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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDIMARTE Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BRANDIMARTE VANESSA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Teramo, presso la sede, Ufficio legale dell'Istituto, in, C.so S. Giorgio nn.14/16 presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione per malattia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e contestuale precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' rassegando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto di vedersi riconosciuta l'indennità da Parte_1 malattia per i periodi esclusi dall' ; CP_1
1 - condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere CP_1
la indennità da malattia al ricorrente computando il periodo dal 07.02.2022 al 08.03.2022 arbitrariamente escluse dall' convenuto;
Controparte_2
- pertanto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la CP_1 somma di € 7.113, 24.Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale, ritenendo applicabile la disciplina speciale dettata dal r.d.l. n. 1918/1937 e nel merito l'inesistenza del requisito medico alla base della richiesta attorea eccependo l'idoneità al lavoro del ricorrente a far data dal 7.02.2022.
Sosteneva in fatto il ricorrente e per quanto d'interesse a supporto della domanda contenuta in ricorso, di svolgere la funzione di grado 2° ufficiale coperta matricola n. 32117/1 del compartimento di Ancona;
- in data 07.12.2021, a seguito dello sbarco per avvicendamento avvenuto in data 05.12.21 dalla nave Barbarica (Armatore Mediterranea di Navigazione SPA), veniva sottoposto a visita dal medico del , il quale accertava una “sciatalgia su ernie discali multiple già documentate e trattate in CP_3 precedenza, attualmente recidivanti in attesa di nuovi accertamenti” lo dichiarava non abile al lavoro (cfr doc. 1);
- in sede di ulteriore visita in data 27.12.21, gli veniva accertato il persistere dell'inabilità totale al lavoro con contestuale certificato di prolungamento dapprima sino al 13.01.22 (cfr. doc. 2) e, a seguito del perdurare della prognosi di inabilità totale al lavoro, fino alla visita del 08.03.22 (cfr. doc.ti 3-5), durante la quale veniva dichiarato guarito clinicamente (cfr. rapporto definitivo – doc.
6);
- in data 17.02.22 si sottoponeva a visita presso lo studio del Dott. che Persona_1 riscontrava “rachialgia in discopatie multiple cervicali e lombari” (cfr. doc 7), in difformità con quanto riportato nel verbale di visita medica di controllo ambulatoriale presso l' (verbale num. CP_1
4699 del 04.02.22), che lo dichiarava clinicamente guarito in data 07.02.22 , da esso sottoscritto esclusivamente per compiuta conoscenza, ma in merito al quale questo manifestava dissenso per la parte relativa all'avvenuta guarigione (cfr. doc. 8).
- in data 18.07.2022 venivano pertanto erogati € 3.369,35 per il pagamento di una parte dell'indennità dal 03.02.2022 al 08.03.2022 e, avendo percepito a titolo di risarcimento malattia da lavoro la somma complessiva lorda di € 8.140,76 a fronte di € 15.465,73 spettatigli (cfr. doc. 9) e in considerazione del fatto che il periodo di malattia riconosciutagli va dal 07.12.21 al 08.03.22,
2 provvedeva ad avanzare nei confronti dell' ulteriore domanda di adeguamento della malattia CP_1 che rimaneva senza risposta da parte dall'istituto previdenziale (cfr. doc. 10);
- con ricorso online al Comitato Provinciale Inps, in data 22.02.2023 chiedeva l'adeguamento della malattia da lavoro con il computo delle indennità giornaliere escluse (Cfr. doc. 11).
Ritenuta potenzialmente idonea a definire il giudizio l'eccezione preliminare di decadenza annuale sollevata dall' , la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la decisione previa CP_1
acquisizione di note autorizzate e precipua discussione.
Invoca la resistente la disciplina dettata dal R.D.L. n. 1918/1937, che, all'art. 31 dispone come segue: “L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente Decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco”.
In linea generale la decadenza dall'esercizio di un diritto può essere inquadrato come un istituto di ordine pubblico proteso alla protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici ed è pure rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, tuttavia essa, così come rappresentata in giudizio, non può essere accolta nei termini illustrati ma ridimensionata temporalmente.
Seppur vero che la norma citata stabilisce il termine decadenziale di un anno decorrente dalla annotazione di sbarco se la malattia si è manifestata durante l'arruolamento, o dalla manifestazione se questa si verifica dopo lo sbarco, non può essere presa in considerazione la data di inizio della malattia cioè il 07.12.2021 come eccepito dalla parte resistente, posto che al ricorrente è già stata riconosciuta e liquidata una indennità di malattia già percepita, poiché erogata dall' , CP_1 ammontante ad € 12.976,98 nell'anno 2021 ed € 6.760,74 nell'anno 2022 concretizzando un atto impeditivo al maturare della decadenza/prescrizione del diritto in capo al ricorrente. Invero oggetto del presente giudizio non è la richiesta di attribuzione di una indennità di malattia ma il suo ammontare così come contestato dal ricorrente e confutato con precipua perizia di parte allegata al ricorso sul presupposto che il periodo di imbarco risulta lo stesso sia per l'anno 2021 che per l'anno
2022 e la qualifica di II Ufficiale di coperta fosse la medesima in entrambi gli anni presi in considerazione.
In definitiva, sul presupposto che la normativa speciale prevale su quella generale e che la malattia
è stata riconosciuta fino al 07.02.22, essendo il ricorso depositato in data 8.08.2023, può essere dichiarata la decadenza per il solo periodo successivo come specificato dal ricorrente.
3 Posto che non è dato evincere a quale periodo faccia riferimento la prestazione di malattia del 2022 di € 6.760,74, considerato che ai sensi dell'art. 61 c.p.c. la consulenza tecnica d'ufficio "non è un mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice stabilire se essa è necessaria od opportuna" rientrando la sua ammissibilità nei poteri discrezionali dello stesso con il solo limite nelle ipotesi di esonero dell'obbligo della parte dal fornire la prova di quanto assume, va accolta la richiesta di
CTU contabile volta ad accertare il calcolo delle somme erogate dall' per indennità di malattia CP_1
e la causa va rimessa sul ruolo per la nomina di un CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, nella persona del giudice onorario del Lavoro, dott. Marco Di Biase, parzialmente pronunciando nella causa promossa da , contro , Parte_1 CP_1
dichiara la decadenza/prescrizione dell'azione relativamente al periodo che va dal 07.02.22 al
08.03.22; rimette sul ruolo con separata ordinanza per la nomina di CTU contabile al fine dell'esatta quantificazione della indennità di malattia dovuta a favore del ricorrente fino al 07.02.22.
Spese al definitivo.
Teramo, 9 Aprile 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDIMARTE Parte_1 C.F._1
VANESSA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
BRANDIMARTE VANESSA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Teramo, presso la sede, Ufficio legale dell'Istituto, in, C.so S. Giorgio nn.14/16 presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione per malattia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e contestuale precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' rassegando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che il sig. ha il diritto di vedersi riconosciuta l'indennità da Parte_1 malattia per i periodi esclusi dall' ; CP_1
1 - condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere CP_1
la indennità da malattia al ricorrente computando il periodo dal 07.02.2022 al 08.03.2022 arbitrariamente escluse dall' convenuto;
Controparte_2
- pertanto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la CP_1 somma di € 7.113, 24.Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale, ritenendo applicabile la disciplina speciale dettata dal r.d.l. n. 1918/1937 e nel merito l'inesistenza del requisito medico alla base della richiesta attorea eccependo l'idoneità al lavoro del ricorrente a far data dal 7.02.2022.
Sosteneva in fatto il ricorrente e per quanto d'interesse a supporto della domanda contenuta in ricorso, di svolgere la funzione di grado 2° ufficiale coperta matricola n. 32117/1 del compartimento di Ancona;
- in data 07.12.2021, a seguito dello sbarco per avvicendamento avvenuto in data 05.12.21 dalla nave Barbarica (Armatore Mediterranea di Navigazione SPA), veniva sottoposto a visita dal medico del , il quale accertava una “sciatalgia su ernie discali multiple già documentate e trattate in CP_3 precedenza, attualmente recidivanti in attesa di nuovi accertamenti” lo dichiarava non abile al lavoro (cfr doc. 1);
- in sede di ulteriore visita in data 27.12.21, gli veniva accertato il persistere dell'inabilità totale al lavoro con contestuale certificato di prolungamento dapprima sino al 13.01.22 (cfr. doc. 2) e, a seguito del perdurare della prognosi di inabilità totale al lavoro, fino alla visita del 08.03.22 (cfr. doc.ti 3-5), durante la quale veniva dichiarato guarito clinicamente (cfr. rapporto definitivo – doc.
6);
- in data 17.02.22 si sottoponeva a visita presso lo studio del Dott. che Persona_1 riscontrava “rachialgia in discopatie multiple cervicali e lombari” (cfr. doc 7), in difformità con quanto riportato nel verbale di visita medica di controllo ambulatoriale presso l' (verbale num. CP_1
4699 del 04.02.22), che lo dichiarava clinicamente guarito in data 07.02.22 , da esso sottoscritto esclusivamente per compiuta conoscenza, ma in merito al quale questo manifestava dissenso per la parte relativa all'avvenuta guarigione (cfr. doc. 8).
- in data 18.07.2022 venivano pertanto erogati € 3.369,35 per il pagamento di una parte dell'indennità dal 03.02.2022 al 08.03.2022 e, avendo percepito a titolo di risarcimento malattia da lavoro la somma complessiva lorda di € 8.140,76 a fronte di € 15.465,73 spettatigli (cfr. doc. 9) e in considerazione del fatto che il periodo di malattia riconosciutagli va dal 07.12.21 al 08.03.22,
2 provvedeva ad avanzare nei confronti dell' ulteriore domanda di adeguamento della malattia CP_1 che rimaneva senza risposta da parte dall'istituto previdenziale (cfr. doc. 10);
- con ricorso online al Comitato Provinciale Inps, in data 22.02.2023 chiedeva l'adeguamento della malattia da lavoro con il computo delle indennità giornaliere escluse (Cfr. doc. 11).
Ritenuta potenzialmente idonea a definire il giudizio l'eccezione preliminare di decadenza annuale sollevata dall' , la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la decisione previa CP_1
acquisizione di note autorizzate e precipua discussione.
Invoca la resistente la disciplina dettata dal R.D.L. n. 1918/1937, che, all'art. 31 dispone come segue: “L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente Decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco”.
In linea generale la decadenza dall'esercizio di un diritto può essere inquadrato come un istituto di ordine pubblico proteso alla protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici ed è pure rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, tuttavia essa, così come rappresentata in giudizio, non può essere accolta nei termini illustrati ma ridimensionata temporalmente.
Seppur vero che la norma citata stabilisce il termine decadenziale di un anno decorrente dalla annotazione di sbarco se la malattia si è manifestata durante l'arruolamento, o dalla manifestazione se questa si verifica dopo lo sbarco, non può essere presa in considerazione la data di inizio della malattia cioè il 07.12.2021 come eccepito dalla parte resistente, posto che al ricorrente è già stata riconosciuta e liquidata una indennità di malattia già percepita, poiché erogata dall' , CP_1 ammontante ad € 12.976,98 nell'anno 2021 ed € 6.760,74 nell'anno 2022 concretizzando un atto impeditivo al maturare della decadenza/prescrizione del diritto in capo al ricorrente. Invero oggetto del presente giudizio non è la richiesta di attribuzione di una indennità di malattia ma il suo ammontare così come contestato dal ricorrente e confutato con precipua perizia di parte allegata al ricorso sul presupposto che il periodo di imbarco risulta lo stesso sia per l'anno 2021 che per l'anno
2022 e la qualifica di II Ufficiale di coperta fosse la medesima in entrambi gli anni presi in considerazione.
In definitiva, sul presupposto che la normativa speciale prevale su quella generale e che la malattia
è stata riconosciuta fino al 07.02.22, essendo il ricorso depositato in data 8.08.2023, può essere dichiarata la decadenza per il solo periodo successivo come specificato dal ricorrente.
3 Posto che non è dato evincere a quale periodo faccia riferimento la prestazione di malattia del 2022 di € 6.760,74, considerato che ai sensi dell'art. 61 c.p.c. la consulenza tecnica d'ufficio "non è un mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice stabilire se essa è necessaria od opportuna" rientrando la sua ammissibilità nei poteri discrezionali dello stesso con il solo limite nelle ipotesi di esonero dell'obbligo della parte dal fornire la prova di quanto assume, va accolta la richiesta di
CTU contabile volta ad accertare il calcolo delle somme erogate dall' per indennità di malattia CP_1
e la causa va rimessa sul ruolo per la nomina di un CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, nella persona del giudice onorario del Lavoro, dott. Marco Di Biase, parzialmente pronunciando nella causa promossa da , contro , Parte_1 CP_1
dichiara la decadenza/prescrizione dell'azione relativamente al periodo che va dal 07.02.22 al
08.03.22; rimette sul ruolo con separata ordinanza per la nomina di CTU contabile al fine dell'esatta quantificazione della indennità di malattia dovuta a favore del ricorrente fino al 07.02.22.
Spese al definitivo.
Teramo, 9 Aprile 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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