che con l'assistenza del dr. furono risolte innumerevoli difficoltà e problematiche contingenti che nel momento più acuto della crisi si manifestarono con clienti, fornitori e con le banche relativamente alla pregressa anticipazione finanziaria di ordini commerciali”
CP_2 8.“vero che nell'espletamento del mandato professionale, il Dr. e l'avvocato con il quale il CP_9 mandato era condiviso si erano prodigati, superando non poche difficoltà, per convincere (cosa che poi avvenne) la società di diritto statunitense AL WI & OO LCC, riconducibile a ad CP_25 offrire il corrispettivo per l'acquisto dell'azienda pari a 2 Milioni, oltre che assicurare un sostegno al fabbisogno finanziario del working capital per 500.000 euro”
CP_2 9.“vero che, assecondando le direttive del figlio dopo il provvedimento del Tribunale di fissazione dell'udienza ex art. 162 LF, per quanto bene informata dai propri advisor su sviluppi conseguenti e conseguenze, la “famiglia” decise di rinunciare alla domanda di concordato preventivo”. Parte_1
10.“vero che da quel momento in poi ha sviluppato le proprie attività tese al risanamento Parte_1 aziendale seguendo le indicazioni di che sin dall'inizio della crisi di si era CP_25 Parte_1 avvalso di propri professionisti di fiducia, principalmente l'Avv. Marco Ascione del Foro di Verona e al dr.
CP_2
di Padova, e che il dr. alcun contributo ha dato nella stesura del contratto di affitto Persona_3 dell'azienda stipulato a ministero del notaio Dr. né per la partecipazione alla stesura Persona_8 delle clausole pattizie, né per il contributo a raccogliere gli allegati e l'elenco dei contratti d'impresa da trasferirsi ex art. 2558 del c.c.”.
Testi:
Rag. già responsabile amministrativo della residente in [...] Parte_1
Brunoro della Scala n. 10, sui capitoli 1-2-3-4.
Sig. della Uniform spa di con sede in Minerbe (VR) alla Via Dell'Agricoltura, 36, sui Testimone_4 CP_24 capitoli da 2 e 4
Sig. della ditta NA VE spa con sede in Montebelluna (TV) alla Via Giuseppe di Testimone_5
Vittorio, 22, sul capitolo 1 Dott.ssa con studio professionale in San Martino Buon Albergo al Testimone_6
Viale del Lavoro, 43, sul capitolo 5 Rag. , impiegato contabile della Testimone_7 Parte_1 residente in [...], sul capitolo 7 Dr. , temporary manager Persona_7 residente a [...], sui capitoli 3-6-7-8-9-10 , presso AL WI & CP_25
OO LCC, con sede in 1575 RP Dr Costa Mesa, California 92626 (USA), sui capitoli 8-9-10 Dott.
con Studio in Verona, Stradone S. Fermo n. 19, sul capitolo 10”. Testimone_8
12 Il convenuto AG precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare
- Dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo al EN attore.
Nel merito
- Rigettarsi tutte le domande svolte dal nei confronti dell'Avv. , in Controparte_17 CP_9 quanto infondate per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti, e condannarsi, in via riconvenzionale, l'attrice al risarcimento dei danni in favore del convenuto per aver la stessa agito in giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- In subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, ridursi le stesse nella minor somma che risulterà di giustizia.
- in subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande attoree, condannarsi
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevato e indenne l'avv. Controparte_13
, ai sensi di polizza, di quanto fosse riconosciuto a favore di parte attrice, nonché a CP_9 rimborsare le spese legali per la difesa nel presente giudizio.
In ogni caso
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre a rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”
Il convenuto precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle CP_10 conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sez. specializzata per le Imprese, contrariis reiectis, così decidere:
In via preliminare: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del fallimento attore ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del dott. quale sostituto processuale della massa dei Controparte_10 creditori.
In via principale di merito: rigettare in toto le domande avversarie, per insussistenza oggettiva degli addebiti mossi.
Sempre in via principale di merito: rigettare in toto le domande avversarie, per insussistenza soggettiva degli estremi del comportamento colposo addebitato.
In via subordinata di merito: rigettare in toto le domande avversarie, per insussistenza del nesso di causa tra le condotte oggetto di addebito ed i danni pretesi dal fallimento attore.
13 In via assolutamente subordinata di merito: ridurre il risarcimento richiesto per la non pertinenza delle voci specificamente indicate nella comparsa di risposta, nonché per colpa assorbente del creditore ex art. 1227, co. 2, c.c..
In via subordinata: in ragione del rapporto assicurativo intrattenuto con la compagnia assicurativa
[...]
, condannarsi tale istituto assicurativo a tenere manlevato e Controparte_16 indenne il dott. ai sensi di polizza, di quanto fosse riconosciuto a favore del fallimento Controparte_10 attore.
In ogni caso: con rifusione delle spese del procedimento, maggiorate delle spese generali e degli accessori di legge.
In via istruttoria:
Si rinnova l'opposizione, per le ragioni indicate al paragrafo V-D) della propria memoria ai sensi dell'art.
183 co. 6 n. 3 cpc del 14/09/2021 alle istanze istruttorie proposte dal fallimento e già respinte con ordinanza del Giudice del 5/01/2022.
Nella denegata ipotesi di modifica della menzionata ordinanza del 5/01/2022, si chiede ammissione del capitolato istruttorio, dedotto a controprova indiretta rispetto a quello del fallimento, che qui di seguito si trascrive:
1. Vero che l'arch. ha eseguito la perizia di stima 20/09/2016 [si rammostri al teste il doc. 1 Testimone_9 del fascicolo del convenuto del compendio immobiliare di , su incarico di CP_10 Parte_1 [...]
quale esponente di riferimento della società statunitense AL WI & OO Ltd (IWD) per CP_25 valutare (in termini comparativi rispetto alla stima del piano concordatario) la possibilità di acquisto dell'intero compendio immobiliare (teste arch. , dell'Ordine degli Architetti di Verona, 37138 Testimone_9
Verona (VR), via Albere, 86.
2. Vero che il dott. alla luce della sopra indicata perizia di stima, ha inserito nella sua Controparte_10 attestazione un fondo di svalutazione del 25% del valore degli immobili di (fondo riferito a tutti Parte_1 gli immobili di € 2.028.052,50 e pertanto da imputarsi ai soli immobili di Colognola ai Colli per € 1.987.990)
[si rammostri al teste la pag. 74 della relazione attestativa del dott. doc. 49 del fascicolo Controparte_10 del fallimento attoreo], in modo tale che la sima dei soli immobili di Colognola ai Colli fosse di € 5.963.970 al netto del fondo di svalutazione (€ 7.951.960 - € 1.987.990), valore simile a quello di € 5.979.675,00 esposto dall'arch. , nella stima sopra indicata [si rammostri al teste il doc. 1, pag. 12 del Testimone_9 fascicolo del con-venuto (teste dott. di Sanguinetto (VR), collaboratore CP_10 Testimone_10 dell'epoca dell'attestatore”).
14 , quale chiamata in causa dal dott. precisa le conclusioni Controparte_13 CP_4 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal , Parte_1 nei confronti del dott. poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e Controparte_4 per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di Controparte_13
[...
.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di
, accertare e dichiarare il grado di responsabilità ascrivibile al dott. Parte_1 CP_4 nella causazione dei danni lamentati, e per gli effetti dichiarare tenuta a
[...] Controparte_13 tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso ascrivibile, ed in ogni caso entro il limite del massimale di € 700.000,00 per ogni sinistro ed anno assicurativo, in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto per scoperto del 20% per sinistro.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
, quale chiamata in causa dall'avv. precisa le conclusioni come Controparte_13 CP_9 da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata da Parte_1 nei confronti dell'avv. , poiché infondata, in fatto ed in diritto, nonché non provata, e per gli CP_9 effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . Controparte_13
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidarsi al
le sole somme di denaro che lo stesso proverà essergli rigorosamente dovute a Parte_1 Controparte_1 seguito della condotta negligente dell'avv. , e per gli effetti dichiarare tenuta CP_9
[...
a garantire quest'ultimo, nei limiti contrattualmente previsti dalla polizza assicurativa n. 370647526, stipulata dall'avv. con ., e con accertamento e dichiarazione della CP_9 Controparte_13 percentuale di responsabilità ascrivibile all'avv. nella causazione dei danni lamentati. CP_9
In ogni caso: con vittoria di competenze professionali, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese generali,
IVA e CPA.”
quale chiamata in causa dal dott. precisa le conclusioni Controparte_16 CP_10 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
15 “NEL MERITO, IN PRINCIPALITA':
• darsi atto che con ordinanza 06/04/2022 il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra i convenuti
e da un lato e dall'altro; CP_12 CP_11 Controparte_16
• respingersi ogni domanda attorea proposta nei confronti del convenuto perché infondata in fatto CP_10
e diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
• nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del convenuto e di ritenuta operatività della CP_10 garanzia assicurativa dal medesimo invocata, contenersi l'esposizione di nell'ambito del massimale CP_16 indicato in narrativa della comparsa di risposta, limitatamente alla quota di responsabilità concretamente e personalmente attribuibile all'assicurato e con l'esclusione di ogni vincolo di solidarietà con terzi.
IN OGNI CASO:
• con rifusione di competenze e spese di lite.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione di data 22 settembre 2020, il ha convenuto Controparte_17 in giudizio:
- quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_18
, con deleghe dal 18.2.2013, in carica dalla costituzione della società Parte_1 avvenuta in data 20.12.2012 al 26.9.2017;
- quale vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_3 Parte_1
con deleghe dal 18.2.2013, in carica dal 20.12.2012 al 26.9.2017 e poi
[...] nominato liquidatore fino alla data del fallimento, dichiarato in data 23.5.2018;
- Consigliere di Amministrazione in carica dal 20.12.2012 al CP_19
26.9.2017;
16 - Presidente del Collegio Sindacale, in carica dal Controparte_20
20.12.2012 al 23.5.2018;
- , Sindaco, in carica dal 20.12.2012 al 23.5.2018; CP_7
- Sindaco in carica dal 20.12.2012 al 23.6.2016; Controparte_5
- Sindaco, in carica dal 23.6.2016 al 23.5.2018; Controparte_4
- e , nominati rispettivamente advisor legale e CP_9 Controparte_21 finanziario, in forza di contratto di mandato professionale di data 18.5.2016;
- attestatore del piano di concordato preventivo, ex art. 67, 3 Controparte_10 comma lett. d) l fall.
- e periti stimatori Controparte_12 Controparte_11 al fine di far accertare la responsabilità di amministratori e Sindaci nella causazione e nell'aggravamento del dissesto della Società e ottenere il risarcimento del danno, nella misura di Euro 10.914.514,94, ovvero, a seconda dei diversi periodi temporali presi a riferimento dal EN:
(i) Euro 7.816.520,3 per illecita prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale;
parte attrice riteneva che la società avesse eroso il capitale sociale al 31.12.2015, stante l'errata iscrizione a bilancio relativamente a:
a) Compendio immobiliare;
i terreni e i fabbricati avrebbero dovuto essere svalutati di € 3.004.977 rispetto al dato contabile di € 11.076.950;
b) Partecipazioni societarie: avrebbero dovuto essere integralmente svalutate per € 372.224,00;
c) Credito verso avrebbe dovuto essere svalutato di € 352.400,00 CP_26 rispetto al dato contabile di € 2.917.825
Il combinato delle rettifiche indicate condurrebbe ad un complessivo decremento patrimoniale di € 3.028.853,00, secondo parte attrice, rispetto al dato contabile di € 2.753.498,60, determinando la perdita del capitale sociale.
Identificava il dies a quo, per il calcolo del danno, alla data del 30.4.2016, ritenendo che, pur con lo scostamento di alcuni mesi, potessero essere presi a riferimento i valori di liquidazione indicati nella domanda di concordato presentata a settembre 2016, mentre con riferimento al dies ad quem prendeva
17 riferimento la data della declaratoria di fallimento (sentenza del Tribunale di
Verona n. 68 del 23.5.2018), computando il danno a valori di liquidazione, quanto all'attivo sulla base delle poste di bilancio rettificate dai Curatori e quanto al passivo sulla base dello stato passivo esecutivo relativo alle domande tardive;
(ii) Euro 2.842.582,14 per perdita di chance per l'esperimento delle azioni revocatorie, per avere l'organo gestorio rinunciato alla domanda di concordato preventivo senza provvedere alla contestuale richiesta di fallimento in proprio, scelta che, creando una soluzione di continuità nelle procedure concorsuali, avrebbe poi determinato l'impossibilità di pre-datare il dies a quo del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare alla data di presentazione della domanda di concordato;
(iii) Il danno costituito dalla corresponsione dei compensi ai professionisti (advisor legale e finanziario, attestatore e periti stimatori) che hanno assistito Parte_1 nella fase concordataria, rei di aver strutturato una domanda concordataria
[...] inammissibile;
(iv) Euro 100.436,5 quale minusvalenza derivante dall'acquisto e la successiva cessione di un immobile sito in IO.
Per i danni di cui ai punti (ii) e (iii) secondo l'addebito rispondevano in solido con amministratori e sindaci anche i due advisors, l'attestatore e i due periti stimatori.
derivava, tramite plurimi trasferimenti di azienda, dall'impresa individuale Parte_1 fondata da nel 1954; l'attività aziendale era stata poi svolta in forma di Controparte_27 snc, successivamente trasformata in spa;
aveva ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione di serramenti in legno.
Alla luce della situazione gravemente deficitaria della società, che rendeva opportuno procedere ad una ristrutturazione dell'azienda, il Cda in data 23.11.2012 deliberava l'operazione straordinaria di conferimento dell'intera azienda industriale in una new.co. appositamente costituita e interamente partecipata da , che in quell'occasione Parte_1 mutava la propria denominazione in La new.co. Controparte_28 Parte_1 iniziava a svolgere da quel momento l'attività industriale, prima in capo alla holding.
L'utilità di procedere all'operazione straordinaria di conferimento dell'azienda nella neo costituita riposava nella valorizzazione delle plusvalenze latenti sugli immobili di Parte_1
18 proprietà della holding. Nella relazione ex art. 2343 ter cc redatta dagli arch.
[...]
e il valore venale di tali beni veniva rappresentato come pari CP_12 Controparte_11 ad € 11.202.6000.
Le plusvalenze latenti (pari ad € 9.580.000) e l'emersione dei proventi straordinari legati alle imposte differite portavano il patrimonio della holding al valore di € 4.057.000,00. Tale patrimonio veniva poi conferito in . Parte_1
Parallelamente gli amministratori avviavano delle trattative con gli istituti di credito per la conclusione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, 3 ° comma lett. d) fall..
In data 24.4.2013 il Cda di deliberava l'approvazione del piano di risanamento, Parte_1 che prevedeva interventi di carattere aziendale - industriale e di carattere finanziario per riportare la società in una situazione di equilibrio finanziario.
In data 27.11.2013 veniva sottoscritta la convenzione bancaria con gli istituti di credito, che, a fronte del complessivo finanziamento pari ad € 900.0000, prevedeva in capo ad per gli anni 2013/2016 il rispetto di specifici covenants. Parte_1
Dopo un iniziale andamento positivo, già nel secondo semestre 2013, mostrava Parte_1 segnali di peggioramento, tanto da chiudere l'esercizio 2013 con una perdita di ca €
90.000,00 e manifestando una posizione finanziaria netta sfavorevole e un indice di solvibilità negativo.
Nel 2014, permanendo le inefficienze industriali e gli elevati costi, il fatturato si fondava sostanzialmente su un'unica commessa russa.
Parte delle consegne relative alla commessa russa slittavano al 2015 su richiesta dello stesso committente.
A fine 2014 il Collegio Sindacale manifestava i propri dubbi sulla persistenza della continuità aziendale, poi superati a maggio 2015; permanevano, nel bilancio relativo al
2014 successivamente approvato, criticità in ordine alla posizione finanziaria netta e all'indice di solvibilità.
La crescita del fatturato nel I semestre 2015 era riconducibile in via esclusiva al completamento della commessa russa, già in parte realizzata nel II semestre del 2014, senza significativo ampliamento della clientela.
La commessa russa si rivelava non redditizia, a riprova dell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo;
a dicembre 2015, il Collegio sindacale segnalava il rischio di perdita della
19 continuità aziendale e a febbraio 2016 dava espressamente atto che il piano di risanamento non risultava rispettato.
Nella seduta del CDA del 14.4.2016 veniva accertata una perdita superiore ad un 1/3 del capitale sociale, versando pertanto la società nella situazione di cui all'art. 2446 cc;
il patrimonio netto scendeva ad € 275.354,00, con una posizione finanziaria ancora negativa e un indice di solvibilità sfavorevole.
Il Collegio Sindacale si opponeva al differimento dell'approvazione del bilancio 2015 e non escludeva che la società si potesse già trovare nella situazione di cui all'art. 2447 cc;
dato atto dello sforamento dei covenant previsti nel piano di risanamento invitava l'organo gestorio a chiedere una moratoria del debito da parte del ceto bancario.
Il Cda del 16.5.2016, in ragione della situazione di tensione finanziaria in cui versava la società sia nei confronti del ceto bancario, sia di fornitori strategici, dava incarico all'avv.
e al dott. di individuare le soluzioni per il risanamento della società. CP_9 CP_21
In data 23.5.2016 veniva costituita BE WI srl, interamente partecipata da
, avente ad oggetto sociale il commercio di serramenti interni ed esterni, di cui Parte_1 veniva nominato A.U. al quale venivano nel contempo revocate le Controparte_18 deleghe commerciali in . Parte_1
stipulava con (società costituita secondo il diritto del Parte_1 Controparte_29
Delaware, interamente partecipata dalla e gestita da un Parte_1 CP_25 contratto di licenza di sfruttamento del marchio per un corrispettivo di € 120.000. Parte_1
Il Cda riteneva, ancora il 26.7.2016, che il patrimonio netto fosse positivo, mentre il
Collegio sindacale denunciava l'avvenuta perdita della continuità aziendale e la ridondanza della struttura aziendale rispetto alle vendite.
Il bilancio del 2015 veniva redatto con principi di continuità aziendale, nonostante fosse irrimediabilmente venuta meno.
Nella riunione del 2.8.2016, il Collegio Sindacale, dopo aver stigmatizzato l'inerzia dell'organo gestorio, metteva in guardia sul ricorso al concordato in continuità aziendale quale strumento di risoluzione della crisi.
In data 20.9.2016 depositava avanti al Tribunale di Verona ricorso ai sensi Parte_1 dell'art. 161, 6° comma l. fall, manifestando l'intenzione di depositare un piano concordatario, con la previsione della stipula di un contratto di affitto di azienda.
20 Il piano veniva depositato in data 19.1.2017 con attestazione redatta dal dott. CP_10 con previsione:
(i) della stipulazione di un contratto di affitto di azienda (e successiva cessione della stessa) tra la e la società statunitense AL WI & OO (“IWD”, società Parte_1 partecipata al 55% da figlio di e già amministratore CP_25 Controparte_18 della ), che avrebbe acquistato l'intero pacchetto azionario della Controparte_29
BE WI detenuto da Nel piano si prevedeva, dunque, il pagamento da Parte_1 parte della IWD ad di un canone di affitto mensile dell'azienda per € 10.000,00 e Parte_1 il pagamento del prezzo di acquisto per € 2.000.000,00.
(ii) lo scioglimento di due contratti di leasing e di un contratto in derivati;
(iii) la vendita dei beni immobili e di un bene strumentale non essenziale per la continuità aziendale. In particolare, per quanto qui d'interesse, si prevedeva un ricavato di oltre €
7.951.000 per la dismissione del patrimonio immobiliare, sulla base di una (ritenuta) prudenziale stima dei cespiti, operata dagli stessi arch. e l'ing. che, già CP_12 CP_11 nel 2012, avevano operato la rivalutazione degli immobili di ai fini del Parte_1 conferimento nella new.co.
Sennonché, poi, ai fini della formulazione della proposta rivolta ai creditori, Parte_1 offriva ai creditori chirografari un soddisfacimento pari al 32,97%, assumendo che la prevalenza dell'apporto di risorse derivasse dalla alienazione dei cespiti immobiliari.
Con decreto del 4.3.2017, il Giudice delegato invitava il Commissario giudiziale e la
Società a prendere posizione sulla natura del piano, sulla adeguatezza del piano industriale, sulla valorizzazione dei cespiti immobiliari, sulla completezza della proposta di affitto di azienda al fine di consentire l'espletamento di una gara ai sensi dell'art. 163-bis l.fall.
Il Commissario riteneva che il piano avesse natura liquidatoria e che non garantisse il soddisfacimento della percentuale minima richiesta per legge del 20% dei creditori chirografari, fondandosi su una valorizzazione degli immobili non corrispondente al loro effettivo valore di mercato e al loro stato di fatto.
In data 19.4.2017 modificava il piano assumendone la natura di piano in Parte_1 continuità e ciò sul presupposto che il cespite immobiliare dovesse essere valorizzato in misura significativamente inferiore a quanto indicato nel piano originario, col risultato che le risorse provenienti dalla continuità sarebbero state maggiori rispetto a quelle rinvenienti
21 dalla dismissione dei beni;
veniva prospettata una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 7%.
Il Tribunale riteneva inattendibile la valutazione degli immobili e in data 19.7.2017 depositava rinuncia al concordato. Parte_1
In data 26.9.2017 la società veniva posta in liquidazione e veniva nominato liquidatore in data 17.10.2017, stipulava un contratto di affitto di azienda Controparte_3 Parte_1 annuale della durata di un anno con BE WI, prodromico all'acquisto della stessa, dopo aver (i) sciolto il precedente contratto in essere con la stessa società, avente ad oggetto la licenza d'uso del marchio (ii) ceduto la partecipazione che Parte_1 Parte_1 deteneva in BE WI alla società statunitense AL WI & OO LLC per il corrispettivo di € 10.000; ad BE WI venivano, inoltre, concessi in comodato gratuito gli immobili di Colognola ai Colli.
In data 20.2.2018 l'assemblea di deliberava la presentazione di istanza di Parte_1 fallimento in proprio;
la società dava corso a tale delibera solo in data 8.5.2018, costituendosi nel procedimento pre-fallimentare instaurato da 33 dipendenti della società, sfociato nella declaratoria di fallimento del 23.5.2018.
Il , esaurita la cronistoria della società, evidenziava che, fin dalla sua Parte_1 costituzione, la gestione ordinaria non era in grado di remunerare il capitale e bruciava sistematicamente le risorse della società e che la situazione di dissesto ab origine esistente era stata mascherata:
(i)dalla sopravvalutazione delle immobilizzazioni materiali per almeno € 962.328, con conseguente erroneità a bilancio sia della posta relativa ai valori degli immobili sia quella relativa al fondo per imposte differite;
ed invero, in maniera contradittoria ed apodittica, gli immobili erano stati valutati dagli stessi esperti stimatori per valori di mercato pari ad oltre
11 milioni di euro nel 2012 e nel giro di tre anni in 7 milioni di euro e pochi mesi dopo nel valore dimezzato di 3,5 milioni di euro;
(ii) mancata svalutazione delle partecipazioni minoritarie nelle società
[...]
, Verfin e effettuata tardivamente nel 2016; CP_29 CP_26
(iii) Mancata svalutazione del credito di € 595.000,00 nei confronti della partecipata Tecna srl, già in situazione di crisi al momento della costituzione di . Parte_1
Il addebitava ai convenuti le seguenti inadempienze. Parte_1
22 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
a) Nel periodo pre-concordato
1) Gli amministratori non avevano predisposto un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ripensando la struttura produttiva, commerciale e amministrativa, sovrabbondante rispetto al fatturato: non avevano, in particolare, trovato soluzione, tramite l'adozione di specifiche misure di carattere aziendale- industriale, alla rigidità strutturale e all'elevato costo del lavoro, che già nel 2011
2012 avevano determinato la situazione di crisi nella vecchia non essendo Parte_1 sufficienti al risanamento della società gli interventi finanziari in accordo con il ceto bancario.
La contrazione del volume delle vendite e l'assenza di un adeguato sistema di gestione, idoneo a consentire la corretta individuazione del costo/prodotto, non accompagnata dall'adeguamento dell'attività produttiva, non potevano che minare la continuità aziendale.
Non avevano, inoltre, sufficientemente diversificato le commesse, fondando nel
2014 il buon andamento della gestione su un'unica commessa, quella russa poi risultata non profittevole, senza ricercare sbocchi commerciali alternativi.
2) L'inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile non ha consentito agli amministratori di esercitare in modo informato il potere gestorio. Se fossero stati adeguatamente informati, gli amministratori avrebbero agito in via meramente conservativa.
3) Gli amministratori si erano limitati ad un controllo superficiale rispetto alle valutazioni contenute nella relazione ex art. 2343 ter, 2° comma lett. b) cc
Posto che per il tramite dell'operazione di conferimento di conferimento dell'azienda nel 2012 dalla vecchia alla nuova gli amministratori si Parte_1 prefiggevano lo scopo di ripristinare da un punto di vista contabile l'equilibrio economico della società e che tale operazione impattava anche sul valore del patrimonio netto, gli amministratori avrebbero dovuto operare un controllo stringente sull'operato dell'esperto, come previsto dagli art. 2343 e 2343 quater cc.
23 A riprova della superficialità dell'operare degli amministratori deponeva la scelta della procedura semplificata di cui all'art. 2343 ter cc in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 2343 cc
4) Nella redazione dei bilanci non si erano attenuti ai principi di verità e correttezza, posto che avevano iscritto la posta delle immobilizzazioni materiali sopravvalutandola di almeno un milione di euro e compiendo quantomeno a partire dal bilancio 2015 un'operazione di cosmesi contabile, celando la perdita del patrimonio netto.
5) Gli amministratori hanno violato l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale e non hanno monitorato la sussistenza della continuità aziendale: già al 30.6.2015 e con certezza al 31.12.2015 la società versava nelle condizioni di cui all'art. 2446 cc.
Nondimeno, gli amministratori non hanno assunto interventi tempestivi ed efficaci e anche dopo la perdita del patrimonio sociale, nel biennio 2015-2016, hanno continuato ad operare senza porre in essere alcun rimedio rispetto alle inefficienze già segnalate b) Nel concordato
Gli amministratori non hanno reagito razionalmente alla crisi:
1) Presentando una proposta di concordato in continuità e non liquidatoria, ancorché l'azienda non fosse oggettivamente in grado di produrre flussi di cassa adeguati;
gli amministratori avrebbero invece dovuto presentare un'istanza di fallimento in proprio o quantomeno una proposta di concordato di natura liquidatoria. L'organo amministrativo ha poi ratificato ex post la rinuncia al concordato,
2) Gli amministratori hanno fatto ricorso abusivo allo strumento del concordato al solo fine di beneficiare dell'automatic stay, della sospensione dei contratti di leasing e degli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 cc
RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE
Il imputava al liquidatore di aver violato il dovere di conservare l'integrità del Parte_1 patrimonio sociale.
24 La scelta di stipulare un contratto di affitto di azienda, in astratto coerente con le finalità della liquidazione, aveva determinato un aggravamento della crisi in ragione delle condizioni alle quali era stato stipulato.
Ed invero, l'affittuaria BE WI era dotata di un capitale di € 10.000,00, insufficiente per far fronte all'impegno finanziario derivante dalla gestione dell'azienda; i debiti, in particolare quelli relativi ai dipendenti, rimanevano in capo alla concedente e non era prevista alcuna garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, in particolare per il pagamento del corrispettivo annuo, pari ad € 300.000 oltre
Iva.
Inoltre, gli immobili erano stati concessi a titolo gratuito ad BE WI, quando invece potevano generare reddito.
RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE
Il imputava al Collegio sindacale le seguenti inadempienze: Parte_1
1. dal momento della costituzione della società sino al ricorso per concordato preventivo avrebbe:
(i) omesso di rilevare la sopravvalutazione del compendio immobiliare all'atto della costituzione di in violazione sia dell'obbligo di vigilanza sia in violazione Parte_1 dell'obbligo di corretta gestione contabile;
(ii) contribuito all'approvazione di bilanci - 2014, 2015 e 2016 - redatti in modo non veritiero e all'occultamento di perdite, a mezzo sia della sopravvalutazione dei cespiti immobiliari, sia non richiedendo la svalutazione di altre poste attive;
(iii) attestato fino al 2015 il rispetto dei covenants, anche quando vi era la piena consapevolezza della perdita degli obiettivi prefissati nel Piano di Risanamento.
2. in pendenza del ricorso per ammissione al concordato preventivo, avrebbe:
(i) omesso di impugnare la delibera che ha approvato il bilancio 2015, pur sapendolo non veritiero;
(ii) omesso di attivarsi per l'accertamento della causa di scioglimento della Società, facendola porre in liquidazione ex art. 2487 c.c. al più tardi alla data di approvazione del bilancio 2015 (30 aprile 2016);
(ii) successivamente alla rinuncia al ricorso per ammissione al concordato preventivo, sarebbe rimasto totalmente inerte, non avendo tenuto, a partire dal
25 22.12.2016, alcuna riunione. Il Collegio sindacale avrebbe pertanto concorso a causare il danno subito dalla per il ritardato accesso alla procedura CP_16 fallimentare.
RESPONSABILITÀ DEGLI ADVISORS
Nei confronti dell'advisor legale avv. e dell'advisor finanziario dott. , il CP_9 CP_21
formulava i seguenti addebiti: Parte_1
(i) aver acriticamente predisposto un piano fondato su una perizia e su un'attestazione inattendibili;
(ii) aver configurato il piano in continuità;
(iii) aver rinunciato alla domanda di concordato, determinando l'estinzione del procedimento;
essi avrebbero dovuto piuttosto insistere, a pena di rigetto del ricorso, sulla natura giuridica del concordato in continuità e non invece modificare arbitrariamente il valore degli immobili, in modo che nel piano concordatario le entrate derivanti dalla continuità sarebbero state superiori a quelle provenienti dalla liquidazione del patrimonio, con superamento del problema della percentuale minima da assicurare ai creditori privilegiati.
RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE
Il EN segnalava l'inadeguatezza e la negligenza della condotta dell'attestatore,
il quale ha certificato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, CP_10 redigendo in data 18.4.2017 un'integrazione della precedente attestazione.
Il imputava all'attestatore di non aver verificato la correttezza della modalità di Parte_1 valutazione dei beni immobili, demandata in toto ai due periti stimatori e di non aver compiuto in proprio autonome indagini sul valore degli immobili, se non in occasione dell'integrazione di aprile 2017, senza peraltro sollevare alcun rilievo in ordine alla seconda perizia degli stimatori che, ad una distanza temporale molto ravvicinata, erano pervenuti a valori sensibilmente differenti, con una svalutazione di oltre 3,7 milioni di euro.
In tal modo egli aveva disatteso l'obbligo di attestare la veridicità dei dati sui quali si fonda il piano.
RESPONSABILITÀ DEGLI ESPERTI STIMATORI
Nei confronti dei periti stimatori, arch. e la Curatela, pur ritenendo CP_12 CP_11 che costoro avessero concorso, per il tramite della sopravvalutazione della stima del 2012,
26 al danno derivante dall'indebita protrazione dell'attività di impresa, ha limitato la censura alla perizia di stima del 2017, rilevando che, pur presentando lo stesso contenuto di quella del 2012, modificava il valore degli immobili, determinandolo in € 8.451.470,00 (in luogo del precedente valore di € 11.202.600), senza fornire motivazione sui parametri e sulle modalità impiegati per pervenire a tale valore, per poi correggere tre mesi dopo di tre milioni di euro la propria valutazione.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ha ridotto il quantum delle domande Parte_1 relative all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale e alla perdita di chances , in ragione della “verosimile incapienza dei convenuti” e del “ragionevole rischio del costo dell'imposta di registro che non sarebbe altrimenti recuperabile e ha concluso per la condanna dei convenuti , in solido tra Parte_1 CP_20 CP_5 CP_7 CP_4 loro, al pagamento dell'importo di € 3.000.000,00 per il danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 17.9.2015 (ovvero in via subordinata di € 2.000.000,00 per il danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base delle perdite generate a partire dal 1°.
7.2016 ovvero in via di ulteriore subordine di € 1.800.000,00 danno da prosecuzione dell'attività sociale sulla base dei c.d. “netti patrimoniali”), oltre ad
€ 100.436,5 a titolo di danno per l'acquisto e la cessione dell'appartamento di IO e, in solido anche con i convenuti , e ad € CP_10 CP_9 CP_21 CP_12 CP_11
1.000,000,00 a titolo di danno da perdita di chance di poter promuovere l'azione revocatoria e ad € 154.976 a titolo di danno per il pagamento dei professionisti.
***
Si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione e risposta , , CP_1 CP_2 [...] nella loro qualità di amministratori di e anche nella CP_3 Parte_1 Controparte_3 qualità di liquidatore della società.
Hanno dedotto di aver esattamente adempiuto ai loro doveri di amministratori, contestando in particolare di aver compiuto una valutazione superficiale in ordine alle valutazioni contenute nella relazione ex art. 2343 ter comma 2 lett. b) in sede di conferimento dell'azienda della vecchia alla newco. Parte_1
Hanno altresì negato di aver violato l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, contestando la data in cui sarebbe avvenuta la perdita del patrimonio netto individuata dalla
Curatela, in quanto sarebbe fondata su un erroneo ricalcolo del patrimonio netto.
27 Hanno difeso la scelta di presentare un piano di concordato preventivo in continuità, anziché liquidatorio e ha negato ogni propria responsabilità nella sua qualità Controparte_3 di liquidatore, evidenziando di aver concesso in affitto l'azienda ad BE WI.
Hanno altresì contestato l'esistenza del danno derivante dalla perdita di chance di poter esperire l'azione revocatoria, evidenziando da un lato che la rinuncia al concordato non avrebbe determinato l'interruzione della consecutio tra le procedure concorsuali (il concordato preventivo e il successivo fallimento), dall'altro l'erronea quantificazione del quantum, avendo individuato numerosi pagamenti, soggetti ad esenzione.
Ancora, l'organo gestorio ha eccepito l'assenza di un'imputabilità nei propri confronti del danno derivante dal pagamento degli onorari corrisposti ai professionisti affermando che il ricorso al concordato non avrebbe provocato alcun danno alla società e ai creditori.
I convenuti hanno eccepito, anche, non essere loro imputabile il danno relativo alla minusvalenza derivante dall'acquisto e dalla successiva cessione dell'immobile sito nel
Comune di IO. L'acquisto era stato effettuato a seguito della stipula di una transazione intervenuta con un cliente e debitore di Parte_1 Parte_3
Il credito risultava di difficile realizzo e con il prezzo della vendita Parte_3 avrebbe ottenuto la provvista necessaria al pagamento del proprio debito commerciale
Da ultimo, hanno svolto la contestazione relativa alla mancata detrazione dalla quantificazione del danno delle somme versate dalla sig.ra derivanti Parte_4 dalla transazione dell'azione di responsabilità da questa stipulata con il . Parte_1
***
Si è costituito tempestivamente il dott. contestando in fatto e in diritto le CP_4 deduzioni e domande attoree, chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, eccepita l'intervenuta prescrizione dei danni dovuti per condotte anteriori a 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione, evidenziava che, avendo assunto l'incarico di Sindaco dal maggio 2016, nessuna contestazione poteva essere sollevata nei suoi confronti per il periodo precedente al maggio 2016, e anzi fino al 20.09.2016, come esplicitamente dichiarato dal a pag. 70 dell'atto di citazione. Parte_1
Rispetto al periodo successivo al 20.09.2016 e fino al 26.09.2017 (data della rinuncia al
Concordato), il dott. eccepiva l'operatività dell'art. 182 sexies L.F.., con CP_4
28 conseguente sospensione degli obblighi di cui all'art. 2446 e 2447 c.c. in capo all'organo amministrativo e di controllo.
Con riferimento al periodo successivo alla rinuncia al Concordato (dal 19.07.2017), il convenuto evidenziava che la società era stata regolarmente posta in liquidazione in data
26.09.2017, quindi immediatamente dopo la rinuncia alla procedura di concordato, e aveva dato subito avvio alle trattative finalizzate alla conclusione del contratto di affitto d'azienda, contratto poi sottoscritto un mese dopo, ossia in data 17.10.2017; successivamente la società ha svolto attività puramente e meramente conservativa del patrimonio sociale.
Negata ogni violazione agli obblighi connessi alla carica, il convenuto eccepiva l'assoluta genericità e indeterminatezza della quantificazione dei danni richiesti al dott. CP_4
In particolare, a fronte della limitazione temporale della responsabilità del dott.
in quanto la Curatela, riteneva di non addebitare al sindaco il CP_4 CP_4 danno derivante dalle omissioni riferite al periodo 23.6.2016/20.9.2016, visto il breve lasso di tempo fra assunzione della carica e deposito della domanda di pre-concordato, il petitum non è stato delimitato, ma è rimasto identico a quello degli altri convenuti.
***
Si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione e risposta i Sindaci dott. CP_20
Presidente del Collegio sindacale e , Sindaco.
[...] CP_7
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito sia la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. sia la prescrizione dell'azione dei creditori sociali avente il medesimo termine di cinque anni.
Per quanto attiene al merito, hanno contestato l'inesistenza di una loro responsabilità professionale, asserendo di avere esattamente adempiuto ai propri doveri professionali.
In proposito, per il periodo precedente al ricorso per il concordato preventivo, i sindaci hanno negato l'esistenza di perdite occulte celate con la sopravvalutazione dei cespiti immobiliari e la mancata svalutazione di altre poste attive.
Hanno contestato l'assunto attoreo secondo cui avrebbero rilasciato fino al 2015 delle errate attestazioni attinenti al rispetto dei covenants anche quando era ormai presente la consapevolezza in capo all'organo gestorio e al collegio sindacale della perdita della possibilità di raggiungere i risultati individuati nel Piano di Risanamento.
29 Inoltre, per il periodo della fase concordataria e per quello successivo, i sindaci hanno contestato la loro presunta responsabilità per non aver preso le necessarie iniziative nonostante la società versasse in una condizione di avanzata crisi, se non addirittura di insolvenza, precisando che la bozza di bilancio presentata alla riunione del consiglio di amministrazione del 29 aprile 2016, raccolse il commento negativo del Collegio Sindacale
e gli amministratori furono sollecitati ad attuare senza indugio le iniziative previste ex art. 2447 c.c. ed in mancanza di alternative diverse, a porre in liquidazione la società .
I convenuti hanno contestato l'esistenza di un danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale per assenza di una causa di scioglimento, lamentando anche l'errore della Curatela nella quantificazione del danno nella domanda principale, non potendo il danno essere ricondotto tout court alle perdite maturate;
hanno censurato anche la modalità di calcolo del danno da parte della Curatela secondo criterio – il c.d. differenziale tra i netti patrimoniali , in quanto non avrebbe riportato valori omogenei nelle due situazioni patrimoniali di riferimento (quella al dies a quo e quella al dies ad quem) con riferimento al compendio immobiliare.
Hanno, poi, dedotto di non essere stati consultati in merito alla decisione di rinunciare al concordato preventivo e che per l'effetto non può essere a loro addebitabile il danno per la perdita di chance dell'azione revocatoria. I sindaci, inoltre, hanno precisato che la rinuncia al concordato non avrebbe comunque fatto venir meno la consecutio tra procedure. In ultimo, hanno eccepito di non essere loro imputabile il danno derivato dagli esborsi effettuati ai professionisti che avevano assistito la società nella fase concordataria.
***
Si è costituito il dott. Controparte_5
In via preliminare, il convenuto ha eccepito la prescrizione dei diritti risarcitori azionati dalla Curatela per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.
Per quanto riguarda il merito, il Dott. ha eccepito l'insussistenza di una CP_5 responsabilità professionale relativa alla propria condotta, asserendo di avere adempiuto ai propri doveri professionali, avendo egli attuato una costante attività di vigilanza e controllo.
In proposito, ha eccepito il mancato adempimento dell'onere di allegazione e di dimostrazione, incombente sull'attore, di individuare uno specifico potere di intervento del sindaco che, ove correttamente adempiuto, avrebbe certamente evitato il danno che si
30 assume essersi verificato;
ha, altresì, eccepito l'assenza di prova a sostegno dell'assunto attoreo circa l'eccesiva sopravvalutazione del compendio immobiliare di proprietà di
Parte_1
Il convenuto ha eccepito l'infondatezza dell'affermazione per cui il sindaco non avrebbe rilevato né irregolarità contabili connesse al trattamento bilancistico delle partecipazioni in alcune società partecipate da né il mancato rispetto dei covenants previsti nel Parte_1
Piano di Risanamento.
Ha, inoltre, reputato erronea l'individuazione e quantificazione del presunto danno derivante dall'acquisto e dalla successiva cessione da parte della società di un appartamento sito nel Comune di IO, rappresentando che aveva offerto di pagare Parte_3 il proprio debito con il ricavato della cessione ad dell'unità abitativa. Parte_1
Si trattava di un'operazione vantaggiosa, in ragione dell'anzianità del credito, già svalutato a bilancio e delle difficoltà di recupero dello stesso.
L'immobile era stato immediatamente dato in carico ad un'agenzia immobiliare per la rivendita.
Il bene è stato poi venduto dal e la minusvalenza non può essere imputata ai Parte_1
Sindaci.
***
Si è costituito l'advisor finanziario, dott. , il quale ha eccepito la carenza di CP_21 legittimazione della Curatela quale sostituto processuale dei creditori sociali ad agire per far valere il danno corrispondente alla perdita di chance di poter promuovere l'azione revocatoria.
Ha sostenuto di aver esattamente adempiuto ai propri doveri professionali. Ha rilevato che la Curatela non aveva fornito alcuna prova che fosse stato il professionista ad indurre il Cda
a rinunciare alla domanda di concordato senza dare seguito alla immediata istanza di fallimento in proprio.
Ha contestato di aver prestato adesione acritica al piano concordatario e di aver condiviso una perizia immobiliare inattendibile, non essendo esigibile a carico dell'advisor un obbligo di controllo sull'operato degli esperti.
Egli ha rammentato di aver sostenuto la natura di concordato preventivo in continuità, confutando la qualificazione liquidatoria fatta propria dal Tribunale fallimentare.
31 Ha chiesto il rigetto anche della domanda relativa al risarcimento dei danni derivante dal pagamento dei compensi ai professionisti, non ritenendo sussistere alcun inadempimento a lui imputabile.
Ha, inoltre, eccepito l'inesistenza di un danno derivante dalla perdita di chance, sia perché, nonostante la rinuncia al concordato, permarrebbe una consecutio tra le due procedure, sia ne ha contestato la quantificazione, osservando che la maggior parte dei pagamenti individuati dalla Curatela integrerebbero ipotesi di esenzione da revocatoria e in ogni caso la procedura non avrebbe dimostrato la scientia decotionis in capo all'accipiens, né
l'oggettiva revocabilità delle uscite.
Pertanto, concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree ed in via subordinata chiedeva di chiamare in causa quale società che ha assunto il rischio di CP_14 polizza in proprio per il 70% ed in nome e per conto della delegante AGCS AL OB
RP & PE Se per la quota del 30%, affinché lo tenesse indenne, nei limiti di polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare al . Parte_1
***
Si è costituito l'advisor legale, avv. il quale ha preliminarmente eccepito il CP_9 difetto di legittimazione attiva del , quale sostituto processuale dei creditori, ad Parte_1 agire in via aquiliana nei confronti dell'advisor che ha assistito l'imprenditore.
Ha sostenuto di aver agito nel rispetto degli obblighi nascenti dal proprio incarico, deducendo l'infondatezza della propria responsabilità professionale.
Con riferimento alla predisposizione del piano concordatario riteneva di aver reso la propria attività professionale in modo puntuale e completo, compiendo degli approfondimenti critici rispetto alle problematiche sollevate dal Tribunale, evidenziando che il proprio incarico non richiedeva alcuna valutazione in merito all'attendibilità dell'attestazione anche con riguardo alla veridicità dei dati numerici.
Ha sostenuto la propria estraneità rispetto alla domanda di rinunciare alla domanda di concordato, trattandosi di scelta compiuta dagli amministratori, che in ogni caso non aveva comportato alcun danno per la società, stante la consecutio esistente tra le procedure concorsuali.
Ha pertanto dedotto l'inesistenza di un danno derivante dalla perdita di chance per la
Curatela di poter esercitare l'azione revocatoria, ritenendo peraltro mancanti sia il requisito
32 soggettivo per l'esercizio dell'azione (ossia la prova della scientia decoctionis in caso a ciascun accipiens), sia quello oggettivo temporale. Ha poi contestato la revocabilità dei pagamenti indicati dal , ricorrendo in molti casi ipotesi di esenzione da Parte_1 revocatoria.
Infine, ha concluso per l'inesistenza di danni derivanti dalla società dal pagamento degli onorari ai professionisti nonostante la successiva rinuncia al concordato preventivo, ritenendo che una simile scelta poteva essere riferibile unicamente alla società e agli amministratori e di come, in qualunque caso, da tale decisione non sarebbe disceso alcun danno, dovendosi riconoscere la consecutio tra le procedure concorsuali.
Ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa per essere tenuto manlevato di CP_13 quanto egli fosse tenuto a pagare al . Parte_1
***
Si è costituito anche il convenuto negando l'esistenza di una propria Controparte_10 responsabilità professionale e dichiarando di avere esattamente adempiuto ai propri doveri professionali. Ha, poi, contestato la qualificazione attorea del concordato come liquidatorio, sostenendo che si trattava di un concordato con piano in continuità.
Ha contestato la addebitata mancata correttezza delle valutazioni compiute dai periti in relazione ai cespiti immobiliari, ritenendo normale una differenza tra il prezzo di vendita effettivo e la stima precedentemente compiuta sul medesimo bene.
L'attestatore ha eccepito la mancanza di un danno causato dalla perdita di chance delle azioni revocatorie, precisando che esse sarebbero ancora esperibili in virtù dell'applicazione del principio della consecutio tra le procedure nonostante l'intervenuta rinuncia al concordato. Parimenti, ha eccepito l'assenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica dei professionisti ed il danno realizzatosi nella perdita di chance delle azioni revocatorie, l'erroneità del quantum individuato dal riguardo al tale specifico Parte_1 danno, la mancanza da parte della Curatela della prova di una perdita attuale e di un probabile esito favorevole delle azioni revocatorie.
Infine, per quanto attiene il danno per il pagamento dei professionisti, il Dott. ha CP_10 eccepito l'inesistenza di un nesso causale tra la condotta compiuta e il presunto danno e ha, altresì, ritenuto erroneo il quantum individuato dalla Curatela precisando che tale voce di danno sarebbe in realtà stata conteggiata due volte.
33 Ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il proprio assicuratore Controparte_16 per essere tenuto manlevato di quanto egli fosse tenuto a pagare al
[...]
. Parte_1
***
Si è costituita chiamata in causa dall'avv. eccependo CP_13 CP_9
l'insussistenza di una responsabilità professionale relativa alla condotta dell'avv. CP_9 asserendo che l'advisor legale avrebbe esattamente adempiuto ai doveri professionali. Ha poi eccepito l'assenza da parte della Curatela di una dimostrazione del nesso causale tra la condotta negligente e il presunto danno subito dalla società.
Ha negato l'affermazione attorea secondo cui la qualificazione corretta della natura del concordato sarebbe quella di tipo liquidatorio, ritenendo che la vera qualificazione sarebbe da individuarsi in quella di continuità.
Ha, altresì, eccepito l'assenza di responsabilità professionale in capo all'avv. CP_9 derivante dalla rinuncia della domanda concordataria da parte della società, non avendo partecipato all'attività decisoria nel caso di specie.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea circa la restituzione degli onorari percepiti dall'avv. e dagli altri professionisti per la loro l'attività svolta. Da ultimo, la terza CP_9 chiamata ha eccepito l'infondatezza e l'assenza di riscontri probatori della pretesa risarcitoria del relativa al danno derivante dalla perdita di chance di poter Parte_1 esercitare l'azione revocatoria. Sotto questo profilo, ha obiettato che la rinuncia al concordato non avrebbe determinato una cesura tra le due procedure concorsuali, sostenendo la presenza di una consecutio tra le stesse.
Quanto ai rapporti con il proprio assicurato, deduceva che la polizza applicabile al caso de quo è esclusivamente la claims made n. 370647526, con decorrenza dal 12.10.2017 al
26.02.2019.
Con riferimento alla richiesta di restituzione degli onorari che la società , in Parte_1 bonis, ha versato ai professionisti riteneva non trattarsi di voce di danno, ma di una richiesta restitutoria, come tale estranea all'oggetto della polizza.
In ogni caso, precisava che potrà essere tenuta a garantire l'avv. Controparte_13 nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, con uno CP_9
34 scoperto contrattuale del 5% per ogni sinistro, con un minimo assoluto di euro 500,00 (art. 8).
Infine, evidenziava che, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non, l'assicurazione opera per la responsabilità dell' per l'intero, salvo il diritto di regresso della Parte_5
Società nei confronti dei condebitori solidali, di talché l'obbligazione di garanzia a carico di deve ritenersi limitata alla sola quota di responsabilità che verrà Controparte_13 eventualmente accertata a carico dell'avv. CP_9
A tal fine, chiedeva l'accertamento del grado percentuale di responsabilità nella verificazione dei danni di ciascuno dei soggetti convenuti.
***
Si è costituita quale compagnia assicurativa chiamata in causa dal Controparte_13 convenuto Sindaco dott. CP_4
Ha eccepito l'infondatezza della domanda proposta nei confronti del dott. CP_4 derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività di impresa negando la presenza di una causa di scioglimento della società. Ha poi eccepito l'inesistenza del danno derivante dalla perdita di chance per il per non poter più esperire l'azione revocatoria, Parte_1
l'infondatezza del quantum di tale danno come individuato dalla Curatela ed in ultimo,
l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio necessario per l'accoglimento dell'azione.
Ha contestato l'affermazione attorea secondo cui la rinuncia al concordato avrebbe comportato una cesura tra la procedura concordataria e quella fallimentare, sostenendo invece l'esistenza di una consecutio tra le stesse. Ha, poi, eccepito l'infondatezza della domanda relativa al danno derivante dal pagamento degli onorari corrisposti ai professionisti che avevano assistito la società nella proposta di concordato poi rinunciata. In proposito, ha contestato l'assunto secondo cui il collegio sindacale sarebbe stato coinvolto in merito alla scelta di rinunciare al piano, precisando anzi che una simile scelta non ricadeva tra i compiti attribuiti ai sindaci
Quanto ai rapporti con l'assicurato, esponeva che trovava applicazione la polizza n.
271808527, con massimale di euro 500.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con minimo assoluto di euro 5.000,00”, disposizione successivamente modificata dall'appendice dichiarativa n. 001 del 19.11.2007, con previsione di un
35 massimale fino ad euro 700.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con uno scoperto del
20%.
Infine, evidenziava che ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non, l'assicurazione opera per la responsabilità dell' per l'intero, salvo il diritto di regresso della Parte_5
Società nei confronti dei condebitori solidali, di talché l'obbligazione di garanzia a carico di deve ritenersi limitata alla sola quota di responsabilità che verrà Controparte_13 eventualmente accertata a carico del dott. CP_4
***
Si costituiva chiamata in causa dal dott. , instando per CP_30 CP_21
l'infondatezza delle domande del . Parte_1
Precisava che la Polizza reca un massimale di Euro 1.033.000,00 ed una franchigia di Euro
500,00 e risulta in coassicurazione con AGCS - AL OB RP & PE SE
(già ). Controparte_31
Con Più precisamente avrebbe l'obbligo di tenere indenne il Dott. nella misura del CP_21
70% del massimale;
AL OB RP & PE SE ("AGCS") avrebbe l'obbligo di tenere indenne l'assicurato nella misura del rimanente 30%, senza vincolo di solidarietà tra le due compagnie.
Si è costituita chiamata in causa dal convenuto che Controparte_16 CP_10 eccepiva la mancanza dell'autorizzazione del G.D. quanto all'azione nei confronti dei professionisti;
l'assenza di legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei professionisti, non essendo essa annoverabile tra le azioni a tutela della massa dei creditori;
l'assoluta indeterminatezza del petitum;
l'erronea valutazione da parte del Commissario Giudiziale e del Tribunale di Verona, nel voler considerare come liquidatorio un concordato che viceversa era da annoverarsi in quelli con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F.; la manifesta insostenibilità della tesi secondo cui l'attestatore dovrebbe rispondere degli eventuali errori commessi dagli stimatori.
Con riferimento al compenso ai professionisti, pagato dopo la rinunzia alla domanda di concordato, escludeva fosse configurabile un danno risarcibile, versandosi – se del caso - nella situazione prevista dall'art. 1458 c.c. che disciplina le restituzioni nel caso di risoluzione per inadempimento, alla stregua della ripetizione di indebito. Non essendo stata
36 proposta domanda di risoluzione dei contratti, il non potrebbe chiedere la Parte_1 restituzione degli onorari versati ai professionisti.
La tutela assicurativa del dott. si fonda sul contratto assicurativo n. 439400344, CP_10 operativa, con il massimale previsto all'appendice 31/12/2013, che quanto all'attività di revisore è di € 250.000.
L'attività dell'attestatore del piano concordatario è infatti riservata ai revisori.
L'assicurazione è prestata limitatamente alla quota di responsabilità concretamente e personalmente attribuibile all'assicurato, e con l'esclusione di ogni vincolo di solidarietà con terzi: in tali limiti il potrà perciò essere tenuto indenne da . CP_10 CP_16
***
Con ordinanza di data 6 aprile 2022 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio tra e i convenuti e a spese Parte_1 Controparte_12 Controparte_11 compensate e dichiarata l'estinzione del giudizio tra i convenuti e Controparte_12 CP_11
e la terza chiamata a spese compensate
[...] Controparte_16
***
La causa veniva istruita tramite l'accoglimento della istanza di ordini di esibizione relativi alle comunicazioni trimestrali di attestazione del raggiungimento dei covenants in relazione all'accordo attuativo del piano di risanamento stipulato da con gli Istituti di Parte_1
Credito in data 27.11.2013 alla documentazione utilizzata per calcolare il raggiungimento dei covenants;
nonché a mezzo consulenza tecnica contabile di ufficio avente ad oggetto il calcolo della cd differenza dei netti patrimoniali.
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QUESTIONI PRELIMINARI
Conviene fin d'ora esaminare la richiesta di sostituzione del Ctu e di rinnovazione delle operazioni peritali sotto il profilo soggettivo, mentre per quanto concerne il profilo oggettivo l'istanza verrà esaminata nella motivazione relativa alla domanda di risarcimento danni secondo il criterio della differenza dei cd netti patrimoniali.
RICHIESTA SOSTITUZIONE CTU E RINNOVAZIONE ex art. 196 cpc
Lamenta il EN che il nominato consulente, in sede di conferimento dell'incarico, si
è limitato a fornire informazioni parziali dichiarando di aver avuto collaborazioni professionali con l'avv. e il dott. . CP_9 CP_21
37 Solo dopo il deposito della prima relazione di consulenza, il ha rilevato che le Parte_1 collaborazioni del dott. con l'avv. e il dott. non sono state Per_1 CP_9 CP_21 occasionali;
il dott. e il dott. erano anche componenti della Commissione Per_1 CP_21 di Studio Procedure Concorsuali, dell'ODCEC di Verona;
inoltre, il Ctu avrebbe taciuto i rapporti professionali intrattenuti con l'avv. List, con cui avrebbe anche condiviso lo studio, stante la comunanza di indirizzo e recapito telefonico. I rapporti professionali concernono:
(1) il rapporto di collaborazione nella domanda di ammissione al concordato Pt_6 avanti il Tribunale di Rovereto (con successiva azione risarcitoria promossa dal fallimento avanti il Tribunale di Trento); (2) il rapporto di collaborazione nelle domande di ammissione al concordato delle società e (cui era collegata Parte_7 CP_32 la White & Green Srl), con successivi procedimenti anche penali avanti il Tribunale di
SA (concluso con piena assoluzione sul piano penale e totale reiezione di tutte le pretese risarcitorie civili).
Orbene, se è pur vero che la sostituzione del C.t.u. può essere disposta, ai sensi dell'art. 196 cpc, in presenza di gravi motivi, che avrebbero giustificato la ricusazione se conosciuti tempestivamente (Casss. civ. sent. n. 3105 del 2004), il Collegio non ritiene sussistenti nel caso di specie tali gravi motivi.
In primo luogo, i c.d. professionisti concordatari convenuti (dott. dott. Controparte_10
e avv. sono estranei alle indagini del C.t.u., limitate Controparte_21 CP_9 alla indebita prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, addebito formulato dall'attore nei confronti dei soli amministratori e Sindaci.
I professionisti non sono invece stati convenuti a tale titolo, mentre le questioni agitate in causa in ordine all'abusivo ricorso al concordato, all'erroneità dell'approntamento di un concordato in continuità e alla falsità dei dati attestati dal dott. sono rimaste CP_10 estranee dal perimetro della consulenza tecnica contabile.
In secondo luogo, la collaborazione tra l'avv. Nicola List e il C.t.u. nel procedimento concordatario (poi risoltosi in fallimento) si è conclusa nell'ottobre 2014; l'avv. Pt_6
List poi ha dato prova che il Curatore dott. quale Ctp nel processo civile CP_33 relativo all'azione di responsabilità promossa dal fallimento fin da ottobre 2021 Pt_6 era a conoscenza del ruolo svolto dal dott. e dall'avv. List, ossia da epoca anteriore Per_1 alla nomina del dott. quale C.t.u. nel presente giudizio;
pertanto il EN, se Per_1
38 ravvisava tale collaborazione quale motivo di ricusazione doveva farlo valere tempestivamente.
La collaborazione tra l'avv. Nicola List e il dott. nei procedimenti Controparte_34 concordatari delle società (cui era collegata la White & Parte_8 CP_32
Green Srl) è terminata nel 2008: le due società sono fallite sul finire del 2008.
Il dott. ha poi dichiarato a verbale di udienza che dell'11.1.2023 che dal 1° Per_1 novembre 2015 ha aperto il suo studio in immobile diverso e distante rispetto a quello precedente (in 37129 Verona, via Santa Maria Rocca Maggiore 16) e in ogni caso, non consta sia mai stata costituita una associazione professionale tra il dott. e l'avv. Per_1
List.
Si tratta pertanto di rapporti professionali, risalenti nel tempo, che non possono minare l'indipendenza del C.t.u. e che concernono non la parte ma il difensore del dott. CP_10
Quanto ai rapporti tra il dott. e il dott. l'appartenenza, peraltro non più CP_21 Per_1 attuale quando è stato disposto il supplemento di perizia, alla Commissione di Studio
Procedure Concorsuali dell'ODCEC di Verona (di cui attualmente ne fa parte il Curatore
Dott. , non è circostanza idonea ad avvalorare la sussistenza di una contiguità CP_33 professionale, in ragione delle finalità della Commissione prettamente di studio ed approfondimento accademico.
In occasione del giuramento, il C.t.u. aveva dichiarato preliminarmente di aver svolto nei confronti dell'Avv. e del Dott. “il ruolo di attestatore in procedure CP_9 CP_21 promosse dai professionisti con conferimento dell'incarico risalente ad otto anni fa”, laddove il plurale “procedure” lascia chiaramente intendere che le procedure sono state più
d'una.
Le eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dai convenuti al C.t.u. sotto l'aspetto soggettivo sono pertanto tutte infondate.
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO
Le domande di parte attrice sono state autorizzate dal G.D.: a) dapprima i Curatori hanno chiesto una prima autorizzazione in una istanza con la quale hanno individuato le responsabilità degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale. Il Giudice delegato ha provveduto con decreto del 5 febbraio 2020; b) successivamente, i Curatori hanno chiesto una autorizzazione integrativa nei confronti dell'avv. dei dott. CP_9
39 e dei dott. e autorizzata con decreto di data 27 CP_21 CP_10 CP_12 CP_11 luglio 2020.
NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 2°, n. 3) e n. 4) c.p.c., ossia per l'assoluta indeterminatezza della domanda proposta dalla parte attore
è stata formulata dai convenuti , e e dal dott. CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
La Curatela nell'atto di citazione ha provveduto a:
- esporre la storia della società Parte_1
- rappresentare prima la vicenda del piano di risanamento e poi il susseguirsi dei fatti accaduti nel concordato;
- enunciare le criticità del concordato e i provvedimenti del Tribunale;
- rappresentare la decisione di rinuncia al concordato, lo svolgimento della liquidazione e il tardivo approdo al fallimento;
- rilevare la decisività della valutazione immobiliare ai fini dell'emersione di dati patrimoniali apparentemente positivi;
- indicare le violazioni addebitabili agli amministratori e ai sindaci;
- esporre i vizi delle perizie e della attestazione;
- indicare quali inadempimenti al mandato professionale sono imputabili agli advisor e agli esperti stimatori;
- esporre i titoli di danno imputabili a ciascuno dei convenuti, con indicazione dei criteri di calcolo e delle voci di danno calcolate.
Con ciò essa ha soddisfatto gli oneri ricadenti su parte attrice riguardo alla indicazione dell'oggetto delle domande e riguardo alla esposizione dei fatti. Del resto, tutti i convenuti hanno proposto articolate difese e ciò vale a smentire l'assunto di una pretesa indeterminatezza delle domande svolte dal . Parte_1
ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
L'eccezione è stata sollevata dall'avv. e dal dott. . CP_9 CP_21
L'art. 146 l. fall., applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 255 CCII), in combinato disposto con l'art. 2394 bis cc, attribuiva la legittimazione attiva del curatore del fallimento all'esercizio delle azioni di responsabilità – sociale e dei creditori sociali – nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e direttori generali.
40 Il recente decreto correttivo (art. 40, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha poi aggiunto all'art. 255 c.c.i.i. il comma 1 bis, che estende espressamente la legittimazione del curatore “nelle ipotesi di cui al comma 1 […] anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati”.
Orbene, si tratta di una norma ricognitiva di principi già invalsi in giurisprudenza. Basti pensare alla frequente ipotesi di azioni delle procedure per concessione abusiva del credito: la responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo (Cass. civ. ord. 18610 del
2021).
Ed invero, se il curatore esercita l'azione verso gli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, in quanto il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, il fondamento è la diminuzione arrecata dagli organi sociali a quel patrimonio, che appunto perciò non è in grado di adempiere alle obbligazioni sociali. Ove poi tale diminuzione sia dipesa dal fatto concorrente di un terzo - qual è nel caso di specie l'inadempimento dei professionisti advisor ed attestatore per aver predisposto e attestato un piano di concordato che ne prevedeva la continuità, in difetto dei presupposti - il curatore può invocarne la responsabilità solidale con gli amministratori, ai sensi dell'art. 2055 c.c., quale fatto causatore del medesimo danno.
Ed in effetti, gli advisor e l'attestatore sono stati convenuti quali soggetti terzi concorrenti nell'illecito ascritto agli amministratori e sindaci;
ed invero, la responsabilità di costoro può sussistere, in concorso con la responsabilità con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l. fall. ben potendo anche soggetti che non rivestono cariche sociali concorrere, in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 cc, alla causazione del danno.
In conclusione, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al
Curatore.
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
41 Le eccezioni di prescrizione sono state formulate dal dott. dal dott. dal CP_5 CP_20 dott. e dal dott. CP_7 CP_4
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti (cfr. tra le più recenti, Cass. civ. sent. n.
23452 del 2019, 17197 del 2016, 23452 del 2015).
Ne discende che l'eccezione di prescrizione va esaminata tanto sotto il profilo dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cc, quanto sotto il profilo dell'azione extracontrattuale dei creditori sociali ex art. 2394 cc.
In secondo luogo, nel delibare l'eccezione di prescrizione deve essere tenuta in debito conto la natura degli illeciti ascritti dal all'organo gestorio e all'organo di controllo. Parte_1
La Curatela imputa, prima di tutto, agli amministratori e ai Sindaci l'acquisto “dannoso” dell'immobile in IO autorizzato dal Cda in data 27.11.2013 alla presenza dei Sindaci e la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità aziendale, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società (nella specie per allegata perdita del capitale); la responsabilità gestoria in capo agli amministratori ed omissiva in capo ai Sindaci, tanto di natura contrattuale quanto di natura extracontrattuale, assume rilievo continuativo per tutto il periodo in cui gli amministratori, dovendo avere contezza della causa di scioglimento, hanno comunque continuato a gestire la società secondo la sua attività caratteristica, rendendosi inadempienti agli obblighi conservativi del patrimonio sociale in modo da preservarne il valore, dovendo gli amministratori e i Sindaci rispondere verso la società e verso i creditori di tutto il danno derivato quale perdita patrimoniale incrementale che sarebbe stata evitata ove la società fosse stata messa tempestivamente in liquidazione.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di
42 tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fall. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale”
(così Cass. n.1378/2014 nonché Cass. n.24715/2015).
Nel caso di specie, la società ha proposto ricorso per concordato preventivo in data
20.9.2016 (il che vale già ad escludere il decorso del termine di prescrizione), ma l'insufficienza patrimoniale è diventata percepibile per i creditori solo successivamente, ossia alla data del deposito del piano prevedente la non completa soddisfazione dei creditori chirografari, considerato che fino ad allora la società esponeva costantemente bilanci con
PN positivo.
L'atto di citazione è stato notificato a settembre 2020 e quindi l'azione creditoria non è prescritta.
Passando poi all'azione sociale ex art. 2392 c.c., l'art. 2393, 4° comma c.c. introduce una deroga al principio generale in punto decorrenza della prescrizione dettato dall'art. 2935 cc e trova la sua giustificazione nella sostanziale impossibilità per la società di esercitare l'azione nei confronti dell'organo amministrativo, posto che gli amministratori da un lato non hanno interesse a porre all'ordine del giorno dell'assemblea il promovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti e dall'altro la loro permanenza in carica rende difficilmente percepibile ai soci irregolarità poste in essere in esecuzione del mandato gestorio.
Orbene, in ragione della ratio dell'art. 2393, 4° comma c.c., essa trova applicazione solo nei confronti degli amministratori e non invece dei sindaci, dotati di poteri e funzioni del tutto diversi.
Ritiene il Tribunale sul punto di dare continuità all'orientamento di Sezione, secondo il quale il particolare regime della prescrizione di cui all'art. 2393, 4° comma cc è applicabile solamente alla figura dell'amministratore, “in ragione della funzione rappresentativa e dei poteri gestori esercitati all'interno della società, che non competono invece ai sindaci”
(Tribunale di Venezia, sentenza n. 225 del 31 gennaio 2019).
43 Il dies a quo dell'azione di prescrizione nei confronti di sindaci di s.p.a. coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia con il momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno (Cass. 24715 del 2015).
Tale momento è quello in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si produce e si manifesta il danno alla società e può essere posteriore non solo a quello in cui si è verificato l'inadempimento, ma altresì a quello in cui amministratori e sindaci sono cessati dalla carica.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento dei danni calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, la Curatela individua quale dies a quo il 20.9.20216 o comunque aprile 2016 e le altre domande proposte dal in punto perdita di Parte_1 chance ed onorari corrisposti ai professionisti sono strettamente connesse alla proposizione del ricorso per concordato (2016); esse non sono pertanto prescritte.
Quanto alla domanda di risarcimento danni proposta in via principale e alla domanda di danni derivanti dall'acquisto dell'immobile in IO, esse non sono, in ogni caso, prescritte per quanto concerne l'azione dei creditori sociali.
Tanto premesso, le domande di parte attrice sono solo parzialmente fondate nei limiti e per i motivi che si espongono.
PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DOPO LA PERDITA DEL
CAPITALE
Cenni introduttivi
Il imputava in atto di citazione agli Amministratori la violazione del divieto di Parte_1 gestione non conservativa, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 2486 cc.
Il comma 1 prevede che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e sino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del valore del patrimonio sociale, mentre il secondo comma prevede che essi siano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società ai soci, ai creditori sociali e ai terzi per la violazione di tale precetto.
Con la riforma del 2003, è stato abolito il limite precedente rappresentato dalla novità dell'operazione, essendo stata attribuita una seppure limitata discrezionalità agli
44 amministratori, pur sempre finalizzata alla conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale.
Il nuovo comma terzo dell'art. 2486 cc ha poi codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio dei cd netti patrimoniali, già invalso in giurisprudenza ed in via subordinata, al ricorrere delle condizioni ivi previste, ha ammesso il ricorso al criterio del cd deficit fallimentare, dettando una norma rivolta al Giudice che quel criterio è tenuto ad adottare, a meno che in causa non siano dedotti ed individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto (così
Cass. civ. n. 8069 del 2024).
La ratio sottesa a tale novella è quella di facilitare l'onere probatorio dell'attore che non è chiamato ad allegare e provare gli effetti dannosi delle singole condotte poste in essere dagli amministratori;
in difetto di tale previsione, in caso di gestione illegittima protratta nel tempo, chi agisce in giudizio avrebbe l'onere assai gravoso di enucleare, nel contesto dinamico della gestione sociale, ogni singolo atto non meramente conservativo e valutarne le singole conseguenze pregiudizievoli.
Il danno calcolato secondo il criterio dei netti patrimoniali assorbe, inoltre, gli effetti pregiudizievoli di ogni singolo atto gestorio compiuto nel periodo di riferimento.
Ed invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale “riconoscere il risarcimento del danno sia per atti distrattivi sia per il danno dovuto a illegittima prosecuzione dell'impresa consisterebbe in una duplicazione dello stesso danno. Pertanto, il secondo degli illeciti gestori poc'anzi citato, per la sua struttura, è assorbente degli altri” (Trib.
Milano, sez. Impresa, 26.6.2024).
Nel contempo, secondo la dottrina maggioritaria, la formulazione della norma, che non contempla parametri alternativi, non sembra consentire l'utilizzo di criteri equitativi diversi, ma fa salva la possibilità di adottare un criterio analitico più rigoroso se conduce a risultati più favorevoli.
I presupposti dell'imputazione di responsabilità ex art. 2486 cc possono essere sintetizzati come di seguito esposto:
a) occorre che il capitale sociale sia sceso, in un determinato momento, sotto il minimo di legge (art. 2447 c.c.).
45 b) occorre che gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potessero accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 comma 1 c.c.);
c) occorre che gli amministratori abbiano omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2447 c.c. – finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società, ovvero, pur essendosi tenuta quell'assemblea, non siano state adottate delibere che consentano la ordinaria prosecuzione dell'attività sociale, e, in ogni caso, gli amministratori non abbiano iscritto la causa di scioglimento della società e non l'abbiano quindi messa in liquidazione;
d) occorre che gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, abbiano compiuto nuove operazioni generative di danno per la società o abbiano proseguito nella gestione dell'attività con modalità ed a fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio;
e) occorre che la prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società od ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.
Le norme dianzi citate, unitamente a quelle di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., impongono agli amministratori la convocazione dell'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione o, in difetto, la messa in liquidazione della società implicante il mutamento dell'oggetto dell'attività, che non potrà più essere, in difetto delle condizioni patrimoniali e finanziarie necessarie per legge, l'attività imprenditoriale da svolgere a scopo di profitto (art. 2247
c.c.), ma esclusivamente quella conservativa dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (anche attraverso il completamento del ciclo produttivo in corso) inteso come garanzia generica a disposizione dei creditori.
Tanto premesso, la Curatela ha individuato il danno nel pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale, oltre a specifici fatti lesivi intervenuti dopo l'allegata perdita, ovvero i danni conseguenti alla rinuncia alla domanda di concordato e i danni derivanti dall'acquisto e dalla successiva vendita di un appartamento in IO.
Il ha peraltro proposto due domande di risarcimento del danno, scaturenti dalla Parte_1 illegittima prosecuzione dell'attività caratteristica, che differiscono per il criterio di
46 quantificazione del danno adottato e per l'individuazione del momento in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale sociale: la domanda formulata in via principale adotta, quale criterio di determinazione del danno, la differenza delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio approvati maturate successivamente alla perdita del capitale, la seconda, svolta in via subordinata, il criterio della differenza dei cd netti patrimoniali.
Entrambe le domande si fondano su un presupposto comune, ossia sull'integrale erosione del capitale sociale di , di cui l'organo gestorio avrebbe dovuto prendere atto Parte_1 durante il Cda del 17.9.2015 (par. XI.
5.1 Quantificazione 1/a) o al più tardi alla data di approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 2015, avvenuta in data 29.4.2016, secondo la specifica allegazione contenuta in atto di citazione (par. XI 5.2. Quantificazione
1/b); nella domanda svolta in via subordinata con applicazione del criterio relativo al cd differenziale tra netti patrimoniali viene computato come dies a quo unicamente il
29.4.2016.
Ed invero, con riferimento alla domanda principale, come formulata in atto di citazione, preme rilevare che non tutta la perdita maturata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può imputarsi alla prosecuzione dell'attività, potendo la perdita in parte comunque prodursi per la svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, posto che, anche in caso di tempestiva messa in liquidazione della società o di presentazione di domanda di auto fallimento, i valori aziendali avrebbero subito un significativo deprezzamento;
non vengono, inoltre, defalcati dal computo gli oneri che la società avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di cessazione dell'attività (in via esemplificativa, gli oneri conservativi del patrimonio aziendale, gli oneri e le perdite straordinarie che si sarebbero dovuti sostenere anche in caso di cessazione dell'attività, i costi per il godimento dei beni e servizi di terzi per il tempo necessario per addivenire alla risoluzione dei relativi contratti)
Ancora, il criterio delle perdite finisce per far gravare sull'organo amministrativo gli esiti negativi della contestata gestione, senza considerare adeguatamente i risultati positivi che possa aver determinato (Tribunale Palermo, sent. 1130 del 2023).
Infine, tale criterio del danno non trova alcuna copertura normativa nel citato art. 2486 cc.
In comparsa conclusionale, parte attrice si è soffermata sull'illustrazione degli elementi costitutivi della domanda svolta in via principale, evidenziando a pag. 6 della comparsa
47 conclusionale “il ha introdotto una domanda principale con la quale ha Parte_1 lamentato che a seguito dell'indebita prosecuzione dell'attività vi sia stata una perdita di valore. La perdita di valore, per come sarà di seguito illustrato, costituisce un danno al patrimonio sociale pur quando in ipotesi, non si sia ancora realizzata un'insufficienza patrimoniale che segna, invece, il danno per i creditori”.
Secondo la prospettazione del , l'art. 2486 cc mira specificamente a tutelare i Parte_1 creditori sociali, allorquando il patrimonio sia divenuto negativo, mentre non disciplina l'ipotesi in cui le condotte degli amministratori, in violazione dei parametri di diligenza ed in una situazione di crisi, abbiano determinato una perdita di valore senza che tuttavia il patrimonio sia divenuto insufficiente alla tutela dei creditori.
E purtuttavia, osserva il EN, l'art. 146 l. fall. attribuisce al Curatore non solo la legittimazione ad agire a tutela dei creditori sociali, ma prima ancora la legittimazione ad agire a tutela della società.
Orbene, secondo il EN la responsabilità degli amministratori nei confronti della società non può essere limitata ai danni prodotti dal compimento di singoli atti dissipativi o distrattivi, ma deve coprire anche le perdite di valore della società quando il patrimonio netto è ancora positivo.
Ha concluso la sua esposizione a pag. 14 con un quesito emblematico: “è accettabile che – per identiche condotte – se il patrimonio netto scende da 100 a 10 non si ha responsabilità, mentre se si perde il valore da 1,5 a – 1 la responsabilità si concretizza?”.
Tuttavia, parte attrice fa menzione per la prima volta in comparsa conclusionale del danno che si sarebbe prodotto prima della perdita del capitale sociale.
L'intitolazione del paragrafo XI dell'atto di citazione è inequivoca e recita: “la prima voce di danno: l'indebita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento” e la trattazione successiva è congruente.
Coerentemente con questa impostazione, la prima questione che l'attore si è posto (pag. 88 dell'atto di citazione) è proprio quella di “individuare il momento in cui [a seguito di] una corretta rilevazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria gli amministratori avrebbero dovuto assumere una decisione se sciogliere la società, se ricapitalizzarla, se porla sotto un riparo per affrontare un percorso di regolazione della crisi” e difatti il EN ha individuato tale momento alla data del 31.12.2015. Si legge,
48 infatti, a pag. 91 “ne deriva con tutta evidenza che, all'esercizio 31.12.2015 il patrimonio netto di non era positivo per € 275.000,00 ma registrava un valore negativo pari Parte_1 ad € 2.753.498,60”.
Nella quantificazione 1/a di pag. 92 ha anticipato al 17.9.2015 il momento di perdita del capitale, formulando un'ipotesi alternativa a quella individuata nella quantificazione sub
1/b; scrive l'attore a pag. 92 nell'incipit della quantificazione 1/a: “si ritiene che gli organi sociali di abbiano avuto piena contezza dell'erosione del capitale sociale Parte_1 quantomeno dal 17.9.2015”; nell'ipotesi quantificazione 1/b a pag. 93 il si Parte_1 esprime in maniera analoga, scrivendo: “si ritiene che gli organi sociali abbiano avuto piena contezza dell'erosione del capitale sociale quantomeno dal 29.4.2016, data in cui è stato approvato il bilancio chiuso al 31.12.2015 e in cui i convenuti avrebbero dovuto senz'altro prendere contezza della perdita del capitale sociale”.
Ancora, nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 cpc il ha chiesto Parte_1
l'ammissione di CTU per accertare, in primis, “quando la società in bonis abbia perduto il capitale sociale, procedendo alle eventuali rettifiche di bilancio e ciò sulla base delle allegazioni della curatela”.
Ne discende, in conclusione, che essendo stato imputato agli amministratori di aver continuato l'attività pur dopo che la società aveva perso il capitale sociale, la domanda di risarcimento danni come prospettata in comparsa conclusionale “pur quando, in ipotesi, non si sia ancora verificata un'insufficienza patrimoniale” costituisce domanda nuova ed inammissibile;
ed invero a pag. 14 della comparsa conclusionale nel far riferimento alle perdite maturate da settembre 2015, sembra per la prima volta dire che a quella data il patrimonio netto era ancora positivo.
Quand'anche si volesse ritenere che il collochi la perdita del patrimonio sociale Parte_1
a 31.12.2015 e che quindi non abbia formulato domande nuove in comparsa conclusionale, restano fermi i rilievi critici sopra illustrati in ordine sull'utilizzo del criterio delle perdite.
Domanda di risarcimento danni secondo il criterio dei cd netti patrimoniali
Essendo già stati delineati nel paragrafo che precede i presupposti dell'azione di risarcimento dei danni provocati alla società e ai creditori dall'illecita prosecuzione dell'attività economica della società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, non
49 pare un fuor d'opera soffermarsi, prima di esaminare le risultanze della disposta CTU contabile, sul criterio della differenza dei netti patrimoniali.
Questo criterio consiste nella misurazione della differenza tra il patrimonio netto (Pn1) della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa (T1) ed il patrimonio netto della società
(Pn2) al momento della messa in liquidazione (o della sentenza dichiarativa di fallimento, se non preceduta da fase di liquidazione) (T2). La misura del danno è pari alla differenza algebrica dei due patrimoni netti, entrambi ovviamente inferiori alla misura del capitale legale.
Si tratta di un criterio che consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l'effettiva diminuzione patrimoniale della società (dunque, appunto, il danno per la società e per i creditori) intervenuta a causa della ritardata liquidazione.
Innanzitutto, deve essere individuato il primo termine di paragone (T1).
A questo fine andrà individuato il momento in cui si è oggettivamente verificata la causa di scioglimento.
In secondo luogo, si dovrà considerare il momento in cui gli amministratori si sono accorti o, agendo diligentemente, avrebbero dovuto accorgersi del suo verificarsi.
Il patrimonio netto in T1 deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione, in modo che, all'esito dell'operazione di calcolo del danno, si attui la doverosa sterilizzazione dell'abbattimento dei valori contabili che comunque si sarebbe verificato se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
In altre parole, devono essere confrontate situazioni patrimoniali omogenee, essendo erroneo ed illogico comparare il risultato di bilanci redatti sul presupposto della continuità aziendale e bilanci redatti sul presupposto di attività liquidatoria.
Il bilancio oggetto di raffronto dovrà insomma essere depurato di tutti i valori dell'attivo che si giustificano (o si giustificano in una data misura) solo in una prospettiva di continuità aziendale. Ne sono esempi, sul piano patrimoniale: avviamento;
immobilizzazioni materiali e immateriali;
ammortamenti; risconti attivi, ecc.
Quanto al momento T2, esso coincide o con la messa in liquidazione (realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge) o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento.
50 La verifica dell'allegazione può richiedere l'espletamento di CTU contabile che non può supplire all'onere di allegazione ma deve essere funzionale alla prova tecnica dell'assunto attoreo che dovrà aver già assolto all'onere di: - individuare il momento della perdita del capitale sociale, indicando le rettifiche delle poste inserite in bilancio che reputa corrette alla luce dei criteri che ne disciplinano la redazione;
- individuare le operazioni non conservative o comunque gli indici della prosecuzione dell'attività d'impresa caratteristica individuare il danno eventualmente alla luce della comparazione tra situazioni nette patrimoniali;
- specificare per quale parte esso sia imputabile a ciascuno degli amministratori in relazione ai periodi in cui sono rimasti in carica.
RINNOVAZIONE CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
La domanda in esame è stata istruita a mezzo dell'espletamento di CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale in data 13.12.2022 - che aveva escluso la sussistenza di alcun danno - il legale del ha contestato l'indipendenza del C.t.u., chiedendone Parte_1 la sostituzione.
Con ordinanza del 11.02.2023 è stata respinta la richiesta di sostituzione del C.t.u. e lo stesso è stato convocato a chiarimenti, onde procedere ad un'integrazione dell'elaborato che tenesse conto – ai fini della ricostruzione del patrimonio netto al momento dell'apertura del (cd. T2) – della situazione contabile predisposta in data prossima alla data di Parte_1 apertura del e non del passivo effettivamente accertato (come invece aveva fatto Parte_1 il CTU sulla scorta della prospettazione attorea).
All'udienza del 01.03.2023 il Giudice istruttore formulava quindi il quesito integrativo, con cui chiedeva, oltre all'elaborazione dell'ipotesi alternativa di calcolo che tenesse conto della situazione contabile della società in data prossima al EN (come sopra precisato), di procedere, tramite nomina di un proprio ausiliario, all'autonoma valutazione, in ottica ex ante, del valore degli immobili sul quale vi era contestazione in atti.
Il C.t.u. depositava l'integrazione alla consulenza in data 15.11.2023, confermando l'assenza di danno, nelle due ipotesi formulate, che si differenziano tra loro a seconda che si ritenga o meno applicabile l'art. 182 l. fall.
Nella prima ipotesi formulata, con PN1A al 20.09.2016, data di deposito della domanda prenotativa di concordato, il PN2, determinato utilizzando la situazione patrimoniale contabile al 23.05.2018 prodotta dal fallimento attore, non subisce un deterioramento, e
51 pertanto la prosecuzione dell'attività di sia nel periodo della durata della Parte_1 procedura concorsuale minore (peraltro monitorata dagli organi della procedura), sia nel periodo successivo (peraltro di breve durata stante l'assoggettamento a liquidazione volontaria in data 26.09.2017 e la concessione in affitto della azienda sociale in data
17.10.2017), sino al fallimento della Società, non ha complessivamente determinato un danno per la Società.
Nella seconda ipotesi formulata, con operatività della sospensione della regola “liquida o capitalizza” in applicazione dell'art. 182 bis l. fall. il criterio della differenza dei netti patrimoniali (determinata comprendendo il valore del compendio immobiliare e dei beni strumentali), (PN1B al 20.07.2017, data di cessazione della procedura di concordato), porta a concludere che il PN2, determinato utilizzando la situazione patrimoniale contabile al
23.05.2018 prodotta dal fallimento attore, ha subito un deterioramento stimato nella somma di euro 262.706,91.
L'importo del danno così determinato è tuttavia interamente assorbito dalla stima dei costi insopprimibili e dei danni inerziali che appaiono sensibilmente superiori alla somma del danno determinato in via di prima approssimazione con la differenza dei netti patrimoniali.
In altri termini, qualora l'odierna fallita fosse stata posta in liquidazione tempestivamente alla data del 20.09.2016, i costi insopprimibili e i danni inerziali connaturati alla fase di liquidazione sarebbero stati di entità tale da determinare passività maggiori a quelle derivanti dalla continuità aziendale, prima diretta, poi indiretta, protratta sino al 23.05.2018.
Il C.t.u. ha concluso che la prosecuzione dell'attività d'impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della Società, non ha determinato un pregiudizio patrimoniale nei confronti di quest'ultima.
All'udienza fissata per la discussione della CTU, il legale del , chiedeva Parte_1 un'ulteriore integrazione della CTU sul presupposto che non fosse stato correttamente determinato il momento della perdita del capitale sociale e che non fosse stato integrato il contraddittorio in merito alla quantificazione dei costi inerziali, chiedendo la rinnovazione della perizia.
Il Giudice scioglieva la riserva assunta alla predetta udienza con ordinanza del 28.06.2024, ritenendo infondate le richieste di parte attrice ed evidenziando che:
52 - era stato proprio il , fin dall'atto introduttivo, a determinare il danno secondo i Parte_1 criteri dei cd netti patrimoniali individuando il dies a quo – ossia il momento in cui era stato perso il capitale sociale - alla data del 23.04.2016 (pag. 95 atto di citazione) e a precisare tra l'altro che andavano presi a riferimento i valori di liquidazione indicati nella domanda di concordato, ancorché fosse di qualche mese successiva;
- i costi inerziali erano stati determinati nella bozza che il C.t.u. aveva trasmesso ai CTP, per cui la loro quantificazione era stata sottoposta al contraddittorio tecnico.
Le doglianze alla CTU di stampo oggettivo sviluppate dal EN attore nella comparsa conclusionale possono essere così sintetizzate:
(i) La CTU non ha individuato il momento in cui è andato perso il capitale sociale
Orbene, essendo stata addebitata agli amministratori la responsabilità per l'indebita prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita del capitale sociale,
l'individuazione del momento in cui la società ha perso il capitale sociale integra elemento costitutivo della domanda.
Il fallimento, nel paragrafo XI.6 dell'atto di citazione espressamente dedicato alla domanda proposta in via subordinata, con quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ha considerato quale dies a quo il 30.4.2016
(ossia la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015) e quale dies ad quem il 23.5.2018 (cioè la data di declaratoria del ). Parte_1
Ha poi specificato, con riferimento al dies a quo, che possono essere presi a riferimento i valori di liquidazione indicati nella domanda di concordato, pur essendovi uno scostamento di qualche mese, in quanto il ricorso si riferisce alla situazione del
20.9.2016 (pag. 95 atto di citazione).
Ne discende che tale puntuale allegazione può e deve essere soggetta a verifica di correttezza in sede di consulenza tecnica di ufficio, non potendo invece il ctu accertare autonomamente un diverso e anteriore momento di perdita del capitale;
del resto in atto di citazione, parte attrice aveva sempre sostenuto che le rettifiche proposte con riferimento ai bilanci degli esercizi anteriori al 31.12.2015 non davano luogo alla determinazione di un patrimonio netto negativo.
Il C.t.u. per la determinazione del PN1 ha preso a riferimento per l'appunto la situazione patrimoniale riferita alla data del 20.9.2016 (o in alternativa quella del
53 20.7.2017), dando implicitamente conto di condividere in parte qua la prospettazione del . Parte_1
È pur vero che nella prospettazione del danno svolta in via principale, il Parte_1 aveva ipotizzato ulteriori ed antecedenti possibili date di perdita del capitale sociale, segnatamente quella del 30.6.2015 come rilevata dal Cda a settembre 2015 o quella del
31.12.2015 (pagg. 88, 91 atto di citazione).
Tuttavia, in un'evidente ottica di favor per i convenuti e con riferimento alla domanda oggetto di trattazione nel presente paragrafo, l'attore stesso ha indicato la data del
29.4.2016 quale momento in cui gli organi sociali avrebbero percepire la perdita del capitale.
Risulta appena il caso di evidenziare che nella quantificazione del danno, il termine T1 coincide con la data di perdita del capitale sociale solo se a quella data la perdita era percepibile.
Solo in caso di consapevolezza della perdita del capitale, i due momenti coincidono.
Quando invece non v'è prova della consapevolezza, solo il secondo momento è quello che conta per individuare l'inizio della prosecuzione illecita dell'attività economica, essendo quello in cui si realizza l'inadempimento imputabile.
Orbene, il non si può ora dolere, alla luce dell'esito negativo della CTU, di Parte_1 aver egli stesso individuato, quantomeno in relazione alla domanda subordinata, quale
T1 il 29.4.2016, non avendo riproposto la doppia alternativa fatta valere per la domanda in via principale in cui T1 è stato individuato alla data del 17.9.2015 (quantificazione
1/a par. XI 5.1 dell'atto di citazione e alla data del 29.4.2016 (quantificazione 1/b par.
XI 5.2).
Del resto, nel verbale n. 5 di svolgimento delle operazioni peritali, allegato alla prima relazione tecnica, lo stesso CTP di parte attrice dichiarava: “tuttavia, per praticità ed in aderenza a quanto indicato nell'atto di citazione, ai fini della determinazione dei differenziali patrimoniali e del danno derivante dalla prosecuzione dell'attività, non si contesta la proposta del CTU di quantificare il patrimonio netto iniziale al 30.9.2016”.
In conclusione, il Ctu ha condiviso l'ipotesi ricostruttiva della Curatela, non potendo egli condurre alcuna analisi al di fuori delle allegazioni di parte attrice e pertanto l'attore non ha alcun interesse a richiedere al Ctu di svolgere ulteriori indagini sulla data
54 di perdita del capitale sociale, la cui oggettiva percettibilità è stata cristallizzata dal
EN alla data del 29.4.2016.
(ii) Impossibilità di raffronto dei prospetti utilizzati dal Ctu, avendo il C.t.u. raffrontato al T1 dati sintetici riportati nella domanda di concordato e al T2 le voci risultanti dalla situazione contabile al 23.5.2018
Il C.t.u., in sede di risposta alle osservazioni, ha redatto, sulla base dei docc. 24 e
49 di parte attrice, delle apposite tabelle, inserendo analiticamente le categorie di debiti in privilegio, debiti verso fornitori chirografari e debiti verso istituti di crediti.
In ogni caso, il fatto che siano stati assunti dati sintetici e dati analitici non inficia la correttezza della valutazione compiuta dal C.t.u. che trova il suo presupposto nella natura liquidatoria della situazione patrimoniale al T1 e al T2.
Il lamenta anche l'errata valutazione di talune poste contabili e segnatamente: Parte_1
a) Valorizzazione delle immobilizzazioni materiali
Il C.t.u. avrebbe dovuto tenere conto della concreta possibilità di cedere l'azienda nel suo complesso:
- l'azienda, quale complesso di beni funzionante, avrebbe dovuto essere valutata, secondo la Curatela, € 2.000.000 al T1, posto che nella domanda di concordato prevedeva una vendita dell'azienda a tal prezzo ed € 1.051.445,00 al T2, Parte_1 ossia nel minore importo indicato nella Curatela nel programma di liquidazione e nella relazione ex art. 33 l. fall.;
- la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali alla data del T1 nell'importo di €
984.780,00 sulla base della stima della geom. citata nell'attestazione ex CP_35 art. 161 l. fall. dal dott. fatta propria da parte del C.t.u., è stata da questi CP_10 mantenuta ferma anche con riferimento al T2, senza tenere conto che quei medesimi beni erano stati stimati dal perito della procedura in € 610.000;
b) Rettifica della voce debiti verso fornitori: la voce “debiti verso fornitori” al T2, assunta dal CTU sulla base della situazione contabile alla data del fallimento doveva essere rettificata da € 3.151.725,39 ad €
3.810.844,03, posto che, a seguito dell'emissione delle note di accredito emesse da
Unicredit Leasing contestualmente alla risoluzione dei contratti di leasing al solo
55 fine di recuperare l'Iva, in contabilità era stato erroneamente azzerato il debito di verso pari ad € 659.118,64; Parte_1 CP_22
c) Debito relativo ai leasing:
- il debito relativo al leasing viene indicato al T1 nella voce passiva “DB Leasing” nell'importo di € 1.793.837,36 a titolo di accantonamento conseguente all'istanza di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria ex art. 186 bis l. fall.; al T2 lo stesso debito ammonta alla minor somma di € 1.048.506,09; le fatture sono state tuttavia stornate, con fittizio azzeramento del debito e non vi sarebbe pertanto alcun rischio di duplicazione, come paventato dal CTU;
- la Curatela lamentava, inoltre, che gli immobili concessi in leasing, non funzionali all'attività di avrebbero dovuto essere immediatamente restituiti dopo la Parte_1 risoluzione dei contratti, così evitando l'aggravarsi delle spese per indennità di occupazione senza titolo;
d) Mutui e finanziamenti a medio e lungo termini:
il debito per la voce “mutui e finanziamenti a medio/ lungo termine” rimane invariato al T1 e al T2 ed è pari ad € 4.196.509,60; secondo il , il CTU Parte_1 non avrebbe contabilizzato gli interessi passivi maturandi su tali esposizioni e la voce in esame dovrebbe essere incrementata al T2 quantomeno di € 100.000
Le rettifiche richieste dal e rubricate dalla a) alla d) sono tutte inammissibili per Parte_1 le ragioni di seguito esposte.
Nella determinazione del danno, la parte attrice, onerata di provare il danno, deve anche dedurre i dati fondamentali che esprimono la perdita patrimoniale incrementale (il detrimento del valore patrimoniale da T1 a T2).
Trattandosi di dati aggregati, solitamente contenuti in bilanci e/o situazioni patrimoniali nella disponibilità della società, in mancanza di particolari allegazioni si può ritenere implicito, nella narrativa dell'attore, il rimando ai valori di patrimonio di inizio e fine periodo quali risultanti dai bilanci o dalle situazioni patrimoniali, pertinenti i due momenti iniziale e finale del periodo in considerazione. Ove parte attrice ritenga che i dati esposti nei bilanci e situazioni patrimoniali già esistenti, o, in mancanza di essi, i dati contabili sui quali il consulente è chiamato a ricostruire la situazione patrimoniale pertinente, non siano attendibili, è onerata di allegare, già dall'atto di citazione o al più tardi nella prima memoria
56 ex art. 183 comma VI c.p.c. (secondo il rito applicabile ratione temporis), quali siano le ragioni di correzione dei dati dei bilanci o situazioni patrimoniali esistenti, o dei dati contabili nel caso ulteriore, che essa chiede di espungere o rettificare (ed eventualmente di quelli intermedi, per i riflessi su quelli di fine periodo).
Parte attrice è dunque onerata, entro la scadenza del termine di preclusione testé indicato, di indicare le rettifiche in relazione alle voci che ritenga non appostate correttamente. Viene poi demandato al C.t.u., in ragione del suo sapere tecnico, il vaglio sulla correttezza delle rettifiche indicate dal danneggiato.
Non è in altre parole ammissibile, ciò comportando esorbitanza dalla domanda, che, in sede peritale, parte attrice per la prima volta contesti la verità di alcuni dei valori patrimoniali presenti nelle situazioni patrimoniali o bilanci che correttamente siano state scelte e poste a fondamento del calcolo del danno, ciò a pena di nullità (eventualmente solo parziale) della consulenza rilevabile di ufficio (Cass. 3086/2022).
Nel caso di specie, parte attrice, pur invocando nella domanda subordinata il risarcimento del danno, secondo la differenza dei cd netti patrimoniali, ha in concreto proposto un criterio di determinazione del danno, non aderente ai dettami dell'art. 2486 cc come interpretato dalla giurisprudenza: il EN, infatti, ha determinato il T2 sulla base dei dati consuntivi dell'attivo e del passivo fallimentare.
Nondimeno, è stata disposta, su sollecitazione dello stesso , relazione integrativa Parte_1 che tenesse conto quanto al T2 della situazione contabile al 23 maggio 2018, avendo sorprendentemente il Ctu, - al quale pure, con il primo quesito del 30.3.20322 era stata demandata l'individuazione, secondo il cd criterio dei netti patrimoniali, dell'ammontare del danno patito dalla società e dai creditori sociali, dall'illecita prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, detratti i costi inerziali – calcolato il T2 secondo l'allegazione contenuta in atto di citazione.
Bene ha fatto il Ctu a non apportare alla situazione contabile di fine periodo, indicata dalla stessa parte attrice le rettifiche intese come correzione di errori (fatta salva invece la dovuta riclassificazione a valori liquidatori), non oggetto di alcuna allegazione negli atti processuali.
(iii) Erroneità nella determinazione dei costi inerziali
57 Parte attrice ha contestato il computo dei costi inerziali, come determinato dal C.t.u., sotto un duplice profilo: ha eccepito la parziale nullità della perizia perché, in ordine alla loro determinazione, non sarebbe stato attivato il contraddittorio tecnico in sede di operazioni peritali;
ha mosso inoltre, specifiche contestazioni al costo del personale, calcolato su un periodo di 4 mesi, ritenuto sproporzionato in ragione del periodo medio di produzione, che si attesta sui 75 giorni;
inoltre, prendendo a riferimento il periodo medio di produzione pari a 75 giorni, ha rilevato che le commesse avrebbero potuto essere ultimate usufruendo del periodo di preavviso, sicché gli oneri relativi all'indennità per mancato preavviso, pari ad €
500.000,00 dovrebbero considerarsi assorbiti;
non sarebbero infine esplicitati i criteri di calcolo quantificati dal C.t.u. nell'importo di € 180.000,00 avuto riguardo all'onere 2016, quando invece nel periodo ricompreso tra T1 e T2 sono pari ad € 72.737,36; anche i costi di smantellamento di impianti e macchinari non trovano giustificazione.
In forza di tali contestazioni, il quantificava i costi insopprimibili nella minor Parte_1 somma di € 1.369.000.
Orbene, se si ha riguardo al fatto che nell'ipotesi di calcolo del danno sub b, la sola che esponga un detrimento patrimoniale, il Ctu determinava la perdita patrimoniale nell'importo di € 262.706,91, anche a voler assumere i costi inerziali nella somma indicata dal , l'importo del danno così determinato risulterebbe tuttavia interamente Parte_1 assorbito dalla stima dei costi.
***
Restano da esaminare le domande di risarcimento danni derivanti da fatti specifici, che una volta rigettata la domanda ex art. 2486 cc mantengono la loro autonomia e che sono riferite a: (i) il danno connesso alla svendita dell'immobile di IO;
(ii) il danno derivante dalla perdita della possibilità di esercitare azioni revocatorie, perdita cagionata dal ritardato avvio della procedura fallimentare;
(iii) il danno corrispondente alla corresponsione dei compensi ai consulenti che hanno assistito nella fase concordataria. Parte_1
A) IMMOBILE DI VIGASIO
Nelle more dell'iter di sottoscrizione del Piano di risanamento, la Società riteneva di avere le risorse per acquistare un appartamento a IO (località a sud di Verona e distante circa 32 km dalla sede operativa di situata a Colognola ai Colli ad est Parte_1
58 di Verona), al prezzo di € 267.176,00 da adibire (eventualmente) “come foresteria della società” (cfr. verbale del C.d.A. del 27.11.2013 doc. 7, pag. 28).
Si tratta di un immobile non strategico, non strettamente connesso all'esercizio dell'attività sociale, acquistato all'indomani della costituzione di , che Parte_1 versava fin dall'origine in una situazione di tensione finanziaria, come comprovato dal fatto che in data 12.11.2013 veniva attestato dal dott. il Piano di risanamento ed Per_9 in data 27.11.2013 veniva sottoscritta la convenzione bancaria con gli istituti di credito.
L'acquisto in parola si poneva in palese contrasto con il Piano di Risanamento, che imponeva la dismissione degli asset non strategici quali il capannone acquisito in leasing nel 2008, chiuso dopo solo tre anni per diseconomicità.
Nel C.d.A. del 6.4.2017, confessoriamente veniva dato atto della mancata proficua utilizzazione dell'immobile di IO, estraneo alla attività strategica e veniva deliberata la vendita dell'immobile al prezzo di € 150.000,00 con una evidente minusvalenza civilistica di € 90.000,00 al netto dei maggiori oneri fiscali e della perdita finanziaria.
Le difese spese dai consorti non giovano alla parte;
essi sostengono che, nel Parte_1 corso del 2013 aveva stipulato un accordo transattivo con la propria Parte_1 debitrice, che prevedeva l'acquisto dell'immobile, alla luce della Parte_3 scarsa probabilità di un recupero del credito (già correttamente svalutato a bilancio) in via coattiva. Tale transazione non è stata però neppure prodotta agli atti e non ne è chiaro il contenuto.
Peraltro, sono gli stessi convenuti ad allegare che fu a fornire a Parte_1 Parte_3
la provvista del pagamento del proprio credito e sub doc. 7 fasc. convenuti
[...]
risulta in effetti prodotto, in uno con la fattura emessa da CP_36 Pt_3
l'assegno di € 240.000,00 emesso da a titolo di pagamento del
[...] Parte_1 prezzo e tratto sul conto inoltre, dal partitario dimesso sub doc. 6 difese CP_22
e sub doc. 7 difese il debito di risulta Parte_1 CP_36 Parte_3 addirittura inferiore al prezzo di acquisto di circa € 20.000 (doc. 6 fasc. doc. 7 Parte_1
). CP_36
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da
59 valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditore (Cass. civ. sent. n. 10742 del 2024).
Nel caso di specie, l'operazione nel suo complesso è connotata da irrazionalità, sia perché si tratta di atto di gestione distonico rispetto a quanto previsto nel piano di risanamento (ovverosia la riduzione il compendio immobiliare) – sia perché il valore di vendita era del tutto sproporzionato rispetto al valore reale, come confermato dal fatto che lo stesso c.d.a. lo ha posto in vendita, nel 2017, a 150.000 euro.
Non è stata poi fornita alcuna prova in ordine alla circostanza che l'immobile in parola sia stato prontamente messo sul mercato”, risultando invece per tabulas che solo nel
2017, ossia dopo circa 4 anni dall'acquisto, il C.d.a. ha deliberato di mettere in vendita l'immobile ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di acquisto.
Dell'operazione risponde sia il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del
27.11.2013 (composto da , , e e da CP_1 CP_3 CP_2 CP_19 Parte_4
, sia il Collegio Sindacale in carica al momento dell'acquisto (ossia composto
[...] dal Presidente dott. e dai dott. e , Sindaci effettivi), posto che CP_20 CP_5 CP_7 esso era presente alla riunione del Cda del 27.11.2013 in cui fu deliberato l'acquisto e non manifestò parere contrario e neppure espresse dei doverosi rilievi.
Ciascuno dei due organi - gestorio e di controllo - risponde per il 50% e all'interno di ciascun organo ciascun componente risponde in parti uguali.
Il danno è pari all'importo di € 117.176, ossia alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 267.176) e il minor prezzo a cui è stato ceduto (€ 150.000), poi ridotto ad € 100.436,5 nel foglio di precisazione delle conclusioni.
DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Per inciso si tratta di domanda che non ha trovato alcuno spazio argomentativo nella comparsa conclusionale del fallimento.
60 Parte attrice lamenta la perdita di chance da revocatoria per lo iato temporale che si è determinato dall'atto di rinuncia al concordato del 19.7.2017 alla data del fallimento del
23.5.2018, sostenendo che la rinuncia alla domanda di concordato avrebbe determinato, oltre alla perdita degli effetti protettivi tipici della procedura concorsuale minore, anche l'impossibilità di invocare il vincolo di continuità tra procedure di cui all'art. 69-bis
L.Fall.
Tale norma prevede che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.”
La Curatela individua due segmenti temporali interessati dalla “perdita di chance”, determinata in misura pari alla metà dei pagamenti che gli accipiens sarebbero stati condannati a restituire, in quanto inefficaci:
(i) il periodo 18.3.2016 - 19.9.2016, ossia il semestre antecedente il deposito della domanda di concordato preventivo, nel corso del quale sarebbero stati eseguiti pagamenti per complessivi Euro 4.379.478,77, cui corrisponderebbe un danno determinato in Euro 2.189.739,38513;
(ii) il periodo compreso tra il 23.11.2017 (data che individua l'inizio del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 23.5.2018) ed il
20.7.2017 (data di estinzione del Concordato per rinuncia), nel corso del quale sarebbero stati eseguiti pagamenti per complessivi Euro 1.305.685,51, cui corrisponderebbe un danno determinato in Euro 652.842,755.
Difetta il presupposto su cui si fonda tale domanda, ossia l'impossibilità di invocare la consecutio tra procedure.
Nell'ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore, affinché operi la retrodatazione di cui all'art. 69 bis l. fall., non
è necessaria l'ammissione della domanda concordataria ed inoltre l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determina di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo temporale non sia irragionevole e non
61 costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Cass. civ.
32417/2019; 36354 del 2022).
Nel caso di specie, dalla cessazione del concordato (decretata dal Tribunale di Verona il
20/07/2017) al successivo fallimento (del 23/05/2018) sono trascorsi nove mesi.
La consecuzione tra procedure trova fondamento e giustificazione proprio nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure e nella finalità di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica.
È pacifico che la rinuncia della domanda di concordato non è stata presentata dopo aver accertato il superamento della crisi che aveva reso necessaria accedere alla procedura concordataria.
Secondo le stesse allegazioni della Curatela, la società fin dalla sua costituzione e fino alla dichiarazione di fallimento ha operato in stato di perenne crisi;
è la stessa parte attrice a riconoscere l'unicità della crisi che ha caratterizzato la fase concordataria e la fase fallimentare, tanto che a pag. 30 dell'atto di citazione si legge “…il leitmotiv del periodo intercorrente dall'inizio della crisi (nel settembre 2013) alla dichiarazione di fallimento (2018) è costituito dall'ininterrotto stato di crisi dell'impresa”.
Il principio della consecuzione delle procedure concorsuali comporta la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare dalla data di ammissione alla prima delle procedure concorsuali susseguitesi prima del fallimento, fermo restando che il periodo sospetto non può che essere uno solo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela che ne individua invece due;
ed invero, in ipotesi di successione – senza soluzione di continuità – del fallimento alla procedura di concordato, il periodo sospetto sarebbe stato “unico” e sarebbe stato determinato a ritroso con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato.
Conseguentemente non può essere richiesta in via risarcitoria il danno conseguente al mancato esperimento di un'azione che era ancora nella disponibilità del fallimento.
COMPENSI PROFESSIONISTI
Il EN ascrive agli advisor e all'attestatore i seguenti inadempimenti:
(i)aver acriticamente predisposto un piano fondato su una perizia e su un'attestazione all'evidenza inattendibili in quanto la prima capace di piegare al bisogno e la seconda di
62 attestare a discrezione i valori degli asset immobiliari al fine di poter superare le criticità sollevate dal Tribunale di Verona nell'iter di ammissione al concordato preventivo,
(ii) aver voluto configurare il piano in continuità aziendale quando era ormai evidente che la società non era in grado di gestire economicamente il business e anche nonostante il tribunale avesse evidenziato che il piano di concordato dovesse essere qualificato di tipo liquidatorio,
(iii) aver deciso di rinunciare alla domanda di concordato cui ha fatto seguito l'estinzione del procedimento.
Si tratta di profili che involgono una responsabilità di tipo contrattuale, posto che il ritiene che i professionisti abbiano operato con imperizia, imprudenza e Parte_1 negligenza e che conseguentemente nessun compenso sia loro dovuto.
Tuttavia, il fa derivare dall'inadempimento il danno individuato nel Parte_1
“pagamento degli onorari effettivamente corrisposti ai professionisti che hanno assistito la società nella domanda di concordato” dalla rinuncia alla domanda di Concordato, che ha determinato il pagamento degli importi (i compensi dei professionisti) che la Società non avrebbe altrimenti sopportato.
La Curatela per ottenere la restituzione dei compensi erogati ai professionisti avrebbe dovuto esperire un'azione di risoluzione per inadempimento dei vari contratti d'opera professionale, con cumulata la domanda di restituzione del compenso indebitamente corrisposto.
L'esborso dei compensi trova titolo nei contratti con i quali è stato conferito l'incarico ai professionisti, che deve essere caducato affinchè possa essere richiesta la restituzione delle somme versate;
solo a seguito della risoluzione del contratto viene meno il titolo che legittima il prestatore d'opera professionale a trattenere il compenso;
dette restituzioni vanno regolate dalle norme relative alla ripetizione dell'indebito, integrando la prestazione effettuata la fattispecie prevista dall'art. 2033 c.c..
L'obbligazione restitutoria non ha, infatti, natura risarcitoria, derivando, per contro, dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e in assenza di detta domanda la restituzione del compenso non
è accoglibile.
63 Invece il poteva correttamente far valere i danni conseguenza derivanti Parte_1 dall'inadempimento, quale il danno da perdita di chance.
Gli amministratori rispondono invece del danno cagionato dall'aver imposto ai vari professionisti incaricati di trovare uno sbocco alla crisi di impresa di prendere in esame solo quegli istituti compatibili con la continuità, diretta o indiretta, dell'attività, pur non essendo l'azienda in grado di generare flussi di cassa adeguati.
Come traspare chiaramente dalle difese dei consorti anche una volta Parte_1 conclamata la crisi a far data da aprile 2016, la finalità perseguita dal Cda era quella di preservare a tutti i costi la continuità.
Ciò trova precisi riscontri dapprima nella presentazione di un piano che indicava in €
7.951.000 il ricavato della dismissione del patrimonio immobiliare e in € 2.000.000 il ricavato dell'affitto dell'azienda e offerto ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione del 32,97% e poi, in risposta alle richiesta di chiarimenti del giudice delegato sulla natura del concordato – se liquidatorio o in continuità – e alle osservazioni del commissario sul valore dei beni, nel deposito di una modifica del piano, contenente la precisazione che si trattava di un piano in continuità, nel quale, in relazione ai medesimi asset, veniva proposta una stima significativamente inferiore (€
3.908.274,30) del medesimo compendio immobiliare.
In tal modo le risorse della continuità sono state presentate come maggiori rispetto a quelle provenienti dalla dismissione del patrimonio ed è stato superato il tema della percentuale da assicurare ai creditori.
Tale impostazione ha portato all'insuccesso della procedura concordataria, poiché
(invero, del tutto prevedibilmente) tale vistoso espediente è stato rilevato e censurato dal Tribunale e avrebbe portato al (verosimile) decreto di inammissibilità, come si intuisce dal decreto 30.5.2017 del Tribunale di Verona, se non fosse intervenuta previamente la rinuncia
E la pervicace volontà in capo agli amministratori di continuare ad ogni costo l'attività aziendale, tanto da riuscire a piegare allo scopo anche le scelte operate dai professionisti, è resa ancora più evidente dalla scelta di rinunciare al concordato prima dell'udienza ex art. 162 cpi, onde eludere una presumibile declaratoria di fallimento e tentare di coltivare invece, al di fuori della procedura concordataria, l'affitto di azienda
64 con BE WI, (società sempre riconducibile alla famiglia , previo Parte_1 alleggerimento della struttura produttiva mediante licenziamenti ed in modo da assecondare i desiderata di figura di riferimento di BE WI. CP_25
Assai emblematica a tal proposito è la mail dep. doc. 3 fasc. che consente di Parte_1 comprendere le ragioni sottese alla rinuncia del concordato ed evidentemente condivise tra professionisti e il Cda, posto che nell'immediato non sono state prospettate altre soluzioni di risoluzione della crisi, ad eccezione dell'Accordo di ristrutturazione, ma è stata affittata l'azienda.
Il ventilato Accordo di ristrutturazione con i creditori, anch'esso improntato ad evitare qualsivoglia soluzione liquidatoria che potesse portare l'azienda al di fuori del controllo della famiglia risultava peraltro votato ab initio all'insuccesso, risultando del Parte_1 tutto velleitario che in quel frangente la società disponesse di liquidità sufficienti per pagare il 60% dei propri creditori.
Agli amministratori non viene, in conclusione, imputato il fatto che la società, a seguito della conclamata situazione di crisi, si sia rivolta a professionisti ai quali conferire mandato per individuare le soluzioni più adeguate di risoluzione della crisi, quanto che sia stata imposto a costoro di redigere soluzioni che garantissero la prosecuzione dell'attività aziendale, diretta o indiretta, sicché il ricorso per concordato è stato utilizzato quale strumento di abuso dell'istituto del concordato al solo fine di procrastinare la dichiarazione di insolvenza.
Il danno è pari ad € 154,976,00, ossia al compenso sborsato in favore dei professionisti e di esso rispondono, per quote uguali, , e CP_1 CP_3 CP_19
Di tale posta di danno non rispondono invece i Sindaci.
Consta, infatti, che già nella riunione del 4.4.2016 i Sindaci avessero messo in guardia gli amministratori dal redigere il bilancio al 31.12.2015 perché era stata irrimediabilmente minata la continuità aziendale.
Con specifico riferimento alla possibilità di accedere a procedure nell'ambito della continuità aziendale, il Collegio sindacale aveva assunto una posizione negativa;
nella comunicazione del Collegio Sindacale inviata via pec al Consiglio di Amministrazione in data 2.8.2016 ed inserita nel Libro Verbali del Collegio Sindacale si legge, infatti, “il
Collegio Sindacale ritiene che una decisione, sia essa di carattere liquidativo e/o
65 concordatario/liquidativo, debba essere presa con assoluta urgenza. Un'ipotesi che preveda iniziative e procedure per la continuità aziendale, anche se auspicabile, non ci sembra agli atti suffragata da alcun serio e concreto progetto economico-finanziario” (doc.
19 fasc. attore).
L'atto di rinuncia al concordato risulta sottoposto solo a posteriori al vaglio del Collegio
Sindacale.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Prima di procedere alla quantificazione del danno in relazione ai due addebiti riconosciuti come fondati e alla determinazione delle quote di responsabilità di ciascun convenuto non è un fuor d'opera precisare quanto segue.
In primo luogo, non può trovare applicazione al presente giudizio il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla legge n. 35/25 che ha novellato l'art. 2407, comma 2, cod. civ. Infatti, la norma modificata ha natura sostanziale ed è destinata ad applicarsi, in assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale, sulla base del generale principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (Corte di Appello di Venezia, sentenza n. 2882 del 2025).
In secondo luogo, la sig.ra nella sua qualità di consigliere di amministrazione ha Pt_4 stipulato con il una transazione in data 28.7.2020, avendo il Parte_1 Parte_1 contestato ai Sindaci e agli Amministratori in carica dall'1.1.2015 al 20.6.2016,
l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge in danno al patrimonio della società e della sua conservazione;
come esplicitato nel testo, la transazione ha determinato lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva con ogni altro coobbligato concorrente, ha ad oggetto il solo credito relativo alla quota astratta individuale di responsabilità della transigente e copre comunque ogni responsabilità gestoria della transigente (doc. 72 fasc. attore).
Tenendo conto della distinzione tra transazione pro quota e transazione dell'intero debito
(ipotesi alla quale è applicabile l'art. 1304 c.c.) come tratteggiata da C. Civ. S.U. n. 30174 del 2011, il contratto stipulato dalla deve essere qualificato come transazione pro Pt_4 quota, tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce;
essa non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titolo
66 avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.
Si deve ulteriormente precisare che, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, come successo nel caso di specie;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
La transazione stipulata dal con la sig.ra copre ogni profilo di Parte_1 Pt_4 responsabilità e l'unico dei due addebiti che attinge la sig.ra come del resto Pt_4 riconosce in atto di citazione lo stesso , è quello relativo all'acquisto Parte_1 dell'immobile di IO.
Tanto premesso, con riferimento al danno derivante dall'acquisto e successiva rivendita dell'immobile di IO pari ad € 100.436,5, a tale importo va detratto l'intero importo oggetto di transazione;
del residuo importo, pari ad € 10.436,50 risponde ciascun Sindaco per € 1.739,41 e ciascuno dei consorti per € 1.304,56. Parte_1
Del secondo addebito rispondono i consorti ciascuno per l'importo di € Parte_1
51.658,66.
Tenuto conto della rivalutazione e degli interessi compensativi sulla somma maturata anno per anno (Cass. civ. SU 1712 del 1995), i convenuti , e , CP_7 CP_5 CP_20 CP_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 CP_19 del dell'importo di € 14.341,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione Parte_1 della presente sentenza al saldo effettivo (restando nei rapporti interni determinate le proporzioni come sopra indicato); inoltre, , e devono CP_1 CP_3 CP_19 essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 207.295,59, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del nei Parte_1 confronti dei convenuti , e , e CP_7 CP_5 CP_20 CP_1 CP_3 CP_19 sulla base del decisum, con gli aumenti dovuti alla pluralità di parti e a carico del
67 nei confronti degli altri convenuti , e Parte_1 CP_4 CP_21 CP_10 CP_9 delle compagnie assicurative terze chiamate , e Controparte_16 CP_13 CP_14 sulla base del disputatum, tenuto conto che:
- nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. civ. S.U. n. 20805 del 2025);
-la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata.
Le spese di CTU, come liquidate con decreto di data 3.7.2024, vengono poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7198/2020
R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara tenuti e condanna i convenuti , e , e CP_7 CP_5 CP_20 CP_1 CP_3
in solido tra loro, al pagamento in favore del dell'importo già CP_19 Parte_1 rivalutato di € 14.341,08, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- accerta nei rapporti interni che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rispondono in pari misura del danno di cui al precedente capo e che all'interno di ciascun organo ciascun componente risponde in pari misura;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti , e in solido tra CP_1 CP_3 CP_19 loro, al pagamento in favore del , dell'importo di € 207.295,59, oltre interessi Parte_1 legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- accerta che ciascun amministratore risponde in pari misura del danno di cui al capo precedente;
- rigetta ogni altra domanda;
68 - condanna , e , e in solido tra CP_7 CP_5 CP_20 CP_1 CP_3 CP_19 loro, al pagamento, in favore del , delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€ 28.206,00 per compenso, € 3.399,00 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge;
- condanna il EN attore, al pagamento in favore dei convenuti CP_4
e delle spese di lite, che liquida in € 37.950,00 per compenso CP_9 CP_21 CP_10 per ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna il , al pagamento in favore delle terze chiamate , Parte_1 Controparte_16
e delle spese di lite, che liquida in € 22.450,00, per compenso CP_13 CP_14 per ciascuna compagnia assicurativa, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 24 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
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