Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/02/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03811/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04208/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4208 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno Prot. K10/599042 notificato il 27 gennaio 2021 con il quale veniva respinta l’istanza prodotta dal ricorrente al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’interesse, sotteso alla pretesa azionata in giudizio, è da ritenere soddisfatto mediante l’avvenuto rilascio del decreto di conferimento della cittadinanza, depositato dal Ministero dell’Interno in data 5 febbraio 2025;
Ritenuto, dunque, di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando fra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.