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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 940 /2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti n. 940/2024 e n. 1324/24 r.g. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA AMATO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, presso il difensore avv. CRISTINA AMATO
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SARA PIEVAIOLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Giuseppe Mercalli n. 2, presso il difensore avv. SARA PIEVAIOLI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.11.2024, le parti concludevano come all'accordo depositato il 18.11.2024, che di seguito integralmente si riporta: “1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto e mantenendo una condotta dignitosa.
2) La SI.ra , per parte sua, rinuncia alla propria domanda di contribuzione Controparte_1 al mantenimento da parte del coniuge per un importo pari a €. 350,00 mensili, provvedendo ciascuno dei coniugi al proprio mantenimento.
3) Il SI. per parte sua, rinuncia alla domanda di addebito della separazione in Parte_1 capo alla SI.ra . Controparte_1
4) Sebbene esulanti dal giudizio di separazione, nell'ottica di una definizione complessiva del contenzioso attualmente pendente tra le parti, il SI. rinuncia alla domanda di Parte_1 restituzione della mobilia e al rimborso della somma di €. 1.398,78 avanzata in sede di memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.; 5) Rimane ferma per entrambe le parti la domanda relativa alla futura pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), decorsi i termini di legge, per cui, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei temini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i coniugi concordemente chiedono all'intestato Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), confermate le condizioni di separazione, così come pattuite con il presente accordo;
6) I coniugi danno atto di avere, con la presente pattuizione, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui ognuno di essi non potrà pretendere alcunchè dall'altro per i rapporti personali e patrimoniali in questa sede definiti;
7) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 21.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 8.3.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 coniuge, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 23.3.2019 e che dall'unione non erano nati figli attesa la propria comprovata sterilità, resa nota anche alla resistente prima del matrimonio;
che sin dall'inizio dell'unione matrimoniale erano sorti forti contrasti a causa delle condotte aggressive e violente da parte della moglie nei confronti di esso marito e dei suoi familiari, e in particolare del suocero, presso la cui abitazione i coniugi si erano trasferiti;
che a seguito di numerosi episodi di violenza e aggressione da parte della resistente nei confronti del suocero, egli decideva di trasferirsi con la moglie presso un altro immobile, senza però ottenere miglioramenti;
che la SI.ra nonostante lavorasse, non contribuiva alle spese familiari, destinando la maggior parte CP_1 dei suoi guadagni alla sua famiglia di origine in Perù; che i coniugi nel 2021 accedevano alla procedura della procreazione medicalmente assistita, senza esisto positivo, dato che gli esiti delle analisi e l'età anagrafica della avevano ridotto le possibilità di una gravidanza;
di aver CP_1 intrapreso con la moglie un percorso terapeutico, interrotto a seguito di un infortunio che nel febbraio del 2022 lo costrinse per un lungo periodo su una sedie a rotelle;
che nonostante le sue condizioni di salute, la moglie lo incalzava alla ripresa fisica dovendo provvedere ai bisogni economici della famiglia;
che, da ultimo, in data 5.1.2023 veniva aggredito dalla moglie, riportando dolori alla nuca.
Sotto il profilo economico, riferiva che la moglie lavorava presso una cooperativa con contratto a tempo indeterminato ed era proprietaria in Perù di due immobili concessi in locazione, da cui percepiva un introito di € 280,00 mensili.
Chiedeva quindi la pronuncia di separazione personale, con addebito a carico della moglie. si costituiva in giudizio, riferendo di aver presentato, a sua volta, nelle more Controparte_1 della notifica del ricorso, il proprio ricorso per separazione giudiziale. La resistente, contestando la ricostruzione fattuale del marito, deduceva che i rapporti familiari erano risultati difficili sin dall'inizio della convivenza matrimoniale a causa dell'invadenza del suocero, che non perdeva occasione di maltrattarla, litigando spesso anche con il figlio;
contestava gli episodi di aggressione riportati dal ricorrente e precisava che il percorso psicologico era stato avviato (e subito interrotto) dal marito, per affrontare le sue personali fragilità e che ella vi aveva partecipato, su richiesta del marito, come atto di vicinanza;
negava di destinare gran parte del proprio reddito ai propri familiari in Perù, a discapito della nuova famiglia;
riferiva di essere stata abbandonata dal coniuge pochi giorni prima del primo tentativo di inseminazione, previsto per il 20.12.2022; contestava di essere proprietaria di immobili in Perù e riferiva di aver acquistato un immobile procurandosi le somme necessarie con un mutuo che rimborsava con un rateo di € 450,00 mensili.
La resistente chiedeva quindi la separazione personale dal marito, alle condizioni accessorie meglio indicate in comparsa, nonché la pronuncia, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius, scioglimento del matrimonio) alle medesime condizioni.
Con separato ricorso, iscritto al n. 1324/2024 r.g. chiedeva a sua volta la Controparte_1 separazione personale dal marito, domandando l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento di € 350,00; proponeva inoltre domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 6.11.2024, il giudice istruttore, dava atto della riunione al presente procedimento di quello portante il n. 1324/2024 r.g. e procedeva all'audizione personale delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito della successiva udienza del 20.11.2024 – preso atto dell'intervenuto accordo depositato il 18.11.2024 e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. – il giudice istruttore dando atto che non occorreva pronunciare provvedimenti provvisori, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
In via preliminare, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di separazione personale dei coniugi. Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 “Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_1 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che il marito vive ancora in Castiglione del Lago, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010, ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.».
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a), dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio (in data 8.3.2024) i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b), essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente alla separazione di fatto nel gennaio 2023). Neppure è applicabile il criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che i coniugi non hanno una cittadinanza comune (essendo il ricorrente cittadino italiano e la resistente cittadina peruviana).
Deve dunque trovare applicazione il criterio della lex fori, di cui alla lettera d), sicché la controversia va regolata sulla base della legge italiana.
****
Nel merito, le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto esse non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare.
Non è invero dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa dalle rispettive allegazioni la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti: sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co 1 c.c.
Deve poi darsi atto che la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, oltre che alla domanda di restituzione della mobilia e di rimborso della somma di € 1.398,78, queste ultime due peraltro inammissibili nella presente sede.
Parimenti la resistente ha rinunciato espressamente alla domanda di mantenimento e implicitamente anche alla domanda di assegnazione della casa coniugale, insistendo per la sola pronuncia sullo status e dichiarando di non avere null'altro a pretendere dal marito.
Non occorre pertanto provvedere sulle domande accessorie, in quanto tutte rinunciate dalle parti.
Il giudizio proseguirà ex art. 473 bis. 22, comma IV, c.p.c. per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio e le parti vanno pertanto rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14.11.1977, e , nata in [...] in data [...], autorizzandoli per Controparte_1 l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) dichiara l'intervenuta rinuncia alle domande accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) rimette le parti davanti al giudice istruttore, Gaia Muscato, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
4) spese con la sentenza definitiva.
Perugia, 4 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti n. 940/2024 e n. 1324/24 r.g. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA AMATO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, presso il difensore avv. CRISTINA AMATO
RICORRENTE nei confronti di
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SARA PIEVAIOLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Giuseppe Mercalli n. 2, presso il difensore avv. SARA PIEVAIOLI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.11.2024, le parti concludevano come all'accordo depositato il 18.11.2024, che di seguito integralmente si riporta: “1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto e mantenendo una condotta dignitosa.
2) La SI.ra , per parte sua, rinuncia alla propria domanda di contribuzione Controparte_1 al mantenimento da parte del coniuge per un importo pari a €. 350,00 mensili, provvedendo ciascuno dei coniugi al proprio mantenimento.
3) Il SI. per parte sua, rinuncia alla domanda di addebito della separazione in Parte_1 capo alla SI.ra . Controparte_1
4) Sebbene esulanti dal giudizio di separazione, nell'ottica di una definizione complessiva del contenzioso attualmente pendente tra le parti, il SI. rinuncia alla domanda di Parte_1 restituzione della mobilia e al rimborso della somma di €. 1.398,78 avanzata in sede di memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.; 5) Rimane ferma per entrambe le parti la domanda relativa alla futura pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), decorsi i termini di legge, per cui, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei temini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i coniugi concordemente chiedono all'intestato Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio), confermate le condizioni di separazione, così come pattuite con il presente accordo;
6) I coniugi danno atto di avere, con la presente pattuizione, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui ognuno di essi non potrà pretendere alcunchè dall'altro per i rapporti personali e patrimoniali in questa sede definiti;
7) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 21.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 8.3.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 coniuge, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 23.3.2019 e che dall'unione non erano nati figli attesa la propria comprovata sterilità, resa nota anche alla resistente prima del matrimonio;
che sin dall'inizio dell'unione matrimoniale erano sorti forti contrasti a causa delle condotte aggressive e violente da parte della moglie nei confronti di esso marito e dei suoi familiari, e in particolare del suocero, presso la cui abitazione i coniugi si erano trasferiti;
che a seguito di numerosi episodi di violenza e aggressione da parte della resistente nei confronti del suocero, egli decideva di trasferirsi con la moglie presso un altro immobile, senza però ottenere miglioramenti;
che la SI.ra nonostante lavorasse, non contribuiva alle spese familiari, destinando la maggior parte CP_1 dei suoi guadagni alla sua famiglia di origine in Perù; che i coniugi nel 2021 accedevano alla procedura della procreazione medicalmente assistita, senza esisto positivo, dato che gli esiti delle analisi e l'età anagrafica della avevano ridotto le possibilità di una gravidanza;
di aver CP_1 intrapreso con la moglie un percorso terapeutico, interrotto a seguito di un infortunio che nel febbraio del 2022 lo costrinse per un lungo periodo su una sedie a rotelle;
che nonostante le sue condizioni di salute, la moglie lo incalzava alla ripresa fisica dovendo provvedere ai bisogni economici della famiglia;
che, da ultimo, in data 5.1.2023 veniva aggredito dalla moglie, riportando dolori alla nuca.
Sotto il profilo economico, riferiva che la moglie lavorava presso una cooperativa con contratto a tempo indeterminato ed era proprietaria in Perù di due immobili concessi in locazione, da cui percepiva un introito di € 280,00 mensili.
Chiedeva quindi la pronuncia di separazione personale, con addebito a carico della moglie. si costituiva in giudizio, riferendo di aver presentato, a sua volta, nelle more Controparte_1 della notifica del ricorso, il proprio ricorso per separazione giudiziale. La resistente, contestando la ricostruzione fattuale del marito, deduceva che i rapporti familiari erano risultati difficili sin dall'inizio della convivenza matrimoniale a causa dell'invadenza del suocero, che non perdeva occasione di maltrattarla, litigando spesso anche con il figlio;
contestava gli episodi di aggressione riportati dal ricorrente e precisava che il percorso psicologico era stato avviato (e subito interrotto) dal marito, per affrontare le sue personali fragilità e che ella vi aveva partecipato, su richiesta del marito, come atto di vicinanza;
negava di destinare gran parte del proprio reddito ai propri familiari in Perù, a discapito della nuova famiglia;
riferiva di essere stata abbandonata dal coniuge pochi giorni prima del primo tentativo di inseminazione, previsto per il 20.12.2022; contestava di essere proprietaria di immobili in Perù e riferiva di aver acquistato un immobile procurandosi le somme necessarie con un mutuo che rimborsava con un rateo di € 450,00 mensili.
La resistente chiedeva quindi la separazione personale dal marito, alle condizioni accessorie meglio indicate in comparsa, nonché la pronuncia, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius, scioglimento del matrimonio) alle medesime condizioni.
Con separato ricorso, iscritto al n. 1324/2024 r.g. chiedeva a sua volta la Controparte_1 separazione personale dal marito, domandando l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento di € 350,00; proponeva inoltre domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 6.11.2024, il giudice istruttore, dava atto della riunione al presente procedimento di quello portante il n. 1324/2024 r.g. e procedeva all'audizione personale delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito della successiva udienza del 20.11.2024 – preso atto dell'intervenuto accordo depositato il 18.11.2024 e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. – il giudice istruttore dando atto che non occorreva pronunciare provvedimenti provvisori, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
*****
In via preliminare, appare opportuno chiarire che sussiste certamente la giurisdizione italiana in ordine alla presente domanda di separazione personale dei coniugi. Tanto si può affermare sulla base del regolamento CE del consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 “Relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale”, la cui applicazione prescinde dalla cittadinanza europea delle parti, dovendo riconoscersi al predetto regolamento comunitario portata universale.
Al riguardo può richiamarsi l'interpretazione della Corte GUE, la quale ha avuto modo di chiarire che l'applicazione del predetto regolamento non dipende dalla qualità del convenuto (e dunque dalla sua cittadinanza) e che esso «si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza» (cfr. causa C-68/07 . Solo in Per_1 via residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt.
3-5 del regolamento n. 2201/2003, la competenza è determinata, in ciascuno Stato membro, dal diritto nazionale (art. 7, n. 1, del regolamento n. 2201/2003).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta in modo incontestato che entrambi i coniugi hanno vissuto stabilmente in Italia e che il marito vive ancora in Castiglione del Lago, sicché sussiste certamente la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) regolamento n. 2201/2003 che prevede tra i criteri di competenza quello dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Quanto alla legge applicabile, essa va individuata nella legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 1259/2010, ai sensi del quale «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.».
L'individuazione della legge applicabile segue dunque una serie di criteri a cascata, così che l'impossibilità dell'applicazione di un criterio comporta l'applicazione di quello successivo.
Nel caso di specie non possono trovare applicazione né il criterio di cui alla lettera a), dal momento che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio (in data 8.3.2024) i coniugi erano già separati e non avevano più una residenza comune, né il criterio di cui alla lettera b), essendo trascorso oltre un anno dalla conclusione della convivenza (risalente alla separazione di fatto nel gennaio 2023). Neppure è applicabile il criterio di cui alla lettera c) della norma citata, atteso che i coniugi non hanno una cittadinanza comune (essendo il ricorrente cittadino italiano e la resistente cittadina peruviana).
Deve dunque trovare applicazione il criterio della lex fori, di cui alla lettera d), sicché la controversia va regolata sulla base della legge italiana.
****
Nel merito, le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal collegio, in quanto esse non contrastano con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare.
Non è invero dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa dalle rispettive allegazioni la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti: sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co 1 c.c.
Deve poi darsi atto che la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, oltre che alla domanda di restituzione della mobilia e di rimborso della somma di € 1.398,78, queste ultime due peraltro inammissibili nella presente sede.
Parimenti la resistente ha rinunciato espressamente alla domanda di mantenimento e implicitamente anche alla domanda di assegnazione della casa coniugale, insistendo per la sola pronuncia sullo status e dichiarando di non avere null'altro a pretendere dal marito.
Non occorre pertanto provvedere sulle domande accessorie, in quanto tutte rinunciate dalle parti.
Il giudizio proseguirà ex art. 473 bis. 22, comma IV, c.p.c. per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio e le parti vanno pertanto rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14.11.1977, e , nata in [...] in data [...], autorizzandoli per Controparte_1 l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) dichiara l'intervenuta rinuncia alle domande accessorie in conformità all'accordo raggiunto, sopra riportato sub “Conclusioni delle parti”.
3) rimette le parti davanti al giudice istruttore, Gaia Muscato, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
4) spese con la sentenza definitiva.
Perugia, 4 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato