Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 87/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 19.3.2025, promossa
DA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.2.1968, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIA DI BIASE (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Atella (PZ) al viale delle Rose n. 35 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA SUMMA (C.F.: , C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Ponte Nove Luci n.
10 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in FI (PZ) il 13.7.2002, deducendo che dall'unione coniugale erano nati due figli, (FI, 15.5.2003) e (FI, 10.2.2005); Persona_1 Persona_2
e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le convenute condizioni di separazione personale con decreto n. 3117/2023 del 9.3.2023.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritte manifestando la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni divorzili riportate nel ricorso introduttivo, nonché dichiarando di rinunciare alla comparizione personale in udienza, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra loro in FI (PZ) il 13.7.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FI al N. 35, Parte II, Serie A, Anno 2002 (nonché in quello del Comune di Atella al N. 1, Parte II, Serie B, Anno 2002), alle seguenti condizioni:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto dal sig.
e dalla sig.ra in data 13.07.2002 e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Atella al n. I p.2 S. B anno 2002 e
2 R.G. N. 87/2025 V.G. ordinare al Comune di Atella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) La casa familiare sita in Atella (PZ) alla Via Potenza n. 37, di proprietà esclusiva del marito, rimarrà nella disponibilità del sig mentre la sig.ra Pt_1 CP_1
risiederà ove già risiede in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Sandro Pertini, 26, presso
l'abitazione materna non essendo nelle condizioni di poter provvedere ad altra sistemazione autonoma;
si dà atto che tutte le suppellettili, libri e cimeli presenti nello studio dell'abitazione familiare rimangono nella proprietà e disponibilità della moglie, la quale non appena reperirà idonea sistemazione in cui poterli collocare li asporterà.
3) I genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, fornendo agli stessi vitto e alloggio nel tempo in cui li avranno presso di sé, senza chiedere alcun rimborso all'altro coniuge.
4) Relativamente alle vacanze estive e invernali, ogni genitore se ne farà carico, nei limiti delle proprie possibilità, e senza chiedere alcun rimborso all'altro genitore.
5) le spese mediche di comprovata necessità, sportive e ricreative previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, quanto alle tasse e spese universitarie verranno determinate nel seguente modo:
• Si dà atto che il figlio è iscritto al corso universitario privato Persona_2
Cattolica Sacro Cuore a Roma e che la madre parteciperà alle tasse di iscrizione nella sola misura di euro 1.500,00 annui per l'anno di immatricolazione 2024/2025, mentre la restante quota annuale di iscrizione rimarrà integralmente a carico del padre. Nel caso in cui le tasse universitarie di cui sopra dovessero, per gli anni avvenire, essere inferiori alla somma di euro 3000, la madre corrisponderà l'esatto 50%.
• Inoltre, entrambi i genitori si faranno carico di tutte le spese relative al mantenimento del figlio fuori sede a Roma;
la madre corrisponderà il suo 50% entro il 28 di ogni mese;
• Si dà atto che la figlia è iscritta al corso universitario pubblico Persona_1
a Bari e che entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% sia le spese di iscrizione annuale che tutte le spese relative al mantenimento della figlia fuori sede a Bari;
la madre corrisponderà il suo 50% entro il 28 di ogni mese;
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• i conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile e il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro dieci giorni dalla richiesta;
inoltre ciascun genitore si impegna a consegnare all'altro genitore tutte le certificazioni utili alle detrazioni fiscali;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
6) Spese legali integralmente compensate tra le parti».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
4 R.G. N. 87/2025 V.G.
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 20.1.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, posta la maggiore età dei figli e la contribuzione al loro mantenimento ripartita tra i genitori, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -
a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto nonché per assenza id questione in merito (cfr. punto 6 delle condizioni divorzili).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 87 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FI (PZ) il
13.7.2002 da (C.F.: , nato a Parte_1 C.F._1
Potenza il 12.2.1968, e (C.F.: ), nata a CP_1 C.F._3
Potenza il 15.7.1970, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FI
(PZ) al N. 35, Parte II, Serie A, Anno 2002 (nonché in quello del Comune di Atella al
N. 1, Parte II, Serie B, Anno 2002);
5 R.G. N. 87/2025 V.G.
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FI (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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