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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2756/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to LOMBARDI MICHELANGELO, Parte_1 con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to LOMBARDI MICHELANGELO, con CP_1 elezione di domicilio, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio trasformato in congiunto.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/10/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/06/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in San Giovanni Rotondo in CP_1 data 20.12.2003, che dall'unione coniugale nascevano nascevano i figli il Persona_1
08.05.2004 e 19.05.2015; che il Tribunale di Foggia, con decreto del Persona_2
25.03.2010, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di
1 separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con comparsa del 3.10.2025, si costituiva il resistente, il quale aderiva integralmente alle condizioni di cui al ricorso e ne chiedeva il recepimento.
All'udienza del 20.10.2025, le parti, comparse personalmente, ribadivano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e chiedevano che venissero recepite dal
Tribunale le condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
2 Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in in San Giovanni Rotondo il 20/12/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Atto n. 145, parte 2, serie A – anno
2003);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. omologa le condizioni indicate nel ricorso introduttivo, su richiesta congiunta delle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
03/11/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2756/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to LOMBARDI MICHELANGELO, Parte_1 con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.to LOMBARDI MICHELANGELO, con CP_1 elezione di domicilio, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio trasformato in congiunto.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20/10/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/06/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in San Giovanni Rotondo in CP_1 data 20.12.2003, che dall'unione coniugale nascevano nascevano i figli il Persona_1
08.05.2004 e 19.05.2015; che il Tribunale di Foggia, con decreto del Persona_2
25.03.2010, omologava la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione di essi coniugi innanzi al Presidente in sede di
1 separazione;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
Con comparsa del 3.10.2025, si costituiva il resistente, il quale aderiva integralmente alle condizioni di cui al ricorso e ne chiedeva il recepimento.
All'udienza del 20.10.2025, le parti, comparse personalmente, ribadivano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio e chiedevano che venissero recepite dal
Tribunale le condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice, preso atto della domanda congiunta di trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
➢ inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
➢ durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno espresso – come detto - la volontà di trasformare il divorzio contenzioso nella procedura congiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Tali conclusioni devono considerarsi il frutto di un accordo, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali e di cui il Collegio non può non tenerne conto, risultando le stesse conformi a diritto.
2 Dette condizioni, in quanto conformi a legge e all'interesse della prole minore, possono pertanto essere integralmente recepite dal Tribunale, sicchè il divorzio deve essere pronunciato alle condizioni stabilite congiuntamente dai coniugi.
Preso atto che le parti hanno inteso addivenire ad una pronuncia consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicchè le spese devono integralmente compensarsi tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in in San Giovanni Rotondo il 20/12/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Atto n. 145, parte 2, serie A – anno
2003);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. omologa le condizioni indicate nel ricorso introduttivo, su richiesta congiunta delle parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte come parte integrante del presente provvedimento;
4. spese compensate.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
03/11/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Elena de Tura
Il Presidente dott. Antonio Buccaro
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