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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1624/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. SANTI LAURINI ROBERTO
e
PA IA (C.F. ) con l'assistenza C.F._2
dell'Avv. IA ELISABETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 18.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/07/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Monte Argentario e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, “fatta eccezione per le clausole relative all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne il Per_1
6.6.2024”.
Pur a fronte di ciò, le condizioni proposte dalle parti sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Deve però darsi conto che, non essendo l'affidamento ed il collocamento del figlio maggiorenne disponibile ad opera delle parti, le condizioni relative a tali punti non possono che essere inefficaci.
Per il resto le condizioni individuate dalle parti risultano rispondenti all'interesse del figlio ed a quello dell'altro figlio della coppia (a Per_1
tutt'oggi minorenne), il cui ascolto non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monte Argentario (GR) alla serie A, Parte 2, atto n. 7, anno 2005), contratto tra (C.F: Parte_1 ) e PA IA, (C.F.: C.F._1
) in data 16/07/2005, C.F._2
PRENDE ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermati all'udienza del
18.2.2025, sostituita dal deposto di note scritte depositate, da intendersi qui integralmente trascritti;
DA ATTO
dell'inefficacia delle clausole relative al regime di affidamento e collocamento di , nato a [...] il [...] Persona_2
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Laura Di Girolamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1624/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. SANTI LAURINI ROBERTO
e
PA IA (C.F. ) con l'assistenza C.F._2
dell'Avv. IA ELISABETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 18.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/07/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Monte Argentario e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole, “fatta eccezione per le clausole relative all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne il Per_1
6.6.2024”.
Pur a fronte di ciò, le condizioni proposte dalle parti sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Deve però darsi conto che, non essendo l'affidamento ed il collocamento del figlio maggiorenne disponibile ad opera delle parti, le condizioni relative a tali punti non possono che essere inefficaci.
Per il resto le condizioni individuate dalle parti risultano rispondenti all'interesse del figlio ed a quello dell'altro figlio della coppia (a Per_1
tutt'oggi minorenne), il cui ascolto non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monte Argentario (GR) alla serie A, Parte 2, atto n. 7, anno 2005), contratto tra (C.F: Parte_1 ) e PA IA, (C.F.: C.F._1
) in data 16/07/2005, C.F._2
PRENDE ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermati all'udienza del
18.2.2025, sostituita dal deposto di note scritte depositate, da intendersi qui integralmente trascritti;
DA ATTO
dell'inefficacia delle clausole relative al regime di affidamento e collocamento di , nato a [...] il [...] Persona_2
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Laura Di Girolamo