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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1777 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 10 aprile 2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex artt. 617 c.2 c.p.c. – fase di merito
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Potenza Parte_1
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta De Adessis Controparte_1
TERZO PIGNORATO OPPOSTO
E
Controparte_2
CREDITORE/OPPOSTO CONTUMACE
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il in forza di decreto ingiuntivo n. 23/2019 del tribunale di Controparte_2
Potenza, ha proceduto in executivis, con atto di pignoramento presso terzi, iscrivendo la procedura 979/2019 RGEM.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 29.3.2022 ha impugnato l'ordinanza di assegnazione del 10.3.2022, con al Parte_1 quale il g.e ha assegnato al creditore la somma di € 715,86.
Il GE con ordinanza del 16.2.2023, stante l'assenza di istanze di sospensione, ha concesso i termini per l'istaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito. Parte_1
si è costituita, chiedendola propria estromissione e il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il e benché regolarmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti, per cui il g.i. ne ha dichiarato la contumacia.
Preliminarmente va evidenziato che, a differenza di quanto dedotto da
[...]
, parte opponente correttamente ha citato in giudizio il terzo pignorato, CP_1
ciò in quanto in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, n.13533).
Passando al merito l'opposizione è infondata.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 29.3.2022 ha impugnato l'ordinanza di assegnazione del 10.3.2022., Parte_1
deducendo: erronea e/o insufficiente motivazione – travisamento in ordine ai presupposti di assegnabilità, nella misura del 50%, delle somme pignorate, giacenti sul conto corrente e sui 3 libretti postali cointestati.
Con l'atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito. Parte_1
L'opposizione è infondata.
La giurisprudenza insegna che in tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non
è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e/o l'impignorabilità dei beni, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Con l'opposizione in questione il contesta l'ordinanza di assegnazione Parte_1
perché, trattandosi di un conto corrente cointestato con e di Controparte_3 tre libretti cointestati con altra persona, l'avviso ex art. 599 cpc alla in CP_3
relazione al conto corrente era stato fatto in ritardo e senza ordine del giudice, mentre in relazione ai libretti non era stato fatto, inoltre dalla dichiarazione non si capiva se sul conto confluiscano esclusivamente ratei stipendiali del debitore, o anche altre somme, né si comprende come mai i versamenti degli stipendi siano da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto dell'art. 545 cpc.
Dalla documentazione in atti e dal fascicolo d'ufficio dell'esecuzione risulta quanto segue. in data 22.11.2019 ha rilasciato la seguente dichiarazione: CP_1
DICHIARA
- Presso esistono i seguenti rapporti intestati a CP_1 Parte_1
nato a [...] [...] C.F.
[...] CP_2 C.F._1
Tipo Ufficio Importo N°Cointestatari
Rapporto Postale Disponibile (oltre al debitore)
UO € 1.350,64 1 CONTI
CORRENTI*
€ 20,29 1 TI OT
A'
TI UO € 52,65 1
TI UO € 48,15 1
Sui rapporti non si evidenziano ulteriori prenotazioni dovute a procedure esecutive presso terzi, sequestri, cessioni e/o pignoramenti (art. 547 c.p.c.).
Si precisa che dalla movimentazione si evince che sul rapporto* confluiscono versamenti da ricondurre a ratei stipendiali del debitore;
pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545 cpc.
Per i rapporti cointestati l'importo è da intendersi nella disponibilità di tutti i cointestatari.
Orbene la dichiarazione resa da è chiara e completa. Dalla Controparte_1 stessa risulta che: i quattro rapporti sono cointestati fra l'esecutato e una terza persona;
sul conto corrente viene accreditato lo stipendio del debitore;
la somma indicata è al netto delle quote ritenute impignorabili.
Sulla base di tale dichiarazione il g.e. ha segnato il 50% delle somme disponibili, stante la cointestazione.
Quindi tutte le contestazioni sulla chiarezza della dichiarazione sono infondate.
Quanto all'avviso ai cointestatari va evidenziato che, in caso di conto e/o libretto cointestato, il pignoramento va eseguito secondo le forme tipiche del pignoramento dei beni indivisi ai sensi dell'art. 599 e ss. c.p.c. con avviso al cointestatario. Tale avviso consente al terzo cointestatario di partecipare al processo esecutivo che conduce alla separazione della quota in natura all'esito del provvedimento del giudice dell'esecuzione che determina la porzione astratta del bene corrispondente alla quota indivisa del debitore disponendone il distacco.
L'epilogo della procedura esecutiva realizza perciò una modifica della contitolarità dal punto di vista soggettivo. Il soggetto cointestatario del conto corrente ed estraneo alla pretesa creditoria, quando il pignoramento attinga anche la propria quota può sollecitare, attraverso la proposizione di un'opposizione di terzo, l'accertamento del fatto che il pignoramento ha colpito un bene parzialmente altrui. Nel caso in cui l'opposizione di terzo non sia stata proposta e l'intestatario non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. può agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato.
Orbene la cointestataria del conto corrente, ha ricevuto Controparte_3
l'avviso ex art. 599 cpc e ha deciso di non intervenire;
è del tutto irrilevante che il creditore procedente abbia effettuato la comunicazione in corso di procedura.
Quanto ai cointestatari dei libretti, dei quali non è nota l'identità, va evidenziato che il g.e. ha assegnato solo il 50% delle somme disponibili su tali libretti, secondo le quote di contitolarità come presunte per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione fino a € 1.100,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 131,00
fase introduttiva € 131,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 200,00 in totale per parte convenuta € 462,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
Nulla per spese nei confronti dei contumaci.
P.Q.M
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna a pagare in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite liquidate euro € 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti;
3) Nulla per spese nei confronti delle altre parti.
Così deciso in camera di consiglio il 15 aprile 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1777 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 10 aprile 2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex artt. 617 c.2 c.p.c. – fase di merito
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Potenza Parte_1
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta De Adessis Controparte_1
TERZO PIGNORATO OPPOSTO
E
Controparte_2
CREDITORE/OPPOSTO CONTUMACE
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il in forza di decreto ingiuntivo n. 23/2019 del tribunale di Controparte_2
Potenza, ha proceduto in executivis, con atto di pignoramento presso terzi, iscrivendo la procedura 979/2019 RGEM.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 29.3.2022 ha impugnato l'ordinanza di assegnazione del 10.3.2022, con al Parte_1 quale il g.e ha assegnato al creditore la somma di € 715,86.
Il GE con ordinanza del 16.2.2023, stante l'assenza di istanze di sospensione, ha concesso i termini per l'istaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito. Parte_1
si è costituita, chiedendola propria estromissione e il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
Il e benché regolarmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti, per cui il g.i. ne ha dichiarato la contumacia.
Preliminarmente va evidenziato che, a differenza di quanto dedotto da
[...]
, parte opponente correttamente ha citato in giudizio il terzo pignorato, CP_1
ciò in quanto in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, n.13533).
Passando al merito l'opposizione è infondata.
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 29.3.2022 ha impugnato l'ordinanza di assegnazione del 10.3.2022., Parte_1
deducendo: erronea e/o insufficiente motivazione – travisamento in ordine ai presupposti di assegnabilità, nella misura del 50%, delle somme pignorate, giacenti sul conto corrente e sui 3 libretti postali cointestati.
Con l'atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito. Parte_1
L'opposizione è infondata.
La giurisprudenza insegna che in tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non
è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e/o l'impignorabilità dei beni, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Con l'opposizione in questione il contesta l'ordinanza di assegnazione Parte_1
perché, trattandosi di un conto corrente cointestato con e di Controparte_3 tre libretti cointestati con altra persona, l'avviso ex art. 599 cpc alla in CP_3
relazione al conto corrente era stato fatto in ritardo e senza ordine del giudice, mentre in relazione ai libretti non era stato fatto, inoltre dalla dichiarazione non si capiva se sul conto confluiscano esclusivamente ratei stipendiali del debitore, o anche altre somme, né si comprende come mai i versamenti degli stipendi siano da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto dell'art. 545 cpc.
Dalla documentazione in atti e dal fascicolo d'ufficio dell'esecuzione risulta quanto segue. in data 22.11.2019 ha rilasciato la seguente dichiarazione: CP_1
DICHIARA
- Presso esistono i seguenti rapporti intestati a CP_1 Parte_1
nato a [...] [...] C.F.
[...] CP_2 C.F._1
Tipo Ufficio Importo N°Cointestatari
Rapporto Postale Disponibile (oltre al debitore)
UO € 1.350,64 1 CONTI
CORRENTI*
€ 20,29 1 TI OT
A'
TI UO € 52,65 1
TI UO € 48,15 1
Sui rapporti non si evidenziano ulteriori prenotazioni dovute a procedure esecutive presso terzi, sequestri, cessioni e/o pignoramenti (art. 547 c.p.c.).
Si precisa che dalla movimentazione si evince che sul rapporto* confluiscono versamenti da ricondurre a ratei stipendiali del debitore;
pertanto l'importo messo a disposizione è da considerarsi al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545 cpc.
Per i rapporti cointestati l'importo è da intendersi nella disponibilità di tutti i cointestatari.
Orbene la dichiarazione resa da è chiara e completa. Dalla Controparte_1 stessa risulta che: i quattro rapporti sono cointestati fra l'esecutato e una terza persona;
sul conto corrente viene accreditato lo stipendio del debitore;
la somma indicata è al netto delle quote ritenute impignorabili.
Sulla base di tale dichiarazione il g.e. ha segnato il 50% delle somme disponibili, stante la cointestazione.
Quindi tutte le contestazioni sulla chiarezza della dichiarazione sono infondate.
Quanto all'avviso ai cointestatari va evidenziato che, in caso di conto e/o libretto cointestato, il pignoramento va eseguito secondo le forme tipiche del pignoramento dei beni indivisi ai sensi dell'art. 599 e ss. c.p.c. con avviso al cointestatario. Tale avviso consente al terzo cointestatario di partecipare al processo esecutivo che conduce alla separazione della quota in natura all'esito del provvedimento del giudice dell'esecuzione che determina la porzione astratta del bene corrispondente alla quota indivisa del debitore disponendone il distacco.
L'epilogo della procedura esecutiva realizza perciò una modifica della contitolarità dal punto di vista soggettivo. Il soggetto cointestatario del conto corrente ed estraneo alla pretesa creditoria, quando il pignoramento attinga anche la propria quota può sollecitare, attraverso la proposizione di un'opposizione di terzo, l'accertamento del fatto che il pignoramento ha colpito un bene parzialmente altrui. Nel caso in cui l'opposizione di terzo non sia stata proposta e l'intestatario non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. può agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato.
Orbene la cointestataria del conto corrente, ha ricevuto Controparte_3
l'avviso ex art. 599 cpc e ha deciso di non intervenire;
è del tutto irrilevante che il creditore procedente abbia effettuato la comunicazione in corso di procedura.
Quanto ai cointestatari dei libretti, dei quali non è nota l'identità, va evidenziato che il g.e. ha assegnato solo il 50% delle somme disponibili su tali libretti, secondo le quote di contitolarità come presunte per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione fino a € 1.100,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 131,00
fase introduttiva € 131,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 200,00 in totale per parte convenuta € 462,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
Nulla per spese nei confronti dei contumaci.
P.Q.M
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna a pagare in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1
lite liquidate euro € 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti;
3) Nulla per spese nei confronti delle altre parti.
Così deciso in camera di consiglio il 15 aprile 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo