Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01727/2026REG.PROV.COLL.
N. 07295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 7295 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;
per la esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V, n. 6605/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. SS TI e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell’Avv. Galletti e dell’Avvocato dello Stato Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto di vertenza è una procedura di mobilità relativa a 10 impiegati transitati in AN, nei ranghi della “carriera operativa”, provenendo da altre amministrazioni pubbliche.
Poiché AN inquadrava tali impiegati al livello 1 (il più basso) della carriera operativa o impiegatizia (che in AN si sviluppa su 60 livelli economici) gli interessati presentavano ricorso – respinto – innanzi al TAR Lazio e quindi al Consiglio di Stato, che infine accoglieva il gravame dagli stessi proposto, disponendo che al personale transitato da altre amministrazioni dopo molti anni di servizio (nel caso di specie: 24 anni nella categoria C6 degli enti locali), non può essere assegnato il livello retributivo più basso attribuito ai nuovi assunti nella Pubblica Amministrazione, bensì un livello adeguato sia all’ anzianità di servizio precedentemente maturata, sia al grado di professionalità acquisita.
2. Dopo una iniziale inerzia puntualmente evidenziata con un primo ricorso in ottemperanza notificato in data 24 settembre 2025, in asserita esecuzione della predetta sentenza di questa Sezione l’AN disponeva, con proprio provvedimento in data 21 ottobre 2025, il riconoscimento del nono livello all’interno della carriera impiegatizia. Più in particolare l’AN, dopo avere dato atto che questa sezione, con la sentenza sopra riportata, aveva “dichiarato il diritto della dott.ssa NA ES ad ottenere l’inquadramento, nella carriera operativa (qualifica di impiegato), nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale in ragione sia del grado di professionalità acquisito, sia della pregressa anzianità maturata”, ha poi ritenuto applicabile, sulla base della propria delibera n. 465 del 12 ottobre 2022 e delle pregresse note n. 78783 e n. 78786 del 4 ottobre 2022, il criterio del “riconoscimento di n. 1 livello stipendiale per ogni quinquennio di servizio (o frazione superiore a due anni e mezzo) prestato nella qualifica corrispondente a quella considerata … fino ad un massimo di 4 livelli stipendiali”: di qui il riconoscimento di 1 livello iniziale, 4 livelli ante assunzione presso AN e altri 4 conseguiti nel periodo di servizio poi prestato presso AN (2023 e 2024). Il tutto per nove livelli complessivi.
3. Con atto di motivi aggiunti (sempre in ottemperanza) tale riconoscimento è stato tuttavia ritenuto insufficiente in quanto basato sulla sola anzianità di servizio e non anche sul grado di professionalità acquisito, come statuito in sentenza. Di qui la ritenuta violazione del giudicato scaturito dalla predetta sentenza n. 6605 del 2025 di questa stessa sezione. In particolare si deduceva che: a) AN avrebbe applicato la delibera n. 465 del 2022 ma non anche l’Allegato 3 del regolamento interno di AN il quale prevede la parametrazione tra livelli della CM (l’appellante avrebbe il parametro retributivo F8) e livelli di AN (al parametro F8 della CM corrisponderebbe il livello economico 20 della carriera operativa); b) del resto, se si applica la delibera n. 465 si deve applicare anche la suddetta parametrazione di cui all’Allegato 3; c) in ogni caso, AN ha provveduto al riconoscimento della anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza ma non anche della professionalità acquisita nel tempo. Si chiedeva, pertanto:
3.1. L’accertamento della nullità del provvedimento AN in data 21 ottobre 2025;
3.2. La fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza;
3.3. La nomina, in ogni caso, di un commissario ad acta .
4. Si costituiva in giudizio AN la quale, nel chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione, sollevava in ogni caso eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto la difesa di parte istante avrebbe dovuto piuttosto formulare nuovo ricorso al TAR.
5. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026, preso atto delle richieste di passaggio in decisione rispettivamente formulate dalle parti in questa sede costituite, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità in quanto il ricorso odierno è chiaramente diretto ad evidenziare la violazione del giudicato di cui alla ridetta sentenza n. 6605 del 2025, e ciò soprattutto nella parte in cui si denunzia il mancato riconoscimento della professionalità acquisita, aspetto questo messo chiaramente in rilievo nella sentenza di cui in questa sede si chiede l’esecuzione. Nel merito, il ricorso in ottemperanza è fondato nei sensi e nei limiti di cui appresso si dirà.
7. Questi, in particolare, i passaggi salienti della sentenza di cui si chiede attualmente l’esecuzione:
7.1. Nel caso di specie: “trova applicazione quel dato orientamento secondo cui la “mobilità pubblica” comporta la cessione del contratto ossia la mera modificazione soggettiva del contratto e non una sua novazione: di qui l’obbligo tendenziale di tenere conto dell’anzianità e della professionalità maturata nelle rispettive amministrazioni di provenienza” ;
7.2. In siffatta direzione: “E’ illogico l’inquadramento del personale” laddove non risulti valorizzato “il diverso ruolo svolto precedentemente dal personale nelle altre amministrazioni e la diversa professionalità acquisita” . Ed ancora una simile “valorizzazione” deve giocoforza “riguardare tutto il personale impiegato in AN, dunque non solo quello già in servizio presso l’autorità stessa ma anche quello proveniente da “altre amministrazioni”” ;
7.3. In particolare: “La ratio di un simile principio applicativo risiede nel fatto che, diversamente opinando (ossia ove non si tenesse conto della anzianità maturata e delle professionalità acquisite presso le amministrazioni di provenienza), la finalità che sta alla base della “mobilità pubblica”, ossia l’ottimale redistribuzione delle risorse umane e dunque il tentativo di riequilibrio tra uffici sovradimensionati e uffici sottodimensionati, risulterebbe inevitabilmente frustrata per effetto del sostanziale disincentivo al trasferimento presso altre amministrazioni” ;
7.4. Nel caso di specie, tuttavia: “tali principi a tali disposizioni hanno tuttavia formato oggetto di chiara violazione, nella successiva sede applicativa, per mano della appellata autorità la quale, senza tenere nella minima considerazione l’anzianità maturata e la professionalità acquisita dalla parte appellante nel corso della sua precedente esperienza lavorativa pubblica, ha ritenuto di attribuire il livello più basso (ossia il primo di 60 livelli interni) della carriera operativa. Livello questo solitamente riservato, per espressa previsione regolamentare (art. 37, comma 2), ai neo assunti ossia a soggetti del tutto privi di qualsivoglia esperienza professionale (esperienza invece in un certo senso posseduta dalla odierna parte appellante)” ;
7.5. Diversamente, AN dovrebbe piuttosto operare una sorta di “personalizzazione” dei singoli impiegati transitati ossia “valutare il livello di anzianità e di professionalità effettivamente e concretamente acquisito, da tutti gli interessati, all’interno delle rispettive amministrazioni di provenienza” ;
7.6. In ulteriore analisi: “L’appello si rivela fondato anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del regolamento AN sul personale, disposizione questa che disciplina il primo accesso alla carriera operativa mediante concorso pubblico presso AN e che prevede la attribuzione “di norma” del livello 1 (su 60), laddove la mobilità da altre amministrazioni è regolata dall’art. 6 del regolamento AN il quale non contempla tale medesimo riferimento al livello retributivo 1 in sede di “primo inquadramento”” . Gli impiegati che provengono da altre amministrazioni mediante mobilità, al contrario, debbono essere inquadrati in AN previa “valorizzazione della anzianità e della professionalità acquisita” ;
7.7. In conclusione: “Dalle suesposte considerazioni discende la sicura irragionevolezza ed illogicità della scelta operata da AN nella parte in cui è stato attribuito il livello di inquadramento più basso all’interno della scala tabellare concernente la carriera operativa” ;
7.8. Infine, veniva “dichiarato il diritto della stessa parte appellante ad ottenere il corretto inquadramento, nella carriera operativa (qualifica di impiegato), nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale in ragione sia del grado di professionalità acquisito, sia della pregressa anzianità maturata” .
8. Tanto doverosamente premesso con il primo profilo di censura si contesta, come pure correttamente evidenziato dalla Avvocatura erariale (cfr. pag. 25 della memoria in data 3 febbraio 2026), l’omessa applicazione dell’integrale sistema previsto dalla Delibera Anac n. 465/2022, inclusa l’individuazione del livello di inquadramento iniziale attraverso il ricorso alla tabella di equiparazione di cui all’Allegato 3 del Regolamento Anac. La tesi di parte istante è diretta in particolare ad operare una doppia parametrazione tra Tabella 5 del DCM 26 giugno 2015 (che equipara la categoria C5 degli enti locali, comparto da cui proviene la parte istante, al livello di inquadramento F8 della Presidenza del Consiglio, amministrazione quest’ultima dove la stessa parte istante è risultata in comando per diversi anni, prima di accedere alla suddetta mobilità verso AN) e poi tra la posizione F8 e il livello economico 20 in applicazione dell’Allegato 3 del regolamento interno di AN.
Tuttavia, il citato meccanismo di cui all’Allegato 3 (che prevede tabelle di equiparazione economica tra AGCM ed AN in funzione del parametro retributivo già riconosciuto ai dipendenti AN in seno al comparto CM) riguarda la diversa situazione degli impiegati che già da diversi anni lavoravano in AN, alla data del 2019, i quali dovevano essere equiparati ad altri omologhi colleghi di altre autorità indipendenti (AGCM). Tale equiparazione, ritenuta poi insufficiente in base alla sentenza n. 7725 del 2022 di questo Consiglio di Stato, è stata infine completata con la delibera AN n. 465 del 2022 che ha introdotto ulteriori criteri tra cui l’anzianità di servizio per definire, in modo compiuto, il primo inquadramento economico e giuridico del personale AN in servizio, come detto, alla data di gennaio 2019.
In altre parole, l’Allegato 3 del Regolamento contempla la tabella di equiparazione economica delle scale stipendiali previste dal CCNL, comparto CM, con le tabelle previste dall’AGCM, che sarebbero stata adottate dall’AN a partire da gennaio 2019. Va in ogni caso osservato che, con la suddetta equiparazione economica, l’AN ha reinquadrato soltanto il personale in servizio al momento della riorganizzazione complessiva divenuta necessaria con l’ingresso della stessa nel comparto delle Autorità amministrative indipendenti.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale (pagg. 28 e 29 della memoria in data 3 febbraio 2026): “ Trattasi, con ogni evidenza, di una operazione […] che attiene solo a quella specifica fase storica di traghettamento […] dell’Autorità nel novero delle Authorities […] che costituisce, di conseguenza, un unicum, applicato esclusivamente a quella tipologia di personale, e non replicabile né estensibile successivamente ad altre tipologie di personale in ingresso in AN ”. Ed ancora (pag. 37 stessa memoria) con riguardo alla invocata applicazione del richiamato Allegato 3: “ tali tabelle di equiparazione (tra livelli stipendiali del CCNL comparto CM e livelli stipendiali dell’AGCM) sono state applicate una tantum, unicamente nei confronti del personale in servizio in AN alla suddetta data (01/01/2019), già inquadrato nel CCNL comparto CM ”.
Nel caso di specie, al contrario, gli interessati non avevano mai lavorato per AN, al momento del transito mediante mobilità, e quindi non avevano obiettivamente raggiunto quel medesimo peculiare livello di competenza e di professionalità acquisito dai dipendenti AN in servizio da più tempo ossia con esperienza ormai pluridecennale, e con formazione e conoscenze specifiche dei sistemi operativi e delle materie di competenza, al momento del “traghettamento” di AN nella galassia delle autorità indipendenti (gennaio 2019).
Quindi si tratta di due situazioni o meglio di due posizioni di partenza differenziate che non potrebbero essere considerate allo stesso modo, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), ma che necessitano di trattamenti altrettanto differenziati.
Detto altrimenti, ossia ove si estendesse il meccanismo di equiparazione di cui al ridetto Allegato 3 anche ai dipendenti in mobilità come l’odierna ricorrente (e quindi anche a coloro che non erano in servizio preso AN al momento del “traghettamento” a gennaio 2019), si creerebbe una disparità di trattamento al contrario ossia a detrimento dei dipendenti storici di AN che, al 2019, erano in servizio presso tale organismo (e prima ancora presso CIVIT e AVCP) già da oltre un decennio.
Per tutte le ragioni sopra partitamente esposte, il meccanismo combinato di Allegato 3 (livello di partenza) e delibera AN n. 465 del 2022 (livelli economici ulteriori in base ad anzianità di servizio) non risulta altrimenti applicabile ai soggetti che, dopo il processo di traghettamento del 2019, sono transitati in mobilità presso AN come l’odierna istante.
9. Con un secondo profilo di censura si lamenta che, se per l’esecuzione della sentenza n. 6605 del 2025 si ricorre alla delibera AN 465 del 2022 (e quindi alla normativa interna ritenuta applicabile ai dipendenti AN), allora occorre applicare per coerenza sistematica l’intera disciplina AN tra cui lo stesso Allegato 3. Osserva al riguardo il collegio che, ferme restando le considerazioni già svolte al riguardo al paragrafo che precede, la delibera 465 potrebbe essere stata intesa da AN anche alla stregua di mero parametro di riferimento le cui concrete statuizioni (riconoscimento di un livello economico per ogni 5 anni di anzianità) sono state fatte sostanzialmente proprie da AN stessa onde dare corretta (ma non integrale, come si vedrà) esecuzione alla ridetta sentenza n. 6605 del 2025 di questa stessa sezione. Con ciò si vuole dire che, in disparte il formale richiamo alla delibera n. 465 del 2022, l’adunanza consiliare di AN in data 8 ottobre 2025 ed i presupposti atti istruttori, nel dare esecuzione alla sentenza n. 6605 del 2025, hanno semplicemente inteso replicare parametri già utilizzati in precedenti casi, sebbene non perfettamente sovrapponibili come sopra evidenziato al paragrafo 8, e tanto in base ad un potere organizzativo e ordinamentale connotato da ampia discrezionalità che, nel caso di specie, non è stato altrimenti contestato in punto di manifesta irragionevolezza con specifico riguardo ai contenuti di merito della decisione oggetto di contestazione (riconoscimento di un livello stipendiale ogni 5 anni di anzianità e sino ad un massimo di 4 livelli in tutto). Trattasi insomma di criteri automatici riguardanti la (sola) anzianità di servizio ed ugualmente applicabili a tutti i dipendenti transitati mediante mobilità come l’odierna istante. Anche sotto tale profilo la censura non coglie dunque nel segno.
10. Risulta invece fondato l’ulteriore profilo di contestazione che riguarda la mancata considerazione, accanto al dato della anzianità di servizio maturata nei sensi sopra descritti (un livello stipendiale per ogni 5 anni di anzianità e sino ad un massimo di 4 livelli in tutto), del livello di professionalità comunque acquisita nel tempo. Osserva in particolare il collegio che:
10.1. In più passaggi, la sentenza di cui si chiede in questa sede l’esecuzione ha evidenziato che:
a) AN non ha tenuto “nella minima considerazione l’anzianità maturata e la professionalità acquisita dalla parte appellante nel corso della sua precedente esperienza lavorativa pubblica” (par. 7.4.8. sentenza 6605 del 2025)
b) all’opposto, AN dovrebbe piuttosto operare una sorta di “personalizzazione” dei singoli impiegati transitati ossia “valutare il livello di anzianità e di professionalità effettivamente e concretamente acquisito, da tutti gli interessati, all’interno delle rispettive amministrazioni di provenienza” (par. 7.5.2. sentenza 6605)
c) ed ancora, gli impiegati che provengono da altre amministrazioni mediante mobilità debbono essere inquadrati in AN previa “valorizzazione della anzianità e della professionalità acquisita” (par. 7.5.4.)
d) infine, allorché veniva “dichiarato il diritto della stessa parte appellante ad ottenere il corretto inquadramento, nella carriera operativa (qualifica di impiegato), nel corrispondente ed effettivo livello della scala stipendiale in ragione sia del grado di professionalità acquisito, sia della pregressa anzianità maturata” (par. 9.2. sentenza 6605).
10.2. Sono dunque chiari i diversi passaggi in cui si evidenziava l’esigenza di valutare, ai fini del corretto inquadramento in AN del personale transitato in mobilità da altre amministrazioni pubbliche, non solo la “anzianità maturata” (in funzione di dato quantitativo) ma anche la “professionalità acquisita” (in funzione di dato qualitativo);
10.3. In proposito va innanzitutto rilevata l’incoerenza del provvedimento impugnato del 21 ottobre 2025 il quale, dopo avere rammentato che occorre tenere conto non solo della anzianità maturata ma anche del “grado di professionalità acquisito”, ha poi in concreto tenuto conto della sola anzianità nel momento in cui regola, de facto , il riconoscimento di determinati livelli economici in presenza soltanto di determinati anni di servizio prestato presso le varie amministrazioni di provenienza (elementi, questi, che appartengono al solo profilo quantitativo della anzianità maturata ma non anche a quello qualitativo della professionalità acquisita).
10.4. AN, in sede di esecuzione della sentenza n. 6605 del 2025, ha così sviluppato una sorta di “personalizzazione limitata” della posizione della odierna istante nel momento in cui ha tenuto conto della sola “anzianità maturata”, mediante criteri automatici con cui riconoscere i relativi livelli stipendiali, ma senza integrare tali dati quantitativi con quelli qualitativi legati, invece, al diverso e complementare aspetto della “professionalità acquisita” dagli stessi dipendenti transitati in mobilità. Professionalità che, ove effettivamente presente, dovrebbe poi dare luogo al riconoscimento di ulteriori eventuali livelli economici all’interno della medesima carriera operativa.
10.5. Dunque AN dovrebbe in effetti tenere conto, altresì, della tipologia di funzioni svolte in passato, del loro grado di importanza e di responsabilità assegnata al dipendente, del relativo grado di autonomia con cui tali funzioni venivano gestite, etc. Come pure evidenziato nella sentenza di cui in questa sede si chiede l’integrale esecuzione: “con particolare riferimento alla situazione di AN, l’art. 3, comma 1, del regolamento sul personale prevede proprio che: “Il personale dell’Autorità è inquadrato nella carriera direttiva, operativa o esecutiva, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell’attività funzionale nonché alla sfera di autonomia e alla responsabilità inerente alle mansioni svolte”” .
10.6. Ne consegue da quanto detto che l’amministrazione, in fase di ulteriore riedizione del potere di inquadramento, accanto alla anzianità maturata dovrà inoltre tenere conto del grado di professionalità acquisita da valutare, in particolare, sulla base dei seguenti parametri: a) complessità dell’attività funzionale svolta; b) affinità tra le funzioni effettivamente svolte e le attribuzioni istituzionali di AN; c) sfera di autonomia con cui tale attività è stata svolta; d) responsabilità inerente alle mansioni svolte; e) titoli accademici e formativi acquisiti (soprattutto in relazione alla loro attinenza con le funzioni di AN), i quali senz’altro concorrono ad arricchire la professionalità stessa. A ciò si aggiunga che ogni parametro di professionalità potrà anche essere valutato mediante applicazione di criteri automatici o tabellari del tipo on/off e che, alla presenza di ciascuno dei detti parametri di professionalità (si ripete: complessità, affinità, autonomia, responsabilità e titoli), potrà essere ricollegato il riconoscimento di uno o più livelli stipendiali ulteriori della suddetta carriera operativa.
11. In conclusione:
11.1. Il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere accolto nei termini di cui sopra ossia per il (solo) profilo legato alla mancata valutazione del livello di professionalità comunque acquisito all’interno delle amministrazioni di rispettiva provenienza;
11.2. Consegue, da quanto appena detto, la nullità parziale del provvedimento AN in data 21 ottobre 2025 dal momento che, quest’ultimo, regola solo l’anzianità di servizio e non anche la professionalità acquisita;
11.3. Si rammenta, qui di seguito, quanto già statuito nella sentenza n. 6605 del 2025 ossia il percorso che dovrà ulteriormente osservare l’amministrazione appellata in fase di ulteriore esecuzione:
11.3.1. Ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera di parte appellante previa rinnovazione del procedimento di primo inquadramento: rinnovazione da effettuare, come già detto, sulla base del riconoscimento, altresì, della pregressa esperienza professionale e non solo della anzianità di servizio maturata fino alla data del trasferimento (10 gennaio 2023);
11.3.2. Connessa rideterminazione del trattamento retributivo;
11.3.3. Pagamento delle differenze retributive e contributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria;
11.4. Tale procedimento dovrà essere concluso nel termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione;
11.5. Alla scadenza di tale termine si nomina, sin da ora, l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delega, per la corretta ed integrale esecuzione della sentenza n. 6605 del 2025;
11.6. Deve invece essere respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora attesa l’effettiva complessità della fattispecie ricostruttiva di cui sopra in termini sia giuridici, sia economici.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva (paragrafi 11 e 10.6.).
Condanna la parte intimata (AN) alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL RO, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
SS TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS TI | AL RO |
IL SEGRETARIO