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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3646/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/04/2025, sono presenti:
per , l'avv. Alberto Zecca;
Parte_1
per l'avv. Maria Cristina Forgione. Parte_2
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e il dott. Persona_1 [...]
. Per_2
L'avv. Zecca precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate telematicamente.
L'avv. Forgione precisa le conclusioni riportandosi alle proprie memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sia nel merito che in via istruttoria e discute oralmente la causa. Rileva che le denunce sono state proposte tempestivamente e non si può parlare di inadempienza del Pt_1 avendo quest'ultimo versato gran parte del corrispettivo nel corso del rapporto, a titolo di acconto e non per stati di avanzamento lavori;
osserva peraltro che non vi è prova di una data esatta di consegna dei lavori, sicché vi è incertezza sulla decorrenza del termine di decadenza. Precisa altresì che la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori risulta dalla consulenza tecnica stragiudiziale depositata da parte convenuta, sicché neppure potrebbe dirsi che la CTU sarebbe esplorativa. Si riporta per il resto alle proprie note scritte e insiste per il rigetto della domanda attorea;
ripropone tutte le istanze istruttorie non accolte e insiste per lo svolgimento della CTU per tutte le ragioni meglio articolate in atti.
Il giudice pagina 1 di 9 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 9 R.G. N. 3646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3646/2023 vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Gravedona, piazza Trento n. 9, presso lo studio dell'avv. Alberto
Zecca e dell'avv. Massimiliano Mauri, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa in riassunzione;
- Attrice –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, via Parte_2 C.F._1
Magenta n. 30, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Forgione, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare, accettare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia invocata da controparte e, per l'effetto, rigettare ogni domanda ex adverso proposta;
nel merito, accertare pagina 3 di 9 e dichiarare (CF: ), residente in [...] C.F._1
Guanella n. 4, tenuto al pagamento e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere in favore di la somma di € 22.552,00, oltre interessi di legge dal dovuto (data pagamento Parte_1
fattura) al saldo;
rigettare ogni domanda proposta da siccome infondata in fatto Parte_2
e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di difesa”;
Per il convenuto: Ha precisato le conclusioni come da memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sia nel merito che in via istruttoria.
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Lecco e Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 825/2022, emesso dal citato a CP_1 favore della per l'importo di € 22.552,00, oltre interessi moratori e spese di Parte_1
lite, avente titolo nel mancato pagamento della fattura n. 1768/FD del 30.11.2021, relativa all'attività di “installazione di sopralzo prefabbricato in legno, con fornitura dei materiali”.
Ammetteva, in particolare, l'opponente di aver concluso un contratto di appalto con la
[...]
avente ad oggetto l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione nell'immobile di Parte_1 sua proprietà, per il complessivo importo di € 88.553,00, oltre IVA;
deduceva, tuttavia, che le opere erano affette da gravi vizi e difetti, tutti tempestivamente denunciati dall'opponente in data
16.07.2022, e, nonostante ciò, la controparte aveva emesso la fattura del 30.11.2021, documento di evidente formazione unilaterale e inidoneo da un punto di vista probatorio.
Domandava, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno per i vizi dell'opera appaltata, da liquidarsi nella misura di
€ 28.400,00, previa eventuale compensazione con il credito avversario.
pagina 4 di 9 Contestava, infine, la misura degli interessi di cui al decreto ingiuntivo, per essere stata la relativa domanda accolta nella misura del tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo, nonché dell'avversa domanda riconvenzionale.
Eccepiva, in particolare, quest'ultima la decadenza della controparte dalla garanzia per i vizi per via della tardività della relativa denuncia. Contestava, inoltre, l'esistenza dei citati difetti mettendo in evidenza che i tempi e le modalità del pagamento erano stati concordati tra le parti, prevedendo il versamento della somma di € 15.600,00 entro l'1.12.2021 e della restante somma di € 16.952,00 entro il 31.1.2022, ma che l'opponente si era limitato a versare, in data 15.3.2022,
l'importo di € 10.000,00, peraltro con mesi di ritardo e dietro ripetuti solleciti.
All'esito dell'udienza dell'11.05.2023, il Tribunale di Lecco rilevava d'ufficio la possibile incompetenza a favore del Tribunale di Como, quale foro del consumatore, e assegnava alle parti termine per note ex art. 101, secondo comma, c.p.c.; la controversia veniva, quindi, definita con sentenza a verbale del 4.07.2023, con la quale il Tribunale di Lecco accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e si dichiarava incompetente.
La causa veniva, in seguito, tempestivamente riassunta avanti a questo Tribunale.
Preso atto della revoca del decreto ingiuntivo, la chiedeva quindi la condanna Parte_1
di al pagamento della complessiva somma di € 22.552,00, o della diversa somma Parte_2
accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al soddisfo, il tutto sulla base del citato contratto di appalto.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, resisteva in giudizio il convenuto, che riproponeva sostanzialmente tutte le difese già sollevate innanzi al giudice a quo, in particolare la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione.
La trattazione della causa proseguiva, quindi, con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, disattese le richieste di prova orale avanzate da parte convenuta, il giudice tentava la conciliazione della causa all'udienza del 25.09.2024.
pagina 5 di 9 Fallito ogni tentativo di raggiungere un accordo, veniva disattesa la richiesta di CTU avanzata da parte convenuta e la causa subiva rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito, sentite le parti, la controversia viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, si osserva preliminarmente che non è contestata tra le parti l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della domanda di condanna avanzata da parte attrice, rappresentato dal contratto di appalto stipulato con il convenuto, per il complessivo importo di €
83.000,00 più IVA, successivamente ridotto ad € 76.352,91, per le opere preventivate, e ad €
4.780,56 per le opere extra, per un totale di € 81.100,00 più IVA.
Allo stesso modo, è pacifico tra le parti che, dopo il pagamento della somma di € 10.000,00 in data 15.03.2022, residui da versare la somma di € 22.552,00 a titolo di compenso.
L'unica deduzione svolta da parte convenuta attiene, infatti, all'esistenza di vizi e difetti tali da giustificare anche una richiesta di risarcimento del danno di € 28.400,00, corrispondente ai costi necessari per emendare i vizi, suscettibile di compensazione con il credito attoreo.
Ciò posto, la domanda di parte convenuta è infondata e merita di essere respinta.
Sul punto, occorre infatti premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., la garanzia per i vizi non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili, sempre che, in quest'ultimo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore; il secondo comma prosegue, inoltre, precisando che il committente è tenuto, a pena di decadenza, a denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, non essendo la preveniva denuncia necessaria solo laddove l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi o li abbia occultati.
In punto di accettazione dell'opera, si è poi chiarito in giurisprudenza che, per quanto non si possa confondere la presa in consegna da parte del committente con l'accettazione della stessa, non implicando la prima, di per sé, la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili (cfr. Cass., sez. II, 22 gennaio 2025, n. 1576; nello stesso senso, v. anche Cass., sez.
II, 6 marzo 2007, n. 5131), l'accettazione può essere anche tacita, essendo quest'ultima integrata da comportamenti concludenti che – presupponendo necessariamente la volontà di accettare l'opera ed essendo incompatibili con la volontà di non accettarla o di accettarla pagina 6 di 9 condizionatamente – dimostrino, in modo inequivocabile, il gradimento del committente rispetto al risultato dell'appalto (cfr. Cass., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13966; Cass., sez. II, 14 aprile
2004, n. 7057; Cass., sez. III, 8 aprile 1978, n. 1635).
In quest'ultimo caso, a prescindere dalla denuncia, l'appaltatore è liberato dalla garanzia.
L'art. 1665, terzo comma, c.c., disciplina infatti alcune ipotesi di accettazione c.d. presunta dell'opera, che si verifica ogniqualvolta, nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giustificati motivi o non ne comunichi il risultato entro un breve termine o, ancora, laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento delle stesse, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera già pagata, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti;
pur non enunciando la nozione di accettazione tacita, dalla citata norma si evince dunque che vi sono una serie di fatti e comportamenti socialmente tipici dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (cfr. Cass., sez. II, 9 febbraio 2023, n. 4021; Cass., sez. II, 16 maggio 2019, n. 13224).
In quest'ottica, va letta come accettazione tacita dell'opera la ricezione della stessa senza riserve in assenza di verifica;
il quarto comma dell'art. 1665 c.c. attribuisce, infatti, lo stesso effetto dell'accettazione (ovvero di una manifestazione negoziale, importante il gradimento dell'opera) all'atto della consegna, ovvero della materiale traditio dell'opera (alla quale può essere parificata comunque l'immissione nel possesso da parte del committente), che integra un comportamento materiale, ove la stessa non sia accompagnata da riserve “ancorché non si sia proceduto alla verifica” (cfr. Cass., sez. II, 3 giugno 2020, n. 10452).
Affinché possa parlarsi di accettazione tacita, “al ricevimento del bene deve associarsi (…) un comportamento dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione. Non si ha, invece, accettazione tacita se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con l'espressa riserva di effettuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla. Sicché la presa in consegna dell'opera da parte del committente non
pagina 7 di 9 va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia (contestualmente) seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004;
Sez. 2, Sentenza n. 10505 del 07/12/1994)” (cfr. Cass., sez. II, 22 gennaio 2025, cit.).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, prima ancora della decadenza del committente dalla garanzia per i vizi, la stessa vada esclusa per via dell'accettazione tacita dell'opera, non essendo stata effettuata alcuna riserva all'atto della consegna.
È infatti pacifico tra le parti che i lavori sono terminati il 30.11.2021, contestualmente all'emissione della fattura n. 1768/FD, e che il committente abbia successivamente acquisito la disponibilità materiale e giuridica dell'opera, avendo commissionato a terzi le opere di rifinitura.
Peraltro, è pacifico, non essendo stata la circostanza specificamente contestata da parte convenuta, che in data 4.12.2021 si è svolto un sopralluogo alla presenza del direttore dei lavori, incaricato dal committente di verificare la correttezza delle opere appaltate, in occasione del quale non è stata formulata alcuna riserva o contestazione.
La prima denuncia scritta dei vizi è intervenuta, infatti, solo in data 16.07.2022 e non vi è prova che ulteriori contestazioni siano state sollevate nel corso del rapporto, generico essendo l'unico capitolo di prova orale (cap. 1), articolato sul punto nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta.
Infine, va detto che è incontestato che il abbia provveduto al pagamento parziale della Pt_1
fattura n.1768/FD, con ciò dimostrando il proprio gradimento dell'opera.
Già solo per tale ragione, la domanda riconvenzionale merita di essere respinta, non essendovi evidenza del fatto che i singoli vizi dedotti dal fossero occulti, cioè che non fossero da lui Pt_1 conosciuti o conoscibili, al momento della consegna, con l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, va accolta anche l'eccezione di decadenza avanzata da parte attrice, in quanto il non ha dimostrato la tempestività della propria denuncia, nulla avendo lo stesso dedotto Pt_1 sul momento esatto in cui avrebbe scoperto l'esistenza dei vizi.
Segue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e della relativa eccezione di compensazione, con condanna del l pagamento del prezzo residuo dell'appalto, a favore Pt_1
pagina 8 di 9 dell'attrice, per complessivi € 22.552,00, il tutto senza necessità di ammettere i capitoli di prova orale articolati da parte convenuta (irrilevanti ai fini della decisione) e senza disporre CTU.
A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi di mora, che possono essere riconosciuti nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, stante il richiamo contenuto all'art. 1284, quarto comma, c.c., solo a decorrere dalla domanda giudiziale, coincidente con la notifica della comparsa in riassunzione (così come richiesto da parte attrice nelle note scritte depositate per l'odierna udienza); quella dedotta in giudizio non è, infatti, una transazione commerciale nel senso previsto dal citato decreto, bensì un rapporto tra consumatore e professionista.
Dalla data della mora, coincidente (in mancanza di allegazioni più precise) con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in base ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (tranne l'istruttoria e la fase decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e del modulo decisionale prescelto, all'esito di discussione orale), in base al valore della causa, maggiorato dalla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento della somma di € 22.552,00 a favore della Parte_2 [...]
oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della notifica del ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica della comparsa in riassunzione al pagamento effettivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
Parte_1
3) Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore della Parte_2 [...]
che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11.04.2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/04/2025, sono presenti:
per , l'avv. Alberto Zecca;
Parte_1
per l'avv. Maria Cristina Forgione. Parte_2
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense il dott. e il dott. Persona_1 [...]
. Per_2
L'avv. Zecca precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate telematicamente.
L'avv. Forgione precisa le conclusioni riportandosi alle proprie memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sia nel merito che in via istruttoria e discute oralmente la causa. Rileva che le denunce sono state proposte tempestivamente e non si può parlare di inadempienza del Pt_1 avendo quest'ultimo versato gran parte del corrispettivo nel corso del rapporto, a titolo di acconto e non per stati di avanzamento lavori;
osserva peraltro che non vi è prova di una data esatta di consegna dei lavori, sicché vi è incertezza sulla decorrenza del termine di decadenza. Precisa altresì che la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori risulta dalla consulenza tecnica stragiudiziale depositata da parte convenuta, sicché neppure potrebbe dirsi che la CTU sarebbe esplorativa. Si riporta per il resto alle proprie note scritte e insiste per il rigetto della domanda attorea;
ripropone tutte le istanze istruttorie non accolte e insiste per lo svolgimento della CTU per tutte le ragioni meglio articolate in atti.
Il giudice pagina 1 di 9 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 9 R.G. N. 3646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3646/2023 vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Gravedona, piazza Trento n. 9, presso lo studio dell'avv. Alberto
Zecca e dell'avv. Massimiliano Mauri, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa in riassunzione;
- Attrice –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, via Parte_2 C.F._1
Magenta n. 30, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Forgione, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare, accettare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia invocata da controparte e, per l'effetto, rigettare ogni domanda ex adverso proposta;
nel merito, accertare pagina 3 di 9 e dichiarare (CF: ), residente in [...] C.F._1
Guanella n. 4, tenuto al pagamento e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere in favore di la somma di € 22.552,00, oltre interessi di legge dal dovuto (data pagamento Parte_1
fattura) al saldo;
rigettare ogni domanda proposta da siccome infondata in fatto Parte_2
e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di difesa”;
Per il convenuto: Ha precisato le conclusioni come da memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sia nel merito che in via istruttoria.
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Lecco e Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 825/2022, emesso dal citato a CP_1 favore della per l'importo di € 22.552,00, oltre interessi moratori e spese di Parte_1
lite, avente titolo nel mancato pagamento della fattura n. 1768/FD del 30.11.2021, relativa all'attività di “installazione di sopralzo prefabbricato in legno, con fornitura dei materiali”.
Ammetteva, in particolare, l'opponente di aver concluso un contratto di appalto con la
[...]
avente ad oggetto l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione nell'immobile di Parte_1 sua proprietà, per il complessivo importo di € 88.553,00, oltre IVA;
deduceva, tuttavia, che le opere erano affette da gravi vizi e difetti, tutti tempestivamente denunciati dall'opponente in data
16.07.2022, e, nonostante ciò, la controparte aveva emesso la fattura del 30.11.2021, documento di evidente formazione unilaterale e inidoneo da un punto di vista probatorio.
Domandava, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento del danno per i vizi dell'opera appaltata, da liquidarsi nella misura di
€ 28.400,00, previa eventuale compensazione con il credito avversario.
pagina 4 di 9 Contestava, infine, la misura degli interessi di cui al decreto ingiuntivo, per essere stata la relativa domanda accolta nella misura del tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, in materia di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo, nonché dell'avversa domanda riconvenzionale.
Eccepiva, in particolare, quest'ultima la decadenza della controparte dalla garanzia per i vizi per via della tardività della relativa denuncia. Contestava, inoltre, l'esistenza dei citati difetti mettendo in evidenza che i tempi e le modalità del pagamento erano stati concordati tra le parti, prevedendo il versamento della somma di € 15.600,00 entro l'1.12.2021 e della restante somma di € 16.952,00 entro il 31.1.2022, ma che l'opponente si era limitato a versare, in data 15.3.2022,
l'importo di € 10.000,00, peraltro con mesi di ritardo e dietro ripetuti solleciti.
All'esito dell'udienza dell'11.05.2023, il Tribunale di Lecco rilevava d'ufficio la possibile incompetenza a favore del Tribunale di Como, quale foro del consumatore, e assegnava alle parti termine per note ex art. 101, secondo comma, c.p.c.; la controversia veniva, quindi, definita con sentenza a verbale del 4.07.2023, con la quale il Tribunale di Lecco accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e si dichiarava incompetente.
La causa veniva, in seguito, tempestivamente riassunta avanti a questo Tribunale.
Preso atto della revoca del decreto ingiuntivo, la chiedeva quindi la condanna Parte_1
di al pagamento della complessiva somma di € 22.552,00, o della diversa somma Parte_2
accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al soddisfo, il tutto sulla base del citato contratto di appalto.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, resisteva in giudizio il convenuto, che riproponeva sostanzialmente tutte le difese già sollevate innanzi al giudice a quo, in particolare la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione.
La trattazione della causa proseguiva, quindi, con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, disattese le richieste di prova orale avanzate da parte convenuta, il giudice tentava la conciliazione della causa all'udienza del 25.09.2024.
pagina 5 di 9 Fallito ogni tentativo di raggiungere un accordo, veniva disattesa la richiesta di CTU avanzata da parte convenuta e la causa subiva rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito, sentite le parti, la controversia viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, si osserva preliminarmente che non è contestata tra le parti l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della domanda di condanna avanzata da parte attrice, rappresentato dal contratto di appalto stipulato con il convenuto, per il complessivo importo di €
83.000,00 più IVA, successivamente ridotto ad € 76.352,91, per le opere preventivate, e ad €
4.780,56 per le opere extra, per un totale di € 81.100,00 più IVA.
Allo stesso modo, è pacifico tra le parti che, dopo il pagamento della somma di € 10.000,00 in data 15.03.2022, residui da versare la somma di € 22.552,00 a titolo di compenso.
L'unica deduzione svolta da parte convenuta attiene, infatti, all'esistenza di vizi e difetti tali da giustificare anche una richiesta di risarcimento del danno di € 28.400,00, corrispondente ai costi necessari per emendare i vizi, suscettibile di compensazione con il credito attoreo.
Ciò posto, la domanda di parte convenuta è infondata e merita di essere respinta.
Sul punto, occorre infatti premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., la garanzia per i vizi non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o conoscibili, sempre che, in quest'ultimo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore; il secondo comma prosegue, inoltre, precisando che il committente è tenuto, a pena di decadenza, a denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, non essendo la preveniva denuncia necessaria solo laddove l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi o li abbia occultati.
In punto di accettazione dell'opera, si è poi chiarito in giurisprudenza che, per quanto non si possa confondere la presa in consegna da parte del committente con l'accettazione della stessa, non implicando la prima, di per sé, la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili (cfr. Cass., sez. II, 22 gennaio 2025, n. 1576; nello stesso senso, v. anche Cass., sez.
II, 6 marzo 2007, n. 5131), l'accettazione può essere anche tacita, essendo quest'ultima integrata da comportamenti concludenti che – presupponendo necessariamente la volontà di accettare l'opera ed essendo incompatibili con la volontà di non accettarla o di accettarla pagina 6 di 9 condizionatamente – dimostrino, in modo inequivocabile, il gradimento del committente rispetto al risultato dell'appalto (cfr. Cass., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13966; Cass., sez. II, 14 aprile
2004, n. 7057; Cass., sez. III, 8 aprile 1978, n. 1635).
In quest'ultimo caso, a prescindere dalla denuncia, l'appaltatore è liberato dalla garanzia.
L'art. 1665, terzo comma, c.c., disciplina infatti alcune ipotesi di accettazione c.d. presunta dell'opera, che si verifica ogniqualvolta, nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralasci di procedere alla verifica senza giustificati motivi o non ne comunichi il risultato entro un breve termine o, ancora, laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento delle stesse, il che fa presumere l'accettazione della frazione o partita di opera già pagata, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti;
pur non enunciando la nozione di accettazione tacita, dalla citata norma si evince dunque che vi sono una serie di fatti e comportamenti socialmente tipici dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (cfr. Cass., sez. II, 9 febbraio 2023, n. 4021; Cass., sez. II, 16 maggio 2019, n. 13224).
In quest'ottica, va letta come accettazione tacita dell'opera la ricezione della stessa senza riserve in assenza di verifica;
il quarto comma dell'art. 1665 c.c. attribuisce, infatti, lo stesso effetto dell'accettazione (ovvero di una manifestazione negoziale, importante il gradimento dell'opera) all'atto della consegna, ovvero della materiale traditio dell'opera (alla quale può essere parificata comunque l'immissione nel possesso da parte del committente), che integra un comportamento materiale, ove la stessa non sia accompagnata da riserve “ancorché non si sia proceduto alla verifica” (cfr. Cass., sez. II, 3 giugno 2020, n. 10452).
Affinché possa parlarsi di accettazione tacita, “al ricevimento del bene deve associarsi (…) un comportamento dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione. Non si ha, invece, accettazione tacita se il committente prende in consegna l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di far valere difformità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, avvenga con l'espressa riserva di effettuare la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla. Sicché la presa in consegna dell'opera da parte del committente non
pagina 7 di 9 va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia (contestualmente) seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004;
Sez. 2, Sentenza n. 10505 del 07/12/1994)” (cfr. Cass., sez. II, 22 gennaio 2025, cit.).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che, prima ancora della decadenza del committente dalla garanzia per i vizi, la stessa vada esclusa per via dell'accettazione tacita dell'opera, non essendo stata effettuata alcuna riserva all'atto della consegna.
È infatti pacifico tra le parti che i lavori sono terminati il 30.11.2021, contestualmente all'emissione della fattura n. 1768/FD, e che il committente abbia successivamente acquisito la disponibilità materiale e giuridica dell'opera, avendo commissionato a terzi le opere di rifinitura.
Peraltro, è pacifico, non essendo stata la circostanza specificamente contestata da parte convenuta, che in data 4.12.2021 si è svolto un sopralluogo alla presenza del direttore dei lavori, incaricato dal committente di verificare la correttezza delle opere appaltate, in occasione del quale non è stata formulata alcuna riserva o contestazione.
La prima denuncia scritta dei vizi è intervenuta, infatti, solo in data 16.07.2022 e non vi è prova che ulteriori contestazioni siano state sollevate nel corso del rapporto, generico essendo l'unico capitolo di prova orale (cap. 1), articolato sul punto nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta.
Infine, va detto che è incontestato che il abbia provveduto al pagamento parziale della Pt_1
fattura n.1768/FD, con ciò dimostrando il proprio gradimento dell'opera.
Già solo per tale ragione, la domanda riconvenzionale merita di essere respinta, non essendovi evidenza del fatto che i singoli vizi dedotti dal fossero occulti, cioè che non fossero da lui Pt_1 conosciuti o conoscibili, al momento della consegna, con l'ordinaria diligenza.
In ogni caso, va accolta anche l'eccezione di decadenza avanzata da parte attrice, in quanto il non ha dimostrato la tempestività della propria denuncia, nulla avendo lo stesso dedotto Pt_1 sul momento esatto in cui avrebbe scoperto l'esistenza dei vizi.
Segue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e della relativa eccezione di compensazione, con condanna del l pagamento del prezzo residuo dell'appalto, a favore Pt_1
pagina 8 di 9 dell'attrice, per complessivi € 22.552,00, il tutto senza necessità di ammettere i capitoli di prova orale articolati da parte convenuta (irrilevanti ai fini della decisione) e senza disporre CTU.
A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi di mora, che possono essere riconosciuti nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, stante il richiamo contenuto all'art. 1284, quarto comma, c.c., solo a decorrere dalla domanda giudiziale, coincidente con la notifica della comparsa in riassunzione (così come richiesto da parte attrice nelle note scritte depositate per l'odierna udienza); quella dedotta in giudizio non è, infatti, una transazione commerciale nel senso previsto dal citato decreto, bensì un rapporto tra consumatore e professionista.
Dalla data della mora, coincidente (in mancanza di allegazioni più precise) con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in base ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (tranne l'istruttoria e la fase decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e del modulo decisionale prescelto, all'esito di discussione orale), in base al valore della causa, maggiorato dalla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento della somma di € 22.552,00 a favore della Parte_2 [...]
oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della notifica del ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica della comparsa in riassunzione al pagamento effettivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
Parte_1
3) Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore della Parte_2 [...]
che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11.04.2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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