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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3864/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3864/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER MA AN;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ER MA AN.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Il figlio minore verrà affidato con modalità di affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e con domicilio prevalente e residenza presso l'abitazione coniugale, sita ad NC in Strada Cupa di Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di NC al Fg. 40, Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, di proprietà esclusiva del Dott.
e assegnata in abitazione alla signora in dipendenza e Parte_1 Parte_2 conseguenza del collocamento prevalente del figlio minore presso di lei;
Per_1
- 1 - 2) Stante il regime di affidamento condiviso, il Dott. potrà vedere e tenere con Parte_1 sé il figlio ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre, in ogni caso con Per_1 diritto/dovere di vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità:
a. Il padre terrà con sé il figlio minore il lunedì e il giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30, e una sera infrasettimanale dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola.
b. Il padre, a settimane alterne, potrà trascorrere il weekend con il figlio dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica.
c. Nella settimana in cui il padre non terrà il figlio nel weekend, lo terrà con sé dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 9.00 del sabato.
d. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni tra loro, ciascun genitore terrà con sé il figlio nel periodo che va dal 25 al 26 dicembre oppure quello che va dal 31 dicembre al 1° gennaio, nonché il periodo che va dal 2 gennaio al 6 gennaio compreso.
e. Durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni con il figlio il giorno della Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; nel caso in cui si prospetti la possibilità, per uno dei genitori, di effettuare un periodo di ferie durante le predette festività, previo accordo con l'altro da formalizzarsi almeno una settimana prima, il minore potrà trascorrere tre giorni consecutivi con il genitore richiedente.
f. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore il 25 aprile, il 1°maggio e il
2 giugno, il 1° e il 2 novembre.
g. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio minore sette giorni, anche non consecutivi.
3) Le parti si concedono reciproco assenso all'espatrio, al rilascio o al rinnovo del passaporto, della carta d'identità e di altri documenti validi per l'espatrio, al fine di consentire l'uno vicendevolmente all'altra il diritto a potersi recare dovunque all'estero e parimenti a dirsi per quanto riguarda il figlio minore , rispetto al quale ogni spostamento in Italia o all'estero Per_1 dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, odierni ricorrenti;
4) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicare l'uno all'altra gli eventuali successivi cambi di residenza e di utenza telefonica, allo specifico fine di non pregiudicare il rapporto con il figlio, nonché per finalità di ottima collaborazione nella conduzione della genitorialità;
5) Le decisioni inerenti al figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso
- 2 - nonché ogni altra di maggiore interesse del figlio medesimo, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_1
6) Le parti stabiliscono sin d'ora che gli adempimenti sia inerenti alla scuola del figlio (ad esempio: la sottoscrizione di giustificazioni, di documenti relativi alla privacy e di documenti di valutazione), sia inerenti alla salute del minore, nonché ogni altro adempimento di ordinaria amministrazione (ad esempio: certificazioni mediche relative all'attività sportiva) potranno essere effettuate e curate anche solo dall'un genitore, purché tali condotte siano collocate in un contesto di comunicazione e collaborazione con l'altro genitore;
7) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore e sino al Per_1 raggiungimento della maggiore età unita ad autosufficienza economica, il Dott.
[...] si obbliga a corrispondere alla signora la somma complessiva Parte_1 Parte_2 mensile di € 550,00 (€uro cinquecentocinquanta/00) dalla data di pronuncia del divorzio, stabilendo le parti che la signora usufruirà per intero delle erogazioni previste sotto Pt_2 forma di Assegno Unico per il figlio. Tale somma, che dovrà essere corrisposta entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese, alle coordinate bancarie che la signora rimetterà al Dott. Pt_2
verrà rivalutata ogni triennio in ragione del saggio di aumento Istat (indice stipendi Parte_1 famiglie operai ed impiegati al 100%), con diritto alla rivalutazione appunto a far data da ciascun triennio successivo;
8) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche e/o d'istruzione verranno sostenute dalle parti in ragione del 70% a carico del Dott.
[...]
e del 30% a carico della signora con le modalità stabilite dal Parte_1 Parte_2
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” redatto in occasione della CONFERENZA DISTRETTUALE SULLA
RIFORMA “CARTABIA” IN MATERIA DI FAMIGLIA presso la Corte di Appello di NC in data 10 luglio 2024, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare, avendone ricevuto una copia ciascuno e comunque reperibile all'indirizzo url: https://ordineavvocatiancona.it/wpcontent/uploads/2024/07/prot._n.139_int-
Email_1
9) Qualora uno dei coniugi dovesse anticipare le sopraindicate spese straordinarie, ove approvate dall'altro coniuge, l'altro coniuge dovrà rifondere la propria quota percentuale entro
- 3 - un termine ragionevole e comunque, non superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta, dietro presentazione delle relative fatture o ricevute fiscali;
10) Le parti stabiliscono inoltre che, in ragione e per causa del collocamento del figlio Per_1 presso l'abitazione coniugale di Strada Cupa di Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), assegnata alla signora in conseguenza del collocamento suddetto, tutte le spese Pt_2 condominiali, le spese relative alla manutenzione del giardino, nonché le imposte gravanti sull'abitazione quali IMU, TARI, e TASI verranno interamente sostenute dal Dott. Parte_1
le spese per le utenze di acqua, gas e luce saranno sostenute dal Dott. fino
[...] Parte_1 ad un tetto massimo di € 3.000,00 annui, con diritto di quest'ultimo alla ripetizione dell'eccedenza, in caso di intestazione delle utenze verso il Dott. medesimo, pattuendo Parte_1 altresì quanto segue. Il predetto obbligo, gravante sul Dott. cesserà automaticamente Parte_1
e di diritto in ipotesi di stabile convivenza della signora con un proprio partner Parte_2 presso la predetta abitazione. Parimenti il predetto obbligo cesserà automaticamente e di diritto con la raggiunta maggiore età, unita ad autosufficienza economica, del figlio;
Per_1
11) Le parti si danno atto di essere economicamente indipendenti, godendo di autonomi redditi da lavoro, tuttavia il Dott. si obbliga a versare per la durata di 10 anni a Parte_1 favore della Sig.ra la somma di € 1.800,00 (milleottocento/00) annui dalla data Parte_2 di pronuncia del divorzio, somma che verrà impiegata dalla signora per il Parte_2 pagamento della polizza vita denominata “Poste Domani Per Te”. Il predetto importo di €uro
1.800,00 potrà essere versato in una unica soluzione dal Dott. in qualunque Parte_1 momento quando vorrà, all'interno di ogni anno solare;
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso il Dott. a titolo di Parte_1 regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, assume inoltre le seguenti tre obbligazioni alternative tra loro. Al compimento del 24° anno di età del figlio , il Dott. Per_1 [...] si impegna a: Parte_1
a. O corrispondere la somma di €uro 30.000,00 (trentamila/00) alla signora e Parte_2 trasferire, a titolo gratuito, il 100% della proprietà dell'abitazione coniugale, sita ad NC in
Strada Cupa di Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di NC al Fg. 40, Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, al figlio Controparte_1
b. O porre in vendita l'abitazione coniugale, sita ad NC in Strada Cupa di Posatora n. 14
(già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di NC al Fg. 40,
- 4 - Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, di proprietà esclusiva del Dott. previa Parte_1 riconsegna da parte della signora corrispondendo a quest'ultima l'importo Parte_2 pari a 1/3 del corrispettivo di vendita, una volta incassato. La riconsegna dell'immobile da parte della sig.ra avverrà entro 60 giorni dalla stipula del preliminare/proposta di acquisto Pt_2 con il promittente acquirente;
c. O trasferire 1/3 della proprietà dell'abitazione coniugale, sita ad NC in Strada Cupa di
Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
NC al Fg. 40, Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, alla signora e i 2/3 al figlio Parte_2
senza percepire alcun corrispettivo da costoro. Tutte le spese notarili Controparte_1 relative agli eventuali trasferimenti immobiliari saranno a carico del Dott. Parte_1
La scelta dell'obbligazione da adempiere sarà in facoltà esclusiva del Dott. Parte_1 il quale, al verificarsi del 24° anno di età di , avrà 12 mesi per comunicare in qualunque Per_1 forma la sua decisione al coniuge.
13) Le spese legali di rappresentanza dell'Avv. ER MA AN nel presente procedimento verranno integralmente sostenute dal Dott. Parte_1
14) I ricorrenti dichiarano, quanto al resto, di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale ed economica tra loro sussistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per quanto non quivi espressamente previsto e disciplinato;
15) Ferme e fatte salve le pattuizioni che precedono, i ricorrenti dichiarano che ogni altro bene, provento, frutto, utile, incremento, diritto, rapporto patrimoniale ed economico anche derivante e relativo alla propria attività lavorativa è di esclusiva e piena proprietà e spettanza del soggetto che ne risulta intestatario;
16) I coniugi, infine, ai sensi dell''art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c., dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta, e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati all'art. 473 bis 12, 3° comma, impegnandosi in ogni caso a produrli a richiesta del Tribunale;
”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LI (MC) il 31/07/2005.
- 5 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 279 del 01.02.2017 il Tribunale di
NC ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 01.12.2016. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a LI (MC) il
31/07/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LI (MC) al n. 17, parte
2, serie A dell'anno 2005.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono a carico del signor per espresso accordo delle parti sul Parte_1 punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 6 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
LI (MC) il 31/07/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di LI (MC) al n. 17, parte 2, serie A dell'anno 2005; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico di come concordato dalle parti. Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3864/2025 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER MA AN;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ER MA AN.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) Il figlio minore verrà affidato con modalità di affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e con domicilio prevalente e residenza presso l'abitazione coniugale, sita ad NC in Strada Cupa di Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di NC al Fg. 40, Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, di proprietà esclusiva del Dott.
e assegnata in abitazione alla signora in dipendenza e Parte_1 Parte_2 conseguenza del collocamento prevalente del figlio minore presso di lei;
Per_1
- 1 - 2) Stante il regime di affidamento condiviso, il Dott. potrà vedere e tenere con Parte_1 sé il figlio ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre, in ogni caso con Per_1 diritto/dovere di vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità:
a. Il padre terrà con sé il figlio minore il lunedì e il giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30, e una sera infrasettimanale dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola.
b. Il padre, a settimane alterne, potrà trascorrere il weekend con il figlio dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica.
c. Nella settimana in cui il padre non terrà il figlio nel weekend, lo terrà con sé dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 9.00 del sabato.
d. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni tra loro, ciascun genitore terrà con sé il figlio nel periodo che va dal 25 al 26 dicembre oppure quello che va dal 31 dicembre al 1° gennaio, nonché il periodo che va dal 2 gennaio al 6 gennaio compreso.
e. Durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni con il figlio il giorno della Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; nel caso in cui si prospetti la possibilità, per uno dei genitori, di effettuare un periodo di ferie durante le predette festività, previo accordo con l'altro da formalizzarsi almeno una settimana prima, il minore potrà trascorrere tre giorni consecutivi con il genitore richiedente.
f. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore il 25 aprile, il 1°maggio e il
2 giugno, il 1° e il 2 novembre.
g. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio minore sette giorni, anche non consecutivi.
3) Le parti si concedono reciproco assenso all'espatrio, al rilascio o al rinnovo del passaporto, della carta d'identità e di altri documenti validi per l'espatrio, al fine di consentire l'uno vicendevolmente all'altra il diritto a potersi recare dovunque all'estero e parimenti a dirsi per quanto riguarda il figlio minore , rispetto al quale ogni spostamento in Italia o all'estero Per_1 dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, odierni ricorrenti;
4) Le parti si impegnano vicendevolmente a comunicare l'uno all'altra gli eventuali successivi cambi di residenza e di utenza telefonica, allo specifico fine di non pregiudicare il rapporto con il figlio, nonché per finalità di ottima collaborazione nella conduzione della genitorialità;
5) Le decisioni inerenti al figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso
- 2 - nonché ogni altra di maggiore interesse del figlio medesimo, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Per_1
6) Le parti stabiliscono sin d'ora che gli adempimenti sia inerenti alla scuola del figlio (ad esempio: la sottoscrizione di giustificazioni, di documenti relativi alla privacy e di documenti di valutazione), sia inerenti alla salute del minore, nonché ogni altro adempimento di ordinaria amministrazione (ad esempio: certificazioni mediche relative all'attività sportiva) potranno essere effettuate e curate anche solo dall'un genitore, purché tali condotte siano collocate in un contesto di comunicazione e collaborazione con l'altro genitore;
7) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore e sino al Per_1 raggiungimento della maggiore età unita ad autosufficienza economica, il Dott.
[...] si obbliga a corrispondere alla signora la somma complessiva Parte_1 Parte_2 mensile di € 550,00 (€uro cinquecentocinquanta/00) dalla data di pronuncia del divorzio, stabilendo le parti che la signora usufruirà per intero delle erogazioni previste sotto Pt_2 forma di Assegno Unico per il figlio. Tale somma, che dovrà essere corrisposta entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese, alle coordinate bancarie che la signora rimetterà al Dott. Pt_2
verrà rivalutata ogni triennio in ragione del saggio di aumento Istat (indice stipendi Parte_1 famiglie operai ed impiegati al 100%), con diritto alla rivalutazione appunto a far data da ciascun triennio successivo;
8) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche e/o d'istruzione verranno sostenute dalle parti in ragione del 70% a carico del Dott.
[...]
e del 30% a carico della signora con le modalità stabilite dal Parte_1 Parte_2
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” redatto in occasione della CONFERENZA DISTRETTUALE SULLA
RIFORMA “CARTABIA” IN MATERIA DI FAMIGLIA presso la Corte di Appello di NC in data 10 luglio 2024, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare, avendone ricevuto una copia ciascuno e comunque reperibile all'indirizzo url: https://ordineavvocatiancona.it/wpcontent/uploads/2024/07/prot._n.139_int-
Email_1
9) Qualora uno dei coniugi dovesse anticipare le sopraindicate spese straordinarie, ove approvate dall'altro coniuge, l'altro coniuge dovrà rifondere la propria quota percentuale entro
- 3 - un termine ragionevole e comunque, non superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta, dietro presentazione delle relative fatture o ricevute fiscali;
10) Le parti stabiliscono inoltre che, in ragione e per causa del collocamento del figlio Per_1 presso l'abitazione coniugale di Strada Cupa di Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), assegnata alla signora in conseguenza del collocamento suddetto, tutte le spese Pt_2 condominiali, le spese relative alla manutenzione del giardino, nonché le imposte gravanti sull'abitazione quali IMU, TARI, e TASI verranno interamente sostenute dal Dott. Parte_1
le spese per le utenze di acqua, gas e luce saranno sostenute dal Dott. fino
[...] Parte_1 ad un tetto massimo di € 3.000,00 annui, con diritto di quest'ultimo alla ripetizione dell'eccedenza, in caso di intestazione delle utenze verso il Dott. medesimo, pattuendo Parte_1 altresì quanto segue. Il predetto obbligo, gravante sul Dott. cesserà automaticamente Parte_1
e di diritto in ipotesi di stabile convivenza della signora con un proprio partner Parte_2 presso la predetta abitazione. Parimenti il predetto obbligo cesserà automaticamente e di diritto con la raggiunta maggiore età, unita ad autosufficienza economica, del figlio;
Per_1
11) Le parti si danno atto di essere economicamente indipendenti, godendo di autonomi redditi da lavoro, tuttavia il Dott. si obbliga a versare per la durata di 10 anni a Parte_1 favore della Sig.ra la somma di € 1.800,00 (milleottocento/00) annui dalla data Parte_2 di pronuncia del divorzio, somma che verrà impiegata dalla signora per il Parte_2 pagamento della polizza vita denominata “Poste Domani Per Te”. Il predetto importo di €uro
1.800,00 potrà essere versato in una unica soluzione dal Dott. in qualunque Parte_1 momento quando vorrà, all'interno di ogni anno solare;
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso il Dott. a titolo di Parte_1 regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, assume inoltre le seguenti tre obbligazioni alternative tra loro. Al compimento del 24° anno di età del figlio , il Dott. Per_1 [...] si impegna a: Parte_1
a. O corrispondere la somma di €uro 30.000,00 (trentamila/00) alla signora e Parte_2 trasferire, a titolo gratuito, il 100% della proprietà dell'abitazione coniugale, sita ad NC in
Strada Cupa di Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di NC al Fg. 40, Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, al figlio Controparte_1
b. O porre in vendita l'abitazione coniugale, sita ad NC in Strada Cupa di Posatora n. 14
(già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di NC al Fg. 40,
- 4 - Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, di proprietà esclusiva del Dott. previa Parte_1 riconsegna da parte della signora corrispondendo a quest'ultima l'importo Parte_2 pari a 1/3 del corrispettivo di vendita, una volta incassato. La riconsegna dell'immobile da parte della sig.ra avverrà entro 60 giorni dalla stipula del preliminare/proposta di acquisto Pt_2 con il promittente acquirente;
c. O trasferire 1/3 della proprietà dell'abitazione coniugale, sita ad NC in Strada Cupa di
Posatora n. 14 (già Via Monte Vettore n. 19/c), distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
NC al Fg. 40, Mapp. 657, sub. 9, 26, 27 e 21, alla signora e i 2/3 al figlio Parte_2
senza percepire alcun corrispettivo da costoro. Tutte le spese notarili Controparte_1 relative agli eventuali trasferimenti immobiliari saranno a carico del Dott. Parte_1
La scelta dell'obbligazione da adempiere sarà in facoltà esclusiva del Dott. Parte_1 il quale, al verificarsi del 24° anno di età di , avrà 12 mesi per comunicare in qualunque Per_1 forma la sua decisione al coniuge.
13) Le spese legali di rappresentanza dell'Avv. ER MA AN nel presente procedimento verranno integralmente sostenute dal Dott. Parte_1
14) I ricorrenti dichiarano, quanto al resto, di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale ed economica tra loro sussistente e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per quanto non quivi espressamente previsto e disciplinato;
15) Ferme e fatte salve le pattuizioni che precedono, i ricorrenti dichiarano che ogni altro bene, provento, frutto, utile, incremento, diritto, rapporto patrimoniale ed economico anche derivante e relativo alla propria attività lavorativa è di esclusiva e piena proprietà e spettanza del soggetto che ne risulta intestatario;
16) I coniugi, infine, ai sensi dell''art. 473 bis 51, 2° comma c.p.c., dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta, e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati all'art. 473 bis 12, 3° comma, impegnandosi in ogni caso a produrli a richiesta del Tribunale;
”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LI (MC) il 31/07/2005.
- 5 - 2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 04.12.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 279 del 01.02.2017 il Tribunale di
NC ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 01.12.2016. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a LI (MC) il
31/07/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LI (MC) al n. 17, parte
2, serie A dell'anno 2005.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono a carico del signor per espresso accordo delle parti sul Parte_1 punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 6 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
LI (MC) il 31/07/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di LI (MC) al n. 17, parte 2, serie A dell'anno 2005; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico di come concordato dalle parti. Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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