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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel.
3) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1397 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, e vertente tra
- e , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Gaetano in virtù di Persona_1 procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate in
Catanzaro, Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Fabio Tirinato;
- APPELLANTI
contro
- , in persona del elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliato in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro che lo rappresenta e difende ex lege;
- APPELLATO
e
- , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE
e
- , e in qualità di eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Gaetano in virtù di Persona_1 procura in calce alla comparsa di intervento volontario in appello, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Tirinato;
- INTERVENUTI sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per le appellanti e gli intervenuti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e solidale dei convenuti nella causazione dei danni per cui è causa e conseguentemente condannarli al risarcimento di tutti i danni, biologico, morale e patrimoniale, subiti dalla Sig.ra già quantificati in Per_1
€uro 500,000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base dell'espletata Ctu.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
- Per l'appellato : Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro Controparte_1 adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e rigettarlo comunque nel merito, siccome infondato in fatto e in diritto;
in caso di ritenuta fondatezza del gravame, dichiarare comunque il divieto di cumulo tra domanda risarcitoria e il diritto all'indennizzo dell'art. 1 Legge n. 210/1992 e sempre nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del dichiarare non Controparte_1 dovuto il danno morale, il danno patrimoniale, riducendo inoltre, per quanto di ragione, il quantum del danno biologico.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ La signora con atto notificato il 7-3-2005, Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e l' , in persona del legale rappresentante, Controparte_7 chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni derivati dalla patologia virale contratta in occasione di emotrasfusioni cui si era sottoposta nel corso del
1969.
In particolare, l'attrice deduceva: che, nel corso del 1969, era stata ricoverata presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di ed era stata sottoposta a “trattamento emotrasfusionale”; CP_3 che, sottoposta a visita della Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro
Militare di Medicina Legale di Catanzaro, otteneva il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992.
Sosteneva, quindi, la responsabilità del che aveva Controparte_1 colposamente omesso di sorvegliare e controllare la commercializzazione e la distribuzione del sangue e dei suoi derivati e dell' presso cui erano Controparte_3 state praticate le trasfusioni di sangue infetto.
Si costituivano con distinte comparse il e l' Controparte_1 Controparte_3 convenute prospettando motivi di inammissibilità e di infondatezza delle domande di controparte.
La causa istruita mediante allegazione di numerosi documenti veniva interrotta a seguito della morte della Per_1
Il processo, riassunto nei confronti del e dell' CP_1 [...]
, era trattenuto in decisione all'udienza del 22-3-2013, con Controparte_3 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata in data 21-11-2013 n. 3126, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava la domanda diretta al risarcimento dei danni e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità indicata in atti, mediante atto di citazione notificato in data 17-11-2014, censurandone le statuizioni con essa adottate di rigetto della domanda sulla base del ritenuto rilievo circa il difetto di prova e la mancanza di nesso di causalità tra evento e danno, siccome ingiuste e illegittime.
Più in particolare, sostenevano gli appellanti, una volta evidenziato come dal contenuto del verbale prodotto agli atti di causa redatto dalla Commissione Medica
Ospedaliera all'esito della visita effettuata sulla in data 10-9- Persona_1
2004, quale struttura pubblica facente capo al specificamente Controparte_8 deputata ad effettuare l'accertamento medico-legale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i trattamenti sanitari cui sia stato sottoposto un soggetto-paziente e le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivatene per la integrità fisica del medesimo, nonché dalla documentazione sanitaria ad esso allegata, potesse già ricavarsi la dimostrazione della riconducibilità sul piano eziologico della patologia di epatite cronica da HCV diagnosticata a carico della predetta al pregresso trattamento trasfusionale eseguito nel 1969 presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di come dovesse reputarsi configurabile nel caso di specie, contrariamente CP_3
a quanto erroneamente affermato dal primo giudice nella pronuncia gravata, una posizione di chiara e concorrente responsabilità nella produzione dei danni occorsi alla loro dante causa, originaria parte attrice in primo grado, nei confronti sia dell' di appartenenza della struttura presso cui la predetta era stata Controparte_3 trasfusa, per non avere il personale medico coinvolto praticato un'attività terapeutica senza alcuna preventiva verifica in ordine alla provenienza del sangue contenuto in sacche che erano risultate prive di numero e di classificazione e, pertanto, di origine ignota e non verificabile, sia del per avere a sua volta omesso Controparte_1 di svolgere i compiti di vigilanza e controllo sulla raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati e della sicurezza delle trasfusioni normativamente attribuitigli a tutela della salute pubblica.
Si argomentava ancora a mezzo dell'interposto gravame, di contro all'assunto fatto proprio dal giudice di prime cure nella decisione impugnata in merito alla segnalata circostanza della mancanza di prova della conoscenza da parte della comunità scientifica dei virus dell'epatite anteriormente alla metà degli anni '70 e della conseguente insussistenza nel caso in esame dei presupposti per addebitare qualsivoglia profilo di responsabilità ai soggetti convenuti per non essersi attivate onde prevenire la verificazione di un rischio di contagio per via trasfusionale all'epoca ignoto, come, a fronte comunque della risalente e ben nota in ambiente medico ascrivibilità dei trattamenti trasfusionali di sangue e plasma al novero dei fattori di trasmissione di agenti infettivi, peraltro recepita in via interpretativa anche in giurisprudenza, in alcun modo si sarebbe potuta fondatamente negare la correlazione tra emotrasfusione e contagio da epatite alla stregua dello stato della scienza in materia all'epoca dei fatti.
Puntualizzavano, infatti, a tale specifico proposito che sebbene nell'anno 1969 gli studi scientifici in ordine all'inquadramento della contrazione della patologia epatica per via trasfusionale fossero ancora in corso di definizione, tuttavia già da allora era conosciuta l'esistenza della malattia che successivamente sarebbe stata identificata e denominata come epatite di tipo C, oltre che la potenziale trasmissibilità di essa attraverso il contagio post-trasfusionale, con la conseguenza che la consapevolezza del rischio in questione avrebbe dovuto condurre a valutare positivamente relativamente all'epoca in cui la era stata sottoposta a trasfusione Persona_1 la esigibilità dagli operatori professionali del settore dell'adozione di tutte quelle regole precauzionali tese a ridurre al minimo la possibilità di trasmissione di malattie epatiche attraverso la trasfusione di liquido ematico proveniente da donatore non identificato, così come dalle autorità pubbliche in materia sanitaria preposte alla vigilanza sulla raccolta, distribuzione e ed impiego del sangue e di altri emoderivati di ogni doverosa condotta da esse dovuta in forza del generale obbligo del neminem laedere derivante dal disposto di cui all'art. 2043 c.c.. Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte volesse, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda giudiziale intentata in primo grado ritenendola fondata e, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, condannare in via solidale i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla Per_1
e da liquidarsi in loro favore a titolo successorio.
[...]
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, il Controparte_1
, in persona del , per resistere all'avverso gravame di cui
[...] Controparte_2 contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione al minimo del quantum risarcitorio eventualmente dovuto.
Per converso, l'altra parte appellata , Controparte_3 malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Si costituivano, altresì, in corso di causa, come da comparsa di intervento volontario in atti, nella loro qualità di altri eredi legittimi della Persona_1 CP_4
e aderendo alle conclusioni già
[...] Controparte_5 Controparte_9 rassegnate dagli appellanti.
La causa, dopo una serie di rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, era istruita a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale, al fine di accertare come da testuali quesiti formulati come da ordinanza in atti: “…A) la causa della infezione da virus
C contratta dalla dante causa degli appellanti , verificando in Persona_1 particolare:
1) se il contagio da virus HCV sia o meno dovuto ad emotrasfusione di sangue infetto;
2) nell'affermativa, l'epoca di conoscenza da parte della scienza mondiale dei virus HBC, HIV e HCV e dei rispettivi test di identificazione;
3) lo stato delle conoscenze della comunità scientifica sulla trasmissione di infezioni virali a seguito di trasfusioni anteriormente alla individuazione dei virus sopra citati e quali misure precauzionali venivano ritenute idonee a prevenire o ridurre il rischio di infezioni;
4) se e da parte di quale dei soggetti e organi appellati si sia venuto meno all'obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusione o preparazione di emoderivati), affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione dei rischi, effettuando l'accertamento tenendo conto delle cognizioni scientifiche oggettive “ai più alti livelli” esistenti all'epoca di produzione del preparato, circa la possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto;
5) se l'eventuale comportamento omissivo di controllo e di vigilanza sul sangue utilizzato per emotrasfusioni o emoderivati sia stato causa della insorgenza della patologia infettiva riportata dalla paziente a seguito della sottoposizione a tali trattamenti e, quindi, se l'assenza di tale comportamento omissivo avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, accertando, in particolare, se e quali tipi di controllo siano stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati in occasione delle trasfusioni di sangue o assunzione di suoi derivati cui è stata sottoposta la e se Persona_1
e quali rimedi siano stati adottati o avrebbero dovuto essere adottati per impedire il sorgere della patologia infettiva;
B) se e in quale misura la patologia in questione abbia comportato postumi permanenti e, in caso positivo, l'incidenza degli stessi sulla capacità lavorativa specifica e generica e sulle preesistenti condizioni di salute psicofisica….”.
Una volta depositato agli atti di causa l'elaborato peritale a firma dei nominati consulenti tecnici d'ufficio Dott.ri e , ritenuta Persona_2 Persona_3 all'esito la causa matura per la decisione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite come in atti, era assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da reputarsi, ad avviso della Corte, fondato e, come tale, meritevole di essere accolto nei termini che seguono.
Occorre premettere, in punto di fatto, con riferimento alla ricostruzione della storia clinica della dante causa degli odierni appellanti, originaria attrice in prime cure deceduta in pendenza di giudizio, come sulla base della Persona_1 documentazione sanitaria versata in atti sia emerso che la predetta durante il periodo di ricovero presso il Reparto di Ostetricia-Ginecologia dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di dal 10 al 20 dicembre 1969, con diagnosi di CP_3
“metrorragia da caduta di ormoni, anemia, tonsillite cronica purulenta”, veniva sottoposta a n. 3 trasfusioni di sangue.
Seguiva il successivo 18-6-1992 a carico della medesima l'acquisizione presso l'Ospedale Molinette di Torino, Istituto di Anatomia Patologica, di riscontro istologico di positività per anti HCV, con diagnosi di “epatite cronica attiva lieve con note di fibrosi e steatosi”, mentre ancora attraverso un esame ecografico effettuato il 26-8-2004 presso l'Unità Operativa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Paola era diagnosticato alla paziente “fegato aumentato di volume ad ecostruttura regolare”.
La Commissione Medica del Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro, investita dell'istanza presentata dalla il 24-3-2003 per il Persona_1 riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 210/1992, formulava nei riguardi della interessata, una volta sottopostala a visita come da verbale del 10-9-2004, diagnosi di “epatite cronica Hcv correlata a lieve attività”, esprimendosi positivamente in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni effettuate a suo tempo alla paziente e la suindicata infermità.
Del pari, attraverso il responso reso dai consulenti tecnici d'ufficio in materia medico-legale nominati dalla Corte nell'ambito del presente grado di giudizio si accertava la ricorrenza nel caso di specie della correlazione sul piano eziologico tra trattamento emotrasfusionale e contrazione dell'infezione da virus dell'epatite C, essendone risultati soddisfatti tutti indistintamente i criteri di verifica stabiliti dalla metodologia medico-legale, dal punto di vista cronologico, di continuità fenomenologica e, infine, di esclusione di altre cause, avuto riguardo al riscontrato rapporto di concatenazione logica e cronologica tra causa lesiva e manifestazioni cliniche della patologia e all'assenza di fattori di potenziale contaminazione diversi dalla trasfusione.
Sulla scorta, dunque, delle emergenze testè richiamate può in primo luogo ritenersi raggiunta la dimostrazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'infezione da Hcv contratta dalla costituendo le stesse Per_1 nei termini concordemente riscontrati sia dai consulenti tecnici d'ufficio della Corte, che dalla Commissione Medica Ospedaliera adita in via amministrativa dall'interessata ai sensi della Legge n. 210/1992, un mezzo obiettivamente idoneo alla trasmissione del virus in questione, laddove peraltro non risultano individuati, né altrimenti prospettati dagli appellati ulteriori o diversi fattori di rischio che, nel caso in esame, possano avere svolto un'azione causale autonoma sul contagio parimenti rilevante seppur sotto il profilo probabilistico.
Passando ora alla valutazione in ordine alla configurabilità a carico del
[...]
e dell' appellati della CP_1 Controparte_3 responsabilità per i danni all'integrità psicofisica riportati dalla Persona_1 in conseguenza della contrazione della infezione di epatite C per via trasfusionale, deve rilevarsi innanzi tutto per quel che più specificamente attiene alla posizione dell'Amministrazione statale citata che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente, in casi analoghi a quello in esame, che il Controparte_1 è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla
[...] pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, così da rispondere ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 17685 del 2011; Cass. SS.UU. Civ., sentenza 11-1-2008 n. 576; Cass.
SS.UU. Civ., sentenza 11-1-2008 n. 584).
Più in particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il era da considerare specificamente tenuto all'osservanza degli Controparte_1 obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo prima ancora della emanazione della Legge n. 107/1990, dettata in materia di attribuzione all'
[...]
di compiti di prevenzione delle malattie trasmissibili, di Controparte_10 ispezione e controllo sulle aziende di produzione di emoderivati e specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilanza sulla qualità dei plasma derivati, e di assegnazione al del potere di autorizzare l'importazione di Controparte_8 emoderivati pronti all'uso.
E tutto ciò, in base ad una pluralità di fonti normative qui di seguito, in via esemplificativa, indicate:
-nella Legge n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al il compito di CP_1 provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, sempre per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
-nella Legge n. 592 del 1967, artt. 1, 20, 21 e 22, che attribuiscono al : a) CP_1 le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati , e per l'esercizio della relativa vigilanza;
b) il compito di proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
c) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
d) il potere di autorizzare l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati;
-nel D.P.R. n. 1256 del 1971, contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del e contemplante (art. 44) l'obbligo di controllare CP_1 se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
-nel D.M. Sanità 7-2-1972, contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il Controparte_8
sia costantemente informato delle attività del Centro;
[...]
-nel D.M. Sanità 15-9-1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, nonché l'autorizzazione ministeriale agli ospedali e ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che, all'esito dell'accertamento effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;
-nella Legge n. 519 del 1973 in materia di attribuzione all' Controparte_10 di compiti attivi a tutela della salute pubblica;
-nella Legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che ha conservato al , oltre al ruolo primario nella programmazione Controparte_8 del piano sanitario nazionale con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, confermando che la raccolta e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
-nel D.L. n. 443 del 1987 che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, a quest'ultimo attribuendo il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere i provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio.
Ne discende, pertanto, ai fini valutativi che qui occupano che nella specie possa senz'altro reputarsi sussistente a carico del di un obbligo Controparte_1 giuridico di vigilanza e di controllo in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano ed emoderivati per uso terapeutico.
In merito, poi, alla posizione dell' Controparte_3 appellata, sono da ravvisarsi altrettanto indubitabilmente integrati in capo a quest'ultima gli estremi di responsabilità per i danni subiti dalla paziente nella vicenda dedotta in causa per effetto della contrazione di una patologia virale conseguita all'avvenuta sottoposizione ad una trasfusione di sangue infetto presso una struttura sanitaria posta nell'ambito territoriale di sua pertinenza, responsabilità, quest'ultima, da ritenersi concorrente con quella del . Controparte_1 A tal proposito, infatti, costituisce principio acquisito ormai da tempo in giurisprudenza quello secondo il quale, in materia di attività di controllo del sangue destinato alle trasfusioni da parte delle varie articolazioni dell'organizzazione nazionale della sanità pubblica imposta dalla legge per impedire la veicolazione di virus attraverso detta pratica terapeutica, la responsabilità aquiliana del
[...]
non fa venire meno quella delle varie CP_1 Controparte_11 dislocate sul territorio e parimenti tenute, nella loro veste di enti gestori del servizio di fornitura del plasma ed altri emoderivati a fini trasfusionali alle strutture ospedaliere, a porre in essere tutti i controlli preventivi in termini di effettuazione della tracciabilità e della selezione delle sacche di sangue da somministrare e dei test obbligatori per prevenire la trasmissione di virus, essendosi anche puntualizzato come detta responsabilità ha natura contrattuale da contatto sociale, discendendo dalla colposa violazione degli specifici obblighi di protezione assunti nei confronti dei pazienti relativamente al trattamento trasfusionale e finalizzati, stante la obiettiva ed intrinseca pericolosità di esso, a scongiurare ai medesimi rischi per la salute, con conseguente applicazione alla fattispecie del regime di cui all'art. 1218 c.c, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio, e all'art. 2946 c.c., con riguardo all'assoggettamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. SSUU. Civili, sentenza 11-1-2008 n.
577; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 18-9-2009 n. 20101; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza
26-1-2010 n. 1538; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 21-7-2011 n. 15993).
Consegue, quindi, dall'inquadramento suindicato che, laddove una volta accertato nella specie che la causa della epatite C contratta dalla fu il Persona_1 trattamento trasfusionale con sacche di sangue su cui, malgrado ne fosse ignota la provenienza, non venne effettato alcun controllo preventivo, né alcun dosaggio delle transaminasi onde individuare quelle infette, sarebbe stato onere della citata CP_12 dimostrare che il contagio era dipeso da un fatto ad essa non imputabile,
[...] stante la mancata offerta agli atti del giudizio da parte di quest'ultima della prova liberatoria in questione, non possa che affermarsene la relativa responsabilità per i danni riportati dalla predetta paziente dedotti in causa.
Né, d'altra parte, contrariamente a quanto in maniera non condivisibile affermato sul punto dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria statuito con la pronuncia gravata, può considerarsi ostativo al complesso di valutazioni dianzi espresse il rilievo secondo cui il virus dell'epatite C all'epoca delle trasfusioni di cui si discute, risalente all'anno 1969, non poteva essere rilevato perché non ancora noto alla comunità scientifica, non essendone ancora disponibili i test di identificazione.
Ed invero, va in primo luogo richiamato al riguardo il principio enunciato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 11-1-2008 n. 576 e sempre confermato in giurisprudenza, secondo cui in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus Hbv (epatite B), Hiv (AIDS) e Hcv (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione della integrità fisica
(essenzialmente del fegato) , in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, così da doversi quanto meno già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (1978) ravvisare i profili di responsabilità, quali oggetto di verifica nell'ambito del presente giudizio, per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Ancora, in merito alla esatta individuazione del momento a partire dal quale le autorità a ciò specificamente deputate per legge dovessero ritenersi tenute a vigilare sul sangue utilizzato per le trasfusioni o sugli emoderivati, e tanto ai fini dell'accertamento della imputabilità giuridica delle relative omissioni, si è affermato in giurisprudenza, sul rilievo che la conoscenza del rischio di contagio dell'epatite B risaliva ad epoca ben precedente all'anno 1978 in cui quel virus era stato definivamente identificato in sede scientifica, come dal quadro normativo in precedenza richiamato potesse ricavarsi che -sin dalla fine degli anni '60, inizi anni
'70 - fosse ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione c.d. indiretta dei virus fosse possibile già mediante la rilevazione delle transaminasi
ALT e il metodo dell'Anti-HbcAg, tanto che sin da allora era raccomandata la esclusione dalla possibilità di donare il sangue a coloro che presentavano i valori delle transaminasi sieriche e delle Gpt (indicatori della funzionalità epatica) alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. ex multis, Cass. Civ. sentenza n. 17685 del 2011, sentenza n. 1995 del 2013, sentenza n. 6746 del 2015; sentenza n. 9315 del 2010).
Con ulteriore più recente arresto di legittimità, poi, si è affermato in argomento che
“In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (Hbv, Hiv e Hcv), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.” (cfr. Cass. Civ. sentenza n.
17084 del 2017).
Ciò posto, reputa il Collegio giudicante con riferimento all'epoca in cui la Per_1 venne sottoposta a trasfusione (1969) che vada affermata la violazione degli
[...] obblighi di controllo e profilassi rispettivamente gravanti sulle odierne parti appellate sulla base della normativa in precedenza delineata e già idonea a determinarne la esigibilità nei confronti delle suddette in considerazione delle conoscenze acquisite dalla comunità scientifica all'epoca.
Essendo, infatti, noto l'intrinseco rischio di contagio derivante dalle trasfusioni di sangue ovvero dalle pratiche terapeutiche che comportano l'uso del sangue umano o di emoderivati almeno dalla seconda metà degli anni '60, le autorità a ciò normativamente preposte avrebbero dovuto provvedere in adempimento degli obblighi di prevenzione su di esse gravanti alle necessarie verifiche sulle sacche di sangue, all'applicazione dei test per la rilevazione dell'epatite consigliati dalla miglior scienza ed esperienza del momento storico e al ritiro di quelle non controllate ovvero risultate infette, tutte misure precauzionali la cui attuazione avrebbe potuto scongiurare il rischio di concretizzazione a carico della del contagio da Per_1 infezione per epatite C dalla medesima contratta per via trasfusionale (cfr. ancora, in tema di affermazione di responsabilità per danno da contrazione di epatite C a seguito di emotrasfusioni effettuate prima del 1978, Cass. Civ. sentenza n. 1566 del
2019, Cass. Civ. sentenza n. 18520 del 2018, Cass. Civ. ordinanza n. 2232 del 2016,
e, sempre in termini, la già citata sentenza n. 17685 del 2011, e inoltre Cass. Civ. sentenza n. 6734 del 2019 e Cass. Civ. ordinanza n. 21145 del 2021 pronunciate con riferimento a fattispecie di trasfusioni eseguite, rispettivamente, nel 1968 e nel
1965).
Ne consegue il riconoscimento in favore degli odierni appellanti e intervenuti, nella loro qualità di eredi legittimi della del risarcimento dei danni non Persona_1 patrimoniali (danno biologico e danno morale) subiti nell'occorso dalla loro dante causa e ai medesimi spettanti iure hereditatis.
Al riguardo occorre osservare come, alla stregua della attendibile valutazione medico-legale effettuata dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Corte sulla base degli elementi clinici e riscontri diagnostici documentati in atti, il danno biologico connesso alle conseguenze lesive permanenti a carico della funzionalità epatica patite dalla paziente a causa della infezione da epatite C contratta per via trasfusionale è stato inquadrato nella II classe di invalidità e stimato nella misura percentuale del 12%. Quanto, poi, ai criteri di liquidazione del quantum risarcitorio dovuto, deve rilevarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte : “….in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando per ciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva…” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5243 del 6-3-2014).
In applicazione di siffatti principi, reputa il Collegio giudicante che il danno non patrimoniale subito dalla debba essere unitariamente liquidato in Persona_1 base alle tabelle del Tribunale di Milano il cui punto percentuale (c.d punto pesante) comprende il danno biologico e il danno morale, determinato secondo criteri di ordinarietà connessi alla natura della malattia contratta, alla peculiare situazione in cui essa si è sviluppata ed alla intrinseca sofferenza morale derivante dalla consapevolezza della cronicità.
Tenuto conto, pertanto, che la (nata nel 1930) al momento in cui Persona_1 la malattia epatica si è manifestata (18-6-1992) aveva l'età di 62 anni, il danno non patrimoniale corrispondente ad una invalidità permanente del 12% può essere quantificato in complessivi €uro 30.444,00.
Sull'importo per come sopra liquidato già in moneta attuale vanno computati gli interessi al saggio legale, da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca della diagnosticata patologia epatica (giugno 1992) e da allora annualmente rivalutata sino alla data della presente decisione. Spettano poi gli interessi sull'importo finale con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Dall'importo liquidato a titolo risarcitorio iure hereditatis in favore delle parti appellanti e intervenute in causa nei termini suesposti, infine, non deve operarsi alcuna detrazione in forza del divieto di cumulo tra le somme percepite dal danneggiato a titolo risarcitorio e quelle riconosciute a titolo di indennizzo ex Legge
n. 210/1992 per come eccepito dal appellato, evincendosi Controparte_1 dalla pertinente documentazione versata agli atti di causa come nessun beneficio venne riconosciuto alla ai sensi della Legge citata, per essere stata Persona_1 la relativa domanda ritenuta dalla competente Commissione Medica tardivamente proposta oltre il prescritto termine di legge. In definiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discendono, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, statuizioni finali di accoglimento della domanda dispiegata in giudizio e di condanna del Controparte_1
e dell' , in solido tra loro, al
[...] Controparte_3 pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e a titolo di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 risarcimento dei danni iure hereditatis della complessiva somma di €uro 30.444,00, oltre interessi come sopra calcolati, somma da maggiorarsi ulteriormente di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue e quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio si pongono definitivamente a carico delle parti appellate in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 nei confronti del e dell' Parte_3 Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 con atto di citazione notificato il 17-11-2014, e sull'intervento volontario in causa di e con comparsa di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 costituzione depositata in data 7-9-2018, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 21-
11-2013 n. 3126, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il e l , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e per le causali
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 in atti, della somma di €uro 30.444,00, oltre accessori calcolati come in motivazione, nonché interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, alla rifusione in favore di , Parte_1 Parte_2
, , e delle Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 spese e competenze del doppio grado del giudizio, che liquida in relazione al giudizio di primo grado per compensi in €uro 3.450,00 e al presente grado di giudizio per compensi in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, e pone definitivamente a carico delle citate parti appellate, in solido tra loro, le spese di Ctu.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Fabrizio Cosentino)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel.
3) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1397 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, e vertente tra
- e , in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Gaetano in virtù di Persona_1 procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliate in
Catanzaro, Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Fabio Tirinato;
- APPELLANTI
contro
- , in persona del elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliato in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro che lo rappresenta e difende ex lege;
- APPELLATO
e
- , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE
e
- , e in qualità di eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Gaetano in virtù di Persona_1 procura in calce alla comparsa di intervento volontario in appello, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Corso Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Tirinato;
- INTERVENUTI sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per le appellanti e gli intervenuti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente e solidale dei convenuti nella causazione dei danni per cui è causa e conseguentemente condannarli al risarcimento di tutti i danni, biologico, morale e patrimoniale, subiti dalla Sig.ra già quantificati in Per_1
€uro 500,000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base dell'espletata Ctu.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
- Per l'appellato : Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro Controparte_1 adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e rigettarlo comunque nel merito, siccome infondato in fatto e in diritto;
in caso di ritenuta fondatezza del gravame, dichiarare comunque il divieto di cumulo tra domanda risarcitoria e il diritto all'indennizzo dell'art. 1 Legge n. 210/1992 e sempre nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del dichiarare non Controparte_1 dovuto il danno morale, il danno patrimoniale, riducendo inoltre, per quanto di ragione, il quantum del danno biologico.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ La signora con atto notificato il 7-3-2005, Persona_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e l' , in persona del legale rappresentante, Controparte_7 chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni derivati dalla patologia virale contratta in occasione di emotrasfusioni cui si era sottoposta nel corso del
1969.
In particolare, l'attrice deduceva: che, nel corso del 1969, era stata ricoverata presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di ed era stata sottoposta a “trattamento emotrasfusionale”; CP_3 che, sottoposta a visita della Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro
Militare di Medicina Legale di Catanzaro, otteneva il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992.
Sosteneva, quindi, la responsabilità del che aveva Controparte_1 colposamente omesso di sorvegliare e controllare la commercializzazione e la distribuzione del sangue e dei suoi derivati e dell' presso cui erano Controparte_3 state praticate le trasfusioni di sangue infetto.
Si costituivano con distinte comparse il e l' Controparte_1 Controparte_3 convenute prospettando motivi di inammissibilità e di infondatezza delle domande di controparte.
La causa istruita mediante allegazione di numerosi documenti veniva interrotta a seguito della morte della Per_1
Il processo, riassunto nei confronti del e dell' CP_1 [...]
, era trattenuto in decisione all'udienza del 22-3-2013, con Controparte_3 concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata in data 21-11-2013 n. 3126, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava la domanda diretta al risarcimento dei danni e compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità indicata in atti, mediante atto di citazione notificato in data 17-11-2014, censurandone le statuizioni con essa adottate di rigetto della domanda sulla base del ritenuto rilievo circa il difetto di prova e la mancanza di nesso di causalità tra evento e danno, siccome ingiuste e illegittime.
Più in particolare, sostenevano gli appellanti, una volta evidenziato come dal contenuto del verbale prodotto agli atti di causa redatto dalla Commissione Medica
Ospedaliera all'esito della visita effettuata sulla in data 10-9- Persona_1
2004, quale struttura pubblica facente capo al specificamente Controparte_8 deputata ad effettuare l'accertamento medico-legale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i trattamenti sanitari cui sia stato sottoposto un soggetto-paziente e le eventuali conseguenze pregiudizievoli derivatene per la integrità fisica del medesimo, nonché dalla documentazione sanitaria ad esso allegata, potesse già ricavarsi la dimostrazione della riconducibilità sul piano eziologico della patologia di epatite cronica da HCV diagnosticata a carico della predetta al pregresso trattamento trasfusionale eseguito nel 1969 presso l'Ospedale Civile dell'Annunziata di come dovesse reputarsi configurabile nel caso di specie, contrariamente CP_3
a quanto erroneamente affermato dal primo giudice nella pronuncia gravata, una posizione di chiara e concorrente responsabilità nella produzione dei danni occorsi alla loro dante causa, originaria parte attrice in primo grado, nei confronti sia dell' di appartenenza della struttura presso cui la predetta era stata Controparte_3 trasfusa, per non avere il personale medico coinvolto praticato un'attività terapeutica senza alcuna preventiva verifica in ordine alla provenienza del sangue contenuto in sacche che erano risultate prive di numero e di classificazione e, pertanto, di origine ignota e non verificabile, sia del per avere a sua volta omesso Controparte_1 di svolgere i compiti di vigilanza e controllo sulla raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati e della sicurezza delle trasfusioni normativamente attribuitigli a tutela della salute pubblica.
Si argomentava ancora a mezzo dell'interposto gravame, di contro all'assunto fatto proprio dal giudice di prime cure nella decisione impugnata in merito alla segnalata circostanza della mancanza di prova della conoscenza da parte della comunità scientifica dei virus dell'epatite anteriormente alla metà degli anni '70 e della conseguente insussistenza nel caso in esame dei presupposti per addebitare qualsivoglia profilo di responsabilità ai soggetti convenuti per non essersi attivate onde prevenire la verificazione di un rischio di contagio per via trasfusionale all'epoca ignoto, come, a fronte comunque della risalente e ben nota in ambiente medico ascrivibilità dei trattamenti trasfusionali di sangue e plasma al novero dei fattori di trasmissione di agenti infettivi, peraltro recepita in via interpretativa anche in giurisprudenza, in alcun modo si sarebbe potuta fondatamente negare la correlazione tra emotrasfusione e contagio da epatite alla stregua dello stato della scienza in materia all'epoca dei fatti.
Puntualizzavano, infatti, a tale specifico proposito che sebbene nell'anno 1969 gli studi scientifici in ordine all'inquadramento della contrazione della patologia epatica per via trasfusionale fossero ancora in corso di definizione, tuttavia già da allora era conosciuta l'esistenza della malattia che successivamente sarebbe stata identificata e denominata come epatite di tipo C, oltre che la potenziale trasmissibilità di essa attraverso il contagio post-trasfusionale, con la conseguenza che la consapevolezza del rischio in questione avrebbe dovuto condurre a valutare positivamente relativamente all'epoca in cui la era stata sottoposta a trasfusione Persona_1 la esigibilità dagli operatori professionali del settore dell'adozione di tutte quelle regole precauzionali tese a ridurre al minimo la possibilità di trasmissione di malattie epatiche attraverso la trasfusione di liquido ematico proveniente da donatore non identificato, così come dalle autorità pubbliche in materia sanitaria preposte alla vigilanza sulla raccolta, distribuzione e ed impiego del sangue e di altri emoderivati di ogni doverosa condotta da esse dovuta in forza del generale obbligo del neminem laedere derivante dal disposto di cui all'art. 2043 c.c.. Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte volesse, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda giudiziale intentata in primo grado ritenendola fondata e, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, condannare in via solidale i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla Per_1
e da liquidarsi in loro favore a titolo successorio.
[...]
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta in atti, il Controparte_1
, in persona del , per resistere all'avverso gravame di cui
[...] Controparte_2 contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione al minimo del quantum risarcitorio eventualmente dovuto.
Per converso, l'altra parte appellata , Controparte_3 malgrado ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva restando contumace.
Si costituivano, altresì, in corso di causa, come da comparsa di intervento volontario in atti, nella loro qualità di altri eredi legittimi della Persona_1 CP_4
e aderendo alle conclusioni già
[...] Controparte_5 Controparte_9 rassegnate dagli appellanti.
La causa, dopo una serie di rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, era istruita a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale, al fine di accertare come da testuali quesiti formulati come da ordinanza in atti: “…A) la causa della infezione da virus
C contratta dalla dante causa degli appellanti , verificando in Persona_1 particolare:
1) se il contagio da virus HCV sia o meno dovuto ad emotrasfusione di sangue infetto;
2) nell'affermativa, l'epoca di conoscenza da parte della scienza mondiale dei virus HBC, HIV e HCV e dei rispettivi test di identificazione;
3) lo stato delle conoscenze della comunità scientifica sulla trasmissione di infezioni virali a seguito di trasfusioni anteriormente alla individuazione dei virus sopra citati e quali misure precauzionali venivano ritenute idonee a prevenire o ridurre il rischio di infezioni;
4) se e da parte di quale dei soggetti e organi appellati si sia venuto meno all'obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusione o preparazione di emoderivati), affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione dei rischi, effettuando l'accertamento tenendo conto delle cognizioni scientifiche oggettive “ai più alti livelli” esistenti all'epoca di produzione del preparato, circa la possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto;
5) se l'eventuale comportamento omissivo di controllo e di vigilanza sul sangue utilizzato per emotrasfusioni o emoderivati sia stato causa della insorgenza della patologia infettiva riportata dalla paziente a seguito della sottoposizione a tali trattamenti e, quindi, se l'assenza di tale comportamento omissivo avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, accertando, in particolare, se e quali tipi di controllo siano stati effettuati o avrebbero dovuto essere effettuati in occasione delle trasfusioni di sangue o assunzione di suoi derivati cui è stata sottoposta la e se Persona_1
e quali rimedi siano stati adottati o avrebbero dovuto essere adottati per impedire il sorgere della patologia infettiva;
B) se e in quale misura la patologia in questione abbia comportato postumi permanenti e, in caso positivo, l'incidenza degli stessi sulla capacità lavorativa specifica e generica e sulle preesistenti condizioni di salute psicofisica….”.
Una volta depositato agli atti di causa l'elaborato peritale a firma dei nominati consulenti tecnici d'ufficio Dott.ri e , ritenuta Persona_2 Persona_3 all'esito la causa matura per la decisione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite come in atti, era assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è da reputarsi, ad avviso della Corte, fondato e, come tale, meritevole di essere accolto nei termini che seguono.
Occorre premettere, in punto di fatto, con riferimento alla ricostruzione della storia clinica della dante causa degli odierni appellanti, originaria attrice in prime cure deceduta in pendenza di giudizio, come sulla base della Persona_1 documentazione sanitaria versata in atti sia emerso che la predetta durante il periodo di ricovero presso il Reparto di Ostetricia-Ginecologia dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di dal 10 al 20 dicembre 1969, con diagnosi di CP_3
“metrorragia da caduta di ormoni, anemia, tonsillite cronica purulenta”, veniva sottoposta a n. 3 trasfusioni di sangue.
Seguiva il successivo 18-6-1992 a carico della medesima l'acquisizione presso l'Ospedale Molinette di Torino, Istituto di Anatomia Patologica, di riscontro istologico di positività per anti HCV, con diagnosi di “epatite cronica attiva lieve con note di fibrosi e steatosi”, mentre ancora attraverso un esame ecografico effettuato il 26-8-2004 presso l'Unità Operativa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Paola era diagnosticato alla paziente “fegato aumentato di volume ad ecostruttura regolare”.
La Commissione Medica del Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro, investita dell'istanza presentata dalla il 24-3-2003 per il Persona_1 riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 210/1992, formulava nei riguardi della interessata, una volta sottopostala a visita come da verbale del 10-9-2004, diagnosi di “epatite cronica Hcv correlata a lieve attività”, esprimendosi positivamente in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni effettuate a suo tempo alla paziente e la suindicata infermità.
Del pari, attraverso il responso reso dai consulenti tecnici d'ufficio in materia medico-legale nominati dalla Corte nell'ambito del presente grado di giudizio si accertava la ricorrenza nel caso di specie della correlazione sul piano eziologico tra trattamento emotrasfusionale e contrazione dell'infezione da virus dell'epatite C, essendone risultati soddisfatti tutti indistintamente i criteri di verifica stabiliti dalla metodologia medico-legale, dal punto di vista cronologico, di continuità fenomenologica e, infine, di esclusione di altre cause, avuto riguardo al riscontrato rapporto di concatenazione logica e cronologica tra causa lesiva e manifestazioni cliniche della patologia e all'assenza di fattori di potenziale contaminazione diversi dalla trasfusione.
Sulla scorta, dunque, delle emergenze testè richiamate può in primo luogo ritenersi raggiunta la dimostrazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'infezione da Hcv contratta dalla costituendo le stesse Per_1 nei termini concordemente riscontrati sia dai consulenti tecnici d'ufficio della Corte, che dalla Commissione Medica Ospedaliera adita in via amministrativa dall'interessata ai sensi della Legge n. 210/1992, un mezzo obiettivamente idoneo alla trasmissione del virus in questione, laddove peraltro non risultano individuati, né altrimenti prospettati dagli appellati ulteriori o diversi fattori di rischio che, nel caso in esame, possano avere svolto un'azione causale autonoma sul contagio parimenti rilevante seppur sotto il profilo probabilistico.
Passando ora alla valutazione in ordine alla configurabilità a carico del
[...]
e dell' appellati della CP_1 Controparte_3 responsabilità per i danni all'integrità psicofisica riportati dalla Persona_1 in conseguenza della contrazione della infezione di epatite C per via trasfusionale, deve rilevarsi innanzi tutto per quel che più specificamente attiene alla posizione dell'Amministrazione statale citata che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente, in casi analoghi a quello in esame, che il Controparte_1 è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla
[...] pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, così da rispondere ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 17685 del 2011; Cass. SS.UU. Civ., sentenza 11-1-2008 n. 576; Cass.
SS.UU. Civ., sentenza 11-1-2008 n. 584).
Più in particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il era da considerare specificamente tenuto all'osservanza degli Controparte_1 obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo prima ancora della emanazione della Legge n. 107/1990, dettata in materia di attribuzione all'
[...]
di compiti di prevenzione delle malattie trasmissibili, di Controparte_10 ispezione e controllo sulle aziende di produzione di emoderivati e specialità farmaceutiche emoderivate, nonché di vigilanza sulla qualità dei plasma derivati, e di assegnazione al del potere di autorizzare l'importazione di Controparte_8 emoderivati pronti all'uso.
E tutto ciò, in base ad una pluralità di fonti normative qui di seguito, in via esemplificativa, indicate:
-nella Legge n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al il compito di CP_1 provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, sempre per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
-nella Legge n. 592 del 1967, artt. 1, 20, 21 e 22, che attribuiscono al : a) CP_1 le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati , e per l'esercizio della relativa vigilanza;
b) il compito di proporre l'emanazione di norme relative all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;
c) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico;
d) il potere di autorizzare l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati;
-nel D.P.R. n. 1256 del 1971, contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del e contemplante (art. 44) l'obbligo di controllare CP_1 se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
-nel D.M. Sanità 7-2-1972, contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il Controparte_8
sia costantemente informato delle attività del Centro;
[...]
-nel D.M. Sanità 15-9-1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, nonché l'autorizzazione ministeriale agli ospedali e ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che, all'esito dell'accertamento effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;
-nella Legge n. 519 del 1973 in materia di attribuzione all' Controparte_10 di compiti attivi a tutela della salute pubblica;
-nella Legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che ha conservato al , oltre al ruolo primario nella programmazione Controparte_8 del piano sanitario nazionale con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, confermando che la raccolta e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
-nel D.L. n. 443 del 1987 che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del Ministero della Sanità, a quest'ultimo attribuendo il potere di stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio e di emettere i provvedimenti cautelari relativamente ai prodotti in commercio.
Ne discende, pertanto, ai fini valutativi che qui occupano che nella specie possa senz'altro reputarsi sussistente a carico del di un obbligo Controparte_1 giuridico di vigilanza e di controllo in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano ed emoderivati per uso terapeutico.
In merito, poi, alla posizione dell' Controparte_3 appellata, sono da ravvisarsi altrettanto indubitabilmente integrati in capo a quest'ultima gli estremi di responsabilità per i danni subiti dalla paziente nella vicenda dedotta in causa per effetto della contrazione di una patologia virale conseguita all'avvenuta sottoposizione ad una trasfusione di sangue infetto presso una struttura sanitaria posta nell'ambito territoriale di sua pertinenza, responsabilità, quest'ultima, da ritenersi concorrente con quella del . Controparte_1 A tal proposito, infatti, costituisce principio acquisito ormai da tempo in giurisprudenza quello secondo il quale, in materia di attività di controllo del sangue destinato alle trasfusioni da parte delle varie articolazioni dell'organizzazione nazionale della sanità pubblica imposta dalla legge per impedire la veicolazione di virus attraverso detta pratica terapeutica, la responsabilità aquiliana del
[...]
non fa venire meno quella delle varie CP_1 Controparte_11 dislocate sul territorio e parimenti tenute, nella loro veste di enti gestori del servizio di fornitura del plasma ed altri emoderivati a fini trasfusionali alle strutture ospedaliere, a porre in essere tutti i controlli preventivi in termini di effettuazione della tracciabilità e della selezione delle sacche di sangue da somministrare e dei test obbligatori per prevenire la trasmissione di virus, essendosi anche puntualizzato come detta responsabilità ha natura contrattuale da contatto sociale, discendendo dalla colposa violazione degli specifici obblighi di protezione assunti nei confronti dei pazienti relativamente al trattamento trasfusionale e finalizzati, stante la obiettiva ed intrinseca pericolosità di esso, a scongiurare ai medesimi rischi per la salute, con conseguente applicazione alla fattispecie del regime di cui all'art. 1218 c.c, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio, e all'art. 2946 c.c., con riguardo all'assoggettamento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. SSUU. Civili, sentenza 11-1-2008 n.
577; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 18-9-2009 n. 20101; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza
26-1-2010 n. 1538; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 21-7-2011 n. 15993).
Consegue, quindi, dall'inquadramento suindicato che, laddove una volta accertato nella specie che la causa della epatite C contratta dalla fu il Persona_1 trattamento trasfusionale con sacche di sangue su cui, malgrado ne fosse ignota la provenienza, non venne effettato alcun controllo preventivo, né alcun dosaggio delle transaminasi onde individuare quelle infette, sarebbe stato onere della citata CP_12 dimostrare che il contagio era dipeso da un fatto ad essa non imputabile,
[...] stante la mancata offerta agli atti del giudizio da parte di quest'ultima della prova liberatoria in questione, non possa che affermarsene la relativa responsabilità per i danni riportati dalla predetta paziente dedotti in causa.
Né, d'altra parte, contrariamente a quanto in maniera non condivisibile affermato sul punto dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria statuito con la pronuncia gravata, può considerarsi ostativo al complesso di valutazioni dianzi espresse il rilievo secondo cui il virus dell'epatite C all'epoca delle trasfusioni di cui si discute, risalente all'anno 1969, non poteva essere rilevato perché non ancora noto alla comunità scientifica, non essendone ancora disponibili i test di identificazione.
Ed invero, va in primo luogo richiamato al riguardo il principio enunciato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 11-1-2008 n. 576 e sempre confermato in giurisprudenza, secondo cui in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus Hbv (epatite B), Hiv (AIDS) e Hcv (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione della integrità fisica
(essenzialmente del fegato) , in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, così da doversi quanto meno già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (1978) ravvisare i profili di responsabilità, quali oggetto di verifica nell'ambito del presente giudizio, per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Ancora, in merito alla esatta individuazione del momento a partire dal quale le autorità a ciò specificamente deputate per legge dovessero ritenersi tenute a vigilare sul sangue utilizzato per le trasfusioni o sugli emoderivati, e tanto ai fini dell'accertamento della imputabilità giuridica delle relative omissioni, si è affermato in giurisprudenza, sul rilievo che la conoscenza del rischio di contagio dell'epatite B risaliva ad epoca ben precedente all'anno 1978 in cui quel virus era stato definivamente identificato in sede scientifica, come dal quadro normativo in precedenza richiamato potesse ricavarsi che -sin dalla fine degli anni '60, inizi anni
'70 - fosse ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione c.d. indiretta dei virus fosse possibile già mediante la rilevazione delle transaminasi
ALT e il metodo dell'Anti-HbcAg, tanto che sin da allora era raccomandata la esclusione dalla possibilità di donare il sangue a coloro che presentavano i valori delle transaminasi sieriche e delle Gpt (indicatori della funzionalità epatica) alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. ex multis, Cass. Civ. sentenza n. 17685 del 2011, sentenza n. 1995 del 2013, sentenza n. 6746 del 2015; sentenza n. 9315 del 2010).
Con ulteriore più recente arresto di legittimità, poi, si è affermato in argomento che
“In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (Hbv, Hiv e Hcv), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.” (cfr. Cass. Civ. sentenza n.
17084 del 2017).
Ciò posto, reputa il Collegio giudicante con riferimento all'epoca in cui la Per_1 venne sottoposta a trasfusione (1969) che vada affermata la violazione degli
[...] obblighi di controllo e profilassi rispettivamente gravanti sulle odierne parti appellate sulla base della normativa in precedenza delineata e già idonea a determinarne la esigibilità nei confronti delle suddette in considerazione delle conoscenze acquisite dalla comunità scientifica all'epoca.
Essendo, infatti, noto l'intrinseco rischio di contagio derivante dalle trasfusioni di sangue ovvero dalle pratiche terapeutiche che comportano l'uso del sangue umano o di emoderivati almeno dalla seconda metà degli anni '60, le autorità a ciò normativamente preposte avrebbero dovuto provvedere in adempimento degli obblighi di prevenzione su di esse gravanti alle necessarie verifiche sulle sacche di sangue, all'applicazione dei test per la rilevazione dell'epatite consigliati dalla miglior scienza ed esperienza del momento storico e al ritiro di quelle non controllate ovvero risultate infette, tutte misure precauzionali la cui attuazione avrebbe potuto scongiurare il rischio di concretizzazione a carico della del contagio da Per_1 infezione per epatite C dalla medesima contratta per via trasfusionale (cfr. ancora, in tema di affermazione di responsabilità per danno da contrazione di epatite C a seguito di emotrasfusioni effettuate prima del 1978, Cass. Civ. sentenza n. 1566 del
2019, Cass. Civ. sentenza n. 18520 del 2018, Cass. Civ. ordinanza n. 2232 del 2016,
e, sempre in termini, la già citata sentenza n. 17685 del 2011, e inoltre Cass. Civ. sentenza n. 6734 del 2019 e Cass. Civ. ordinanza n. 21145 del 2021 pronunciate con riferimento a fattispecie di trasfusioni eseguite, rispettivamente, nel 1968 e nel
1965).
Ne consegue il riconoscimento in favore degli odierni appellanti e intervenuti, nella loro qualità di eredi legittimi della del risarcimento dei danni non Persona_1 patrimoniali (danno biologico e danno morale) subiti nell'occorso dalla loro dante causa e ai medesimi spettanti iure hereditatis.
Al riguardo occorre osservare come, alla stregua della attendibile valutazione medico-legale effettuata dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dalla Corte sulla base degli elementi clinici e riscontri diagnostici documentati in atti, il danno biologico connesso alle conseguenze lesive permanenti a carico della funzionalità epatica patite dalla paziente a causa della infezione da epatite C contratta per via trasfusionale è stato inquadrato nella II classe di invalidità e stimato nella misura percentuale del 12%. Quanto, poi, ai criteri di liquidazione del quantum risarcitorio dovuto, deve rilevarsi che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte : “….in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando per ciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva…” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5243 del 6-3-2014).
In applicazione di siffatti principi, reputa il Collegio giudicante che il danno non patrimoniale subito dalla debba essere unitariamente liquidato in Persona_1 base alle tabelle del Tribunale di Milano il cui punto percentuale (c.d punto pesante) comprende il danno biologico e il danno morale, determinato secondo criteri di ordinarietà connessi alla natura della malattia contratta, alla peculiare situazione in cui essa si è sviluppata ed alla intrinseca sofferenza morale derivante dalla consapevolezza della cronicità.
Tenuto conto, pertanto, che la (nata nel 1930) al momento in cui Persona_1 la malattia epatica si è manifestata (18-6-1992) aveva l'età di 62 anni, il danno non patrimoniale corrispondente ad una invalidità permanente del 12% può essere quantificato in complessivi €uro 30.444,00.
Sull'importo per come sopra liquidato già in moneta attuale vanno computati gli interessi al saggio legale, da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca della diagnosticata patologia epatica (giugno 1992) e da allora annualmente rivalutata sino alla data della presente decisione. Spettano poi gli interessi sull'importo finale con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Dall'importo liquidato a titolo risarcitorio iure hereditatis in favore delle parti appellanti e intervenute in causa nei termini suesposti, infine, non deve operarsi alcuna detrazione in forza del divieto di cumulo tra le somme percepite dal danneggiato a titolo risarcitorio e quelle riconosciute a titolo di indennizzo ex Legge
n. 210/1992 per come eccepito dal appellato, evincendosi Controparte_1 dalla pertinente documentazione versata agli atti di causa come nessun beneficio venne riconosciuto alla ai sensi della Legge citata, per essere stata Persona_1 la relativa domanda ritenuta dalla competente Commissione Medica tardivamente proposta oltre il prescritto termine di legge. In definiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discendono, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, statuizioni finali di accoglimento della domanda dispiegata in giudizio e di condanna del Controparte_1
e dell' , in solido tra loro, al
[...] Controparte_3 pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e a titolo di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 risarcimento dei danni iure hereditatis della complessiva somma di €uro 30.444,00, oltre interessi come sopra calcolati, somma da maggiorarsi ulteriormente di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue e quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio si pongono definitivamente a carico delle parti appellate in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 nei confronti del e dell' Parte_3 Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 con atto di citazione notificato il 17-11-2014, e sull'intervento volontario in causa di e con comparsa di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9 costituzione depositata in data 7-9-2018, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 21-
11-2013 n. 3126, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il e l , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e per le causali
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 in atti, della somma di €uro 30.444,00, oltre accessori calcolati come in motivazione, nonché interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il e l' , in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, alla rifusione in favore di , Parte_1 Parte_2
, , e delle Parte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 spese e competenze del doppio grado del giudizio, che liquida in relazione al giudizio di primo grado per compensi in €uro 3.450,00 e al presente grado di giudizio per compensi in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, e pone definitivamente a carico delle citate parti appellate, in solido tra loro, le spese di Ctu.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Fabrizio Cosentino)
(Dott.ssa Teresa Barillari)