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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1735/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Monsummano Terme (PT) alla via Garibaldi n. 121/b, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Prati, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via del Tau n. 10;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...]; CP_1
Resistente contumace
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.9.2024, premetteva di Parte_1
aver contratto matrimonio in Pieve a Nievole (PT) il 13.7.1996 con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli.
[...]
Il ricorrente rappresentava, poi, che già dal 1998 la coniuge si era allontanata dal domicilio coniugale, facendo venir meno la comunione spirituale e materiale, e che da quel momento non aveva avuto più sue notizie.
Il ricorrente domandava, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Regolarmente instaurato il contradditorio, la resistente rimaneva contumace.
Sentita parte ricorrente, il Giudice, precisate le conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni di parte ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione da parte della resistente, rimasta contumace, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione.
3. Le spese di lite rimesse alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IA (PT) il 4.11.1950 e nata a [...] il CP_1
6.8.1955, che hanno contratto matrimonio il 13.7.1996 in Pieve a Nievole
(PT);
2 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 4, P. I, Anno 1996);
3) rimette sul ruolo con separata ordinanza per la domanda di divorzio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 1.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1735/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio contenzioso, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Monsummano Terme (PT) alla via Garibaldi n. 121/b, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Prati, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via del Tau n. 10;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...]; CP_1
Resistente contumace
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.9.2024, premetteva di Parte_1
aver contratto matrimonio in Pieve a Nievole (PT) il 13.7.1996 con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli.
[...]
Il ricorrente rappresentava, poi, che già dal 1998 la coniuge si era allontanata dal domicilio coniugale, facendo venir meno la comunione spirituale e materiale, e che da quel momento non aveva avuto più sue notizie.
Il ricorrente domandava, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Regolarmente instaurato il contradditorio, la resistente rimaneva contumace.
Sentita parte ricorrente, il Giudice, precisate le conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni di parte ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione da parte della resistente, rimasta contumace, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione.
3. Le spese di lite rimesse alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IA (PT) il 4.11.1950 e nata a [...] il CP_1
6.8.1955, che hanno contratto matrimonio il 13.7.1996 in Pieve a Nievole
(PT);
2 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 4, P. I, Anno 1996);
3) rimette sul ruolo con separata ordinanza per la domanda di divorzio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 1.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3