Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4180/2024 promossa da:
c.f. , ass. dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Parte_1 C.F._1
Fabio Ganci;
WA EL e Nicola Zampieri, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dalla funzionaria CP_2 dott.ssa Elisa Cesaro, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 16 maggio 2024, ritualmente notificato, Pt_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità
[...] CP_1 di docente in forza di numerosi contratti a tempo determinato con termine al 30 giugno, dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024, ha convenuto in giudizio il deducendo la Controparte_1 sussistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, in forza dei quali ha prestato l'attività di docente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
ha quindi dedotto la sussistenza di un'abusiva reiterazione dei contratti a termine,
1
La ricorrente ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al CP_1 risarcimento del danno quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 L 183/2010.
Il convenuto si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda.
All'udienza del 18.10.2024 il difensore della parte ricorrente ha chiesto l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno di cui al decreto legge 131/2024; si è opposta la difesa del convenuto. CP_1
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
Non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto col profilo indicato in ricorso;
- che i periodi in cui il servizio è stato prestato siano quelli indicati in ricorso siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal . CP_1
La questione inerente la reiterazione di contratti a termine nel settore pubblico della scuola, dopo una doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una serie di sentenze gemelle pronunciate nel novembre del 2016.
Con la sent. n. 22552/2016, a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., la Suprema
Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale scolastico e le supplenze (annuali su organico di diritto ex art. 4 c. 1 l. 124/1999, temporanee su organico di fatto ex art. 4 c. 2, temporanee ex art. 4 c. 3), ha preso in rassegna il sistema delle graduatorie e sintetizzato la disciplina introdotta dalla l. 107/2015, per concludere nel senso dell'incompatibilità della disciplina speciale valevole per la scuola pubblica con le norme contenute nel d.lgs 368/2001 con riferimento ai requisiti di forma del contratto a termine ed al regime delle proroghe e dei rinnovi.
2 Quindi ha ricordato la sentenza pronunciata dalla CGUE il 26 novembre 2014, ed altri e la sentenza 187/2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con Per_1 cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del
1999 (nella parte in cui autorizza mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustifichino), per poi pervenire a precisare quali siano le condizioni per la configurabilità dell'abuso.
A questo proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato: “(…) 63. (…) il Collegio intende muoversi nell'ottica di una individuazione della sola tipologia contrattuale alla quale hanno fatto riferimento la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale, e che conduce ad escludere recisamente l'estensione alle supplenze su organico di fatto dei principii affermati per l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 1, fatto segno all'intervento rammentato in premessa.
64. Sulla prima condizione, ed in primo luogo, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del
2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.”.
La Corte, con riguardo ai contratti stipulati ex art. 4 c. 1 l. cit. di durata complessiva superiore ai 36 mesi, anche non continuativi e stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 107/2015, quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione, ha ricordato la vigenza del divieto di conversione nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico e rilevato come la misura della stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenti una misura satisfattiva rispetto ai pregressi abusi, idonea sanzionare e da cancellare l'illecito comunitario.
Quanto invece ai docenti non aventi concrete chance di stabilizzazione, la Corte ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno ex art. 32 183/2010.
3 Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, è pacifico che i plurimi contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente hanno riguardato supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza al 30 giugno ex art. 4 c. 2 o 3 della l. cit..
in forza dei suddetti contratti a termine, la ricorrente ha prestato servizio, sempre su posto di sostegno e nello stesso istituto scolastico IC Alvaro Gobetti di Torino nei seguenti periodi.: dal 27 settembre 2017 al 30 giugno 2019 dal 17 settembre 2018 al 30 giugno 2019 dal 20 settembre 2019 al 30 giugno 2020.
Negli anni scolastici successivi, la ricorrente ha prestato servizio, sempre sul posto di sostegno, nell'IC Antonelli Casalegno di Torino, in forza di plurimi contratti a tempo determinato nei seguenti periodi:
dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021
dal 6 settembre 2021 al 30 giugno 2022
dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023
dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024
In riferimento a questi ultimi 4 contratti a tempo determinato, è possibile ravvisare un ricorso improprio da parte dell'Amministrazione al contratto di lavoro a termine.
A questo proposito nella sentenza sopra citata la S.C. ha precisato:
“(…) 125. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non
è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”.
Ricostruito in sintesi quanto accaduto nel mondo della scuola a seguito dell'impiego dei contratti di lavoro a termine per il conferimento di incarichi di supplenza, deve ora essere evidenziato che la fattispecie in concreto esaminata dimostra come, evidentemente, con il piano assunzionale straordinario voluto dal legislatore nel
2015 e con la misura della cadenza triennale dei concorsi a copertura dei posti vacanti e disponibili voluta dalla legge107/2015, non si è posto definitivamente fine
4 al ricorso reiterato di contratti a tempo determinato in contrasto con il diritto dell' CP_3
La norma contenuta nell'articolo 1, comma 131, della legge 107/2015 che fissava la durata complessiva dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, è stata abrogata dall'articolo 4 bis del decreto legge 87/2018convertito dalla legge 96/2018.
Le circostanze evidenziate in ricorso dimostrano, senza ombra di dubbio, come presso l'IC Antonelli Casalegno di Torino l'esigenza che è stata soddisfatta mediante il conferimento alla ricorrente di supplenze su organico di fatto, su posto di sostegno, in forza di contratti a tempo determinato non fosse affatto temporanea: la ricorrente, infatti, vi ha insegnato dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024, quindi per 4 aa.ss. consecutivi.
Pertanto, deve concludersi che tali contratti si pongono in contrasto con il diritto dell'U.E. siccome consentiti da una normativa nazionale che, pur prevedendo in astratto la cadenza triennale dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili, di fatto consente la reiterazione illimitata di contratti a termine per le supplenze.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno con riferimento ai contratti sottoscritti per rendere servizio presso l'IC Antonelli Casalegno di Torino.
Liquidazione del danno.
Con la sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della S.C. hanno espresso il seguente principio: “la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
5 La norma richiamata dalle Sezioni Unite è stata sostituita in seguito da quella di analogo tenore contenuta nell'articolo 28 del decreto legislativo 81/2015.
L'art. 36, c. 5, del d.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. 131/2024 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”, convertito dalla legge n. 166/2024 , stabilisce:
“In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Si ritiene di dover applicare la nuova disposizione anche alla fattispecie in esame per le condivisibili ragioni espresse nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio iscritto al numero RGL 5801/2024 a cui si rinvia ai sensi dell'articolo 118 disp. att.
c.p.c.:
“37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per
6 l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art.
36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”.
Si richiama, inoltre, l'ordinanza Cass. n. 19229/2022 in cui è stato espresso il principio secondo cui: “(…). “[…] 1.3. Erronea è […] l'affermazione secondo cui, quando la legge in una determinata materia detti regole per la liquidazione del danno aquiliano, tali regole debbano applicarsi solo ai fatti illeciti 444/ avvenuti dopo l'entrata in vigore di esse. E' vero piuttosto l'esatto contrario: la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa
o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. (…).
Pertanto, nella fattispecie in esame il danno deve essere liquidato nella misura minima di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerato il superamento dei 36 mesi di servizio avvenuto con la stipula del contratto in data 1.9.2023; l'importo liquidabile per detto danno è di euro 8.456,71 lordi, atteso che la retribuzione mensile del ricorrente ammonta ad euro 1.951,55, come concordemente indicato dalle parti all'odierna udienza e la retribuzione utile al calcolo della tfr è pari ad euro 2.114,17; importo maggiorato di interessi legali dalla pronuncia al saldo
7 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della natura “seriale” delle questioni proposte e trattate, e con distrazione in favore dei
Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore della CP_1 parte ricorrente liquidato in euro 8.456,71 lordi, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 2.108,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente avvocati
EL, Ganci, Zampieri e Rinaldi.
Torino, 28.1.2025
LA GIUDICE
Sonia Salvatori
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