Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 825/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 825/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Salerno, alla via Si studio dell'avv. Carla De Gennaro che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1. Con ricorso depositato il 4 aprile 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di scioglime io avevano contratto matrimonio civile a Tula (Russia) in data 22 gennaio 2022 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza di omologa del 02.10.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, occorre procedere alla sola pronuncia di scioglimento del matrimonio attesa la mancanza di domande sulle statuizioni di carattere accessorio. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a Tula (Russia) in data 22 gennaio 2022 tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e ta a Tula (Russia) il 31.01.1972, C.F. C.F._1 Parte_2 [...]
gistro Atti Matrimonio del Comune C.F._2 to n. 59 Parte II, Serie C, Uff. 9) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi