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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11320 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 18689/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 18689/2024 R.Gen.Aff.Cont. e rimessa in decisione ex artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 18 settembre
2025, dopo la scadenza dei termini a ritroso per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.03.1972 e residente in [...],
[...]
c.f.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
10.09.1976 ed ivi residente a[...]; CP_2
c.f.: , nato a [...] il [...] ed
[...] CodiceFiscale_3
ivi residente a[...], e c.f.: Controparte_3
, nato a [...] [...] e residente in [...]CodiceFiscale_4
(NA) alla Via Frescobaldi, n. 9, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino, n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Violante
GI d'AR (c.f.: , (c.f.: CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
) ed (c.f.: ) che li C.F._6 Pt_3 CodiceFiscale_7
rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da
Pag. 1 procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
p.iva e Controparte_4
c.f.: in persona del rappresentante pro tempore, con sede in via P.IVA_1
A. Diaz n.11, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli (c.f ); P.IVA_2
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice ha chiesto: 1) in via preliminare istruttoria - fermo ed impregiudicato che, nel presente giudizio, si domanda di utilizzare la prodotta relazione tecnica della consulenza espletata, nell'ambito del giudizio R.G. n.
34412/2017 di codesto Tribunale, in contraddittorio tra la madre degli istanti
(sig.ra e la convenuta di Napoli – disporsi, CP_5 Controparte_6
in continuità con la richiesta già formulata in sede di “seconda memoria ex art. 171 ter cpc”, CTU al fine: - di accertare la responsabilità dell'azienda nella causazione del decesso di Controparte_4 [...]
; - di accertare e quantificare sia il “danno biologico terminale” che Per_1
il “danno morale terminale” (o danno da lucida agonia o catastrofale), patito da esso e dagli attori richiesto iure hereditatis, nonché il danno Persona_1
non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da ciascuna degli attori patito e richiesto iure proprio. 2) ferma la richiesta istruttoria di cui innanzi,
rigettata ogni avversa eccezione e difesa, accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella Controparte_4
Pag. 2 causazione del decesso di 3) accertare e quantificare sia il Persona_1
“danno biologico terminale” che il “danno morale terminale” (o danno da lucida agonia o catastrofale), patito da esso e da essi istanti Persona_1
richiesto iure hereditatis, nonché il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da ciascuno di essi patito e richiesto iure proprio; 4) per l'effetto di quanto innanzi sub 2 e 3: a) condannare la convenuta
[...]
al pagamento, in favore di delle Controparte_7 Parte_1
seguenti somme: € 18.302,50 quale percentuale (1/6) del danno c.d. terminale,
determinatosi in capo al de cuius, sig. , e trasmesso iure Persona_1
hereditatis all'istante o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€ 269.859,00 quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
b) condannare la convenuta di Napoli al Controparte_6
pagamento, in favore di delle seguenti somme: € Controparte_1
18.302,50 quale percentuale (1/6) del danno c.d. terminale, determinatosi in capo al de cuius, sig. , e trasmesso iure hereditatis all'istante o Persona_1
in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€
269.859,00, quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
c) condannare la convenuta di Napoli al Controparte_6
pagamento, in favore di delle seguenti somme: € Controparte_2
Pag. 3 18.302,50 quale percentuale (1/6) del danno c.d. terminale, determinatosi in capo al de cuius, , e trasmesso iure hereditatis all'istante o in Persona_1
quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€ 269.859,00,
quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
d)
condannare la convenuta di Napoli al pagamento, in Controparte_6
favore di delle seguenti somme: € 18.302,50 quale Controparte_3
percentuale (1/6) del danno c.d. terminale, determinatosi in capo al de cuius,
sig. , e trasmesso iure hereditatis all'istante o in quella diversa Persona_1
somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€ 269.859,00, quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
5) condannare l' di Napoli convenuta, al pagamento delle spese e Controparte_6
compensi professionali di giudizio, oltre contributo spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte dagli attori sono in parte fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato in data 1.8.2024 parte attrice ha convenuto in giudizio l' (di Controparte_4
Pag. 4 seguito, per brevità, anche solo ) per l'udienza del 4.2.2025, CP_4
esponendo:
- di esser figli del de cuius nato il [...] e Persona_1
deceduto il 27.10.2011;
- di esser eredi legittimi del de cuius in ragione della quota di 1/6
stabilita ai sensi dell'art. 581 c.c. essendo il de cuius deceduto ab intestato;
- che il de cuius affetto da rettocolite ulcerosa si affidava alle cure del prof. , specialista chirurgo presso il Policlinico Federico II di Persona_2
Napoli, e su indicazione dello stesso effettuava, dapprima una serie di esami diagnostici, al termine dei quali, su indicazioni dello stesso specialista, si ricoverava in data 09.05.2011 presso l'Area Funzionale di “Chirurgia
generale ad indirizzo gastroenterico” del Policlinico Federico II di Napoli per essere sottoposto ad intervento chirurgico;
- che fu operato tre volte dal Prof. ; Persona_2
- che dal 06.06.2011 al 15.06.2011 subiva una degenza temporanea in rianimazione per poi esser trasferito, in data 23.08.2011, presso la divisione di
Chirurgia Generale e le sue condizioni risultavano gravissime per il perdurare di uno stato settico da 60 giorni, con febbre;
- che, nonostante ciò in data 24.09.2011, veniva dimesso con diagnosi di “peritonite saccata con ascesso peritoneale. Microdisplasia. Piaga da
decubito. Ipotonia muscolare. Malnutrizione”, solo dopo aver fatto sottoscrivere alla moglie la seguente dichiarazione “il paziente decide di
tornare al proprio domicilio in attesa di ricovero presso la struttura di
degenza Clinic Center di Napoli”;
- che già in data 28.09.2011 veniva trasportato in autoambulanza
Pag. 5 all'Ospedale AR di Napoli, e dimesso, in data 19.10.2011, con la diagnosi di “ascesso epatico, istola enetroperitoneale, occlusione intestinale
in stato di cachessia”;
- che in data 27.10.2011 veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale AR di Napoli, ed ivi, in pari data, decedeva;
- che la moglie del de cuius incardinava il giudizio R.G. n. 34412/2017
nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_6
danni iure proprio e iure hereditatis;
- che in tale giudizio, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio in data 25.8.2022, che accertava la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, le parti costituite hanno conciliato aderendo alla proposta conciliativa formulata dal magistrato che prevedeva la corresponsione di euro
259.105,00 comprensivi di interessi a titolo di danno da perdita parentale;
- che gli odierni attori solo in data 25.08.2022, a seguito del deposito dell'elaborato peritale da parte dei CTU nel giudizio avente rg. 34412/2017
incardinato dal coniuge del de cuius, hanno avuto contezza della riconducibilità della causa del decesso del de cuius alla colpa professionale dei sanitari dell' di Napoli;
Controparte_6
- che gli odierni attori, pertanto, dopo aver instaurato in data
13.12.2023 il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo, hanno agito in sede giudiziaria chiedendo il risarcimento sia del danno parentale subito in proprio che del danno c.d. terminale trasmesso iure ereditario nei loro confronti dal defunto genitore.
Gli attori hanno concluso in citazione come sostanzialmente riportato nelle conclusioni.
Pag. 6 In data 21.11.2024 si è costituita tempestivamente l'
[...]
che ha chiesto il rigetto della Controparte_8
domanda eccependo la prescrizione dei diritti azionati, il difetto di legittimazione attiva degli attori, l'infondatezza della pretesa.
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il 28 novembre 2024 con la conferma dell'udienza e depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza resa fuori udienza del 16 febbraio 2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 con l'assegnazione dei termini a ritroso fissati ai sensi dell'art. 189 e 281-
quinquies, co. I, c.p.c.. All'udienza la causa è stata riservata in decisione.
Le domande sono, innanzitutto, procedibili perché precedute dall'esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 8 della L.
24/2017 e dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 conclusosi con verbale negativo.
Passando al merito e, in particolare, alle questioni preliminari di merito va disattese l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall' CP_4
Passando ad esaminare le questioni preliminari di merito e, quindi,
l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla convenuta, si deve affermare l'infondatezza della stessa.
Quanto ai diritti azionati iure hereditatis, questi si fonderebbero sul rapporto contrattuale instaurato per contatto sociale tra e Persona_1
l'Azienda convenuta presso la quale è stata sottoposta ai trattamenti sanitari di cui è causa. In questo caso il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
In ordine, invece, ai diritti azionati iure proprio dai quattro attori si
Pag. 7 osserva quanto segue. Innanzi tutto, si deve premettere che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (tra molte, Cass.
14135/2019; Cass. 15991/2018; Cass. 16363/2009).
Inoltre, e più specificamente in tema di responsabilità medica, mette conto di rilevare che la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei
«terzi protetti dal contratto», potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto esclusivamente ove l'interesse di questi risulti strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
Ne consegue che la natura extracontrattuale della domanda assoggetterebbe la medesima al termine di prescrizione quinquennale, termine che decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente realizzata dal sanitario
(Cfr.: Cass. Civ., sez. III, 06/05/2022, n. 14471; Cass. Civ. n. 19188/2020;
Trib. Milano, sez. I, 12/08/2022).
Ciò posto, tuttavia, in forza di quanto statuito dall'art. 2947, co. III,
c.c., deve osservarsi che, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per tale reato è previsto un termine di prescrizione più lungo, esso va
Pag. 8 applicato anche all'azione civile. Dunque, se la domanda giudiziale è
astrattamente riconducibile, in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi, al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., il termine di prescrizione per il danno subito dai congiunti della vittima è quello di sei anni (termine di prescrizione previsto nel 2011). Tale termine, inoltre, si riferisce a tutti i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, trovando applicazione non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità diretta come, nella specie, l'ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente. (Cfr. Cass. Civ., SS.UU. 27337/2008; Cass. Civ. 2797/2008;
Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 21404/2021).
Pertanto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si deve considerare che nel caso di specie:
a) il decesso del paziente (gli attori iure proprio lamentano la perdita del rapporto parentale) è avvenuto il 27 ottobre 2011;
b) il 4 dicembre 2017 la moglie citava in giudizio Controparte_9
l'attuale convenuta deducendo gli inadempimenti qualificati in base ai quali ritenevano la responsabilità dei sanitari della struttura;
c) in data 25 agosto 2022 i CCTTUU nominati depositavano relazione nella quale evidenziavano le responsabilità dei sanitari dell'Azienda;
d) in data 17 novembre 2023 l'Azienda riceveva l'invito a partecipare alla mediazione promosso dagli odierni attori;
e) in data 1° agosto 2024 gli attori notificavano la citazione in esame.
La convenuta sostiene che il dies a quo della prescrizione sia quello
Pag. 9 del decesso del e che, quindi, è maturato sia il termine decennale sia Per_1
quello di sei anni previsto per la responsabilità extracontrattuale ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 c.c..
Ricordato, come già esposto, che il debitore ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. e che, invece, il rilievo dell'esistenza di elementi che consentano di far decorrere la prescrizione da una diversa data costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass. 20455/2023),
ritiene il giudice che non vi alcun elemento che consenta di ritenere che la conoscibilità di elementi idonei ad integrare una responsabilità civile di terzi nella morte di possa farsi risalire a data anteriore alla notifica Persona_1
della citazione da parte della moglie della vittima, madre degli attuali attori,
con la specifica indicazione dei ccdd. inadempimenti qualificati contestati ai sanitari della struttura sanitaria.
Invero, non si è grado sulla base degli atti di far risalire questa
“conoscibilità”, cioè la possibilità per gli attori con l'uso dell'ordinaria diligenza, di essere in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, a data antecedente alla notificazione dell'atto di citazione da parte della madre che secondo le allegazioni degli attori, non contestate dall'Azienda, risale al 4 dicembre
2017.
Pertanto, dalla data di questa notificazione a quella del recapito della
Pag. 10 PEC con l'invito alla mediazione, 17 novembre 2023 (la data di ricezione si desume dalla risposta dall' doc. 03.01 allegato alla citazione) e poi CP_4
da questa data alla notifica della citazione non sono decorsi i sei anni previsti per la prescrizione del reato di omicidio colposo né tanto meno i 10 anni previsti per la responsabilità contrattuale per i danni azionati iure hereditario
dagli attori.
Così risolte le questioni di carattere preliminari e passando al merito delle domande si osserva, in base ai principi affermati dalla Cassazione, che in caso di responsabilità contrattuale (contratto sorto per “contatto sociale” del paziente con la struttura sanitaria) ed extracontrattuale, spetta al paziente (o,
come in questo caso, ai suoi eredi) allegare quelli che sono stati gli inadempimenti qualificati commessi dai sanitari ed il nesso causale tra questi ed il peggioramento delle condizioni di salute. Nella responsabilità
contrattuale compete poi ai sanitari o alla struttura sanitaria provare che l'inadempimento o l'inesatto inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile mentre nella responsabilità extracontrattuale è onere del danneggiato fornire la prova della colpa dei sanitari e del danno.
Tanto precisato, la decisione della presente controversia può fondarsi sulla relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel giudizio promosso dalla madre degli attori nei confronti della medesima CP_4
relazione corredata anche dalle osservazioni che i consulenti di quest'ultima proposero ai CCTTUU e che questi esaminarono. Questa relazione, redatta dal medico legale dott. e dal chirurgo Persona_3 Per_4
, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è stata
[...]
Pag. 11 depositata nel presente giudizio unitamente alla citazione ed è così stata immediatamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Invero, “il giudice
del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove
acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione
venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione
critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass.
9843/2014).
La relazione dei CCTTUU si conclude affermando che “sussistono
plurimi elementi di colpa professionale nell'operato dei Sanitari della
[...]
che ebbero in cura il Sig. nel giugno 2011 cui va CP_6 Persona_1
ricondotto in senso causale il suo exitus”.
Questi elementi sono stati individuati nella programmazione del primo intervento e nell'esecuzione del primo e del secondo intervento. Quanto al primo aspetto, “l'indicazione al primo intervento chirurgico di resezione
colica risultò eccessivamente avventata, per mancanza di un chiaro quadro
clinico che lo imponesse, di un riscontro con altra colonscopia (da effettuarsi
anche con strumento sottile, pediatrico, maggiormente performante nei casi
di riduzione di calibro del lume colico), ma soprattutto, perché il dato
strumentale di stenosi era già evidente 4 mesi prima della scelta chirurgica. Il
che delinea già un primo momento di responsabilità professionale nei
confronti dei Sanitari della di Napoli che ebbero in cura il Controparte_6
Sig. per condotta tecnica improntata ad imprudenza ed imperizia”. Per_1
In ordine, invece, all'esecuzione, “nel corso di primo intervento
(inspiegabilmente descritto in termini di “resezione anteriore”, laddove,
comunemente, con tale denominazione si indica una resezione di retto e non
Pag. 12 di sigma) l'operatore optò per la resezione di un tratto di sigma, sede di
stenosi secondaria a diverticolosi colica. Tale gesto chirurgico non fu
associato ad opportuna tutela della anastomosi creata mediante una
deviazione del materiale fecale conseguibile mediante il confezionamento di
una ileostomia provvisoria. In tal modo si è oggettivamente incrementato il
rischio di una complicanza fistolosa perianastomotica (di lì a poco
realizzatasi) che se è calcolabile in una percentuale bassa di casi allorquando
la anastomosi si confeziona in un contesto di mucosa sana, diversamente
risulta perniciosamente alto allorquando si decida di eseguire una
anastomosi su mucosa non integra, vale a dire affetta da malattia
infiammatoria presente da anni, come nel caso del Sig E, difatti, Per_1
nei giorni successivi al primo intervento, si appalesò una soluzione di
continuo della anastomosi con la presenza di materiale fecaloide nel tubo di
drenaggio. In particolare, il V giorno post operatorio il paziente presentava
diarrea, ipertermia con raccolta di 400 cc di materiale. Il p. restò in
osservazione il giorno seguente, nonostante la presenza di materiale fecaloide
raccolto dal tubo di drenaggio, per poi essere rioperato il giorno 25, senza
che fosse preliminarmente eseguita alcuna indagine radiologica che potesse
fornire dati necessari ad un corretto inquadramento del caso”.
Con riguardo, invece, al secondo intervento “Si resta ancora più
stupiti dei gesti chirurgici attuati nel corso del secondo intervento, atteso che,
nonostante la presenza di un quadro di sofferenza addominale da peritonite
stercoracea, purtroppo senza una palese clinica obiettivabile probabilmente
per la immunosoppressione da corticosteroidi, con multiple raccolte saccate
presenti in addome sia sul versante destro che sinistro (vedi TC eseguita il
Pag. 13 giorno 1.6, allorquando il paziente nonostante il reintervento del 25
perdurava in condizioni cliniche compromesse), al tavolo operatorio - come
riportato nel laconico verbale - l'operatore eseguì solamente una ileostomia,
Per_ senza preoccuparsi di “mettere in sicurezza“ l'addome settico del sig
mediante riconoscimento e apertura della raccolte, loro detersione e
[...]
obbligatorio drenaggio all'esterno delle stesse, omettendo, peraltro, di
ispezionare la anastomosi che avrebbe presentato la soluzione di continuo
dalla quale veniva ancora versato in peritoneo materiale fecale. Il che
avrebbe richiesto anche un riaffondamento del retto a valle ed una
obbligatoria colostomia a monte. Al contrario la scelta - dimostratasi poi
assolutamente nociva per il paziente - fu quella di non riconoscere e non
drenare”.
Per il terzo intervento non vengono rilevati errori: “In corso di terzo
intervento gli operatori furono evidentemente costretti ad eseguire una
colectomia totale per “colite ischemica”, secondaria probabilmente a
microemboli settici generatesi a causa della persistenza di multipli e
voluminosi ascessi intraperitoneali erroneamente non drenati nel precedente
intervento”.
In sostanza – concludono i CCTTUU – “la complessiva evoluzione
clinica del Sig è stata quindi, come era lecito attendersi a cagione Per_1
di quanto sopra,in una sepsi generalizzata e multiresistente nonostante
l'impegno delle varie Equipe di Infettivologi ed Ematologici che gli
prestarono assistenza, reso vano però dalla mancata corretta toilette
chirurgica addominale in corso di secondo intervento”.
I CCTTUU risposero anche alle osservazioni del CT di parte
Pag. 14 convenuta in ordine all'indicazione del primo intervento poiché la rettocolite era in fase di quiescenza ed all'errore che sarebbe stato commesso dall'operatore sempre nel primo intervento, contestando ai CCTTUU di avere effettuato un giudizio ex post “…in quanto le buone condizioni cliniche del
paziente e lo stato di quiescenza della rettocolite ulcerosa consentivano di
procedere con un intervento in un tempo, mediante anastomosi latero-
terminale definitiva in assenza di rischi, precisando che una diversa condotta
non avrebbe ridotto il rischio di deiscenza anastomotica”.
I CCTTUU hanno evidenziando, richiamando la documentazione medica pregressa (ricovero del 18.2.2011 e biopsia del 19 marzo 2011), che
“la retticolite non era in fase di quiescenza e lo stesso esame colonscopico del
10/5 mostrava, rispetto alla precedente indagine, solo un'attenuazione del
quadro infiammatorio, ma non la sua regressione, sicché lo stesso era ancora
presente. (…) Il p. non versava in una condizione di remissione da una
diverticolite acuta complicata, come sostenuto dal consulente di parte, in
quanto la stenosi non si associava ad un quadro occlusivo, tanto che il motivo
del ricovero non era legato alla diverticolite, quanto piuttosto alla rettocolite
ulcerosa”.
Quanto alle osservazioni del tecnico di parte “sulla opportunità di
procedere ad un intervento di resezione (impropriamente definita quale
anteriore) integrato dal preventivo allestimento di una stomia protettiva,
possiamo ribadire che tale metodica risultava del tutto indicata nel caso di
specie, al fine di attuare una tutela della anastomosi creata, mediante
deviazione del materiale fecale, trattandosi di mucosa intestinale non sana,
ma in preda a cronici fenomeni flogistici”.
Pag. 15 In relazione, infine, alla gestione della complicanza anastomotica si rinvia all'elaborato che qui deve intendersi ripetuto. È sufficiente qui riportare il seguente passaggio: il tecnico di parte “ritiene illogico pensare che durante
l'intervento del 25/5 non si procedette a riconoscere e trattare la deiscenza e
gli ascessi. Ebbene, stando a quanto riportato in cartella clinica non può
ritenersi differentemente, atteso che nella descrizione del predetto atto
operatorio risulta solo riportato che si procedette a ileostomia su bacchetta a
livello della penultima ansa. Nulla risulta segnalato circa le opportune
misure tecniche operatorie da mettere in atto per riconoscere ed aprire le
raccolte, detergerle e drenarle. Né tanto meno si procedette ad ispezionare la
anastomosi che pure era chiaramente sede di soluzione di continuo dalla
quale era versato in peritoneo materiale fecale, persino fuoriuscito dai
drenaggi! Il che avrebbe richiesto anche un riaffondamento del retto a valle
ed una obbligatoria colostomia a monte e non il solo confezionamento di una
ileostomia a valle della deiscenza che non aveva alcun senso”
Può, quindi, affermarsi non solo che l' non abbia fornito la CP_4
prova liberatoria dell'inadempimento dei propri sanitari ma anche che dalla consulenza, e questa volta ai fini dell'accertamento della responsabilità
extracontrattuale, emerge la colpa dei sanitari.
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento dei danni subiti dagli attori iure hereditatis e iure proprio.
Iure hereditatis è stato richiesto il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale terminale.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è oramai consolidata nell'affermare che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in
Pag. 16 caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello
biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla
vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza
dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della
sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo
temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito
dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua
entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a
prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità
personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la
morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (da ultimo, Cass.
7923/2024).
Per la configurabilità del danno morale terminale occorreva provare che il avesse avvertito l'imminenza della fine della sua Persona_1
esistenza. Di questo danno non è stata fornita prova dagli attori e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Invece, vanno accolte le domande di risarcimento pro quota del danno biologico terminale, iure hereditatis, di natura contrattuale per effetto del contatto sociale tra e l'azienda dove fu ricoverato ed operato e Persona_1
la domanda di risarcimento di natura extracontrattuale proposta in proprio dagli attori per il danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò posto, quanto al danno patito in proprio da e Persona_1
oggetto della domanda attorea, occorre osservare che, come indicato dai
Consulenti, “questi fu dimesso dalla in una condizione di Controparte_6
Pag. 17 “peritonite saccata con ansa peritoneale. Microdisplasia. Piaga da decubito.
Ipotonia muscolare. Malnutrizione” ed accettato dopo soli 4 giorni presso
l'Ospedale AR in una di stato cachettico con insufficienza renale!
Vieppiù che gli esami strumentali praticati durante il ricovero presso
l'Ospedale documentarono che vi era persistenza di aria e liquido in addome,
per cui deve convenirsi che il p. fu dimesso con una persistente condizione di
perforazione intestinale, nonostante i plurimi interventi chirurgici demolitivi
cui fu sottoposto presso la Il che la dice tutta sulle Controparte_6
condizioni cliniche (estremamente compromesse) con cui il p. lascio la
[...]
dopo ben 3 mesi di ricovero gravati da problematiche iatrogene CP_6
di diverso genere, tra cui anche di natura infettiva per la trasmissione di
infezioni di natura nosocomiale. Ed infatti, deve segnalarsi che molti patogeni
segnalati dal CT di parte resistente sono chiaramente di origine nosocomiale,
sicché, si configurerebbe un altro addebito da porre a carico della
[...]
relativo alla contrazione di infezioni di natura nosocomiale che CP_6
ulteriormente hanno gravato sul già consistentemente compromesso quadro
clinico del p., (esitato dalle colpevoli condotte tecniche dei Sanitari della
sopra individuate), tanto da realizzare uno stato cachettico Controparte_6
con CID, ed insufficienza multiorgano, predittivo di un'aspettativa di vita
circoscritta a pochi giorni”.
In sostanza, può affermarsi che dal primo intervento e sino alla morte il si trovò in uno stato di invalidità temporanea totale che lo Per_1
accompagnò sino alla morte.
Orbene, sul punto, la Suprema Corte ha precisato “il danno alla salute
che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam
Pag. 18 tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista
medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una
invalidità permanente. Il lemma "invalidità", infatti, per secolare
elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere
transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente).
L'espressione "invalidità temporanea" designa lo stato menomativo causato
da una malattia, durante il decorso di questa. L'espressione "invalidità
permanente" designa invece lo stato menomativo che residua dopo la
cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di
uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché
durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi
sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi
permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più
invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato,
essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come
ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del
13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 — 01; così
pure Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, § 3.3 dei "Motivi
della decisione"). Da questi presupposti medico-legali il giurista non può
prescindere, dal momento che il danno alla salute, sia per la legge che per la
giurisprudenza, è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale",
come recita l'art. 138 cod. ass.
di quanto esposto sin qui sono i seguenti: (a) la persona Parte_4
ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione
patire un danno alla salute permanente;
(b) la persona ferita, che a causa
Pag. 19 delle lesioni sofferte perda la vita, può patire soltanto un danno alla salute
temporaneo; (c) il danno temporaneo alla salute non può che essere liquidato
tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto” (Cass. 28168
del 2019).
Nel caso di specie, il paziente è sopravvissuto per 162 giorni dal primo intervento che è la causa principale della sua morte.
Siccome, per quanto sopra esposto, non può essere riconosciuto anche il danno morale cd. terminale in mancanza della prova della consapevolezza del suo infausto destino, non possono essere applicate le Tabelle del Tribunale
di Milano previste per liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale,
perché prevedono una liquidazione congiunta delle due voci, ma solo quelle per l'invalidità temporanea, in questo caso totale, nella misura di 115,00 euro al giorno, comprensiva, quindi, non solo della componente biologico/dinamico-relazione ma anche di quella per il danno da sofferenza soggettiva interiore (ma scevra della consapevolezza della sua fine imminente).
Quindi, applicando il punto ITT nel valore previsto dalle Tabelle di
Milano anno 2024 in euro 115,00, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, pare equo liquidare l'importo complessivamente di euro 15.870,00
importo da considerarsi all'attualità. A ciascuno dei quattro attori, i quali con documentazione anagrafica depositata con la seconda memoria hanno provato di essere i figli del de cuius, competerà l'importo di 1/6 ex art. 581 c.c. e cioè
euro 2.645,00 ciascuno.
Passando al danno da perdita del rapporto parentale, per i quali gli attori agiscono iure proprio, occorre osservare che, in base ai principi
Pag. 20 affermati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 12470/2017
e Cass. n. 907/2018), la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento dal darne concreta allegazione e prova;
il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti
“provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr.
sentenza Cass. n. 21230/2016). Tuttavia, la speciale consistenza del rapporto affettivo che lega i genitori ai propri figli, così come quella del legame tra fratello e sorella, fattispecie che ricorre nel caso in esame, è circostanza generalmente nota, aderente all'id quod prelumque accidit, e, quindi, è
presumibile, in base alla comune esperienza, lo sconvolgimento derivante dalla perdita di una sorella. Pertanto, deve essere liquidato, in favore degli attori, il cui rapporto di parentela è provato dalla documentazione anagrafica prodotta, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalle Tabelle del 2024 del
Tribunale di Milano.
In particolare, occorre considerare: a) l'età della vittima primaria;
b)
l'età delle vittime secondarie all'epoca dell'evento lesivo;
c) la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il de cuius e i congiunti;
d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al parametro e),
Pag. 21 giova precisare che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti e se assenti/sporadici/giornalieri; condivisione delle festività; condivisione di vacanze;
condivisione di attività lavorativa;
attività di assistenza sanitaria/domestica; etc.
Alla luce di quanto esposto, e considerato, da un lato, che, nonostante lr comorbilità che affliggevano il non vi è in atti indicazione su Per_1
un'aspettativa di vita ridotta rispetto alla media (aspettativa di cui si tiene conto nella liquidazione del danno parentale) e, dall'altro, che gli attori non erano conviventi con il padre al momento della sua morte (come da certificazioni anagrafiche dai medesimi prodotte) o a particolari rapporti con il de cuius che giustificano un aumento della liquidazione del danno rispetto ai valori medi, si statuisce come segue:
(nato il [...]): a) 16 punti per l'età della Parte_1
vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 39); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
Pag. 22 (nato l'[...]): a) 16 punti per l'età Controparte_3
della vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età
della vittima secondaria al momento del fatto (anni 38); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
(nato il [...]): a) 16 punti per l'età della Controparte_2
vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 36); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
(nata il [...]): a) 16 punti per l'età della Controparte_1
vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 35); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata
Pag. 23 l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento di €
(207.283,00 + 2.645,00 =) 209.928,00 in favore di ciascuno dei quattro attori.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme appena riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima,
che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente
pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa,
attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al
valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica,
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia
effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto
dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in
termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla
data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento
del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
Pag. 24 secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo trentennale di tempo fra il comportamento colposo che ha cagionato la perdita di chance,
27 ottobre 2011, ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 209.928,00 in favore di ciascuno dei quattro attori, svalutato all'epoca del decesso, 27 ottobre 2011, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,255 dell'ultima rilevazione (ottobre
2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) - Indici
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), a €
167.273.31 in favore di ciascuno dei quattro attori, e, quindi, su queste ultime somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data CP_10
della presente decisione.
Infine, sull'importo finale riconosciuto di € 209.928,00 in favore di ciascuno dei quattro attori (che si converte in debito di valuta), maggiorati
Pag. 25 degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. (Cass. 61/2023; Cass. 7677/2025).
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari degli attori.
Si applica l'aumento del 30% sui valori medi ex DM 55/2014 per la difesa di più parti aventi identica posizione processuale e sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
, , e nei confronti dell Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
così provvede: Controparte_4
1) accogliendo per quanto di ragione le domande degli attori, dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione dei danni CP_4
di cui è causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di ciascuno dei quattro attori della somma di € 209.928,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dal momento del fatto, 27 ottobre 2011, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 167.273.31 ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di € 209.928,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle
Pag. 26 spese di lite che liquida in euro 37.950,90 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva
come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari degli attori.
Così deciso in Napoli, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 27
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 18689/2024 R.Gen.Aff.Cont. e rimessa in decisione ex artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 18 settembre
2025, dopo la scadenza dei termini a ritroso per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.03.1972 e residente in [...],
[...]
c.f.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
10.09.1976 ed ivi residente a[...]; CP_2
c.f.: , nato a [...] il [...] ed
[...] CodiceFiscale_3
ivi residente a[...], e c.f.: Controparte_3
, nato a [...] [...] e residente in [...]CodiceFiscale_4
(NA) alla Via Frescobaldi, n. 9, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino, n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Violante
GI d'AR (c.f.: , (c.f.: CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
) ed (c.f.: ) che li C.F._6 Pt_3 CodiceFiscale_7
rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da
Pag. 1 procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
p.iva e Controparte_4
c.f.: in persona del rappresentante pro tempore, con sede in via P.IVA_1
A. Diaz n.11, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli (c.f ); P.IVA_2
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice ha chiesto: 1) in via preliminare istruttoria - fermo ed impregiudicato che, nel presente giudizio, si domanda di utilizzare la prodotta relazione tecnica della consulenza espletata, nell'ambito del giudizio R.G. n.
34412/2017 di codesto Tribunale, in contraddittorio tra la madre degli istanti
(sig.ra e la convenuta di Napoli – disporsi, CP_5 Controparte_6
in continuità con la richiesta già formulata in sede di “seconda memoria ex art. 171 ter cpc”, CTU al fine: - di accertare la responsabilità dell'azienda nella causazione del decesso di Controparte_4 [...]
; - di accertare e quantificare sia il “danno biologico terminale” che Per_1
il “danno morale terminale” (o danno da lucida agonia o catastrofale), patito da esso e dagli attori richiesto iure hereditatis, nonché il danno Persona_1
non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da ciascuna degli attori patito e richiesto iure proprio. 2) ferma la richiesta istruttoria di cui innanzi,
rigettata ogni avversa eccezione e difesa, accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella Controparte_4
Pag. 2 causazione del decesso di 3) accertare e quantificare sia il Persona_1
“danno biologico terminale” che il “danno morale terminale” (o danno da lucida agonia o catastrofale), patito da esso e da essi istanti Persona_1
richiesto iure hereditatis, nonché il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da ciascuno di essi patito e richiesto iure proprio; 4) per l'effetto di quanto innanzi sub 2 e 3: a) condannare la convenuta
[...]
al pagamento, in favore di delle Controparte_7 Parte_1
seguenti somme: € 18.302,50 quale percentuale (1/6) del danno c.d. terminale,
determinatosi in capo al de cuius, sig. , e trasmesso iure Persona_1
hereditatis all'istante o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€ 269.859,00 quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
b) condannare la convenuta di Napoli al Controparte_6
pagamento, in favore di delle seguenti somme: € Controparte_1
18.302,50 quale percentuale (1/6) del danno c.d. terminale, determinatosi in capo al de cuius, sig. , e trasmesso iure hereditatis all'istante o Persona_1
in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€
269.859,00, quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
c) condannare la convenuta di Napoli al Controparte_6
pagamento, in favore di delle seguenti somme: € Controparte_2
Pag. 3 18.302,50 quale percentuale (1/6) del danno c.d. terminale, determinatosi in capo al de cuius, , e trasmesso iure hereditatis all'istante o in Persona_1
quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€ 269.859,00,
quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
d)
condannare la convenuta di Napoli al pagamento, in Controparte_6
favore di delle seguenti somme: € 18.302,50 quale Controparte_3
percentuale (1/6) del danno c.d. terminale, determinatosi in capo al de cuius,
sig. , e trasmesso iure hereditatis all'istante o in quella diversa Persona_1
somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
€ 269.859,00, quale danno c.d. parentale subito dall'istante a seguito della perdita del padre o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
5) condannare l' di Napoli convenuta, al pagamento delle spese e Controparte_6
compensi professionali di giudizio, oltre contributo spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte dagli attori sono in parte fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato in data 1.8.2024 parte attrice ha convenuto in giudizio l' (di Controparte_4
Pag. 4 seguito, per brevità, anche solo ) per l'udienza del 4.2.2025, CP_4
esponendo:
- di esser figli del de cuius nato il [...] e Persona_1
deceduto il 27.10.2011;
- di esser eredi legittimi del de cuius in ragione della quota di 1/6
stabilita ai sensi dell'art. 581 c.c. essendo il de cuius deceduto ab intestato;
- che il de cuius affetto da rettocolite ulcerosa si affidava alle cure del prof. , specialista chirurgo presso il Policlinico Federico II di Persona_2
Napoli, e su indicazione dello stesso effettuava, dapprima una serie di esami diagnostici, al termine dei quali, su indicazioni dello stesso specialista, si ricoverava in data 09.05.2011 presso l'Area Funzionale di “Chirurgia
generale ad indirizzo gastroenterico” del Policlinico Federico II di Napoli per essere sottoposto ad intervento chirurgico;
- che fu operato tre volte dal Prof. ; Persona_2
- che dal 06.06.2011 al 15.06.2011 subiva una degenza temporanea in rianimazione per poi esser trasferito, in data 23.08.2011, presso la divisione di
Chirurgia Generale e le sue condizioni risultavano gravissime per il perdurare di uno stato settico da 60 giorni, con febbre;
- che, nonostante ciò in data 24.09.2011, veniva dimesso con diagnosi di “peritonite saccata con ascesso peritoneale. Microdisplasia. Piaga da
decubito. Ipotonia muscolare. Malnutrizione”, solo dopo aver fatto sottoscrivere alla moglie la seguente dichiarazione “il paziente decide di
tornare al proprio domicilio in attesa di ricovero presso la struttura di
degenza Clinic Center di Napoli”;
- che già in data 28.09.2011 veniva trasportato in autoambulanza
Pag. 5 all'Ospedale AR di Napoli, e dimesso, in data 19.10.2011, con la diagnosi di “ascesso epatico, istola enetroperitoneale, occlusione intestinale
in stato di cachessia”;
- che in data 27.10.2011 veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale AR di Napoli, ed ivi, in pari data, decedeva;
- che la moglie del de cuius incardinava il giudizio R.G. n. 34412/2017
nei confronti della al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_6
danni iure proprio e iure hereditatis;
- che in tale giudizio, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio in data 25.8.2022, che accertava la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, le parti costituite hanno conciliato aderendo alla proposta conciliativa formulata dal magistrato che prevedeva la corresponsione di euro
259.105,00 comprensivi di interessi a titolo di danno da perdita parentale;
- che gli odierni attori solo in data 25.08.2022, a seguito del deposito dell'elaborato peritale da parte dei CTU nel giudizio avente rg. 34412/2017
incardinato dal coniuge del de cuius, hanno avuto contezza della riconducibilità della causa del decesso del de cuius alla colpa professionale dei sanitari dell' di Napoli;
Controparte_6
- che gli odierni attori, pertanto, dopo aver instaurato in data
13.12.2023 il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo, hanno agito in sede giudiziaria chiedendo il risarcimento sia del danno parentale subito in proprio che del danno c.d. terminale trasmesso iure ereditario nei loro confronti dal defunto genitore.
Gli attori hanno concluso in citazione come sostanzialmente riportato nelle conclusioni.
Pag. 6 In data 21.11.2024 si è costituita tempestivamente l'
[...]
che ha chiesto il rigetto della Controparte_8
domanda eccependo la prescrizione dei diritti azionati, il difetto di legittimazione attiva degli attori, l'infondatezza della pretesa.
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. il 28 novembre 2024 con la conferma dell'udienza e depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza resa fuori udienza del 16 febbraio 2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 con l'assegnazione dei termini a ritroso fissati ai sensi dell'art. 189 e 281-
quinquies, co. I, c.p.c.. All'udienza la causa è stata riservata in decisione.
Le domande sono, innanzitutto, procedibili perché precedute dall'esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'art. 8 della L.
24/2017 e dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 conclusosi con verbale negativo.
Passando al merito e, in particolare, alle questioni preliminari di merito va disattese l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dall' CP_4
Passando ad esaminare le questioni preliminari di merito e, quindi,
l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla convenuta, si deve affermare l'infondatezza della stessa.
Quanto ai diritti azionati iure hereditatis, questi si fonderebbero sul rapporto contrattuale instaurato per contatto sociale tra e Persona_1
l'Azienda convenuta presso la quale è stata sottoposta ai trattamenti sanitari di cui è causa. In questo caso il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
In ordine, invece, ai diritti azionati iure proprio dai quattro attori si
Pag. 7 osserva quanto segue. Innanzi tutto, si deve premettere che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (tra molte, Cass.
14135/2019; Cass. 15991/2018; Cass. 16363/2009).
Inoltre, e più specificamente in tema di responsabilità medica, mette conto di rilevare che la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei
«terzi protetti dal contratto», potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto esclusivamente ove l'interesse di questi risulti strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
Ne consegue che la natura extracontrattuale della domanda assoggetterebbe la medesima al termine di prescrizione quinquennale, termine che decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente realizzata dal sanitario
(Cfr.: Cass. Civ., sez. III, 06/05/2022, n. 14471; Cass. Civ. n. 19188/2020;
Trib. Milano, sez. I, 12/08/2022).
Ciò posto, tuttavia, in forza di quanto statuito dall'art. 2947, co. III,
c.c., deve osservarsi che, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per tale reato è previsto un termine di prescrizione più lungo, esso va
Pag. 8 applicato anche all'azione civile. Dunque, se la domanda giudiziale è
astrattamente riconducibile, in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi, al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., il termine di prescrizione per il danno subito dai congiunti della vittima è quello di sei anni (termine di prescrizione previsto nel 2011). Tale termine, inoltre, si riferisce a tutti i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, trovando applicazione non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità diretta come, nella specie, l'ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente. (Cfr. Cass. Civ., SS.UU. 27337/2008; Cass. Civ. 2797/2008;
Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 21404/2021).
Pertanto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si deve considerare che nel caso di specie:
a) il decesso del paziente (gli attori iure proprio lamentano la perdita del rapporto parentale) è avvenuto il 27 ottobre 2011;
b) il 4 dicembre 2017 la moglie citava in giudizio Controparte_9
l'attuale convenuta deducendo gli inadempimenti qualificati in base ai quali ritenevano la responsabilità dei sanitari della struttura;
c) in data 25 agosto 2022 i CCTTUU nominati depositavano relazione nella quale evidenziavano le responsabilità dei sanitari dell'Azienda;
d) in data 17 novembre 2023 l'Azienda riceveva l'invito a partecipare alla mediazione promosso dagli odierni attori;
e) in data 1° agosto 2024 gli attori notificavano la citazione in esame.
La convenuta sostiene che il dies a quo della prescrizione sia quello
Pag. 9 del decesso del e che, quindi, è maturato sia il termine decennale sia Per_1
quello di sei anni previsto per la responsabilità extracontrattuale ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 c.c..
Ricordato, come già esposto, che il debitore ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. e che, invece, il rilievo dell'esistenza di elementi che consentano di far decorrere la prescrizione da una diversa data costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass. 20455/2023),
ritiene il giudice che non vi alcun elemento che consenta di ritenere che la conoscibilità di elementi idonei ad integrare una responsabilità civile di terzi nella morte di possa farsi risalire a data anteriore alla notifica Persona_1
della citazione da parte della moglie della vittima, madre degli attuali attori,
con la specifica indicazione dei ccdd. inadempimenti qualificati contestati ai sanitari della struttura sanitaria.
Invero, non si è grado sulla base degli atti di far risalire questa
“conoscibilità”, cioè la possibilità per gli attori con l'uso dell'ordinaria diligenza, di essere in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, a data antecedente alla notificazione dell'atto di citazione da parte della madre che secondo le allegazioni degli attori, non contestate dall'Azienda, risale al 4 dicembre
2017.
Pertanto, dalla data di questa notificazione a quella del recapito della
Pag. 10 PEC con l'invito alla mediazione, 17 novembre 2023 (la data di ricezione si desume dalla risposta dall' doc. 03.01 allegato alla citazione) e poi CP_4
da questa data alla notifica della citazione non sono decorsi i sei anni previsti per la prescrizione del reato di omicidio colposo né tanto meno i 10 anni previsti per la responsabilità contrattuale per i danni azionati iure hereditario
dagli attori.
Così risolte le questioni di carattere preliminari e passando al merito delle domande si osserva, in base ai principi affermati dalla Cassazione, che in caso di responsabilità contrattuale (contratto sorto per “contatto sociale” del paziente con la struttura sanitaria) ed extracontrattuale, spetta al paziente (o,
come in questo caso, ai suoi eredi) allegare quelli che sono stati gli inadempimenti qualificati commessi dai sanitari ed il nesso causale tra questi ed il peggioramento delle condizioni di salute. Nella responsabilità
contrattuale compete poi ai sanitari o alla struttura sanitaria provare che l'inadempimento o l'inesatto inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile mentre nella responsabilità extracontrattuale è onere del danneggiato fornire la prova della colpa dei sanitari e del danno.
Tanto precisato, la decisione della presente controversia può fondarsi sulla relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel giudizio promosso dalla madre degli attori nei confronti della medesima CP_4
relazione corredata anche dalle osservazioni che i consulenti di quest'ultima proposero ai CCTTUU e che questi esaminarono. Questa relazione, redatta dal medico legale dott. e dal chirurgo Persona_3 Per_4
, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è stata
[...]
Pag. 11 depositata nel presente giudizio unitamente alla citazione ed è così stata immediatamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Invero, “il giudice
del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove
acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione
venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione
critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (Cass.
9843/2014).
La relazione dei CCTTUU si conclude affermando che “sussistono
plurimi elementi di colpa professionale nell'operato dei Sanitari della
[...]
che ebbero in cura il Sig. nel giugno 2011 cui va CP_6 Persona_1
ricondotto in senso causale il suo exitus”.
Questi elementi sono stati individuati nella programmazione del primo intervento e nell'esecuzione del primo e del secondo intervento. Quanto al primo aspetto, “l'indicazione al primo intervento chirurgico di resezione
colica risultò eccessivamente avventata, per mancanza di un chiaro quadro
clinico che lo imponesse, di un riscontro con altra colonscopia (da effettuarsi
anche con strumento sottile, pediatrico, maggiormente performante nei casi
di riduzione di calibro del lume colico), ma soprattutto, perché il dato
strumentale di stenosi era già evidente 4 mesi prima della scelta chirurgica. Il
che delinea già un primo momento di responsabilità professionale nei
confronti dei Sanitari della di Napoli che ebbero in cura il Controparte_6
Sig. per condotta tecnica improntata ad imprudenza ed imperizia”. Per_1
In ordine, invece, all'esecuzione, “nel corso di primo intervento
(inspiegabilmente descritto in termini di “resezione anteriore”, laddove,
comunemente, con tale denominazione si indica una resezione di retto e non
Pag. 12 di sigma) l'operatore optò per la resezione di un tratto di sigma, sede di
stenosi secondaria a diverticolosi colica. Tale gesto chirurgico non fu
associato ad opportuna tutela della anastomosi creata mediante una
deviazione del materiale fecale conseguibile mediante il confezionamento di
una ileostomia provvisoria. In tal modo si è oggettivamente incrementato il
rischio di una complicanza fistolosa perianastomotica (di lì a poco
realizzatasi) che se è calcolabile in una percentuale bassa di casi allorquando
la anastomosi si confeziona in un contesto di mucosa sana, diversamente
risulta perniciosamente alto allorquando si decida di eseguire una
anastomosi su mucosa non integra, vale a dire affetta da malattia
infiammatoria presente da anni, come nel caso del Sig E, difatti, Per_1
nei giorni successivi al primo intervento, si appalesò una soluzione di
continuo della anastomosi con la presenza di materiale fecaloide nel tubo di
drenaggio. In particolare, il V giorno post operatorio il paziente presentava
diarrea, ipertermia con raccolta di 400 cc di materiale. Il p. restò in
osservazione il giorno seguente, nonostante la presenza di materiale fecaloide
raccolto dal tubo di drenaggio, per poi essere rioperato il giorno 25, senza
che fosse preliminarmente eseguita alcuna indagine radiologica che potesse
fornire dati necessari ad un corretto inquadramento del caso”.
Con riguardo, invece, al secondo intervento “Si resta ancora più
stupiti dei gesti chirurgici attuati nel corso del secondo intervento, atteso che,
nonostante la presenza di un quadro di sofferenza addominale da peritonite
stercoracea, purtroppo senza una palese clinica obiettivabile probabilmente
per la immunosoppressione da corticosteroidi, con multiple raccolte saccate
presenti in addome sia sul versante destro che sinistro (vedi TC eseguita il
Pag. 13 giorno 1.6, allorquando il paziente nonostante il reintervento del 25
perdurava in condizioni cliniche compromesse), al tavolo operatorio - come
riportato nel laconico verbale - l'operatore eseguì solamente una ileostomia,
Per_ senza preoccuparsi di “mettere in sicurezza“ l'addome settico del sig
mediante riconoscimento e apertura della raccolte, loro detersione e
[...]
obbligatorio drenaggio all'esterno delle stesse, omettendo, peraltro, di
ispezionare la anastomosi che avrebbe presentato la soluzione di continuo
dalla quale veniva ancora versato in peritoneo materiale fecale. Il che
avrebbe richiesto anche un riaffondamento del retto a valle ed una
obbligatoria colostomia a monte. Al contrario la scelta - dimostratasi poi
assolutamente nociva per il paziente - fu quella di non riconoscere e non
drenare”.
Per il terzo intervento non vengono rilevati errori: “In corso di terzo
intervento gli operatori furono evidentemente costretti ad eseguire una
colectomia totale per “colite ischemica”, secondaria probabilmente a
microemboli settici generatesi a causa della persistenza di multipli e
voluminosi ascessi intraperitoneali erroneamente non drenati nel precedente
intervento”.
In sostanza – concludono i CCTTUU – “la complessiva evoluzione
clinica del Sig è stata quindi, come era lecito attendersi a cagione Per_1
di quanto sopra,in una sepsi generalizzata e multiresistente nonostante
l'impegno delle varie Equipe di Infettivologi ed Ematologici che gli
prestarono assistenza, reso vano però dalla mancata corretta toilette
chirurgica addominale in corso di secondo intervento”.
I CCTTUU risposero anche alle osservazioni del CT di parte
Pag. 14 convenuta in ordine all'indicazione del primo intervento poiché la rettocolite era in fase di quiescenza ed all'errore che sarebbe stato commesso dall'operatore sempre nel primo intervento, contestando ai CCTTUU di avere effettuato un giudizio ex post “…in quanto le buone condizioni cliniche del
paziente e lo stato di quiescenza della rettocolite ulcerosa consentivano di
procedere con un intervento in un tempo, mediante anastomosi latero-
terminale definitiva in assenza di rischi, precisando che una diversa condotta
non avrebbe ridotto il rischio di deiscenza anastomotica”.
I CCTTUU hanno evidenziando, richiamando la documentazione medica pregressa (ricovero del 18.2.2011 e biopsia del 19 marzo 2011), che
“la retticolite non era in fase di quiescenza e lo stesso esame colonscopico del
10/5 mostrava, rispetto alla precedente indagine, solo un'attenuazione del
quadro infiammatorio, ma non la sua regressione, sicché lo stesso era ancora
presente. (…) Il p. non versava in una condizione di remissione da una
diverticolite acuta complicata, come sostenuto dal consulente di parte, in
quanto la stenosi non si associava ad un quadro occlusivo, tanto che il motivo
del ricovero non era legato alla diverticolite, quanto piuttosto alla rettocolite
ulcerosa”.
Quanto alle osservazioni del tecnico di parte “sulla opportunità di
procedere ad un intervento di resezione (impropriamente definita quale
anteriore) integrato dal preventivo allestimento di una stomia protettiva,
possiamo ribadire che tale metodica risultava del tutto indicata nel caso di
specie, al fine di attuare una tutela della anastomosi creata, mediante
deviazione del materiale fecale, trattandosi di mucosa intestinale non sana,
ma in preda a cronici fenomeni flogistici”.
Pag. 15 In relazione, infine, alla gestione della complicanza anastomotica si rinvia all'elaborato che qui deve intendersi ripetuto. È sufficiente qui riportare il seguente passaggio: il tecnico di parte “ritiene illogico pensare che durante
l'intervento del 25/5 non si procedette a riconoscere e trattare la deiscenza e
gli ascessi. Ebbene, stando a quanto riportato in cartella clinica non può
ritenersi differentemente, atteso che nella descrizione del predetto atto
operatorio risulta solo riportato che si procedette a ileostomia su bacchetta a
livello della penultima ansa. Nulla risulta segnalato circa le opportune
misure tecniche operatorie da mettere in atto per riconoscere ed aprire le
raccolte, detergerle e drenarle. Né tanto meno si procedette ad ispezionare la
anastomosi che pure era chiaramente sede di soluzione di continuo dalla
quale era versato in peritoneo materiale fecale, persino fuoriuscito dai
drenaggi! Il che avrebbe richiesto anche un riaffondamento del retto a valle
ed una obbligatoria colostomia a monte e non il solo confezionamento di una
ileostomia a valle della deiscenza che non aveva alcun senso”
Può, quindi, affermarsi non solo che l' non abbia fornito la CP_4
prova liberatoria dell'inadempimento dei propri sanitari ma anche che dalla consulenza, e questa volta ai fini dell'accertamento della responsabilità
extracontrattuale, emerge la colpa dei sanitari.
Ciò premesso, occorre procedere all'accertamento dei danni subiti dagli attori iure hereditatis e iure proprio.
Iure hereditatis è stato richiesto il risarcimento del danno biologico terminale e di quello morale terminale.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è oramai consolidata nell'affermare che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in
Pag. 16 caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello
biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla
vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza
dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della
sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo
temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito
dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua
entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a
prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità
personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la
morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (da ultimo, Cass.
7923/2024).
Per la configurabilità del danno morale terminale occorreva provare che il avesse avvertito l'imminenza della fine della sua Persona_1
esistenza. Di questo danno non è stata fornita prova dagli attori e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Invece, vanno accolte le domande di risarcimento pro quota del danno biologico terminale, iure hereditatis, di natura contrattuale per effetto del contatto sociale tra e l'azienda dove fu ricoverato ed operato e Persona_1
la domanda di risarcimento di natura extracontrattuale proposta in proprio dagli attori per il danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò posto, quanto al danno patito in proprio da e Persona_1
oggetto della domanda attorea, occorre osservare che, come indicato dai
Consulenti, “questi fu dimesso dalla in una condizione di Controparte_6
Pag. 17 “peritonite saccata con ansa peritoneale. Microdisplasia. Piaga da decubito.
Ipotonia muscolare. Malnutrizione” ed accettato dopo soli 4 giorni presso
l'Ospedale AR in una di stato cachettico con insufficienza renale!
Vieppiù che gli esami strumentali praticati durante il ricovero presso
l'Ospedale documentarono che vi era persistenza di aria e liquido in addome,
per cui deve convenirsi che il p. fu dimesso con una persistente condizione di
perforazione intestinale, nonostante i plurimi interventi chirurgici demolitivi
cui fu sottoposto presso la Il che la dice tutta sulle Controparte_6
condizioni cliniche (estremamente compromesse) con cui il p. lascio la
[...]
dopo ben 3 mesi di ricovero gravati da problematiche iatrogene CP_6
di diverso genere, tra cui anche di natura infettiva per la trasmissione di
infezioni di natura nosocomiale. Ed infatti, deve segnalarsi che molti patogeni
segnalati dal CT di parte resistente sono chiaramente di origine nosocomiale,
sicché, si configurerebbe un altro addebito da porre a carico della
[...]
relativo alla contrazione di infezioni di natura nosocomiale che CP_6
ulteriormente hanno gravato sul già consistentemente compromesso quadro
clinico del p., (esitato dalle colpevoli condotte tecniche dei Sanitari della
sopra individuate), tanto da realizzare uno stato cachettico Controparte_6
con CID, ed insufficienza multiorgano, predittivo di un'aspettativa di vita
circoscritta a pochi giorni”.
In sostanza, può affermarsi che dal primo intervento e sino alla morte il si trovò in uno stato di invalidità temporanea totale che lo Per_1
accompagnò sino alla morte.
Orbene, sul punto, la Suprema Corte ha precisato “il danno alla salute
che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam
Pag. 18 tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista
medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una
invalidità permanente. Il lemma "invalidità", infatti, per secolare
elaborazione medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere
transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente).
L'espressione "invalidità temporanea" designa lo stato menomativo causato
da una malattia, durante il decorso di questa. L'espressione "invalidità
permanente" designa invece lo stato menomativo che residua dopo la
cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di
uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché
durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi
sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi
permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più
invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato,
essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come
ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del
13.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 — 01; così
pure Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 16/05/2003, Rv. 563159, § 3.3 dei "Motivi
della decisione"). Da questi presupposti medico-legali il giurista non può
prescindere, dal momento che il danno alla salute, sia per la legge che per la
giurisprudenza, è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale",
come recita l'art. 138 cod. ass.
di quanto esposto sin qui sono i seguenti: (a) la persona Parte_4
ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione
patire un danno alla salute permanente;
(b) la persona ferita, che a causa
Pag. 19 delle lesioni sofferte perda la vita, può patire soltanto un danno alla salute
temporaneo; (c) il danno temporaneo alla salute non può che essere liquidato
tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto” (Cass. 28168
del 2019).
Nel caso di specie, il paziente è sopravvissuto per 162 giorni dal primo intervento che è la causa principale della sua morte.
Siccome, per quanto sopra esposto, non può essere riconosciuto anche il danno morale cd. terminale in mancanza della prova della consapevolezza del suo infausto destino, non possono essere applicate le Tabelle del Tribunale
di Milano previste per liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale,
perché prevedono una liquidazione congiunta delle due voci, ma solo quelle per l'invalidità temporanea, in questo caso totale, nella misura di 115,00 euro al giorno, comprensiva, quindi, non solo della componente biologico/dinamico-relazione ma anche di quella per il danno da sofferenza soggettiva interiore (ma scevra della consapevolezza della sua fine imminente).
Quindi, applicando il punto ITT nel valore previsto dalle Tabelle di
Milano anno 2024 in euro 115,00, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, pare equo liquidare l'importo complessivamente di euro 15.870,00
importo da considerarsi all'attualità. A ciascuno dei quattro attori, i quali con documentazione anagrafica depositata con la seconda memoria hanno provato di essere i figli del de cuius, competerà l'importo di 1/6 ex art. 581 c.c. e cioè
euro 2.645,00 ciascuno.
Passando al danno da perdita del rapporto parentale, per i quali gli attori agiscono iure proprio, occorre osservare che, in base ai principi
Pag. 20 affermati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 12470/2017
e Cass. n. 907/2018), la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento dal darne concreta allegazione e prova;
il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti
“provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr.
sentenza Cass. n. 21230/2016). Tuttavia, la speciale consistenza del rapporto affettivo che lega i genitori ai propri figli, così come quella del legame tra fratello e sorella, fattispecie che ricorre nel caso in esame, è circostanza generalmente nota, aderente all'id quod prelumque accidit, e, quindi, è
presumibile, in base alla comune esperienza, lo sconvolgimento derivante dalla perdita di una sorella. Pertanto, deve essere liquidato, in favore degli attori, il cui rapporto di parentela è provato dalla documentazione anagrafica prodotta, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalle Tabelle del 2024 del
Tribunale di Milano.
In particolare, occorre considerare: a) l'età della vittima primaria;
b)
l'età delle vittime secondarie all'epoca dell'evento lesivo;
c) la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il de cuius e i congiunti;
d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al parametro e),
Pag. 21 giova precisare che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti e se assenti/sporadici/giornalieri; condivisione delle festività; condivisione di vacanze;
condivisione di attività lavorativa;
attività di assistenza sanitaria/domestica; etc.
Alla luce di quanto esposto, e considerato, da un lato, che, nonostante lr comorbilità che affliggevano il non vi è in atti indicazione su Per_1
un'aspettativa di vita ridotta rispetto alla media (aspettativa di cui si tiene conto nella liquidazione del danno parentale) e, dall'altro, che gli attori non erano conviventi con il padre al momento della sua morte (come da certificazioni anagrafiche dai medesimi prodotte) o a particolari rapporti con il de cuius che giustificano un aumento della liquidazione del danno rispetto ai valori medi, si statuisce come segue:
(nato il [...]): a) 16 punti per l'età della Parte_1
vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 39); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
Pag. 22 (nato l'[...]): a) 16 punti per l'età Controparte_3
della vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età
della vittima secondaria al momento del fatto (anni 38); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
(nato il [...]): a) 16 punti per l'età della Controparte_2
vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 36); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
(nata il [...]): a) 16 punti per l'età della Controparte_1
vittima primaria al momento del fatto (anni 69); b) 22 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 35); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima al momento della morte (la convivenza pregressa non rileva); d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 5 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (la mamma e tre fratelli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, considerata
Pag. 23 l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
in totale euro (3.911,00 x 53=) 207.283,00;
La convenuta, pertanto, deve essere condannata al pagamento di €
(207.283,00 + 2.645,00 =) 209.928,00 in favore di ciascuno dei quattro attori.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme appena riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima,
che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente
pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa,
attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al
valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica,
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia
effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto
dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in
termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla
data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento
del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
Pag. 24 secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2,5% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo trentennale di tempo fra il comportamento colposo che ha cagionato la perdita di chance,
27 ottobre 2011, ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 209.928,00 in favore di ciascuno dei quattro attori, svalutato all'epoca del decesso, 27 ottobre 2011, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,255 dell'ultima rilevazione (ottobre
2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) - Indici
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), a €
167.273.31 in favore di ciascuno dei quattro attori, e, quindi, su queste ultime somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data CP_10
della presente decisione.
Infine, sull'importo finale riconosciuto di € 209.928,00 in favore di ciascuno dei quattro attori (che si converte in debito di valuta), maggiorati
Pag. 25 degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. (Cass. 61/2023; Cass. 7677/2025).
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari degli attori.
Si applica l'aumento del 30% sui valori medi ex DM 55/2014 per la difesa di più parti aventi identica posizione processuale e sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
, , e nei confronti dell Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
così provvede: Controparte_4
1) accogliendo per quanto di ragione le domande degli attori, dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione dei danni CP_4
di cui è causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di ciascuno dei quattro attori della somma di € 209.928,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dal momento del fatto, 27 ottobre 2011, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su € 167.273.31 ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di € 209.928,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle
Pag. 26 spese di lite che liquida in euro 37.950,90 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva
come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari degli attori.
Così deciso in Napoli, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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