Articolo 2 della Legge 9 luglio 1967, n. 581
Articolo 1
Versione
13 agosto 1967
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 agosto 1967