Sentenza 22 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2002, n. 16485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16485 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 85 /0 2 Composta dagli 111. Sigg.ri Ngist - Presidente Dott. Mario SPADONE G.N. 6445/00 Cron.38724 Dott. Ugo - Consigliere RIGGIO Rep. 4374 DE JULIO Dott. Rosario Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.03/07/02 - CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Carlo Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZION: UFFICIO COPIE AVENOSO ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia stud IL SOLE 24 OK.. dal Sig. PIAZZA CAVOUR, C/O LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA 155 Der diritti 22 NOV 2002. DI CASSAZIONE difeso dall'avvocato MARCELLO CALCAGNO, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 1500 ANCELLERIA
contro
COND VIA RAVASCHIO 97 GENOVA SESTRI P, in persona del suo amm.re Pietro Bruzzone elettivamente domiciliato A703416 in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio LIRE 1500 CANCELLERIA dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che 10 difende 2002 unitamente all'avvocato RODOLFO CORRADO, giusta delega 1052 A703417 -1- CADI in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 653/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 16/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato CALCAGNO MARCELLO difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato PETRETTI ALESSIO difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 16 giugno 1992 Ar- cangelo OS impugnò la deliberazione assembleare adot- tata dal condominio dell'edificio sito in Genova Sestri Ponente, al civico 97 di via Ravaschio, con cui era stato approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 1991-92 e quello preventivo dell'esercizio 1992-93, ed i relativi riparti delle spese: in parti- colare perché erano stati redatti in base ad una tabella mille- simale che non era stata approvata dall'assemblea, comunque non da lui. Il condominio si costituì e chiese il rigetto della do- manda;
affermò quella adottata nella circostanza era la tabella millesimale applicata nei precedenti esercizi, con il pieno con- senso dello stesso attore. In corso di causa il condominio, venuto a conoscen- za che al momento della notificazione dell'atto di citazione Ar- cangelo OS non era un condomino, ma lo era diventato solo un anno dopo, eccepi la sua carenza di legittimazione at- tiva e la decadenza dall'impugnazione. Il Tribunale rigettò tali eccezioni preliminari;
ma ri- gettò anche la domanda, negando l'interesse ad agire di Ar- cangelo OS per le ragioni nel dettaglio esposte. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza indi- cata in epigrafe, ha invece affermato la fondatezza delle ecce- zioni proposte dal condominio, e da quest'ultimo riproposte 3 con appello incidentale;
ed ha quindi rigettato il gravame pro- posto dal soccombente. EL OS ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso, che ha poi illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso EL Ave- noso censura la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di decadenza di cui si è detto in narrativa;
sostiene in particolare che i vizi da lui allegati della deliberazione im- pugnata, se accertati, ne avrebbero determinato la nullità, non anche la semplice annullabilità, e quindi che la deliberazione per cui è causa poteva essere impugnata senza rispettare il termine di decadenza stabilito dall'art. 1137 ultimo comma cod. civ.. Il motivo è infondato. Questa Corte ha di recente affermato (sentenza n. 31 del 2000), facendo chiarezza sulla distinzione tra deliberazioni k assembleari condominiali nulle ed annullabili, che, analoga- mente alle deliberazioni societarie, appartengono alla prima categoria solo quelle caratterizzate da un oggetto impossibile od illecito, ossia quelle con cui l'assemblea condominiale abbia statuito su materie che non rientrano nella sua competenza, ovvero violando diritti individuali sui quali la legge non con- sente ad essa di incidere;
ed alla seconda categoria tutte le altre "contrarie alla legge o al regolamento di condominio" (art. 1137 cod. civ.). Tale orientamento è stato poi ribadito dalle sentenze n. 1292 e n. 13013 del 2000; e non sono state prospettate, né se ne ravvisano, ragioni per discostarsene. Come ha ben evidenziato la Corte genovese nella sua sentenza, (che sul punto non è stata specificamente censura- ta), oggetto dell'impugnazione di EL OS non è stata, in modo immediato e diretto, la tabella millesimale con- dominiale, ma una deliberazione assembleare di approvazione di bilanci, e della conseguente ripartizione delle spese, perché effettuata in base ad una tabella millesimale a suo dire inap- plicabile. La deliberazione assembleare per cui è causa non ha, dunque, un oggetto impossibile o illecito, nel senso appe- na innanzi specificato, e non può dunque considerarsi nulla;
la sua asserita illegittimità doveva quindi essere fatta valere nel termine di decadenza stabilito dalla norma citata. Con il secondo motivo del suo ricorso EL OS censura la sentenza impugnata per non aver esami- nato le argomentazioni che aveva sviluppato a corredo del motivo di appello con cui aveva affermato il suo interesse ad agire, che il Tribunale aveva ritenuto insussistente. 5 Il motivo è inammissibile, perché, come lo stesso ri- corrente riferisce, la Corte territoriale non ha esaminato tale motivo di appello perché assorbito, avendo accolto l'eccezione preliminare di decadenza di cui appena innanzi si è detto. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 3 luglio 2002 Il presidente (Mario Spadone) Прайми L'estensore (Carlo Cioffi) Carlo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 2 NOV. 2002 129, 11 Roma IL CANCELLIERE C1 2004 1097 01 2 6 cin 53860. 65 20,6 45 $49,77 (eurol i: 6