Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 868
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per il divorzio

    Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del Tribunale è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi. È ampiamente trascorso il termine di sei mesi dall'udienza presidenziale richiesto dalla legge e la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.

  • Accolto
    Accordo sulle condizioni di divorzio

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne. Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso e collocamento prevalente

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne. Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento del padre

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie mediche, scolastiche ed educative

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Sostenimento spese condominiali, manutenzione giardino, imposte e utenze

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Obbligo di versamento di somma annua per polizza vita

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Obbligazioni alternative del padre al compimento del 24° anno di età del figlio

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Pagamento spese legali del padre

    Le spese del giudizio sono a carico del signor per espresso accordo delle parti sul punto.

  • Accolto
    Dichiarazione di non avere altro a pretendere

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Proprietà esclusiva dei beni intestati

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

  • Accolto
    Dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della trattazione scritta

    Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 868
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 868
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo