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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dr. AV HI Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 489/2024 RG promossa da Parte_1
Avv. Marco Esposito, Federica Volta, Francesco Bragagni
appellante nei confronti di
Controparte_1
e nei confronti di
Controparte_2
Avv. Valentina Venni appellata
Avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 59/2024, pubblicata 12.2.2024. All'udienza del 18 settembre 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Siena, con la decisione impugnata, ha respinto il i confronti del Parte_1 [...]
avente ad o Controparte_3 erimento della ricorrente nei ruoli dirigenziali della
, in ambito di mobilità volontaria. Controparte_2
odierna appellante è dipendente del
[...]
, inquadrata come dirigente scolas Controparte_1
n avviso di mobilità volontaria bandito dalla
, presentando in data 2.7.2022 domanda di Controparte_2 assegnazione alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione stessa.
Dagli atti di causa risulta che, in un primo momento, la ra Parte_1 risultata idonea al trasferimento. È stato infatti richiesto anche il nulla osta all'Amministrazione di provenienza. All'esito di controlli effettuati sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, sono però emerse delle situazioni di incompatibilità o inconferibilità essendo stata ella titolare di quote di due società agricole che avevano goduto di contributi pubblici erogati dalla tramite Controparte_2
l'organismo pagatore ARTEA.
Per questo motivo, la ha revocato, nel marzo del 2023, la CP_2 precedente richiesta del nulla osta al trasferimento della appellante.
Avverso tale decisione, la a proposto ricorso al Tribunale Parte_1 di Siena che ha, tuttavi la sua domanda ritenendola infondata nel merito. Il Tribunale evidenzia che la ricorrente, solo dopo la presentazione della domanda, aveva dismesso le quote delle due aziende agricole peraltro cedendole a familiari di primo grado. Secondo il primo Giudice, la situazione potrebbe configurarsi come di conflitto di interesse c.d. strutturale, senza che allo stesso si possa ovviare solo attraverso lo strumento della astensione, volta per volta. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite (€ 10.188,00 oltre accessori).
appella la sentenza, chiedendone la riforma Parte_1 imento della domanda respinta in primo grado.
In sintesi, questi i motivi d'appello:
1. Errata applicazione e ricostruzione dei filtri di incompatibilità, inconferibilità ed errata valutazione delle dichiarazioni di cui ai modelli A e B;
2. Errata ricostruzione e valutazione delle circostanze in fatto e condizioni personali dell'appellante;
3. Erronea, inesatta e contraddittoria valutazione in relazione ai contatti frequenti con l'ufficio da dirigere – sulla presunta violazione all'immagine della P.A.
4. L'art. 10 (articolo 7, comma 1, lettera g) della L.R. 45/2007
“vigilanza e controllo”;
5. Sull'omessa motivazione ed errata ed illegittima applicazione delle clausole generali di cui all'art. 30 l. 183/2010;
6. Erronea valutazione anche in ordine al capo della condanna alle spese di lite.
In sostanza, in punto di fatto, la appellante censura la decisione di primo grado per non avere considerato che, al momento di apertura della fase dei controlli, ella aveva completamente e definitivamente cessato ogni rapporto o contatto con le due aziende agricole. In particolare, la donazione/cessione delle quote in relazione alla società Campinuovi è avvenuta il 15.12.2022, data della stipula atto di donazione mentre, con riguardo alla l'atto di Controparte_4 cessione delle quote riporta la data del . 24), la relativa iscrizione in Camera di Commercio (DOC. 25), la cessione del patrimonio immobiliare riconducibile alla società, per certificazione notarile (DOC. 26) e la risultante visura (DOC. 27), atti
– tutti – precedenti all'attività provvedimentale qui impugnata. Precisa (terzo motivo) che in più di venti anni di attività, il fratello ed il coniuge non hanno mai avuto alcun contatto con la Dirigenza in esame, né la ha provveduto ad esibire evidenze oggettive CP_2 della sussiste ontatti frequenti”. In punto di diritto, sostiene che non si pone nel caso in esame una situazione di conflitto di interessi strutturale in quanto le attività della Dirigenza oggetto della causa appartengono esclusivamente al novero della c.d. attività vincolata della P.A., circostanza che
“precluderebbe - di fatto e a priori - la configurabilità di interessi e del rischio corruttivo in capo alla Dott.ssa . Parte_1
Sotto altro aspetto, evidenzia che l'organo deputato alle verifiche in materia agricola non è direttamente la Direzione Regionale Agricoltura ma ARTEA, oltre ad altri organi e istituzioni (Comuni, Giunta Regionale, Agenzia del Demanio ed altri).
Ancora, la sentenza appellata viene contestata per avere escluso che il rimedio della “astensione” possa costituire nel caso in esame strumento idoneo ad eliminare ogni situazione di conflitto di interessi.
Il appellato non si è costituito, benché ritualmente CP_1 citato, ed è stato dichiarato contumace. La Controparte_2 resiste chiedendo il rigetto dell'appello, co sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello non è fondato.
I motivi d'appello, con la sola eccezione dell'ultimo che riguarda la regolazione delle spese di lite, sono tra loro strettamente connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.
Come detto, il Tribunale di Siena ha respinto la domanda della sul presupposto della sussistenza di un potenziale Parte_1 teressi di natura permanente in capo alla ricorrente in quanto le attività economiche in questione, attualmente riferibili al coniuge, alla figlia ed al fratello, realizzano l lità di contatti frequenti con l'ufficio da dirigere presso la ed CP_2 un possibile coinvolgimento della ricorrente nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio stesso. Questa conclusione merita di essere condivisa.
Ed invero, tra le dichiarazioni richieste alla candidata per accedere alla mobilità volontaria rientra anche quella resa ai sensi del DPR n. 62 del 2013, ossia il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art.13 comma 3 prevede: Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
Già sulla base di questa previsione, si deve ritenere che una potenziale situazione di conflitto di interessi esistesse nel caso in esame.
cifico che parenti o affini entro il secondo grado della d il suo coniuge esercitano una attività economica che Parte_1 li pone in contatto con l'Ufficio che l'appellante aspira a dirigere.
Entrambe le società agricole in questione risultano, infatti, aver nni 2020 e 2021, contributi da parte della nell'ambito del finanziamento gestito dalla Controparte_2
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.
Il carattere potenziale della situazione di conflitto di interesse che viene in rilievo rende irrilevante la mancata allegazione di una continuità nei rapporti tra le aziende agricole ed i competenti uffici della . Del resto, già il fatto che le aziende agricole abbiano CP_2 perc ontributi regionali conferma l'effettività di questi contatti.
5 Al riguardo è bene ricordare le prerogative dell'ufficio in questione.
Si tratta, come emerge dalla domanda di mobilità, delle funzioni di "Imprenditoria agricola, strade del vino e dei sapori della . CP_2
Coordinamento attività di controllo e di sanzi amministrativo. Statistiche agricole. Usi civici. Pesca nelle acque interne" con le funzioni "Gestione procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, imprenditoria agricola, sanzioni amministrative e usi civici. Coordinamento dell'applicazione delle normative europee". Il tutto nell'ambito della Direzione Agricola e Sviluppo Rurale della Regione.
Secondo la , “i procedimenti amministrativi Controparte_2 gestiti dall'uf estione sono conclusi all'esito di CP_5 articolate istrutto ecifiche valutazioni dei vari interessi coinvolti, sia che le funzioni inerenti, nello specifico, l'attività di controllo e quella di sanzionamento delle imprese agricole non hanno “ontologicamente” carattere vincolato ma, al contrario, vengono svolte dal dirigente mediante l'esercizio di poteri ampiamente discrezionali. Come coerentemente sottolineato dal Giudice del lavoro di prime cure, il “complesso di competenze” affidate al Settore regionale è inerente in toto alle imprese agricole per cui, in ogni caso, nella fattispecie il conflitto di interesse assume natura concreta”.
Ed invero, soffermandosi sulla competenza in materia di imprenditoria agricola, la legge regionale n. 45 del 2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) prevede che la verifica circa il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale sia demandata “alla competente struttura della Giunta Regionale” (art.5); allo stesso modo è la ad effettuare periodicamente controlli, sia CP_2 amministra in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali e ad adottare i provvedimenti conseguenti come la revoca e le sanzioni (art.6).
6 ARTEA, da parte sua, è un organo “pagatore” della e la sua CP_2 attività non può essere considerata neutra rispet la della Direzione Regionale Agricoltura.
Legge Regionale 60 del 1999 prevede, infatti che: 1. L'ARTEA svolge per la Regione le funzioni di organismo pagatore di CP_2 aiuti, contributi e p visti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 2. Sono inoltre affidate all'ARTEA le seguenti funzioni: a) gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;
b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 ) c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015
La funzione di controllo che la legge regionale assegna ad ARTEA riguarda le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e in loco nel rispetto delle normative comunitarie (Art.4).
In definitiva la Corte ritiene che la si trovasse, Parte_1 effettivamente, in una situazione di conflitto di interessi con
7 riferimento alle due aziende agricole delle quali era socia prima di cedere le proprie quote al fratello ed al coniuge.
L'attività demandata all'Ufficio che ella aspirava a dirigere non è, infatti, vincolata come pretende la appellante e riguarda, direttamente, le verifiche e le decisioni che attengono all'impresa agricola, presupposto per il pagamento dei contributi regionali alle stesse.
La ha reso la dichiarazione in questione (ossia quella ai Parte_1 sensi del DPR 62 del 2013, 3) evidenziando la sussistenza di quella situazione che la ha poi ritenuto ostativa. CP_2
Secondo la Regione siamo in presenza di un “conflitto di interessi strutturale”
L'Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che tale ipotesi di conflitto si realizza quando il conferimento di un incarico nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati o in controllo pubblico, sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e, tuttavia, configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.
In altri termini, nell'assunzione di uno specifico incarico pubblico, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa risulta pregiudicata in modo sistematico da preesistenti interessi estranei all'esercizio della medesima.
In questi termini, è da condividere anche la conclusione del Tribunale laddove ritiene che lo strumento dell'astensione, da attivare volta per volta, non risulti idoneo ad eliminare questa situazione di conflitto di interessi che si configura come generalizzata e potenziale.
8 È vero, anche, che l'a to di tale incarico alla appellante avrebbe esposto la al concreto rischio di vedere CP_2 pregiudicata e compr la propria immagine e credibilità nell'azione amministrativa che le è demandata. In questo senso anche il ricorso allo strumento dell'astensione, così come la sua mancata attivazione da parte della potevano essere Parte_1 motivo per dubitare dell'imparzial generale azione amministrativa dell'Ufficio.
Per concludere, ritiene la Corte legittimo il ripensamento della intervenuto dopo aver individuato la come CP_2 Parte_1 dal punto di vista professionale) per l'inc nziale in questione.
Secondo il bando, la valutazione della idoneità professionale è compiuta da una apposita commissione mentre è l'Ufficio Competente della Regione a verificare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione (art. 6 comma 2). In caso di verifica negativa si provvede alla esclusione del candidato. È chiaro che oggetto della verifica sono anche le dichiarazioni relative agli interessi finanziari come previsto dall'art. 3 comma 2. Secondo l'art. 6 comma 3 la procedura si conclude con il decreto di trasferimento e con la stipula del contratto di lavoro. Non si può quindi dire che con la sola individuazione della candidata come idonea si fosse concluso il procedimento.
In definitiva, dall'esame della legge e delle norme del bando emerge situazione di conflitto di interessi era sussistente e che la ben poteva escludere la candidata alla mobilità, CP_2 soprattutto considerando che si tratta di una posizione dirigenziale caratterizzata, come è noto, da uno spiccato elemento fiduciario.
Per i motivi ora esposti, tutti i motivi d'appello inerenti al merito della controversia sono infondati.
9 L'appello è tuttavia fondato quanto all'ultimo motivo perché la condanna alle spese emessa dal Tribunale risulta eccessiva (€ 10.188 oltre accessori).
Applicando il DM 147/2022, infatti, le spese del primo grado, secondo il valore indeterminato della causa, potevano essere liquidate nei minimi, senza attività istruttoria non svolta, in € 2.906,00 e nei medi in € 5.810,00, oltre accessori.
Ritiene quindi la Corte eccessiva la condanna effettuata in primo grado e, quindi, fondato il relativo motivo d'appello.
Considerata la particolarità e novità della questione le spese, liquidate nei minimi, ben potevano essere oggetto di una parziale compensazione tra le parti ex art. 92 c.p.c.
La sentenza di primo grado deve essere, in definitiva, riformata quanto alla regolazione delle spese. Le spese del primo grado vanno, quindi, compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico della ricorrente, secondo la norma della soccombenza.
Le spese del primo grado sono determinate nei minimi, senza istruttoria in quanto non svolta, secondo il valore indeterminato della controversia.
Le spese di lite del secondo grado vanno compensate per 1/3 atteso l'accoglimento dell'appello limitato alle spese del primo grado. Per i restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza della appellante e si liquidano, in applicazione del D.M. 147/2022, secondo il valore indeterminato della causa, senza istruttoria, nei minimi.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
10 Dichiara le spese di lite del primo grado c età tra le parti e condanna la al Parte_1 pagamento, in favore della te Controparte_2 metà che liquida in € 1.453,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA secondo legge. Respinge, per il resto, l'appello. Dichiara le spese di lite del secondo grado compensate per 1/3 tra le parti e condanna al Parte_1 pagamento in favore della he Controparte_2 liquida in € 2.315,00 oltr VA e CPA secondo legge.
Firenze, 18 settembre 2025 Il Presidente estensore
AV HI
11
Avv. Marco Esposito, Federica Volta, Francesco Bragagni
appellante nei confronti di
Controparte_1
e nei confronti di
Controparte_2
Avv. Valentina Venni appellata
Avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 59/2024, pubblicata 12.2.2024. All'udienza del 18 settembre 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Siena, con la decisione impugnata, ha respinto il i confronti del Parte_1 [...]
avente ad o Controparte_3 erimento della ricorrente nei ruoli dirigenziali della
, in ambito di mobilità volontaria. Controparte_2
odierna appellante è dipendente del
[...]
, inquadrata come dirigente scolas Controparte_1
n avviso di mobilità volontaria bandito dalla
, presentando in data 2.7.2022 domanda di Controparte_2 assegnazione alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione stessa.
Dagli atti di causa risulta che, in un primo momento, la ra Parte_1 risultata idonea al trasferimento. È stato infatti richiesto anche il nulla osta all'Amministrazione di provenienza. All'esito di controlli effettuati sulla base di quanto dalla stessa dichiarato, sono però emerse delle situazioni di incompatibilità o inconferibilità essendo stata ella titolare di quote di due società agricole che avevano goduto di contributi pubblici erogati dalla tramite Controparte_2
l'organismo pagatore ARTEA.
Per questo motivo, la ha revocato, nel marzo del 2023, la CP_2 precedente richiesta del nulla osta al trasferimento della appellante.
Avverso tale decisione, la a proposto ricorso al Tribunale Parte_1 di Siena che ha, tuttavi la sua domanda ritenendola infondata nel merito. Il Tribunale evidenzia che la ricorrente, solo dopo la presentazione della domanda, aveva dismesso le quote delle due aziende agricole peraltro cedendole a familiari di primo grado. Secondo il primo Giudice, la situazione potrebbe configurarsi come di conflitto di interesse c.d. strutturale, senza che allo stesso si possa ovviare solo attraverso lo strumento della astensione, volta per volta. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite (€ 10.188,00 oltre accessori).
appella la sentenza, chiedendone la riforma Parte_1 imento della domanda respinta in primo grado.
In sintesi, questi i motivi d'appello:
1. Errata applicazione e ricostruzione dei filtri di incompatibilità, inconferibilità ed errata valutazione delle dichiarazioni di cui ai modelli A e B;
2. Errata ricostruzione e valutazione delle circostanze in fatto e condizioni personali dell'appellante;
3. Erronea, inesatta e contraddittoria valutazione in relazione ai contatti frequenti con l'ufficio da dirigere – sulla presunta violazione all'immagine della P.A.
4. L'art. 10 (articolo 7, comma 1, lettera g) della L.R. 45/2007
“vigilanza e controllo”;
5. Sull'omessa motivazione ed errata ed illegittima applicazione delle clausole generali di cui all'art. 30 l. 183/2010;
6. Erronea valutazione anche in ordine al capo della condanna alle spese di lite.
In sostanza, in punto di fatto, la appellante censura la decisione di primo grado per non avere considerato che, al momento di apertura della fase dei controlli, ella aveva completamente e definitivamente cessato ogni rapporto o contatto con le due aziende agricole. In particolare, la donazione/cessione delle quote in relazione alla società Campinuovi è avvenuta il 15.12.2022, data della stipula atto di donazione mentre, con riguardo alla l'atto di Controparte_4 cessione delle quote riporta la data del . 24), la relativa iscrizione in Camera di Commercio (DOC. 25), la cessione del patrimonio immobiliare riconducibile alla società, per certificazione notarile (DOC. 26) e la risultante visura (DOC. 27), atti
– tutti – precedenti all'attività provvedimentale qui impugnata. Precisa (terzo motivo) che in più di venti anni di attività, il fratello ed il coniuge non hanno mai avuto alcun contatto con la Dirigenza in esame, né la ha provveduto ad esibire evidenze oggettive CP_2 della sussiste ontatti frequenti”. In punto di diritto, sostiene che non si pone nel caso in esame una situazione di conflitto di interessi strutturale in quanto le attività della Dirigenza oggetto della causa appartengono esclusivamente al novero della c.d. attività vincolata della P.A., circostanza che
“precluderebbe - di fatto e a priori - la configurabilità di interessi e del rischio corruttivo in capo alla Dott.ssa . Parte_1
Sotto altro aspetto, evidenzia che l'organo deputato alle verifiche in materia agricola non è direttamente la Direzione Regionale Agricoltura ma ARTEA, oltre ad altri organi e istituzioni (Comuni, Giunta Regionale, Agenzia del Demanio ed altri).
Ancora, la sentenza appellata viene contestata per avere escluso che il rimedio della “astensione” possa costituire nel caso in esame strumento idoneo ad eliminare ogni situazione di conflitto di interessi.
Il appellato non si è costituito, benché ritualmente CP_1 citato, ed è stato dichiarato contumace. La Controparte_2 resiste chiedendo il rigetto dell'appello, co sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello non è fondato.
I motivi d'appello, con la sola eccezione dell'ultimo che riguarda la regolazione delle spese di lite, sono tra loro strettamente connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.
Come detto, il Tribunale di Siena ha respinto la domanda della sul presupposto della sussistenza di un potenziale Parte_1 teressi di natura permanente in capo alla ricorrente in quanto le attività economiche in questione, attualmente riferibili al coniuge, alla figlia ed al fratello, realizzano l lità di contatti frequenti con l'ufficio da dirigere presso la ed CP_2 un possibile coinvolgimento della ricorrente nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio stesso. Questa conclusione merita di essere condivisa.
Ed invero, tra le dichiarazioni richieste alla candidata per accedere alla mobilità volontaria rientra anche quella resa ai sensi del DPR n. 62 del 2013, ossia il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che all'art.13 comma 3 prevede: Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
Già sulla base di questa previsione, si deve ritenere che una potenziale situazione di conflitto di interessi esistesse nel caso in esame.
cifico che parenti o affini entro il secondo grado della d il suo coniuge esercitano una attività economica che Parte_1 li pone in contatto con l'Ufficio che l'appellante aspira a dirigere.
Entrambe le società agricole in questione risultano, infatti, aver nni 2020 e 2021, contributi da parte della nell'ambito del finanziamento gestito dalla Controparte_2
Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.
Il carattere potenziale della situazione di conflitto di interesse che viene in rilievo rende irrilevante la mancata allegazione di una continuità nei rapporti tra le aziende agricole ed i competenti uffici della . Del resto, già il fatto che le aziende agricole abbiano CP_2 perc ontributi regionali conferma l'effettività di questi contatti.
5 Al riguardo è bene ricordare le prerogative dell'ufficio in questione.
Si tratta, come emerge dalla domanda di mobilità, delle funzioni di "Imprenditoria agricola, strade del vino e dei sapori della . CP_2
Coordinamento attività di controllo e di sanzi amministrativo. Statistiche agricole. Usi civici. Pesca nelle acque interne" con le funzioni "Gestione procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, imprenditoria agricola, sanzioni amministrative e usi civici. Coordinamento dell'applicazione delle normative europee". Il tutto nell'ambito della Direzione Agricola e Sviluppo Rurale della Regione.
Secondo la , “i procedimenti amministrativi Controparte_2 gestiti dall'uf estione sono conclusi all'esito di CP_5 articolate istrutto ecifiche valutazioni dei vari interessi coinvolti, sia che le funzioni inerenti, nello specifico, l'attività di controllo e quella di sanzionamento delle imprese agricole non hanno “ontologicamente” carattere vincolato ma, al contrario, vengono svolte dal dirigente mediante l'esercizio di poteri ampiamente discrezionali. Come coerentemente sottolineato dal Giudice del lavoro di prime cure, il “complesso di competenze” affidate al Settore regionale è inerente in toto alle imprese agricole per cui, in ogni caso, nella fattispecie il conflitto di interesse assume natura concreta”.
Ed invero, soffermandosi sulla competenza in materia di imprenditoria agricola, la legge regionale n. 45 del 2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) prevede che la verifica circa il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale sia demandata “alla competente struttura della Giunta Regionale” (art.5); allo stesso modo è la ad effettuare periodicamente controlli, sia CP_2 amministra in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali e ad adottare i provvedimenti conseguenti come la revoca e le sanzioni (art.6).
6 ARTEA, da parte sua, è un organo “pagatore” della e la sua CP_2 attività non può essere considerata neutra rispet la della Direzione Regionale Agricoltura.
Legge Regionale 60 del 1999 prevede, infatti che: 1. L'ARTEA svolge per la Regione le funzioni di organismo pagatore di CP_2 aiuti, contributi e p visti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 2. Sono inoltre affidate all'ARTEA le seguenti funzioni: a) gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;
b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 ) c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015
La funzione di controllo che la legge regionale assegna ad ARTEA riguarda le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e in loco nel rispetto delle normative comunitarie (Art.4).
In definitiva la Corte ritiene che la si trovasse, Parte_1 effettivamente, in una situazione di conflitto di interessi con
7 riferimento alle due aziende agricole delle quali era socia prima di cedere le proprie quote al fratello ed al coniuge.
L'attività demandata all'Ufficio che ella aspirava a dirigere non è, infatti, vincolata come pretende la appellante e riguarda, direttamente, le verifiche e le decisioni che attengono all'impresa agricola, presupposto per il pagamento dei contributi regionali alle stesse.
La ha reso la dichiarazione in questione (ossia quella ai Parte_1 sensi del DPR 62 del 2013, 3) evidenziando la sussistenza di quella situazione che la ha poi ritenuto ostativa. CP_2
Secondo la Regione siamo in presenza di un “conflitto di interessi strutturale”
L'Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che tale ipotesi di conflitto si realizza quando il conferimento di un incarico nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati o in controllo pubblico, sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e, tuttavia, configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.
In altri termini, nell'assunzione di uno specifico incarico pubblico, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa risulta pregiudicata in modo sistematico da preesistenti interessi estranei all'esercizio della medesima.
In questi termini, è da condividere anche la conclusione del Tribunale laddove ritiene che lo strumento dell'astensione, da attivare volta per volta, non risulti idoneo ad eliminare questa situazione di conflitto di interessi che si configura come generalizzata e potenziale.
8 È vero, anche, che l'a to di tale incarico alla appellante avrebbe esposto la al concreto rischio di vedere CP_2 pregiudicata e compr la propria immagine e credibilità nell'azione amministrativa che le è demandata. In questo senso anche il ricorso allo strumento dell'astensione, così come la sua mancata attivazione da parte della potevano essere Parte_1 motivo per dubitare dell'imparzial generale azione amministrativa dell'Ufficio.
Per concludere, ritiene la Corte legittimo il ripensamento della intervenuto dopo aver individuato la come CP_2 Parte_1 dal punto di vista professionale) per l'inc nziale in questione.
Secondo il bando, la valutazione della idoneità professionale è compiuta da una apposita commissione mentre è l'Ufficio Competente della Regione a verificare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione (art. 6 comma 2). In caso di verifica negativa si provvede alla esclusione del candidato. È chiaro che oggetto della verifica sono anche le dichiarazioni relative agli interessi finanziari come previsto dall'art. 3 comma 2. Secondo l'art. 6 comma 3 la procedura si conclude con il decreto di trasferimento e con la stipula del contratto di lavoro. Non si può quindi dire che con la sola individuazione della candidata come idonea si fosse concluso il procedimento.
In definitiva, dall'esame della legge e delle norme del bando emerge situazione di conflitto di interessi era sussistente e che la ben poteva escludere la candidata alla mobilità, CP_2 soprattutto considerando che si tratta di una posizione dirigenziale caratterizzata, come è noto, da uno spiccato elemento fiduciario.
Per i motivi ora esposti, tutti i motivi d'appello inerenti al merito della controversia sono infondati.
9 L'appello è tuttavia fondato quanto all'ultimo motivo perché la condanna alle spese emessa dal Tribunale risulta eccessiva (€ 10.188 oltre accessori).
Applicando il DM 147/2022, infatti, le spese del primo grado, secondo il valore indeterminato della causa, potevano essere liquidate nei minimi, senza attività istruttoria non svolta, in € 2.906,00 e nei medi in € 5.810,00, oltre accessori.
Ritiene quindi la Corte eccessiva la condanna effettuata in primo grado e, quindi, fondato il relativo motivo d'appello.
Considerata la particolarità e novità della questione le spese, liquidate nei minimi, ben potevano essere oggetto di una parziale compensazione tra le parti ex art. 92 c.p.c.
La sentenza di primo grado deve essere, in definitiva, riformata quanto alla regolazione delle spese. Le spese del primo grado vanno, quindi, compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico della ricorrente, secondo la norma della soccombenza.
Le spese del primo grado sono determinate nei minimi, senza istruttoria in quanto non svolta, secondo il valore indeterminato della controversia.
Le spese di lite del secondo grado vanno compensate per 1/3 atteso l'accoglimento dell'appello limitato alle spese del primo grado. Per i restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza della appellante e si liquidano, in applicazione del D.M. 147/2022, secondo il valore indeterminato della causa, senza istruttoria, nei minimi.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
10 Dichiara le spese di lite del primo grado c età tra le parti e condanna la al Parte_1 pagamento, in favore della te Controparte_2 metà che liquida in € 1.453,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA secondo legge. Respinge, per il resto, l'appello. Dichiara le spese di lite del secondo grado compensate per 1/3 tra le parti e condanna al Parte_1 pagamento in favore della he Controparte_2 liquida in € 2.315,00 oltr VA e CPA secondo legge.
Firenze, 18 settembre 2025 Il Presidente estensore
AV HI
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