Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1941/2023 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Massimo Venditto;
opponente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
opposto
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso per mandato in atti dall'avv. Rosario Novaco;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.3.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ed il concessionario, proponendo CP_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento con cui le veniva richiesto il pagamento di contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito nn. 37120160015265886000, 37120170006433806000,
37120180007624282000, 37120180021869054000 in ipotesi omessi per gli anni 2015-2018. Lamentava, in particolare,
l'intervenuta prescrizione del credito .
1
In via preliminare, gli enti convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per non avere parte ricorrente impugnato gli avvisi di addebito che dell'intimazione oggi in questione costituiscono necessario presupposto.
L'eccezione è però da reputarsi, atteso che parte ricorrente non ha inteso revocare in dubbio l'assetto d'interessi consolidato nei titoli notificatigli rispettivamente il 16.11.2016, il 22.9.2017, il
18.8.2018 ed il 18.1.2019, (cfr. relate nella produzione dell CP_1
sibbene addurre l'esistenza di un fatto estintivo ad esso sopravvenuto, vale a dire la prescrizione (cfr. per un caso analogo
Cass. S.U. n. 23832 del 2007).
Segue da quanto sopra che la presente controversia va qualificata come opposizione all'esecuzione che, nella specie risulta infondata per i crediti portati negli avvisi di addebito nn.
37120170006433806000, 37120180007624282000,
37120180021869054000 non essendo decorsi 5 anni tra la notifica dei titoli in data 22.9.2017, in data 18.8.2018 e in data
18.1.2019 e la notifica dell'intimazione di pagamento in data
16.2.2023 (cfr. relata nella produzione dell ) . Controparte_3
Tanto considerando il periodo di sospensione della prescrizione stabilito dalla normativa per covid 19 dal 23 febbraio al 30 giugno
2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo
2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni
2 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
E' invece maturata la prescrizione per i crediti portati nell'avviso di addebito n. 37120160015265886000, giacchè alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata per i crediti inps ivi portati non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica dell'avviso di addebito sopra indicata.
Inammissibile è poi l'eccezione di decadenza ex art. 25 DPR
602/73, trattandosi di vizio formale fatto valere oltre il termine di
20 giorni dalla notifica dei titoli di cui all'art. 617 cpc .
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite per un terzo
Per i restanti due terzi le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente in solido in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo
PQM
Dichiara prescritti i crediti portati nell'intimazione di CP_1
pagamento impugnata limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 37120160015265886000 ; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite per un terzo;
condanna parte opponente al pagamento in favore dei convenuti in solido , al pagamento dei due terzi delle spese di lite che liquida in tale ridotta misura in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori se dovuti
Così deciso in Torre Annunziata, il 20.6.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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