Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 20.2.2025, alle ore 12:08 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. POLETTI Michela per la parte ricorrente e la Dr.ssa Controparte_1 per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
La dr.ssa si oppone al riconoscimento delle annualità successive alla CP_1 proposizione del ricorso. Cont Relativamente all'insegnante e all'a.s. 2022/2023 il precisa che la Per_1 stessa ha ottenuto un incarico fino al 30/6 per 8 ore (su 18) al quale ha affiancato supplenze brevi continuative fino al giorno 10/6 per 10 ore (su 18) con continuità avendo la stessa sostituito la Prof.ssa assente per l'intero periodo. Persona_2
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 579/2022 promossa da:
1
Parte_1
Parte_2
Parte_3
tutti assistiti dall'Avv. POLETTI Michela Parte_4
CONTRO
, assistito dalla dr.ssa Francesca FINI Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 11.10.2022 i ricorrenti deducevano di aver lavorato come insegnanti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici Controparte_4
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015; di aver sempre svolto compiti identici a quelli del personale di ruolo e di disporre delle stesse competenze professionali del personale di ruolo;
di essere soggetti, come il predetto personale, all'obbligo di formazione continua.
Evidenziavano che gli artt. 63 e 64 del CCNL di settore dispongono che l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” tra le quali poteva certamente ricomprendersi la c.d. carta docente;
che sulla questione era intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del
18.5.2022.
Così concludevano:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: accertare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui (o delle somme che saranno ritenute di giustizia) tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e a condannare il
[...]
[..
[...] ad assegnare ai ricorrenti la Carta di cui in ricorso, personale e non Controparte_5 trasferibile, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. Per l'effetto condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento in favore del sig. per gli AS 2017/2018, 2108/2019, Parte_1 dell'importo di € 1000,00 (o della somma che sarà ritenuta di giustizia) oltre accessori come per legge;
in favore della sig.ra per gli anni scolastici 2015/2016, Parte_2 2016/2017, 2017/2018, 2108/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di euro
3500,00 (o della somma che sarà ritenuta di giustizia) oltre accessori come per legge;
in favore della sig.ra per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, Parte_4 dell'importo di euro 1000,00 (o della somma che sarà ritenuta di giustizia) oltre accessori come per legge;
in favore della sig.ra per gli AS 2020/2021, 2021/2022, Parte_3 2022/2023, dell'importo di euro 1500,00 (eo della somma che sarà ritenuta di giustizia), oltre accessori di legge. In subordine, voglia condannare il , in persona Controparte_4 del legale rappresentante, a risarcire i ricorrenti di tutti i danni subiti a causa della mancata fruizione del beneficio della carta del docenti, danni che saranno liquidati equitativamente. Con vittoria di competenze di causa, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
Il si costituiva in data 17.4.2023 deducendo che la “carta elettronica del CP_4 docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico, non rientrava tra quelle «condizioni di impiego» per le quali era sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato;
che tale misura non attribuiva un incremento stipendiale, bensì aveva la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente di ruolo, monetizzando l'onere di autoformazione impostogli, tanto che il suo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituiva «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015).
Così concludeva:
In conclusione, dunque, la comparente Amministrazione scolastica, come in atti rappresentata e difesa, chiede: 1) il rigetto del ricorso perché la normativa nazionale prevede l'erogazione del bonus esclusivamente ai docenti di ruolo;
2) in via subordinata il rigetto del ricorso in assenza di dimostrazione circa le spese formative/di acquisto beni asseritamente sostenute dai docenti negli aa.ss. indicati;
3) in via ulteriormente subordinata, che venga disposto il rimborso delle sole spese realmente sostenute dai ricorrenti, se compatibili con le disposizioni di cui al DPCM del
28/11/2016 e alle circolari in materia, previa dichiarazione di prescrizione di taluni crediti;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che venga parametrato l'importo del bonus sulla base dell'effettiva durata degli incarichi ricoperti dai ricorrenti purchè di durata almeno annuale (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) e di orario almeno pari alla metà di quello previsto dalla normativa. Si rimette al giudice la valutazione in punto di spese del presente giudizio.
In via subordinata chiedeva il di parametrare l'importo della “carta CP_4 docente”, eventualmente riconosciuta ai ricorrenti, alla durata effettiva del rapporto di lavoro intercorso e dunque ai giorni di supplenza concretamente svolti, secondo la
3 proporzione € 500: 365 gg= € x: giorni di supplenza, tenuto conto comunque della prescrizione quinquennale.
Fissata con decreto la prima udienza al 9.2.2023, la causa veniva fissata in discussione di fronte al giudice designando, da ultimo al 20.2.2025.
Occorre anzitutto precisare che i docenti ricorrenti hanno prestato servizio sulla base dei seguenti contratti a termine:
Parte_1
a)a.s. 2017/2018 dal 13.10.17 al 30.6.18 presso l'IS Barsanti di Massa per 9 ore settimanali nella classe di concorso A040; dal 5.10.17 al 30.6.18 presso IS Belmesseri di Carrara per 2 ore settimanali nella classe di concorso A041;
b) a.s. 2018/2019 dal 9.10.18 al 30.6.19 presso l'IS Barsanti di Massa per 3 ore settimanali nella classe di concorso A040.
Parte_2
a)a.s. 2015/2016 dal 21.12.15 al 30.6.16 per 6 ore settimanali nella classe di concorso
A028 presso IC Tifoni di Pontremoli;
b)a.s. 2016/2017 dal 24.10.16 fino al 30.6.17 per 18 ore settimanali su posto di sostegno presso IC Ferrari di Pontremoli;
dal 14.12.16 al 30.6.17 per 4 ore settimanali nella classe di concorso A033 presso istituto Moratti;
c)a.s. 2017/2018 dal 2.10.17 al 30.6.18 per 18 ore settimanali per 18 ore settimanali presso IC Taliercio di Carrara;
d) a.s. 2018/2019 dal 27.9.18 al 30.6.19 per 18 ore settimanali su posto di sostegno presso
IC Buonarroti Carrara;
e) a.s. 2019/2020 dal 18.9.19 al 30.6.20 su posto di sostegno per 18 ore settimanali presso
IC Buonarroti di Carrara;
f) a.s. 2020/2021 dall'11.9.20 al 30.6.21 per 18 ore settimanali su posto di sostegno presso
IC Buonarroti di Carrara;
g) a.s. 2021/2022 dal 1.9.21 al 31.8.22 per 18 ore settimanali su posto di sostegno presso
IC Fossola Gentili.
4 Parte_4
a) a.s. 2019/2020 dal 3.3.20 al 10.6.20 su posto di sostegno per 24 ore settimanali presso la direzione didattica di Aulla;
b) a.s. 2020/2021 dal 10.10.20 al 30.6.21 per 25 ore settimanali su posto comune presso
IC Moratti di Fivizzano;
c) a.s. 2021/2022 dal 15.11.21 al 30.6.22 per 25 ore settimanali presso IC Carrara e paesi a monte.
Parte_3
a) a.s. 2020/2021 dal 6.11.20 al 30.6.21 per 4 ore settimanali presso IIS Barsanti nella classe di concorso A048; dal 12.10.20 al 30.6.21 per 12 ore settimanali presso IC Don
Milani nella classe di concorso A049;
b) a.s. 2021/2022 dal 23.9.21 al 30.6.22 per 18 ore settimanali presso IIS Barsanti nella classe di concorso A048;
c) a.s. 2022/2023 dal 6.9.22 al 30.6.23 nella classe di concorso A048 per 8 ore settimanali presso IS Da Vinci di Villafranca in Lunigiana.
Preliminarmente il eccepisce la prescrizione degli eventuali diritti di credito che CP_4 sarebbero maturato oltre cinque anni dalla data di deposito del ricorso in esame.
Trattandosi, quella di specie, di una obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, la prescrizione matura nel termine di cinque anni ex art. 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente “il diritto può essere fatto valere”.
Pacifica l'intervenuta prescrizione relativamente all'a.s. 2015/2016 all'atto del deposito del ricorso.
Relativamente all'a.s. 2016/2017 il relativo diritto poteva essere fatto valere il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016): la parte ricorrente -che lo Pt_2 domanda con il ricorso-, quindi, nell'anno 2016/2017 avrebbe potuto richiedere il beneficio a partire dal 30.11.2016, con qualsiasi atto stragiudiziale, considerato che la registrazione nel sistema non le era consentita.
Poiché il ricorso è stato notificato il 7.2.2023 (da precisare non è sufficiente il deposito del ricorso, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022), deve concludersi che
5 esso non è idoneo ad interrompere la prescrizione che risultava già interamente maturata al 30.11.2021.
Per l'a.s. 2017/2018 -domandato dai ricorrenti e per il quale i Pt_5 Parte_1 docenti beneficiari avrebbero potuto registrarsi sull'applicazione Web dal 1 settembre al
30 ottobre di ciascun anno, deve desumersi che il primo giorno in cui la docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, fosse il 1 settembre 2017, inteso come primo giorno in cui docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma: la notifica del ricorso al 7.2.2023 dunque non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
Dunque risultano prescritti i diritti reclamati dalla ricorrente solo Pt_1 relativamente all' a.s. 2017/2018 e gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 domandati dalla ricorrente . Pt_2
Per gli anni scolastici successivi non vi è questione, andando il diritto a prescriversi dopo la notifica del ricorso.
In via preliminare occorre anche precisare che il difensore di parte ricorrente ha richiesto l'erogazione del bonus relativamente al ricorrente anche Parte_3 riguardo all'a.s. 2022/2023 documentando di aver lavorato, con contratto a tempo determinato dal 6.9.2022 al 30.6.2023 (cfr. stato matricolare all. 13 alla memoria di costituzione): e ulteriormente con memoria depositata il 7.2.2025 (cfr. doc. 3) ha documentato aver lavorato con contratto a tempo determinato fino al 13.6.2023, con orario completo di 10 ore su istituto di istruzione secondaria, con supplenze brevi continuative (dal 8.9.2022 al 3.1.2023, dal 4.1.2023 al 4.3.2023, dal 5.3.2023 al 4.6.2023, dal 5.6.2023 al 9.6.2023, dal 10.6.2023 al 13 giugno 2023).
Premesso ciò, occorre esaminare la normativa di riferimento e l'interpretazione della giurisprudenza che di essa si è progressivamente affermata.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, comma I, statuisce, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
6 connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 63 del CCNL di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, precisando che
“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e assumendo l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Diritto/dovere di formazione che, secondo il Consiglio di Stato (cfr., sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, riguarda anche i precari e non soltanto il personale di ruolo come deve dedursi dal fatto che non si rinviene nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 dispone poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, senza distinguere tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
E infine la legge n. 107/2015, art. 1, co. 121, che ha introdotto l'istituto della Carta
Docente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
7 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
E' espressamente statuito che “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Per quello che riguarda la giurisprudenza, occorre anzitutto riferirsi a quella europea: così la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_4 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_4 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla spinta della pronuncia della Corte è intervenuto il legislatore che con l'art. 15 d.l. n.
69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Successivamente si è pronunciata la Suprema Corte, Sezione lavoro (sentenza n. 29961 del
27/10/2023) che, su rinvio pregiudiziale, ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
8 forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
Così motiva la Suprema Corte: “…si tratta, in entrambi i casi (supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre
e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che
9 ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Precisa ancora la Suprema Corte: “è al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Ora, poiché come ricordato nella medesima sentenza “secondo la Corte costituzionale, si
è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n.
161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020,
n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”, ne discende che non ne deriva un automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
10 È vero che la Suprema Corte non ha preso precisa posizione sul punto e che dunque astrattamente tutte le soluzioni appaiono percorribili sia l'esclusione in toto, sia il riconoscimento in toto sia l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo infatti prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
Ora è parere di questo giudice che il principio di un riconoscimento “in proporzione” sia quello preferibile, e ciò in quanto il disconoscimento totale appare discriminatorio e un riconoscimento totale appare iniquo rispetto al confronto con altri lavoratori che abbiano prestato attività in senso continuativo o con orario completo.
In caso di supplenze temporanee pertanto il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”: con escluse, dunque, delle sole supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Un ragionamento non dissimile può essere svolto riguardo agli spezzoni di orari riproporzionando in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale sia delle singole componenti di essa.
Il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
11 Dunque possono considerarsi senz'altro gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore settimanali per la scuola primaria), considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
E dunque, in applicazione dei principi richiamati, deve concludersi che relativamente a
(cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente sub. 10) il Pt_1 beneficio richiesto per l'a.s. 2018/2019 non è riconoscibile in quanto pur trattandosi di supplenza fino al termine dell'attività didattica, essa ha riguardato uno spezzone orario di sole 3 ore, ben inferiori al 50% dell'orario completo, previsto per il part-time.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte resistente Pt_2 sub. 11) il beneficio è senz'altro riconoscibile con riguardo agli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 in quanto supplenza fino al termine dell'attività didattica e ad orario completo e anche con riguardo all'a.s. 2021/2022 in quanto supplenza annuale ad orario completo.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Per_1 resistente sub. 13) il beneficio è senz'altro riconoscibile con riguardo all' a.s. 2021/2022 in quanto supplenza fino al termine dell'attività didattica e ad orario completo.
È parimenti riconoscibile con riguardo all'a.s. 2022/2023 in quanto assegnataria di una supplenza fino al termine dell'attività scolastica per 8 ore settimanali a cui deve essere aggiunta un'ulteriore porzione di 10 ore, su scuola secondaria di primo grado, sostanzialmente per l'intero anno scolastico.
Quanto all'a.s. 2020/2021 il beneficio può essere riconosciuto in quanto assegnataria di più supplenze per 12 ore settimanali su scuola secondaria di primo grado in continuità per tutto l'anno scolastico (oltre a supplenze di 6 e 4 ore dal 19.10.2020 al 30.6.2021) e dunque per un orario superiore alla metà del part-time su orario completo di 18 ore.
Relativamente a (cfr. stato matricolare completo prodotto da parte Pt_4 resistente sub. 12) il beneficio è senz'altro riconoscibile con riguardo agli aa.ss. 2020/2021
12 e 2021/2022 in quanto supplenza fino al termine dell'attività didattica e ad orario completo.
Infine, relativamente a ritiene questo giudice che quanto Pt_4 Parte_3 richiesto con la memoria depositata il 7.2.2025 con riguardo alle annualità successive al deposito del ricorso 2023/2024 rientri nell'ambito della domanda (riconoscimento del diritto alla c.d. carta docente) e non costituisca dunque modifica né del petitum né della causa petendi ma mero “aggiornamento” della domanda con riguardo al profilo temporale.
Dunque poiché si tratta di supplenza svolta quanto alla fino al termine delle Pt_4 attività didattiche e ad orario completo, il relativo beneficio può essere riconosciuto: quanto alla ugualmente può essere riconosciuto perché supplenza dal 1.9.23 al Parte_3
30.6.24 per 10 ore settimanali presso IIS P. Rossi di Massa a cui si è aggiunto per il medesimo periodo una supplenza per 8 ore settimanali presso Liceo Scientifico Fermi di
Massa.
Dunque conclusivamente: sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con la norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché i ricorrenti sono tutti tuttora in servizio quali insegnanti -di ruolo o con supplenze in corso-, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Quanto alle spese, considerata il sopravvenire di giurisprudenza di legittimità, successiva alla data di proposizione del ricorso, le stesse, liquidate come da dispositivo nei valori minimi considerata la serialità delle cause e con esclusione della fase istruttoria, maggiorate per la presenza di più parti vincitrici, possono essere compensate per il 30% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 70%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, accerta il diritto all'attribuzione della Carta Docente, relativamente a Parte_2 con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
13 relativamente a con riguardo agli anni scolastici Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, relativamente a Parte_4 con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024;
[...]
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto ad assegnare ai ricorrenti la CP_4
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo, per ciascuno dei predetti anni scolastici di € 500,00;
3)respinge il ricorso relativamente a Parte_1
4) liquida le spese di lite in €. 1.648,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 30% tra le parti e ponendo il restante 70% a carico del resistente con distrazione della somma in favore CP_4 del difensore dichiaratosi antistataria;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 20 febbraio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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