Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 maggio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 maggio 2004 |
Commentari • 12
- 1. Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioniWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Diritto / On line dispute resolution Inutile dire che Internet, ovvero la rete, ha radicalmente trasformato i costumi sociali del nostro tempo, nonché, ancor di più l'economia e, in particolare, i... Diritto / Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a... Diritto / Articolo 171 del Codice Privacy INDICE: INTRODUZIONE I – ANALISI DELL'ARTICOLO 171 – D.LGS 196/03 II – RISULTATO DELLA RICERCA III – MOTIVAZIONI DELL'ERRORE IV – CONCLUSIONI FONTI: Decreto... Diritto / Cassazione: licenziamento …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 60
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 60Provvedimento: Pubblicato il 20/02/2026 N. 00060/2026 REG.PROV.COLL. N. 00129/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 129 del 2025, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Malattia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cavallotti n. 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello …Leggi di più...
- art. 1 L. 106/2004·
- eccesso di potere motivazione contraddittoria·
- art. 5 Regolamento UE 2016/679·
- art. 699/2008 Cons. St.·
- art. 89 R.D. 1592/1933·
- principio di proporzionalità·
- art. 3 D.M. 28 luglio 2009·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 1512/2013 Cons. St.·
- art. 88 R.D. 1592/1933·
- sanzione disciplinare docente universitario·
- art. 1 D.P.R. 252/2006·
- deposito legale pubblicazioni·
- art. 2705/2009 Cons. St.·
- art. 52 D.Lgs. 196/2003
Versioni del testo
- Art. 1. (Oggetto) 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale e' diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Finalita)
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale. - Art. 3. (Soggetti obbligati) 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il produttore di opere filmiche.