Articolo 26 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 25Articolo 27
Versione
12 novembre 1967
Art. 26.
Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324 , puo' essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000.
Entrata in vigore il 12 novembre 1967