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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], e ivi elettivamente domiciliato in Via Trotti n. 46, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo
Grattarola (c.f.: n.ro di telefax: 0131/231333; indirizzo posta CodiceFiscale_2
elettronica certificata: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
delega in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 25 CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Della Volta n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Del Monte (c.f.
) del Foro di Milano, presso lo Studio del quale è elettivamente C.F._4
domiciliato in Milano (MI), Viale Molise n. 51, come da procura alle liti in atti (per eventuali comunicazioni, fax: 02/55.199.737; P.E.C.:
Email_2
E
(c.f. ), residente a [...] C.F._5
Insubria n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Del Monte (c.f.
) del Foro di Milano, presso lo Studio del quale è elettivamente C.F._4
domiciliata in Milano (MI), Viale Molise n. 51, come da procura alle liti in atti (per eventuali comunicazioni, fax: 02/55.199.737; P.E.C.:
Email_2
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione sulle seguenti conclusioni per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis,
SULL'APPELLO PRINCIPALE
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda riconvenzionale dei convenuti in punto accertamento della donazione indiretta e disporre quindi che lo pagina 2 di 25 scioglimento della comunione ereditaria abbia luogo fra le parti soltanto in relazione alla quota del 50% dell'immobile sito in Borgo Valtravaglia Montegrino Sezione Bosco
(VA), Via per Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo Comune, Foglio 7, mappale
474, Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06 e appezzamenti di terreno censiti al
Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 prato cl.
3 mq 1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00, N. 1016 ferrovia sp mq 690,
N. 1018 ferrovia sp mq 1450 e N. 1228 prato arbor. Cl. 4 mq 560, rendita dominicale €
0,20, rendita agraria € 0,23 già di proprietà di . Parte_2
SUGLI APPELLI INCIDENTALI
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare gli appelli incidentali spiegati da
[...]
e e per l'effetto respingere tutte le eccezioni e le CP_2 Controparte_1
domande con essi formulate. IN OGNI CASO
Vinte le spese del grado”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto Parte_1
con la rifusione delle spese
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in CP_2 Controparte_1
riforma della sentenza impugnata:
- accertato e stimato il valore del diritto di abitazione esercitato da ex Parte_1
art. 540 c.c. detrarlo dal valore della massa ereditaria e conseguentemente dichiarare
l'immobile oggetto del presente giudizio interamente di proprietà di e CP_2 CP_1
subordinatamente detrarre il valore del diritto di abitazione dalla massa
[...]
ereditaria;
- Accertare e dichiarare la violazione di cui all'art. 646 c.p., con le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 1, 5, 7 e 11, da parte del Sig. e dichiarare quest'ultimo Parte_1
pagina 3 di 25 tenuto ex art. 185 c.p. ovvero ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre al lucro cessante, pari
a quanto la Sig.ra avrebbe potuto ricavare mediante l'investimento Controparte_2
della suddetta somma nell'acquisto di strumenti finanziari ovvero da determinare in via equitativa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, indicato in via meramente approssimativa ed esemplificativa senza alcun rilievo sul valore indeterminabile della domanda, nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione e interessi compensativi dal dovuto al saldo;
- Accertare e dichiarare il deprezzamento degli immobili e terreni oggetto della domanda di divisione, per fatto e colpa di per non averne curato la Parte_1
manutenzione e averli lasciati in stato di totale abbandono da quasi due anni, decurtando dalla quota dell'attore i costi del ripristino;
- Accertato ed economicamente quantificato il valore della quota di spettanza di
[...]
nonché dei crediti vantati dalla Sig.ra attribuire in parziale Parte_1 Controparte_2
compensazione alla stessa la quota del Sig. condannando quest'ultimo al Parte_1
pagamento della differenza in favore della convenuta;
- In via di stretto subordine, qualora il Tribunale equiparasse economicamente la stima della quota di spettanza di con quella dei crediti vantati da Parte_1 CP_2
attribuire in totale compensazione alla stessa la quota di detto coerede.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Disporre CTU onde accertare e quantificare il danno psichico subito da CP_2
a seguito della scoperta dell'azione perpetrata da il giorno della
[...] Parte_1
morte della madre.
- Disporre CTU onde stabilire lo stato di degrado dell'immobile di Montegrino
Valtravaglia, Via
Per Grantola 28, derivante da difetto di manutenzione;
pagina 4 di 25 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio i sigg.ri e innanzi al Tribunale di Varese al Controparte_1 Controparte_2
fine di ottenere lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Montegrino
Valtravaglia, Sezione Bosco (VA), Via per Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo
Comune (Foglio 7, mappale 474, Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06), nonché sugli appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 (prato cl. 3 mq 1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00), N. 1016 (ferrovia sp, mq 690), N. 1018 (ferrovia sp, mq 1450) e N. 1228
(prato arbor. Cl. 4, mq 560, rendita dominicale € 0,20, rendita agraria € 0,23).
In virtù dell'oggettiva indivisibilità del bene e della mancata intesa sulla divisione volontaria, il sig. chiedeva la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio Parte_1
(CTU) per la stima del valore di mercato dell'immobile e dei terreni, nonché per la quantificazione del controvalore in denaro corrispondente alla sua quota di spettanza.
A fondamento di tale richiesta, il sig. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con la sig.ra e di aver acquistato con lei, in regime di Controparte_3
comunione legale dei beni, l'unità immobiliare ed il terreno oggetto della presente controversia. Evidenziava inoltre che, a seguito del decesso della sig.ra si era Parte_2
aperta la successione legittima, coinvolgendo, quali eredi, anche i due figli di primo letto della defunta, e Di conseguenza, la proprietà Controparte_1 Controparte_2
Contr dell'immobile e dei terreni doveva essere ripartita come segue: 1/6 a CP_1
1/6 a e i restanti 4/6 al sig. in qualità di coniuge superstite. Controparte_2 Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le affermazioni Controparte_1
avversarie. In particolare, eccepiva che l'immobile fosse stato acquistato dalla defunta pagina 5 di 25 madre prima del matrimonio con il sig. con provvista interamente personale, Parte_1
derivante dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Milano, Via
Montessori n.
2. Di conseguenza, sosteneva che il sig. non avesse contribuito in Parte_1
alcun modo all'acquisto dell'immobile e che, anzi, la cointestazione dello stesso configurasse una donazione del 50% della piena proprietà in suo favore: ciò determinava una lesione della quota di legittima degli eredi, con conseguente necessità di rideterminare le quote di comproprietà in 1/3 ciascuno, eccependo la nullità o, in subordine, l'inefficacia della donazione stessa.
Si costituiva altresì la quale, oltre a condividere le contestazioni del Controparte_2
fratello, aggiungeva ulteriori doglianze. Lamentava, infatti, una perdita di valore dell'immobile, quantificata in € 4.000,00, causata dalla condotta negligente del sig.
titolare del diritto di abitazione e richiedeva, pertanto, una CTU volta ad Parte_1
accertare i danni ed il deprezzamento del bene. Denunciava, inoltre, l'indebita appropriazione, da parte dello stesso, di una somma pari ad € 12.000,00, proveniente dalla vendita di titoli appartenenti alla sig.ra avvenuta il giorno stesso del suo Parte_2
decesso. Quest'ultima circostanza, aggravando il già profondo dolore per la perdita della madre, aveva significativamente compromesso lo stato psicologico della sig.na
[...]
al punto da indurla a un tentativo di suicidio e al conseguente ricovero. Per tale CP_2
ragione, chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in €
100.000,00.
Dopo l'ammissione delle prove orali a seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.
6 c.p.c., e la successiva assunzione delle stesse, il Giudice di prime cure fissava udienza di precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del 26.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Varese accertava la sussistenza di una donazione indiretta tra la sig.ra e il coniuge. Tale conclusione trovava fondamento, in primo luogo, nelle Parte_2
risultanze istruttorie da cui emergeva, infatti, come la provvista per l'acquisto pagina 6 di 25 dell'immobile (ancorché intestato per il 50% al coniuge) provenisse dalla vendita di un precedente immobile di proprietà esclusiva della de cuius, circostanza confermata dalla testimonianza dei figli della defunta nonché dalla confessione dello stesso sig. Parte_1
In secondo luogo, il Tribunale ravvisava l'animus donandi ricavandolo dalla dichiarazione resa dal sig. il quale aveva riferito di un accordo con la moglie in Parte_1
base al quale egli avrebbe sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile, mentre la de cuius avrebbe saldato il prezzo d'acquisto. Sebbene fossero stati depositati un preventivo di spesa, una fattura ed una richiesta di finanziamento, il Tribunale li riteneva insufficienti a dimostrare “una causa diversa sottesa all'operazione economica”, in assenza di “giustificativi di pagamento effettivo da parte del o da altre Parte_1
circostanze da valorizzare sul punto”.
A ulteriore supporto di tale conclusione, le dichiarazioni dei figli della de cuius concordavano nel riferire come essa avesse espresso in vita l'intenzione di beneficiare il compagno, a titolo di liberalità, del 50% della proprietà dell'immobile.
Chiarito ciò, il Tribunale di Varese rigettava la domanda di accertamento della nullità della donazione in quanto fondata unicamente sulla considerazione che la provvista per l'acquisto fosse stata fornita dalla de cuius, nonostante la successiva cointestazione al sig. Tale fattispecie, tuttavia, rientrava pacificamente nell'ipotesi di donazione Parte_1
indiretta, disciplinata dall'art. 809 c.c., e non comportava, di per sé, alcuna nullità del contratto.
Accertata la validità della donazione, il Tribunale procedeva quindi alla determinazione della massa ereditaria da dividere e delle quote spettanti a ciascun erede.
Essendo l'abitazione e i terreni siti in Montegrino Valtravaglia gli unici beni specificamente indicati del relictum della sig.ra (a fronte di un inventario che Parte_2
attestava la presenza di ulteriori beni), la divisione tra gli eredi, in assenza di un accordo per lo scioglimento complessivo della comunione ereditaria, doveva limitarsi a tali cespiti, al fine di garantire quote di proprietà esclusiva uguali tra i legittimari, pagina 7 di 25 conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, concludeva il Tribunale, al fine di assicurare la parità di trattamento tra i legittimari, a ciascun erede sarebbe spettata una porzione di eredità ideale pari a 1/3 dell'immobile.
Ai fini della determinazione delle quote concrete, era quindi necessario procedere all'imputazione dei debiti degli eredi verso la de cuius o, reciprocamente, in dipendenza del rapporto di comunione. In particolare, la richiesta del sig. di riconoscimento Parte_1
dell'importo di € 8.110,90 e delle spese di ristrutturazione, sebbene non tardiva, non poteva essere accolta per difetto di prova dell'effettivo esborso.
Con riferimento alle modalità di attuazione della divisione, il Tribunale di Varese affermava come non vi fossero state opposizioni da parte di nessuno degli altri eredi condividenti a fronte della richiesta del sig. di procedere alla vendita Parte_1
dell'immobile con conseguente riparto del ricavato di essa al netto delle spese sostenute dai coeredi ex art. 702, ult. co. c.c.
Il Tribunale, al fine di procedere alla divisione giudiziale, evidenziava, tuttavia, la necessità di acquisire la documentazione relativa alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sull'immobile oggetto di divisione nei vent'anni precedenti la notifica della domanda, o, in alternativa, una certificazione notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari in quanto condizione imprescindibile per l'adozione di qualsiasi statuizione in merito alla divisione, pena l'improponibilità della domanda stessa. Pur consapevole della mancata produzione di tale documentazione nel fascicolo processuale, il Tribunale di
Varese riteneva possibile la sua acquisizione in un momento successivo, anche in sede di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, con il consenso di tutte le parti. Non sarebbe, infatti, da considerarsi tardiva la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c. ove non precedentemente richiesta dal Tribunale ai fini della divisione, con ciò rendendo possibile, dietro specifica richiesta di quest'ultimo, la possibilità di “recuperare”
l'allegazione documentale anche nella seconda fase, parzialmente esecutiva, del giudizio divisorio. pagina 8 di 25 Il Tribunale rigettava la domanda di volta all'accertamento del Controparte_2
deprezzamento dell'immobile e dei terreni a causa dello stato di abbandono attribuito al sig. in quanto infondata per mancanza di prove in ordine agli asseriti Parte_1
ammaloramenti dell'immobile. Veniva, altresì, rigettata la richiesta di CTU, in quanto avente carattere esplorativo e non supportata da alcun principio di prova sul punto.
Il Tribunale di Varese rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento del danno
(patrimoniale e non patrimoniale) presentata dalla sig.na nei confronti Controparte_2
del sig. per l'appropriazione indebita di somme prelevate dal conto corrente Parte_1
della defunta in quanto priva di riscontro probatorio.
Infatti, anzitutto, a fronte di una presunzione in senso contrario rappresentata dalla delega ad agire sul conto rilasciata dalla de cuius al sig. non era stata provata Parte_1
l'assenza di accordi tra i due coniugi in relazione ai prelievi. Inoltre, nessuna prova era stata fornita circa il momento di conoscenza da parte della convenuta di tale appropriazione nonché riguardo al collegamento tra il prelievo e il successivo tentativo di suicidio di e, pertanto, anche in questo caso, la richiesta di CTU Controparte_2
avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Con riferimento, invece, alle somme prelevate dal conto della de cuius ed alle spese funerarie, il Tribunale di Varese sottolineava come, dal tenore degli atti processuali, emergeva che il sig. aveva prelevato la somma di € 11.000 dal conto della de Parte_1
cuius e saldato i debiti funerari (da qualificarsi come spese a carico della massa ereditaria) per € 3.000, oltre ad avere corrisposto - all'esito di un separato giudizio civile, conclusosi con accettazione della proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. - € 5.000 a e rendendo, pertanto, definita ogni questione Controparte_1
restitutoria nei confronti di quest'ultimo.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale di Varese stabiliva che: il sig. fosse debitore, nei confronti di della somma di € 3.666,66, Parte_1 Controparte_2
oltre agli interessi di mora – trattandosi di obbligazione di valuta – maturati a partire pagina 9 di 25 dalla data della domanda riconvenzionale (29 marzo 2021); per contro, la sig.ra
[...]
era tenuta a restituire al sig. l'importo di € 1.000,00, oltre agli interessi CP_2 Parte_1
decorrenti dalla data dell'esborso (5 marzo 2013).
In conclusione, il Tribunale di Varese: accertava una donazione indiretta dell' immobile e dei terreni dalla sig.ra al sig. rigettando la richiesta di nullità della Parte_2 Parte_1
donazione proposta dai fratelli dichiarava aperta la successione ab intestato CP_2
del sig. individuando i beni ereditari e disponendo la collazione della Parte_2
donazione e la divisione in tre quote uguali, pari ad 1/3, tra ed i due eredi Parte_1 [...]
accertava debiti e crediti reciproci tra e rinviando la CP_2 Parte_1 Controparte_2
regolazione dei rapporti e l'attuazione della divisione a una fase successiva;
rigettava le domande di su danni all'immobile e appropriazione indebita, e Controparte_2
rimandava la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva del giudizio:
QM .
Il Tribunale di Varese, non definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
- accoglie la domanda di accertamento della donazione indiretta della quota di ½ di piena proprietà dell'immobile in Montegrino Valtravaglia Sezione Bosco (VA), Via per
Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo Comune, Foglio 7, mappale 474,
Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06 e appezzamenti di terreno censiti al Catasto
Terreni del suddetto Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 prato cl. 3 mq
1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00, N. 1016 ferrovia sp mq 690, N.
1018 ferrovia sp mq 1450 e N. 1228 prato arbor. Cl. 4 mq 560, rendita dominicale €
0,20, rendita agraria € 0,23 da a Controparte_3 [...]
Parte_1
- rigetta la domanda di accertamento della nullità della donazione indiretta proposta dai convenuti;
CP_2
pagina 10 di 25 - dichiara aperta la successione di deceduta il Controparte_3
04.03.2013 in Montegrino Valtravaglia senza lasciare testamento;
- dichiara caduto in successione l'immobile in Montegrino Valtravaglia Sezione Bosco
(VA), Via per Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo Comune, Foglio 7, mappale
474, Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06 e appezzamenti di terreno censiti al
Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 prato cl.
3 mq 1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00, N. 1016 ferrovia sp mq 690,
N. 1018 ferrovia sp mq 1450 e N. 1228 prato arbor. Cl. 4 mq 560, rendita dominicale €
0,20, rendita agraria € 0,23;
- obbliga alla collazione della donazione indiretta e, per l'effetto, Parte_1
dispone lo scioglimento della massa ereditaria secondo la porzione ideale di 1/3 ciascuno tra e;
Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
- accerta, ai fini dell'individuazione della porzione effettiva di eredità dei condividenti, che è debitrice nei confronti di di euro Controparte_2 Parte_1
1.000 oltre interessi di mora dall'esborso (05.03.2013);
- accerta, ai fini dell'individuazione della porzione effettiva di eredità dei condividenti, che è debitore nei confronti di di euro Parte_1 Controparte_2
3.666,66 oltre interessi di mora (dal giorno 29.03.2021);
- dà atto che i rapporti dare/avere tra gli eredi saranno regolati in sede attuativa della divisione giudiziale;
- dispone in ordine all'attuazione della divisione con separata ordinanza di rimessione sul ruolo;
- rigetta la domanda volta ad accertare l'ammaloramento dell'immobile per cui è causa proposta da;
Controparte_2
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad appropriazione indebita proposta da CP_2
[...]
pagina 11 di 25 - dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda;
- spese di lite al definitivo”.
Con ordinanza del 28.6.2024, “vista la propria sentenza non definitiva in data odierna mediante la quale è stata accertata la composizione del relictum di
[...]
deceduta il 04.03.2013 in Montegrino Valtravaglia senza Controparte_3
lasciare testamento;
ritenuto necessario procedere alla stima del bene immobile e dei terreni con verifica della loro divisibilità o indivisibilità al fine di determinare le esatte modalità di attuazione della divisione;
…”, il giudice di prime cure ammetteva CTU.
Con ordinanza del 25.11.2024 il giudice di prime cure disponeva, altresì, ”La sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio di appello”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 674\2024 resa in data 28.6.2024 proponeva appello il sig. lamentando, anzitutto, un'erronea valutazione della Parte_1
propria confessione, in violazione dell'art. 2734 c.c.
Egli, in particolare, aveva ammesso soltanto il fatto che la sig.ra avesse fornito Parte_2
“parte del capitale per l'acquisto” e non già l'intera somma, di talché non poteva ritenersi sussistente una donazione indiretta dell'intera quota immobiliare. Si censurava, inoltre, la violazione dell'art. 2734 c.c. in cui incorreva il Tribunale, omettendo di valutare – e, dunque, inammissibilmente scindendo – la confessione del sig. Parte_1
nella parte in cui dichiarava (in totale assenza di contestazione di controparte) di aver fornito il capitale per le successive ristrutturazioni dell'immobile.
Inoltre, anche ammettendo che la sig.ra avesse conferito denaro per l'acquisto Parte_2
ed il sig. per la ristrutturazione, non poteva configurarsi una donazione, poiché Parte_1
mancava l'elemento essenziale dell'animus donandi. L'accordo intercorso non costituiva, infatti, una donazione, bensì un patto di vita comune, concretizzatosi nella reciproca messa a disposizione delle proprie risorse per il raggiungimento di scopi condivisi.
pagina 12 di 25 Tale circostanza veniva confermata dalla stessa testimonianza della sig.ra la CP_2
quale riferì che desiderava “iniziare una nuova vita con il , Parte_2 Parte_1
suggerendo così che l'acquisto dell'immobile fosse finalizzato a un progetto di vita in comune, piuttosto che a un mero atto di liberalità.
Venivano, altresì, sollevati dubbi sull'attendibilità e sulla sufficienza delle prove testimoniali: i testimoni erano, infatti, parenti dei convenuti e avevano riferito circostanze apprese de relato dalla stessa nel frattempo deceduta. Si Parte_2
richiamava il principio, valido in ambito tanto penale quanto civile, di valutare con particolare cautela le testimonianze indirette, soprattutto quando il testimone diretto non può essere ascoltato. Le deposizioni, inoltre, erano considerate generiche, prive di precise indicazioni di tempo e luogo, rendendo difficile per controparte fornire una prova contraria.
Si costituivano, quindi, i sig.ri e eccependo come il Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Varese avesse correttamente ritenuto provata la donazione indiretta effettuata dalla sig.ra in favore del sig. il quale dichiarava in sede di Parte_2 Parte_1
interrogatorio formale di aver sostenuto spese di ristrutturazione, senza tuttavia specificarne né provarne l'ammontare.
Veniva ribadito come il prezzo d'acquisto dell'immobile era stato, inoltre, integralmente pagato dalla sig.ra con denaro proprio derivante dalla vendita dell'immobile Parte_2
sito in via Montessori n. 2, circostanza ammessa dal sig. provata Parte_1
testimonialmente e non tempestivamente contestata in quanto la prima eccezione era intervenuta - con memoria ex art. 186 co. 6 n. I c.p.c. - dopo circa un anno dalla comparsa di costituzione e risposta dei sigg.ri e CP_2 Controparte_1
Gli appellati sottolineavano, altresì, come il Giudice di prime cure avesse correttamente applicato le norme in tema di confessione. La dichiarazione del sig. relativa Parte_1
alle spese di ristrutturazione non avrebbe influenzato la decisione del Tribunale non già
pagina 13 di 25 in quanto ignorata, bensì perché priva di supporto probatorio in merito al relativo ammontare ed, in ogni caso, tardiva.
A fondamento delle proprie argomentazioni, parte appellata rilevava, altresì, come, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di donazioni indirette non valessero le preclusioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c. e che la prova dell'animus donandi potesse essere fornita non solo tramite prova testimoniale ma anche mediante presunzioni.
Veniva quindi esposto il primo motivo di appello incidentale attinente all'immotivato rigetto da parte del Tribunale, in violazione dell'art. 132 c.p.c., della domanda di accertamento e stima del valore del diritto di abitazione esercitato dal sig. ex Parte_1
art. 540 c.c. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe mai abdicato al diritto di abitazione sulla casa coniugale in quanto, trattandosi di un diritto reale immobiliare, la sua dismissione poteva avvenire unicamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il conseguente obbligo di trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c.
Il diritto di abitazione del sig. il cui valore andava equiparato all'usufrutto e la Parte_1
cui decadenza non sarebbe stata determinata dal contrarre nuove nozze, avrebbe superato il valore della sua quota di legittima dimodoché non vi sarebbe stato alcunché da dividere, con ciò comportando l'intera spettanza della proprietà ai figli della sig.ra
Parte_2
Come secondo motivo di appello incidentale veniva lamentata l'insufficiente ed erronea motivazione in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica subita dalla sig.na La CTU, Controparte_2
infatti, non avrebbe natura esplorativa ma costituirebbe fonte oggettiva di prova, in quanto finalizzata all'accertamento di particolari situazioni di fatto che richiedono specifiche cognizioni tecniche.
A sostegno della propria domanda, la sig.ra produceva la cartella clinica del CP_2
Policlinico S. Orsola di Bologna e il certificato del dott. oltre ad una relazione Per_1
pagina 14 di 25 di consulenza specialistica psichiatrico-forense redatta dal dott. il quale Per_2
riteneva riconoscibile in capo alla periziata un “viraggio in peius" del disturbo della personalità dal quale era già affetta, in nesso di causalità diretta con le condotte di tale da configurare un danno biologico permanente di tipo psichico Parte_1
differenziale valutabile nella misura del 10% nell'intervallo compreso tra il 15% e il
25%.
Censurabili dovevano, altresì, considerarsi le considerazioni del Tribunale di Varese in riferimento alla delega ad operare sul conto corrente concessa dalla sig.ra al Parte_2
sig. essa, infatti, poteva considerarsi operante solo in vita del delegante e non Parte_1
già dopo la sua morte.
Veniva, poi, contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe onere degli appellanti provare il momento in cui la sig.na veniva a conoscenza Controparte_2
dell'appropriazione indebita trattandosi, infatti, di un accadimento cronologicamente circostanziato in comparsa di risposta, provato documentalmente e non tempestivamente contestato.
Quale ultimo motivo di appello incidentale veniva, quindi, lamentata l'erronea ed insufficiente motivazione del Tribunale di Varese in relazione al rigetto della domanda di accertamento circa l'ammaloramento dell'immobile, con conseguente deprezzamento imputabile al sig. Quest'ultimo, pur non avendo rinunciato al diritto di Parte_1
abitazione, avrebbe lasciato l'immobile a partire dal 2019, con la l'ovvia e pacifica implicazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di un suo progressivo degrado, trattandosi di una proprietà isolata in una località collinare e lasciata in stato di abbandono.
Precisate le conclusioni, depositati scritti conclusionali la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da parte appellante è privo di pregio e, pertanto, deve essere rigettato. pagina 15 di 25 Anzitutto, non appare condivisibile la doglianza secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare l'art. 2734 c.c. in quanto l'affermazione di parte appellante secondo cui la de cuius avrebbe “messo parte del capitale per l'acquisto dell'immobile” non può essere configurata in senso tecnico-giuridico come confessione.
Come chiarito dall'art. 2730 c.c., infatti, la confessione è “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, “una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione” ( cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent., 25/03/2013, n. 7381).
Orbene, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione del carattere contra se dei fatti confessati, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, verificando se i fatti ammessi siano in concreto idonei a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che ha reso la confessione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15/11/2002, n. 16127). In altre parole, un fatto, di per sé neutro, dovrà essere qualificato favorevolmente o sfavorevolmente a seconda della situazione sostanziale in cui esso vada ad inserirsi, dimodoché, non sarà possibile valutare, a priori, se esso possa essere considerato o meno come confessione.
Ciò premesso, va osservato come la dichiarazione del sig. appaia, in primis, del Parte_1
tutto generica in quanto non consente di individuare l'esatto ammontare dell'esborso effettuato tanto da lui quanto della de cuius, con ciò inficiando la stessa possibilità di configurare in capo a tale dichiarazione i caratteri essenziali della confessione.
pagina 16 di 25 La dichiarazione secondo cui la sig.ra avrebbe pagato “parte dell'immobile” è, Parte_2
infatti, una circostanza di per sé neutra – ai fini della decisione sulla donazione- in quanto potrebbe o meno configurarsi come potenzialmente idonea a configurare una donazione indiretta (divenendo, pertanto, una dichiarazione svantaggiosa per il sig.
solamente ove fosse possibile ravvisare in capo al donante la presenza Parte_1
dell'animus donandi. Ciò, tuttavia, non è ravvisabile dal tenore della dichiarazione non solo a cagione della sua genericità ma anche in considerazione della natura tecnico- giuridica di tale valutazione, in ogni caso riservata al giudice, secondo il principio iura novit CU (Cass. civ., Sent., sez. II, 21.10.1992, n. 11498).
Del resto, anche ammettendo che sia possibile desumere la presenza dell'animus donandi da tale dichiarazione, il fatto che la sig.ra avesse donato al sig. Parte_2
una quota dell'immobile inferiore al 50% comporterebbe, logicamente, Parte_1
conseguenze favorevoli per quest'ultimo: il quantitativo del donatum oggetto di collazione sarebbe, infatti, inferiore rispetto a quello richiesto da controparte. Di ciò è consapevole lo stesso sig. il quale afferma, infatti, nel proprio atto di appello: Parte_1
“ritenere che vi sia stata donazione indiretta dell'intera quota dell'immobile appare arbitrario alla luce di questo semplice dato”.
Ebbene, a differenza di quanto affermato dal sig. nel proprio atto di appello, Parte_1
non sembra affatto che parte appellata abbia omesso di contestare il pagamento delle spese di ristrutturazione avendo, anzi, affermato “[i]l fatto che il abbia Parte_1
sostenuto costi di ristrutturazione è privo di rilievo, la relativa domanda di imputazione degli stessi alla massa è tardiva ed è stata prodotta in giudizio, a fronte di un preventivo di quasi 60.000,00 € al netto di IVA (doc. 2 fasc. Baratelli), una fattura di 6.759,00 €
(doc. 2 fasc. Baratelli), sempre al netto di imposta”. Tali affermazioni non sono affatto espresse in modo implicito e non si concretizzano in una mera richiesta di accoglimento della domanda di merito essendo, anzi, chiaramente rivolte a contestare l'avvenuto versamento delle spese di ristrutturazione. pagina 17 di 25 In considerazione di ciò, questa Corte ritiene complessivamente irrilevante la dichiarazione del sig. per i seguenti motivi. Parte_1
In primis, costituisce principio consolidato in giurisprudenza come il preventivo di spesa ed il finanziamento richiesto nulla provino ove non siano collegati ad una effettiva spesa per i lavori di manutenzione: il primo, infatti, ha natura prevalentemente informativa e precontrattuale;
il secondo, invece, prova unicamente l'esistenza di un accordo tra finanziatore e beneficiario, ma non attesta affatto l'effettivo impiego delle somme per gli scopi dichiarati.
Relativamente alla fattura allegata, invece, va sottolineato, in primo luogo, l'assenza di un'analisi dettagliata circa lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) da cui essa trova fondamento, con ciò precludendo una verifica puntuale circa la corrispondenza tra le opere effettivamente realizzate e gli importi richiesti ed inficiando radicalmente la possibilità di accertare la congruità della pretesa creditoria. Inoltre, la fattura, quale atto unilaterale formato dal creditore, non può considerarsi ex se documento idoneo a provare l'avvenuto esborso di somme da parte del debitore.
Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa all'inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente stabilito con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974 che l'art. 247 c.p.c. (il quale vietava la testimonianza di parenti e affini) doveva ritenersi incostituzionale in quanto ingiustificatamente limitativo del diritto alla prova – nucleo essenziale del diritto di azione e difesa – con ciò lasciando al prudente apprezzamento del giudice, da compiersi caso per caso, la valutazione circa efficacia probatoria della testimonianza. Non sussiste, pertanto, alcun principio di necessaria ed aprioristica inattendibilità connessa al vincolo di parentela (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001; Cass. civ., Sez. III, Sent.,
17 dicembre 2015 n. 25358).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice può discrezionalmente valutare l'attendibilità del testimone alla luce di elementi di natura oggettiva (la pagina 18 di 25 precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 13/06/2024, n. 16452).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene attendibili le testimonianze della sig.ra Tes_1
e del sig. acquisite all'esito dell'istruttoria svolta in primo
[...] Testimone_2
grado. Essi, infatti, non risultano portatori di interessi correlati ad un determinato esito della lite (essendo gli zii paterni dei convenuti) e le loro dichiarazioni si sono dimostrate concordanti e coerenti con il restante impianto probatorio acquisito.
Alla luce di tali testimonianze, pertanto, risulta provata la circostanza secondo la quale la sig.ra avrebbe versato la provvista per l'acquisto dell'immobile e dei terreni Parte_2
siti presso il Comune di Montegrino Valtravaglia. Sotto altro profilo si sottolinea che parte appellante nulla ha provato circa suoi eventuali esborsi.
Circa la sussistenza dell'animus donandi risulta, altresì, attendibile la testimonianza che la de cuius avesse voluto “iniziare una nuova vita con il sig. , con ciò Parte_1
chiaramente intendendo beneficiare il marito e confermando così l'esistenza di una precisa volontà liberale, non condizionata da altre cause o motivazioni. Ciò anche in considerazione del fatto che i documenti prodotti dal sig. (preventivo di spesa, Parte_1
fattura e richiesta di finanziamento) -come sopra detto- non sono stati in grado di dimostrare l'effettivo esborso di alcuna somma né, più in generale, l'esistenza di una causa diversa da quella liberale.
Svolte queste considerazioni e rigettato l'appello proposto dal sig. è necessario Parte_1
soffermarsi ora sui motivi di appello incidentale proposti dai sig.ri CP_2
Questo Collegio è chiamato prioritariamente a pronunciarsi sulla domanda dei signori tesa all'accertamento ed alla stima del diritto di abitazione esercitato da CP_2
ex art. 540 c.c., alla conseguente detrazione di tale valore dalla massa Parte_1
ereditaria e, quindi, alla dichiarazione dell'immobile oggetto del presente giudizio quale pagina 19 di 25 proprietà esclusiva degli appellanti incidentali;
oppure, in subordine, alla mera detrazione del valore del suddetto diritto dal patrimonio ereditario.
Il primo motivo di appello incidentale è fondato nei limiti di seguito esposti.
Anzitutto, è opportuno premettere come il diritto di abitazione sussistente in capo al coniuge ex art. 540 co. 2 c.c. sia pacificamente applicabile anche in caso di successioni legittime: tali diritti sono, infatti, finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle sue abitudini di vita (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sent., 5 maggio 2008, n. 11018; Cass. civ., Sez. Un., Sent., 27 febbraio 2013, n. 4847;
Cass. civ., Sez. II, Sent., 5 febbraio 2018, n. 2754).
Circa le modalità che debbono essere seguite, nella successione legittima, per il calcolo della quota spettante al coniuge superstite, tenendo altresì conto del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, è necessario precisare quanto segue.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite Corte di Cassazione e da plurime pronunce successive (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent., 27 febbraio 2013, n. 4847; Cass. civ., Sez. II, Sent., 26/03/2019, n. 8400; Cass. civ., Sez. II, Sent., 05/02/2018, n. 2754) il
“valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”. I suddetti diritti, pertanto, spetteranno al coniuge in aggiunta alla quota ad esso riservata ai sensi dell'art. 581 c.c.
Illustrato tale principio, questa Corte, rilevato come il Tribunale di Varese, nonostante la specifica richiesta avanzata dai sig.ri abbia omesso di determinare il valore CP_2
economico del diritto di abitazione spettante al sig. ritiene doveroso colmare Parte_1
tale lacuna procedendo in questa sede a dettare i criteri per la sua quantificazione.
pagina 20 di 25 Per effettuare tale operazione, è necessario, anzitutto, determinare il valore della piena proprietà dell'immobile, al momento della morte del de cuius, su cui insiste il diritto di abitazione. Tale valore (dell'immobile) è oggetto del quesito proposto dal Tribunale dopo la rimessione della causa sul ruolo, con ordinanza del 28.6.2024. Il quesito potrà essere integrato anche con il calcolo del valore del diritto di abitazione.
Infatti, dopo il calcolo del valore di mercato del bene immobile al momento del decesso, va individuata l'età del titolare del diritto di abitazione (52 anni al momento dell'apertura della successione) e va presa come moltiplicatore la percentuale individuata nella tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie, in quanto applicabile. Come affermato da Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 05/06/2018, n. 14406, infatti, benché la disciplina giuridica dell'usufrutto presenti significative divergenze rispetto a quella del diritto di abitazione, conferendo il legislatore all'usufruttuario prerogative più ampie di quelle riconosciute al titolare del diritto di abitazione, la determinazione economica dei due diritti non può prescindere dalle caratteristiche specifiche dell'immobile sul quale insistono tali diritti. Ove esso sia un immobile destinato alla residenza coniugale, “risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre
l'abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica”.
In linea con i principi giurisprudenziali illustrati, occorrerà, dunque, detrarre il valore così quantificato dall'asse ereditario in sede di divisione, non essendo possibile, in questa sede, procedere a tale operazione per mancanza di contezza dell'intero relictum
(avendo il Tribunale disposto in ordine all'attuazione della divisione con separata ordinanza di rimessione sul ruolo).
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'insufficiente ed erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di CTU medico- pagina 21 di 25 legale, necessaria – a suo dire – per accertare l'entità delle conseguenze che l'illecito asseritamente commesso dal avrebbe provocato sulla psiche della signora Parte_1 [...]
CP_2
Tale doglianza è infondata.
Dagli atti acquisiti risulta come la condotta posta in essere dal sig. fosse Parte_1
consistita nell'aver effettuato prelievi dal conto della de cuius e nell'aver utilizzato parte di tale somma per il pagamento delle spese funerarie.
Il Tribunale di Varese ha correttamente ritenuto che gli appellanti incidentali non abbiano adempiuto all'onere probatorio loro spettante ai sensi dell'art. 2697 c.c., con particolare riferimento alla dimostrazione del c.d. danno conseguenza ed alla relazione eziologica intercorrente tra esso e la condotta del sig. Parte_1
Anzitutto, la documentazione sanitaria versata in atti – rappresentata dalla cartella clinica del Policlinico S. Orsola e dal certificato del dott. – non consente in Per_1
alcun modo di inferire che il preesistente disturbo della personalità della sig.ra
[...]
abbia subito un apprezzabile aggravamento causalmente riconducibile alla CP_2
contestata condotta appropriativa del sig. Parte_1
Quanto, invece, alla consulenza specialistica psichiatrico-forense redatta dal dott.
essa non può assurgere a prova del nesso causale, stante il suo valore Per_2
meramente indiziario. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2980; Cass.
Sez. 5, Ord. 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass. Sez. 3, Sent. 22 aprile 2009, n. 9551).
Questa Corte ritiene tale documento non idoneo a supportare le richieste dell'odierno appellante incidentale. pagina 22 di 25 Anzitutto, è desumibile dagli atti una storia psicopatologica complessa preesistente, con un disturbo di personalità borderline insorto dopo la morte della madre nel 2013, caratterizzato da ripetuti episodi di autolesionismo, instabilità emotiva e precedenti ricoveri in Pronto Soccorso nel 2017 e 2019. Inoltre, va sottolineato come siano trascorsi diversi anni tra le condotte appropriative del sig. (intervenute nel 2013) ed il Parte_1
tentativo di suicidio della sig.na (risalente al 2020). CP_2
La relazione del dott. poi, assume come dato di fatto che l'aggravamento della Per_2
patologia della sig.na sia diretta conseguenza della condotta del sig. CP_2 Parte_1
senza, tuttavia, fornire adeguata dimostrazione a sostegno di ciò. Il tentato suicidio avvenuto nell'ottobre 2020 è, infatti, avvenuto in un contesto multifattoriale, come documentato nello stesso referto di Pronto Soccorso ove vengono menzionati numerosi elementi concomitanti: un “periodo particolarmente difficile”, una lite con il partner.
Infine, circa le affermazioni riguardanti la disinvolta gestione economica e le azioni scorrette del sig. in grado di “riattualizzare” il trauma subito dalla sig.na Parte_1 [...]
va sottolineato come esse si basino esclusivamente sulle dichiarazioni della CP_2
paziente, senza alcun supporto documentale o testimonianze indipendenti.
Alla luce di tali considerazioni, la valutazione svolta dal Tribunale di Varese circa la non opportunità di esperire una CTU deve essere condivisa. La CTU, come affermato in numerose pronunce di legittimità, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, com'è avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Ord., sez. II, 26.04.2023, n.
10941; Cass. civ., Ord., sez. VI-L, 12.04.2019, n. 10373; Cass. civ., Ord., sez. VI-1, pagina 23 di 25 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Ord., sez. VI-L, 08.02.2011, n. 3130; Cass. civ., Sent., sez. III, 14.02.2006, n. 3191).
Infondato risulta, altresì, il terzo motivo di appello secondo cui l'abbandono dell'immobile da parte del dal 2019 avrebbe determinato un notevole degrado Parte_1
dello stabile, trattandosi di un edificio isolato in una località collinare.
Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, non è stata fornita adeguata prova dello stato dell'immobile prima dell'asserito abbandono, elemento indispensabile per valutare l'eventuale deterioramento e, nel caso, la sua entità.
L'appellante incidentale, inoltre, pretende di far derivare automaticamente dalla mera cessazione dell'utilizzo dell'immobile un suo ammaloramento, invocando impropriamente l'art. 115 c.p.c. e le nozioni di comune esperienza. Tale automatismo non può essere condiviso, dovendosi accertare in concreto, e non già presumere, tanto l'effettivo verificarsi del deterioramento, quanto la sua riconducibilità a comportamenti colposi od omissivi del Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio rileva la totale assenza di un principio di prova idoneo a supportare la disposizione di una CTU, in ossequio ai principi sopra richiamati.
SPESE
Le spese del presente procedimento (appello avverso sentenza non definitiva) seguono la sostanziale soccombenza della parte e possono essere liquidate ex DM Parte_1
147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità; esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
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P.Q.M.
- Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1
di Varese n. 674\2024 in data 28.6.2024;
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_2 CP_1
in parziale riforma della sentenza parziale resa dal Tribunale di Varese n.
[...]
674\2024 in data 28.6.2024, nell'ambito del procedimento civile di scioglimento di comunione ereditaria n. 1099/2020:
- accerta che il valore del diritto di abitazione esercitato da ex art. 540 Parte_1
c.c. dovrà essere detratto dalla massa ereditaria, secondo criteri di calcolo indicati in motivazione;
-conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di e liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e 15% CP_2 Controparte_1
spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], e ivi elettivamente domiciliato in Via Trotti n. 46, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo
Grattarola (c.f.: n.ro di telefax: 0131/231333; indirizzo posta CodiceFiscale_2
elettronica certificata: , che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
delega in atti
APPELLANTE
pagina 1 di 25 CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Della Volta n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Del Monte (c.f.
) del Foro di Milano, presso lo Studio del quale è elettivamente C.F._4
domiciliato in Milano (MI), Viale Molise n. 51, come da procura alle liti in atti (per eventuali comunicazioni, fax: 02/55.199.737; P.E.C.:
Email_2
E
(c.f. ), residente a [...] C.F._5
Insubria n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Del Monte (c.f.
) del Foro di Milano, presso lo Studio del quale è elettivamente C.F._4
domiciliata in Milano (MI), Viale Molise n. 51, come da procura alle liti in atti (per eventuali comunicazioni, fax: 02/55.199.737; P.E.C.:
Email_2
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione sulle seguenti conclusioni per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis,
SULL'APPELLO PRINCIPALE
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda riconvenzionale dei convenuti in punto accertamento della donazione indiretta e disporre quindi che lo pagina 2 di 25 scioglimento della comunione ereditaria abbia luogo fra le parti soltanto in relazione alla quota del 50% dell'immobile sito in Borgo Valtravaglia Montegrino Sezione Bosco
(VA), Via per Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo Comune, Foglio 7, mappale
474, Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06 e appezzamenti di terreno censiti al
Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 prato cl.
3 mq 1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00, N. 1016 ferrovia sp mq 690,
N. 1018 ferrovia sp mq 1450 e N. 1228 prato arbor. Cl. 4 mq 560, rendita dominicale €
0,20, rendita agraria € 0,23 già di proprietà di . Parte_2
SUGLI APPELLI INCIDENTALI
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare gli appelli incidentali spiegati da
[...]
e e per l'effetto respingere tutte le eccezioni e le CP_2 Controparte_1
domande con essi formulate. IN OGNI CASO
Vinte le spese del grado”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto Parte_1
con la rifusione delle spese
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in CP_2 Controparte_1
riforma della sentenza impugnata:
- accertato e stimato il valore del diritto di abitazione esercitato da ex Parte_1
art. 540 c.c. detrarlo dal valore della massa ereditaria e conseguentemente dichiarare
l'immobile oggetto del presente giudizio interamente di proprietà di e CP_2 CP_1
subordinatamente detrarre il valore del diritto di abitazione dalla massa
[...]
ereditaria;
- Accertare e dichiarare la violazione di cui all'art. 646 c.p., con le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 1, 5, 7 e 11, da parte del Sig. e dichiarare quest'ultimo Parte_1
pagina 3 di 25 tenuto ex art. 185 c.p. ovvero ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre al lucro cessante, pari
a quanto la Sig.ra avrebbe potuto ricavare mediante l'investimento Controparte_2
della suddetta somma nell'acquisto di strumenti finanziari ovvero da determinare in via equitativa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, indicato in via meramente approssimativa ed esemplificativa senza alcun rilievo sul valore indeterminabile della domanda, nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00), ovvero nelle diverse maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione e interessi compensativi dal dovuto al saldo;
- Accertare e dichiarare il deprezzamento degli immobili e terreni oggetto della domanda di divisione, per fatto e colpa di per non averne curato la Parte_1
manutenzione e averli lasciati in stato di totale abbandono da quasi due anni, decurtando dalla quota dell'attore i costi del ripristino;
- Accertato ed economicamente quantificato il valore della quota di spettanza di
[...]
nonché dei crediti vantati dalla Sig.ra attribuire in parziale Parte_1 Controparte_2
compensazione alla stessa la quota del Sig. condannando quest'ultimo al Parte_1
pagamento della differenza in favore della convenuta;
- In via di stretto subordine, qualora il Tribunale equiparasse economicamente la stima della quota di spettanza di con quella dei crediti vantati da Parte_1 CP_2
attribuire in totale compensazione alla stessa la quota di detto coerede.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Disporre CTU onde accertare e quantificare il danno psichico subito da CP_2
a seguito della scoperta dell'azione perpetrata da il giorno della
[...] Parte_1
morte della madre.
- Disporre CTU onde stabilire lo stato di degrado dell'immobile di Montegrino
Valtravaglia, Via
Per Grantola 28, derivante da difetto di manutenzione;
pagina 4 di 25 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio i sigg.ri e innanzi al Tribunale di Varese al Controparte_1 Controparte_2
fine di ottenere lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Montegrino
Valtravaglia, Sezione Bosco (VA), Via per Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo
Comune (Foglio 7, mappale 474, Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06), nonché sugli appezzamenti di terreno censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 (prato cl. 3 mq 1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00), N. 1016 (ferrovia sp, mq 690), N. 1018 (ferrovia sp, mq 1450) e N. 1228
(prato arbor. Cl. 4, mq 560, rendita dominicale € 0,20, rendita agraria € 0,23).
In virtù dell'oggettiva indivisibilità del bene e della mancata intesa sulla divisione volontaria, il sig. chiedeva la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio Parte_1
(CTU) per la stima del valore di mercato dell'immobile e dei terreni, nonché per la quantificazione del controvalore in denaro corrispondente alla sua quota di spettanza.
A fondamento di tale richiesta, il sig. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con la sig.ra e di aver acquistato con lei, in regime di Controparte_3
comunione legale dei beni, l'unità immobiliare ed il terreno oggetto della presente controversia. Evidenziava inoltre che, a seguito del decesso della sig.ra si era Parte_2
aperta la successione legittima, coinvolgendo, quali eredi, anche i due figli di primo letto della defunta, e Di conseguenza, la proprietà Controparte_1 Controparte_2
Contr dell'immobile e dei terreni doveva essere ripartita come segue: 1/6 a CP_1
1/6 a e i restanti 4/6 al sig. in qualità di coniuge superstite. Controparte_2 Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le affermazioni Controparte_1
avversarie. In particolare, eccepiva che l'immobile fosse stato acquistato dalla defunta pagina 5 di 25 madre prima del matrimonio con il sig. con provvista interamente personale, Parte_1
derivante dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Milano, Via
Montessori n.
2. Di conseguenza, sosteneva che il sig. non avesse contribuito in Parte_1
alcun modo all'acquisto dell'immobile e che, anzi, la cointestazione dello stesso configurasse una donazione del 50% della piena proprietà in suo favore: ciò determinava una lesione della quota di legittima degli eredi, con conseguente necessità di rideterminare le quote di comproprietà in 1/3 ciascuno, eccependo la nullità o, in subordine, l'inefficacia della donazione stessa.
Si costituiva altresì la quale, oltre a condividere le contestazioni del Controparte_2
fratello, aggiungeva ulteriori doglianze. Lamentava, infatti, una perdita di valore dell'immobile, quantificata in € 4.000,00, causata dalla condotta negligente del sig.
titolare del diritto di abitazione e richiedeva, pertanto, una CTU volta ad Parte_1
accertare i danni ed il deprezzamento del bene. Denunciava, inoltre, l'indebita appropriazione, da parte dello stesso, di una somma pari ad € 12.000,00, proveniente dalla vendita di titoli appartenenti alla sig.ra avvenuta il giorno stesso del suo Parte_2
decesso. Quest'ultima circostanza, aggravando il già profondo dolore per la perdita della madre, aveva significativamente compromesso lo stato psicologico della sig.na
[...]
al punto da indurla a un tentativo di suicidio e al conseguente ricovero. Per tale CP_2
ragione, chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito, quantificato in €
100.000,00.
Dopo l'ammissione delle prove orali a seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.
6 c.p.c., e la successiva assunzione delle stesse, il Giudice di prime cure fissava udienza di precisazione delle conclusioni ed, all'udienza del 26.03.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Varese accertava la sussistenza di una donazione indiretta tra la sig.ra e il coniuge. Tale conclusione trovava fondamento, in primo luogo, nelle Parte_2
risultanze istruttorie da cui emergeva, infatti, come la provvista per l'acquisto pagina 6 di 25 dell'immobile (ancorché intestato per il 50% al coniuge) provenisse dalla vendita di un precedente immobile di proprietà esclusiva della de cuius, circostanza confermata dalla testimonianza dei figli della defunta nonché dalla confessione dello stesso sig. Parte_1
In secondo luogo, il Tribunale ravvisava l'animus donandi ricavandolo dalla dichiarazione resa dal sig. il quale aveva riferito di un accordo con la moglie in Parte_1
base al quale egli avrebbe sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile, mentre la de cuius avrebbe saldato il prezzo d'acquisto. Sebbene fossero stati depositati un preventivo di spesa, una fattura ed una richiesta di finanziamento, il Tribunale li riteneva insufficienti a dimostrare “una causa diversa sottesa all'operazione economica”, in assenza di “giustificativi di pagamento effettivo da parte del o da altre Parte_1
circostanze da valorizzare sul punto”.
A ulteriore supporto di tale conclusione, le dichiarazioni dei figli della de cuius concordavano nel riferire come essa avesse espresso in vita l'intenzione di beneficiare il compagno, a titolo di liberalità, del 50% della proprietà dell'immobile.
Chiarito ciò, il Tribunale di Varese rigettava la domanda di accertamento della nullità della donazione in quanto fondata unicamente sulla considerazione che la provvista per l'acquisto fosse stata fornita dalla de cuius, nonostante la successiva cointestazione al sig. Tale fattispecie, tuttavia, rientrava pacificamente nell'ipotesi di donazione Parte_1
indiretta, disciplinata dall'art. 809 c.c., e non comportava, di per sé, alcuna nullità del contratto.
Accertata la validità della donazione, il Tribunale procedeva quindi alla determinazione della massa ereditaria da dividere e delle quote spettanti a ciascun erede.
Essendo l'abitazione e i terreni siti in Montegrino Valtravaglia gli unici beni specificamente indicati del relictum della sig.ra (a fronte di un inventario che Parte_2
attestava la presenza di ulteriori beni), la divisione tra gli eredi, in assenza di un accordo per lo scioglimento complessivo della comunione ereditaria, doveva limitarsi a tali cespiti, al fine di garantire quote di proprietà esclusiva uguali tra i legittimari, pagina 7 di 25 conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, concludeva il Tribunale, al fine di assicurare la parità di trattamento tra i legittimari, a ciascun erede sarebbe spettata una porzione di eredità ideale pari a 1/3 dell'immobile.
Ai fini della determinazione delle quote concrete, era quindi necessario procedere all'imputazione dei debiti degli eredi verso la de cuius o, reciprocamente, in dipendenza del rapporto di comunione. In particolare, la richiesta del sig. di riconoscimento Parte_1
dell'importo di € 8.110,90 e delle spese di ristrutturazione, sebbene non tardiva, non poteva essere accolta per difetto di prova dell'effettivo esborso.
Con riferimento alle modalità di attuazione della divisione, il Tribunale di Varese affermava come non vi fossero state opposizioni da parte di nessuno degli altri eredi condividenti a fronte della richiesta del sig. di procedere alla vendita Parte_1
dell'immobile con conseguente riparto del ricavato di essa al netto delle spese sostenute dai coeredi ex art. 702, ult. co. c.c.
Il Tribunale, al fine di procedere alla divisione giudiziale, evidenziava, tuttavia, la necessità di acquisire la documentazione relativa alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sull'immobile oggetto di divisione nei vent'anni precedenti la notifica della domanda, o, in alternativa, una certificazione notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari in quanto condizione imprescindibile per l'adozione di qualsiasi statuizione in merito alla divisione, pena l'improponibilità della domanda stessa. Pur consapevole della mancata produzione di tale documentazione nel fascicolo processuale, il Tribunale di
Varese riteneva possibile la sua acquisizione in un momento successivo, anche in sede di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, con il consenso di tutte le parti. Non sarebbe, infatti, da considerarsi tardiva la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c. ove non precedentemente richiesta dal Tribunale ai fini della divisione, con ciò rendendo possibile, dietro specifica richiesta di quest'ultimo, la possibilità di “recuperare”
l'allegazione documentale anche nella seconda fase, parzialmente esecutiva, del giudizio divisorio. pagina 8 di 25 Il Tribunale rigettava la domanda di volta all'accertamento del Controparte_2
deprezzamento dell'immobile e dei terreni a causa dello stato di abbandono attribuito al sig. in quanto infondata per mancanza di prove in ordine agli asseriti Parte_1
ammaloramenti dell'immobile. Veniva, altresì, rigettata la richiesta di CTU, in quanto avente carattere esplorativo e non supportata da alcun principio di prova sul punto.
Il Tribunale di Varese rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento del danno
(patrimoniale e non patrimoniale) presentata dalla sig.na nei confronti Controparte_2
del sig. per l'appropriazione indebita di somme prelevate dal conto corrente Parte_1
della defunta in quanto priva di riscontro probatorio.
Infatti, anzitutto, a fronte di una presunzione in senso contrario rappresentata dalla delega ad agire sul conto rilasciata dalla de cuius al sig. non era stata provata Parte_1
l'assenza di accordi tra i due coniugi in relazione ai prelievi. Inoltre, nessuna prova era stata fornita circa il momento di conoscenza da parte della convenuta di tale appropriazione nonché riguardo al collegamento tra il prelievo e il successivo tentativo di suicidio di e, pertanto, anche in questo caso, la richiesta di CTU Controparte_2
avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Con riferimento, invece, alle somme prelevate dal conto della de cuius ed alle spese funerarie, il Tribunale di Varese sottolineava come, dal tenore degli atti processuali, emergeva che il sig. aveva prelevato la somma di € 11.000 dal conto della de Parte_1
cuius e saldato i debiti funerari (da qualificarsi come spese a carico della massa ereditaria) per € 3.000, oltre ad avere corrisposto - all'esito di un separato giudizio civile, conclusosi con accettazione della proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. - € 5.000 a e rendendo, pertanto, definita ogni questione Controparte_1
restitutoria nei confronti di quest'ultimo.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale di Varese stabiliva che: il sig. fosse debitore, nei confronti di della somma di € 3.666,66, Parte_1 Controparte_2
oltre agli interessi di mora – trattandosi di obbligazione di valuta – maturati a partire pagina 9 di 25 dalla data della domanda riconvenzionale (29 marzo 2021); per contro, la sig.ra
[...]
era tenuta a restituire al sig. l'importo di € 1.000,00, oltre agli interessi CP_2 Parte_1
decorrenti dalla data dell'esborso (5 marzo 2013).
In conclusione, il Tribunale di Varese: accertava una donazione indiretta dell' immobile e dei terreni dalla sig.ra al sig. rigettando la richiesta di nullità della Parte_2 Parte_1
donazione proposta dai fratelli dichiarava aperta la successione ab intestato CP_2
del sig. individuando i beni ereditari e disponendo la collazione della Parte_2
donazione e la divisione in tre quote uguali, pari ad 1/3, tra ed i due eredi Parte_1 [...]
accertava debiti e crediti reciproci tra e rinviando la CP_2 Parte_1 Controparte_2
regolazione dei rapporti e l'attuazione della divisione a una fase successiva;
rigettava le domande di su danni all'immobile e appropriazione indebita, e Controparte_2
rimandava la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva del giudizio:
QM .
Il Tribunale di Varese, non definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa:
- accoglie la domanda di accertamento della donazione indiretta della quota di ½ di piena proprietà dell'immobile in Montegrino Valtravaglia Sezione Bosco (VA), Via per
Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo Comune, Foglio 7, mappale 474,
Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06 e appezzamenti di terreno censiti al Catasto
Terreni del suddetto Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 prato cl. 3 mq
1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00, N. 1016 ferrovia sp mq 690, N.
1018 ferrovia sp mq 1450 e N. 1228 prato arbor. Cl. 4 mq 560, rendita dominicale €
0,20, rendita agraria € 0,23 da a Controparte_3 [...]
Parte_1
- rigetta la domanda di accertamento della nullità della donazione indiretta proposta dai convenuti;
CP_2
pagina 10 di 25 - dichiara aperta la successione di deceduta il Controparte_3
04.03.2013 in Montegrino Valtravaglia senza lasciare testamento;
- dichiara caduto in successione l'immobile in Montegrino Valtravaglia Sezione Bosco
(VA), Via per Grantola n. 28, censita NCEU del medesimo Comune, Foglio 7, mappale
474, Categoria A/3, Classe 7, Rendita € 253,06 e appezzamenti di terreno censiti al
Catasto Terreni del suddetto Comune, Foglio logico 9, reale 7, mappali N. 171 prato cl.
3 mq 1210, rendita dominicale 0.94, rendita agraria 1,00, N. 1016 ferrovia sp mq 690,
N. 1018 ferrovia sp mq 1450 e N. 1228 prato arbor. Cl. 4 mq 560, rendita dominicale €
0,20, rendita agraria € 0,23;
- obbliga alla collazione della donazione indiretta e, per l'effetto, Parte_1
dispone lo scioglimento della massa ereditaria secondo la porzione ideale di 1/3 ciascuno tra e;
Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
- accerta, ai fini dell'individuazione della porzione effettiva di eredità dei condividenti, che è debitrice nei confronti di di euro Controparte_2 Parte_1
1.000 oltre interessi di mora dall'esborso (05.03.2013);
- accerta, ai fini dell'individuazione della porzione effettiva di eredità dei condividenti, che è debitore nei confronti di di euro Parte_1 Controparte_2
3.666,66 oltre interessi di mora (dal giorno 29.03.2021);
- dà atto che i rapporti dare/avere tra gli eredi saranno regolati in sede attuativa della divisione giudiziale;
- dispone in ordine all'attuazione della divisione con separata ordinanza di rimessione sul ruolo;
- rigetta la domanda volta ad accertare l'ammaloramento dell'immobile per cui è causa proposta da;
Controparte_2
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ad appropriazione indebita proposta da CP_2
[...]
pagina 11 di 25 - dichiara rigettata o assorbita ogni altra domanda;
- spese di lite al definitivo”.
Con ordinanza del 28.6.2024, “vista la propria sentenza non definitiva in data odierna mediante la quale è stata accertata la composizione del relictum di
[...]
deceduta il 04.03.2013 in Montegrino Valtravaglia senza Controparte_3
lasciare testamento;
ritenuto necessario procedere alla stima del bene immobile e dei terreni con verifica della loro divisibilità o indivisibilità al fine di determinare le esatte modalità di attuazione della divisione;
…”, il giudice di prime cure ammetteva CTU.
Con ordinanza del 25.11.2024 il giudice di prime cure disponeva, altresì, ”La sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio di appello”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 674\2024 resa in data 28.6.2024 proponeva appello il sig. lamentando, anzitutto, un'erronea valutazione della Parte_1
propria confessione, in violazione dell'art. 2734 c.c.
Egli, in particolare, aveva ammesso soltanto il fatto che la sig.ra avesse fornito Parte_2
“parte del capitale per l'acquisto” e non già l'intera somma, di talché non poteva ritenersi sussistente una donazione indiretta dell'intera quota immobiliare. Si censurava, inoltre, la violazione dell'art. 2734 c.c. in cui incorreva il Tribunale, omettendo di valutare – e, dunque, inammissibilmente scindendo – la confessione del sig. Parte_1
nella parte in cui dichiarava (in totale assenza di contestazione di controparte) di aver fornito il capitale per le successive ristrutturazioni dell'immobile.
Inoltre, anche ammettendo che la sig.ra avesse conferito denaro per l'acquisto Parte_2
ed il sig. per la ristrutturazione, non poteva configurarsi una donazione, poiché Parte_1
mancava l'elemento essenziale dell'animus donandi. L'accordo intercorso non costituiva, infatti, una donazione, bensì un patto di vita comune, concretizzatosi nella reciproca messa a disposizione delle proprie risorse per il raggiungimento di scopi condivisi.
pagina 12 di 25 Tale circostanza veniva confermata dalla stessa testimonianza della sig.ra la CP_2
quale riferì che desiderava “iniziare una nuova vita con il , Parte_2 Parte_1
suggerendo così che l'acquisto dell'immobile fosse finalizzato a un progetto di vita in comune, piuttosto che a un mero atto di liberalità.
Venivano, altresì, sollevati dubbi sull'attendibilità e sulla sufficienza delle prove testimoniali: i testimoni erano, infatti, parenti dei convenuti e avevano riferito circostanze apprese de relato dalla stessa nel frattempo deceduta. Si Parte_2
richiamava il principio, valido in ambito tanto penale quanto civile, di valutare con particolare cautela le testimonianze indirette, soprattutto quando il testimone diretto non può essere ascoltato. Le deposizioni, inoltre, erano considerate generiche, prive di precise indicazioni di tempo e luogo, rendendo difficile per controparte fornire una prova contraria.
Si costituivano, quindi, i sig.ri e eccependo come il Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Varese avesse correttamente ritenuto provata la donazione indiretta effettuata dalla sig.ra in favore del sig. il quale dichiarava in sede di Parte_2 Parte_1
interrogatorio formale di aver sostenuto spese di ristrutturazione, senza tuttavia specificarne né provarne l'ammontare.
Veniva ribadito come il prezzo d'acquisto dell'immobile era stato, inoltre, integralmente pagato dalla sig.ra con denaro proprio derivante dalla vendita dell'immobile Parte_2
sito in via Montessori n. 2, circostanza ammessa dal sig. provata Parte_1
testimonialmente e non tempestivamente contestata in quanto la prima eccezione era intervenuta - con memoria ex art. 186 co. 6 n. I c.p.c. - dopo circa un anno dalla comparsa di costituzione e risposta dei sigg.ri e CP_2 Controparte_1
Gli appellati sottolineavano, altresì, come il Giudice di prime cure avesse correttamente applicato le norme in tema di confessione. La dichiarazione del sig. relativa Parte_1
alle spese di ristrutturazione non avrebbe influenzato la decisione del Tribunale non già
pagina 13 di 25 in quanto ignorata, bensì perché priva di supporto probatorio in merito al relativo ammontare ed, in ogni caso, tardiva.
A fondamento delle proprie argomentazioni, parte appellata rilevava, altresì, come, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di donazioni indirette non valessero le preclusioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c. e che la prova dell'animus donandi potesse essere fornita non solo tramite prova testimoniale ma anche mediante presunzioni.
Veniva quindi esposto il primo motivo di appello incidentale attinente all'immotivato rigetto da parte del Tribunale, in violazione dell'art. 132 c.p.c., della domanda di accertamento e stima del valore del diritto di abitazione esercitato dal sig. ex Parte_1
art. 540 c.c. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe mai abdicato al diritto di abitazione sulla casa coniugale in quanto, trattandosi di un diritto reale immobiliare, la sua dismissione poteva avvenire unicamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il conseguente obbligo di trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c.
Il diritto di abitazione del sig. il cui valore andava equiparato all'usufrutto e la Parte_1
cui decadenza non sarebbe stata determinata dal contrarre nuove nozze, avrebbe superato il valore della sua quota di legittima dimodoché non vi sarebbe stato alcunché da dividere, con ciò comportando l'intera spettanza della proprietà ai figli della sig.ra
Parte_2
Come secondo motivo di appello incidentale veniva lamentata l'insufficiente ed erronea motivazione in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica subita dalla sig.na La CTU, Controparte_2
infatti, non avrebbe natura esplorativa ma costituirebbe fonte oggettiva di prova, in quanto finalizzata all'accertamento di particolari situazioni di fatto che richiedono specifiche cognizioni tecniche.
A sostegno della propria domanda, la sig.ra produceva la cartella clinica del CP_2
Policlinico S. Orsola di Bologna e il certificato del dott. oltre ad una relazione Per_1
pagina 14 di 25 di consulenza specialistica psichiatrico-forense redatta dal dott. il quale Per_2
riteneva riconoscibile in capo alla periziata un “viraggio in peius" del disturbo della personalità dal quale era già affetta, in nesso di causalità diretta con le condotte di tale da configurare un danno biologico permanente di tipo psichico Parte_1
differenziale valutabile nella misura del 10% nell'intervallo compreso tra il 15% e il
25%.
Censurabili dovevano, altresì, considerarsi le considerazioni del Tribunale di Varese in riferimento alla delega ad operare sul conto corrente concessa dalla sig.ra al Parte_2
sig. essa, infatti, poteva considerarsi operante solo in vita del delegante e non Parte_1
già dopo la sua morte.
Veniva, poi, contestata l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe onere degli appellanti provare il momento in cui la sig.na veniva a conoscenza Controparte_2
dell'appropriazione indebita trattandosi, infatti, di un accadimento cronologicamente circostanziato in comparsa di risposta, provato documentalmente e non tempestivamente contestato.
Quale ultimo motivo di appello incidentale veniva, quindi, lamentata l'erronea ed insufficiente motivazione del Tribunale di Varese in relazione al rigetto della domanda di accertamento circa l'ammaloramento dell'immobile, con conseguente deprezzamento imputabile al sig. Quest'ultimo, pur non avendo rinunciato al diritto di Parte_1
abitazione, avrebbe lasciato l'immobile a partire dal 2019, con la l'ovvia e pacifica implicazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., di un suo progressivo degrado, trattandosi di una proprietà isolata in una località collinare e lasciata in stato di abbandono.
Precisate le conclusioni, depositati scritti conclusionali la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da parte appellante è privo di pregio e, pertanto, deve essere rigettato. pagina 15 di 25 Anzitutto, non appare condivisibile la doglianza secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare l'art. 2734 c.c. in quanto l'affermazione di parte appellante secondo cui la de cuius avrebbe “messo parte del capitale per l'acquisto dell'immobile” non può essere configurata in senso tecnico-giuridico come confessione.
Come chiarito dall'art. 2730 c.c., infatti, la confessione è “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, “una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione” ( cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent., 25/03/2013, n. 7381).
Orbene, come chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione del carattere contra se dei fatti confessati, occorre aver riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, verificando se i fatti ammessi siano in concreto idonei a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che ha reso la confessione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15/11/2002, n. 16127). In altre parole, un fatto, di per sé neutro, dovrà essere qualificato favorevolmente o sfavorevolmente a seconda della situazione sostanziale in cui esso vada ad inserirsi, dimodoché, non sarà possibile valutare, a priori, se esso possa essere considerato o meno come confessione.
Ciò premesso, va osservato come la dichiarazione del sig. appaia, in primis, del Parte_1
tutto generica in quanto non consente di individuare l'esatto ammontare dell'esborso effettuato tanto da lui quanto della de cuius, con ciò inficiando la stessa possibilità di configurare in capo a tale dichiarazione i caratteri essenziali della confessione.
pagina 16 di 25 La dichiarazione secondo cui la sig.ra avrebbe pagato “parte dell'immobile” è, Parte_2
infatti, una circostanza di per sé neutra – ai fini della decisione sulla donazione- in quanto potrebbe o meno configurarsi come potenzialmente idonea a configurare una donazione indiretta (divenendo, pertanto, una dichiarazione svantaggiosa per il sig.
solamente ove fosse possibile ravvisare in capo al donante la presenza Parte_1
dell'animus donandi. Ciò, tuttavia, non è ravvisabile dal tenore della dichiarazione non solo a cagione della sua genericità ma anche in considerazione della natura tecnico- giuridica di tale valutazione, in ogni caso riservata al giudice, secondo il principio iura novit CU (Cass. civ., Sent., sez. II, 21.10.1992, n. 11498).
Del resto, anche ammettendo che sia possibile desumere la presenza dell'animus donandi da tale dichiarazione, il fatto che la sig.ra avesse donato al sig. Parte_2
una quota dell'immobile inferiore al 50% comporterebbe, logicamente, Parte_1
conseguenze favorevoli per quest'ultimo: il quantitativo del donatum oggetto di collazione sarebbe, infatti, inferiore rispetto a quello richiesto da controparte. Di ciò è consapevole lo stesso sig. il quale afferma, infatti, nel proprio atto di appello: Parte_1
“ritenere che vi sia stata donazione indiretta dell'intera quota dell'immobile appare arbitrario alla luce di questo semplice dato”.
Ebbene, a differenza di quanto affermato dal sig. nel proprio atto di appello, Parte_1
non sembra affatto che parte appellata abbia omesso di contestare il pagamento delle spese di ristrutturazione avendo, anzi, affermato “[i]l fatto che il abbia Parte_1
sostenuto costi di ristrutturazione è privo di rilievo, la relativa domanda di imputazione degli stessi alla massa è tardiva ed è stata prodotta in giudizio, a fronte di un preventivo di quasi 60.000,00 € al netto di IVA (doc. 2 fasc. Baratelli), una fattura di 6.759,00 €
(doc. 2 fasc. Baratelli), sempre al netto di imposta”. Tali affermazioni non sono affatto espresse in modo implicito e non si concretizzano in una mera richiesta di accoglimento della domanda di merito essendo, anzi, chiaramente rivolte a contestare l'avvenuto versamento delle spese di ristrutturazione. pagina 17 di 25 In considerazione di ciò, questa Corte ritiene complessivamente irrilevante la dichiarazione del sig. per i seguenti motivi. Parte_1
In primis, costituisce principio consolidato in giurisprudenza come il preventivo di spesa ed il finanziamento richiesto nulla provino ove non siano collegati ad una effettiva spesa per i lavori di manutenzione: il primo, infatti, ha natura prevalentemente informativa e precontrattuale;
il secondo, invece, prova unicamente l'esistenza di un accordo tra finanziatore e beneficiario, ma non attesta affatto l'effettivo impiego delle somme per gli scopi dichiarati.
Relativamente alla fattura allegata, invece, va sottolineato, in primo luogo, l'assenza di un'analisi dettagliata circa lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) da cui essa trova fondamento, con ciò precludendo una verifica puntuale circa la corrispondenza tra le opere effettivamente realizzate e gli importi richiesti ed inficiando radicalmente la possibilità di accertare la congruità della pretesa creditoria. Inoltre, la fattura, quale atto unilaterale formato dal creditore, non può considerarsi ex se documento idoneo a provare l'avvenuto esborso di somme da parte del debitore.
Priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa all'inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente stabilito con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974 che l'art. 247 c.p.c. (il quale vietava la testimonianza di parenti e affini) doveva ritenersi incostituzionale in quanto ingiustificatamente limitativo del diritto alla prova – nucleo essenziale del diritto di azione e difesa – con ciò lasciando al prudente apprezzamento del giudice, da compiersi caso per caso, la valutazione circa efficacia probatoria della testimonianza. Non sussiste, pertanto, alcun principio di necessaria ed aprioristica inattendibilità connessa al vincolo di parentela (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001; Cass. civ., Sez. III, Sent.,
17 dicembre 2015 n. 25358).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice può discrezionalmente valutare l'attendibilità del testimone alla luce di elementi di natura oggettiva (la pagina 18 di 25 precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., 13/06/2024, n. 16452).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene attendibili le testimonianze della sig.ra Tes_1
e del sig. acquisite all'esito dell'istruttoria svolta in primo
[...] Testimone_2
grado. Essi, infatti, non risultano portatori di interessi correlati ad un determinato esito della lite (essendo gli zii paterni dei convenuti) e le loro dichiarazioni si sono dimostrate concordanti e coerenti con il restante impianto probatorio acquisito.
Alla luce di tali testimonianze, pertanto, risulta provata la circostanza secondo la quale la sig.ra avrebbe versato la provvista per l'acquisto dell'immobile e dei terreni Parte_2
siti presso il Comune di Montegrino Valtravaglia. Sotto altro profilo si sottolinea che parte appellante nulla ha provato circa suoi eventuali esborsi.
Circa la sussistenza dell'animus donandi risulta, altresì, attendibile la testimonianza che la de cuius avesse voluto “iniziare una nuova vita con il sig. , con ciò Parte_1
chiaramente intendendo beneficiare il marito e confermando così l'esistenza di una precisa volontà liberale, non condizionata da altre cause o motivazioni. Ciò anche in considerazione del fatto che i documenti prodotti dal sig. (preventivo di spesa, Parte_1
fattura e richiesta di finanziamento) -come sopra detto- non sono stati in grado di dimostrare l'effettivo esborso di alcuna somma né, più in generale, l'esistenza di una causa diversa da quella liberale.
Svolte queste considerazioni e rigettato l'appello proposto dal sig. è necessario Parte_1
soffermarsi ora sui motivi di appello incidentale proposti dai sig.ri CP_2
Questo Collegio è chiamato prioritariamente a pronunciarsi sulla domanda dei signori tesa all'accertamento ed alla stima del diritto di abitazione esercitato da CP_2
ex art. 540 c.c., alla conseguente detrazione di tale valore dalla massa Parte_1
ereditaria e, quindi, alla dichiarazione dell'immobile oggetto del presente giudizio quale pagina 19 di 25 proprietà esclusiva degli appellanti incidentali;
oppure, in subordine, alla mera detrazione del valore del suddetto diritto dal patrimonio ereditario.
Il primo motivo di appello incidentale è fondato nei limiti di seguito esposti.
Anzitutto, è opportuno premettere come il diritto di abitazione sussistente in capo al coniuge ex art. 540 co. 2 c.c. sia pacificamente applicabile anche in caso di successioni legittime: tali diritti sono, infatti, finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle sue abitudini di vita (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sent., 5 maggio 2008, n. 11018; Cass. civ., Sez. Un., Sent., 27 febbraio 2013, n. 4847;
Cass. civ., Sez. II, Sent., 5 febbraio 2018, n. 2754).
Circa le modalità che debbono essere seguite, nella successione legittima, per il calcolo della quota spettante al coniuge superstite, tenendo altresì conto del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, è necessario precisare quanto segue.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite Corte di Cassazione e da plurime pronunce successive (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sent., 27 febbraio 2013, n. 4847; Cass. civ., Sez. II, Sent., 26/03/2019, n. 8400; Cass. civ., Sez. II, Sent., 05/02/2018, n. 2754) il
“valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”. I suddetti diritti, pertanto, spetteranno al coniuge in aggiunta alla quota ad esso riservata ai sensi dell'art. 581 c.c.
Illustrato tale principio, questa Corte, rilevato come il Tribunale di Varese, nonostante la specifica richiesta avanzata dai sig.ri abbia omesso di determinare il valore CP_2
economico del diritto di abitazione spettante al sig. ritiene doveroso colmare Parte_1
tale lacuna procedendo in questa sede a dettare i criteri per la sua quantificazione.
pagina 20 di 25 Per effettuare tale operazione, è necessario, anzitutto, determinare il valore della piena proprietà dell'immobile, al momento della morte del de cuius, su cui insiste il diritto di abitazione. Tale valore (dell'immobile) è oggetto del quesito proposto dal Tribunale dopo la rimessione della causa sul ruolo, con ordinanza del 28.6.2024. Il quesito potrà essere integrato anche con il calcolo del valore del diritto di abitazione.
Infatti, dopo il calcolo del valore di mercato del bene immobile al momento del decesso, va individuata l'età del titolare del diritto di abitazione (52 anni al momento dell'apertura della successione) e va presa come moltiplicatore la percentuale individuata nella tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie, in quanto applicabile. Come affermato da Cass. civ., Sez. VI
- 2, Ord., 05/06/2018, n. 14406, infatti, benché la disciplina giuridica dell'usufrutto presenti significative divergenze rispetto a quella del diritto di abitazione, conferendo il legislatore all'usufruttuario prerogative più ampie di quelle riconosciute al titolare del diritto di abitazione, la determinazione economica dei due diritti non può prescindere dalle caratteristiche specifiche dell'immobile sul quale insistono tali diritti. Ove esso sia un immobile destinato alla residenza coniugale, “risulta evidente che le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre
l'abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica”.
In linea con i principi giurisprudenziali illustrati, occorrerà, dunque, detrarre il valore così quantificato dall'asse ereditario in sede di divisione, non essendo possibile, in questa sede, procedere a tale operazione per mancanza di contezza dell'intero relictum
(avendo il Tribunale disposto in ordine all'attuazione della divisione con separata ordinanza di rimessione sul ruolo).
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'insufficiente ed erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di CTU medico- pagina 21 di 25 legale, necessaria – a suo dire – per accertare l'entità delle conseguenze che l'illecito asseritamente commesso dal avrebbe provocato sulla psiche della signora Parte_1 [...]
CP_2
Tale doglianza è infondata.
Dagli atti acquisiti risulta come la condotta posta in essere dal sig. fosse Parte_1
consistita nell'aver effettuato prelievi dal conto della de cuius e nell'aver utilizzato parte di tale somma per il pagamento delle spese funerarie.
Il Tribunale di Varese ha correttamente ritenuto che gli appellanti incidentali non abbiano adempiuto all'onere probatorio loro spettante ai sensi dell'art. 2697 c.c., con particolare riferimento alla dimostrazione del c.d. danno conseguenza ed alla relazione eziologica intercorrente tra esso e la condotta del sig. Parte_1
Anzitutto, la documentazione sanitaria versata in atti – rappresentata dalla cartella clinica del Policlinico S. Orsola e dal certificato del dott. – non consente in Per_1
alcun modo di inferire che il preesistente disturbo della personalità della sig.ra
[...]
abbia subito un apprezzabile aggravamento causalmente riconducibile alla CP_2
contestata condotta appropriativa del sig. Parte_1
Quanto, invece, alla consulenza specialistica psichiatrico-forense redatta dal dott.
essa non può assurgere a prova del nesso causale, stante il suo valore Per_2
meramente indiziario. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2980; Cass.
Sez. 5, Ord. 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass. Sez. 3, Sent. 22 aprile 2009, n. 9551).
Questa Corte ritiene tale documento non idoneo a supportare le richieste dell'odierno appellante incidentale. pagina 22 di 25 Anzitutto, è desumibile dagli atti una storia psicopatologica complessa preesistente, con un disturbo di personalità borderline insorto dopo la morte della madre nel 2013, caratterizzato da ripetuti episodi di autolesionismo, instabilità emotiva e precedenti ricoveri in Pronto Soccorso nel 2017 e 2019. Inoltre, va sottolineato come siano trascorsi diversi anni tra le condotte appropriative del sig. (intervenute nel 2013) ed il Parte_1
tentativo di suicidio della sig.na (risalente al 2020). CP_2
La relazione del dott. poi, assume come dato di fatto che l'aggravamento della Per_2
patologia della sig.na sia diretta conseguenza della condotta del sig. CP_2 Parte_1
senza, tuttavia, fornire adeguata dimostrazione a sostegno di ciò. Il tentato suicidio avvenuto nell'ottobre 2020 è, infatti, avvenuto in un contesto multifattoriale, come documentato nello stesso referto di Pronto Soccorso ove vengono menzionati numerosi elementi concomitanti: un “periodo particolarmente difficile”, una lite con il partner.
Infine, circa le affermazioni riguardanti la disinvolta gestione economica e le azioni scorrette del sig. in grado di “riattualizzare” il trauma subito dalla sig.na Parte_1 [...]
va sottolineato come esse si basino esclusivamente sulle dichiarazioni della CP_2
paziente, senza alcun supporto documentale o testimonianze indipendenti.
Alla luce di tali considerazioni, la valutazione svolta dal Tribunale di Varese circa la non opportunità di esperire una CTU deve essere condivisa. La CTU, come affermato in numerose pronunce di legittimità, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, com'è avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Ord., sez. II, 26.04.2023, n.
10941; Cass. civ., Ord., sez. VI-L, 12.04.2019, n. 10373; Cass. civ., Ord., sez. VI-1, pagina 23 di 25 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Ord., sez. VI-L, 08.02.2011, n. 3130; Cass. civ., Sent., sez. III, 14.02.2006, n. 3191).
Infondato risulta, altresì, il terzo motivo di appello secondo cui l'abbandono dell'immobile da parte del dal 2019 avrebbe determinato un notevole degrado Parte_1
dello stabile, trattandosi di un edificio isolato in una località collinare.
Anche tale motivo è infondato.
In primo luogo, non è stata fornita adeguata prova dello stato dell'immobile prima dell'asserito abbandono, elemento indispensabile per valutare l'eventuale deterioramento e, nel caso, la sua entità.
L'appellante incidentale, inoltre, pretende di far derivare automaticamente dalla mera cessazione dell'utilizzo dell'immobile un suo ammaloramento, invocando impropriamente l'art. 115 c.p.c. e le nozioni di comune esperienza. Tale automatismo non può essere condiviso, dovendosi accertare in concreto, e non già presumere, tanto l'effettivo verificarsi del deterioramento, quanto la sua riconducibilità a comportamenti colposi od omissivi del Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio rileva la totale assenza di un principio di prova idoneo a supportare la disposizione di una CTU, in ossequio ai principi sopra richiamati.
SPESE
Le spese del presente procedimento (appello avverso sentenza non definitiva) seguono la sostanziale soccombenza della parte e possono essere liquidate ex DM Parte_1
147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità; esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
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P.Q.M.
- Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1
di Varese n. 674\2024 in data 28.6.2024;
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_2 CP_1
in parziale riforma della sentenza parziale resa dal Tribunale di Varese n.
[...]
674\2024 in data 28.6.2024, nell'ambito del procedimento civile di scioglimento di comunione ereditaria n. 1099/2020:
- accerta che il valore del diritto di abitazione esercitato da ex art. 540 Parte_1
c.c. dovrà essere detratto dalla massa ereditaria, secondo criteri di calcolo indicati in motivazione;
-conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di e liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e 15% CP_2 Controparte_1
spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Dott.ssa Cesira D'Anella
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