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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR RI GABRIELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Barone -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Addis Abeba, 45 13900 Biella BI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220259000608077000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Per il ricorrente:
Nel merito, vista la fondatezza dei motivi del ricorso, accogliere le motivazioni di doglianza dello stesso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento, documento n.
13220259000608077000, per l'importo totale di € 1.546,31, notificato il 22.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella, per conto della Direzione provinciale di
Potenza-Ufficio controlli;
- in subordine annullamento parziale di interessi e sanzioni;
- condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Per la resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
Inoltre, in ragione della palese infondatezza del ricorso, condannare il ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 9.6.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13220259000608077000, notificata in data 22.3.2025, relativa all'avviso di accertamento n. TC301R202519/2014 per l'importo complessivo di €
1.546,31 richiesto a titolo di Irpef e addizionale regionale anno 2012, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha eccepito: la nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione;
la nullità della notifica attesa la relata in bianco nella copia consegnata al destinatario;
l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione della pretesa tributaria, di interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, costituitasi in giudizio assumendo anche la difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 1.2.2026 ribadendo le motivazioni già esposte.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione da parte del funzionario e/o legale rappresentante dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e la nullità della notifica attesa la relata in bianco nella copia consegnata al destinatario.
Le eccezioni non sono fondate.
La notifica della intimazione di pagamento è regolarmente avvenuta in Biella Strada del
Monte 62, luogo di residenza, mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo di raccomandata. Il ricorrente ha dato atto della notifica dell'intimazione di pagamento il
22.3.2025 e, pur lamentando il difetto di sottoscrizione, peraltro non prescritta, ha tempestivamente impugnato l'atto individuando esattamente l'autorità di provenienza.
2.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei tributi, interessi e sanzioni, attesa la maturazione del termine prescrittivo quinquennale.
2.1
Dalla documentazione prodotta da parte resistente si evince che l'avviso di accertamento n. TC301R202519, sotteso all'intimazione di pagamento, è stato ritualmente notificato
Indirizzo_1dal messo comunale in data 11.03.2015 all'indirizzo in ove all'epoca il ricorrente era residente (allegato 1, atti relativi alla notifica e certificato di residenza rilasciato dal Comune di Rimini in data 27.1.2015). Non essendo stato possibile reperire il destinatario dell'atto o altre persone legittimate al ritiro, l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale di Rimini con affissione di avviso di deposito alla porta dell'abitazione dandone notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Attese la regolarità della notifica e la mancanza di impugnazione, la pretesa tributaria è divenuta definitiva.
L'Agenzia delle Entrate ha dedotto che l'intimazione di pagamento impugnata è stata poi preceduta da preavviso di fermo amministrativo notificato in data 18.9.2018. Dalla documentazione in atti (doc. 2) si evince unicamente che il preavviso di fermo amministrativo, indirizzato a Luino, non è stato notificato per irreperibilità del destinatario e successivo deposito presso la casa Comunale. Non è stato prodotto, tuttavia, il certificato anagrafico dal quale dedurre che a tale data il ricorrente fosse residente all'indirizzo. In assenza di collegamento tra il luogo di avvenuta notifica ed il ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo non può pertanto ritenersi validamente notificato, con conseguente mancata interruzione della prescrizione.
2.2.
Dalla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.3.2015 alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 22.3.2025 non può ritenersi maturato l'ordinario termine di prescrizione decennale relativa al credito erariale per la riscossione di IRPEF.
Premesso che, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma
1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.” (Cass. Ordinanza 29.11.2023 n. 33213), occorre a tal fine considerare la sospensione 85 giorni collegata all'emergenza Covid. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025 ha affermato il seguente principio: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Deve invece ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione di sanzioni ed interessi.
“In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948,
n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.” (Cass. Ordinanza n. 23052 del
11/08/2025).
“In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass. Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
Attese le motivazioni sovra esposte, in parziale accoglimento del ricorso, devono conseguentemente essere annullati interessi e sanzioni di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
3.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata in punto interessi e sanzioni.
Spese di giudizio compensate.
Biella, 12 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
MA BR MAni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR RI GABRIELLA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 47/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Barone -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Addis Abeba, 45 13900 Biella BI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - Via Dei Mille 85100 Potenza PZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13220259000608077000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Per il ricorrente:
Nel merito, vista la fondatezza dei motivi del ricorso, accogliere le motivazioni di doglianza dello stesso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento, documento n.
13220259000608077000, per l'importo totale di € 1.546,31, notificato il 22.03.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella, per conto della Direzione provinciale di
Potenza-Ufficio controlli;
- in subordine annullamento parziale di interessi e sanzioni;
- condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Per la resistente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
Inoltre, in ragione della palese infondatezza del ricorso, condannare il ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 9.6.2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13220259000608077000, notificata in data 22.3.2025, relativa all'avviso di accertamento n. TC301R202519/2014 per l'importo complessivo di €
1.546,31 richiesto a titolo di Irpef e addizionale regionale anno 2012, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente ha eccepito: la nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione;
la nullità della notifica attesa la relata in bianco nella copia consegnata al destinatario;
l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione della pretesa tributaria, di interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, costituitasi in giudizio assumendo anche la difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. Parte ricorrente ha depositato memoria in data 1.2.2026 ribadendo le motivazioni già esposte.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto impugnato per la mancata sottoscrizione da parte del funzionario e/o legale rappresentante dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione e la nullità della notifica attesa la relata in bianco nella copia consegnata al destinatario.
Le eccezioni non sono fondate.
La notifica della intimazione di pagamento è regolarmente avvenuta in Biella Strada del
Monte 62, luogo di residenza, mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo di raccomandata. Il ricorrente ha dato atto della notifica dell'intimazione di pagamento il
22.3.2025 e, pur lamentando il difetto di sottoscrizione, peraltro non prescritta, ha tempestivamente impugnato l'atto individuando esattamente l'autorità di provenienza.
2.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei tributi, interessi e sanzioni, attesa la maturazione del termine prescrittivo quinquennale.
2.1
Dalla documentazione prodotta da parte resistente si evince che l'avviso di accertamento n. TC301R202519, sotteso all'intimazione di pagamento, è stato ritualmente notificato
Indirizzo_1dal messo comunale in data 11.03.2015 all'indirizzo in ove all'epoca il ricorrente era residente (allegato 1, atti relativi alla notifica e certificato di residenza rilasciato dal Comune di Rimini in data 27.1.2015). Non essendo stato possibile reperire il destinatario dell'atto o altre persone legittimate al ritiro, l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale di Rimini con affissione di avviso di deposito alla porta dell'abitazione dandone notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Attese la regolarità della notifica e la mancanza di impugnazione, la pretesa tributaria è divenuta definitiva.
L'Agenzia delle Entrate ha dedotto che l'intimazione di pagamento impugnata è stata poi preceduta da preavviso di fermo amministrativo notificato in data 18.9.2018. Dalla documentazione in atti (doc. 2) si evince unicamente che il preavviso di fermo amministrativo, indirizzato a Luino, non è stato notificato per irreperibilità del destinatario e successivo deposito presso la casa Comunale. Non è stato prodotto, tuttavia, il certificato anagrafico dal quale dedurre che a tale data il ricorrente fosse residente all'indirizzo. In assenza di collegamento tra il luogo di avvenuta notifica ed il ricorrente, il preavviso di fermo amministrativo non può pertanto ritenersi validamente notificato, con conseguente mancata interruzione della prescrizione.
2.2.
Dalla notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 11.3.2015 alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 22.3.2025 non può ritenersi maturato l'ordinario termine di prescrizione decennale relativa al credito erariale per la riscossione di IRPEF.
Premesso che, come rilevato dalla Corte di Cassazione, “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma
1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.” (Cass. Ordinanza 29.11.2023 n. 33213), occorre a tal fine considerare la sospensione 85 giorni collegata all'emergenza Covid. La Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025 ha affermato il seguente principio: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. Deve invece ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione di sanzioni ed interessi.
“In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948,
n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.” (Cass. Ordinanza n. 23052 del
11/08/2025).
“In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass. Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
Attese le motivazioni sovra esposte, in parziale accoglimento del ricorso, devono conseguentemente essere annullati interessi e sanzioni di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
3.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata in punto interessi e sanzioni.
Spese di giudizio compensate.
Biella, 12 febbraio 2026.
Il giudice monocratico
MA BR MAni