Art. 6.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno piu' avvalersi della facolta' di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno piu' avvalersi della facolta' di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520 .