Sentenza breve 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Russi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia – Piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del decreto emesso in data -OMISSIS- con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il-OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è un cittadino della-OMISSIS-, già beneficiario di un permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il-OMISSIS-.
2. Con la sentenza -OMISSIS-, depositata il 2 maggio 2023, il Tribunale di -OMISSIS- ha condannato il ricorrente alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 572 c.p., ritenendolo responsabile «-OMISSIS-, -OMISSIS-.
3. In data -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- ha adottato un primo provvedimento di revoca del permesso di soggiorno fondato sulla suddetta sentenza penale.
Tuttavia questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS- ha annullato tale provvedimento, poiché l’Amministrazione aveva omesso di valutare la memoria difensiva e la documentazione inviate dal ricorrente dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, «fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza nel corso del procedimento» .
4. In esecuzione della predetta sentenza di questo Tribunale, la Questura di -OMISSIS- ha esaminato la memoria difensiva e la documentazione inviate dal ricorrente e, ritenendola non idonea a superare il giudizio di pericolosità del ricorrente fondato sulla condanna in sede penale, in data -OMISSIS- ha emesso, ai sensi degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998, nei confronti del ricorrente medesimo un nuovo decreto di revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, negando contestualmente il rilascio di un titolo di soggiorno ad altro titolo, mancando le condizioni di legge.
Come si evince dalla motivazione di tale provvedimento di revoca, i gravi fatti accertati dal Giudice penale sono univocamente significativi della pericolosità dello straniero - quale soggetto dedito «alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica» (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 159/2011) - e della sua mancata integrazione nel tessuto sociale dello Stato.
Rispetto alla non definitività della sentenza di condanna e alle ulteriori circostanze illustrate nella memoria difensiva, asseritamente significative di un radicamento nel territorio dello Stato (percorso scolastico svolto in Italia, stabile inserimento lavorativo, possesso di un contratto di locazione e richiesta di ricongiungimento familiare), il Questore ha ritenuto le circostanze stesse non idonee determinare una valutazione diversa, in quanto «la circostanza per cui la sentenza di condanna di primo grado è stata impugnata dal cittadino straniero non è dirimente, posto che ai sensi dell’art. 9 comma 4 D.lgs. 286/98 il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero può ben basarsi su eventuali condanne “anche non definitive” per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale …, l’aver svolto un percorso scolastico e l’essersi diplomato in Italia, l’essere titolare di un contratto di locazione di un immobile o lo svolgimento di un’attività lavorativa, sebbene possano essere considerati indici di integrazione sociale, non possono essere ritenute nella fattispecie circostanze idonee a giustificare il regolare soggiorno del cittadino straniero in Italia, posto che non attenuano in alcun modo la gravità del comportamento criminoso perpetrato dallo stesso nei confronti della coniuge, peraltro -OMISSIS-. Con il suo grave comportamento criminoso, infatti, oggi più che mai causa di serio allarme sociale, il cittadino straniero ha infatti dimostrato di non essersi integrato positivamente nel sistema sociale italiano, rendendosi responsabile dei reati di cui sopra che rappresentano un chiaro indice di indole aggressiva e denotano la sua totale mancanza di condivisione non soltanto del sistema giuridico-sociale su cui si fonda il nostro Stato… ma anche dei valori antidiscriminatori, di uguaglianza sociale e di tutela dei diritti dei fanciulli sanciti nella Convenzione Europea pe la salvaguardia di Diritti dell’Uomo e ribaditi nella Convenzione di Istanbul dell’11/05/2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica sottoscritta dall’Italia in data 27 settembre 2012».
Inoltre in motivazione è stato sottolineato che «dagli accertamenti effettuati d’ufficio risulta che il cittadino straniero ha mantenuto i legami con il proprio Paese (dove si trova tuttora), ove -OMISSIS-. Non assume pertanto alcuna rilevanza la reclamata sussistenza dei vincoli familiari e il fatto che il cittadino straniero ne abbia richiesto il ricongiungimento, posto che la revoca del titolo di soggiorno del cittadino straniero non avrebbe alcuna “drammatica conseguenza” sul nucleo familiare del cittadino straniero composto d-OMISSIS-, trovandosi i suddetti familiari in -OMISSIS- e non avendo mai soggiornato stabilmente in Italia».
5. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
5.1. Violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della L. n. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento e del diritto alla partecipazione procedimentale, p erché la Questura di -OMISSIS- nel riesercitare il suo potere discrezionale, a seguito dell’annullamento del primo provvedimento, non ha dato la comunicazione dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
5.2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e sviamento – Violazione degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998 , perchè l’Amministrazione non ha operato il prescritto bilanciamento degli interessi in gioco, facendo leva su un automatismo tra la sentenza di condanna e la revoca del permesso di lungo soggiorno e sottovalutando i molteplici elementi favorevoli al ricorrente, che confermerebbero la sua integrazione sociale.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma e, con memoria depositata in data 21 marzo 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente, a sua volta ha replicato alle difese di controparte.
7. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art.60 c.p.a..
La causa è quindi passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Il primo motivo è infondato.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 dal momento che l’Amministrazione, conformandosi alla sentenza di questo Tribunale -OMISSIS-, ha rivalutato, confermandola, la sussistenza dei presupposti per la revoca del permesso di lungo soggiorno alla luce della la memoria difensiva e la documentazione inviate dal ricorrente, già presenti agli atti del procedimento, dando contezza di ciò nella motivazione del provvedimento impugnato.
Né giova al ricorrente affermare la novità della valutazione della Questura in merito all’impossibilità di rilasciare «un titolo di soggiorno di carattere alternativo» che, comunque, egli non ha mai chiesto e di cui non ha provato in giudizio di poter beneficiare, essendo ritenuto persona socialmente pericolosa e passibile di espulsione obbligatoria.
3. Anche il secondo motivo è privo di pregio.
Secondo l’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4” ; tale comma 4, prevede che “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero” .
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” .
Peraltro, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che «In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale … secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo)» ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 23 agosto 2022, n. 7401).
4. Ebbene - premesso che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche sulla tipologia di reati commessi e sulle specifiche circostanze dei fatti costituenti reato (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 27 gennaio 2025 n. 115) - il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, formulando un giudizio che non risulta inficiato da vizi istruttori o da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza.
Dalla sentenza -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- risulta infatti che il ricorrente è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) perché ritenuto responsabile di condotte connotate da abitualità e sopraffazione, come si evince anche dal fatto che il relativo procedimento penale ha preso avvio dalla denuncia-querela sporta dalla persona offesa, moglie -OMISSIS- del ricorrente all’epoca dei fatti.
I fatti ascritti al ricorrente destano un forte allarme sociale e si pongono in antitesi con i valori dell’ordinamento, che garantisce la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e richiede il rispetto reciproco tra i coniugi, nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare.
Inoltre il reato contestato al ricorrente rientra tra quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., che costituiscono motivo di diniego o di revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 anche a seguito di sentenza non definitiva ed è quindi sintomatico, in base alla valutazione espressa a monte dal legislatore, della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico, nel quale dev’essere ricompreso anche l’ordine pubblico familiare. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 febbraio 2025, n. 235).
Ciò posto, il percorso motivazionale esposto nel provvedimento impugnato risulta tutt’altro che carente e la valutazione operata dal Questore non può ritenersi irragionevole o viziata da un mero automatismo tra la condanna penale del ricorrente e la revoca del permesso di lungo soggiorno; al contrario, il Questore ha giustificato in modo coerente e proporzionato alle risultanze istruttorie in base a quali elementi concreti ha desunto che il ricorrente costituisca una minaccia attuale per la sicurezza pubblica.
Nè è idonea ad inficiare il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente la circostanza che la pena applicata dal Giudice penale sia oggetto di una sentenza di condanna condizionalmente sospesa. Difatti, secondo una condivisibile giurisprudenza (cfr., in particolare, T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 235/2025 cit.), la concessione della sospensione condizionale della pena presuppone un giudizio prognostico di segno favorevole in ordine alla reiterazione dei reati, ai fini della realizzazione della funzione special-preventiva della pena, e non già in ordine all’integrazione sociale dello straniero, ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
Le considerazioni che precedono sono corroborate da quanto dispone l’articolo 18- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dal provvedimento impugnato, che riserva alla specifica fattispecie delittuosa ( id est , maltrattamenti in famiglia) una speciale disciplina, attribuendo espressamente al Questore la facoltà di revoca del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 16 gennaio 2024, n. 40).
5. Come riconosciuto da recente e condivisibile giurisprudenza, la commissione di reati (tra i quali rientra quello in considerazione) incompatibili con i principi costituzionali, che «impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali - come il nucleo familiare in esame - in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita , dell’integrità fisica della parità e della libertà della donna» (Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175), prevale sulla valorizzazione del contesto lavorativo e dei vincoli familiari evidenziati dal ricorrente e ne esclude la portata di elisione del giudizio negativo.
A tal proposito, assume peraltro rilievo dirimente il fatto che il ricorrente e i suoi più stretti familiari (-OMISSIS-) vivano attualmente nel Paese di origine del ricorrente medesimo, sicché la stabilità dei rapporti familiari risulta attualmente garantita dalla permanenza all’estero dell’interessato piuttosto che da un suo rientro in Italia come soggetto lungo soggiornante.
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’Amministrazione ha tenuto conto di tutti gli elementi necessari ai fini della decisione in esame contemplati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Quanto ai vincoli familiari che il ricorrente dichiara di mantenere nel territorio dello Stato italiano (il padre e un fratello), non è contestato che - come chiarito più volte dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2024, n. 799) - la presenza sul territorio italiano «non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano» : esiste, infatti, una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit – e, nel caso di specie, sufficientemente superata - oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che, anche da lungo tempo, offre ospitalità allo straniero.
Quanto al contesto lavorativo, «il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un’occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore; l’automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati che impongano una valutazione comparativa tra l’interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2024, n. 485), valutazione che nel caso in esame, è stata motivatamente assolta, come si è già evidenziato.
6. In definitiva, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la Questura ha tenuto conto, ai fini della decisione sulla revoca del permesso di lungo soggiorno, sia del contesto lavorativo, sia dei rapporti familiari del ricorrente radicati prevalentemente all’estero, e tuttavia, nel contemperamento degli interessi contrapposti, ne ha ritenuto prevalente la pericolosità sociale, anche in considerazione della natura e del particolare contesto familiare in cui si è consumato il reato per il quale egli ha riportato una condanna penale, seppure ancora in via non definitiva.
7. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione statale resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.