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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO YASMIN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLARO YASMIN
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il resistente, malgrado la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi pagina 1 di 2 precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà della ricorrente di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la separazione dal marito e il contegno del resistente, a cui pervenuta la notifica dell'atto, neppure è comparso in udienza personalmente.
Vanno riservati all'esito della istruttoria, invece, la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e relativi alla gestione della prole.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo .
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
[...]
Parte_2
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di COMUNE DI LIVORNO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in COMUNE DI LIVORNO il giorno 12/06/1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 191 parte 2 serie A anno 12/06/1993; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno,01/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2231/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO YASMIN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAVALLARO YASMIN
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il resistente, malgrado la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi pagina 1 di 2 precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà della ricorrente di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la separazione dal marito e il contegno del resistente, a cui pervenuta la notifica dell'atto, neppure è comparso in udienza personalmente.
Vanno riservati all'esito della istruttoria, invece, la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e relativi alla gestione della prole.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo .
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
[...]
Parte_2
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di COMUNE DI LIVORNO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in COMUNE DI LIVORNO il giorno 12/06/1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 191 parte 2 serie A anno 12/06/1993; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno,01/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
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