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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2247 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2021 promossa da
C.F. con l'Avvocato MALAGOLI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
ATTORE
contro
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con l'Avvocato ROSA FEDERICA C.F._3
CONVENUTI
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate da ambo le parti il 03/05/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La presente controversia, preceduta da mediazione e radicata da nei confronti Parte_1
dei fratelli e regolarmente costituitisi, concerne la divisione del Controparte_1 Controparte_2
1 compendio immobiliare sito in Formigine (MO), via Fratelli Cervi n. 9, individuato catastalmente in atti, di cui gli stessi sono pacificamente comproprietari per 1/3 ciascuno.
Trattasi, in sintesi, di fabbricato su tre piani, oltre a piano interrato, comprensivo di tre appartamenti, tre cantine, un garage ed un locale a servizi al piano terra.
2. Tentata, senza esito, la conciliazione della lite, la stessa è stata istruita con CTU dell'Ing.
[...]
il quale, a evasione dell'incarico ricevuto, ha depositato il proprio elaborato in data Per_1
18/10/2023.
3. Le parti hanno in seguito precisato le conclusioni e depositato le difese finali nei termini loro assegnati.
4. Prima di procedere alle operazioni materialmente divisionali, si esaminano le ulteriori domande avanzate dai contendenti, iniziando da quella dell'attore di ricevere dai convenuti “con decorrenza dal 2012, dell'indennità di occupazione corrispondente alla quota di 1/3 del valore figurativo del canone di locazione degli immobili predetti, che si quantifica in € 829,10 mensili, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, fino alla data di effettivo rilascio della quota spettante all'attore”.
A riguardo, si osserva come il richiedente non abbia specificamente contestato (art. 115, primo comma, c.p.c.), tantomeno nel primo atto a ciò utile (la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.) di aver sempre avuto le chiavi per entrare liberamente nello stabile (come eccepito a pagina 2 della comparsa di costituzione dai convenuti); non ha, inoltre, allegato, e tantomeno provato, episodi in cui abbia tentato di accedervi e i fratelli glielo abbiano in concreto impedito;
l'appartamento al primo piano in cui egli viveva prima di trasferirsi altrove risulta, del resto, a tutt'oggi disabitato.
La pretesa, insomma, non ha fondamento e viene respinta.
5. ha, inoltre, domandato “condannare i convenuti, in solido tra loro, all'integrale Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal Signor per il deprezzamento dell'immobile, nella Parte_1 misura che verrà accertata in corso di causa, anche con valutazione equitativa”.
Sennonché, alcuna prova l'istante ha fornito della circostanza, peraltro genericamente allegata, che
“Fino alla morte della madre (2009), quando l'attore aveva libero accesso, il fabbricato era in buono stato di conservazione” (pagina 3 dell'atto di citazione), il che già di per sé esclude l'accoglimento della pretesa, difettando l'imprescindibile termine anteriore di paragone da cui ricavare il successivo lamentato deprezzamento;
l'attore – che, come detto al punto che precede, dispone da sempre delle chiavi per accedere liberamente allo stabile – poteva, inoltre, far eseguire in autonomia gli eventuali lavori ritenuti necessari e chiederne poi il rimborso pro quota ai due fratelli, come tuttavia non ha fatto (art. 1227 c.c.).
Anche la richiesta in esame, dunque, va respinta.
2 6. Ugualmente da rigettare la domanda di di ricevere dai fratelli una somma per Controparte_1
l'attività di custodia del comune compendio asseritamente svolta, risultando che il richiedente si sia semplicemente limitato a vivere in una parte dello stabile, nulla più.
7. Venendo ora alla divisione del compendio, di cui i fratelli, come detto, sono pacificamente comproprietari per 1/3 ciascuno, il Tribunale condivide l'operato del CTU, svolto nel contraddittorio con i Consulenti di parte nominati e frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr. Cass.
31.8.2018, n. 21504).
Ciò premesso, si recepisce, nella sostanza, come in dispositivo, il progetto divisionale indicato dal
CTU alla pagina 37 della propria relazione, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
- a sono assegnati i beni facenti parte del blocco A, comprensivi dell'appartamento Controparte_1
al piano terra ove egli già vive;
- a sono assegnati i beni facenti parte del blocco B, comprensivi dell'appartamento Parte_1
al piano primo ove egli ha vissuto prima di trasferirsi altrove e tuttora disabitato;
- a sono assegnati sia i beni facenti parte del blocco C, comprensivi del restante Controparte_2
appartamento al secondo piano, sia l'autorimessa costituente il blocco D, da un lato poiché quest'ultima non può restare in comproprietà tra le parti e, dall'altro, determinando tale assegnazione un'opportuna riduzione dei conguagli;
- le parti eseguiranno, infine, in autonomia i lavori indicati dal CTU per la realizzazione della parte del ballatoio da ricomprendere nel blocco A, autorizzando sin d'ora ognuna di esse, per il caso di mancata collaborazione delle altre, a procedervi in autonomia, anticipando i relativi costi e ripetendoli quindi per 1/3 da ciascuna dalle altre due, cosa che, dunque, non altera l'equilibrio divisionale.
8. Le spese di lite, comprensive di quelle di CTU, come liquidate con separato decreto, sono integralmente compensate tra le parti, in quanto funzionali alla divisione e pertanto sostenute nel comune interesse dei coeredi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
3 - dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti avente a oggetto il compendio immobiliare sito in Formigine (MO), via Fratelli Cervi n. 9, individuato alle pagine 31-34 della CTU dell'Ing. depositata agli atti di causa il 18/10/2023; Persona_2
- assegna in proprietà esclusiva a i beni facenti parte del blocco A del progetto Controparte_1
divisionale indicato a pagina 37 della suddetta CTU (appartamento piano terra sub. 12 + locale servizi sub. 13 + cantina sub.17 e parte ballatoio parte di sub. 10 b.c.n.c.);
- assegna in proprietà esclusiva a i beni facenti parte del blocco B del medesimo Parte_1
progetto divisionale (appartamento piano primo sub. 14 + cantina sub. 16);
- assegna in proprietà esclusiva a i beni facenti parte del blocco C del medesimo Controparte_2
progetto divisionale (app.to piano 2° sub. 15 + cantina sub.19) e del blocco D (autorimessa sub. 20);
- autorizza sin d'ora ciascuna parte, per il caso di mancata collaborazione delle altre nell'esecuzione dei lavori indicati dal CTU per la realizzazione della parte del ballatoio da ricomprendere nel blocco
A, a eseguirli in autonomia, anticipando i relativi costi e ripetendoli quindi per 1/3 da ciascuna dalle altre due;
- condanna a pagare a a titolo di conguaglio, euro 5.266,66, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna a pagare a a titolo di conguaglio, euro 18.666,66, Parte_1 Controparte_2
oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- respinge le ulteriori domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, come liquidate con separato decreto;
- ordina all'Ufficio del Territorio di Modena di trascrivere la presente sentenza.
Si comunichi.
Modena, 31/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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