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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/09/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Diego Rosario Antonio PINTO Presidente Giovanna GIANI' Consigliere rel. Enrico COLOGNESI Consigliere all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
(c.f. ), con domicilio eletto in Roma, Parte_1 P.IVA_1 alla Via Gustavo Modena n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni che ne cura la rappresentanza e la difesa, anche disgiunte, insieme all'Avv. Luca Salerno;
ATTRICE E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. , tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Roma, alla Via Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'Avv. Augusta Ciminelli che li a rappresenta e difende unitamente agli Avv. Raimondo Premonte, Filippo Ughi e Amedeo Palumbo;
CONVENUTI OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, Dott.
depositato presso la Segreteria di il Persona_1 Controparte_2
22/7/20, FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, la intestata società ha impugnato il lodo arbitrale indicato in epigrafe, per i motivi indicati nell'atto introduttivo cui si rinvia integralmente. I convenuti, regolarmente costituitisi, si sono opposti alla domanda, chiedendone il rigetto. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 18.07.2025.
1 Stante il mancato deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa era nuovamente rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 24.09.2025. A detta udienza, dove nessuno compariva, la causa è stata trattenuta per la decisione. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 18.07.2025 né alla nuova udienza del 24.09.2025 di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica in data 4.09.2025. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello
2 stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento del lodo inter partes emesso dall'Arbitro Unico, Dott. Persona_1 depositato presso la Segreteria di il 22/7/20, azionata Controparte_2 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così Controparte_3 provvede:
1. —dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. ⎯ nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovanna Giani Diego Rosario Antonio Pinto
3
(c.f. ), con domicilio eletto in Roma, Parte_1 P.IVA_1 alla Via Gustavo Modena n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni che ne cura la rappresentanza e la difesa, anche disgiunte, insieme all'Avv. Luca Salerno;
ATTRICE E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. , tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Roma, alla Via Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'Avv. Augusta Ciminelli che li a rappresenta e difende unitamente agli Avv. Raimondo Premonte, Filippo Ughi e Amedeo Palumbo;
CONVENUTI OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, Dott.
depositato presso la Segreteria di il Persona_1 Controparte_2
22/7/20, FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, la intestata società ha impugnato il lodo arbitrale indicato in epigrafe, per i motivi indicati nell'atto introduttivo cui si rinvia integralmente. I convenuti, regolarmente costituitisi, si sono opposti alla domanda, chiedendone il rigetto. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in trattazione scritta del 18.07.2025.
1 Stante il mancato deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa era nuovamente rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 24.09.2025. A detta udienza, dove nessuno compariva, la causa è stata trattenuta per la decisione. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 18.07.2025 né alla nuova udienza del 24.09.2025 di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica in data 4.09.2025. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello
2 stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento del lodo inter partes emesso dall'Arbitro Unico, Dott. Persona_1 depositato presso la Segreteria di il 22/7/20, azionata Controparte_2 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così Controparte_3 provvede:
1. —dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. ⎯ nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Giovanna Giani Diego Rosario Antonio Pinto
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