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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1072/2020
TRA
(C.F. n. e (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata all'atto di C.F._2
appello, dagli avv.ti Pasquale Barbato (C.F. n. ) e Laura De Pace (C.F. n. C.F._3
), presso il cui studio in Marcianise, alla via Catena n. 9, elettivamente C.F._4
domiciliano;
Appellanti
E
(P. Iva n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Claudio Giorgio Suppa (C.F. n. ), C.F._5
con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Meridionale, n. 7, presso lo studio dell'avv.
Ernesto Prato.
pagina 1 di 11 Appellata
NONCHE'
(C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Controparte_2
Brianza Lodi, n. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. e Iscrizione al P.IVA_2 CP_3
Registro delle Imprese di Verona n. – P. IVA n. ), denominazione P.IVA_3 P.IVA_4
assunta da giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la CP_4
C.C.I.A.A. di Verona, in data 25.6.2019, per rogito del Notaio Dott. di Persona_1
Roma, la quale, a sua volta, aveva modificato denominazione da Controparte_5
a con delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 30.10.2015,
[...] CP_4
come da verbale del Notaio Dott. di Milano, Rep. n. 12539 - Racc. n. 6528, in Persona_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti del 15.7.2010, per atto pubblico a rogito del notaio , Rep. n. 67236 - Persona_3
Racc. n. 18742, dall'avv. Giancarlo Catavello (C.F. n. ), ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani, n.2;
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 400/2020, pubblicata in data 10.2.2020 e notificata in data 12.2.2020.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 6.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 9/2015, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
12.1.2015, notificato in data 21.1.2015, era ingiunto ad e Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori della dichiarata fallita con sentenza n. Parte_3
37/2014 del 28.5.2014, di pagare, in favore della Controparte_1 la somma di € 52.291,52, a titolo di saldo del conto corrente n. 1065610, acceso in data 30.3.2009 ed intestato alla oltre interessi come richiesti (ossia, al tasso Parte_3
convenzionale del 12%, dall'1.4.2014 e sino all'effettivo soddisfo e, in ogni caso, nei limiti del tasso soglia) e spese processuali.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, proponevano opposizione e Parte_1
con atto di citazione notificato in data 27.2.2015, nel quale eccepivano: Parte_2
pagina 2 di 11 - l'intervenuta estinzione della fideiussione per fatto del creditore, ex art. 1955 c.c., in quanto la
Banca creditrice, sebbene a conoscenza dell'intervenuto fallimento della società debitrice principale, non aveva presentato domanda di ammissione al passivo;
- la liberazione di essi fideiussori, ex art. 1956, c.c., per aver la banca, in violazione delle regole di buona fede e correttezza, continuato a far credito alla debitrice principale, poi fallita, pur essendo a conoscenza della criticità delle condizioni economiche in cui la stessa versava;
- la carenza di prova del credito azionato, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente, nel giudizio a cognizione piena quale quello di opposizione, l'estratto conto, benchè certificato ex art. 50
d.lgs. 385/1993;
- l'illegittimità della chiusura trimestrale con corresponsione di interessi su interessi, in violazione del divieto di anatocismo ex art. 283 c.c.
Gli opponenti concludevano chiedendo di:
“-Revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo inammissibile, ovvero rigettare per assoluta infondatezza ogni domanda proposta e per le ragioni tutte innanzi formulate;
-Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_6
che contestata la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
[...]
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; revocata la precedente ordinanza di ammissione della CTU contabile, decideva la causa con sentenza n. 400/2020, depositata in data
10.2.2020, con la quale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Per quanto ancora rileva, la decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- era infondata la dedotta violazione, da parte della banca opposta, dell'art. 1955 c.c., in quanto la banca opposta, contrariamente a quanto assunto dagli opponenti, aveva depositato istanza di ammissione al passivo fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale nei confronti della debitrice principale, a mezzo pec del 18.10.2014; Parte_3
- era, del pari, infondata la dedotta violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto difettava il pagina 3 di 11 presupposto oggettivo richiesto da tale norma: gli opponenti, invero, non avevano provato la concessione, da parte della banca, di un ulteriore credito alla debitrice principale, pur a fronte delle mutate condizioni economiche, ma, anzi, dagli estratti conto in atti risultava il contrario, in quanto, confrontando l'estratto conto del 30 giugno 2012 con l'estratto conto del 31 marzo 2014, non risultava concesso ulteriore credito alla società debitrice;
- la banca convenuta aveva assolto al suo onere probatorio, in quanto aveva depositato tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente (che non erano stati contestati dalla correntista), unitamente al contratto di conto corrente ed al documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- gli opponenti non avevano dimostrato la sussistenza di vizi che potessero incidere sulla sussistenza e validità della loro obbligazione, in quanto le doglianze spiegate erano assolutamente generiche.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 400/2020, pubblicata in data 10.2.2020, notificata in data 12.2.2020, hanno proposto tempestivo appello, e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato a mezzo pec in data 9.3.2020, alla con cui Controparte_7 hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, di:
-in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo inammissibile, ovvero rigettare per assoluta infondatezza ogni domanda proposta;
-ancora in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per la mancata corrispondenza tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, attesa la riduzione del credito della
; Controparte_1
-condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese diritti ed onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che, in via Controparte_7
preliminare, ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario
In data 7.9.2022, è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., e, per essa, Controparte_2
quale mandataria, (denominazione assunta da che, a sua volta, CP_3 CP_4
aveva modificato denominazione da a Controparte_5 CP_4
pagina 4 di 11 la quale ha dedotto di essere cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 13 CP_4
dicembre 2021, ai sensi degli artt. 1,4 e 7 legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, di un portafoglio di crediti originariamente vantati – tra le altre - dalla tra Controparte_7
cui il credito oggetto di causa;
pertanto, ha dichiarato di fare proprie le istanze, le richieste e le eccezioni già spiegate dalla cedente, appellata, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad accertamenti e/o condanne di natura risarcitoria e/o restitutoria, conseguenti ad atti o fatti riconducibili alla cedente.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 6.11.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che la banca appellata, nell'ambito della procedura fallimentare, non aveva agito con diligenza, perché, avendo proposto la sua domanda di ammissione al passivo tardivamente, in data 18.10.2014 (a fronte del termine del
30.9.2012, previsto nella sentenza di fallimento per il deposito delle domande di ammissione allo stato passivo), aveva impedito la liberazione dei fideiussori secondo la regola dell'ordine di ripartizione previsto dall'art. 111 LF;
da tanto, sarebbe derivata l'estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1955 c.c., venendo meno il diritto del garante di surrogarsi nei diritti del creditore, per fatto di quest'ultimo.
L'appellante, inoltre, ha dedotto che all'udienza del 19.5.2016, in cui era stata delibata la domanda della banca ammissione allo stato passivo, il Curatore Fallimentare aveva proposto al difensore della banca e al Giudice Delegato di ridurre l'importo del credito da € 52.291,52 a €
50.734,28, mancando il prospetto contabile dell'importo di € 52.291,52; il difensore della banca, preso atto della contestazione del Curatore, aveva limitato la domanda della banca ad €
50.734,28, coma da saldo contabile finale, ed il G.D., su accordo delle parti, aveva ammesso il credito della banca, in via chirografaria, per l'importo di € 50.734,28, ma nel procedimento monitorio, successivamente instaurato dalla banca nei confronti dei fideiussori, la banca aveva omesso di riferire che in sede fallimentare il suo credito era stato ammesso e ridotto a €
50.734,28, con la conseguenza che decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
L'appellante, infine, ha aggiunto che il progetto di ripartizione parziale, ex art. 110 LF,
pagina 5 di 11 predisposto dal Curatore Fallimentare in data 12.6.2019, indicava attività acquisite alla massa fallimentare per € 584.396,69; da tale somma andava scomputato l'importo di € 198.992,62, come da piano di riparto parziale, residuando la massa attiva di € 385.404,06, sicchè la banca avrebbe potuto tranquillamente soddisfarsi su tale massima attiva.
Il motivo di appello è inammissibile, perché introduce fatti diversi da quelli dedotti in primo grado. Ed invero, in primo grado (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo), gli opponenti, odierni appellanti, deducevano la loro liberazione dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1955 c.c., per il fatto che la banca non aveva presentato domanda di ammissione del proprio credito al passivo fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale nei confronti della società debitrice principale, aggiungendo che la banca “pur potendo attivarsi nei confronti del debitore principale anche con domanda tardiva di insinuazione per l'esistenza di beni ancora Parte_3 assoggettabili ad azione esecutiva (cfr. stato passivo del fallimento)”, aveva agito nei confronti di essi opponenti, determinando così la perdita del loro diritto alla surrogazione.
Nell'atto di appello, invece, dopo che il primo giudice aveva accertato l'esistenza della domanda di ammissione allo stato passivo presentata dalla banca, gli appellanti hanno mutato le loro difese, deducendo che la domanda di ammissione al passivo era stata, sì, presentata dalla banca, ma tardivamente, ed il mutamento dei fatti allegati determina l'inammissibilità del primo motivo di appello. In ogni caso non è dato comprendere che pregiudizio gli appellanti avrebbero ricevuto dalla presentazione tardiva, da parte della banca, della domanda di ammissione allo stato passivo, ove si consideri che gli stessi appellanti hanno allegato nell'atto di appello che, all'esito del piano di riparto parziale del 12.6.2019, residuava un attivo fallimentare su cui la banca avrebbe potuto soddisfare la sua pretesa creditoria.
Quanto, poi, all'allegazione per cui il decreto ingiuntivo, emesso per la somma di € 52.291,52, oltre interessi, andava revocato, perché, in sede fallimentare, il credito della banca nei confronti della debitrice principale fallita era stato ammesso e ridotto ad €. 50.734,24, essa è priva di pregio, in quanto è principio consolidato quello secondo cui “l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame” (cass. civ., 12.4.2022, n. 11808; cass. civ.,
22.3.2024, n. 7772).
pagina 6 di 11 C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva escluso la violazione dell'art. 1956 c.c., con la motivazione che non risultava provata la concessione di ulteriore credito al debitore, anche a fronte delle mutate condizioni economiche, ma che, anzi, dagli estratti conto depositati dalla banca opposta emergeva l'esatto contrario, ed in particolare, confrontando l'estratto conto del
30.6.2012 con l'estratto conto del 31.3.2014, non risultava concesso ulteriore credito alla società attrice.
Gli appellanti hanno dedotto che era pur vero che la banca non aveva concesso nuove linee di credito o nuove forme di finanziamento alla debitrice principale, ma era anche vero che la medesima banca aveva continuato a mantenere acceso il conto corrente per un lungo periodo di tre anni dalla fideiussione prestata da essi appellanti nel mese di marzo 2011, nonostante la correntista non versasse alcuna somma sul conto medesimo a riduzione dello scoperto, tanto da consentire che l'esposizione debitoria aumentasse progressivamente.
Il motivo di appello è infondato.
Gli appellante nell'atto di opposizione (pag. 2) introduttivo del giudizio di primo grado, deducevano la violazione dell'art. 1956 c.c. perché assumevano che la banca aveva continuato a fare credito alla debitrice principale, pur richiamando pronunce della Corte di Cassazione (cass. civ. 22.10.2010, n. 21730), secondo cui l'ipotesi ex art. 1956 c.c. non può essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, a cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio a cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore.
Nell'atto di appello, a fronte dell'affermazione del primo giudice in ordine alla insussistenza della concessione di ulteriori linee di credito alla debitrice principale, gli appellanti, mutando la loro prospettazione rispetto al primo grado, hanno precisato che, seppure la banca non aveva concesso nuove linee di credito, aveva però continuato a mantenere acceso il conto, nonostante la correntista non provvedesse a ridurre lo scoperto.
Le allegazioni difensive, anche ove non si ritenessero inammissibili, perché sostanzialmente pagina 7 di 11 diverse da quelle espresse in primo grado, sono, in ogni caso, inidonee a lasciare configurare i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. Ed invero, il principio espresso da cass. civ.,
22.10.2010, n. 21730, sopra indicato, richiamato dagli appellanti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, postula pur sempre che la banca, anche ove non stipuli nuovi contratti di finanziamento o di apertura di credito con il correntista, gestisca, comunque, il rapporto bancario già in essere aumentando l'esposizione debitoria del correntista. Peraltro, la Corte di Cassazione esprime il medesimo principio con riferimento a rapporti diversi da quelli bancari, affermando che “Agli effetti dell'applicazione della norma dell'art. 1956 cod. civ. il comportamento del creditore consistente nel far credito al terzo nella situazione dalla norma stessa descritta comprende non solo il mettere a disposizione del terzo somme di denaro da restituire, bensì anche nel lasciare che il rapporto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale la fideiussione sia stata prestata, si svolga in modo tale che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore senza eseguire la propria (cass. civ., 2.3.2005, n. 4458).
Orbene, nel caso di specie, gli appellanti non hanno allegato, ad esempio, che, in relazione al rapporto di conto corrente già in essere, era stato aumentato dalla banca il limite dell'affidamento consentito o tollerato o che era stato consentito o tollerato un aumento dello scoperto, ma hanno allegato solo il mantenimento, da parte della banca, del conto corrente acceso, senza, però, precisare le eventuali operazioni compiute sul conto predetto e, quindi, senza precisare e quantificare l'eventuale aumento dell'esposizione debitoria per effetto del solo mantenimento del conto aperto.
In più, oltre a difettare l'allegazione dell'elemento oggettivo, difetta anche la prova dell'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza da parte della banca del mutamento delle condizioni economiche della correntista rispetto al sorgere del rapporto di conto corrente, atteso che ciò che conta a norma dell'art. 1956, comma 1, c.c. non è la conoscenza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un bisogno di ulteriore liquidità, ma la conoscenza del mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto a quelle del sorgere del rapporto
(cass. civ., 23.5.2005, n. 10870; cass. civ.,16.2.1998, n. 1645).
C.3. Con il terzo motivo di appello, che si articola in due censure, gli appellanti hanno dedotto l'eccessività della somma ingiunta, pari a € 52.291,52, atteso che in essa erano stati inseriti interessi passivi capitalizzati trimestralmente e tanto in forza di una clausola da ritenersi nulla, in pagina 8 di 11 considerazione della natura pattizia e non normativa degli usi in materia. Con la seconda censura, gli appellanti hanno dedotto che mancava la prova di una specifica pattuizione sia in merito al tasso ultralegale degli interessi, che in merito alla commissione di massimo scoperto.
La prima censura è infondata in quanto il contratto di conto corrente dedotto in giudizio,
n.1065610, è stato sottoscritto dalla società debitrice in bonis in data 30.3.2009 e, pertanto, in data successiva all'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, che ha previsto la legittimità della capitalizzazione degli interessi, a condizione che sia assicurata la pari periodicità degli interessi attivi e passivi, condizione che, come si evince dal contratto depositato dall'istituto di credito, risulta essere stata rispettata.
E' infondata anche la seconda censura, in quanto nel contratto di conto corrente del 30.3.2009, così come nelle successive integrazioni del 10.6.2011 e del 21.11.2013 (depositate dalla banca), risulta prevista la misura dei tassi di interesse, così come risulta prevista la commissione di massimo scoperto.
C.4. Il rigetto del terzo motivo di appello – che contiene la denuncia infondata dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della mancata pattuizione del tasso di interesse e della commissione di massimo scoperto, – determina il rigetto del quarto motivo di appello, con cui gli appellanti si dolgono della revoca, da parte del primo giudice, della CTU contabile, in un primo tempo ammessa. Ed invero, non risultano formulate, da parte degli appellanti, censure fondare, tali da rendere necessaria la ricostruzione del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti dell'appellata per azioni, Controparte_8
assumendo quale valore della causa quello di € 52.291,52 (pari all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, del quale gli appellanti chiedono la revoca, in riforma della sentenza appellata, rimanendo soccombenti), e, quindi, utilizzando come scaglione di riferimento quello da
€ 52.000,01 a € 260.000,00; applicando i valori minimi per tutte le fasi, in quanto il valore della causa di appello è di pochissimo superiore al limite minimo dello scaglione di riferimento, oltre a considerare, con specifico riferimento alla fase di “trattazione-istruttoria”, che non è stata svolta attività istruttoria in senso stretto.
pagina 9 di 11 Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In relazione al rapporto processuale tra gli appellanti e la terza intervenuta Controparte_2
- costituitasi a mezzo della mandataria - quale cessionaria
[...] CP_3 dell'appellata le spese del presente giudizio Controparte_1
devono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della contenuta attività processuale e difensiva spiegata dalla terza intervenuta, la quale, qualificandosi come cessionaria del credito per cui è causa, si è limitata a fare proprie le difese e le domande della banca cedente, che ha continuato ad essere presente per tutto il corso del giudizio.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
con l'intervento, ex art. 111 c.p.c., di Controparte_1 [...]
cessionaria del credito, e, per essa, della mandataria Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 400/2020, depositata in data
10.2.2020, notificata in data 12.2.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'appellata,
[...]
per azioni, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Compensa le spese del presente giudizio tra gli appellanti e la terza intervenuta,
[...]
e, per essa, la sua mandataria Controparte_2 CP_3
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un pagina 10 di 11 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 9.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
pagina 11 di 11