Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3505/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 3505/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 406/2019, pubblicata in data 28/01/2019 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), col ministero/assistenza dell'avv. DI GENNARO C.F._1
MARIO
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BROGNA AN
- appellato - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. GIUSEPPE NARDIELLO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 03/04/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
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Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto in parte la domanda proposta dall'odierno appellante, nei confronti della Parte_1
e della , odierne appellate, al fine CP_1 Controparte_2 di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria persona in occasione del sinistro stradale verificatosi […] in data 23.11.2015, alle ore 20,30 in Avellino via Giuseppe di Vittorio […], allorquando […] intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali […] veniva investito dal veicolo BMW tg. DP951JF di proprietà della e condotto nell'occasione da , assicurato Controparte_2 Controparte_3 per la RCA con la […] in particolare il veicolo […] nel ripartire da CP_1 una sosta, attivava una manovra di retromarcia per potersi reinserire sulla carreggiata, ma non prestando la dovuta attenzione, finiva per investire il Parte_1
, il quale stava attraversando la carreggiata, proprio sulle strisce alle
[...] spalle del veicolo de quo […] finendo al suolo a causa dell'urto e riportando lesioni diagnosticate presso il PS dell'Ospedale Moscati in […] trauma al ginocchio sinistro e lesione L.C.A. ginocchio sinistro […]. A fondamento dell'accoglimento, la seguente motivazione: […]
[...]
non ha superato la presunzione del concorso di colpa che va Parte_1 dichiarato al 50%. Il ctu congruamente, sulla scorta della ctp, ha affermato la compatibilità parziale dei danni col sinistro ed ha quantificato, sul presupposto condivisibile di lesioni pregresse da altro sinistro, 2,5% di invalidità permanente,
75% di itp gg. 15, 50% di itp gg. 15, 25% di itp gg. 15 e spese mediche di € 652,00.
Sommano € 4.525,09 per danno e spese mediche che, divisi al 50% stante il concorso di colpa, va risarcito in € 2.262,50. Il Giudice […] condanna al pagamento delle spese di ctu, per il 50% in persona del legale Controparte_4 rappresentante e in persona del legale rappresentante, in Controparte_2 solido tra loro, per il restante 50% ; condanna in solido Parte_1
in persona del legale rappresentante e Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore di CP_2
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della somma di 2.262,50, oltre interessi, per il Parte_1 risarcimento del danno;
compensa le spese del giudizio (v. sentenza in atti) […]. Avverso la predetta decisione veniva proposto appello da
[...]
per i seguenti motivi: […] I. Violazione e falsa Parte_1 applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.: Error in procedendo – Violazione
e falsa applicazione della legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 140 C.d.s., degli artt. 2054 e 1227 c.c. e dell'art. 2697 c.c. - Difetto di motivazione. I.1.
Indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare […] atteso che
[…] il giudice di prime cure ha totalmente obliterato il chiaro risultato dell'ordito istruttorio […] che, se valorizzato, avrebbe consentito di asseverare in toto la domanda attorea […]; I.
2. Ricostruzione dei fatti per come operata nella sentenza gravata ed elementi su cui detta ricostruzione si fonda […] atteso che il Giudice di prime cure […] evidenziato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore […] riteneva che il medesimo deducente non avesse
“superato la presunzione del concorso di colpa” – che si riteneva gravasse sul pedone – imputandogli la responsabilità del sinistro nella misura del 50%. Si riduceva, nella detta misura, il quantum del risarcimento, ricostruito sulla base delle determinazioni della ctu, procedendosi, inoltre alla – inspiegabile – compensazione delle spese di lite. […]; I.
3. Modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e motivi su cui si fondano […] atteso che […] le dichiarazioni del testimone sono risultate pienamente conferenti all'assunto attore. […] L'entità delle lesioni subite […] sono state oggetto di precisa e puntuale indagine ad opera del consulente tecnico d'ufficio […] Il giudice di prime cure ha totalmente travisato la normativa di riferimento […] secondo cui […] nel caso di investimento di pedone su strisce pedonali non opera la presunzione di eguale concorso di colpa, ma il conducente del veicolo si presume responsabile al 100%, salvo dimostri che l'incidente sia stato determinato da una responsabilità della vittima […]; II. Del quantum debeatur
[…] atteso che […] la e la andranno condannati a CP_1 Controparte_2 pagare all'odierno appellante la complessiva somma di € 4.525,09, importo, peraltro, che non risulta adeguatamente personalizzato. Sarà necessario, pertanto, procedersi alla valutazione della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dall'istante, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall'evento al soddisfo. […]; III. Della errata decisione in ordine alla compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio – Violazione ed errata applicazione dell'art. 91
c.p.c. […] atteso che erroneamente il Giudice di primo grado […] ha inteso compensare per intero le spese del giudizio pur in presenza del parziale accoglimento della domanda attorea, senza addurre alcuna valida motivazione […].
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Per la conferma della sentenza insistevano le appellate, CP_1
e costituitasi soltanto nel presente grado, stante Controparte_2
l'inammissibilità e infondatezza nel merito dell'appello proposto. Ciò posto, preliminarmente deve darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c.. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Passando al merito, fondato, seppure entro gli stretti limiti e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene l'appello proposto. Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Cass. Sez. 3, 13/07/2023, n. 20137, Rv. 668149 - 01), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020). Orbene non conforme a tali principi appare la decisione del Giudice di Prime cure che ha basato la propria motivazione sul fatto che
[...]
non ha superato la presunzione del concorso di colpa che va Parte_1 dichiarato al 50%, dovendo per converso partirsi dalla presunzione del 100% di
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colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ferma in ogni caso l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, da apprezzarsi ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. Nel caso di specie, tuttavia, le risultanze in atti non volgono in senso favorevole al conducente condannato, atteso che dalla descrizione della dinamica del sinistro, operata dal teste escusso in primo grado, non appaiono emergere elementi tali da poter valutare in concreto quale autenticamente negligente la condotta del pedone investito, che risulta aver attraversato sulle strisce, previamente controllando se la strada fosse libera e venendo attinto da una manovra di retromarcia fatta a velocità sostenuta dal veicolo investitore (v. deposizione in atti). Pertanto, la gravata decisione va riformata in parte qua, andando a riconoscere in favore del danneggiato l'intera somma di € 4.525,09, così come condivisibilmente liquidata per danno e spese mediche dal Giudice di prime cure, le cui argomentazioni sul punto devono intendersi in questa sede integralmente ribadite e richiamate. Quanto alla richiesta personalizzazione del suddetto danno, del resto, non appaiono ricorrerne i presupposti, atteso che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014), mentre parte appellante non ha debitamente allegato, prima ancora che provato, circostanze tali da giustificare l'incremento, o comunque il riconoscimento a diverso titolo di somme aggiuntive a quelle così determinate. Le argomentazioni sin qui esposte, in uno all'accoglimento in misura di gran lunga inferiore (id est: € 4.525,09) rispetto a quella inizialmente richiesta (€ 15.000,00), rendono comunque insuscettibile di riforma la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite, avendo condivisa giurisprudenza affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061). Alla luce di tutto quanto precede, dunque, in parziale riforma della sentenza appellata, dovrà condannarsi la in Controparte_4 persona del legale rappresentante e in persona del Controparte_2 legale rappresentante, al pagamento in solido in favore di
[...]
della somma di € 4.525,09, già determinata Parte_1
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all'attualità, a titolo di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa, oltre interessi con decorrenza dalla data dell'illecito. Tali interessi vanno difatti riconosciuti, avendo parimenti condivisa giurisprudenza affermato che Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 04/11/2020, n. 24468). Nel computo degli stessi, tuttavia, in base a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che riconosce ai medesimi interessi la funzione di criterio equitativo di liquidazione dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli, dovrà farsi riferimento ad un tasso, in via equitativa da ritenersi pari all'1,5% annuo, da applicarsi non sulla somma dovuta così come determinata all'attualità, pena un'indebita locupletazione a vantaggio del creditore, ma a quella corrispondente al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo. Nel caso di specie, pertanto, risulteranno dovuti gli interessi al tasso dell'1,5% inizialmente calcolati sull'importo del risarcimento come devalutato in base agli indici Istat alla data dell'illecito e quindi, anno per anno sino al momento della pronuncia di primo grado, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla medesima decisione, che se definitiva vale a determinare la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, saranno invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato, da computare al tasso legale e sino al saldo effettivo. Assorbita o comunque respinta deve, per converso, intendersi ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, ivi compresa la richiesta di manleva avanzata per la prima volta in questa sede dall'appellata, Controparte_2
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rimasta contumace in primo grado, e costituitasi in appello con comparsa depositata in data 30/06/2020, a fronte di una prima udienza indicata in citazione per la data del 30/11/2019, e in ogni caso tenutasi il 3/07/2020. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella richiesta in prime cure, causa della riferita conferma della sentenza appellata sul punto, in uno al mancato riconoscimento, nemmeno in questa sede, della personalizzazione del danno pur nuovamente richiesta, ne consentono la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_5 nonché di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, avverso la sentenza n. 406/2019, resa dal Giudice di Pace di Avellino, pubblicata in data 28/01/2019 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello, così come proposto;
riforma in parte la sentenza impugnata, condannando la in Controparte_4 persona del legale rappresentante e in persona del Controparte_2 legale rappresentante, al pagamento in solido, in favore di
[...]
della somma di € 4.525,09, già determinata Parte_1 all'attualità, oltre interessi con decorrenza dalla data dell'illecito, da computarsi nei termini di cui in parte motiva;
conferma per il resto la medesima sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/04/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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