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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/03/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 49633 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 19.12.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
[...]
(opponente)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in VIA DEI DUE MACELLI 66 00187 ROMA , presso lo studio dell'avv. LANZI
ALESSANDRO , da cui è rappresentata e difesa, con l'avv. BELLENCHI ANDREA e l'avv. DE
GENNARO FRANCESCO giusta delega in atti.
(2)
Controparte_2
[...]
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_2
eletto in VIA DEGLI SCIPIONI, 267 00192 ROMA, presso lo studio dell'avv. DI IULIO
ANTONIO, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19.12.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 30.10.23 l' Controparte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad essa notificato il
[...]
18.10.24, con cui Liquidazione dei Beni Ceduti in Concordato Preventivo n.80/2012 Controparte_2
le aveva intimato il pagamento della somma di €. 1.316.685,04 in forza del decreto ingiuntivo n.13201/2015 emesso in data 03.06.2015 dal Tribunale di Roma per l'importo di €. 690.393,90, oltre interessi, spese, competenze e accessori della procedura monitoria;
della sentenza n. 91/2020 con cui il
Tribunale di Roma aveva confermato il predetto decreto ingiuntivo, condannando la l
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1
in Concordato Preventivo n.80/2012 della somma di Controparte_2
€.5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 1° comma c.p.c., oltre spese di lite, competenze ed accessori;
della sentenza n. 471/2022, con cui la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza n.91/2020 del Tribunale di Roma e condannato la l
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
in Concordato Preventivo n.80/2012 della somma di €.13.000,00 a titolo di risarcimento
[...]
ex art. 96 1° comma c.p.c., oltre spese di lite, competenze ed accessori del II grado di giudizio.
L'opponente deduceva di aver corrisposto – in data 16.01.2019 – la somma di €.354.660,44 in favore dell' all'esito di una procedura esecutiva presso terzi, azionata da Controparte_3
quest'ultima, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73, ad oggetto crediti della
[...]
in Concordato Preventivo n.80/2012 nei confronti dell' Controparte_2 [...]
Chiedeva, pertanto, l'opponente che Controparte_1
venisse accertato e dichiarato che il credito azionabile da Controparte_2
in Concordato Preventivo n.80/2012 nei confronti dell'
[...] [...]
è pari ad €. 939.679,05 o a quella diversa risultante di Controparte_1
giustizia e per l'effetto dichiarare la illegittimità e/o la nullità parziale del precetto notificato il 18 ottobre 2023 per l'importo eccedente intimato.
Si è costituita in giudizio in Concordato Controparte_2
Preventivo n.80/2012, contestando l'avversa opposizione e deducendo, in particolare, la mancata prova del dedotto pagamento in favore dell e, in ogni caso, la sua non opponibilità alla Controparte_3
liquidazione, perché lesivo della par condicio creditorum. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Le parti depositavano i rispettivi scritti conclusivi e, all'udienza del 19.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
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Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizioni preventive all'esecuzione poiché vertono sull'accertamento dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di Liquidazione dei Beni Ceduti in Concordato Preventivo Controparte_2
n.80/2012 in danno di Controparte_1
sulla scorta dei titoli azionati.
[...]
L'opposizione è inammissibile.
È principio pacifico e costante in giurisprudenza che in sede di opposizione preventiva o successiva all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (cfr. ex multis Cass., sez. VI-III, 14 febbraio 2020, n. 3716; Cass., sez. VI-III, 18 febbraio 2015, n.
3277; Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911).
Nel caso in esame, il pagamento parziale eccepito da parte opponente – asseritamente avvenuto il 16.01.2019 all'esito del procedimento esecutivo esattoriale in danno di dei CP_2 CP_2
in Concordato Preventivo n.80/2012 S.r.l. presso il terzo Controparte_2 [...]
– è un fatto modificativo della pretesa Controparte_1
creditoria, consacrata nel decreto monitorio, accaduto nel corso del giudizio di cognizione in I grado e che non risulta essere stato sottoposto al vaglio del G.I., poiché di esso non vi è menzione nella sentenza n.91/2020 del 7.01.2020 che ha confermato il Decreto Ingiuntivo n. 13201/2015 emesso dal
Tribunale di Roma il 3.6.15. Allo stesso modo, non vi è menzione di tale presunto pagamento nella sentenza n.471/2022 pronunziata dalla Corte d'Appello di Roma il 24.01.2022 che ha confermato la sentenza n.91/2020 e ancora non passata in giudicato e neppure nel ricorso per Cassazione depositato da parte opponente, di talché deve concludersi che detta eccezione sia stata sollevata per la prima volta in sede di opposizione a precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di
studio, introduttiva e decisoria per le cause di valore fino ad €.560.000,00, in ragione dell'entità del credito effettivamente controverso, della natura documentale della lite, applicata la riduzione del 50% per la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
• Condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle
[...]
spese di lite a favore di in Concordato Controparte_2
Preventivo n.80/2012, che liquida in €. 3.011,50 oltre spese generali Cpa ed Iva.
Così deciso in Roma il 01/03/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli