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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2332 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2332/2024 promossa congiuntamente da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. DIONISIO Email_1 C.F._1
AN e BI EO e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LL AO e RM SU
Con l'intervento del PM in sede CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 02/08/2024, il sig. e la sig.ra Parte_1
chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale dei Controparte_1 coniugi alle condizioni ivi indicate e contestualmente spiegavano domanda di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/12/1997 nel Comune di Pisa (PI) dalla cui unione è nata la figlia il 13/06/2001, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
il Per_1 Per_2
7/07/2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente ed il 20/05/2008, minorenne. Per_3
Con sentenza del 23.01.2025 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate. Con separata e contestuale Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 30.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio. All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento della suddetta udienza, le parti depositavano le note autorizzate insistendo nella dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto alle condizioni ivi indicante. Le parti depositavano, altresì, dichiarazione debitamente sottoscritta di “di non aver ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati;
di confermare la volontà di divorziare;
di essere a conoscenza ciascuno dei propri diritti e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza; di rinunciare liberamente a comparire personalmente all'udienza” Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 17.02.2025 nulla opponeva all'accoglimento della domanda. Tanto posto, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della prole;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta come sopra proposta: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in data in data 13/12/1997 nel Comune di Pisa (PI) (Atto di Controparte_1
Matrimonio trascritto nel Comune di Pisa (PI) n. 29 – Parte II – Serie A - Anno 1997);
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la madre. DISPONE relativamente al diritto di visita del genitore non collocatario, fatto salvo il diritto di organizzare in maniera autonoma i tempi e le modalità di frequentazione dell'altro genitore da parte di che quest'ultima vedrà il padre una volta al mese per un intero fine settimana che gli stessi Per_3 concorderanno e che sarà il padre a recarsi presso il luogo in cui la figlia vive, con pernottamento di quest'ultima presso il luogo scelto dal padre per il solo giorno di . inoltre trascorrerà Per_4 Per_3 con il padre una settimana durante le vacanze estive nonché il Natale o il Capodanno e sarà il signor a recarsi nel luogo in cui vive la figlia per portarla nel luogo in cui decideranno di trascorrere Pt_1
i predetti periodi, provvedendo a riaccompagnarla e comunque sostenendo tutti i relativi costi nel caso di spostamenti autonomi da parte della minore per raggiungere il padre;
PONE l'obbligo in capo al SI. di corrispondere alla figlia maggiore , a titolo di Pt_1 Per_1 contributo di mantenimento per la stessa, euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat oltre alla copertura integrale delle tasse universitarie;
PONE l'obbligo in capo al SI. di corrispondere alla SI.ra , a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Per_2 Per_3 euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat. A far data da ottobre 2024, a seguito del trasferimento di a Sanremo – ove viene ospitata dai Per_2 nonni paterni - per ivi frequentare l'Accademia d'arte, il contributo al suo mantenimento (euro 500,00 mensili) le viene erogato in forma diretta nei mesi da ottobre a maggio inclusi, mentre da giugno a settembre tale contributo è erogato per 300,00 euro mensili alla madre e per 200,00 euro mensili alla ragazza. DISPONE che le spese straordinarie riferite ad , ed vengono suddivise dalle Per_1 Per_2 Per_3 parti nella misura del 90% in capo al SI. e 10% in capo alla SI.ra , in base Pt_1 CP_1 alle regole seguenti: Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In deroga, e ad integrazione delle predette regole relative alle spese straordinarie riferite alle figlie, le parti, precisano che le spese per trasferimenti da e verso il luogo di studio, le tasse universitarie, le spese scolastiche, l'acquisto di libri e tutto ciò che riguarda lo studio di , ed Per_1 Per_2 Per_3 restano a carico del padre, che relativamente alla figlia si assume interamente anche i costi delle Per_3 ripetizioni pomeridiane ai fini scolastici, di cui già i genitori ne riconoscono la necessità, avendone sempre la minore usufruito;
le predette spese di studio dovranno essere preventivamente concordate. DISPONE che l'assegno unico riferito ad ed venga percepito per l'intero dalla sig.ra Per_2 Per_3
. CP_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- A titolo di definizione di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale tra le parti, il SI. ha proceduto all'estinzione parziale del mutuo Pt_1 contratto dalla SI.ra con l'Istituto di credito CheBanca! per l'acquisto CP_1 CP_2 dell'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23, attraverso la riduzione del debito residuo di mutuo da 195.779,78 euro a 100.000,00 euro.
- Sino al completo adempimento delle pattuizioni in sede divorzile riferite al predetto contratto di mutuo, che prevedono l'accollo dell'obbligazione in capo al SI. quest'ultimo Pt_1 sosterrà integralmente le relative rate, senza diritto di restituzione a carico della SI.ra
. CP_1
- Sempre in ordine all'immobile sito a Tirrenia (PI) – Via delle Salvie n. 21-23, di proprietà esclusiva della signora , il signor dichiara di aver Controparte_1 Parte_1 rinunciato a qualsivoglia richiesta di restituzione delle somme dallo stesso versate sia per l'acquisto dell'immobile che per il pagamento del relativo mutuo, nonché per la sua ristrutturazione e/o gestione ordinaria o straordinaria e arredi. - La sig.ra si impegna sin d'ora ad aderire alle richieste del SI. relative CP_1 Pt_1 ad eventuali surroghe del predetto mutuo, purché all'esito delle stesse il rateo mensile del nuovo piano di ammortamento non sia di importo inferiore ad euro 500,00 mensili e/o all'eventuale futura cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di Vitorchiano, di proprietà del marito.
- Il SI. rinnova il suo consenso a che l'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21- Pt_1
23, venga locato dalla SI.ra durante il periodo estivo, senza che tale circostanza CP_1 possa rappresentare un fatto nuovo rilevante ai fini della modifica delle pattuizioni convenute nel presente ricorso cumulativo.
- In occasione dell'inizio del progetto universitario di analogamente a quanto già Per_2 effettuato in precedenza per , il SI. si impegna a corrispondere alla figlia, Per_1 Pt_1 alla data da lei indicata, l'importo di euro 15.000,00. Tale somma verrà utilizzata per la metà (pari ad euro 7.500,00) per il pagamento delle rette universitarie (di euro 5.000,00 annui, e così per un totale di 15.000,00 euro nel triennio), e la restante metà per sostenere altri costi legati allo studio o ad esigenze ad esso connesse. Analogo principio verrà seguito per con individuazione dei costi che verrà concordata Per_3
a tempo debito, e comunque prima del compimento dei suoi 18 anni.
- Nell'ambito della regolamentazione e definizione dei loro rapporti patrimoniali ed a tacitazione transattiva delle reciproche pretese, oltre a quanto già pattuito in sede di separazione, in questa sede, i ricorrenti convengono quanto segue. Il signor
[...]
intende riconoscere il consistente ruolo ed il contributo dato dalla signora Parte_1 [...]
, economicamente più debole, alla propria carriera nonché alla formazione del CP_1 suo patrimonio personale, riconoscendo altresì il consistente positivo apporto fornito dalla stessa coniuge durante la vita matrimoniale in favore delle esigenze familiari, rinunciando così alla propria realizzazione professionale ed alla formazione di un proprio patrimonio. In considerazione di quanto sopra e delle differenze reddituali e patrimoniali esistenti tra i coniugi, tenuto altresì conto della durata del matrimonio e delle potenzialità reddituali presenti del signor quest'ultimo intende tutelare in termini economici la qualità Parte_1 della vita quotidiana della signora , i bisogni futuri e più in generale Controparte_1 garantire alla stessa una disponibilità economica parametrata ed equa in rapporto al contributo detto. In considerazione di quanto sopra, il signor a titolo di liquidazione Parte_1 una tantum dell'assegno divorzile, ex art. 5 L. 898/1970, si accolla, senza diritto di restituzione a carico della SI.ra , il mutuo contratto dalla stessa con l'Istituto di credito CP_1
CheBanca! per l'acquisto dell'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23. Il CP_2 signor si obbliga a formalizzare il predetto accollo, senza diritto di Parte_1 restituzione a carico della SI.ra , del mutuo contratto da quest'ultima con CP_1
l'Istituto di credito CheBanca! per l'acquisto dell'immobile di Tirrenia – Via delle CP_2
Salvie, n. 21-23, entro 5 giorni dal deposito dell'emananda sentenza che recepisca le conclusioni conformi divorzili di cui al presente atto, avanti a Notaio di propria fiducia. Tutte le spese comprese quelle notarili e quelle per eventuali imposte saranno ad esclusivo carico del signor Parte_1
- In caso di vendita del predetto immobile, la SI. si impegna ad estinguere il CP_1 residuo mutuo gravante sul bene;
il ricavato, al netto di quanto impiegato per l'estinzione del mutuo, sarà percepito integralmente dalla SI.ra . CP_1 - I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio
- Ciascuna parte sostiene i costi professionali della propria difesa.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898; DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2332/2024 promossa congiuntamente da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. DIONISIO Email_1 C.F._1
AN e BI EO e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
LL AO e RM SU
Con l'intervento del PM in sede CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 02/08/2024, il sig. e la sig.ra Parte_1
chiedevano che venisse pronunciata la separazione consensuale dei Controparte_1 coniugi alle condizioni ivi indicate e contestualmente spiegavano domanda di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 13/12/1997 nel Comune di Pisa (PI) dalla cui unione è nata la figlia il 13/06/2001, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
il Per_1 Per_2
7/07/2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente ed il 20/05/2008, minorenne. Per_3
Con sentenza del 23.01.2025 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate. Con separata e contestuale Ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del 30.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio. All'esito dei termini assegnati per lo svolgimento della suddetta udienza, le parti depositavano le note autorizzate insistendo nella dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto alle condizioni ivi indicante. Le parti depositavano, altresì, dichiarazione debitamente sottoscritta di “di non aver ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati;
di confermare la volontà di divorziare;
di essere a conoscenza ciascuno dei propri diritti e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza; di rinunciare liberamente a comparire personalmente all'udienza” Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 17.02.2025 nulla opponeva all'accoglimento della domanda. Tanto posto, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della prole;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta come sopra proposta: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in data in data 13/12/1997 nel Comune di Pisa (PI) (Atto di Controparte_1
Matrimonio trascritto nel Comune di Pisa (PI) n. 29 – Parte II – Serie A - Anno 1997);
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 prevalente presso la madre. DISPONE relativamente al diritto di visita del genitore non collocatario, fatto salvo il diritto di organizzare in maniera autonoma i tempi e le modalità di frequentazione dell'altro genitore da parte di che quest'ultima vedrà il padre una volta al mese per un intero fine settimana che gli stessi Per_3 concorderanno e che sarà il padre a recarsi presso il luogo in cui la figlia vive, con pernottamento di quest'ultima presso il luogo scelto dal padre per il solo giorno di . inoltre trascorrerà Per_4 Per_3 con il padre una settimana durante le vacanze estive nonché il Natale o il Capodanno e sarà il signor a recarsi nel luogo in cui vive la figlia per portarla nel luogo in cui decideranno di trascorrere Pt_1
i predetti periodi, provvedendo a riaccompagnarla e comunque sostenendo tutti i relativi costi nel caso di spostamenti autonomi da parte della minore per raggiungere il padre;
PONE l'obbligo in capo al SI. di corrispondere alla figlia maggiore , a titolo di Pt_1 Per_1 contributo di mantenimento per la stessa, euro 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat oltre alla copertura integrale delle tasse universitarie;
PONE l'obbligo in capo al SI. di corrispondere alla SI.ra , a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Per_2 Per_3 euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat. A far data da ottobre 2024, a seguito del trasferimento di a Sanremo – ove viene ospitata dai Per_2 nonni paterni - per ivi frequentare l'Accademia d'arte, il contributo al suo mantenimento (euro 500,00 mensili) le viene erogato in forma diretta nei mesi da ottobre a maggio inclusi, mentre da giugno a settembre tale contributo è erogato per 300,00 euro mensili alla madre e per 200,00 euro mensili alla ragazza. DISPONE che le spese straordinarie riferite ad , ed vengono suddivise dalle Per_1 Per_2 Per_3 parti nella misura del 90% in capo al SI. e 10% in capo alla SI.ra , in base Pt_1 CP_1 alle regole seguenti: Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In deroga, e ad integrazione delle predette regole relative alle spese straordinarie riferite alle figlie, le parti, precisano che le spese per trasferimenti da e verso il luogo di studio, le tasse universitarie, le spese scolastiche, l'acquisto di libri e tutto ciò che riguarda lo studio di , ed Per_1 Per_2 Per_3 restano a carico del padre, che relativamente alla figlia si assume interamente anche i costi delle Per_3 ripetizioni pomeridiane ai fini scolastici, di cui già i genitori ne riconoscono la necessità, avendone sempre la minore usufruito;
le predette spese di studio dovranno essere preventivamente concordate. DISPONE che l'assegno unico riferito ad ed venga percepito per l'intero dalla sig.ra Per_2 Per_3
. CP_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- A titolo di definizione di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale tra le parti, il SI. ha proceduto all'estinzione parziale del mutuo Pt_1 contratto dalla SI.ra con l'Istituto di credito CheBanca! per l'acquisto CP_1 CP_2 dell'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23, attraverso la riduzione del debito residuo di mutuo da 195.779,78 euro a 100.000,00 euro.
- Sino al completo adempimento delle pattuizioni in sede divorzile riferite al predetto contratto di mutuo, che prevedono l'accollo dell'obbligazione in capo al SI. quest'ultimo Pt_1 sosterrà integralmente le relative rate, senza diritto di restituzione a carico della SI.ra
. CP_1
- Sempre in ordine all'immobile sito a Tirrenia (PI) – Via delle Salvie n. 21-23, di proprietà esclusiva della signora , il signor dichiara di aver Controparte_1 Parte_1 rinunciato a qualsivoglia richiesta di restituzione delle somme dallo stesso versate sia per l'acquisto dell'immobile che per il pagamento del relativo mutuo, nonché per la sua ristrutturazione e/o gestione ordinaria o straordinaria e arredi. - La sig.ra si impegna sin d'ora ad aderire alle richieste del SI. relative CP_1 Pt_1 ad eventuali surroghe del predetto mutuo, purché all'esito delle stesse il rateo mensile del nuovo piano di ammortamento non sia di importo inferiore ad euro 500,00 mensili e/o all'eventuale futura cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di Vitorchiano, di proprietà del marito.
- Il SI. rinnova il suo consenso a che l'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21- Pt_1
23, venga locato dalla SI.ra durante il periodo estivo, senza che tale circostanza CP_1 possa rappresentare un fatto nuovo rilevante ai fini della modifica delle pattuizioni convenute nel presente ricorso cumulativo.
- In occasione dell'inizio del progetto universitario di analogamente a quanto già Per_2 effettuato in precedenza per , il SI. si impegna a corrispondere alla figlia, Per_1 Pt_1 alla data da lei indicata, l'importo di euro 15.000,00. Tale somma verrà utilizzata per la metà (pari ad euro 7.500,00) per il pagamento delle rette universitarie (di euro 5.000,00 annui, e così per un totale di 15.000,00 euro nel triennio), e la restante metà per sostenere altri costi legati allo studio o ad esigenze ad esso connesse. Analogo principio verrà seguito per con individuazione dei costi che verrà concordata Per_3
a tempo debito, e comunque prima del compimento dei suoi 18 anni.
- Nell'ambito della regolamentazione e definizione dei loro rapporti patrimoniali ed a tacitazione transattiva delle reciproche pretese, oltre a quanto già pattuito in sede di separazione, in questa sede, i ricorrenti convengono quanto segue. Il signor
[...]
intende riconoscere il consistente ruolo ed il contributo dato dalla signora Parte_1 [...]
, economicamente più debole, alla propria carriera nonché alla formazione del CP_1 suo patrimonio personale, riconoscendo altresì il consistente positivo apporto fornito dalla stessa coniuge durante la vita matrimoniale in favore delle esigenze familiari, rinunciando così alla propria realizzazione professionale ed alla formazione di un proprio patrimonio. In considerazione di quanto sopra e delle differenze reddituali e patrimoniali esistenti tra i coniugi, tenuto altresì conto della durata del matrimonio e delle potenzialità reddituali presenti del signor quest'ultimo intende tutelare in termini economici la qualità Parte_1 della vita quotidiana della signora , i bisogni futuri e più in generale Controparte_1 garantire alla stessa una disponibilità economica parametrata ed equa in rapporto al contributo detto. In considerazione di quanto sopra, il signor a titolo di liquidazione Parte_1 una tantum dell'assegno divorzile, ex art. 5 L. 898/1970, si accolla, senza diritto di restituzione a carico della SI.ra , il mutuo contratto dalla stessa con l'Istituto di credito CP_1
CheBanca! per l'acquisto dell'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23. Il CP_2 signor si obbliga a formalizzare il predetto accollo, senza diritto di Parte_1 restituzione a carico della SI.ra , del mutuo contratto da quest'ultima con CP_1
l'Istituto di credito CheBanca! per l'acquisto dell'immobile di Tirrenia – Via delle CP_2
Salvie, n. 21-23, entro 5 giorni dal deposito dell'emananda sentenza che recepisca le conclusioni conformi divorzili di cui al presente atto, avanti a Notaio di propria fiducia. Tutte le spese comprese quelle notarili e quelle per eventuali imposte saranno ad esclusivo carico del signor Parte_1
- In caso di vendita del predetto immobile, la SI. si impegna ad estinguere il CP_1 residuo mutuo gravante sul bene;
il ricavato, al netto di quanto impiegato per l'estinzione del mutuo, sarà percepito integralmente dalla SI.ra . CP_1 - I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio
- Ciascuna parte sostiene i costi professionali della propria difesa.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898; DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori