Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1386/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1386/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 13.11.2024, e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale pro Parte_1
- tempore, dott. , con sede in alla via Unità Italiana, Controparte_1 Pt_1
28, P. Iva , elettivamente domiciliata in Afragola alla via della P.IVA_1
Repubblica, 26/b, presso l'avv. Ferdinando Del Mondo, c.f. C.F._1
e che dichiara la sua PEC:
[...]
ed il suo numero di fax: Email_1
0818522687, che la rappresenta e difende, giusta deliberazione del Direttore
Generale n. 223 del 13.2.2020 e in virtù di procura in calce al presente atto.
APPELLANTE
E
con sede in 81100 alla Via Roma Controparte_2 Pt_1
n. 90, P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Sig.ra c.f. , rappresentata e difesa, Parte_2 CodiceFiscale_2
giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed estesa anche al presente grado di giudizio, dall'Avv. Francesco Picazio, c.f. C.F._3
con studio in , alla Piazza Matteotti n. 67, elettivamente
[...] Pt_1
domiciliato presso il proprio indirizzo telematico qui di seguito riportato, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni, anche ai sensi dell'art. 176 c.p.c., PEC: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in Parte_3
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da note depositate in data
30.10.2024 ai fini della trattazione scritta della udienza del 13.11.2024;
riportandosi quindi all'atto di appello, alla documentazione ed a tutti gli atti e scritti difensivi ed impugnando ancora una volta le avverse comparsa di risposta e documentazione di controparte, opponendosi alle avverse eccezioni e conclusioni.
Per l'appellata in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, come da note depositate in data
11.11.2024 ai fini della trattazione scritta della udienza del 13.11.2024; 3
riportandosi quindi alla comparsa di risposta ed a tutta la documentazione ivi
Parte allegata, e concludendo per il rigetto dell'appello proposto dall' per tutti i motivi già dedotti in ossequio alla giurisprudenza della Corte in tema di
“sconto tariffario”, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 26.3.2020 la Parte_3
, in persona del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2479/2019, resa in data 1.10.2019, con la quale era stata rigettata l'originaria opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2115/2017 -
emesso in data 8.8.2017 e notificato in data 1.9.2017 - con il quale le era stato intimato il pagamento in favore del ricorrente Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
47.065,42 - oltre interessi ex art. 5 D.lgs n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al soddisfo - quale saldo delle fatture meglio indicate nell'originario ricorso e relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale relative alla branca di patologia clinica effettuate in virtù del contratto stipulato tra le parti,
riguardanti l'anno 2010.
L'istante conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte di Appello la
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le motivazioni ivi meglio indicate, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare la domanda originariamente proposta in via monitoria, dichiarando non dovuti 4
gli interessi ex art. 5, d. lgs. N. 231/2002 e condannando l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 25.9.2020 si costituiva la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva in
[...]
via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, per le ragioni ivi meglio indicate, contestava il fondamento della proposta impugnazione,
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte appellata nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 5
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con l'originario atto di opposizione al menzionato decreto ingiuntivo n. 2115/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
l' ha innanzitutto dedotto che l'importo preteso non era dovuto, Parte_3
trovando applicazione lo sconto previsto dalla legge n. 296/06 come contrattualmente richiamato
Il giudice di primo grado, dopo aver accuratamente ricostruito la normativa di settore, con motivazione da intendersi qui richiamata, ha concluso che l'art. 1, comma 796, lett. o) della l. 296 del 2006 si riferisce soltanto alle prestazioni erogate nel triennio 2007-2009 e non è, quindi,
applicabile anche alle prestazioni cui si riferiscono i contratti per cui è causa,
relativi alle prestazioni per l'anno 2010, dovendo pertanto ritenersi dovuto
Parte dalla l'importo preteso dalla ricorrente e frutto della decurtazione, oltre interessi legali di mora.
L'appellante ha censurato tale decisione per le ragioni meglio esplicitate nell'atto introduttivo e richiamando anche il contenuto del contratto 6
stipulato tra le parti.
Ciò posto, osserva sul punto la Corte che, come già ribadito in numerosissime occasioni, le affermazioni dell'appellante sul punto non appaiono condivisibili, dovendosi invece ritenere corrette le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice.
Parte L' si limita infatti a ribadire la propria tesi secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006 dovrebbe ritenersi applicabile anche oltre il triennio 2007 – 2009, in quanto espressamente -
richiamato dagli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti.
Osserva sul punto questa Corte che lo sconto in oggetto è stato inserito nella legge finanziaria per l'anno 2007, che così recita: “fatto salvo quanto
previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per
le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n.
216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
La norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, superato solo in ragione della sua temporaneità. Con la sentenza n. 94/2009 la Corte
Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “la particolarità del
s.s.n. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di 7
garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio
nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia
possibile; dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la
limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel
quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in
questo campo”. Evidenziando però come “nello scrutinio di ragionevolezza,
assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi
è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta
temporalmente limitata”.
L'art. 8 del d.l. n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, aveva poi modificato l'art. 1, co. 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, introducendovi un periodo (successivamente abrogato dall'art. 15, co. 18, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) che prevedeva che «Con cadenza triennale
a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si
procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la
valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche
e le associazioni di categoria interessate».
La stessa sentenza della Corte costituzionale non indicò espressamente quale fosse il termine finale dell'efficacia temporale dell'art. 1, co. 796, lett.
o) della legge 296/2006 e peraltro, trattandosi di una pronunzia di rigetto, non può considerarsi vincolante se non per i giudici chiamati ad applicare detta disposizione legislativa nei giudizi nel cui ambito era stata sollevata la 8
questione della sua legittimità costituzionale.
Gli argomenti utilizzati dalla Consulta per affermare il “carattere
temporalmente limitato” dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 non paiono però a questa Corte superabili ed inducono ad escludere la correttezza di un'interpretazione di tale disposizione che ne estenda l'efficacia temporale finale oltre il termine del 31 dicembre 2009 (se non 31.12.2008, come sostenuto da TAR Molise 21 marzo 2014, n. 190).
Vero è che (come osservato, ad es., dal TAR Campania, Sede di
Napoli, con la sentenza depositata in data 11 febbraio 2016, n. 833,
richiamando la sentenza del TAR Sardegna n. 977/2011) “difetta nella
formulazione della norma statale in questione un espresso riferimento ad una
limitazione temporale di efficacia, avendo avuto cura il legislatore di stabilire
unicamente la decorrenza del regime di sconto da imporre alle strutture
private accreditate”, e che, di conseguenza, la perdita di efficacia di tale regime va “ancorata all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario” o, per meglio dire, delle tariffe che avrebbero dovuto fissare i limiti massimi della remunerazione a carico del SSN delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate in sostituzione di quelle allegate al decreto del Ministro della sanità del 22
luglio 1996, che era stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29
marzo 2001, n. 1839.
Ma, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, non si vede perché il termine finale di efficacia dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 non possa essere ricavato dalle finalità di questa disposizione espressamente dichiarate dal 9
legislatore o comunque dalla modifica apportata dall'art. 8 del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28
febbraio 2008, n. 31, all'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e dunque individuato al più tardi nel 31 dicembre 2009, se non addirittura nel
31 dicembre 2008.
D'altronde, la contraria opinione trascura che l'art. 1, co. 796, lett. o),
della legge 296/2006 presentava plurimi aspetti di eccezionalità che imponevano che la sua efficacia fosse contenuta entro rigorosi e ragionevolmente brevi limiti temporali, a pena della sua illegittimità
costituzionale.
In sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza di questa
Corte d'appello va dunque escluso che la disposizione legislativa in questione possa essere applicata alle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogate nel corso dell'anno 2010 dalle strutture sanitarie private accreditate.
Detta interpretazione ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema
Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma
796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte
dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare
applicazione oltre il triennio 2007-2009”.
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della
Parte applicazione dello sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la richiama la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano 10
previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni.
Recita l'art. 5 di detto contratto che “1. La remunerazione delle
prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali
previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e
fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno
comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente
modificato con delibera della Giunta Regionale…4. In ogni caso, l'importo
fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce
il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate…. dai centri
privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o
eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”
Il precedente art. 4, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto
delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2010, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006.
Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte,
sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti 11
tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al
netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe -sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge
296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più
volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale. Nessuna prova è stata poi fornita dall' in ordine al superamento dei tetti di spesa di branca ed alla Pt_3
necessità di operare la regressione tariffaria.
La censura sul punto formulata appare quindi del tutto infondata, come ripetutamente peraltro ribadito in analoghe controversie.
Del tutto inammissibile è poi la censura di cui al punto 2 dell'atto di appello, secondo “Sull'ammontare dei corrispettivi, il giudice di primo grado
- non tenendo in considerazione l'interesse del privato, fornitore del servizio,
che deve ritenersi, nei limiti della ragionevolezza, recessivo -, in violazione 12
degli artt. 2697 c.c., e 115, c.p.c., accoglie la domanda di credito come
azionata senza la sussistenza di ulteriori elementi che consentano di
individuare in concreto uno scopo pratico del negozio diverso dalla funzione
propria dello schema legale tipico di cui all'art.
8-quinquies, comma 2, del
D.L.vo n. 502 del 1992”; al di là infatti dell'assoluta genericità
dell'affermazione, si tratta di aspetti mai sollevati nel corso del giudizio di primo grado e, pertanto, del tutto inammissibili per la prima volta in fase di impugnazione.
Parte L' censura infine la gravata decisione deducendo che il contratto sopra richiamato era stato stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2,
D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed il saggio di interessi previsto dal D.lgs. n. 231
del 2002 era quindi inapplicabile ai crediti derivanti dall'erogazione di
Parte prestazioni sanitarie per conto delle atteso che tale rapporto derivava da una fonte che ne escludeva la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale.
Quanto a tale ultimo motivo di appello - cui peraltro l'appellante ha dichiarato tardivamente, solo nella comparsa conclusionale ed in via subordinata, di rinunciare - osserva questo giudicante che la Suprema Corte
Corte (v. Cass. Civ., S.U. n. 35092 del 14.12.2023), ha, anche sul punto, ormai con orientamento consolidato, riconosciuto “il diritto della … struttura
privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora
nella misura prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002, … qualora tra l'Ente pubblico
competente e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta
a pena di nullità, in data successiva all'8 agosto 2002, con il quale l'Ente
assume l'obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire, alle 13
condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa
erogate” (così anche Cass. 20391/2016 ed anche Cass. 14349/2016; cfr. anche
Cass. 17591/2018 e Cass. n. 17665/2019). Il contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2010 prevede espressamente all'art. 7 i tempi e le modalità dei pagamenti delle prestazioni erogate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, stante l'infondatezza dei proposti motivi di gravame, va rigettato l'appello proposto,
con conseguente conferma della impugnata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
, in persona del legale rapp.te Parte_3
pro tempore, e si liquidano in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 ad € 52.000,00),
nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Fulvio Picazio, dichiaratosi anticipatario.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_4 [...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, la cui
[...]
impugnazione è stata integralmente rigettata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Direttore Parte_3
Generale pro - tempore, con citazione del 26.3.2020, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2479/2019, resa in data 1.10.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
2) condanna la , in persona Parte_3
del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, di spese e competenze di lite relative al presente giudizio che liquida in complessivi € 5.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di cui al capo che precede in favore dell'Avv. Fulvio Picazio, dichiaratosi anticipatario
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te Parte_3 15
pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo