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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/09/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Maria Concetta Elda Caprino Presidente Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice rel. est. Dott.ssa Angiola Arancio Giudice on. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2389/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 18/09/2025, avente per oggetto: cumulo di separazione e divorzio giudiziale TRA
, nata a [...] il Parte_1
25.12.1973, rappresentata e difesa dall'avv. VALERIA RIVOLTELLA, RICORRENTE E
nato a [...] in data [...], CP_1
C.F. CodiceFiscale_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale, proposta da è Parte_1 fondata e va, pertanto, accolta. Infatti, tutte le risultanze processuali ed in particolare le dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di giudizio nonché il contenuto delle allegazioni degli atti processuali, oltre che le condotte violente tenute dal marito (attualmente in carcere per scontare una pena detentiva per reati di maltrattamenti) hanno evidenziato senza dubbio un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso intollerabile la loro convivenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico, che è perdurante la cessazione della convivenza tra i coniugi, circostanza che contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
1 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE 1111/2019, avendo il resistente nazionalità straniera (cittadini marocchino) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare. Quindi, in accoglimento della domanda di sentenza parziale, va pronunciata la separazione personale tra le parti, come in dispositivo. Va disposta, in applicazione degli artt. 473bis.22 e 473bis.49 c.p.c., la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di divorzio e alle domande accessorie formulate dalla ricorrente, come da separata ordinanza. La disciplina delle spese del giudizio tra le parti va riservata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
25/12/1973, e , nato in [...] il CP_1
01/01/1962; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALCIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, parte 2, serie C, anno 2016); c) provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
d) spese al definitivo. Così deciso in Bergamo in camera di consiglio il 25/09/2025 Il Giudice rel. estensore Il Presidente Raffaella Cimminiello Maria Concetta Elda Caprino
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