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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, alle ore 10:26, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 6076/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Gianfranco BAVASTRELLI, per il ricorrente e l'Avv. Parte_1
Marcella CAMARDA, in sostituzione dell'Avv. Luigi LA VALLE, per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella Addì ______________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. Rilasciata spedizione in 6076 R.G.L. 2023, promossa forma esecutiva all'Avv.
D A ______________________
______________________ DI LIBERTO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianfranco BAVASTRELLI, giusta procura in atti, ed per ___________________ elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, ______________________
Via Principe di Villafranca 44; ______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Luigi LA VALLE, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante
58/D;
- Resistente -
-
2 OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2023, , adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13/05/2022, riportando un trauma al ginocchio sinistro con frattura alla tibia, mentre era alla guida del furgone per la consegna delle merci, nello svolgimento delle sue mansioni di fattorino alle dipendenze della Parte_2
e premesso, altresì, che l' gli aveva riconosciuto un grado di menomazione del 13%, CP_1
lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, a suo dire,
pari al 18%, specificando che l' non aveva riconosciuto le pregresse menomazioni, i CP_2
cui postumi erano già stati valutati nella misura del 6%, in relazione a un sinistro del 2018.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in capitale in tale CP_1
misura.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto, precisando che la valutazione del 13%, per mero errore materiale,
3 era stata erroneamente attribuita al secondo infortunio, mentre per quest'ultimo, la percentuale frutto del calcolo di cui al D.lgs 38/2000, risultava corrispondente al 7% e,
soltanto sommandola alle pregresse menomazioni, si era pervenuti a una percentuale di invalidità complessiva del 13%.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 9/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato, effettuate accurate indagini medico legali, ha accertato che a seguito dell'infortunio subito da in data 13/05/2022, permane Parte_1
nello stesso “algo-disfunzionalità di modica entità del ginocchio sinistro, già trattato
chirurgicamente ed ipotonomiotrofia di modica entità del quadricipite femorale, cicatrici al ginocchio
nonché persistenza dei mezzi di sintesi” e ha osservato che ”il quadro clinico suddetto,
rappresentato dal pregiudizio estetico e da quello disfunzionale concorrono negativamente al danno
biologico definibile “danno composto” che, tenuto conto della tipologia della lesione, dei trattamenti
sanitari che si sono resi necessari e procedendo infine alla valutazione del danno si quantifica:
1) esiti di frattura di piatto tibiale 2% (cod. 290);
2) modica algo-disfunzionalità del ginocchio 3% (cod. 275);
3) cicatrice al margine laterale del ginocchio 2% (cod 36);
4) persistenza dei mezzi di sintesi 1% (cod 306);
Si perviene alla misura complessiva del 7%;
In considerazione del danno preesistente del 6% si perviene ad un grado di menomazione
dell'integrità psicofisica pari al 13%.
Ha pertanto concluso che a seguito dell'infortunio de quo ha Parte_1
riportato: “Esiti di frattura del piatto tibiale sinistro con residua modica
algodisfunzionalità in soggetto con pregresso trauma al ginocchio destro” che determina
un “danno biologico” del 7% e che, in considerazione delle preesistenze, si perviene ad un
grado di riduzione dell'integrità psicofisica pari al 13%”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi, e perfettamente sovrapponibile alla valutazione espressa dall'Istituto assicuratore.
4 Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 9/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, alle ore 10:26, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 6076/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Gianfranco BAVASTRELLI, per il ricorrente e l'Avv. Parte_1
Marcella CAMARDA, in sostituzione dell'Avv. Luigi LA VALLE, per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella Addì ______________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. Rilasciata spedizione in 6076 R.G.L. 2023, promossa forma esecutiva all'Avv.
D A ______________________
______________________ DI LIBERTO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gianfranco BAVASTRELLI, giusta procura in atti, ed per ___________________ elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, ______________________
Via Principe di Villafranca 44; ______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Luigi LA VALLE, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante
58/D;
- Resistente -
-
2 OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2023, , adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 13/05/2022, riportando un trauma al ginocchio sinistro con frattura alla tibia, mentre era alla guida del furgone per la consegna delle merci, nello svolgimento delle sue mansioni di fattorino alle dipendenze della Parte_2
e premesso, altresì, che l' gli aveva riconosciuto un grado di menomazione del 13%, CP_1
lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, a suo dire,
pari al 18%, specificando che l' non aveva riconosciuto le pregresse menomazioni, i CP_2
cui postumi erano già stati valutati nella misura del 6%, in relazione a un sinistro del 2018.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in capitale in tale CP_1
misura.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto, precisando che la valutazione del 13%, per mero errore materiale,
3 era stata erroneamente attribuita al secondo infortunio, mentre per quest'ultimo, la percentuale frutto del calcolo di cui al D.lgs 38/2000, risultava corrispondente al 7% e,
soltanto sommandola alle pregresse menomazioni, si era pervenuti a una percentuale di invalidità complessiva del 13%.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 9/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato, effettuate accurate indagini medico legali, ha accertato che a seguito dell'infortunio subito da in data 13/05/2022, permane Parte_1
nello stesso “algo-disfunzionalità di modica entità del ginocchio sinistro, già trattato
chirurgicamente ed ipotonomiotrofia di modica entità del quadricipite femorale, cicatrici al ginocchio
nonché persistenza dei mezzi di sintesi” e ha osservato che ”il quadro clinico suddetto,
rappresentato dal pregiudizio estetico e da quello disfunzionale concorrono negativamente al danno
biologico definibile “danno composto” che, tenuto conto della tipologia della lesione, dei trattamenti
sanitari che si sono resi necessari e procedendo infine alla valutazione del danno si quantifica:
1) esiti di frattura di piatto tibiale 2% (cod. 290);
2) modica algo-disfunzionalità del ginocchio 3% (cod. 275);
3) cicatrice al margine laterale del ginocchio 2% (cod 36);
4) persistenza dei mezzi di sintesi 1% (cod 306);
Si perviene alla misura complessiva del 7%;
In considerazione del danno preesistente del 6% si perviene ad un grado di menomazione
dell'integrità psicofisica pari al 13%.
Ha pertanto concluso che a seguito dell'infortunio de quo ha Parte_1
riportato: “Esiti di frattura del piatto tibiale sinistro con residua modica
algodisfunzionalità in soggetto con pregresso trauma al ginocchio destro” che determina
un “danno biologico” del 7% e che, in considerazione delle preesistenze, si perviene ad un
grado di riduzione dell'integrità psicofisica pari al 13%”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi, e perfettamente sovrapponibile alla valutazione espressa dall'Istituto assicuratore.
4 Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 9/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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