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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16243 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. EP Di AL Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. AL AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 41695/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
ed , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Bistolfi (Foro Alessandria) ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica indicato, in virtù delle procure allegate telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTI
E
Controparte_1 tramite la in forza di procura rilasciata dalla mandataria in persona del Parte_3 CP_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani e dall'avv. Guido
Gargani, in virtù di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del notaio dott.ssa Per_1 di Milano, del 16 novembre 2020 (rep. 2872, racc. 2212), nonché elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio in Roma, viale di Villa Grazioli n.15;
OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-fideiussione/antitrust e contratto mutuo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 21 maggio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo,
n.6697/2021 del giorno 8 aprile 2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.17658/2021 con cui era ingiunto ad ed , nonché ad Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori della il pagamento, in solido, in favore della Parte_4 Parte_5
quale cessionaria del credito da (incorporante la Controparte_1 Controparte_3
, dell'importo di €6.261.172,32, oltre interessi e spese del Controparte_4 monitorio.
Il credito ingiunto riguarda il saldo debitorio al 24 novembre 2020 del contratto di mutuo fondiario del 31 maggio 2021 per €632.949,15 e del contratto di mutuo fondiario del 19.12.2011 per
€5.628.232,17, rapporti in relazione ai quali gli opponenti avevano rilasciato fideiussioni specifiche.
Gli opponenti ed , come precisato nella prima memoria ex Parte_1 Parte_2 art.183 VI comma c.p.c., chiedevano: in via principale, di accertare e dichiarare la nullità, per violazione della normativa Antitrust di cui alla Legge nr. 287 del 1990, ovvero dell'art. 1418 cod. civ., delle fideiussioni rilasciate da essi opponenti nell'interesse della ed in favore della allora Parte_5 Controparte_4
(oggi rispettivamente in data 26/05/2011 ed in data 19/12/2011,
[...] Controparte_3 con conseguente loro liberazione da qualsivoglia obbligazione ingiunta con il decreto ingiuntivo e revoca di detto decreto;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità parziale delle singole clausole già censurate da Banca d'Italia con il provvedimento numero 55 del 2005 -(le clausole numero 02
(Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti), 06 (Permanenza dell'obbligazione del fideiussore) e 08 (Invalidità dell'obbligazione garantita) -contenute nelle suddette fideiussioni, nonché, in ogni caso, per effetto della nullità della clausola numero 06, di dichiarare l'intervenuta decadenza della dalla garanzia, con conseguente revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
in via principale, altresì, di accertare e dichiarare la nullità per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi contenuta sia nel contratto di mutuo fondiario di cui all'atto 31 maggio 2011 che nei successivi atti di erogazione, frazionamento e svincolo di ipoteca del 05/11/2013 e del 23/06/2014, dichiarando per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che nessun interesse è dovuto alla Banca mutuante per tale finanziamento, con l'ulteriore conseguenza di dichiarare tenuta la stessa banca mutuante ad effettuare compensazione con il debito in linea capitale ancora eventualmente dovuto, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale;
in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli artt.
821, 1283 e 1284 cod. civ., nonché dell'art. 117 T.u.b. e per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., della clausola che disciplina l'applicazione degli interessi contenuta nel suddetto contratto di mutuo fondiario e nei suddetti successivi atti di erogazione e frazionamento, per avere l'istituto di credito declinato il piano di ammortamento in regime composto, senza preventiva pattuizione, con la conseguenza di aver concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto, dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi dovuti debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.u.b. e dichiarando tenuta la stessa banca mutuante ad effettuare la compensazione con il debito in linea capitale ancora eventualmente dovuto, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale;
ancore, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi contenuta sia nel contratto di mutuo fondiario del 19 dicembre 2011 e nel successivo atto di erogazione e quietanza del
10/05/2016, dichiarando per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che nessun interesse è dovuto all'istituto di credito mutuante per tale finanziamento, con l'ulteriore conseguenza di dichiarare tenuta la banca ad effettuare la compensazione con il debito in linea capitale ancora eventualmente dovuto, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale;
in via subordinata e, in ogni caso, di accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 821, 1283 e 1284 cod. civ., nonché dell'art. 117 T.u.b. e per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ., della clausola che disciplina l'applicazione degli interessi contenuta nel suddetto contratto di mutuo fondiario e nel successivo atto di erogazione e quietanza, per avere la banca declinato il piano di ammortamento in regime composto, senza preventiva pattuizione, con la conseguenza di aver concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto, dichiarando per l'effetto, che gli interessi corrispettivi dovuti debbono essere conteggiati al tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.u.b. e dichiarando tenuta la banca ad effettuare la compensazione con il debito in linea capitale ancora eventualmente dovuto, il tutto maggiorato degli interessi legali moratori a decorrere da ogni singolo addebito e fino al saldo finale;
sempre, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e diritto.
La quale cessionaria del credito, come documentato, si costituiva in Controparte_1 giudizio chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ovvero di rigettare l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni avversarie, ovvero, in subordine, di condannare gli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione o del diverso importo che dovesse risultare accertato.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa all'udienza del 9.9.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
con provvedimento del 9.6.2022 (inerente all'udienza a trattazione scritta di pari data) era disposta la separazione della posizione di , Parte_4 anch'esso originario opponente, ai fini dell'interruzione del procedimento solo in relazione alla sua posizione in quanto deceduto.
Nel merito, va preliminarmente osservato che i rapporti contrattuali in questione – mutui, atti di erogazione, fideiussioni – oltre ad essere documentati, non sono sostanzialmente in contestazione tra le parti.
In relazione agli atti di fideiussione rilasciati dagli opponenti va rilevato, innanzitutto, che la questione su cui si basano le eccezioni di nullità assoluta e, in subordine, relativa, avanzate dai fideiussori riguarda la deduzione della nullità delle fideiussioni per la violazione della normativa antitrust, in quanto dette fideiussioni avrebbero contenuto le clausole proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Il Tribunale, ribadito che trattasi di atti di fideiussione specifica, in quanto, come detto, rilasciato a garanzia delle obbligazioni relative ai contratti di mutuo fondiario in parola, rileva come vada considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità, assoluta e relativa, in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole – che sono quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie - è stata ravvisata dalla Banca
d'Italia, con il provvedimento 55/2005, nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle
Norme Bancarie Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
La recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021 sul punto ha pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato. Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust.
Esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Riguardo, poi, all'avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, gli opponenti non devono fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell'intesa vietata (Cass.,
22/05/2019, n. 13846; cfr. anche le Sez. Un. sopra richiamate).
Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
Ciò detto, va considerato che il suddetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della Banca d'Italia.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca
d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della Banca
d'Italia in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: dal medesimo provvedimento di Banca d'Italia emerge che “in più passaggi Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla Banca d'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nello stesso senso vi anche la più recente pronuncia del 2025 (cfr. Cass., Sez.I, ordin.
n.1851/2025) ove la Suprema Corte, nell'indicare le circostanze fattuali necessarie per integrare l'ipotesi di nullità in discussione, menziona la natura della fideiussione, specificando che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Nel caso di specie, quindi, trattandosi di fideiussioni specifiche, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema
ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche ovvero un accordo delle stesse al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Conseguentemente, si ritiene di rigettare le domande di nullità assoluta o relativa avanzate dagli opponenti e la conseguente domanda di decadenza delle garanzie ex art.1957 c.c., in quanto validamente derogato.
Riguardo alla contestazione circa l'indeterminatezza degli interessi pattuiti o, comunque, inerente all'applicazione illegittima di diversi e maggiori interessi rispetto a quelli contrattualmente concordati in conseguenza dell'utilizzo dell'ammortamento alla francese, va, innanzitutto rilevato, come in entrambi i contratti di mutuo fondiario e nei successivi atti di erogazione siano stati determinati in modo analitico i tassi di interesse pattuiti. In ordine alle modalità di ammortamento concordate, in entrambi i contratti era rinviata la pattuizione specifica al momento degli atti di erogazione, indicando comunque la durata dell'ammortamento e la cadenza delle rate.
Riguardo, poi, ai successivi atti di erogazione, oltra ad essere stati indicati gli importi erogati, la durata dell'ammortamento, la periodicità del rimborso e la misura dei tassi pattuiti, negli atti relativi al mutuo del maggio 2011 era previsto come l'ammortamento fosse a rate costanti basato sulla formula matematica nota come “sistema francese”, mentre in quello relativo al mutuo del dicembre
2011, erano allegati i piani di ammortamento per ogni lotto risultante dal frazionamento con l'indicazione del capitale relativo ad ogni singola rata ed il capitale residuo di volta in volta rimanente.
Pertanto, dalle suddette previsioni contrattuali erano desumibili i tempi ed i modi di ammortamento con la conseguente univoca individuabilità del piano di rimborso.
Ciò detto, va, innanzitutto, considerato che “l'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale” (CGE – C42/15).
Va osservato, comunque, che, per quanto detto, erano deducibili nei contratti in parola tutti gli elementi posti a base dei rispettivi piani di ammortamento.
Va, poi, rilevato, che il previsto ammortamento alla francese (cioè, a rate costanti con quota progressivamente crescente di quota capitale) non comporta la sussistenza di costi occulti e l'indeterminatezza del tasso di interesse concordato.
Infatti, riguardo alla predetta forma di ammortamento alla francese, va considerato che, con detto tipo di ammortamento, ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale;
la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Deve, pertanto, escludersi che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici e, quindi, un aumento occulto dei costi del mutuo ovvero una alterazione del tasso di interesse applicato, con la conseguenza che detta modalità di ammortamento non comporta una modifica del TAEG indicato in contratto o la sussistenza di costi ultronei.
Si rileva, poi, come la circostanza della previsione di rate infrannuali comporta un'anticipazione del pagamento dell'interesse annuale tramite il frazionamento dello stesso, ma non una capitalizzazione degli interessi corrispettivi, né una indeterminatezza del tasso pattuito ovvero una violazione del tasso di interesse concordato, ovvero l'applicazione di costi occulti.
Di recente, le Sezioni Unite, con sent. n.15130/2024, proprio in tema di mutuo a tasso fisso (ma i principi sono estensibili al mutuo a tasso variabile), hanno confermato che: nell'ammortamento alla francese deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi;
il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito, con la conseguenza della non ipotizzabilità, anche solo astrattamente;
che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi;
ad una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto», in quanto espressione meramente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Riguardo all'applicabilità di detti principi anche ai mutui a tasso variabile va evidenziata la recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, ordin. n.7382/2025) che evidenzia come “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.”
Premesso, poi, che i tassi pattuiti, come risultanti dalle pattuizioni contrattuali in esame, erano in entrambi i rapporti in esame sotto il rispettivo tasso soglia, va rilevato come, per quanto detto, la previsione dell'ammortamento alla francese non ha comportato anatocismo o costi occulti o l'applicazione di un interesse superiore a quello pattuito, con la conseguenza che risulta infondata la contestazione degli opponenti della pattuizione di interessi usurari sull'erroneo presupposto che l'ammortamento alla francese abbia comportato un aumento del tasso indicando un “tasso equivalente”.
Pertanto, rilevato che il credito ingiunto è provato dalla documentazione contrattuale allegata, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di dover rigettare l'atto di opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della parte opposta secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande di nullità e l'atto di opposizione e conferma nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo n.6697/2021 del giorno 8 aprile 2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.17658/2021; condanna, ed , in solido, alla rifusione in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
come rappresentata, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Controparte_1
€60.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 18.11.2025 Il Presidente
EP Di AL
Il Giudice est.
AL AN