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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3101/2022
TRA
(C.F./P.Iva n. ), con sede in Milano alla Piazza Borromeo 14, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. dott. (C.F. n. ), Parte_2 C.F._1 per conto di corrente in Controparte_1 boulevard Royal L-2449 Luxembourg, giusta procura generale autenticata dal Notaire Per_1
munita di relativa Apostille del Ministero degli Affari Esteri ed Europei del
[...]
Lussemburgo e depositata al Rep. 199, Racc. 126, Notaio in Sesto San Giovanni, Persona_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonio Onza
(C.F. n. , presso il cui studio in Ravenna, Via Le Corbusier, 45, C.F._2 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle CP_2 C.F._3 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Salvatore Maglione
pagina 1 di 7 (C.F. n. ), presso il cui studio in Somma Vesuviana, al C.so Italia, 3, C.F._4 elettivamente domicilia;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
4197/2022, depositata in data 29.4.2022, non notificata
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 24 e del 26 febbraio 2025 in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 4197/2022, pubblicata in data 29.4.2022, il Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di CP_2 [...]
nella qualità di procuratrice della Parte_1 Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2971/2019 del 21.5.2019, con cui gli era stato
[...] ingiunto di pagare, in favore di nella qualità indicata, la somma di € 8.781,14, Parte_1
a titolo di saldo insoluto di un contratto di mutuo concluso in data 12.6.1998 con Controparte_3 oltre interessi e spese processuali, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente.
La sentenza era, poi, corretta, con provvedimento del 10.6.2022, nella parte in cui, nel dispositivo, non prevedeva la distrazione delle spese processuali in favore dell'avv. Salvatore
Maglione, dichiaratosi procuratore antistatario.
§ 2. Si evidenzia che nel ricorso monitorio la ricorrente nella qualità di Parte_1 procuratrice della precisava Controparte_1 che il credito derivante dal contratto di mutuo concluso in data 12.6.1998 dal con CP_2 aveva formato oggetto “di molteplici cessioni” e veniva da ultimo acquisito da Controparte_3
in virtù di cessione pro-soluto Controparte_1 perfezionatasi in data 27.12.2016, ex art. 58 TUB, il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, del 26.1.2017, n. 11.
§ 3. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo perché riteneva che la quale procuratrice della Parte_1 Controparte_1
non avesse dato la prova della cessione del credito dedotto in giudizio da
[...]
pagina 2 di 7 alla sua mandante e rappresentata, Controparte_3 Controparte_1
[...]
In particolare, i passaggi argomentativi in cui si articola il ragionamento del primo giudice sono i seguenti:
- il difetto di titolarità della posizione giuridica dedotta in giudizio è rilevabile d'ufficio (cass. civ., sez. un., 2016, n. 2951);
- l'opponente aveva dedotto, dapprima, la mancata comunicazione della cessione del credito e, poi, in sede di precisazione delle conclusioni, che la lettera di comunicazione della cessione, peraltro, non ricevuta, fosse scarsamente probante della cessione e che, inoltre, l'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria non poteva dirsi dimostrato tramite l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da considerarsi come mera notifica, essendo necessario, a tal fine, il contratto di cessione, che, però, non era stato depositato;
- premesso che è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, la nella qualità Parte_1 indicata, non aveva assolto al suo onere probatorio, perché aveva depositato solo l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui era stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti in blocco da in favore della sua mandante e rappresentata ( CP_4 [...]
, omettendo, però, di depositare il contratto di cessione, Controparte_1 con annesso elenco dei creduti ceduti, relativo alla prima cessione tra e Controparte_3 [...]
con gli elementi identificativi certi dei crediti ceduti;
CP_4
- ed invero, dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, depositato dall'opposta, si rilevava l'esistenza di due cessioni: una prima cessione da a ed Controparte_3 CP_4 una seconda cessione da a CP_4 Controparte_1
[...]
- inoltre, l'avviso di cessione (o, meglio, della seconda cessione) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, prodotto dall'opposta, non appariva sufficientemente chiaro e determinato in ordine agli elementi identificativi del credito, in quanto indicava che i crediti ceduti erano quelli
“originati da . estinti alla data del 20.12.2016”, senza alcun altro tipo di Controparte_5 specifica.
pagina 3 di 7 Sulla base delle predette argomentazioni, il primo giudice concludeva che parte opposta avrebbe dovuto quantomeno produrre il primo contratto di cessione a dimostrazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
§ 4. Avverso la sentenza n. 4197/2022, depositata in data 29.4.2022, non notificata, ha proposto tempestivo appello la nella qualità di procuratrice della Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data Controparte_1
11.7.2022 a , con cui ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto CP_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma della stessa, e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio che, in via preliminare, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.; in subordine, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata in merito alla carenza di legittimazione attiva (recte: titolarità attiva) dell'opposta, ricorrente in via monitoria, odierna appellante, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inefficacia, l'irregolarità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per l'effetto, di confermare la revoca dello stesso e dichiarare che nessuna somma era dovuta da parte appellata;
con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
All'esito del deposito delle note scritte, in sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025, la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data 3.3.2025, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 5. L'appello è volto a censurare, con più argomentazioni, la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'appellante, nella qualità di procuratrice della Controparte_1
non avesse fornito la prova della titolarità in capo a quest'ultima del
[...] credito dedotto in giudizio nei confronti del CP_2
§ 5.1. L'appellante ha dedotto che il credito da essa azionato, nella qualità indicata, con ricorso monitorio era stato oggetto di procedura di c.d. cartolarizzazione ex lege 130/1999 e che l'avviso di cessione era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotta in atti.
§ 5.2. L'appellante ha aggiunto che nel giudizio di primo grado erano state allegate alla sua pagina 4 di 7 comparsa di costituzione e risposta le comunicazioni delle avvenute cessioni del credito inviate al che erano del tutto valide ed efficaci anche ai fini degli effetti interruttivi della CP_2 prescrizione, come, peraltro, affermato dal primo giudice nella sentenza impugnata.
§ 5.3. L'appellante ha evidenziato che la notifica della cessione del credito, per consolidata giurisprudenza, è estranea al perfezionamento del contratto di cessione, che consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, ma è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Ne derivava che l'eventuale difetto di notifica nei confronti del delle cessioni del credito CP_2 precedenti all'ultima, notificata a cura della Controparte_1
non poteva in nessun modo incidere sulla legittimazione attiva (recte: titolarità
[...] attiva) di quest'ultima in ordine al recupero del credito ceduto, potendo, al più, essere opposto dal solo nel caso in cui questi avesse, a suo tempo, provveduto al saldo del debito in favore CP_2 di chi, all'epoca, si era qualificato cessionario del credito.
§ 6. L'appello è inammissibile in quanto le argomentazioni su cui si articola non colgono, e, quindi, non attingono, la motivazione per cui il primo giudice ha ritenuto non provata la titolarità del credito dedotto in giudizio in capo alla Controparte_1
rappresentata in giudizio da e che consiste nella mancata
[...] Parte_1 produzione in giudizio del primo contratto di cessione dei crediti intervenuto tra Controparte_3
(che era la finanziaria che concludeva con il il contratto di mutuo del 12.6.1998, posto a CP_2 fondamento del ricorso monitorio) e a cui, poi, seguiva la seconda cessione dei CP_4 crediti tra e la CP_4 Controparte_1
Appare evidente che le argomentazioni dell'appellante, volte ad evidenziare la produzione in atti dell'estratto della Gazzetta Ufficiale su cui era stato pubblicato l'avviso della seconda cessione intervenuta tra e la CP_4 Controparte_1
e delle comunicazioni inviate al delle avvenute cessioni del credito, nonché volte ad CP_2 evidenziare che l'eventuale difetto di notifica al delle cessioni del credito precedenti CP_2 all'ultima cessione non incide sul perfezionamento di quest'ultima, sono estranee alla ratio
pagina 5 di 7 decidendi della sentenza impugnata, perché non contestano la necessità, al fine di provare la titolarità del credito dedotto in giudizio in capo alla Controparte_1
di produrre in atti il primo contratto di cessione del credito da
[...]
e come ritenuta dal primo giudice, né spiegano perché la produzione Controparte_3 CP_4 di detto contratto non sarebbe stata necessaria al fine di provare che il credito dedotto in giudizio era stato ceduto prima da e e poi da quest'ultima all'odierna Controparte_3 CP_4 appellante.
§ 7. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
5.200,01 a € 26.000,00, in base al valore della causa di appello, determinato dal petitum, ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto del fatto che l'appello si sostanzia di un solo motivo a cui sono sottese questioni di contenuta difficoltà.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
§ 8. La domanda dell'appellato di condanna dell'appellante al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, non ricorrono i presupposti oggettivi per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c., non avendo l'appellato dedotto, nè provato, pur gravando su di lui il relativo onere, la concreta ed effettiva esistenza di un danno determinato dal comportamento processuale della controparte (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080); nè ricorrono nei confronti dell'odierna appellante soccombente i presupposti della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n.
9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., non configurando la proposizione dell'appello un abuso dello strumento processuale.
§ 9. In considerazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo pagina 6 di 7 alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nella qualità di procuratrice della Parte_1 [...]
nei confronti di , Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 4197/2022, depositata in data 29.4.2022, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.906,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Rigetta la domanda dell'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 3.7.2022
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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