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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Domenica Motta Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
Dott.ssa Silvana Lomonaco Consigliere on.
Dott. Fernando Sardo Consigliere on.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 64/2024 VG
da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1977, residente a [...], e Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._2
(CL) alla Via Cavour n. 86, in qualità rispettivamente di madre e di zia materna del minore nato a [...] il [...], elettivamente domiciliate Persona_1
presso e nello studio dell'Avv. Pasqualino Miraglia del Foro di Modena (C.F.
, sito in Modena Via Rainusso n. 118, che le rappresenta e difende, C.F._3
1 2
giusta procura in atti;
Appellanti
contro
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._4
il 30/08/1966 ed ivi residente nella Via Donizetti n. 20 (padre del minore Persona_1
[...
nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Aragona nella Via G3
n.7, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Di Sciacca (C.F. ) del C.F._5
Foro di Agrigento, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Appellato
E nei confronti di
Avv. Valentina Di Maio, con studio in Caltanissetta, viale Conte Testasecca n. 26, - C.F.
, nella qualità di curatore speciale del minore C.F._6 Persona_1
[...
, nato a [...] ( AG ) il 19.02.2019 ( C.F. ), giusta decreto di C.F._7
nomina del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dell'1.06.2023, rappresentata e difesa n.q. sopra spiegata da se stessa ex art. 86 c.p.c
Appellata
Conclusioni delle parti
Per le appellanti: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei suesposti
motivi, accogliere le seguenti conclusioni:
in riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, resa in
data 23.04.2024, notificata in data 03.05.2024, nel procedimento R.G. 80000061/2023, per
le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte nella narrativa del presente atto e come meglio
risultanti all'esito del giudizio di impugnazione, previo ogni più opportuno accertamento e
provvedimento del caso, così giudicare, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE ED URGENTE
- Affidare il minore al Servizio Sociale territorialmente competente, con Persona_1
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incarico di predisposizione delle modalità di frequentazione madre-figlio;
- Revocare l'attuale collocamento del minore presso la dimora paterna, stante l'assenza
di indagine circa il rapporto padre-figlio;
- Disporre il collocamento del minore nella dimora presso la zia materna IG.ra
, coma da istanza avanzata nel giudizio di primo grado;
Parte_2
- Disporre laddove ritenuto opportuno, un'indagine sul nucleo familiare materno e sulle
capacità vicarianti della IG.ra , al fine di predisporre il Parte_2
collocamento urgente del minore presso la zia materna;
Salvo ogni altro diritto”.
Per l'appellato “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 38/2024 (R.G. n. 80000061/2023), emessa dal Tribunale per
[...]
i Minorenni di Caltanissetta in data 23.04.2024 e comunicata in data 03.05.2024;
2. In via subordinata e senza recesso, in caso di riforma della sentenza n. 38/2024 (R.G.
n. 80000061/2023), emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta in data
23.04.2024 e comunicata in data 03.05.2024, affidare il minore al Persona_1
padre con collocamento del minore presso la sua abitazione”. Controparte_1
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 38/2024 del 23.04.2024, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di madre del Parte_1
minore ; rigettava la richiesta di decadenza dalla responsabilità Persona_1
genitoriale nei confronti del padre, revocando, per l'effetto, la relativa dichiarazione di sospensione;
disponeva l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre, con collocamento presso la sua abitazione;
revocava, pertanto, il collocamento del predetto minore presso la
3 4
OM “Germoglio” di San Cataldo, ove il minore si trovava dopo l'allontanamento dalla madre, disposto in via d'urgenza; revocava, conseguentemente, la nomina dell'Avv.
Valentina Di Maio quale curatore speciale del minore;
rigettava le istanze avanzate da zia del minore, in relazione alle richieste di affido in suo favore;
Parte_2
ordinava che i Servizi Sociali di MA di RO predisponessero attività di monitoraggio e di supporto in favore del minore e del nucleo familiare;
disponeva,
conclusivamente che d'intesa con i Servizi Sociali e con il Consultorio Controparte_1
familiare del medesimo Comune, stabilisse la frequenza e le modalità degli incontri tra il minore e la madre, una volta cessata la misura cautelare alla stessa applicata.
La vicenda in esame trae origine dal ricorso del 31.05.2023 (cfr. deposito del 07.10.2024
– fascicolo primo grado – all. n.1), con il quale il PM minorile - sulla scorta delle notizie acquisite in ordine alle condotte maltrattanti, sia verbali che fisiche, poste in essere da e da rispettivamente madre e nonna materna del Parte_1 Controparte_2
minore , in danno di quest'ultimo, emerse dalle indagini della Squadra Mobile Persona_1
di Caltanissetta - chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, la convalida del provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 403 c.c., di collocamento del minore, disposto in via di urgenza, presso la comunità “Germoglio” di San Cataldo, con richiesta di contestuali ordini di protezione e decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Con decreto dell'1.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, sulla scorta della situazione di grave pregiudizio e di pericolo per il minore emergente dagli atti,
convalidava l'allontanamento urgente disposto dalla Pubblica Autorità, dichiarando, in via cautelare ed inaudita altera parte, la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità
genitoriale.
Con il medesimo provvedimento, il giudice di prime cure provvedeva alla nomina di un curatore speciale per il minore, individuato nella persona dell'Avv. Valentina Di Maio,
tenuto conto del disinteresse mostrato dal padre sino a quel momento e della misura cautelare
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del divieto di avvicinamento al minore e ai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultimo,
applicata dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, alla madre e alla nonna di Per_1
[...
.
Con decreto del 16.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta confermava il provvedimento di convalida di cui sopra.
Con ulteriore provvedimento del 12.07.2023, il Giudice minorile disponeva la sospensione degli incontri tra il minore e gli zii materni, , in Pt_2 Controparte_3
quanto non confacenti alla serenità del piccolo, turbata dalle condotte assunte dai detti familiari, caratterizzate da accesa ostilità nei confronti sia dei Servizi Sociali che degli operatori della OM. (cfr. fasc. primo grado. dep. 12.07.2023).
Con ulteriore provvedimento del 12 gennaio 2024, il Tribunale disponeva il collocamento del minore presso una famiglia affidataria idonea, senza scopo di adozione, la cui concreta individuazione veniva demandata ai Servizi Sociali di LI.
Successivamente, i Servizi Sociali di MA di RO (luogo di dimora del padre)
davano atto della recuperata capacità genitoriale di di talché il Tribunale Controparte_1
per i Minorenni di Caltanissetta revocava la dichiarazione di sospensione dalla responsabilità
genitoriale pronunciata nei suoi confronti, dichiarando, come sopra già indicato, la decadenza della madre, in virtù del rischio di un pregiudizio per il minore, ascritto alla possibile reiterazione delle condotte maltrattanti.
Avverso la suddetta pronuncia, proponevano appello e Parte_1 [...]
rispettivamente madre e zia del minore , affidando Parte_2 Persona_1
le loro censure a tre motivi di impugnazione.
Con la prima doglianza, le appellanti deducevano “L'illegittimità, contraddittorietà,
carenza di motivazione in ordine al collocamento del minore presso Persona_1
la dimora paterna, ed affido esclusivo al padre . Controparte_1
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Si dolevano, in particolare, dell'inadeguatezza della motivazione addotta dal Tribunale
per i Minorenni a fondamento dell'affidamento esclusivo del minore al padre.
Precisavano, in proposito, che nonostante il comprovato disinteressamento di quest'ultimo nei confronti del figlio sino al suo collocamento in OM, il Tribunale,
tenuto conto di un'unica relazione redatta dallo psicologo, nonché responsabile, della
OM, aveva disposto l'affidamento esclusivo in suo favore, autorizzando il padre persino a determinare le modalità di modalità di frequentazione con la madre, una volta venuta meno la misura cautelare a suo carico.
Deducevano, dunque, le appellanti che sarebbe stato più appropriato un rientro graduale del minore presso la dimora paterna, sì da consentire un adeguato monitoraggio, da parte dei
Servizi Sociali, circa la qualità della relazione padre-figlio, prevedendo, al contempo,
nell'interesse del piccolo , un calendario di visite con la madre, scongiurando il Per_1
rischio di consentire al l'arbitraria esclusione dell'altro genitore dalla vita del Per_1
figlio.
Con il secondo motivo di censura, deducevano poi “L'illegittimità, contraddittorietà,
carenza di motivazione in ordine al rigetto delle istanze promosse dalla IG.ra Parte_2
( , in ordine al collocamento del nipote presso la sua dimora”. Parte_2 Persona_1
Lamentavano, al riguardo, che il Tribunale per i Minorenni aveva erroneamente escluso dal procedimento, non riconoscendola quale parte legittimata. Parte_2
Rilevavano in proposito che la stessa, con comparsa del 26.01.2024, si era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il collocamento del minore presso la propria dimora, così avanzando un'istanza intrinsecamente connessa alla domanda principale relativa al collocamento del minore, con l'intento di evitare l'avvio di un ulteriore procedimento, in omaggio al criterio di economia processuale.
Evidenziavano, dunque, come il Tribunale, nel rigettare l'istanza avanzata da Parte_2
aveva determinato una grave violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa
[...]
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della zia materna, legittimata a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 336 c.c., norma che consente ai genitori, ai parenti del minore, nonché al curatore speciale, se nominato, e al
Pubblico Ministero, di adire l'Autorità Giudiziaria per chiedere la revoca dei provvedimenti adottati a tutela del minore.
Con il terzo motivo, le appellanti eccepivano, infine, “L'illegittimità, contraddittorietà,
carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità
genitoriale della IG.ra sul figlio minore”. Parte_1
Rappresentavano sul punto che il Tribunale aveva omesso di compiere ogni utile indagine o approfondimento in ordine alla capacità genitoriale della e alla prospettiva di Parte_2
un eventuale recupero della stessa, basando la sua decisione esclusivamente sulle relazioni prodotte dai Servizi Sociali, senza fornire una motivazione adeguata circa il pregiudizio derivante al minore nel caso in cui fosse stato mantenuto il suo legame con la madre.
Chiedevano conclusivamente che il minore venisse affidato ai Servizi Sociali
territorialmente competenti, con l'incarico di predisporre le modalità di incontro madre-
figlio, con collocamento dello stesso presso il domicilio della zia materna Parte_2
o, in alternativa, che venisse disposta un'indagine sul nucleo familiare materno e
[...]
sulle capacità vicarianti della detta zia, al fine di predisporre tale collocamento.
costituitosi nel presente giudizio con comparsa di risposta del Controparte_1
07.10.2024, contestava l'atto di appello avverso e, sull'assunto della piena correttezza della sentenza impugnata, ne invocava il rigetto.
Con particolare riferimento al primo motivo di censura, il rilevava come il Per_1
Tribunale avesse adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e dato riscontro del recupero delle proprie capacità genitoriali atteso che egli, nel periodo intercorso, aveva dimostrato di essere idoneo e capace di garantire cura e tutela all'integrità psico-fisica del minore.
Sottolineava inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, il Tribunale
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aveva incaricato i Servizi Sociali di predisporre attività di monitoraggio e supporto a favore del minore e dell'intero nucleo familiare.
Osservava poi che la richiesta di controparte di affidare al Servizio Sociale Persona_1
risultava del tutto contraria all'interesse del minore, considerata la condizione di serenità ed equilibrio raggiunta dal piccolo dopo il collocamento presso il domicilio paterno.
Il evidenziava ancora come anche il curatore del minore, Avv. Valentina Di Per_1
Maio, avesse chiesto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e la contestuale revoca della sospensione a carico del padre, presso il quale aveva suggerito disporsi il collocamento.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo al rigetto delle istanze promosse da il ripercorrendo le vicende che avevano coinvolto il nucleo Parte_2 Per_1
familiare materno, verificatesi durante la permanenza del minore in OM, condivideva le ragioni poste alla base della statuizione di rigetto del primo giudice.
Richiamava, in proposito, quanto emerso circa l'inidoneità della zia ad ospitare il nipote,
stante la sua indole violenta, manifestatasi in occasione degli incontri in OM, cui aveva fatto seguito la richiesta da parte del PM di sospendere gli incontri con i familiari del ramo materno onde tutelare la serenità del piccolo.
Infine, con riferimento al terzo e ultimo motivo di appello, relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di l'appellato osservava che il Tribunale aveva Parte_1
correttamente vagliato le risultanze istruttorie fondando la dichiarazione di decadenza sulle gravi condotte maltrattanti dalla stessa poste in essere e sul rischio di reiterazione, ritenuto elevato e verosimile, con significativo pregiudizio per il benessere psico- fisico del minore.
Con comparsa di costituzione del 4.11.2024, si costituiva nel presente grado anche l'Avv.
Valentina Di Maio, quale curatore speciale del minore che, evidenziando la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per i Minorenni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
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Sottolineava come la madre del minore avesse esposto lo stesso a gravi rischi psicofisici,
così come emerso dalle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario, avviate a seguito di segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dal minore, sfociate nel procedimento penale pendente a carico della madre e della nonna,
imputate per il reato di cui all'art. 572 comma 1 e 2, c.p..
Evidenziava, pertanto, il difetto, in capo alla madre, di adeguate capacità genitoriali,
condizione aggravata dal disinteresse dalla stessa mostrato nel recuperare il rapporto con il figlio, come attestato dal suo rifiuto di partecipare agli incontri programmati dai Servizi
Sociali.
Ribadiva, poi, la correttezza del capo della sentenza concernente l'affidamento esclusivo al padre e la reintegra dello stesso nella responsabilità genitoriale, evidenziando come tale figura avesse rappresentato l'unico vero punto di riferimento affettivo per il minore durante il periodo di permanenza in OM.
Condivisibile, poi, secondo il curatore, risultava la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva disposto il rigetto dell'istanza di affidamento avanzata dalla zia materna, stante la sua inidoneità ad accudire adeguatamente e responsabilmente il nipote, esposto, già
durante il periodo di frequentazione, a situazioni pregiudizievoli.
La Corte, all'udienza del 6.11.2024, preso atto dell'erronea trasmissione del fascicolo di primo grado, concernente altro procedimento e del mancato deposito delle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali incaricati, pure a fronte dei diversi solleciti disposti, fissava per la decisione l'udienza del 05.02.2025, anche al fine di acquisire maggiori informazioni circa il procedimento penale a carico dell'appellante che vedeva, quale Parte_1
persona offesa, lo stesso minore.
Disposto ulteriore rinvio per l'acquisizione della relazione aggiornata sulla complessiva situazione familiare, scolastica e di vita del minore , da parte dei SS Persona_1
del Comune di MA di RO, la Corte, all'udienza del 2.04.2025, preso atto delle
9 10
note di trattazione scritta trasmesse delle parti, e della relazione dei Servizi Sociali incaricati,
pervenuta in data 06.03.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita rigetto.
Ragioni di ordine logico impongono di procedere, prioritariamente, al vaglio del terzo motivo di impugnazione, incentrato sulla declaratoria di decadenza dalla responsabilità
genitoriale della madre.
Come noto, l'art. 330 c.c., individuando i presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri inerenti al suo ruolo o abusi dei relativi poteri, tipizza uno strumento di tutela della prole in una prospettiva di prevenzione da pregiudizi futuri.
La decadenza, quale extrema ratio, deve conseguire ad una valutazione di “non
affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da
indizi gravi, precisi e concordanti” (Cass. sez. I, ord. n. 24708/2024), all'esito di una valutazione prognostica “sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un
percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla
elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore,
ancorchè con l'aiuto di parenti o terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”
(Cass. sez. I, ord. n. 12237/2023).
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare come l'esame degli atti di causa disveli, con evidenza, la gravità delle condotte ascritte a CP_2
e a rispettivamente nonna materna e madre del piccolo
[...] Parte_1 Per_1
[...
.
L'ampio compendio probatorio in atti, unitamente alle risultanze delle indagini socio-
ambientali richieste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
10 11
Caltanissetta e, soprattutto, le emergenze di cui all'attività di intercettazione ambientale,
attestano condotte di serio pregiudizio per il minore e di rilievo tale da aver necessitato un intervento a tutela della sua incolumità ai sensi dell'art. 403 c.c. , oltre all'apertura di un procedimento penale ai sensi dell'art. 572 c.p., tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di
Caltanissetta.
Diversamente da quanto asserito in atto di appello, nell'ambito del giudizio di primo grado è stata esperita ogni attività utile a valutare le capacità genitoriali della e Parte_2
a sostenerne il percorso di recupero (cfr. decreto del 16 giugno 2023 del Tribunale minorile).
Ciò nondimeno, gli approfondimenti, demandati ai Servizi Sociali del Comune di LI,
non hanno dato esito positivo, essendo emerso che: “…la signora sempre Parte_1
in data 5 luglio era stata convocata per un colloquio di monitoraggio sulla situazione
familiare, ma la stessa non si è presentata e contattata telefonicamente, ha risposto prima
di non stare bene e poi di aver preso altri impegni. Quando le scriventi hanno chiesto come
stava, la signora ha mostrato diffidenza e chiusura, tanto da chiudere il telefono
bruscamente” (cfr. relazione di aggiornamento trasmessa a mezzo pec in data 23 giugno
2023).
Il monitoraggio, proseguito nei mesi successivi, non ha poi consentito alcun intervento di sostegno e, anzi, ha ancora una volta evidenziato atteggiamenti di chiusura e di ostilità da parte della donna che, contattata più volte dai Servizi, si è presentata una sola volta in data
30 giugno, mostrandosi preoccupata per la salute del figlio in conseguenza della richiesta visita neuropsichiatrica per il piccolo.
Nella relazione di aggiornamento dei medesimi Servizi si legge infatti “…Alle
convocazioni successive, la signora non si è più presentata, negandosi al telefono e in
qualche occasione interrompendo bruscamente la chiamata dell'operatrice che l'aveva
contattata. In data 27/09/2023 dopo un ennesimo tentativo telefonico per ripristinare la
comunicazione, la signora ha dichiarato esplicitamente di non volere più essere Parte_2
11 12
seguita dall'equipe del Centro per la Famiglia in quanto a suo dire le operatrici avrebbero
detto che il figlio è “un handicappato” […] (cfr. relaz. cit. del 29 settembre /2 ottobre 2023).
Emerge, dunque, un atteggiamento di totale rifiuto e avversione che non solo ha impedito ogni valutazione circa la recuperabilità delle sue capacità genitoriali, ma ha escluso in radice la possibilità di monitoraggio facendo venire meno persino il rapporto di fiducia con i
Servizi, come specificato nella medesima nota del 29 settembre da ultimo citata:
“Considerata l'indisponibilità della signora e il fatto che sia venuto a mancare il rapporto
di fiducia, le scriventi operatrici del Centro per la Famiglia si dichiarano incompatibili”.
Tale atteggiamento legittima, condivisibilmente, una valutazione prognostica negativa,
non potendosi escludere un futuro pregiudizio per , alla luce del Persona_1
rifiuto finanche di ricevere un supporto, e della mancata dimostrazione di un interesse effettivo e concreto al recupero del rapporto con il figlio.
Ne consegue che la statuizione del Tribunale in punto di decadenza dalla responsabilità
genitoriale della madre del minore deve trovare piena conferma.
Venendo alla valutazione delle capacità genitoriali del padre, oggetto di censura con il primo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
La figura paterna risulta connotata, in una fase iniziale, dal difetto di una presenza costante per il piccolo , tenuto conto della separazione dei genitori, intervenuta Persona_1
poco dopo la nascita del piccolo e considerati, soprattutto, i significativi contrasti venutisi a creare tra il e il ramo parentale del coniuge. Per_1
Dato, questo, che rinviene conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa CP_2
ai Servizi Sociali in sede di indagine socio-ambientale disposta dalla Procura della
[...]
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, ove viene rappresentato che
“Il signor incontra il minore due volte a settimana in presenza della nonna, la Per_1
quale riferisce di avere delle riserve nei confronti del padre e preferisce rimanere presente
12 13
durante gli incontri che solitamente avvengono presso il parco giochi di LI (nota dell'1
marzo 2023).
Pur tuttavia, nella medesima relazione si dà atto della circostanza per cui “Dai racconti
della nonna pare che il minore sia sereno e abbia un buon rapporto con il padre e che il
bambino attenda l'evento con la massima tranquillità” (cfr. relaz. ult. cit.), così dovendosi escludere, contrariamente a quanto affermato nel gravame, una situazione di totale disinteresse del padre.
Quest'ultimo, dopo l'ingresso di in comunità, ha quindi evidenziato un Per_1
atteggiamento di apertura e di ampia collaborazione mantenendo, sin da subito, pur a fronte di un'iniziale difficoltà di contenimento del piccolo nei casi di comportamenti oppositivi e iperattivi, incontri regolari con il figlio, svoltisi peraltro: “in un clima sereno e disteso. Il
signor è solito portare al bambino sempre nuovi giocattoli, quali puzzle, Per_1
costruzioni, album da disegno, trascorrendo gran parte del tempo dell'incontro a giocare
col figlio. L'uomo si è sempre dimostrato affettuoso, palesando i propri sentimenti
attraverso il contatto fisico, interagendo in maniera adeguata con il bambino” (relazione
OM il Germoglio del 31.8.2023).
Il ha inoltre espresso sempre una chiara disponibilità a fornire elementi utili alle Per_1
indagini, assumendo atteggiamenti volti a garantire il benessere del figlio.
Il monitoraggio sulla figura paterna esperito nel corso del giudizio di primo grado, lungi dal limitarsi alla valorizzazione di un'unica relazione attestante una “miracolosamente recuperata capacità genitoriale” – così come indicato nell'atto di appello – si è svolto in maniera costante sia al fine di vigilare sugli incontri padre-figlio sia, soprattutto, per esaminare lo stato psico-fisico del minore e l'evoluzione del rapporto con il genitore.
La valutazione affidata ai Servizi Sociali del Comune di MA di RO ha poi consentito di verificare la situazione personale, familiare e abitativa del e Per_1
soprattutto la sua disponibilità e idoneità a prendersi cura del piccolo, in ciò coadiuvato dal
13 14
sostegno della sorella costantemente presente agli incontri presso la OM e sin Pt_3
da subito disponibile ad accogliere il nipotino.
L'approfondimento disposto dal Tribunale per i Minorenni risulta dunque, a parere del
Collegio, adeguatamente approfondito e tale da confermare il recupero delle capacità
genitoriali da parte del padre, correttamente indicato quale affidatario esclusivo del minore.
Al contrario, l'affidamento ai Servizi invocato dalle appellanti, lungi dal consentire al minore di “abituarsi” alla vita con il padre, determinerebbe solamente il prolungamento del percorso di istituzionalizzazione del minore, con verosimile compromissione dell'avviato rapporto padre-figlio, in aperta violazione della natura di extrema ratio dell'affidamento.
Considerazioni, queste, condivise anche dal curatore speciale il quale, costituendosi nel presente grado, ha ribadito che il rimane “l'unica valida figura familiare di Per_1
riferimento, soprattutto dal punto di vista affettivo, tanto è vero che in occasione degli
incontri settimanali svolti in struttura -ad alcuni dei quali ha presenziato il curatore
speciale- il bambino ha sempre esternato allegria, gioia e spensieratezza” (cfr. comparsa di risposta pag. 5).
Che l'affidamento esclusivo al padre costituisca la soluzione più confacente al superiore interesse del minore trova ulteriore e dirimente conferma nelle relazioni aggiornate,
depositate agli atti del presente giudizio da parte de Servizi incaricati.
L'attività di vigilanza e di osservazione svolta ha invero disvelato il sereno rapporto padre-figlio, l'atteggiamento di apertura e disponibilità del e soprattutto la sua Per_1
attenzione alle esigenze del piccolo: “Il sig. infatti, non appena ottenuto Per_1
l'affidamento esclusivo del figlio, si è prontamente adoperato a iscrivere a Persona_1
scuola e a prendere appuntamento presso la NPI territoriale […] in quanto al piccolo
in data 11/11/2023 era già stato diagnosticato un “Ritardo dello sviluppo Persona_1
psicomotorio con disturbo del linguaggio” dalla commissione medica dell'ASP di
Caltanissetta. […] Attualmente è seguito da un logopedista presente sul Persona_1
14 15
territorio di MA di RO con cadenza settimanale, dal mese successivo, a detta
del padre, la terapia sarà incrementata di un ulteriore incontro a settimana” (cfr. relazione di aggiornamento del 6.3.2025).
Il piccolo, attestano ancora i Servizi incaricati, è accudito giornalmente dal padre con il sostegno della zia nelle ore di assenza per lavoro del Parte_4 Per_1
Ed ancora, il miglioramento riscontrato nel linguaggio e il potenziamento della capacità
di partecipazione attiva ha consentito una maggiore apertura nei confronti degli operatori.
Nel nuovo contesto scuola, risulta correttamente inserito e interagisce con i Per_1
compagni, pur con alcuni inevitabili momenti di irrequietezza connessi alla patologia.
Per quel che concerne poi gli incontri con la madre, in considerazione dell'avvenuta revoca, medio tempore disposta, della misura cautelare alla stessa applicata (così come rappresentato in seno alle note di trattazione scritta delle appellanti depositate il 31.3.2025)
e tenuto conto della circostanza, assai significativa, per cui nella relazione di aggiornamento depositata in questo grado si attesta che “negli ultimi mesi il sig. di propria Per_1
iniziativa, ha favorito delle telefonate e alcuni incontri tra il bambino e la madre, sempre in
presenza dello stesso, presso luoghi pubblici, ritenendo di fare del bene al proprio figlio, il
quale, a sua detta, risponde positivamente” (relazione di aggiornamento del 6.3.25), appare necessario procedere, in questa sede alla relativa regolamentazione in una prospettiva di sana ripresa del rapporto madre – figlio, fatto sempre salvo il perseguimento del superiore interesse del minore per la cui tutela si ritiene di prevedere che gli incontri avvengano sempre alla presenza del padre o della zia paterna Parte_4
Sulla scorta di tali premesse, appare quindi opportuno stabilire che il piccolo Per_1
[...
possa incontrare la madre per un pomeriggio alla settimana da concordarsi tra le parti e,
in mancanza di accordo, da individuarsi nella giornata di martedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00 alla presenza, per tutta la durata dell'incontro, del padre o della zia paterna Pt_4
[...]
15 16
Infondate risultano poi le doglianze oggetto del secondo motivo di gravame concernente l'avvenuto rigetto delle istanze promosse dalla zia, in ordine al Parte_2
collocamento del nipote presso di sé.
In via preliminare, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, deve affermarsi la piena ammissibilità della costituzione in giudizio di Parte_2
, di cui il Tribunale ha invero preso atto con decreto del 9 febbraio 2024.
[...]
Nel merito, invece, non può ritenersi configurata alcuna lesione del diritto di difesa atteso che il Tribunale, a seguito della richiesta di collocamento avanzata dalla zia, ha infatti riservato ogni decisione unitamente al merito, all'esito della già fissata udienza di discussione e decisione del 16 aprile 2024 (cfr. ord. del 30.1.24).
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto in atto di appello, non solo alla detta udienza la difesa di non è comparsa, ma non risultano depositate neppure Parte_2
le note scritte di precisazione delle conclusioni né le comparse conclusionali o le eventuali memorie di replica entro i fissati termini con la citata ordinanza del 30 gennaio.
Il verbale di udienza, in decisa antitesi a quanto sostenuto con “istanza urgente” del 19
aprile 2024, attesta infatti la presenza dell'Avv. Buttigè solo in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Bellini nell'esclusivo interesse di e non anche del Parte_1
difensore di (cfr. verbale di udienza del 16.4.2024). Parte_2
In ogni caso, al di là della statuizione giuridica adottata dal Tribunale rispetto alla costituzione della zia, allorquando nella sentenza impugnata si dichiara il non luogo a provvedere, deve sottolinearsi come la domanda di abbia costituito Parte_2
oggetto di adeguato vaglio nel merito, il cui esito ha condotto, del tutto correttamente, al rigetto dell'invocato collocamento presso il proprio domicilio.
L'affidamento familiare, come noto, rappresenta uno strumento residuale nei soli casi e per il tempo necessario al superamento di una transitoria difficoltà o di disagio della famiglia di origine, di talché le recuperate capacità genitoriali del padre e la positiva evoluzione del
16 17
rapporto con il minore legittimano l'affidamento esclusivo in suo favore e il conseguente collocamento presso il domicilio paterno, escludendo, per l'effetto, la necessità di un diverso collocamento extrafamiliare.
A ciò si aggiunga che le risultanze di cui all'approfondita attività di indagine svolta sul nucleo familiare nonché sulle capacità vicarianti della zia materna hanno disvelato una decisa inidoneità della stessa a pendersi cura del piccolo . Persona_1
L'atteggiamento di diffidenza, chiusura e ostilità di è stato Parte_2
invero evidenziato sin dalla prima valutazione del 27 luglio 2023.
Gli incontri svoltisi con il minore presso la comunità sono risultati da subito contrassegnati da gravi accuse di maltrattamenti nei confronti degli operatori, tutte ampiamente approfondite e poi rivelatesi infondate, incidendo negativamente sulla serenità
del bambino, sistematicamente fotografato dalla zia alla ricerca di presunti ematomi, con plurimi interventi delle FF.OO. e svariati accessi in Pronto Soccorso per le relative visite pediatriche di riscontro.
Il rapporto di evidente sfiducia nei confronti della OM, acuito dalle denunce e dall'amplificazione mediatica dei fatti denunciati (cfr. relazione del 19.12.2023 in cui si dà
atto dell'intervista rilasciata da all'emittente televisiva TRC), ha Parte_2
inevitabilmente determinato un clima di pregiudizio per il minore, al punto da indurre la
OM (cfr. note del 3 e dell'11 luglio 2023) e il Curatore Speciale (istanza del 12 luglio
2023) a formalizzare richiesta di sospensione degli incontri del minore con la zia in quanto
“certamente contrari al benessere psico-fisico del minore, poiché lo sottopongono a
momenti di forte stress emotivo”; istanza accolta dal Tribunale per i Minorenni con decreto del 12.7.2023.
Ne deriva che la natura violenta della condotta assunta da Parte_2
emersa già nella prima fase di indagine, così come riscontrato dalle intercettazioni ambientali, mantenuta anche nei rapporti con gli operatori e per tutta la durata del
17 18
collocamento del piccolo in comunità, risulta assolutamente contraria all'interesse Per_1
del minore e al suo benessere psico-fisico.
Il Tribunale di prime cure ha dunque correttamente escluso ogni capacità vicariante della zia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi rigettarsi l'appello proposto da e con conseguente conferma, fatta eccezione Parte_1 Parte_2
per la modulazione del diritto di visita della madre nei termini sopra indicati, della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, per ciascuna parte processuale, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico delle appellanti, in solido tra loro, ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione sia di che del curatore speciale del minore al beneficio del gratuito Controparte_1
patrocinio.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, le appellanti sono tenute a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 38/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta in data 23 aprile 2024 e pubblicata il 3 maggio 2025:
- dispone che possa incontrare il figlio minore Parte_1 Persona_1
nei giorni e secondo le modalità di cui in parte motiva;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
18 19
- condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente grado di appello, pari ad € 3.966,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta per ciascuna parte;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Domenica Motta
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Domenica Motta Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
Dott.ssa Silvana Lomonaco Consigliere on.
Dott. Fernando Sardo Consigliere on.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 64/2024 VG
da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1977, residente a [...], e Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._2
(CL) alla Via Cavour n. 86, in qualità rispettivamente di madre e di zia materna del minore nato a [...] il [...], elettivamente domiciliate Persona_1
presso e nello studio dell'Avv. Pasqualino Miraglia del Foro di Modena (C.F.
, sito in Modena Via Rainusso n. 118, che le rappresenta e difende, C.F._3
1 2
giusta procura in atti;
Appellanti
contro
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._4
il 30/08/1966 ed ivi residente nella Via Donizetti n. 20 (padre del minore Persona_1
[...
nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Aragona nella Via G3
n.7, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Di Sciacca (C.F. ) del C.F._5
Foro di Agrigento, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Appellato
E nei confronti di
Avv. Valentina Di Maio, con studio in Caltanissetta, viale Conte Testasecca n. 26, - C.F.
, nella qualità di curatore speciale del minore C.F._6 Persona_1
[...
, nato a [...] ( AG ) il 19.02.2019 ( C.F. ), giusta decreto di C.F._7
nomina del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dell'1.06.2023, rappresentata e difesa n.q. sopra spiegata da se stessa ex art. 86 c.p.c
Appellata
Conclusioni delle parti
Per le appellanti: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei suesposti
motivi, accogliere le seguenti conclusioni:
in riforma della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, resa in
data 23.04.2024, notificata in data 03.05.2024, nel procedimento R.G. 80000061/2023, per
le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte nella narrativa del presente atto e come meglio
risultanti all'esito del giudizio di impugnazione, previo ogni più opportuno accertamento e
provvedimento del caso, così giudicare, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE ED URGENTE
- Affidare il minore al Servizio Sociale territorialmente competente, con Persona_1
2 3
incarico di predisposizione delle modalità di frequentazione madre-figlio;
- Revocare l'attuale collocamento del minore presso la dimora paterna, stante l'assenza
di indagine circa il rapporto padre-figlio;
- Disporre il collocamento del minore nella dimora presso la zia materna IG.ra
, coma da istanza avanzata nel giudizio di primo grado;
Parte_2
- Disporre laddove ritenuto opportuno, un'indagine sul nucleo familiare materno e sulle
capacità vicarianti della IG.ra , al fine di predisporre il Parte_2
collocamento urgente del minore presso la zia materna;
Salvo ogni altro diritto”.
Per l'appellato “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Dichiarare inammissibile, o comunque rigettare perché destituito di fondamento
giuridico e fattuale, l'appello proposto dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 38/2024 (R.G. n. 80000061/2023), emessa dal Tribunale per
[...]
i Minorenni di Caltanissetta in data 23.04.2024 e comunicata in data 03.05.2024;
2. In via subordinata e senza recesso, in caso di riforma della sentenza n. 38/2024 (R.G.
n. 80000061/2023), emessa dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta in data
23.04.2024 e comunicata in data 03.05.2024, affidare il minore al Persona_1
padre con collocamento del minore presso la sua abitazione”. Controparte_1
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 38/2024 del 23.04.2024, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di madre del Parte_1
minore ; rigettava la richiesta di decadenza dalla responsabilità Persona_1
genitoriale nei confronti del padre, revocando, per l'effetto, la relativa dichiarazione di sospensione;
disponeva l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre, con collocamento presso la sua abitazione;
revocava, pertanto, il collocamento del predetto minore presso la
3 4
OM “Germoglio” di San Cataldo, ove il minore si trovava dopo l'allontanamento dalla madre, disposto in via d'urgenza; revocava, conseguentemente, la nomina dell'Avv.
Valentina Di Maio quale curatore speciale del minore;
rigettava le istanze avanzate da zia del minore, in relazione alle richieste di affido in suo favore;
Parte_2
ordinava che i Servizi Sociali di MA di RO predisponessero attività di monitoraggio e di supporto in favore del minore e del nucleo familiare;
disponeva,
conclusivamente che d'intesa con i Servizi Sociali e con il Consultorio Controparte_1
familiare del medesimo Comune, stabilisse la frequenza e le modalità degli incontri tra il minore e la madre, una volta cessata la misura cautelare alla stessa applicata.
La vicenda in esame trae origine dal ricorso del 31.05.2023 (cfr. deposito del 07.10.2024
– fascicolo primo grado – all. n.1), con il quale il PM minorile - sulla scorta delle notizie acquisite in ordine alle condotte maltrattanti, sia verbali che fisiche, poste in essere da e da rispettivamente madre e nonna materna del Parte_1 Controparte_2
minore , in danno di quest'ultimo, emerse dalle indagini della Squadra Mobile Persona_1
di Caltanissetta - chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, la convalida del provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 403 c.c., di collocamento del minore, disposto in via di urgenza, presso la comunità “Germoglio” di San Cataldo, con richiesta di contestuali ordini di protezione e decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
Con decreto dell'1.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, sulla scorta della situazione di grave pregiudizio e di pericolo per il minore emergente dagli atti,
convalidava l'allontanamento urgente disposto dalla Pubblica Autorità, dichiarando, in via cautelare ed inaudita altera parte, la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità
genitoriale.
Con il medesimo provvedimento, il giudice di prime cure provvedeva alla nomina di un curatore speciale per il minore, individuato nella persona dell'Avv. Valentina Di Maio,
tenuto conto del disinteresse mostrato dal padre sino a quel momento e della misura cautelare
4 5
del divieto di avvicinamento al minore e ai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultimo,
applicata dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, alla madre e alla nonna di Per_1
[...
.
Con decreto del 16.06.2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta confermava il provvedimento di convalida di cui sopra.
Con ulteriore provvedimento del 12.07.2023, il Giudice minorile disponeva la sospensione degli incontri tra il minore e gli zii materni, , in Pt_2 Controparte_3
quanto non confacenti alla serenità del piccolo, turbata dalle condotte assunte dai detti familiari, caratterizzate da accesa ostilità nei confronti sia dei Servizi Sociali che degli operatori della OM. (cfr. fasc. primo grado. dep. 12.07.2023).
Con ulteriore provvedimento del 12 gennaio 2024, il Tribunale disponeva il collocamento del minore presso una famiglia affidataria idonea, senza scopo di adozione, la cui concreta individuazione veniva demandata ai Servizi Sociali di LI.
Successivamente, i Servizi Sociali di MA di RO (luogo di dimora del padre)
davano atto della recuperata capacità genitoriale di di talché il Tribunale Controparte_1
per i Minorenni di Caltanissetta revocava la dichiarazione di sospensione dalla responsabilità
genitoriale pronunciata nei suoi confronti, dichiarando, come sopra già indicato, la decadenza della madre, in virtù del rischio di un pregiudizio per il minore, ascritto alla possibile reiterazione delle condotte maltrattanti.
Avverso la suddetta pronuncia, proponevano appello e Parte_1 [...]
rispettivamente madre e zia del minore , affidando Parte_2 Persona_1
le loro censure a tre motivi di impugnazione.
Con la prima doglianza, le appellanti deducevano “L'illegittimità, contraddittorietà,
carenza di motivazione in ordine al collocamento del minore presso Persona_1
la dimora paterna, ed affido esclusivo al padre . Controparte_1
5 6
Si dolevano, in particolare, dell'inadeguatezza della motivazione addotta dal Tribunale
per i Minorenni a fondamento dell'affidamento esclusivo del minore al padre.
Precisavano, in proposito, che nonostante il comprovato disinteressamento di quest'ultimo nei confronti del figlio sino al suo collocamento in OM, il Tribunale,
tenuto conto di un'unica relazione redatta dallo psicologo, nonché responsabile, della
OM, aveva disposto l'affidamento esclusivo in suo favore, autorizzando il padre persino a determinare le modalità di modalità di frequentazione con la madre, una volta venuta meno la misura cautelare a suo carico.
Deducevano, dunque, le appellanti che sarebbe stato più appropriato un rientro graduale del minore presso la dimora paterna, sì da consentire un adeguato monitoraggio, da parte dei
Servizi Sociali, circa la qualità della relazione padre-figlio, prevedendo, al contempo,
nell'interesse del piccolo , un calendario di visite con la madre, scongiurando il Per_1
rischio di consentire al l'arbitraria esclusione dell'altro genitore dalla vita del Per_1
figlio.
Con il secondo motivo di censura, deducevano poi “L'illegittimità, contraddittorietà,
carenza di motivazione in ordine al rigetto delle istanze promosse dalla IG.ra Parte_2
( , in ordine al collocamento del nipote presso la sua dimora”. Parte_2 Persona_1
Lamentavano, al riguardo, che il Tribunale per i Minorenni aveva erroneamente escluso dal procedimento, non riconoscendola quale parte legittimata. Parte_2
Rilevavano in proposito che la stessa, con comparsa del 26.01.2024, si era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il collocamento del minore presso la propria dimora, così avanzando un'istanza intrinsecamente connessa alla domanda principale relativa al collocamento del minore, con l'intento di evitare l'avvio di un ulteriore procedimento, in omaggio al criterio di economia processuale.
Evidenziavano, dunque, come il Tribunale, nel rigettare l'istanza avanzata da Parte_2
aveva determinato una grave violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa
[...]
6 7
della zia materna, legittimata a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 336 c.c., norma che consente ai genitori, ai parenti del minore, nonché al curatore speciale, se nominato, e al
Pubblico Ministero, di adire l'Autorità Giudiziaria per chiedere la revoca dei provvedimenti adottati a tutela del minore.
Con il terzo motivo, le appellanti eccepivano, infine, “L'illegittimità, contraddittorietà,
carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità
genitoriale della IG.ra sul figlio minore”. Parte_1
Rappresentavano sul punto che il Tribunale aveva omesso di compiere ogni utile indagine o approfondimento in ordine alla capacità genitoriale della e alla prospettiva di Parte_2
un eventuale recupero della stessa, basando la sua decisione esclusivamente sulle relazioni prodotte dai Servizi Sociali, senza fornire una motivazione adeguata circa il pregiudizio derivante al minore nel caso in cui fosse stato mantenuto il suo legame con la madre.
Chiedevano conclusivamente che il minore venisse affidato ai Servizi Sociali
territorialmente competenti, con l'incarico di predisporre le modalità di incontro madre-
figlio, con collocamento dello stesso presso il domicilio della zia materna Parte_2
o, in alternativa, che venisse disposta un'indagine sul nucleo familiare materno e
[...]
sulle capacità vicarianti della detta zia, al fine di predisporre tale collocamento.
costituitosi nel presente giudizio con comparsa di risposta del Controparte_1
07.10.2024, contestava l'atto di appello avverso e, sull'assunto della piena correttezza della sentenza impugnata, ne invocava il rigetto.
Con particolare riferimento al primo motivo di censura, il rilevava come il Per_1
Tribunale avesse adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e dato riscontro del recupero delle proprie capacità genitoriali atteso che egli, nel periodo intercorso, aveva dimostrato di essere idoneo e capace di garantire cura e tutela all'integrità psico-fisica del minore.
Sottolineava inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, il Tribunale
7 8
aveva incaricato i Servizi Sociali di predisporre attività di monitoraggio e supporto a favore del minore e dell'intero nucleo familiare.
Osservava poi che la richiesta di controparte di affidare al Servizio Sociale Persona_1
risultava del tutto contraria all'interesse del minore, considerata la condizione di serenità ed equilibrio raggiunta dal piccolo dopo il collocamento presso il domicilio paterno.
Il evidenziava ancora come anche il curatore del minore, Avv. Valentina Di Per_1
Maio, avesse chiesto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e la contestuale revoca della sospensione a carico del padre, presso il quale aveva suggerito disporsi il collocamento.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo al rigetto delle istanze promosse da il ripercorrendo le vicende che avevano coinvolto il nucleo Parte_2 Per_1
familiare materno, verificatesi durante la permanenza del minore in OM, condivideva le ragioni poste alla base della statuizione di rigetto del primo giudice.
Richiamava, in proposito, quanto emerso circa l'inidoneità della zia ad ospitare il nipote,
stante la sua indole violenta, manifestatasi in occasione degli incontri in OM, cui aveva fatto seguito la richiesta da parte del PM di sospendere gli incontri con i familiari del ramo materno onde tutelare la serenità del piccolo.
Infine, con riferimento al terzo e ultimo motivo di appello, relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di l'appellato osservava che il Tribunale aveva Parte_1
correttamente vagliato le risultanze istruttorie fondando la dichiarazione di decadenza sulle gravi condotte maltrattanti dalla stessa poste in essere e sul rischio di reiterazione, ritenuto elevato e verosimile, con significativo pregiudizio per il benessere psico- fisico del minore.
Con comparsa di costituzione del 4.11.2024, si costituiva nel presente grado anche l'Avv.
Valentina Di Maio, quale curatore speciale del minore che, evidenziando la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per i Minorenni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
8 9
Sottolineava come la madre del minore avesse esposto lo stesso a gravi rischi psicofisici,
così come emerso dalle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario, avviate a seguito di segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dal minore, sfociate nel procedimento penale pendente a carico della madre e della nonna,
imputate per il reato di cui all'art. 572 comma 1 e 2, c.p..
Evidenziava, pertanto, il difetto, in capo alla madre, di adeguate capacità genitoriali,
condizione aggravata dal disinteresse dalla stessa mostrato nel recuperare il rapporto con il figlio, come attestato dal suo rifiuto di partecipare agli incontri programmati dai Servizi
Sociali.
Ribadiva, poi, la correttezza del capo della sentenza concernente l'affidamento esclusivo al padre e la reintegra dello stesso nella responsabilità genitoriale, evidenziando come tale figura avesse rappresentato l'unico vero punto di riferimento affettivo per il minore durante il periodo di permanenza in OM.
Condivisibile, poi, secondo il curatore, risultava la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva disposto il rigetto dell'istanza di affidamento avanzata dalla zia materna, stante la sua inidoneità ad accudire adeguatamente e responsabilmente il nipote, esposto, già
durante il periodo di frequentazione, a situazioni pregiudizievoli.
La Corte, all'udienza del 6.11.2024, preso atto dell'erronea trasmissione del fascicolo di primo grado, concernente altro procedimento e del mancato deposito delle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali incaricati, pure a fronte dei diversi solleciti disposti, fissava per la decisione l'udienza del 05.02.2025, anche al fine di acquisire maggiori informazioni circa il procedimento penale a carico dell'appellante che vedeva, quale Parte_1
persona offesa, lo stesso minore.
Disposto ulteriore rinvio per l'acquisizione della relazione aggiornata sulla complessiva situazione familiare, scolastica e di vita del minore , da parte dei SS Persona_1
del Comune di MA di RO, la Corte, all'udienza del 2.04.2025, preso atto delle
9 10
note di trattazione scritta trasmesse delle parti, e della relazione dei Servizi Sociali incaricati,
pervenuta in data 06.03.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita rigetto.
Ragioni di ordine logico impongono di procedere, prioritariamente, al vaglio del terzo motivo di impugnazione, incentrato sulla declaratoria di decadenza dalla responsabilità
genitoriale della madre.
Come noto, l'art. 330 c.c., individuando i presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri inerenti al suo ruolo o abusi dei relativi poteri, tipizza uno strumento di tutela della prole in una prospettiva di prevenzione da pregiudizi futuri.
La decadenza, quale extrema ratio, deve conseguire ad una valutazione di “non
affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da
indizi gravi, precisi e concordanti” (Cass. sez. I, ord. n. 24708/2024), all'esito di una valutazione prognostica “sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un
percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla
elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore,
ancorchè con l'aiuto di parenti o terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”
(Cass. sez. I, ord. n. 12237/2023).
In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare come l'esame degli atti di causa disveli, con evidenza, la gravità delle condotte ascritte a CP_2
e a rispettivamente nonna materna e madre del piccolo
[...] Parte_1 Per_1
[...
.
L'ampio compendio probatorio in atti, unitamente alle risultanze delle indagini socio-
ambientali richieste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
10 11
Caltanissetta e, soprattutto, le emergenze di cui all'attività di intercettazione ambientale,
attestano condotte di serio pregiudizio per il minore e di rilievo tale da aver necessitato un intervento a tutela della sua incolumità ai sensi dell'art. 403 c.c. , oltre all'apertura di un procedimento penale ai sensi dell'art. 572 c.p., tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di
Caltanissetta.
Diversamente da quanto asserito in atto di appello, nell'ambito del giudizio di primo grado è stata esperita ogni attività utile a valutare le capacità genitoriali della e Parte_2
a sostenerne il percorso di recupero (cfr. decreto del 16 giugno 2023 del Tribunale minorile).
Ciò nondimeno, gli approfondimenti, demandati ai Servizi Sociali del Comune di LI,
non hanno dato esito positivo, essendo emerso che: “…la signora sempre Parte_1
in data 5 luglio era stata convocata per un colloquio di monitoraggio sulla situazione
familiare, ma la stessa non si è presentata e contattata telefonicamente, ha risposto prima
di non stare bene e poi di aver preso altri impegni. Quando le scriventi hanno chiesto come
stava, la signora ha mostrato diffidenza e chiusura, tanto da chiudere il telefono
bruscamente” (cfr. relazione di aggiornamento trasmessa a mezzo pec in data 23 giugno
2023).
Il monitoraggio, proseguito nei mesi successivi, non ha poi consentito alcun intervento di sostegno e, anzi, ha ancora una volta evidenziato atteggiamenti di chiusura e di ostilità da parte della donna che, contattata più volte dai Servizi, si è presentata una sola volta in data
30 giugno, mostrandosi preoccupata per la salute del figlio in conseguenza della richiesta visita neuropsichiatrica per il piccolo.
Nella relazione di aggiornamento dei medesimi Servizi si legge infatti “…Alle
convocazioni successive, la signora non si è più presentata, negandosi al telefono e in
qualche occasione interrompendo bruscamente la chiamata dell'operatrice che l'aveva
contattata. In data 27/09/2023 dopo un ennesimo tentativo telefonico per ripristinare la
comunicazione, la signora ha dichiarato esplicitamente di non volere più essere Parte_2
11 12
seguita dall'equipe del Centro per la Famiglia in quanto a suo dire le operatrici avrebbero
detto che il figlio è “un handicappato” […] (cfr. relaz. cit. del 29 settembre /2 ottobre 2023).
Emerge, dunque, un atteggiamento di totale rifiuto e avversione che non solo ha impedito ogni valutazione circa la recuperabilità delle sue capacità genitoriali, ma ha escluso in radice la possibilità di monitoraggio facendo venire meno persino il rapporto di fiducia con i
Servizi, come specificato nella medesima nota del 29 settembre da ultimo citata:
“Considerata l'indisponibilità della signora e il fatto che sia venuto a mancare il rapporto
di fiducia, le scriventi operatrici del Centro per la Famiglia si dichiarano incompatibili”.
Tale atteggiamento legittima, condivisibilmente, una valutazione prognostica negativa,
non potendosi escludere un futuro pregiudizio per , alla luce del Persona_1
rifiuto finanche di ricevere un supporto, e della mancata dimostrazione di un interesse effettivo e concreto al recupero del rapporto con il figlio.
Ne consegue che la statuizione del Tribunale in punto di decadenza dalla responsabilità
genitoriale della madre del minore deve trovare piena conferma.
Venendo alla valutazione delle capacità genitoriali del padre, oggetto di censura con il primo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
La figura paterna risulta connotata, in una fase iniziale, dal difetto di una presenza costante per il piccolo , tenuto conto della separazione dei genitori, intervenuta Persona_1
poco dopo la nascita del piccolo e considerati, soprattutto, i significativi contrasti venutisi a creare tra il e il ramo parentale del coniuge. Per_1
Dato, questo, che rinviene conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa CP_2
ai Servizi Sociali in sede di indagine socio-ambientale disposta dalla Procura della
[...]
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, ove viene rappresentato che
“Il signor incontra il minore due volte a settimana in presenza della nonna, la Per_1
quale riferisce di avere delle riserve nei confronti del padre e preferisce rimanere presente
12 13
durante gli incontri che solitamente avvengono presso il parco giochi di LI (nota dell'1
marzo 2023).
Pur tuttavia, nella medesima relazione si dà atto della circostanza per cui “Dai racconti
della nonna pare che il minore sia sereno e abbia un buon rapporto con il padre e che il
bambino attenda l'evento con la massima tranquillità” (cfr. relaz. ult. cit.), così dovendosi escludere, contrariamente a quanto affermato nel gravame, una situazione di totale disinteresse del padre.
Quest'ultimo, dopo l'ingresso di in comunità, ha quindi evidenziato un Per_1
atteggiamento di apertura e di ampia collaborazione mantenendo, sin da subito, pur a fronte di un'iniziale difficoltà di contenimento del piccolo nei casi di comportamenti oppositivi e iperattivi, incontri regolari con il figlio, svoltisi peraltro: “in un clima sereno e disteso. Il
signor è solito portare al bambino sempre nuovi giocattoli, quali puzzle, Per_1
costruzioni, album da disegno, trascorrendo gran parte del tempo dell'incontro a giocare
col figlio. L'uomo si è sempre dimostrato affettuoso, palesando i propri sentimenti
attraverso il contatto fisico, interagendo in maniera adeguata con il bambino” (relazione
OM il Germoglio del 31.8.2023).
Il ha inoltre espresso sempre una chiara disponibilità a fornire elementi utili alle Per_1
indagini, assumendo atteggiamenti volti a garantire il benessere del figlio.
Il monitoraggio sulla figura paterna esperito nel corso del giudizio di primo grado, lungi dal limitarsi alla valorizzazione di un'unica relazione attestante una “miracolosamente recuperata capacità genitoriale” – così come indicato nell'atto di appello – si è svolto in maniera costante sia al fine di vigilare sugli incontri padre-figlio sia, soprattutto, per esaminare lo stato psico-fisico del minore e l'evoluzione del rapporto con il genitore.
La valutazione affidata ai Servizi Sociali del Comune di MA di RO ha poi consentito di verificare la situazione personale, familiare e abitativa del e Per_1
soprattutto la sua disponibilità e idoneità a prendersi cura del piccolo, in ciò coadiuvato dal
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sostegno della sorella costantemente presente agli incontri presso la OM e sin Pt_3
da subito disponibile ad accogliere il nipotino.
L'approfondimento disposto dal Tribunale per i Minorenni risulta dunque, a parere del
Collegio, adeguatamente approfondito e tale da confermare il recupero delle capacità
genitoriali da parte del padre, correttamente indicato quale affidatario esclusivo del minore.
Al contrario, l'affidamento ai Servizi invocato dalle appellanti, lungi dal consentire al minore di “abituarsi” alla vita con il padre, determinerebbe solamente il prolungamento del percorso di istituzionalizzazione del minore, con verosimile compromissione dell'avviato rapporto padre-figlio, in aperta violazione della natura di extrema ratio dell'affidamento.
Considerazioni, queste, condivise anche dal curatore speciale il quale, costituendosi nel presente grado, ha ribadito che il rimane “l'unica valida figura familiare di Per_1
riferimento, soprattutto dal punto di vista affettivo, tanto è vero che in occasione degli
incontri settimanali svolti in struttura -ad alcuni dei quali ha presenziato il curatore
speciale- il bambino ha sempre esternato allegria, gioia e spensieratezza” (cfr. comparsa di risposta pag. 5).
Che l'affidamento esclusivo al padre costituisca la soluzione più confacente al superiore interesse del minore trova ulteriore e dirimente conferma nelle relazioni aggiornate,
depositate agli atti del presente giudizio da parte de Servizi incaricati.
L'attività di vigilanza e di osservazione svolta ha invero disvelato il sereno rapporto padre-figlio, l'atteggiamento di apertura e disponibilità del e soprattutto la sua Per_1
attenzione alle esigenze del piccolo: “Il sig. infatti, non appena ottenuto Per_1
l'affidamento esclusivo del figlio, si è prontamente adoperato a iscrivere a Persona_1
scuola e a prendere appuntamento presso la NPI territoriale […] in quanto al piccolo
in data 11/11/2023 era già stato diagnosticato un “Ritardo dello sviluppo Persona_1
psicomotorio con disturbo del linguaggio” dalla commissione medica dell'ASP di
Caltanissetta. […] Attualmente è seguito da un logopedista presente sul Persona_1
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territorio di MA di RO con cadenza settimanale, dal mese successivo, a detta
del padre, la terapia sarà incrementata di un ulteriore incontro a settimana” (cfr. relazione di aggiornamento del 6.3.2025).
Il piccolo, attestano ancora i Servizi incaricati, è accudito giornalmente dal padre con il sostegno della zia nelle ore di assenza per lavoro del Parte_4 Per_1
Ed ancora, il miglioramento riscontrato nel linguaggio e il potenziamento della capacità
di partecipazione attiva ha consentito una maggiore apertura nei confronti degli operatori.
Nel nuovo contesto scuola, risulta correttamente inserito e interagisce con i Per_1
compagni, pur con alcuni inevitabili momenti di irrequietezza connessi alla patologia.
Per quel che concerne poi gli incontri con la madre, in considerazione dell'avvenuta revoca, medio tempore disposta, della misura cautelare alla stessa applicata (così come rappresentato in seno alle note di trattazione scritta delle appellanti depositate il 31.3.2025)
e tenuto conto della circostanza, assai significativa, per cui nella relazione di aggiornamento depositata in questo grado si attesta che “negli ultimi mesi il sig. di propria Per_1
iniziativa, ha favorito delle telefonate e alcuni incontri tra il bambino e la madre, sempre in
presenza dello stesso, presso luoghi pubblici, ritenendo di fare del bene al proprio figlio, il
quale, a sua detta, risponde positivamente” (relazione di aggiornamento del 6.3.25), appare necessario procedere, in questa sede alla relativa regolamentazione in una prospettiva di sana ripresa del rapporto madre – figlio, fatto sempre salvo il perseguimento del superiore interesse del minore per la cui tutela si ritiene di prevedere che gli incontri avvengano sempre alla presenza del padre o della zia paterna Parte_4
Sulla scorta di tali premesse, appare quindi opportuno stabilire che il piccolo Per_1
[...
possa incontrare la madre per un pomeriggio alla settimana da concordarsi tra le parti e,
in mancanza di accordo, da individuarsi nella giornata di martedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00 alla presenza, per tutta la durata dell'incontro, del padre o della zia paterna Pt_4
[...]
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Infondate risultano poi le doglianze oggetto del secondo motivo di gravame concernente l'avvenuto rigetto delle istanze promosse dalla zia, in ordine al Parte_2
collocamento del nipote presso di sé.
In via preliminare, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, deve affermarsi la piena ammissibilità della costituzione in giudizio di Parte_2
, di cui il Tribunale ha invero preso atto con decreto del 9 febbraio 2024.
[...]
Nel merito, invece, non può ritenersi configurata alcuna lesione del diritto di difesa atteso che il Tribunale, a seguito della richiesta di collocamento avanzata dalla zia, ha infatti riservato ogni decisione unitamente al merito, all'esito della già fissata udienza di discussione e decisione del 16 aprile 2024 (cfr. ord. del 30.1.24).
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto in atto di appello, non solo alla detta udienza la difesa di non è comparsa, ma non risultano depositate neppure Parte_2
le note scritte di precisazione delle conclusioni né le comparse conclusionali o le eventuali memorie di replica entro i fissati termini con la citata ordinanza del 30 gennaio.
Il verbale di udienza, in decisa antitesi a quanto sostenuto con “istanza urgente” del 19
aprile 2024, attesta infatti la presenza dell'Avv. Buttigè solo in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Bellini nell'esclusivo interesse di e non anche del Parte_1
difensore di (cfr. verbale di udienza del 16.4.2024). Parte_2
In ogni caso, al di là della statuizione giuridica adottata dal Tribunale rispetto alla costituzione della zia, allorquando nella sentenza impugnata si dichiara il non luogo a provvedere, deve sottolinearsi come la domanda di abbia costituito Parte_2
oggetto di adeguato vaglio nel merito, il cui esito ha condotto, del tutto correttamente, al rigetto dell'invocato collocamento presso il proprio domicilio.
L'affidamento familiare, come noto, rappresenta uno strumento residuale nei soli casi e per il tempo necessario al superamento di una transitoria difficoltà o di disagio della famiglia di origine, di talché le recuperate capacità genitoriali del padre e la positiva evoluzione del
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rapporto con il minore legittimano l'affidamento esclusivo in suo favore e il conseguente collocamento presso il domicilio paterno, escludendo, per l'effetto, la necessità di un diverso collocamento extrafamiliare.
A ciò si aggiunga che le risultanze di cui all'approfondita attività di indagine svolta sul nucleo familiare nonché sulle capacità vicarianti della zia materna hanno disvelato una decisa inidoneità della stessa a pendersi cura del piccolo . Persona_1
L'atteggiamento di diffidenza, chiusura e ostilità di è stato Parte_2
invero evidenziato sin dalla prima valutazione del 27 luglio 2023.
Gli incontri svoltisi con il minore presso la comunità sono risultati da subito contrassegnati da gravi accuse di maltrattamenti nei confronti degli operatori, tutte ampiamente approfondite e poi rivelatesi infondate, incidendo negativamente sulla serenità
del bambino, sistematicamente fotografato dalla zia alla ricerca di presunti ematomi, con plurimi interventi delle FF.OO. e svariati accessi in Pronto Soccorso per le relative visite pediatriche di riscontro.
Il rapporto di evidente sfiducia nei confronti della OM, acuito dalle denunce e dall'amplificazione mediatica dei fatti denunciati (cfr. relazione del 19.12.2023 in cui si dà
atto dell'intervista rilasciata da all'emittente televisiva TRC), ha Parte_2
inevitabilmente determinato un clima di pregiudizio per il minore, al punto da indurre la
OM (cfr. note del 3 e dell'11 luglio 2023) e il Curatore Speciale (istanza del 12 luglio
2023) a formalizzare richiesta di sospensione degli incontri del minore con la zia in quanto
“certamente contrari al benessere psico-fisico del minore, poiché lo sottopongono a
momenti di forte stress emotivo”; istanza accolta dal Tribunale per i Minorenni con decreto del 12.7.2023.
Ne deriva che la natura violenta della condotta assunta da Parte_2
emersa già nella prima fase di indagine, così come riscontrato dalle intercettazioni ambientali, mantenuta anche nei rapporti con gli operatori e per tutta la durata del
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collocamento del piccolo in comunità, risulta assolutamente contraria all'interesse Per_1
del minore e al suo benessere psico-fisico.
Il Tribunale di prime cure ha dunque correttamente escluso ogni capacità vicariante della zia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi rigettarsi l'appello proposto da e con conseguente conferma, fatta eccezione Parte_1 Parte_2
per la modulazione del diritto di visita della madre nei termini sopra indicati, della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 3.966,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, per ciascuna parte processuale, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico delle appellanti, in solido tra loro, ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione sia di che del curatore speciale del minore al beneficio del gratuito Controparte_1
patrocinio.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, le appellanti sono tenute a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in parziale riforma della sentenza n. 38/2024, emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta in data 23 aprile 2024 e pubblicata il 3 maggio 2025:
- dispone che possa incontrare il figlio minore Parte_1 Persona_1
nei giorni e secondo le modalità di cui in parte motiva;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
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- condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente grado di appello, pari ad € 3.966,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta per ciascuna parte;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 2.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Domenica Motta
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