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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile ( già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel processo civile iscritto al n. 80/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avente ad oggetto “impugnazione di lodo arbitrale”;
TRA già in persona dei l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2
amministratori con poteri disgiunti sigg.ri , nata a [...] il 22 settembre CP_3
1961 (CF ed , nato a [...] il 18 C.F._1 CP_4
settembre 1976 (CF ), con sede in Napoli, alla via S. Pietro a C.F._2
Majella, 32/33 (p. iva n. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Giacomo P.IVA_1
D'Attorre (codice fiscale ), (codice fiscale C.F._3 Parte_1
), (codice fiscale ) C.F._4 Parte_2 C.F._5
Impugnante
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_5
(C.F. ) e nato a [...] il [...] C.F._6 Parte_3
ed ivi residente in [...] ( C.F. ) rappresentato e difeso, C.F._7 dall'Avv Derek Di Perri (C.F. ) C.F._8
Resistenti
_______________________________________________________________________
n. 80/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 810 c.p.c. del 18.3.2019 i germani e Controparte_5 Parte_3
in qualità di soci della sia in proprio che come
[...] Controparte_2
eredi della madre chiedevano ex art. 9 dello statuto societario, la Persona_1 nomina di un arbitro cui demandare la cognizione dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2017 adottata dall'assemblea in data 21.1.2019.
Rappresentavano di essere titolari ciascuno di una quota pari al 16,66% del capitale sociale e come eredi della madre di una ulteriore quota pari al Persona_1
16,66%, e che la residua quota pari al 50% apparteneva alla socia;
che, CP_3 pur non avendo partecipato all'assemblea a cui erano stati convocati, il bilancio era stato approvato con il voto della sola , in assenza dei quorum costitutivi e CP_3
deliberativi previsti dallo Statuto.
Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità della delibera.
Si costituiva la che eccepiva l'incompetenza dell'arbitro Controparte_2
unico, la carenza di legittimazione dei ricorrenti nella qualità di eredi di Persona_1 non essendo state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 2470 c.c. e non essendo
[...]
stato nominato un rappresentante comune, la validità della delibera assunta in quanto erano stati rispettati i quorum costitutivi e deliberativi.
Con lodo del 16.9.2019 l'Arbitro Unico accoglieva la domanda ed annullava la delibera del 21.1.2019.
La impugnava il lodo per contraddittorietà delle disposizioni CP_5 Controparte_2
in esso contenute ex art. 829 comma 1 n.11 c.p.c., e chiedeva il rigetto della domanda proposta da e nel procedimento arbitrale, Controparte_5 Parte_3
essendo la delibera assembleare del 21.1.2019 valida ed efficace.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
Il 13.6.2025 i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta di rinuncia agli atti ed all'azione del giudizio pendente e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
All'udienza del 17.6.2025 la Corte riservava la decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
_______________________________________________________________________ n. 80/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima sezione civile bis
Le parti hanno rappresentato di aver concluso una transazione ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Considerato che le parti hanno inteso rinunciare alle domande, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulla liquidazione delle spese processuali del giudizio in favore dell'una o dell'altra parte secondo il principio della soccombenza virtuale, in base al quale è necessario valutare se la domanda proposta sarebbe stata accolta o rigettata.
(Cass. n. 3148/2016, n. 14939/2020)
Nella fattispecie in esame, le parti hanno definito anche la questione relativa alle spese del giudizio concordando sulla compensazione delle stesse, pertanto non è necessario procedere alla valutazione della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale del 16.9.2019 proposta dalla già nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di e Controparte_5 Parte_3
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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