Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1975, n. 522
Articolo 2
Versione
22 novembre 1975
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1975 i contributi di cui alle leggi 29 gennaio 1951, n. 37 e 14 maggio 1965 n. 496 , sono aumentati rispettivamente da lire 25 milioni a lire 150 milioni e da lire 25 milioni a lire 50 milioni Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, a favore dell'Unione italiana ciechi, sono erogati contributi nella misura di lire 25 milioni per il potenziamento del centro per l'autonomia del non vedente e di 25 milioni per il centro dei ciechi pluriminorati.
Entrata in vigore il 22 novembre 1975