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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2449 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato CHIARA PAOLI MAGHERINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato GIUDITTA ALFIERI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 04/12/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - affidare i figli e in via esclusiva alla madre, la quale dovrà tuttavia Per_1 Per_2 concordare con il padre le scelte più importanti in materia di salute, istruzione e residenza;
- collocare i figli presso la madre;
- disporre che, salvi migliori accordi, e frequentino il padre il giorno Per_1 Per_2 del sabato e un pomeriggio infrasettimanale, sempre alla presenza della madre o di persone di fiducia della madre;
durante le vacanze scolastiche estive, vale la frequentazione ordinaria;
il padre potrà inoltre stare con i figli per cinque giorni (anche consecutivi) senza pernotti, dalla mattina alla sera, escludendo il giorno di domenica;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli la sera del 24 dicembre o il giorno di Natale;
durante le vacanze pasquali, il padre potrà stare con i figli il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
il padre potrà vedere i figli solo alla presenza della madre o di persone di fiducia della madre, e non potrà condurre i figli con autovettura o ciclomotore;
- mantenere la presa in carico di da parte del Controparte_1 Pt_2
- prevedere la vigilanza del giudice tutelare;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da
[...]
Parte_1
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva mensile di € 550,00 (€ 275,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 20 di ogni mese;
qualora l'assegno unico per i figli percepito integralmente dalla fosse superiore a complessivi € 300,00 mensili, l'assegno Parte_1 di mantenimento sarà ridotto a € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlio);
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida del CNF dell'anno 2017;
- le detrazioni per i figli saranno godute integralmente dalla madre;
- le parti concordano di quantificare nella somma a saldo e stralcio di complessivi €
1.500,00 il debito maturato a carico di a titolo di mantenimento non Controparte_1 versato fino alla data odierna, rivalutazione monetaria non applicata fino alla data
2 odierna, e quota di spese straordinarie non rimborsata fino al mese di novembre 2025 compreso;
detto importo verrà versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a entro il mese di dicembre 2025; Parte_1
- compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , il quale si è Controparte_1 costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, le parti sono addivenute ad un accordo di separazione il 16/12/2020, in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(18/02/2025), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
3 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori
, nato il [...], e nata il [...], i quali devono essere affidati Per_1 Per_2 in via esclusiva alla madre (la quale dovrà tuttavia concordare con il padre le scelte più importanti nell'interesse della prole), considerate le fragilità del padre e la necessità che quest'ultimo continui a dedicarsi al percorso di disintossicazione. Occorre infatti mantenere la presa in carico del da parte del che dovrà riferire ogni tre CP_1 Pt_2 mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
Proprio in ragione delle fragilità paterne, si deve prevedere che possa CP_1 frequentare i figli soltanto alla presenza della madre o di persone di fiducia della stessa, come peraltro già stabilito in sede di prima udienza.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SCANDICCI (FI) in data
20/09/2014 da , n. a EN (FI) il 17/06/1980, e Parte_1
, n. a EN (FI) il 22/06/1976, iscritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di SCANDICCI (FI) al n. 46, parte 1, anno 2014;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
Part
- dispone la prosecuzione della presa in carico di da parte del d;
Controparte_1
4 - dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il dovrà relazionare ogni tre Pt_3 mesi;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EN in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2449 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato CHIARA PAOLI MAGHERINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato GIUDITTA ALFIERI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 04/12/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 - affidare i figli e in via esclusiva alla madre, la quale dovrà tuttavia Per_1 Per_2 concordare con il padre le scelte più importanti in materia di salute, istruzione e residenza;
- collocare i figli presso la madre;
- disporre che, salvi migliori accordi, e frequentino il padre il giorno Per_1 Per_2 del sabato e un pomeriggio infrasettimanale, sempre alla presenza della madre o di persone di fiducia della madre;
durante le vacanze scolastiche estive, vale la frequentazione ordinaria;
il padre potrà inoltre stare con i figli per cinque giorni (anche consecutivi) senza pernotti, dalla mattina alla sera, escludendo il giorno di domenica;
durante le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli la sera del 24 dicembre o il giorno di Natale;
durante le vacanze pasquali, il padre potrà stare con i figli il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
il padre potrà vedere i figli solo alla presenza della madre o di persone di fiducia della madre, e non potrà condurre i figli con autovettura o ciclomotore;
- mantenere la presa in carico di da parte del Controparte_1 Pt_2
- prevedere la vigilanza del giudice tutelare;
- prevedere che l'assegno unico per la prole venga percepito integralmente da
[...]
Parte_1
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva mensile di € 550,00 (€ 275,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 20 di ogni mese;
qualora l'assegno unico per i figli percepito integralmente dalla fosse superiore a complessivi € 300,00 mensili, l'assegno Parte_1 di mantenimento sarà ridotto a € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlio);
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee guida del CNF dell'anno 2017;
- le detrazioni per i figli saranno godute integralmente dalla madre;
- le parti concordano di quantificare nella somma a saldo e stralcio di complessivi €
1.500,00 il debito maturato a carico di a titolo di mantenimento non Controparte_1 versato fino alla data odierna, rivalutazione monetaria non applicata fino alla data
2 odierna, e quota di spese straordinarie non rimborsata fino al mese di novembre 2025 compreso;
detto importo verrà versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a entro il mese di dicembre 2025; Parte_1
- compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , il quale si è Controparte_1 costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, le parti sono addivenute ad un accordo di separazione il 16/12/2020, in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(18/02/2025), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
3 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori
, nato il [...], e nata il [...], i quali devono essere affidati Per_1 Per_2 in via esclusiva alla madre (la quale dovrà tuttavia concordare con il padre le scelte più importanti nell'interesse della prole), considerate le fragilità del padre e la necessità che quest'ultimo continui a dedicarsi al percorso di disintossicazione. Occorre infatti mantenere la presa in carico del da parte del che dovrà riferire ogni tre CP_1 Pt_2 mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
Proprio in ragione delle fragilità paterne, si deve prevedere che possa CP_1 frequentare i figli soltanto alla presenza della madre o di persone di fiducia della stessa, come peraltro già stabilito in sede di prima udienza.
Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SCANDICCI (FI) in data
20/09/2014 da , n. a EN (FI) il 17/06/1980, e Parte_1
, n. a EN (FI) il 22/06/1976, iscritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di SCANDICCI (FI) al n. 46, parte 1, anno 2014;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
Part
- dispone la prosecuzione della presa in carico di da parte del d;
Controparte_1
4 - dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale il dovrà relazionare ogni tre Pt_3 mesi;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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